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Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

0.192.110.03 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 3 feb 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-192-110-03/it/convenzione-sui-privilegi-e-le-immunita-delle-istituzioni-specializzate

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 22 set 2021.

Emanato con: Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (AS 2012 5695)

0.192.110.03

Convenzione
sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate

Preambolo

Considerato che il 13 febbraio 1946 l’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a unificare, nella misura del possibile, i privilegi e le immunità di cui godono l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le diverse istituzioni specializzate;

considerato che sono state condotte consultazioni tra l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le istituzioni specializzate in vista dell’applicazione di detta risoluzione;

con la risoluzione 179 (II) adottata il 21 novembre 1947, l’Assemblea generale ha quindi approvato la seguente Convenzione, che viene sottoposta per accettazione alle istituzioni specializzate e per adesione a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a qualsiasi altro Stato Membro di una o più istituzioni specializzate.

Art. I Definizioni e campo di applicazione

Sezione 1

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  • i) «clausole standard»: le disposizioni contenute negli articoli da II a IX;

  • ii) «istituzioni specializzate»:

    1. l’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

    2. l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura,

    3. l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura,

    4. l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale,

    5. il Fondo monetario internazionale,

    6. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo,

    7. l’Organizzazione mondiale della Sanità,

    8. l’Unione postale universale,

    9. l’Unione internazionale delle telecomunicazioni,

    10. qualsiasi altra istituzione collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite ai sensi degli articoli 57 e 63 dello Statuto1;

    Footnotes

    1. [1] RS 0.120
  • iii) «Convenzione»: applicandosi ad una determinata istituzione specializzata, le clausole standard modificate dal testo finale (o riveduto) dell’allegato trasmesso da detta istituzione ai sensi delle sezioni 36 e 38;

  • iv) «beni ed averi»: giusta l’articolo III, anche i beni e i fondi amministrati da un’istituzione specializzata nell’esercizio delle sue mansioni previste dall’atto costitutivo;

  • v) «rappresentanti dei membri»: giusta gli articoli V e VII, tutti i rappresentanti, rappresentanti supplenti, consiglieri, esperti e segretari di delegazione;

  • vi) «riunioni convocate da un’istituzione specializzata»: giusta le sezioni 13, 14, 15 e 25, le riunioni:

    • 1) della sua assemblea o del suo consiglio di direzione (comunque siano denominati),

    • 2) di qualsiasi commissione prevista dall’atto costitutivo,

    • 3) di qualsiasi conferenza internazionale da essa indetta,

    • 4) di qualsiasi commissione appartenente a uno degli organi precedenti;

  • vii) «direttore generale»: il funzionario principale dell’istituzione specializzata in questione, indipendentemente dal fatto che venga utilizzato il titolo di direttore generale o un titolo diverso.

Sezione 2

Ogni Stato Parte della presente Convenzione riconosce a tutte le istituzioni specializzate coperte dalla loro adesione e alle quali sia divenuta applicabile la presente Convenzione in virtù della sezione 37, i privilegi e le immunità previsti dalle clausole standard alle condizioni ivi specificate, con riserva di ogni eventuale emendamento apportato a dette clausole dalle disposizioni del testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo a tale istituzione, debitamente trasmesso in conformità con le sezioni 36 o 38.

Art. II Personalità giuridica

Sezione 3

Le istituzioni specializzate hanno personalità giuridica. Esse hanno la facoltà di:

  1. contrattare;

  2. acquistare e vendere beni immobili e mobili;

  3. stare in giudizio.

Art. III Beni, fondi e averi

Sezione 4

Le istituzioni specializzate con i loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, godono dell’immunità di giurisdizione, salvo esplicita rinuncia da parte delle stesse a tale immunità in un caso particolare. Resta tuttavia inteso che tale rinuncia non può estendersi alle misure esecutive.

Sezione 5

I locali delle istituzioni specializzate sono inviolabili. I loro beni e averi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische, espropriazioni e qualsiasi altra forma di coercizione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

Sezione 6

Gli archivi delle istituzioni specializzate e, in generale, tutti i documenti da esse posseduti o conservati sono inviolabili indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Sezione 7

Senza essere sottoposte ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, le istituzioni specializzate possono:

  1. possedere fondi, oro o divise di qualsiasi natura e avere conti in qualsiasi moneta;

  2. trasferire liberamente da una Paese a un altro o all’interno di un qualsiasi Paese, i fondi, l’oro o le divise in loro possesso e convertire queste ultime in qualsiasi altra moneta.

Sezione 8

Nell’esercizio dei diritti concessi loro in virtù della sezione 7 di cui sopra, ogni istituzione specializzata tiene conto di qualsiasi esigenza presentatale dal Governo di uno Stato Parte della presente Convenzione, nella misura in cui ritenga di potervi adempiere senza pregiudicare i propri interessi.

Sezione 9

Le istituzioni specializzate, i loro averi, redditi e altri beni, sono esenti:

  1. da qualsiasi imposta diretta, rimanendo tuttavia inteso che le istituzioni specializzate non chiedono l’esenzione da imposte non eccedenti la semplice rimunerazione di servizi d’utilità pubblica;

  2. da qualsiasi dazio doganale, divieto e limitazione di importazione o di esportazione, per gli oggetti importati o esportati dalle istituzioni specializzate per il proprio uso ufficiale. Rimane tuttavia inteso che gli articoli così importati in franchigia non sono venduti sul territorio del Paese di importazione, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dal Governo di detto Paese;

  3. da qualsiasi dazio, divieto e limitazione di importazione o di esportazione delle loro pubblicazioni.

Sezione 10

Sebbene le istituzioni specializzate non rivendichino in linea di principio l’esenzione dalle accise e dalle tasse sulle vendite comprese nei prezzi di beni mobili e immobili, gli Stati Parte della presente Convenzione provvedono a stabilire, ove possibile, adeguati accordi amministrativi volti a garantire loro l’esenzione o il rimborso di dette accise e tasse, qualora incluse nel prezzo di acquisti importanti cui esse procedano per i propri impieghi ufficiali.

Art. IV Agevolazioni di comunicazione

Sezione 11

Ogni istituzione specializzata gode, per le sue comunicazioni ufficiali sul territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione, relativamente a tale istituzione, di un trattamento non meno favorevole di quello concesso dal Governo di detto Stato a qualsiasi altro Governo o relativa rappresentanza diplomatica, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le tasse di corriere, i cablogrammi, i telegrammi, i radiotelegrammi, le telefotografie, le comunicazioni telefoniche e le altre comunicazioni, nonché le tariffe di stampa per le informazioni ai giornali e alla radio.

