0.132.349.16
Convenzione
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica francese,
animati dal desiderio di rettificare il confine dei due Stati,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1
Il confine è rettificato nei settori seguenti:
all’altezza del ruscello dell’Ecraz, tra i termini di confine 130 e 133, Cantone di Ginevra, Comune di Satigny e il Dipartimento dell’Ain, Comune di Saint-Genis-Pouilly, per una superficie di 1060 m2, conformemente all’allegato 1;
all’altezza dei boschi di Bois de Chancy, tra i termini di confine 10 e 25, Cantone di Ginevra, Comune di Chancy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comuni di Viry e Valleiry, per una superficie di 2842 m2, conformemente all’allegato 2;
lungo la strada che collega Soral a Viry, tra i termini di confine 31 e 35, Cantone di Ginevra, Comune di Soral e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Viry, per una superficie di 1326 m2, conformemente all’allegato 3;
all’altezza del ruscello Le Chambet, tra i termini di confine 188 e 194, Cantone di Ginevra, Comune di Jussy e il Dipartimento dell’Alta Savoia, Comune di Veigy-Foncenex, per una superficie di 350 m2, conformemente all’allegato 4.
Gli allegati da 1 a 4 sono parte integrante della presente Convenzione1.
Sono fatte salve le modifiche di lieve importanza che risultassero dall’apposizione dei termini del confine rettificato.
Art. 2
A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i delegati permanenti all’apposizione dei termini del confine franco-svizzero sono incaricati di procedere, per quanto concerne i settori definiti nell’articolo 1:
all’apposizione e alla misurazione dei termini del confine;
all’allestimento di tabelle, piani e descrizioni del confine.
Non appena ultimati i lavori, un verbale con tabelle, piani e descrizioni del nuovo tracciato, comprovanti l’esecuzione della presente Convenzione, è allegato quale parte integrante alla presente Convenzione.
I costi relativi all’esecuzione di detti lavori sono ripartiti per metà tra i due Stati.
Art. 3
Le disposizioni che precedono abrogano disposizioni antecedenti relative ai settori interessati incluse nei verbali preesistenti.
Art. 4
La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultimo strumento di ratifica.
Fatto a Berna, il 18 gennaio 2002, in duplice esemplare in lingua francese.
Per il Kurt Höchner | Per il Philippe Jeantaud |