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Scambio di lettere del 24 febbraio/11 marzo 1993 fra la Svizzera e la Francia concernente l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia francese, della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna, come anche alle collettività territoriali di Mayotte e Saint Pierre e Miquelon

0.351.934.93 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 giu 1993

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-351-934-93/it/scambio-di-lettere-del-24-febbraio-11-marzo-1993-fra-la-svizzera-e-la-francia-concernente-l-applicazione-della-convenzione-europea-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale-del-20-aprile-1959-ai-territori-francesi-d-oltremare-della-polinesia-francese-della-nuova-caledonia-e-di-wallis-e-futuna-come-anche-alle-collettivita-territoriali-di-mayotte-e-saint-pierre-e-miquelon

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

0.351.934.93

Scambio di lettere
del 24 febbraio/11 marzo 1993
fra la Svizzera e la Francia concernente l’applicazione
della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959 ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia
francese, della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna, come anche alle
collettività territoriali di Mayotte e Saint Pierre e Miquelon

Preambolo

Traduzione

Il Capo del Dipartimento federale

degli Affari Esteri

Berna, 11 marzo 1993

A sua Eccellenza

Bernard Garcia

Ambasciatore

della Repubblica francese in Svizzera

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera del 24 febbraio 1993 del seguente tenore:

  • «A seguito dei colloqui svoltisi tra i rappresentanti dei nostri due Paesi mi pregio proporre, a nome del mio Governo, l’estensione dell’applicazione della Convenzione europea del 20 aprile 19591 di assistenza giudiziaria in materia penale ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesia francese, della Nuova CaIedonia e di Wallis e Futuna, come anche alle collettività territoriali di Mayotte e di Saint Pierre e Miquelon.

  • Le riserve e le dichiarazioni formulate dal Governo francese al momento della ratifica si applicano a detta estensione territoriale fatto salvo l’articolo 7 paragrafo 3 della Convenzione secondo cui le citazioni a comparire per le persone perseguite che si trovano su uno dei territori d’oltremare o collettività territoriali devono essere trasmesse alle autorità francesi entro un termine di 50 giorni dalla data stabilita per la comparsa.

  • Se le proposte che precedono sono accolte dal Governo Svizzero, la presente lettera e la Sua risposta, a nome del Governo Svizzero, costituiranno un accordo fra i nostri due Paesi.

  • Il presente scambio di lettere entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della Sua risposta.»

Footnotes

  1. [1] RS 0.351.1

Mi pregio comunicarle che il Consiglio federale svizzero ha dato il proprio assenso a quanto proposto nella Sua lettera e, pertanto, la presente risposta e la Sua lettera costituiranno un accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore il 1° giugno 1993.

Confermo inoltre che la Svizzera manterrà nei confronti dei Territori d’oltremare e delle collettività territoriali menzionati le riserve e dichiarazioni da essa formulate al momento della ratifica della Convenzione.

Gradisca, signor Ambasciatore, l’assicurazione della mia alta considerazione.

René Felber

0.351.934.93 RU 1993 2408Scambio di letteredel 24 febbraio/11 marzo 1993fra la Svizzera e la Francia concernente l’applicazionedella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penaledel 20 aprile 1959 ai Territori francesi d’oltremare, della Polinesiafrancese, della Nuova Caledonia e di Wallis e Futuna, come anche allecollettività territoriali di Mayotte e Saint Pierre e MiquelonEntrato in vigore il 1° giugno 1993 (Stato 1° giugno 1993)