Sezione 12

La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni specializzate non possono essere sottoposte a censura.

Le istituzioni specializzate hanno il diritto di utilizzare codici e di spedire e ricevere la loro corrispondenza per corrieri o valigie sigillate che godono degli stessi privilegi e delle stesse immunità concessi a corrieri e valigie diplomatici.

La presente sezione non può in alcun modo essere interpretata come un divieto di adottare adeguate misure di sicurezza, da definire mediante accordo tra lo Stato Parte della presente Convenzione e un’istituzione specializzata.

Art. V Rappresentanti dei Membri

Sezione 13

I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate da un’istituzione specializzata, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante il viaggio di andata e ritorno dalla sede della riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:

  1. immunità da arresto o da detenzione e sequestro dei loro bagagli personali e, per quanto concerne gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi), immunità da qualsiasi giurisdizione;

  2. inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;

  3. diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie sigillate;

  4. esenzione, per sé e per i congiunti, da qualsiasi misura restrittiva in materia di immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da qualunque obbligo di servizio nazionale nel Paese visitato o attraversato nell’esercizio delle proprie funzioni;

  5. stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea, in materia di restrizioni monetarie o cambiarie;

  6. stesse immunità e agevolazioni concesse agli agenti diplomatici di rango analogo, quanto ai loro bagagli personali.

Sezione 14

Al fine di garantire ai rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, durante le riunioni da queste convocate, piena libertà di parola e totale indipendenza nell’adempimento delle loro funzioni, l’immunità di giurisdizione per parole, scritti o atti relativi a detto adempimento continua ad essere loro concessa anche dopo la cessazione del loro mandato.

Sezione 15

I periodi durante i quali i rappresentanti dei Membri delle istituzioni specializzate, alle riunioni da queste convocate, si trovano sul territorio di uno Stato Parte per l’esercizio delle loro funzioni non sono considerati periodi di residenza nei casi in cui l’applicazione di un’imposta sia subordinata alla residenza del contribuente.

Sezione 16

I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti dei membri a loro vantaggio personale, bensì allo scopo di garantire l’esercizio, in piena indipendenza, delle loro funzioni relative alle istituzioni specializzate. Un Membro ha pertanto non solo il diritto ma anche il dovere di revocare l’immunità al suo rappresentante in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza compromettere lo scopo per cui era stata concessa.

Sezione 17

Le disposizioni delle sezioni 13, 14 e 15 non sono opponibili dinanzi alle autorità dello Stato di cui la persona in questione è cittadina o di cui è o è stata rappresentante.

Art. VI Funzionari

Sezione 18

Ogni istituzione specializzata determina le categorie di funzionari a cui sono applicabili le disposizioni del presente articolo e dell’articolo VIII e le comunica periodicamente ai Governi degli Stati Parti della presente Convenzione per quanto concerne detta istituzione, e al Segretario generale delle Nazioni Unite. I nomi dei funzionari corrispondenti a tali categorie sono comunicati periodicamente ai Governi di cui sopra.

Sezione 19

I funzionari delle istituzioni specializzate:

  1. godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti compresi);

  2. godono degli stessi esoneri d’imposta concessi ai funzionari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, a parità di condizioni, per quanto concerne gli stipendi e le gratificazioni versate dalle istituzioni specializzate;

  3. unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, non sono soggetti alle misure restrittive per l’immigrazione né alle formalità di registrazione degli stranieri;

  4. godono degli stessi privilegi concessi agli agenti diplomatici di rango analogo in materia di agevolazioni cambiarie;

  5. unitamente ai loro congiunti e familiari a carico, godono, in periodi di crisi internazionale, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango;

  6. godono del diritto di importare in franchigia i loro mobili ed effetti personali in occasione della loro prima entrata in funzione nel Paese interessato.

Sezione 20

I funzionari delle istituzioni specializzate sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio nazionale. Tuttavia, per quanto concerne gli Stati di cui sono cittadini, l’esenzione è limitata ai funzionari delle istituzioni specializzate il cui nome, in ragione delle loro funzioni, è incluso nell’elenco compilato dal direttore generale dell’istituzione specializzata e approvato dal predetto Stato.

In caso di chiamata al servizio nazionale di altri funzionari delle istituzioni specializzate, lo Stato interessato concede, su domanda delle stesse, la dispensa necessaria per evitare l’interruzione di un servizio essenziale.

Sezione 21

Oltre ai privilegi e alle immunità previsti nelle sezioni 19 e 20, il direttore generale di ogni istituzione specializzata e qualsiasi funzionario che lo sostituisca in sua assenza, unitamente ai suoi congiunti e figli minorenni, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi, conformemente al diritto internazionale, agli inviati diplomatici.

Sezione 22

I privilegi e le immunità sono concessi ai funzionari esclusivamente nell’interesse delle istituzioni specializzate e non già a loro vantaggio personale. Ogni istituzione specializzata può e deve revocare l’immunità concessa a un funzionario in tutti i casi in cui ritenga che questa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’istituzione specializzata.

Sezione 23

L’istituzione specializzata collabora in qualsiasi momento con le competenti autorità degli Stati Parti onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, garantire l’osservanza dei regolamenti di polizia ed evitare gli abusi cui possano dare adito i privilegi, le immunità e le agevolazioni elencati nel presente articolo.

Art. VII Abuso di privilegi

Sezione 24

Se uno Stato Parte della presente Convenzione ritiene che sia stato commesso un abuso di un privilegio o di una immunità concessi dalla presente Convenzione, sono avviate consultazioni tra tale Stato e l’istituzione specializzata interessata al fine di accertare se sia stato effettivamente commesso l’abuso e, nel caso affermativo, di prevenirne la reiterazione. Se tali consultazioni non dovessero produrre un risultato soddisfacente per lo Stato o l’istituzione specializzata interessata, la questione dell’accertamento dell’abuso è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia conformemente ai disposti della sezione 32. Qualora la Corte internazionale di Giustizia constati che si è verificato un simile abuso, lo Stato Parte della presente Convenzione leso da detto abuso ha il diritto, previa notifica all’istituzione specializzata in questione, di non concedere più, nei suoi rapporti con essa, il beneficio del privilegio o dell’immunità oggetto dell’abuso.

Sezione 25

I rappresentanti dei Membri alle riunioni convocate dalle istituzioni specializzate, nell’esercizio delle loro funzioni e durante i viaggi di andata e ritorno dalla sede della riunione, come pure i funzionari di cui alla sezione 18, non possono essere costretti dalle autorità territoriali a lasciare il Paese nel quale esercitano le loro funzioni a causa di attività da loro compiute in veste ufficiale. Tuttavia, nel caso in cui uno di essi abusi del privilegio di residenza per esercitare nel Paese attività irrelate alle sue funzioni ufficiali, questi potrebbe essere costretto dal Governo del Paese a lasciare il territorio dello stesso, fatte salve le seguenti disposizioni.

  • 2. i)

    i rappresentanti dei Membri o le persone che godono dell’immunità diplomatica, ai sensi della sezione 21, possono essere costretti a lasciare il Paese solo conformemente alla procedura diplomatica applicabile agli agenti diplomatici in esso accreditati;

  • ii) nel caso di un funzionario a cui non si applichi quanto disposto alla sezione 21, l’espulsione non può essere decisa senza l’approvazione del ministro degli affari esteri di quel Paese, concessa previa consultazione con il direttore generale dell’istituzione specializzata in questione; nel caso in cui venga avviata una procedura d’espulsione contro un funzionario, il direttore generale dell’istituzione specializzata ha il diritto di intervenire a favore della persona contro cui è diretta tale procedura.

Art. VIII Lasciapassare

Sezione 26

I funzionari delle istituzioni specializzate hanno il diritto d’utilizzare i lasciapassare delle Nazioni Unite, conformemente agli accordi amministrativi conclusi tra il Segretario generale delle Nazioni Unite e le autorità competenti delle istituzioni specializzate a cui saranno delegati i poteri speciali di rilasciare i lasciapassare. Il Segretario generale delle Nazioni Unite notifica a ciascuno Stato Parte della presente Convenzione gli accordi amministrativi così conclusi.

Sezione 27

I lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari delle istituzioni specializzate sono riconosciuti e accettati come titoli di viaggio validi dagli Stati Parte della presente Convenzione.

Sezione 28

Le domande di visto (qualora sia necessario un visto) presentate dai funzionari delle istituzioni specializzate titolari di lasciapassare delle Nazioni Unite e munite di un certificato attestante che i funzionari viaggiano per conto di un’istituzione specializzata, devono essere esaminate entro il più breve tempo possibile. Ai titolari dei lasciapassare sono inoltre concesse agevolazioni di viaggio rapido.

Sezione 29

Agli esperti e alle altre persone che, senza essere in possesso di un lasciapassare delle Nazioni Unite, presentano un certificato attestante il fatto che essi viaggiano per conto di un’istituzione specializzata sono concesse agevolazioni analoghe a quelle menzionate nella sezione 28.

Sezione 30

I direttori generali delle istituzioni specializzate, i direttori generali aggiunti, i capi di dipartimento e gli altri funzionari di rango almeno pari a quello di capo di dipartimento, quando viaggiano per conto di queste ultime con un lasciapassare delle Nazioni Unite, godono delle stesse agevolazioni di viaggio concesse agli agenti diplomatici di analogo rango.

Art. IX Composizione delle controversie

Sezione 31

Ogni istituzione specializzata prevede procedure adeguate per comporre:

  1. le controversie in materia di contratti o altre controversie di diritto privato in cui l’istituzione specializzata sia parte in causa;

  2. le controversie in cui sia coinvolto un funzionario di un’istituzione specializzata che, in virtù della sua situazione ufficiale, gode dell’immunità, qualora questa non sia stata revocata in conformità con le disposizioni della sezione 22.

Sezione 32

Ogni divergenza sull’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione è portata dinanzi alla Corte internazionale di Giustizia, salvo ove le parti abbiano stabilito, per un determinato caso, di ricorrere a una diversa modalità di composizione. Se nasce una controversia tra una delle istituzioni specializzate e uno Stato Membro, è chiesto un parere consultivo su ogni questione giuridica controversa, in conformità con l’articolo 96 dello Statuto delle Nazioni Unite, l’articolo 65 dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia del 26 giugno 19452 e le disposizioni corrispondenti degli accordi conclusi tra le Nazioni Unite e l’istituzione specializzata in questione. Il parere della Corte è accettato dalle parti come definitivo.

Footnotes

  1. [2] RS 0.193.501

Art. X Allegati e applicazione della Convenzione a ogni istituzione
specializzata

Sezione 33

Le clausole standard sono applicate a ogni istituzione specializzata, fatte salve eventuali modifiche incluse nel testo finale (o riveduto) dell’allegato relativo all’istituzione in questione, come previsto alle sezioni 36 e 38.

Sezione 34

Le disposizioni della Convenzione sono interpretate per ciascuna istituzione specializzata alla luce delle finalità assegnatele dal proprio atto costitutivo.

Sezione 35

I progetti di allegato I–IX costituiscono raccomandazioni per le istituzioni specializzate ivi nominate. Nel caso di un’istituzione specializzata che non compare nella sezione 1, il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette a tale istituzione un progetto di allegato raccomandato dal Consiglio Economico e Sociale.

Sezione 36

Il testo finale di ciascun allegato è la versione approvata dall’istituzione specializzata in questione, in conformità con la sua procedura prevista dall’atto costitutivo. Ogni istituzione specializzata trasmette al Segretario generale delle Nazioni Unite una copia dell’allegato approvato dalla stessa, che sostituisce il progetto di cui alla sezione 35.

Sezione 37

La presente Convenzione può essere applicata a un’istituzione specializzata quando questa ha trasmesso al Segretario generale delle Nazioni Unite il testo finale dell’allegato che la concerne e gli ha notificato l’accettazione delle clausole standard modificate dall’allegato e il proprio impegno ad applicare le sezioni 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 e 45 (fatti salvi gli emendamenti che potrebbe essere necessario apportare alla sezione 32 nel testo finale dell’allegato affinché questo sia conforme all’atto costitutivo dell’istituzione) e tutte le disposizioni dell’allegato che impongono obblighi all’istituzione. Il Segretario generale invia a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli altri Stati Parte delle istituzioni specializzate le copie conformi certificate di tutti gli allegati trasmessigli in virtù della presente sezione, e degli allegati riveduti trasmessi in virtù della sezione 38.

Sezione 38

Se, dopo aver trasmesso il testo finale di un allegato ai sensi della sezione 36, adotta emendamenti a tale allegato in conformità con la procedura prevista dal suo atto costitutivo, l’istituzione specializzata trasmette il testo riveduto dell’allegato al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Sezione 39

Le disposizioni della presente Convenzione non comportano alcuna restrizione e non pregiudicano i privilegi e le immunità che sono già stati o possono essere concessi da uno Stato a un’istituzione specializzata che abbia stabilito la propria sede o i propri uffici regionali sul territorio di detto Stato. La presente Convenzione non può essere interpretata come un divieto di concludere ulteriori accordi tra uno Stato Parte e un’istituzione specializzata allo scopo di emendare disposizioni della presente Convenzione e di estendere o limitare i privilegi o le immunità da essa concessi.

Sezione 40

Resta inteso che le clausole standard modificate dal testo finale di un allegato trasmesso da un’istituzione specializzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in virtù della sezione 36 (o di un allegato riveduto trasmesso in virtù della sezione 38) devono essere in armonia con le disposizioni previste dall’atto costitutivo dell’istituzione allora in vigore e che se a tal fine dovesse essere necessario apportare un emendamento a tale atto, esso deve entrare in vigore in conformità con la procedura prevista dall’atto costitutivo dell’istituzione prima della trasmissione del testo finale (o riveduto) dell’allegato.

Nessuna disposizione dell’atto costitutivo di un’istituzione specializzata, nessun diritto o obbligazione che tale istituzione possa possedere, acquisire o assumere, può essere abrogato per il solo effetto della presente Convenzione, che non può apportarvi ulteriori deroghe.

Art. XI Disposizioni finali

Sezione 41

L’adesione alla presente Convenzione da parte di un Membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e, fatta salva la sezione 42, da parte di qualsiasi Stato Parte di un’istituzione specializzata avviene mediante deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di uno strumento di adesione che acquista validità alla data del suo deposito.

Sezione 42

Ogni istituzione specializzata interessata comunica il testo della presente Convenzione e degli allegati che la concernono ai suoi Membri che non fanno parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e li invita ad aderire alla Convenzione, per quanto la concerne, mediante deposito dello strumento di adesione richiesto presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o del direttore generale di detta istituzione.

Sezione 43

Ogni Stato Parte della presente Convenzione indica, nel proprio strumento di adesione, l’istituzione specializzata o le istituzioni specializzate verso cui si impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione. Ogni Stato parte della presente Convenzione può impegnarsi ad applicare le disposizioni in essa presenti a un’altra o altre istituzioni specializzate, mediante ulteriore notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale notifica acquista validità a partire dalla data di ricezione da parte del Segretario generale.

Sezione 44

La presente Convenzione entra in vigore tra qualsivoglia Stato Parte di detta Convenzione e un’istituzione specializzata quando essa sarà divenuta applicabile all’istituzione in questione ai sensi della sezione 37 e quando lo Stato Parte si sarà impegnato ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tale istituzione ai sensi della sezione 43.

Sezione 45

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti gli Stati Membri delle istituzioni specializzate e i loro direttori generali del deposito di ogni strumento di adesione ricevuto in virtù della sezione 41, e di tutte le ulteriori notifiche ricevute in virtù della sezione 43. Il direttore generale di ciascuna istituzione specializzata informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e i Membri dell’istituzione specializzata del deposito di ogni strumento di adesione depositato presso di sé in virtù della sezione 42.

Sezione 46

Resta inteso che, qualora venga depositato uno strumento di adesione o un’ulteriore notifica a nome di un qualsiasi Stato, quest’ultimo deve essere in grado, in virtù del proprio diritto, di applicare le disposizioni della presente Convenzione come modificate dai testi finali di tutti gli allegati relativi alle istituzioni oggetto delle adesioni o notifiche di cui sopra.

Sezione 47

Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, ogni Stato Parte della presente Convenzione si impegna ad applicare detta Convenzione a ciascuna istituzione specializzata oggetto dello strumento di adesione dello Stato o di un’ulteriore notifica, fino a quando una convenzione o un allegato riveduto diventi applicabile a tale istituzione e fino ad avvenuta accettazione da parte dello Stato in questione. Nel caso di un allegato riveduto, l’accettazione degli Stati avviene mediante notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite, che acquista validità il giorno della sua ricezione da parte del Segretario generale.

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione che non è o non è più Membro di un’istituzione specializzata può tuttavia indirizzare una notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite e al direttore generale dell’istituzione interessata per informarli dell’intenzione di cessare di concederle il beneficio della presente Convenzione a partire da una determinata data che non può precedere di meno di tre mesi la ricezione della notifica.

Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può rifiutare di concedere il beneficio di detta Convenzione a un’istituzione specializzata qualora essa non dovesse più essere collegata all’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informa tutti gli Stati Membri Parti della presente Convenzione di tutte le notifiche trasmessegli in conformità con le disposizioni della presente sezione.

Sezione 48

Su richiesta di un terzo degli Stati Parte della presente Convenzione, il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza per la revisione della Convenzione.

Sezione 49

Il Segretario generale trasmette copia della presente Convenzione a ogni istituzione specializzata e ai Governi di ciascun Membro delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

Organizzazione internazionale del Lavoro3

All’Organizzazione internazionale del Lavoro4 sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [3] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 14 set. 1948.
  2. [4] RS 0.820.1; Cost. dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, del 28 giu. 1919.

1. I membri e i membri aggiunti imprenditori e lavoratori del Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, così come i loro supplenti, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo V (a esclusione della lettera c) della sezione 13) e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro potrà essere revocata solo dal Consiglio.

2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e i vantaggi di cui alla sezione 21 delle clausole standard sono altresì concessi a ciascun direttore generale aggiunto e vicedirettore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

  • 3. i)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui essi si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni

      dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    3. le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    4. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione.

  • ii) Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del paragrafo 3 di cui sopra.

  • iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organizzazione e non già a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un perito in tutti i casi in cui ritenga che ostacoli l’azione della giustizia e che possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione
e l’Agricoltura5

Le clausole «uniformi» entrano in vigore nella loro applicazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura6 (di seguito denominata «l’Organizzazione»), fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [5] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 28 dic. 1965.
  2. [6] RS 0.910.5; Statuto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del 16 ott. 1945.

1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII si applicano al presidente del Consiglio dell’Organizzazione e ai rappresentanti dei membri associati, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità del presidente può essere revocata solo dal Consiglio dell’Organizzazione.

  • 2. i)

    Gli esperti (diversi dai funzionari di cui all’articolo VI), che siedono nei comitati dell’Organizzazione o sono da questa incaricati di missioni, beneficiano dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante le trasferte per conto di detti comitati o missioni:

    1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente i discorsi pronunciati oralmente, gli scritti o gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità deve continuare a essere applicata anche quando l’interessato non siede più nei comitati dell’Organizzazione o non è più incaricato delle missioni per conto di quest’ultima;

    3. sono concessi gli stessi esoneri in materia di restrizioni sul cambio e bagagli personali di cui godono i rappresentanti ufficiali dei Governi esteri in missione temporanea di carattere ufficiale;

    4. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione e a fini di comunicazione con l’Organizzazione, diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza per corrieri o valigie diplomatici.

  • ii) Relativamente alla lettera d) del paragrafo 2. i), è applicato il principio enunciato nella prima frase della sezione 12 delle clausole uniformi.

  • iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e non a vantaggio personale del beneficiario. L’Organizzazione ha il diritto, se non il dovere, di rinunciare all’immunità di qualsiasi esperto qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che tale rinuncia non pregiudichi gli interessi dell’Organizzazione.

3. I privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard sono inoltre concessi al direttore generale aggiunto e ai vicedirettori generali dell’Organizzazione.

Organizzazione dell’aviazione civile internazionale7

All’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale8 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [7] Traduzione dal testo originale inglese ricevuto dal Segretario generale l’11 ago. 1948.
  2. [8] RS 0.748.0;Conv. relativa all’aviazione civile internazionale, del 7 dic. 1944.

1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni, agevolazioni e i vantaggi citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso al presidente del Consiglio dell’Organizzazione.

  • 2. i)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    3. le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    4. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione.

  • ii) Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile relativamente alle disposizioni della lettera d) del paragrafo 2. i).

  • iii) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,
le scienze e la cultura9

All’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura10 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [9] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 7 feb. 1949.
  2. [10] RS 0.401; Cost. dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, del 16 nov. 1945.

1. Il presidente della Conferenza e i membri del Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafo 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale aggiunto dell’Organizzazione, unitamente ai suoi congiunti e ai figli minorenni, gode dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici in conformità con il diritto internazionale e garantite al direttore generale di ogni istituzione specializzata dall’articolo VI, sezione 21 della Convenzione.

  • 3. i)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non eserciteranno più le loro funzioni presso le commissioni

      dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    3. le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali.

  • ii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Fondo monetario internazionale11

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata al Fondo monetario internazionale12 (di seguito denominato «il Fondo»), fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [11] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 9 mag. 1949.
  2. [12] RS 0.979.1; Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 lug. 1944.

1. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che esso può rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

2. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo del Fondo, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concessi al Fondo o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo del Fondo o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro del Fondo o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo13

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata alla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo14 (di seguito denominata «la Banca»), fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [13] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 apr. 1949.
  2. [14] RS 0.979.2; Statuto della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, del 22 lug. 1944.

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

  • «La Banca può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una succursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Stati membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi della Banca, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della Banca.»

2. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode il Fondo unicamente in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo della Banca e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concesso alla Banca o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo della Banca o da uno statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro della Banca o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

Organizzazione mondiale della Sanità15

All’Organizzazione mondiale della Sanità16 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [15] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 25 lug. 1958.
  2. [16] RS 0.810.1; Cost. dell’Organizzazione mondiale della Sanità, del 22 lug. 1946 .

1. Le persone designate per far parte del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione, i loro supplenti e consiglieri beneficiano delle disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII, con l’eccezione che, in virtù della sezione 16, l’immunità di costoro può essere revocata solo dal Consiglio.

  • 2. i)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    3. le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    4. inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;

    5. diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione mondiale della Sanità.

  • ii) Il beneficio dei privilegi e delle immunità citati alle lettere b) ed e) di cui sopra è concesso alle persone facenti parte dei gruppi consultivi di esperti dell’Organizzazione nell’esercizio delle loro funzioni.

  • iii) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

3. Le disposizioni dell’articolo V e della sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII sono estese ai rappresentanti dei membri associati che partecipano ai lavori dell’Organizzazione, ai sensi degli articoli 8 e 47 della Costituzione.

4. Il beneficio dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso a tutti i direttori generali aggiunti, vicedirettori generali e direttori regionali dell’Organizzazione.

Unione postale universale17

Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica18.

Footnotes

  1. [17] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l’11 lug. 1949.
  2. [18] RS 0.783.51; Cost. dell’Unione postale universale, del 10 lug. 1964.

Unione internazionale delle telecomunicazioni19

Le clausole standard sono applicate senza alcuna modifica, salvo che l’Unione internazionale delle telecomunicazioni20 richieda di beneficiare del trattamento privilegiato previsto nella sezione 11 dell’articolo IV per le «Agevolazioni di comunicazione».

Footnotes

  1. [19] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 16 gen. 1951.
  2. [20] RS 0.784.01; Cost. dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, del 22 dic. 1992.

Organizzazione internazionale per i rifugiati21

Footnotes

  1. [21] L’Organizzazione internazionale per i rifugiati è stata sciolta il 15 feb. 1952.

Organizzazione meteorologica mondiale22

Le clausole standard si applicano senza alcuna modifica23.

Footnotes

  1. [22] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 29 dic. 1951.
  2. [23] RS 0.429.01; Conv. per l’Organizzazione meteorologica mondiale, dell’11 ott. 1947.

Organizzazione marittima internazionale24

1. Il Segretario generale dell’Organizzazione25, il Segretario generale aggiunto, il Segretario del Comitato di sicurezza marittima e i direttori della Divisione amministrativa, della Divisione per la cooperazione tecnica, della Divisione legale e per le relazioni esterne, della Divisione delle conferenze e della Divisione dell’ambiente marino godono dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni citati nella sezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard, fatto salvo che le disposizioni del presente paragrafo non obblighino lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell’Organizzazione ad applicare ai suoi cittadini la sezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard. Se l’Organizzazione dovesse modificare in un qualsiasi momento il titolo delle cariche direttive, al momento della modifica i titolari di dette cariche continuano a beneficiare dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni citati nel presente paragrafo.

Footnotes

  1. [24] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale l’8 apr. 2002.
  2. [25] RS 0.747.305.91; Conv. istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale,del 6 mar. 1948.
  • 2. a)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    • i) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    • ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    • iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    • iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per l’Organizzazione; e

    • v) diritto di fare uso di codici cifrati e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizzazione marittima internazionale.

  • Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile alle disposizioni previste ai punti iv) e v) .

  • b) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Società finanziaria internazionale26

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata alla Società finanziaria internazionale27 (di seguito denominata «la Società»), fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [26] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 22 apr. 1959.
  2. [27] RS 0.979.4; Statuto della Società finanziaria internazionale, del 25 mag. 1955.

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

  • «La Società può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una succursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Stati membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi della Società, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti della Società.»

2. La lettera b) della sezione 7 delle clausole standard è applicata alla Società, fatte salve le disposizioni della sezione 5 dell’articolo III dello statuto della Società.

3. La società ha la facoltà di rinunciare a qualsiasi privilegio e immunità conferitigli in virtù dell’articolo VI del suo statuto, nella misura e alle condizioni da essa stabilite.

4. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode la Società in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo statuto o di qualsiasi altra disposizione.

5. Le disposizioni della Convenzione, incluse quelle del presente allegato, non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dello statuto della Società, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o eccezione concesso alla Società o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari o dipendenti dallo statuto della Società o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro della Società o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

Associazione Internazionale di sviluppo28

La Convenzione (incluso il presente allegato) è applicata all’Associazione Internazionale di sviluppo29 (di seguito denominata «l’Associazione»), fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [28] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 15 feb. 1962.
  2. [29] RS 0.979.3; Statuto dell’Associazione Internazionale di Sviluppo, del 26 gen. 1960.

1. Il seguente testo sostituisce quello della sezione 4:

  • «L’Associazione può essere perseguita soltanto dinanzi a un tribunale che abbia giurisdizione sui territori di uno Stato membro in cui essa possieda una succursale, abbia designato un agente incaricato di ricevere ingiunzioni o notifiche di ingiunzioni, oppure in cui abbia emesso o garantito valori mobiliari. Non potrà essere intentato alcun procedimento giudiziario da parte degli Stati membri o di persone che li rappresentino o facciano valere diritti di reclamo di questi ultimi. I beni e averi dell’Associazione, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal loro detentore, sono esclusi da qualsiasi forma di sequestro, opposizione o esecuzione fino a che sia stata pronunciata una sentenza definitiva nei confronti dell’Associazione.»

2. La sezione 32 delle clausole standard è applicata solo alle contestazioni che vertono sull’interpretazione o applicazione delle disposizioni relative a privilegi e immunità di cui gode l’Associazione in virtù della presente Convenzione e che non fanno parte di quelle che essa possa rivendicare in virtù del suo atto costitutivo o di qualsiasi altra disposizione.

3. Le disposizioni della Convenzione (incluse quelle del presente allegato) non apportano né richiedono alcuna modifica o emendamento dell’atto costitutivo dell’Associazione, e non pregiudicano né limitano alcun diritto, immunità, privilegio o esenzione concesso all’Associazione o a uno dei suoi membri, governatori, amministratori, supplenti, funzionari dirigenti o dipendenti dall’atto costitutivo dell’Associazione o da un statuto, legge o regolamento di un qualsiasi membro dell’Associazione o di uno schieramento politico di detto membro, o da qualsiasi altra disposizione.

Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale30

All’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale31 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti modifiche:

Footnotes

  1. [30] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 19 ott. 1977.
  2. [31] RS 0.230; Conv. istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, del 14 lug. 1967.

1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni citati alla sezione 21 dell’articolo VI delle clausole standard è inoltre concesso ai vicedirettori generali dell’Organizzazione.

  • 2. a)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni, e in particolare:

    • i) immunità da arresto o da sequestro dei loro bagagli personali;

    • ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    • iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    • iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto dell’Organizzazione;

    • v) diritto di fare uso di codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate per le loro comunicazioni con l’Organizza-zione.

  • Il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile alle disposizioni previste ai punti iv) e v).

  • b) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti di cui alla lettera a) nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

Fondo internazionale di sviluppo agricolo32

Per quanto concerne il Fondo internazionale di sviluppo agricolo33 (di seguito designato con il termine «il Fondo»), sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [32] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 16 dic. 1977.
  2. [33] RS 0.972.0; Acc. per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo, del 13 giu. 1976.

1. Il beneficio dei privilegi, immunità, esenzioni, agevolazioni e vantaggi citati alla sezione 21 delle clausole standard è inoltre concesso ai vicepresidenti del Fondo.

  • 2. a)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso i comitati del Fondo o che si trovano in missione per conto dello stesso godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali comitati o durante lo svolgimento di tali missioni:

    • i) immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

    • ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso i comitati del Fondo o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultimo;

    • iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di restrizioni valutarie e cambiarie e di bagagli personali;

    • iv) inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori da loro svolti per conto del Fondo e, per le loro comunicazioni con il Fondo, il diritto di utilizzare codici e di ricevere la corrispondenza per corriere o valigie sigillate.

  • b) Relativamente alle disposizioni della lettera a) del paragrafo 2. i), è applicabile il principio contenuto nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard.

  • c) I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse del Fondo e non a loro vantaggio personale. Il Fondo ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi del Fondo.

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale34

All’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale35 (di seguito denominata «l’Organizzazione») sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti modifiche apportate a tali disposizioni:

  • 1. a)

    Gli esperti (diversi dai funzionari elencati nell’articolo VI) che esercitano funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o che si trovano in missione per conto della stessa godono dei seguenti privilegi e immunità nella misura in cui si rendano necessari per l’esercizio effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati in occasione dell’esercizio delle loro funzioni presso tali commissioni o durante lo svolgimento di tali missioni:

    • i) immunità da arresto o da sequestro dei loro bagagli personali;

    • ii) immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti in veste ufficiale (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non esercitano più le loro funzioni presso le commissioni dell’Organizzazione o non sono più incaricati delle missioni per conto di quest’ultima;

    • iii) le stesse agevolazioni concesse ai funzionari dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali;

    • iv) inviolabilità di qualsiasi pratica e documento;

    • v) diritto di utilizzare codici e di ricevere documenti e corrispondenza per corriere o valigie sigillate ai fini delle comunicazioni con l’Organizzazione.

