0.453
Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione
Conchiusa a Washington il 3 marzo 1973 Approvata dall’Assemblea federale l’11 giugno 19742 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 luglio 1974 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1975 (Stato 19 dicembre 2006)
Gli Stati contraenti Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza e varietà un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche; Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche; Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale; Convinti che debbono venir prese misure d’emergenza a questo riguardo; Hanno convenuto quanto segue:
Art. I Definizioni
Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano:
«Specie»: ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolata;
«Esemplare»:
ogni individuo animale o vegetale vivo o morto; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all’Allegato III, ogni parte o ogni prodotto derivante dall’animale, facilmente identificabile, se menzionati in detto Allegato;
RU 1975 1136; FF 1973 II 917
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all’Allegato I, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte agli Allegati II e III, ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, se menzionati in detti Allegati;
«Commercio»: l’esportazione, la riesportazione, l’importazione e l’introduzione proveniente dal mare;
«Riesportazione»: l’esportazione di ogni esemplare precedentemente importato;
«Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato di esemplari di specie estratte dall’ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato;
«Autorità scientifica»: un’autorità scientifica nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
«Organo di gestione»: un’autorità amministrativa nazionale designata conformemente all’Articolo IX;
«Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.
Art. II Principi fondamentali
1. L’Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali. 2. L’Allegato II comprende:
tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente necessariamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;
alcune specie necessariamente oggetto d’una regolamentazione, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II in applicazione del capoverso a).
3. L’Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad una regolamentazione avente come scopo l’impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio. 4. Le Parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. III Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato I
1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato I deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione3 per tale esemplare.
3. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’importazione e sia di una licenza d’esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d’importazione deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha espresso l’avviso che gli obiettivi dell’importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale
un’autorità scientifica dello Stato d’importazione ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
un organo di gestione dello Stato d’importazione ha la prova che l’esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.
4. La riesportazione d’un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro;
c) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d’importazione per ogni esemplare vivo. 5. L’introduzione via mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di tale
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che, nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare;
un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l’esemplare ha la prova che questo non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.
Art. IV Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato II
1. Ogni commercio d’esemplari di una specie iscritta all’Allegato II deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d’una licenza d’esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni:
un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha espresso l’avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
3. Per ogni Parte un’autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio, tramite detta Parte, delle licenze d’esportazione per gli esemplari delle specie iscritte nell’Allegato II, nonché le esportazioni reali di tali esemplari. Quando un’autorità scientifica constata che l’esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell’intero areale di distribuzione, ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all’iscrizione di tale specie all’Allegato I, essa informa l’organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d’esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie. 4. L’importazione di un esemplare di una specie iscritta nell’Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d’esportazione, sia di un certificato di riesportazione.
5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l’esemplare venne importato in questo Stato conformemente alle disposizioni della
un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
6. L’introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell’organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti:
un’autorità scientifica dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha espresso l’avviso che l’introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta
un organo di gestione dello Stato in cui l’esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
7. I certificati citati al paragrafo 6 qui sopra possono venir rilasciati con l’avviso dell’autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all’occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante periodi non superiori all’anno.
Art. V Regolamentazione del commercio degli esemplari delle specie iscritte all’Allegato III
1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all’Allegato III deve essere 2. L’esportazione di un esemplare di una specie iscritta all’Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all’Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d’esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti:
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che l’esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato;
un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l’importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all’Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d’origine, e di una licenza d’esportazione nel caso d’una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all’Allegato III. 4. Trattandosi di una riesportazione, un certificato rilasciato dall’organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l’esemplare venne trasformato in questo Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d’importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l’esemplare in questione.
Art. VI Licenze e certificati
1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo. 2. Una licenza d’esportazione deve contenere indicazioni precise secondo il modello riprodotto all’Allegato IV; sarà valido per l’esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio. 3. Ogni licenza o certificato si riferisce al titolo della presente Convenzione; contiene il nome e il timbro dell’organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall’organo di gestione. 4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all’originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti. 5. Una licenza o un certificato distinto è richiesto per ogni spedizione d’esemplari. 6. All’occorrenza, un organo di gestione dello Stato d’importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d’esportazione o il certificato di riesportazione ed ogni licenza d’importazione corrispondente presentata al momento dell’importazione di detto esemplare. 7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l’identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permetta l’identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.
Art. VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio
1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale. 2. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione o di riesportazione ha la prova che l’esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione rilasci un certificato a questo riguardo.
3. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esemplari che sono oggetti personali o destinati all’uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano:
trattandosi di esemplari d’una specie iscritta all’Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in questo Stato;
trattandosi di esemplari di una specie iscritta all’Allegato II,
se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell’ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto; ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d’esportazione;
a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione si applicassero loro. 4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all’Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all’Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali esemplari di specie iscritte all’Allegato II. 5. Quando un organo di gestione dello Stato d’esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un tale animale o di una tale pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall’organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV o V. 6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d’altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione. 7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d’uno zoo, d’un circo, d’un serraglio, d’una esposizione d’animali o di piante itineranti a condizione che:
l’esportatore o l’importatore dichiari le caratteristiche complete di questi esemplari all’organo di gestione,
questi esemplari rientrino in una categoria specificata al paragrafo2 o 5 del presente Articolo,
l’organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.
