0.142.114.541.4
Dichiarazione
tra la Svizzera e l’Italia
per la reciproca riaccettazione dei cittadini
ed attinenti di ciascuno degli Stati contraenti
in caso di espulsione dei medesimi dal territorio dell’altra Parte
1
Preambolo
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo di Sua Maestà il Re d’Italia,
desiderando regolare di comune accordo la riaccettazione degli attinenti e cittadini di ciascuno degli Stati contraenti che vengono espulsi dal territorio dell’altra parte,
sono convenuti di quanto segue:
Ciascuna delle Parti contraenti si obbliga a riaccettare sul suo territorio, alla domanda dell’altra Parte, i suoi attinenti e cittadini, quand’anche, secondo le leggi vigenti nei paesi rispettivi, avessero perduto la loro nazionalità, ritenuto che non siano divenuti cittadini od attinenti dell’altro Stato in virtù delle leggi di quest’ultimo.
In fede di che, la presente dichiarazione è stata firmata dal Presidente della Confederazione e dal luogotenente del Cancelliere federale e munita dei sigillo del Consiglio federale, per venire scambiata contro una dichiarazione analoga del Governo di Sua Maestà il Re d’Italia.Così fatto a Berna il 2 maggio 1890L. RuchonnetSchatzmannCosì fatto a Roma l’11 maggio 1890Crispi