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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati

0.142.111.631.1 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 14 set 1950

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-142-111-631-1/it/accordo-tra-il-consiglio-federale-svizzero-e-il-governo-federale-austriaco-concernente-convenzioni-complementari-intese-a-regolare-le-condizioni-di-domicilio-degli-attinenti-dei-due-stati

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

0.142.111.631.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale
austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare
le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati

Preambolo

In applicazione del trattato conchiuso il 7 dicembre 18751 tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica per regolare i rapporti di domicilio degli attinenti dei due Stati, le cui disposizioni sono state dichiarate applicabili dal trattato conchiuso il 25 maggio 19252 tra la Svizzera e l’Austria e rimangono in vigore in virtù di un accordo conchiuso tra i Governi svizzero e austriaco3, il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:

Footnotes

  1. [1] RS 0.142.111.631
  2. [2] RS 0.196.116.3
  3. [3] RS 0.196.116.32(lett. B n. II 1)

Art. 1

I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.5 Tale permesso consente loro, senza limitazione di durata e senza condizioni, di soggiornare su tutto il territorio della Svizzera e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni riservate unicamente ai cittadini svizzeri conformemente a una prescrizione legale.

Footnotes

  1. [4] [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: l'art. 34 della LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
  2. [5] Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).
Citato in

Art. 2

I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all’obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull’occupazione dei lavoratori stranieri.6 L’autorizzazione formale di scegliere e di esercitare un mestiere sarà loro concessa per una durata illimitata, conformemente all’articolo 8 capoverso (2) dell’ordinanza austriaca sui mestieri. Essi avranno in tal modo il diritto di soggiornare su tutto il territorio della Repubblica austriaca e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini austriaci. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni esclusivamente riservate ai cittadini austriaci conformemente a una prescrizione legale.

Footnotes

  1. [6] Nuovo testo del per. giusta il n. 2 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

Art. 37

I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch’essi dei diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.

Footnotes

  1. [7] Nuovo testo giusta il n. 3 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

Art. 4

Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l’assenza non supera ogni volta sei mesi.8 La durata d’assenza ammessa può essere eccezionalmente prolungata a domanda giustificata da circostanze speciali. Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono presi in considerazione per il computo del periodo di cinque anni.9

Footnotes

  1. [8] Nuovo testo del per. giusta il n. 4 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).
  2. [9] Per. 3 introdotto dal n. 5 dello scambio di lettere del 18 sett. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1999 1863).

Art. 5

Il presente accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno. La perdita di tali permessi implica la soppressione di tutti gli altri diritti e vantaggi indicati negli articoli 1 e 2.

Art. 6

I documenti giustificativi relativi ai diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 a 3 possono, per ragioni di controllo, essere limitati nel tempo.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e avrà effetto fintanto che non sarà stato disdetto mediante preavviso di sei mesi.

Vienna, 14 settembre 1950. Per ilConsiglio federale svizzero: O. Seifert Per ilGoverno federale austriaco: Gruber