Art. VIII Misure specifiche
1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano:
sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due;
la confisca di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d’esportazione.
2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafo 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere qualsiasi procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dalla confisca degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare posti d’uscita e d’entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinché si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro. 4. In caso di confisca d’un esemplare vivo, derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità:
l’esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto alla confisca;
l’organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d’esportazione, gli rinvia l’esemplare a proprie spese, oppure lo rinvia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene appropriato e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione;
l’organo di gestione può chiedere l’avviso di un’autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso b) qui sopra, compresa la scelta di un centro di salvaguardia.
5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto di quelli confiscati. 6. Ogni Parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende:
nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori;
numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari, nome delle specie giusta gli Allegati I, II e III e, all’occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.
7. Ogni Parte stende rapporti periodici sull’applicazione da lei fatta della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria:
un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo;
un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l’applicazione della presente Convenzione.
8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.
Art. IX Organi di gestione e autorità scientifiche
1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa:
uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte;
una o più autorità scientifiche.
2. Al momento del deposito degli strumenti di ratificazione, di accessione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l’indirizzo dell’organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria. 3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti. 4. L’organo di gestione citato al paragrafo2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell’organo di gestione di una Parte, comunicare loro l’impressione dei timbri e dei sigilli da esso utilizzati per autentificare le proprie licenze e i propri certificati.
Art. X Commercio con gli Stati non contraenti
Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d’importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.
Art. XI Conferenza delle Parti
1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. 2. In seguito, la Segreteria convoca sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti, e sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.
3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d’insieme dell’applicazione della presente Convenzione e possono:
4 prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere le proprie funzioni e adottare disposizioni finanziarie;
esaminare emendamenti agli Allegati I e II e adottarli conformemente all’Articolo XV;
esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III;
ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte;
all’occorrenza, fare raccomandazioni miranti al miglioramento dell’applicazione della presente Convenzione.
4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da svolgere giusta le disposizioni del paragrafo2 del presente Articolo. 5. Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione. 6. L’organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l’Agenzia internazionale dell’Energia nucleare, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto. 7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificati nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi - salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone - a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti:
organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui risiedono.
Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati a partecipare alle sessioni senza diritto di voto.
Art. XII Segreteria
1. Dal momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, egli può beneficiare del concorso d’organi-
Nuovo testo giusta l’emendamento del 22 giu. 1979, approvato dall’AF l’11 dic. 1980 ed entrato in vigore per la Svizzera il 13 apr. 1987 (RU 1987 1009, 1982 801). Vedi anche il campo d’applicazione di detto emendamento alla fine del presente testo.
smi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche. 2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni:
organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti;
adempiere le funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione;
intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all’applicazione della presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto degli esemplari vivi e ai mezzi d’identificazione di detti esemplari;
studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d’informazione giudicato necessario per assicurare l’applicazione della presente Convenzione;
attirare l’attenzione delle Parti su ogni questione attinente agli obiettivi della
pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti liste aggiornate degli Allegati I, II e III nonché ogni informazione atta a facilitare l’identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati;
stendere i rapporti annui all’intenzione delle Parti sui propri lavori e sull’applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione delle sessioni della Conferenza;
fare raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d’informazioni di natura scientifica o tecnica;
adempiere ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.
Art. XIII Misure internazionali
1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all’Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l’organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate. 2. La Parte che riceve comunicazione riguardo ai fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo informerà il più rapidamente possibile la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all’occasione proporrà misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificatamente approvate da detta Parte.
3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo2 del presente Articolo sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da essa ritenuta opportuna.
Art. XIV Incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:
misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale;
misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati I, II o III.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore riguardo ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l’igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale, concluso o da concludere fra Stati, concernente la formazione di un’unione o di una zona commerciale regionale implicante la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l’abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona. 4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d’un altro trattato, o d’un altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione e le cui disposizioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all’Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all’Allegato II presi da navi immatricolate in questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale. 5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto, attestante che l’esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione. 6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l’elaborazione del diritto marittimo da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto marittimo convocata in virtù della Risoluzione N.
2750 C (XXV) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni giuridiche presenti o future di ogni Stato, inerenti al diritto marittimo e alla natura e estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.
Art. XV Emendamenti agli Allegati I e II
1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti:
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d’emendamento è comunicato alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altre Parti e gli organi interessati in merito all’emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e c) del paragrafo2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.
Gli emendamenti sono adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento.
Gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell’intervallo delle sessioni della Conferenza:
Ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l’esame nell’intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo.
Per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d’ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni.
Per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d’emendamento, lo comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno.
Ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmette le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o c) qui sopra, può trasmettere a detta Segreteria ogni commento riguardo alle proposte d’emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie.
La Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni.
Se la Segreteria non riceve alcuna obiezione riguardo alla proposta d’emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l’emendamento entra in vigore 90 giorni dopo per tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
Ove la Segreteria riceva una obiezione di una Parte, la proposta d’emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo.
La Segreteria notifica alle Parti il ricevimento delle obiezioni.
A meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro 60 giorni a decorrere dalla data di notificazione, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d’emendamento verrà rinviata per nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti.
Ove il numero dei voti ricevuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d’emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti che hanno espresso un voto affermativo o negativo.
La Segreteria notifica alle Parti l’esito dello scrutinio.
La proposta d’emendamento adottata entra in vigore 90 giorni dopo la data di notificazione della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo a tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo3 del presente Articolo.
il periodo di 90 giorni previsto al capoverso c) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo2 del presente Articolo, ogni Parte può, con notificazione scritta al governo depositario, sollevare una riserva riguardo all’emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.
Allegato III e emendamenti a questo Allegato 1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest’ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d’una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo3 dell’Articolo II. L’Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell’Articolo I.
2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell’Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al governo depositario, sollevare una riserva riguardo a ogni specie, a ogni parte o a ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione e, finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione. 3. Una Parte che abbia iscritto una specie all’Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione. 4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e di tutti i regolamenti interni applicabili alla protezione di queste specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segretaria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all’Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.
Art. XVII Emendamenti alla Convenzione
1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti. A tal fine, «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l’adozione dell’emendamento non si tiene conto delle astensioni. 2. Il testo di ogni proposta di emendamento è comunicato dalla Segreteria alle Parti
giorni almeno prima della sessione della Conferenza. 3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d’approvazione dell’emendamento presso il governo depositario. In seguito l’emendamento entra in vigore per ogni altra Parte 60 giorni dopo il deposito del rispettivo strumento d’approvazione dell’emendamento.
Art. XVIII Composizione delle controversie
1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio. 2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono, di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d’Arbitrato dell’Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.
Art. XIX Firma
La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.
Art. XX Ratificazione, accettazione, approvazione
La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.
Art. XXI Adesione
La presente Convenzione sarà aperta all’adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il governo depositario.
Art. XXII Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario. 2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore
giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.
Art. XXIII Riserve
1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali. Solo riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente Articolo e quelle degli Articoli XV e XVI. 2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, può sollevare una riserva speciale concernente:
ogni specie iscritta agli Allegati I, II o III; oppure
ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all’Allegato III.
3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente Articolo, questo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.
Art. XXIV Denuncia
Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento di tale notificazione da parte del governo depositario.
Art. XXV Depositario
1. L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il governo depositario che ne trasmetterà copie certificate conformi agli Stati che l’hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione. 2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia. 3. Al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata giusta l’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5.
In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Washington il tre marzo millenovecentosettantatre.
(Seguono le firme) Allegati I, II e III6 Spiegazioni 1. Le specie figuranti nei presenti Allegati sono indicate:
con il nome della specie; oppure
con l’insieme delle specie d’un grado tassonomico superiore o d’una parte designata del detto grado.
2. L’abbreviazione «spp.» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore. 3. Gli altri riferimenti ai gradi tassonomici superiori alle specie sono dati unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione. 4. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate per i gradi tassonomici vegetali inferiori alla specie:
«ssp.» serve per designare una sottospecie;
«var(s).» serve per designare una varietà o delle (varietà).
5. L’abbreviazione «p.e.» serve per designare le specie verosimilmente estinte. 6. Un asterisco (*) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato I e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato II. 7. Due asterischi (**) dopo il nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie, della detta specie o del detto grado, figurano all’Allegato II e che queste popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall’Allegato I. 8. Il segno (=) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o di un altro grado tassonomico significa che la denominazione della specie o del detto grado deve essere interpretata come segue: = 101 Precedentemente incluso nella famiglia Thylacomyidae = 102 Chiamato anche Phalanger maculatus = 103 Precedentemente incluso nella famiglia Macropodidae = 104 Chiamato anche Vampyrops lineatus = 105 Precedentemente incluso nell’ordine Primates = 106 Precedentemente incluso nella famiglia Lemuridae = 107 Precedentemente incluso nella famiglia Callimiconidae = 108 Precedentemente compreso come sottospecie di Callithrix jacchus
Nuovo testo giusta la lett. A della modifica entrata in vigore il 14 giu. 2006 (RU 2006 5455).
