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CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo | Proroga Modifica 20.04.2015

SECO d64bfec85ef1

Del 20 apr 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/seco-collective-agreements/seco-d64bfec85ef1/it/ccl-per-l-industria-svizzera-dei-prodotti-in-calcestruzzo-proroga-modifica-20-04-2015

Consultato il 12 set 2026

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CCL per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo | Proroga Modifica 20.04.2015

che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo

Proroga e modifica del 20 aprile 2015

Il Consiglio federale svizzero decreta:

I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 23 agosto 2011 e del 9 ottobre 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2016.

II Il decreto del Consiglio federale del 10 luglio 2003 menzionato alla cifra I é inoltre modificato come segue:

Art. 3

Per quanto riguarda l’incasso e l’impiego del contributo per le spese di esecuzione (art. 15 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l’anno successivo al conteggio. Quest’ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell’obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell’obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:

FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2011 5939, 2014 7389

2015–0139 1

Contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

Convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari del 1/16 dicembre 2014

Art. 1

Adeguamento salariale individuale: la massa salariale dei lavoratori assoggettati al CCL in data 31.12.2014 deve aumentare in media di 15 franchi al mese (ossia 195 franchi all’anno) per ogni lavoratore. La ripartizione dell’aumento salariale tra i singoli lavoratori è di competenza del datore di lavoro.

Il contratto collettivo di lavoro per l’industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 3 CCL

I salari minimi per i lavoratori di età superiore ai 19 anni e con piena capacità

lavorativa ammontano a: – Lavoratori non qualificati Fr. 4 000.–* – Lavoratori semiqualificati Fr. 4 100.– – Lavoratori qualificati: salario usuale per il luogo e il ramo professionale, almeno Fr. 4 350.– * In caso di nuova assunzione, nel primo anno di servizio il salario può essere ridotto di Fr. 200.–.

IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’articolo 1 della convenzione addizionale sull’adeguamento dei salari.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova