CCL per le costruzioni ferroviarie | Proroga Modifica 21.10.2008
che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie
Proroga e modifica del 21 ottobre 2008
Il Consiglio federale svizzero decreta:
I La validità dei decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 8 giugno 2005, del 11 agosto 2005 e del 13 agosto
che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è prorogata.
II L’articolo 2 capoverso 2 del decreto del Consiglio federale del 3 ottobre 20002 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie è modificato come segue (modificazione del campo d’applicazione):
Art. 2 cpv. 2
Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi ai fondi di coordinamento e di formazione (art. 3 cpv. 2 e 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese.
III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d’obbligatorietà generale:
Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate di obbligatorietà generale.
2008–2480 1
Convenzione addizionale al CCL costruzioni ferroviarie 2006 (CCL costruzioni ferroviarie 2008) del 19 maggio 2008
Il testo del nuovo CCL costruzioni ferroviarie 2008 corrisponde a quello del CCL costruzioni ferroviarie 2006 con le modifiche qui di seguito riportate secondo la convenzione addizionale del 19 maggio 2008. Inoltre i rimandi, in tutto il testo del CCL costruzioni ferroviarie 2006, a versioni precedenti del CNM per l’edilizia principale in Svizzera sono ora da intendersi come rimandi al CNM 2008.
Art. 3 cpv. 1bis, 2 e 3 (Fondo di applicazione e fondo per la formazione) (…) 1bis Le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCL costruzioni ferroviarie sono tenute a versare contributi per l’applicazione e la formazione al fondo di applicazione e al fondo per la formazione dell’edilizia principale svizzera (Parifonds Edilizia). (…)
Il fondo di applicazione ha lo scopo di coprire le spese insorte per l’applicazione del CCL costruzioni ferroviarie, di sostenere misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e di espletare altre mansioni di natura prevalentemente sociale. In linea di massima tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo pari allo 0,42 per cento della massa salariale soggetta a premi SUVA; le imprese sottoposte al CCL costruzioni ferroviarie devono versare un contributo pari allo 0,02 per cento della massa salariale soggetta a premi SUVA dei lavoratori sottoposti3 al fondo di applicazione.
Il fondo per la formazione ha lo scopo di promuovere e incoraggiare il ricambio professionale nonché di favorire la formazione e l’aggiornamento professionale. In linea di massima tutti i lavoratori e i datori di lavoro4 sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie devono versare ciascuno un contributo pari allo 0,28 per cento della massa salariale soggetta a premi SUVA, complessivamente dunque lo 0,56 per cento della massa salariale soggetta a premi SUVA dei lavoratori sottoposti al fondo per la formazione. (…)
Art. 8 cpv. 2 (Periodo di prova) 2 Abrogato
3 Datori di lavoro 4 Datori di lavoro
Art. 9 cpv. 2 e 5 (Disdetta del rapporto definitivo di lavoro)
I termini di disdetta di cui al capoverso 1 non possono essere modificati (ridotti) a scapito del lavoratore. (…)
Entro la metà dell’anno civile precedente la nascita del diritto alla rendita ai sensi del CCL per il pensionamento anticipato nel settore dell’ edilizia principale (CCL PEAN), le parti concludono un accordo scritto sul versamento delle prestazioni e lo trasmettono alla fondazione paritetica. Il rapporto di lavoro cessa automaticamente quando il lavoratore inizia a percepire la rendita. Se entrambe le parti rinunciano temporaneamente alle prestazioni ai sensi del CCL PEAN, il rapporto di lavoro prosegue automaticamente.
Art. 10 cpv. 1–3 e 5 (Regolamentazioni speciali per lavoratori temporanei e dimoranti temporanei)
Dopo aver valutato la situazione degli ordinativi, i datori di lavoro informano tempestivamente gli attuali lavoratori stagionali e dimoranti temporanei – di norma con quattro settimane di anticipo, ma almeno 14 giorni prima della fine della stazione – sulle possibilità di riassunzione nella stagione successiva. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che non possono essere riassunti perché non sufficientemente qualificati o per mancanza di lavoro sono informati per iscritto. (…)
I datori di lavoro si impegnano affinché gli attuali lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei godano di priorità di assunzione rispetto a nuovi lavoratori stagionali o dimoranti temporanei con pari qualifica e prestazioni. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che per la stagione successiva intendono rinunciare a una nuova occupazione nella stessa impresa devono informare tempestivamente il loro datore di lavoro.
Nessuna pretesa giuridica può essere fatta valere in presenza o assenza delle comunicazioni di cui all’articolo 10 capoveso 1 e 2 del presente contratto. (…) 5 Abrogato
Art. 11 cpv. 5 (Protezione contro la disdetta)
Disdetta in presenza di un saldo positivo delle ore supplementari: Se al momento della disdetta sussiste un saldo di ore supplementari positivo e se il saldo non può essere compensato nel primo mese del termine di disdetta, il lavoratore può chiedere che il termine di disdetta venga prolungato di un mese.
Art. 12 cpv. 4, cpv. 5 litt. a e c (Disposizioni relative all’orario di lavoro)
Giorni di assenza: Le ore computabili in caso di giorni festivi, vacanze, nonché di giorni di assenza individuali dovuti a malattia, infortunio o altri motivi, vengono conteggiate in base al calendario di lavoro aziendale vigente o in base al calendario di lavoro sezionale del settore dell’edilizia principale applicato presso la sede dell’impresa, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. In caso di inizio o cessazione dell’attività lavorativa del lavoratore durante l’anno, l’orario di lavoro viene calcolato pro rata temporis. Per i lavoratori con salario mensile le ore eccedenti la quota pro rata delle ore annuali secondo il capoverso 3 vengono retribuite e versate in aggiunta al salario base.
Orario di lavoro settimanale (orario di lavoro normale) e lavoro a sciolte:
a. L’orario di lavoro settimanale per l’anno successivo viene fissato dall’impresa in un calendario di lavoro, al più tardi entro la fine dell’anno. Il calendario viene elaborato secondo i criteri di cui al capoverso 5 lettera b. Se l’impresa omette di allestire il calendario di lavoro e di comunicarlo ai lavoratori, viene applicato per analogia il calendario sezionale del settore dell’edilizia principale, che viene elaborato ogni anno dalle Commissioni professionali paritetiche locali del settore dell’edilizia principale. Il calendario di lavoro aziendale deve essere consegnato alla CPScostruzioni ferroviarie entro metà gennaio. Se il calendario di lavoro vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS-costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo. (…) c. Scostamenti: In caso di penuria di lavoro, condizioni meteorologiche sfavorevoli o guasti tecnici, l’impresa può modificare il calendario di lavoro per l’intera impresa o per singole parti (cantieri), purché rispetti il capoverso 5 lettera b e l’orario di lavoro annuale massimo dovuto. Nell’ambito di tali adeguamenti, l’impresa può scendere sotto il limite minimo e superare il limite massimo delle ore settimanali fino ad un tetto di 48 ore. L’aumento delle ore di lavoro settimanali deve presentare obbligatoriamente un nesso con l’evento che in precedenza ha condotto a una riduzione delle ore di lavoro. È possibile adeguare ripetutamente il calendario di lavoro. Modalità: La modifica a posteriori del calendario di lavoro può sortire effetti solo in un’ottica futura. Ai lavoratori deve essere garantito il diritto di essere consultati in conformità all’articolo 48 della legge sul lavoro nonché il diritto di partecipare e di essere informati secondo l’articolo 69 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro. Il calendario di lavoro e le sue eventuali modifiche devono poter essere consultati da tutti i lavoratori interessati.
Gestione delle ore perse non lavorate: Se il lavoro supplementare da compiere a posteriori risulta di entità minore rispetto alla riduzione precedente del tempo di lavoro, la differenza va a carico del datore di lavoro, vale a dire che quest’ultimo non è autorizzato a ridurre proporzionalmente il salario del lavoratore alla fine dell’anno, anche se questi nel complesso ha lavorato meno del dovuto. Non è possibile un riporto sotto forma di ore di riserva. Se il calendario di lavoro modificato vìola disposizioni stabilite dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, la CPS-costruzioni ferroviarie può opporsi con motivazione e respingerlo. (…)
Art. 14 cpv. 2 e 4 (Giorni festivi)
Indennità per i lavoratori a salario orario o per i lavoratori con pagamento mensile ponderato: Per il calcolo dell’indennità per i giorni festivi fanno stato le ore di lavoro medie giornaliere secondo l’articolo 12 capoverso 4 del presente contratto, da retribuire con il salario base. Il pagamento dell’indennità avviene alla chiusura del periodo di paga in cui cade il giorno festivo. (…)
Lavoratori stagionali e dimoranti temporanei: I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei che nel relativo anno civile hanno prestato la loro opera per almeno sette mesi nella stessa impresa ricevono, come premio di fedeltà, un’indennità per i giorni festivi indennizzabili che cadono nelle settimane di Natale e Capodanno (tuttavia al massimo due giorni) a condizione che non cadano in un giorno non lavorativo.
Art. 15 cpv. 1 litt. a (Assenze di breve durata)
Diritto generale: Ai lavoratori con un rapporto di lavoro superiore ai tre mesi o la cui durata del contratto sia superiore a tre mesi spetta di diritto un’indennità di perdita di guadagno per le assenze inevitabili di seguito elencate: a. Proscioglimento dall’obbligo militare: 1/2 giornata. Qualora la distanza tra il posto di lavoro e quello del proscioglimento sia tale da rendere impossibile la ripresa del lavoro nella stessa giornata, il lavoratore ha diritto a una giornata intera. (…)
Art. 17 cpv. 1, 1bis e 7 Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, 13a mensilità)
Salari base: Il lavoratore ha diritto al seguente salario minimo (all’ora/al mese), fatti salvi i casi particolari di cui all’articolo 17 capoverso 6 del presente contratto:
a. Salario base (…)
Classi salariali
V Q A B C
5821/33.05 5316/30.20 5120/29.10 4765/27.05 4286/24.35
b. Salario base dal 1° gennaio 2009
Classi salariali
V Q A B C
5966/33.90 5449/30.95 5248/29.80 4884/27.75 4393/24.95
1bis Il salario orario di base viene calcolato come segue: salario mensile in base al capoverso 1 del presente articolo diviso 176 (il divisore è dato dal totale delle ore annuali diviso il numero di mesi; attualmente 2112 : 12 = 176). (…)
Versamento del salario in generale: La retribuzione viene corrisposta mensilmente, di regola a fine mese in contanti o per bonifico. Indipendentemente dal tipo di retribuzione, il lavoratore ha diritto a un conteggio dettagliato a scadenza mensile, che oltre al salario deve indicare le ore lavorate. (…)
Art. 19 cpv. 6 litt. a e cpv. 7 (Indennità e rimborso spese)
Lavori in galleria: Per i lavori in galleria viene corrisposta la seguente indennità: a. Per i lavori in gallerie che, secondo i piani grafici, superano i 200 metri, viene corrisposta un’indennità di 15 franchi. Per i lavori in gallerie più corte non sussiste questo diritto. Nel campo dei lavori sotterranei con trasporti pubblici sono indennizzati solamente i lavori che si svolgono oltre la fine dei binari. (…)
Indennità per addetto alla sicurezza: Qualora un lavoratore venga nominato addetto alla sicurezza (purché abbia il necessario certificato), durante questa funzione ha diritto almeno al salario della classe A.
Art. 20 Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie
Per l’introduzione e l’indennizzo del lavoro ridotto, così come per la sospensione temporanea delle attività aziendali, fanno stato le disposizioni di legge. L’approvazione del lavoro ridotto da parte di ogni lavoratore deve essere fatta per iscritto.