= 109 Comprende il sinonimo generico Leontideus = 110 Precedentemente compreso come sinonimo di Saguinus oedipus = 111 Precedentemente compreso come sinonimo di Alouatta palliata = 112 Comprende il sinonimo Cercopithecus roloway = 113 Comprende il sinonimo generico Papio = 114 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Colobinae = 115 Comprende il sinonimo generico Simias = 116 Chiamato anche Colbus pennantii kirkii; comprende il sinonimo Colobus badius kirkii = 117 Chiamato anche Colobus rufomitratus; comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus = 118 Comprende il sinonimo generico Rhinopithecus = 119 Chiamato anche Presbytis entellus = 120 Chiamato anche Presbytis geei e Semnopithecus geei = 121 Chiamato anche Presbytis pileatus e Semnopithecus pileatus = 122 Precedentemente incluso nella famiglia Pongidae = 123 Comprende il sinonimo Tamandua tetradactyla = 124 Comprende i sinonimi Bradypus boliviensis e Bradypus griseus = 125 Comprende il sinonimo Cabassous gymnurus = 126 Comprende il sinonimo Priodontes giganteus = 127 Comprende il sinonimo generico Coendou = 128 Precedentemente incluso nella famiglia Dasyproctidae; comprende il sinonimo generico Cuniculus = 129 Comprende il sinonimo Physeter macrocephalus = 130 Comprende il sinonimo Eschrichtius glaucus = 131 Precedentemente incluso nella specie Balaenoptera acutorostrata = 132 Precedentemente incluso nel genere Balaena = 133 Precedentemente incluso nella famiglia Balaenidae = 134 Chiamato anche con il nome generico Dusicyon = 135 Comprende il sinonimo Dusicyon fulvipes = 136 Comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus = 137 Comprende il sinonimo generico Fennecus = 138 Precedentemente incluso nella famiglia Procyonidae = 139 Comprende il sinonimo Selenarctos thibetanus = 140 Comprende il sinonimo Nasua nasua = 141 Chiamato anche Aonyx microdon o Paraonyx microdon = 142 Chiamato anche con il nome generico Lutra = 143 Comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lutra platensis = 144 Comprende il sinonimo Galictis allamandi = 145 Comprende il sinonimo generico Viverra = 146 Comprende il sinonimo Eupleres major = 147 Comprende il sinonimo Viverra megaspila = 148 Chiamato anche Herpestes fuscus =
149 Chiamato anche Herpestes auropunctatus = 150 Precedentemente incluso nella famiglia Protelidae = 151 Chiamato anche Lynx caracal o Felis caracal = 152 Comprende il sinonimo generico Felis = 153 Chiamato anche Felis pardinus o Felis Iynx pardina = 154 Comprende il sinonimo generico Panthera = 155 Comprende il sinonimo Equus kiang = 156 Chiamato anche Equus hemionus khur = 157 Chiamato anche Equus caballus przewalskii = 158 Chiamato anche Choeropsis liberiensis = 159 Precedentemente incluso nella famiglia Cervidae = 160 Comprende i sinonimi generici Cervus e Hyelaphus; chiamato anche con il nome sottospecifico Cervus porcinus calamianensis = 161 Comprende i sinonimi generici Cervus e Hyelaphus; chiamato anche con il nome sottospecifico Cervus porcinus kuhlii = 162 Comprende i sinonimi generici Cervus e Hyelaphus = 163 Chiamato anche Cervus dama mesopotamicus = 164 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Hippotraginae = 165 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Caprinae = 166 Comprende il sinonimo generico Novibos = 167 Comprende il sinonimo generico Anoa = 168 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Cephalophinae = 169 Chiamato anche Damaliscus dorcas dorcas = 170 Precedentemente incluso nella sottofamiglia Antilopinae = 171 Chiamato anche Capricornia sumatraensis = 172 Comprende il sinonimo Oryx tao = 173 Comprende il sinonimo Ovis aries ophion = 174 Chiamato anche Rupicapra rupicapra ornata = 175 Chiamato anche Boocercus euryceros, comprende il sinonimo generico Taurotragus = 201 Comprende il sinonimo generico Pterocnemia = 202 Chiamato anche Sula abotti = 203 Chiamato anche Ardeola ibis = 204 Chiamato anche Egretta alba e Ardea alba = 205 Chiamato anche Ciconia ciconia boyciana = 206 Chiamato anche Hagedashia hagedash = 207 Chiamato anche Lampribis rara = 208 Comprende i sinonimi Anas chlorotis e Anas nesiotis = 209 Chiamato anche Anas platyrhynchos laysanensis = 210 Probabilmente un ibrido fra Anas platyrhynchos e Anas superciliosa = 211 Comprende il sinonimo Dendrocygna fulva = 212 Chiamato anche Aquila heliaca adalberti = 213 Chiamato anche Chondrohierax wilsoni = 214 Chiamato anche Falco peregrinus babylonicus e Falco peregrinus pelegrinoides = 215 Chiamato anche Mitu mitu mitu e
Crax mitu mitu = 216 Chiamato anche Crax pauxi = 217 Comprende il sinonimo generico Aburria = 218 Comprende il sinonimo generico Aburria; chiamato anche Pipile pipile pipile = 219 Precedentemente incluso nella famiglia Meleagrididae = 220 Chiamato anche Arborophila brunnopectus = 221 Precedentemente incluso nella specie Crossoptilon crossoptilon = 222 Precedentemente incluso nella specie Polyplectron malacense = 223 Comprende il sinonimo Rheinartia nigrescens = 224 Precedentemente incluso nella famiglia Tetraonidae = 225 Chiamato anche Tricholimnas sylvestris = 226 Chiamato anche Choriotis nigriceps = 227 Chiamato anche Houbaropsis bengalensis = 228 Chiamato anche Nesoenas mayeri = 229 Precedentemente incluso nella famiglia Psittacidae = 230 Chiamato anche Amazona dufresniana rhodocorytha = 231 Spesso commercializzato con il nome inesatto Ara caninde = 232 Chiamato anche Cyanoramphus auriceps forbesi = 233 Chiamato anche Cyanoramphus novaezelandiae cookii = 234 Chiamato anche Opopsitta diophtalma coxeni = 235 Comprende le specie Eunymphicus cornutus cornutus e Eunymphicus cornutus uvaeensis = 236 Chiamato anche Geopsittacus occidentalis e Pezoporus occidentalis = 237 Menzionato anche nel genere Aratinga = 238 Menzionato anche nel genere Ara = 239 Chiamato anche Psittacula krameri echo = 240 Precedentemente incluso nel genere Gallirex; chiamato anche Tauraco porphyreolophus = 241 Chiamato anche Otus gurneyi = 242 Chiamato anche Ninox novaeseelandiae royana = 243 Precedentemente incluso nel genere Ramphodon = 244 Comprende il sinonimo generico Ptilolaemus = 245 Precedentemente incluso nel genere Rhinoplax = 246 Chiamato anche Pitta brachyura nympha = 247 Chiamato anche Musicapa ruecki o Niltava ruecki = 248 Chiamato anche Dasyornis brachypterus longirostris = 249 Chiamato anche Tchitrea bourbonnensis = 250 Chiamato anche Meliphaga cassidix = 251 Comprende il sinonimo generico Xanthopsar = 252 Precedentemente incluso nel genere Spinus = 301 Precedentemente compreso come Kachuga tecta tecta = 302 Comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda = 303 Chiamato anche Geochelone elephantopus; menzionato anche nel genere Testudo = 304 Menzionato anche nel genere Testudo = 305 Menzionato anche nel genere Trionyx; Apalone ater
chiamato anche Trionyx ater = 306 Precedentemente incluso nel genere Podocnemis = 307 Comprende le famiglie Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae = 308 Chiamato anche con il nome sottospecifico Crocodylus novaeguineae mindorensis = 309 Menzionato anche nel genere Nactus = 310 Comprende il sinonimo generico Rhoptropella = 311 Precedentemente incluso nel genere Chamaeleo = 312 Comprende il sinonimo generico Pseudocordylus = 313 Comprende il sinonimo Crocodilurus lacertinus = 314 Tupinambis merinae era iscritto come Tupinambis teguixin fino al 1° agosto 2000 (distribuzione: nord dell’Argentina settentrionale, Uruguay, Paraguay, sud del Brasile). Tupinambis teguixin era iscritto come Tupinambis nigropunctatus fino al 1o agosto 2000 (distribuzione: Colombia, Venezuela, Guyana, bacino amazzonico dell’Ecuador, Perù, Bolivia e Brasile). = 315 Precedentemente incluso nella famiglia Boidae = 316 Comprende il sinonimo Python molurus pimbura = 317 Chiamato anche Constrictor constrictor occidentalis = 318 Comprende il sinonimo Sanzinia manditra = 319 Comprende il sinonimo Pseudoboa clelia = 320 Chiamato anche Hydrodynastes gigas = 321 Precedentemente incluso nel genere Natrix = 322 Precedentemente compreso nella specie Naja naja = 323 Chiamato anche Vipera russellii = 401 Chiamato anche Atelopus varuis zeteki = 402 Comprende i sinonimi generici Allobates e Phobobates = 403 Precedentemente incluso nella famiglia Ranidae = 404 Precedentemente menzionato nel genere Rana = 405 Comprende il sinonimo generico Megalobatrachus = 501 Precedentemente incluso nella famiglia Schilbeidae = 502 Menzionato anche nel genere Cynoscion = 503 Precedentemente incluso nella famiglia Coelacanthidae = 601 Comprende i sinonimi Pandinus africanus e Heterometrus roeseli = 602 Precedentemente incluso nel genere Brachypelma = 603 Comprende la specie Brachypelmides klaasi = 604 Chiamato anche Conchodromus dromas = 605 Menzionato anche nei generi Dysnomia e Plagiola = 606 Comprende il sinonimo generico Proptera = 607 Menzionato anche nel genere Carunculina = 608 Chiamato anche Megalonaias nickliana = 609 Chiamato anche Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis e Lampsilis tampicoensis tecomatensis =
610 Comprende il sinonimo generico Micromya = 611 Comprende il sinonimo generico Papuina = 701 Chiamato anche Podophyllum emodi e Sinopodophyllum hexandrum = 702 Include i sinonimi generici Neogomesia e Roseocactus = 703 Chiamato anche Echinocereus lindsayi = 704 Chiamato anche Wilcoxia schmollii = 705 Chiamato anche Coryphantha minima o Escobaria nellieae = 706 Chiamato anche Coryphantha sneedii; comprende la sottospecie Escobaria ssp. leei, chiamata anche Escobaria leei o Coryphantha sneedii var. leei = 707 Chiamato anche Solisia pectinata = 708 Chiamato anche Backebergia militaris o Pachycereus chrysomallus = 709 Comprende le sottospecie Pediocactus bradyi ssp. despainii e Pediocactus bradyi ssp. winkleri, chiamate anche Pediocactus despainii o. Pediocactus winkleri = 710 Chiamato anche Pilocanthus paradinei = 711 Chiamato anche Navajoa peeblesiana; comprende la sottospecie Pediocactus peeblesianus ssp. fickeisenii = 712 Chiamato anche Utahia sileri = 713 Comprende Encephalocarpus strobiliformis = 714 Chiamato anche Ancistrocactus tobuschii o Ferocactus tobuschii = 715 Chiamato anche Neolloydia erectocentra o Echinomastus erectocentrus; comprende Echinomastus acunensis, Echinomastus krausei e Echinomastus pallidus = 716 Chiamato anche Ferocactus glaucus, Sclerocactus brevispinus, Sclerocactus wetlandicus, Sclerocactus wetlandicus ssp. ilseae e Sclerocactus franklinii = 717 Chiamato anche Echinomastus mariposensis e Neolloydia mariposensis = 718 Chiamato anche Coloradoa mesae-verdae = 719 Chiamato anche Pediocactus papyracanthus o Toumeya papyracantha = 720 Non comprende Sclerocactus pubispinus vars. sileri e spinosior = 721 Determinate specie sono chiamate anche Gymnocactus, Normanbokea, Rapicactus, Neolloydia, Thelocactus, Kadenicarpus, Lodia e Solisia = 722 Chiamato anche Saussurea lappa = 723 Comprende i generi Alsophila, Nephelea, Sphaeropteris, Trichipteris = 724 Chiamato anche Euphorbia decaryi var. capsaintemariensis = 725 Comprende Euphorbia cremersii fa. viridifolia e Euphorbia cremersii var. rakotozafyi = 726 Comprende Euphorbia cylindrifolia ssp. tubifera = 727 Comprende Euphorbia decaryi vars.
ampanihyensis, robinsonii e spirosticha = 728 Comprende Euphorbia moratiii vars. antsingiensis, bemarahensis e multiflora = 729 Chiamato anche Euphorbia capsaintemariensis var. tulearensis = 730 Chiamato anche Idria columnaris = 731 Chiamato anche Engelhardia pterocarpa = 732 Comprende Aloe compressa vars. rugosquamosa, schistophila e paucituberculata = 733 Comprende Aloe haworthioides var. aurantiaca = 734 Comprende Aloe laeta var. maniaensis = 735 Comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae come pure le sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae = 736 Anacampseros australiana e Anacampseros kurtzii sono chiamate anche Grahamia australiana e Grahamia kurtzii = 737 Precedentemente menzionato nel genere Anacampseros ssp. = 738 Chiamato anche Sarracenia rubra alabamensis = 739 Chiamato anche Sarracenia jonesii = 740 Precedentemente menzionato nella famiglia Zaminiaceae spp. = 741 Chiamato anche Stangeria paradoxa = 742 Chiamato anche Taxus baccata ssp. wallichiana = 743 Chiamato anche Welwitschia bainesii = 744 Oltre ai gradi tassonomici elencati nell’Allegato I, comprende i generi Dioon, Lepidozamia, Macrozamia e Zamia. 9. Conformemente alle disposizioni dell’Articolo I paragrafo b iii) della Convenzione, il segno (#) seguito da un numero posto dopo il nome di una specie o del grado tassonomico superiore figurante nell’Allegato II serve a designare ciascuna parte o prodotto ottenuto da detta specie o detto grado tassonomico e menzionati ai fini della Convenzione come segue: #1 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese); liquidi, trasportate in contenitori sterili; e
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente.
#2 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi e i pollini;
le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili;
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
i derivati chimici e i prodotti finiti farmaceutici.
#3 Designa le radici intere o tranciate e le parti di radici, escluse le parti lavorate o i prodotti derivati come polveri, pillole, estratti, tonici, tisane e dolciumi. #4 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi, esclusi i semi di cactus provenienti dal Messico, e i pollini; liquidi, trasportate in contenitori sterili;
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente;
i frutti, nonché le loro parti o prodotti, di piante acclimatate o riprodotte artificialmente; e
gli elementi separati di fusti (pale) nonché le parti e i prodotti derivati del genere Opuntia, sottogenere Opuntia, acclimatati o riprodotti artificialmente.
#5 Designa i tronchi, il legname segato e i fogli da impiallacciatura. #6 Designa i tronchi, il legname segato, i fogli da impiallacciatura e il compensato. #7 Designa i tronchi, il legname segato, i trucioli e i frammenti di legno non trattati. #8 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi, le spore e i pollini (masse polliniche comprese); liquidi, trasportate in contenitori sterili;
i fiori recisi di piante riprodotte artificialmente; e
i frutti, nonché le parti e i prodotti derivati da piante del genere Vanilla riprodotte artificialmente.
#9 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi quelli recanti l’etichetta «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx»
[prodotto con materiale derivato da Hoodia spp. ottenuto mediante raccolta e produzione controllate, in collaborazione con le autorità d’esecuzione CITES di Botswana/Namibia/Sudafrica in base all’accordo n. BW/NA/ZA xxxxxx]. #10 Designa tutte le parti e tutti i prodotti, esclusi:
i semi e i pollini; nonché
i prodotti finiti farmaceutici.
10. Nessuna specie o nessun grado tassonomico superiore di FLORA incluso nell’Allegato I è indicato in modo che i suoi ibridi siano trattati conformemente alle disposizioni dell’Articolo III della Convenzione. Di conseguenza, gli ibridi riprodotti artificialmente da una o più specie o da uno o più gradi tassonomici menzionati, possono essere commercializzati con un certificato di riproduzione artificiale. Inoltre, i semi e i pollini (masse polliniche comprese), i fiori recisi, le colture di piantine o di tessuti in vitro, in mezzi solidi o liquidi, trasportati in contenitori sterili, di questi ibridi non sottostanno alle disposizioni della Convenzione. 11. Riserve poste dalla Svizzera: significa che la Svizzera tratta il grado tassonomico corrispondente conformemente all’Allegato II; significa che la Svizzera non tratta il grado tassonomico in questione come oggetto della Convenzione.
Allegato I Allegato II Allegato III Fauna Chordata Mammalia Monotremata Tachyglossidae Zaglossus spp.
Marsupialia Dasyuromorphia Dasyuridae Sminthopsis longicaudata Sminthopsis psammophila Thylacinidae Thylacinus cynocephalus p.e.
Allegato I Allegato II Allegato III Peramelemorphia Peramelidae Chaeropus ecaudatus p.e.
Macrotis lagotis = 101 Macrotis leucura = 101 Perameles bougainville Diprotodontia Phalangeridae Phalanger orientalis Spilocuscus maculatus =102 Vombatidae Plumpbeutler Lasiorhinus krefftii Allegato I Allegato II Allegato III Macropodidae Känguruhs Dendrolagus inustus Dendrolagus ursinus Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus Onychogalea fraenata Onychogalea lunata Potoroidae Bettongia spp. =103 Caloprymnus campestris p.e. = 103 Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus lineatus = 104 (Uruguay) Allegato I Allegato II Allegato III Pteropodidae Acerodon spp.* Acerodon jubatus Acerodon lucifer p.e.
Pteropus spp.* Pteropus insularis Pteropus mariannus Pteropus molossinus Pteropus phaeocephalus Pteropus pilosus Pteropus samoensis Pteropus tonganus Allegato I Allegato II Allegato III Scandentia Tupaiidae Tupaiidae spp. = 105 Primates PRIMATES spp* Lemuridae Lemuridae spp.
Megaladapidae Megaladapidae spp. p.e. = 106 Cheirogaleidae Cheirogaleidae spp.
Indridae Indridae spp.
Daubentoniidae Daubentonia madagascariensis Callitrichidae Callimico goeldii = 107 Callithrix aurita = 108 Callithrix flaviceps = 108 Leontopithecus spp. = 109 Saguinus bicolor Saguinus geoffroyi = 110 Saguinus leucopus Saguinus oedipus Cebidae Alouatta coibensis = 111 Alouatta palliata Alouatta pigra = 111 Ateles geoffroyi frontatus Ateles geoffroyi panamensis Brachyteles arachnoides Cacajao spp.
Chiropotes albinasus Lagothrix flavicauda Saimiri oerstedii Cercopithecidae Cercocebus galeritus galeritus Cercopithecus diana = 112 Macaca silenus Mandrillus leucophaeus = 113 Mandrillus sphinx = 113 Nasalis larvatus = 114 Presbytis potenziani = 114 Procolobus pennantii kirkii = 114, = 116 Allegato I Allegato II Allegato III Hylobatidae Hylobatidae spp.
Hominidae Gorilla gorilla = 122 Pongo pygmaeus = 122 Xenarthra Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamandua mexicana = 123 (Guatemala) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Bradypodidae Bradypus variegates = 124 Megalonychidae Choloepus hoffmanni (Costa Rica) Dasypodidae Cabassous centralis (Costa Rica) Cabassous tatouay = 125 (Uruguay) Chaetophractus nationi7 Priodontes maximus = 126
È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero. Tutti gli esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Pholidota Manidae Manis spp.8 Lagomorpha Leporidae Caprolagus hispidus Romerolagus diazi Rodentia Sciuridae Cynomys mexicanus Epixerus ebii (Ghana) Marmota caudata (India)
È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Manis crassicaudata, Manis javanica e Manis pentadactyla prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
Marmota himalayana (India) Ratufa spp.
