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Scambio di note del 13/14 maggio 1938 concernente l’applicazione del Trattato belga‑svizzero di estradizione al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

0.353.917.21 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 13 ago 1938

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-353-917-21/it/scambio-di-note-del-13-14-maggio-1938-concernente-l-applicazione-del-trattato-belga-svizzero-di-estradizione-al-congo-belga-e-ai-territori-di-ruanda-urundi

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

0.353.917.21

Scambio di note del 13/14 maggio 1938
concernente l’applicazione
del Trattato belga‑svizzero di estradizione
al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi

Preambolo

Con Scambio di note 13/14 maggio 1938 la Svizzera e il Belgio hanno conchiuso un accordo per l’applicazione del trattato belga‑svizzero di estradizione1 al Congo belga e ai territori di Ruanda Urundi. Facciamo seguire il testo della nota svizzera; il contenuto delle due note è identico.

Footnotes

  1. [1] RS 0.353.917.2

Traduzione2

Footnotes

  1. [2] Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

Nota svizzera

1) Le disposizioni del trattato d’estradizione fra la Svizzera e il Belgio del 13 maggio 18743 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 18824 s’applicheranno al Congo Belga5 e ai Territori di Ruanda Urundi6.

Footnotes

  1. [3] RS 0.353.917.2
  2. [4] RS 0.353.917.2
  3. [5] Al Congo Belga corrisponde attualmente al Congo (Kinshasa). Secondo la sua costituzione, detto Stato riconosce, a far data dalla sua indipendenza - avvenuta il 30 giu. 1960-, tutti i trattati di diritto internazionale che legavano il Congo Belga, e ciò fino alla loro eventuale denuncia.
  4. [6] Il Ruanda Urundi è ora suddiviso in due Stati indipendenti: Ruanda e Burundi. Per il mantenimento in vigore del tratt. belga‑svizzero di estradizione tra la Svizzera e il Ruanda, vedi RS 0.353.966.7.

2) La domanda d’estradizione di un individuo che si è rifugiato nel Congo Belga o nel Ruanda Urundi sarà fatta in via diplomatica. Quest’ultima sarà seguita in tutti i casi nei quali è richiesta dal trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 e dalla convenzione addizionale a quel trattato, tranne però nei casi urgenti previsti nell’articolo 6 del trattato; in questi ultimi casi, l’arresto del fuggitivo potrà essere richiesto direttamente dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia in Berna al Governatore Generale del Congo Belga in Léopoldville e viceversa.

3) Agli effetti dell’applicazione del trattato del 13 maggio 1874 e della convenzione addizionale a quel trattato dell’11 settembre 1882, come pure del presente accordo,

  1. per nazionali belgi vanno intesi i cittadini belgi e i sudditi del Congo Belga; sono parificati ai nazionali belgi i sudditi del Ruanda Urundi;

  2. come crimini saranno considerate le infrazioni alla legge repressiva del Congo Belga e del Ruanda Urundi punibili con più di 5 anni di servitù penale e come delitti quelle punibili con più di 2 mesi di servitù penale.

4) Il termine di 3 settimane previsto nell’articolo 6 del trattato d’estradizione belga‑svizzero è aumentato a 3 mesi.

5) Il presente accordo entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nelle forme prescritte dalla legislazione delle Alte Parti contraenti e avrà la stessa durata del trattato d’estradizione del 13 maggio 1874 tra la Confederazione svizzera e il Belgio.

Il Ministro di Svizzera:

Maxime de Stoutz