I lavori che si svolgono all’aperto, in caso di condizioni meteorologiche che pregiudicano la salute del lavoratore e/o ne impediscono uno svolgimento efficiente (pioggia, neve, fulmini, freddo intenso) devono essere interrotti, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile.
L’interruzione del lavoro deve essere ordinata dal datore di lavoro o dal suo sostituto. Prima dell’interruzione si devono interpellare i lavoratori interessati.
Durante l’interruzione del lavoro per intemperie, i lavoratori devono tenersi a disposizione del datore di lavoro o del suo sostituto in modo da poter riprendere il lavoro in qualsiasi momento, a meno che il datore di lavoro non abbia consentito ai lavoratori di disporre liberamente del loro tempo. Su ordine del datore di lavoro o del suo sostituto, durante l’interruzione del lavoro i lavoratori sono tenuti a prestare altri lavori ragionevolmente esigibili.
Sono considerate attività che possono essere ragionevolmente eseguite tutte quelle commisurate alle capacità dei lavoratori e che vengono abitualmente prestate nel settore.
Chi, per l’interruzione del lavoro, fa richiesta di un’indennità a un’assicurazione prevista dalla legge (assicurazione contro la disoccupazione), per i giorni di attesa previsti dalla legge deve computare l’orario di lavoro medio giornaliero (art. 12 cpv. 4) con l’orario di lavoro annuale. Il diritto all’indennità del lavoratore viene disciplinato dalle disposizioni di legge.
Art. 24
Abrogato
Allegati al CCL per le costruzioni ferroviarie
Allegato 3 Abrogato
Allegato 4
Adeguamenti salariali per il 20085 del 19 maggio 2008
Art. 1 In generale
In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l’articolo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2007 in un’impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.
Il diritto a un adeguamento salariale secondo l’articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 del presente articolo, la piena capacità lavorativa (cfr. cpv. 3 del presente articolo).
Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 17 capoverso 6 lettera a n. 1 CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull’aumento salariale, che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l’articolo 17 capoverso. 6 lettera b CCL costruzioni ferroviarie.
Art. 2 Adeguamento salariale (…)
1 In generale
a. In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L’adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone: 1. di un aumento generale (aumento generale, cpv. 2 lett. a) e 2. di un eventuale adeguamento individuale (al merito, cpv. 2 lett. b). b. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell’adeguamento salariale di cui al presente articolo.
Questo allegato sostituisce la convenzione del 19 gennaio 1998 sulla proroga del CCL per le costruzioni ferroviarie e i relativi adeguamenti (vedi decreto del Consiglio federale del 3.10.2000).
Calcolo: Le modalità dell’adeguamento salariale citato nel capoverso 1 sono le seguenti: a. Aumento generale: L’impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2007. L’aumento è il seguente per tutte le classi salariali secondo l’articolo 17 CCL costruzioni ferroviarie: aa. lavoratori con salario mensile: 100.— franchi al mese bb. lavoratori con salario orario: 0.55 franchi all’ora Per gli impiegati a tempo parziale che percepiscono un salario mensile, il diritto all’aumento generale si riduce in proporzione al grado di occupazione. b. Aumento al merito: 1. L’impresa deve aumentare complessivamente dello 0,5 % la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie. 2. Modalità per il calcolo dell’aumento della massa salariale 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2007. 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio. 2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,5 % e l’importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l’importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b n. 2 del presente capoverso. 3 Pagamento forfetario:
a. I lavoratori di cui all’articolo 1 della presente convenzione ricevono un importo unico di 1060 franchi al momento dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà generale. b. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo supplementare di cui alla lett. a del presente capoverso va ridotto in proporzione al grado di occupazione. c. I lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei hanno diritto a
franchi per ogni mese di attività presso lo stesso datore di lavoro dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2008. d. Gli aumenti salariali concessi dal 1° gennaio 2008 possono essere computati nell’adeguamento salariale di cui al presente articolo.
IV I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull’aumento salariale conformemente all’allegato 4 del contratto collettivo di lavoro.
V Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2008 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.
ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova