0.103.22
Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte
Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989 Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19932 Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1994 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1994 (Stato 10 aprile 2015)
Gli Stati parte al presente Protocollo, Persuasi che l’abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti dell’uomo, Richiamando l’articolo3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948 come pure l’articolo6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 19663 Rilevando che l’articolo6 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all’abolizione della pena di morte in termini che ne suggeriscono inecluivocabilmente l’auspicabilità, Persuasi che ogni misura adottata in vista dell’abolizione della pena di morte è da considerare un progresso riguardo alla tutela del diritto alla vita, Animati dal desiderio d’assumere, con il presente Protocollo, l’impegno internazionale per l’abolizione della pena di morte; Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo può essere giustiziata. 2. Ogni Stato parte adotta tutte le misure necessarie ai fini dell’abolizione della pena di morte nella sua giurisdizione.
Art. 2
1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, fatta salva quella formulata in occasione della ratifica o dell’adesione, che prevede l’applicazione della pena di RU 1994 2202; FF 1993 I 787
Dal testo originale francese.
morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un crimine di carattere militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra. 2. Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della ratifica o dell’adesione, le pertinenti disposizioni della sua legislazione interna che trovano applicazione in tempo di guerra. 3. Lo Stato parte che formula tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra sul proprio territorio.
Art. 3
Gli Stati parte al presente Protocollo menzioneranno, nei rapporti che presentano in virtù dell’articolo 40 del Patto al Comitato dei diritti dell’uomo4 le misure che hanno adottato ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo.
Art. 4
Per quanto concerne gli Stati parte al Patto5 che hanno fatto la dichiarazione prevista all’articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.
Art. 5
Per quanto concerne gli Stati parte al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni di privati cittadini soggetti alla loro giurisdizione s’estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.
Art. 6
1. Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano in quanto disposizioni aggiuntive al Patto6. 2. Impregiudicata la possibilità di formulare la riserva ai sensi dell’articolo2 del presente Protocollo, il diritto garantito dall’articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe contemplate dall’articolo4 del Patto.
Art. 7
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato firmatario del Patto7. 2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato fra quelli che abbiano ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o che vi abbia aderito. 4. L’adesione si effettuerà mediante deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al presente Protocollo del deposito di ogni strumento di ratifica o d’adesione.
Art. 8
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica o d’adesione. 2. Per ogni Stato che procederà alla ratifica o adesione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica o d’adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito dello strumento di ratifica o d’adesione.
Art. 9
Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano senza eccezione o limitazione alcuna a tutte le unità costitutive degli Stati federali.
Art. 10
Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati all’articolo
paragrafo 1 del Patto8:
delle riserve, comunicazioni e notifiche ricevute secondo l’articolo2 del presente Protocollo;
delle dichiarazioni fatte in virtù degli articoli4 e 5 del presente Protocollo;
delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e d’adesione depositati conformemente all’articolo7 del presente Protocollo;
della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all’articolo8.
Art. 11
1. Il presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite. 2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 48 del Patto9.
(Seguono le firme) Campo d’applicazione il 10 aprile 201510 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Albania 17 ottobre 2007 A 17 gennaio 2008 Andorra 22 settembre 2006 22 dicembre 2006 Argentina 2 settembre 2008 2 dicembre 2008 Australia 2 ottobre 1990 A 11 luglio 1991 Austria** 2 marzo 1993 2 giugno 1993 Azerbaigian* 22 gennaio 1999 A 22 aprile 1999 Belgio 8 dicembre 1998 8 marzo 1999 Benin 5 luglio 2012 A 5 ottobre 2012 Bolivia 12 luglio 2013 A 12 ottobre 2013 Bosnia e Erzegovina 16 marzo 2001 16 giugno 2001 Brasile* 25 settembre 2009 A 25 dicembre 2009 Bulgaria 10 agosto 1999 10 novembre 1999 Canada 25 novembre 2005 A 25 febbraio 2006 Capo Verde 19 maggio 2000 A 19 agosto 2000 Ceca, Repubblica 15 giugno 2004 A 15 settembre 2004 Cile* 26 settembre 2008 26 dicembre 2008 Cipro 10 settembre 1999 A 10 dicembre 1999 Colombia 5 agosto 1997 A 5 novembre 1997 Costa Rica 5 giugno 1998 5 settembre 1998 Croazia 12 ottobre 1995 A 12 gennaio 1996 Danimarca 24 febbraio 1994 24 maggio 1994 Ecuador 23 febbraio 1993 A 23 maggio 1993 El Salvador* 8 aprile 2014 A 8 luglio 2014 Estonia 30
gennaio 2004 A 30 aprile 2004 Filippine 20 novembre 2007 20 febbraio 2008 Finlandia** 4 aprile 1991 11 luglio 1991 Francia** 2 ottobre 2007 A 2 gennaio 2008 Gabon 2 aprile 2014 A 2 luglio 2014 Georgia 22 marzo 1999 A 22 giugno 1999 Germania** 18 agosto 1992 18 novembre 1992 Gibuti 5 novembre 2002 A 5 febbraio 2003 Grecia* 5 maggio 1997 A 5 agosto 1997 Guinea-Bissau* 24 settembre 2013 24 dicembre 2013 Honduras 1° aprile 2008 1° luglio 2008 Irlanda 18 giugno 1993 A 18 settembre 1993 Islanda 2 aprile 1991 11 luglio 1991 Italia** 14 febbraio 1995 14 maggio 1995 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Kirghizistan 6 dicembre 2010 A 6 marzo 2011 Lettonia 19 aprile 2013 A 19 luglio 2013 Liberia 16 settembre 2005 A 16 dicembre 2005 Liechtenstein 10 dicembre 1998 A 10 marzo 1999 Lituania 27 marzo 2002 27 giugno 2002 Lussemburgo 12 febbraio 1992 12 maggio 1992 Macedonia 26 gennaio 1995 A 26 aprile 1995 Malta 29 dicembre 1994 A 29 marzo 1995 Messico 26 settembre 2007 A 26 dicembre 2007 Moldova* 20 settembre 2006 A 20 dicembre 2006 Monaco 28 marzo 2000 A 28 giugno 2000 Mongolia 13 marzo
2012 A 13 giugno 2012 Montenegro 23 ottobre 2006 S 3 giugno 2006 Mozambico 21 luglio 1993 A 21 ottobre 1993 Namibia 28 novembre 1994 A 28 febbraio 1995 Nepal 4 marzo 1998 A 4 giugno 1998 Nicaragua 25 febbraio 2009 25 maggio 2009 Norvegia** 5 settembre 1991 5 dicembre 1991 Nuova Zelanda 22 febbraio 1990 11 luglio 1991 Paesi Bassi** 26 marzo 1991 11 luglio 1991 Curaçao 26 marzo 1991 11 luglio 1991 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 26 marzo 1991 11 luglio 1991 Sint Maarten 26 marzo 1991 11 luglio 1991 Panama 21 gennaio 1993 A 21 aprile 1993 Paraguay 18 agosto 2003 A 18 novembre 2003 Polonia** 25 aprile 2014 25 luglio 2014 Portogallo** 17 ottobre 1990 11 luglio 1991 Regno Unito 10 dicembre 1999 10 marzo 2000 Guernesey 10 dicembre 1999 10 marzo 2000 Isola di Man 10 dicembre 1999 10 marzo 2000 Jersey 10 dicembre 1999 10 marzo 2000 Romania 27 febbraio 1991 11 luglio 1991 Ruanda 15 dicembre 2008 A 15 marzo 2009 San Marino 17 agosto 2004 17 novembre 2004 Seicelle 15 dicembre 1994 A 15 marzo 1995 Serbia 6 settembre 2001 A 6 dicembre 2001 Slovacchia 22 giugno 1999 22 settembre 1999 Slovenia 10 marzo 1994 10 giugno 1994 Spagna**
11 aprile 1991 11 luglio 1991 Sudafrica 28 agosto 2002 A 28 novembre 2002 Svezia** 11 maggio 1990 11 luglio 1991 Svizzera** 16 giugno 1994 A 16 settembre 1994 Timor-Leste 18 settembre 2003 A 18 dicembre 2003 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Turchia 2 marzo 2006 2 giugno 2006 Turkmenistan 11 gennaio 2000 A 11 aprile 2000 Ucraina 25 luglio 2007 A 25 ottobre 2007 Ungheria 24 febbraio 1994 A 24 maggio 1994 Uruguay 21 gennaio 1993 21 aprile 1993 Uzbekistan 23 dicembre 2008 A 23 marzo 2009 Venezuela 22 febbraio 1993 22 maggio 1993 * Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni e obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Al Regno in Europa.