0.142.397.12
Scambio di note del 10/11 gennaio 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka relativo al rimpatrio di cittadini dello Sri Lanka la cui richiesta d’asilo è stata respinta
Entrato in vigore l’11 gennaio 1994 (Stato 27 febbraio 2008)
Traduzione1
Ministero degli affari esteri Colombo, 11 gennaio 1994 della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka Colombo
Ambasciata di Svizzera Colombo
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka si onora di confermare all’Ambasciata di Svizzera la ricezione della sua nota del 10 gennaio 1994 del tenore seguente: «L’Ambasciata di Svizzera si onora di proporre al Ministero degli affari esteri della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka le seguenti norme per il rimpatrio di cittadini dello Sri Lanka la cui domanda d’asilo è stata respinta nella procedura in Svizzera: 1. Le Parti contraenti concordano nel convincimento che il rimpatrio sicuro e dignitoso dei cittadini dello Sri Lanka costituisca una necessità fondamentale. 2. Il Governo dello Sri Lanka ammette le persone che rimpatriano sul fondamento della decisione delle autorità svizzere, a condizione che sia sufficientemente provato che queste persone siano effettivamente anche cittadini dello Sri Lanka. Le autorità svizzere garantiscono che i pertinenti questionari per ciascun rimpatriato sono stati debitamente compilati in modo tale che le autorità dello Sri Lanka siano in grado di chiarire preventivamente la cittadinanza di ciascuno di questi rimpatriati. 3. I rimpatriati, prima della partenza, vengono dotati di documenti di viaggio validi, vale a dire di un passaporto o di un altro documento comprovante la loro identità, conformemente alle istruzioni delle autorità competenti dello Sri Lanka.
RU 2002 2842 1 Traduzione dal testo originale inglese.
4. Le Parti contraenti si impegnano ad eseguire il presente Accordo in più fasi, al fine di tenere sotto controllo il numero dei rimpatriati, e a tale scopo si consultano reciprocamente. 5. Le Parti contraenti convengono di chiedere all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) di fungere da organo di collegamento tra i rimpatriati ed entrambe le Parti contraenti come anche di offrire sostegno ai rimpatriati nel caso sorgessero particolari problemi. Il Governo dello Sri Lanka, riguardo a siffatti problemi, designa un’autorità competente quale organo di collegamento con l’ACNUR e rende partecipe quest’ultimo delle informazioni necessarie per l’esecuzione di detta funzione. Le modalità di questo sostegno vengono concordate separatamente tra le Parti contraenti e l’ACNUR. 6. Le autorità competenti dello Sri Lanka forniscono a ciascun rimpatriato un documento che contenga i rispettivi dati personali nonché gli indirizzi e numeri telefonici dell’Ambasciata di Svizzera, dell’ACNUR e delle autorità competenti dello Sri Lanka, in modo tale che i rimpatriati siano in grado di esporre a dette autorità i loro particolari problemi. 7. Le autorità competenti dello Sri Lanka allestiscono il più rapidamente possibile, all’arrivo di un rimpatriato, il/i documento/i necessario/i per la dimora nello Sri Lanka. 8. Un rimpatriato non può essere costretto a recarsi contro la propria volontà in luoghi non sicuri. Le autorità competenti dello Sri Lanka prestano adeguata attenzione circa la necessità di una sistemazione idonea per il soggiorno in centri di transito fino a quando le circostanze permettano ai rimpatriati di stabilirsi nel loro luogo d’origine. Questi centri potrebbero essere amministrati dalla Croce Rossa dello Sri Lanka in collaborazione con le autorità competenti dello Sri Lanka. 9. Le Parti del presente Accordo cercano possibilità per venire in aiuto dei rimpatriati, compreso il sostegno dell’ACNUR e del Governo svizzero. 10. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di due anni effettivi a partire dalla data del presente scambio di note2. Successivamente, allo scopo di verificare i provvedimenti sopra menzionati e ampliarne l’applicazione, le Parti contraenti possono tenere consultazioni, salva qualsiasi modifica che potesse rendersi necessaria.
Un ampliamento di siffatto genere deve avvenire mediante scambio di note diplomatiche. Se la proposta che precede è accettabile per il Governo della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka, l’Ambasciata di Svizzera si onora di proporre che la presente nota, unitamente alla risposta del Ministero, costituisca un Accordo fra i due Governi.
2 Questo Acc. è stato prorogato, di volta in volta di due anni, mediante scambi di note dei 20 dic. 1995/2 apr. 1996, 22 gen./27 feb. 1998, 24/25 mag. 2000, 26 feb. 2002, 16/20 feb. 2004 (RU 2004 3405), 5 dic. 2005/25 gen. 2006 (RU 2006 1765) e 1°/19 feb. 2008, a decorrere dal 27 feb. 2008 (RU 2008 653).
è stata respinta - Scambio di note con il Sri Lanka
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka l’assicurazione della sua alta considerazione». Il Ministero degli affari esteri si onora di confermare che le dichiarazioni della nota d’ambasciata del 10 gennaio 1994 sono accettabili per il Governo della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka e che la nota suddetta dell’Ambasciata di Svizzera e la presente nota di risposta costituiscono un Accordo tra i due Governi. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.