0.132.136.52
Convenzione
tra la Svizzera e il Reich germanico concernente
lo spostamento del confine tra il Cantone di Turgovia
e il circondario della città di Costanza
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Cancelliere del Reich germanico,
animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno designato quali loro pienipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito con la convenzione tra il Cantone di Turgovia e il Granducato di Baden addì 28 marzo 1831 concernente la rettifica della frontiera presso Costanza, e con la Convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 18791 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza.
Art. 12
La Svizzera cede al Reich germanico la particella della superficie totale di 27 a 79 m2, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con punteggiatura sui piani allegati A a C (allegato 2).
Il Reich germanico cede alla Svizzera la particella della superficie totale di 27 a 79 m2, indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con tratteggi sui piani allegati A a C (allegato 2).
Il confine nella baia di Costanza fissato nell’articolo 1 della convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza sarà stabilito in conformità della descrizione data nella carta qui allegata (allegato 3).
L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 a 3 fanno parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonchè tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il. catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati.
Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia dei Reich e il Ministero dell’interno del Reich, a Berlino.
Art. 3
Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.
Art. 4
Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’ufficio3, senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.
Art. 5
I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le constatazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.
Art. 6
Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.
Art. 7
La presente convenzione è stesa in due esemplari originali.
Art. 8
La presente convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La convenzione entrerà in vigore 6 settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.
In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 21 settembre 1938. Häusermann Conrad Roediger