0.142.111.631.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale
austriaco concernente convenzioni complementari intese a regolare
le condizioni di domicilio degli attinenti dei due Stati
Preambolo
In applicazione del trattato conchiuso il 7 dicembre 18751 tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro-ungarica per regolare i rapporti di domicilio degli attinenti dei due Stati, le cui disposizioni sono state dichiarate applicabili dal trattato conchiuso il 25 maggio 19252 tra la Svizzera e l’Austria e rimangono in vigore in virtù di un accordo conchiuso tra i Governi svizzero e austriaco3, il Consiglio federale svizzero e il Governo federale austriaco hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
I cittadini austriaci hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni nella Svizzera, al permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale svizzera del 26 marzo 19314 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.5 Tale permesso consente loro, senza limitazione di durata e senza condizioni, di soggiornare su tutto il territorio della Svizzera e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni riservate unicamente ai cittadini svizzeri conformemente a una prescrizione legale.
Art. 2
I cittadini svizzeri beneficiano in Austria della libertà di domicilio, non sono sottoposti all’obbligo del visto e hanno diritto, dopo un soggiorno ininterrotto e regolare di cinque anni in Austria, a un «Befreiungsschein» ai sensi delle prescrizioni in vigore sull’occupazione dei lavoratori stranieri.6 L’autorizzazione formale di scegliere e di esercitare un mestiere sarà loro concessa per una durata illimitata, conformemente all’articolo 8 capoverso (2) dell’ordinanza austriaca sui mestieri. Essi avranno in tal modo il diritto di soggiornare su tutto il territorio della Repubblica austriaca e di esercitare qualsiasi attività professionale, di cambiare occupazione o professione, segnatamente di passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente e viceversa, alle stesse condizioni dei cittadini austriaci. Il libero esercizio di una professione non si estende tuttavia alle professioni esclusivamente riservate ai cittadini austriaci conformemente a una prescrizione legale.
Art. 37
I coniugi e i figli di meno di 18 anni beneficiano anch’essi dei diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 e 2, purché vivano nella stessa economia domestica.
Art. 4
Il periodo di cinque anni previsto dagli articoli 1 e 2 non è considerato interrotto se lo straniero si assenta temporaneamente dallo Stato di residenza e l’assenza non supera ogni volta sei mesi.8 La durata d’assenza ammessa può essere eccezionalmente prolungata a domanda giustificata da circostanze speciali. Soggiorni temporanei per ragioni quali studio, tirocinio o cura non sono presi in considerazione per il computo del periodo di cinque anni.9
Art. 5
Il presente accordo non ha effetto sulle prescrizioni legali dei due Stati contraenti concernenti la scadenza e il ritiro dei permessi di domicilio o di soggiorno. La perdita di tali permessi implica la soppressione di tutti gli altri diritti e vantaggi indicati negli articoli 1 e 2.
Art. 6
I documenti giustificativi relativi ai diritti e vantaggi menzionati negli articoli 1 a 3 possono, per ragioni di controllo, essere limitati nel tempo.
Art. 7
Il presente accordo entrerà in vigore il giorno della sua firma e avrà effetto fintanto che non sarà stato disdetto mediante preavviso di sei mesi.
Vienna, 14 settembre 1950. Per ilConsiglio federale svizzero: O. Seifert Per ilGoverno federale austriaco: Gruber