    Footnotes

    1. [34] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 15 set. 1987.
    2. [35] RS 0.974.11; Atto costitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, dell’8 apr. 1979.
  • b) Per quanto concerne le disposizioni riportate ai punti iv) e v) della lettera a) del paragrafo 1, sarà applicato il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard.

  • c) I privilegi e le immunità sono concessi ai periti dell’Organizzazione nell’interesse della stessa e non a loro vantaggio personale. L’Organizzazione può e deve revocare l’immunità concessa a un esperto in tutti i casi in cui ritenga che essa ostacoli l’azione della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

2. I privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni citati alla sezione 21 delle clausole standard sono inoltre concessi a tutti i direttori generali aggiunti dell’Organizzazione.

Organizzazione mondiale del turismo36

All’Organizzazione mondiale del turismo37 (di seguito denominata «l’Organizzazione»), sono applicate le clausole standard, fatte salve le seguenti disposizioni:

Footnotes

  1. [36] Traduzione dal testo originale francese ricevuto dal Segretario generale il 30 lug. 2008.
  2. [37] RS 0.935.21; Statuti dell’Organizzazione mondiale del turismo (OMT), del 27 set. 1970

1. L’articolo V e la sezione 25 paragrafi 1 e 2. i) dell’articolo VII della Convenzione sono estesi ai rappresentanti dei membri associati che partecipano ai lavori dell’Organizzazione in conformità con lo statuto dell’Organizzazione mondiale del turismo (denominato di seguito «lo statuto»).

2. I rappresentanti dei membri affiliati che partecipano alle attività dell’Organizzazione in conformità con lo statuto beneficiano:

  1. di tutte le agevolazioni atte a consentire l’esercizio indipendente delle loro funzioni ufficiali;

  2. della massima diligenza nel trattamento delle loro domande per i visti (qualora necessari) accompagnate da un certificato in cui si attesta che viaggiano per conto dell’Organizzazione. A queste persone sono inoltre concesse agevolazioni che consentano loro di spostarsi rapidamente;

  3. il principio enunciato nell’ultima frase della sezione 12 delle clausole standard è applicabile relativamente alla lettera b).

3. Gli esperti, diversi dai funzionari che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo VI della Convenzione, membri di organi e di organismi dell’Organizzazione o che compiono missioni per suo conto, godono dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio indipendente ed effettivo delle loro funzioni, anche durante i viaggi intrapresi in relazione alla loro appartenenza a tali organi e organismi o alle loro missioni. In particolare, godono di:

  1. immunità da arresto o da sequestro dei bagagli personali;

  2. immunità da qualsiasi giurisdizione concernente gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali (parole e scritti inclusi); gli interessati continuano a beneficiare di detta immunità anche quando non sono più membri degli organi e organismi dell’Organizzazione o non compiono più missioni per conto di quest’ultima;

  3. inviolabilità di tutte le pratiche e i documenti relativi ai lavori di cui si occupano per l’Organizzazione;

  4. diritto di trasmettere messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza per corriere o in valigie sigillate, a fini di comunicazione con l’Organizzazione;

  5. le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti dei Governi stranieri in missione ufficiale temporanea in materia di disciplinamenti valutari e cambiari e di bagagli personali.

4. I privilegi e le immunità sono concessi agli esperti nell’interesse dell’Organizzazione e non a loro vantaggio personale. Il Segretario generale dell’Organizzazione ha il diritto e il dovere di revocare l’immunità di qualsiasi esperto in tutti i casi in cui, a suo parere, essa ostacoli il corso della giustizia e qualora possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell’Organizzazione.

5. Nonostante il paragrafo 2 di cui sopra, i paragrafi 3 e 4 si applicano ai rappresentanti dei membri affiliati in missione per l’Organizzazione in qualità di esperti.

6. Al Segretario generale aggiunto dell’Organizzazione, al suo coniuge e ai suoi figli minorenni sono concessi i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni di cui alla sezione 21 delle clausole standard.

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

15 dicembre

2003 A

15 dicembre

2003

Algeria

25 marzo

1964 A

25 marzo

1964

Angola

9 maggio

2012 A

9 maggio

2012

Antigua e Barbuda

14 dicembre

1988 S

1° novembre

1981

Argentina

10 ottobre

1963 A

10 ottobre

1963

Australia

9 maggio

1986 A

9 maggio

1986

Austria

21 luglio

1950 A

21 luglio

1950

Bahama

17 marzo

1977 S

10 luglio

1973

Bahrein

17 settembre

1992 A

17 settembre

1992

Barbados

19 novembre

1971 A

19 novembre

1971

Belgio

14 marzo

1962 A

14 marzo

1962

Bielorussia*

18 marzo

1966 A

18 marzo

1966

Bosnia ed Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

5 aprile

1983 A

5 aprile

1983

Brasile

22 marzo

1963 A

22 marzo

1963

Brunei

1° febbraio

2017 A

1° febbraio

2017

Bulgaria

13 giugno

1968 A

13 giugno

1968

Burkina Faso

6 aprile

1962 A

6 aprile

1962

Cambogia

15 ottobre

1953 A

15 ottobre

1953

Camerun

30 aprile

1992 A

30 aprile

1992

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

15 ottobre

1962 A

15 ottobre

1962

Cile

21 settembre

1951 A

21 settembre

1951

Cina*

11 settembre

1979 A

11 settembre

1979

Hong Kong

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Cipro

6 maggio

1964 S

16 agosto

1960

Comore

16 aprile

2015 A

16 aprile

2015

Congo (Kinshasa)

