0.192.110.32
Secondo protocollo addizionale
all’accordo generale su i privilegi e le immunità
del Consiglio d’Europa
Preambolo
I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,
considerato che, secondo l’articolo 59 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19501, i membri della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (appresso chiamata «Commissione») godono, nell’esercizio del loro ufficio, dei privilegi e delle immunità previsti nell’articolo 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa2 e negli Accordi conchiusi in virtù di quest’articolo;
considerata l’importanza di definire e specificare tali privilegi e immunità mediante un Protocollo addizionale all’Accordo Generale su i Privilegi e le Immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Parigi il 2 settembre 19493;
hanno convenuto quanto segue,
Art. 1
I membri della Commissione, nell’esercizio del loro ufficio e nei viaggi al o dal luogo delle loro adunanze, godono i privilegi e le immunità seguenti:
immunità da arresto o detenzione e da sequestro del bagaglio personale e, quanto agli atti da essi compiti ufficialmente, comprese le parole e gli scritti, immunità da ogni giurisdizione;
inviolabilità d’ogni carta e documento;
esenzione per sé e i loro coniugi da ogni provvedimento restrittivo circa l’immigrazione, da ogni forma di registrazione degli stranieri, nei paesi da essi visitati o traversati nell’esercizio del loro ufficio.
Art. 2
Nessuna restrizione amministrativa o d’altra natura può essere apportata al libero spostamento dei membri della Commissione che si recano al luogo d’adunanza della stessa o ne tornano.
I membri della Commissione ricevono in materia doganale e di controllo dei cambi:
dal loro governo, le medesime agevolezze riconosciute agli alti funzionari, che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
dai governi degli altri Membri, le medesime agevolezze riconosciute ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 3
Per assicurare ai membri della Commissione un’intera libertà di parola e indipendenza nell’adempimento del loro ufficio, l’immunità da giurisdizione quanto alle parole, agli scritti o agli atti da essi emanati nell’adempimento del loro ufficio continuerà a essere loro accordata anche dopo la cessazione del mandato.
Art. 4
I privilegi e le immunità sono concessi ai membri della Commissione, non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all’esercizio del loro ufficio. La Commissione è sola competente a pronunciare la levata delle immunità; essa non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l’immunità dei suoi membri in tutti i casi dove, a suo parere, l’immunità impedisse di fare giustizia o possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.
Art. 5
Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio che possono divenirvi Parte, mediante:
la firma senza riserva di ratificazione;
la firma con riserva di ratificazione, seguita da ratificazione.
Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 6
Il presente Protocollo entrerà in vigore non appena tre Membri del Consiglio d’Europa, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, l’avranno firmato senza riserva di ratificazione o l’avranno ratificato.
Per ogni Membro che lo firmerà senza riserva di ratificazione o lo ratificherà ulteriormente, il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione.
Art. 7
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà ai Membri di questo il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo e i nomi dei Membri che l’hanno firmato senza riserva di ratificazione o ratificato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi, il 15 dicembre 1956, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i governi firmatari.(Seguono le firme)
Stati partecipanti | Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 4 giugno | 1998 F | 4 giugno | 1998 |
Austria | 13 novembre | 1958 F | 13 novembre | 1958 |
Belgio | 7 settembre | 1961 | 7 settembre | 1961 |
Ceca, Repubblica | 30 maggio | 1995 | 30 maggio | 1995 |
Cipro | 30 novembre | 1967 | 30 novembre | 1967 |
Croazia | 11 ottobre | 1997 | 11 ottobre | 1997 |
Danimarca | 15 dicembre | 1956 F | 15 dicembre | 1956 |
Finlandia | 11 dicembre | 1989 | 11 dicembre | 1989 |
Francia | 10 marzo | 1978 | 10 marzo | 1978 |
Germania | 7 luglio | 1960 | 7 luglio | 1960 |
Grecia | 2 febbraio | 1961 | 2 febbraio | 1961 |
Irlanda | 21 settembre | 1967 | 21 settembre | 1967 |
Islanda | 15 dicembre | 1956 F | 15 dicembre | 1956 |
Italia | 4 giugno | 1958 | 4 giugno | 1958 |
Lettonia | 15 gennaio | 1998 F | 15 gennaio | 1998 |
Liechtenstein | 11 dicembre | 1979 | 11 dicembre | 1979 |
Lussemburgo | 8 gennaio | 1960 | 8 gennaio | 1960 |
Malta | 6 maggio | 1969 | 6 maggio | 1969 |
Norvegia | 15 dicembre | 1956 F | 15 dicembre | 1956 |
Paesi Bassi* | 29 aprile | 1957 F | 29 aprile | 1957 |
Polonia | 22 aprile | 1993 | 22 aprile | 1993 |
Portogallo | 6 luglio | 1982 | 6 luglio | 1982 |
Regno Unito | 8 luglio | 1958 | 8 luglio | 1958 |
Romania | 4 ottobre | 1994 F | 4 ottobre | 1994 |
San Marino | 22 marzo | 1989 | 22 marzo | 1989 |
Slovacchia | 15 luglio | 1997 | 15 luglio | 1997 |
Slovenia | 8 novembre | 1994 | 8 novembre | 1994 |
Spagna | 23 giugno | 1989 | 23 giugno | 1989 |
Svezia | 15 dicembre | 1956 F | 15 dicembre | 1956 |
Svizzera | 29 novembre | 1965 | 29 novembre | 1965 |
Turchia | 7 gennaio | 1960 | 7 gennaio | 1960 |
Ungheria | 12 gennaio | 1996 | 12 gennaio | 1996 |
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