8 dicembre

1964 A

8 dicembre

1964

Corea del Sud

13 maggio

1977 A

13 maggio

1977

Costa d’Avorio*

8 settembre

1961 A

8 settembre

1961

Croazia

12 ottobre

1992 A

8 ottobre

1991

Cuba*

13 settembre

1972 A

13 settembre

1972

Danimarca

25 gennaio

1950 A

25 gennaio

1950

Dominica

24 giugno

1988 A

24 giugno

1988

Ecuador

8 giugno

1951 A

8 giugno

1951

Egitto

28 settembre

1954 A

28 settembre

1954

El Salvador*

24 settembre

2012 A

24 settembre

2012

Emirati Arabi Uniti

11 dicembre

2003 A

11 dicembre

2003

Estonia

8 ottobre

1997 A

8 ottobre

1997

Figi

21 giugno

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine

20 marzo

1950 A

20 marzo

1950

Finlandia

31 luglio

1958 A

31 luglio

1958

Francia*

2 agosto

2000 A

2 agosto

2000

Gabon*

29 giugno

1961 A

29 giugno

1961

Gambia

1° agosto

1966 S

18 febbraio

1965

Georgia

18 luglio

2007 A

18 luglio

2007

Germania*

10 ottobre

1957 A

10 ottobre

1957

Ghana

9 settembre

1958 A

9 settembre

1958

Giamaica

4 novembre

1963 A

4 novembre

1963

Giappone

18 aprile

1963 A

18 aprile

1963

Giordania

12 dicembre

1950 A

12 dicembre

1950

Grecia

21 giugno

1977 A

21 giugno

1977

Guatemala

30 giugno

1951 A

30 giugno

1951

Guinea

1° luglio

1959 A

1° luglio

1959

Guyana

13 settembre

1973 A

13 settembre

1973

Haiti

16 aprile

1952 A

16 aprile

1952

Honduras

16 agosto

2012 A

16 agosto

2012

India

10 febbraio

1949 A

10 febbraio

1949

Indonesia*

8 marzo

1972 A

8 marzo

1972

Iran

16 maggio

1974 A

16 maggio

1974

Iraq

9 luglio

1954 A

9 luglio

1954

Irlanda

10 maggio

1967 A

10 maggio

1967

Islanda

17 gennaio

2006 A

17 gennaio

2006

Italia*

30 agosto

1985 A

30 agosto

1985

Kenya

1° luglio

1965 A

1° luglio

1965

Kuwait

13 novembre

1961 A

13 novembre

1961

Laos

9 agosto

1960 A

9 agosto

1960

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 novembre

1969

Lettonia

19 dicembre

2005 A

19 dicembre

2005

Libia

30 aprile

1958 A

30 aprile

1958

Lituania*

10 febbraio

1997 A

10 febbraio

1997

Lussemburgo

20 settembre

1950 A

20 settembre

1950

Macedonia

11 marzo

1996 S

17 novembre

1991

Madagascar*

3 gennaio

1966 A

3 gennaio

1966

Malawi

2 agosto

1965 A

2 agosto

1965

Malaysia

29 marzo

1962 S

31 agosto

1957

Maldive

26 maggio

1969 A

26 maggio

1969

Mali

24 giugno

1968 A

24 giugno

1968

Malta

27 giugno

1968 S

21 settembre

1964

Marocco

28 aprile

1958 A

28 aprile

1958

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Moldova

2 settembre

2011 A

2 settembre

2011

Mongolia

3 marzo

1970 A

3 marzo

1970

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 ottobre

2011 A

6 ottobre

2011

Nepal

23 febbraio

1954 A

23 febbraio

1954

Nicaragua

6 aprile

1959 A

6 aprile

1959

Niger

15 maggio

1968 A

15 maggio

1968

Nigeria

26 giugno

1961 S

1° ottobre

1960

Norvegia*

25 gennaio

1950 A

25 gennaio

1950

Nuova Zelanda*

25 novembre

1960 A

25 novembre

1960

Tokelau

25 novembre

1960 A

25 novembre

1960

Paesi Bassi**

2 dicembre

1948 A

2 dicembre

1948

Pakistan*

23 luglio

1951 A

23 luglio

1951

Paraguay

13 gennaio

2006 A

13 gennaio

2006

Polonia

19 giugno

1969 A

19 giugno

1969

Portogallo

8 novembre

2012 A

8 novembre

2012

Qatar*

10 gennaio

2014 A

10 gennaio

2014

Regno Unito*

16 agosto

1949 A

16 agosto

1949

Romania*

15 settembre

1970 A

15 settembre

1970

Ruanda

15 aprile

1964 A

15 aprile

1964

Russia*

10 gennaio

1966 A

10 gennaio

1966

Samoa

17 dicembre

2014 A

17 dicembre

2014

Santa Lucia

2 settembre

1986 A

2 settembre

1986

Seicelle

24 luglio

1985 A

24 luglio

1985

Senegal

2 marzo

1966 A

2 marzo

1966

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 marzo

1962 S

27 aprile

1961

Singapore

18 marzo

1966 S

9 agosto

1965

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

26 settembre

1974 A

26 settembre

1974

Sudafrica*

30 agosto

2002 A

30 agosto

2002

Svezia

12 settembre

1951 A

12 settembre

1951

Svizzera*

25 settembre

2012 A

25 settembre

2012

Tanzania

29 ottobre

1962 A

29 ottobre

1962

Thailandia

30 marzo

1956 A

30 marzo

1956

Togo

15 luglio

1960 A

15 luglio

1960

Tonga

17 marzo

1976 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

19 ottobre

1965 A

19 ottobre

1965

Tunisia

3 dicembre

1957 A

3 dicembre

1957

Ucraina*

13 aprile

1966 A

13 aprile

1966

Uganda

11 agosto

1983 A

11 agosto

1983

Ungheria

2 agosto

1967 A

2 agosto

1967

Uruguay

29 dicembre

1977 A

29 dicembre

1977

Uzbekistan

18 febbraio

1997 A

18 febbraio

1997

Vanuatu

2 gennaio

2008 A

2 gennaio

2008

Zambia

16 giugno

1975 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

5 marzo

1991 A

5 marzo

1991

  • * Riserve e dichiarazioni.

  • ** Obiezioni.

  • Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU, eccetto la dichiarazione della Svizzera. I testi originali possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso il DDIP/DFAE, Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Svizzera

La Svizzera si impegna di applicare le disposizioni della Convenzione, in conformità all’articolo XI, sezione 43, alle istituzioni specializzate qui sotto designate:

  1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

  2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)

  3. Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI)

  4. Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

  5. Fondo monetario internazionale (FMI)

  6. Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

  7. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

  8. Unione postale universale (UPU)

  9. Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)

  10. Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)

  11. Organizzazione marittima internazionale (IMO)

  12. Società finanziaria internazionale (IFC)

  13. Associazione internazionale per lo sviluppo (AIS)

  14. Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI)

  15. Fondo internazionale di sviluppo agricolo (FISA)

  16. Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUSI)

  17. Organizzazione mondiale del turismo (OMT).