Sciurus deppei (Costa Rica) Anomaluridae Anomalurus beecrofti (Ghana) Anomalurus derbianus (Ghana) Anomalurus pelii (Gahna) Idiurus macrotis (Ghana) Muridae Leporillus conditor Pseudomys praeconis Xeromys myoides Zyzomys pedunculatus Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Hystricidae Hystrix cristata (Ghana) Erethizontidae Sphiggurus mexicanus = 127 (Honduras) Sphiggurus spinosus = 127 (Uruguay) Agoutidae Agouti paca = 128 (Honduras) Chinchillidae Chinchilla spp.9 Cetacea CETACEA spp.10*
Gli esemplari delle forme domestiche non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Tursiops truncatus del Mar Nero prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
Platanistidae Lipotes vexillifer Platanista spp.
Ziphiidae Berardius spp.
Hyperoodon spp.
Physeteridae Physeter catodon = 129 Delphinidae Orcaella brevirostris Sotalia spp.
Sousa spp.
Allegato I Allegato II Allegato III Phocoenidae Neophocaena phocaenoides Phocoena sinus Eschrichtiidae Eschrichtius robustus = 130 Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata** (escluse le popolazioni della Groenlandia occidentale) Balaenoptera bonaerensis = 131 Balaenoptera borealis Balaenoptera edeni Balaenoptera musculus Balaenoptera physalus Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Megaptera novaeangliae Balaenidae Balaena mysticetus Eubalaena spp. = 132 Neobalaenidae Caperea marginata = 133 Carnivora Canidae Canis aureus (India) Canis lupus** (soltanto le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan) Canis lupus* (escluse le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan) Allegato I Allegato II Allegato III Cerdocyon thous = 134 Chrysocyon brachyurus Cuon alpinus Pseudalopex culpaeus = 134 Pseudalopex gymnocercus = 134 Speothos venaticus Vulpes bengalensis (India) Vulpes cana Vulpes vulpes griffithi (India) Vulpes vulpes montana (India) Vulpes vulpes pusilla = 136 (India) Vulpes zerda = 137 Ursidae Bären Ursidae spp.* Ailuropoda melanoleuca Ailurus fulgens = 138 Helarctos malayanus Melursus ursinus Tremarctos ornatus Ursus
arctos** (soltanto le popolazioni di Bhutan, Cina, Messico e Mongolia) Ursus arctos isabellinus Ursus thibetanus = 139 Bassaricyon gabbii (Costa Rica) Bassariscus sumichrasti (Costa Rica) Nasua narica = 140 (Honduras) Nasua nasua solitaria (Uruguay) Potos flavus (Honduras) Lutrinae spp.* Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Lontra provocax = 142 Lutra lutra Pteronura brasiliensis Mellivorinae Mellivora capensis (Botswana, Ghana) Mephitinae Conepatus humboldtii Mustelinae Eira barbara (Honduras) Galictis vittata = 144 (Costa Rica) Martes flavigula (India) Martes foina intermedia (India) Martes gwatkinsii (India) Mustela altaica (India) Mustela erminea ferghanae (India) Mustela kathiah (India) Mustela sibirica (India) Arctictis binturong (India) Civettictis civetta = 145 (Botswana) Cryptoprocta ferox Cynogale bennettii Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Eupleres goudotii = 146 Fossa fossana Hemigalus derbyanus Paguma larvata (India) Paradoxurus hermaphroditus (India) Paradoxurus jerdoni (India) Prionodon linsang Prionodon pardicolor Viverra civettina = 147 (India) Viverra zibetha (India) Viverricula
indica (India) Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Herpestidae Herpestes brachyurus fuscus = 148 (India) Herpestes edwardsii (India) Herpestes javanicus auropunctatus = 149 (India) Herpestes smithii (India) Herpestes urva (India) Herpestes vitticollis (India) Hyaenidae Proteles cristatus = 150 (Botswana) Felidae Felidae spp.11*
Gli esemplari delle forme domestiche non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Acinonyx jubatus12 Caracal caracal** = 151 (soltanto la popolazione dell’Asia) Catopuma temminckii = 152 Felis nigripes Herpailurus yaguarondi** = 152 (soltanto le popolazioni dell’America centrale e settentrionale) Leopardus pardalis = 152 Leopardus tigrinus = 152
Sono state stabilite le seguenti quote di esportazione annue per gli esemplari vivi e i trofei di caccia: – Botswana 5 – Namibia 150 – Zimbabwe 50 Il commercio di tali esemplari soggiace alle disposizioni dell’Articolo III della Convenzione.
Leopardus wiedii = 152 Lynx pardina = 153 Neofelis nebulosa Oncifelis geoffroyi = 152 Oreailurus jacobita = 152 Panthera leo persica Panthera onca Panthera pardus Panthera tigris Pardofelis mormorata = 152 Prionailurus bengalensis bengalensis** (soltanto le popolazioni di Bangladesh, India e Thailandia) = 152 Prionailurus planiceps = 152 Prionailurus rubiginosus** (soltanto le popolazioni dell’India) = 152 Puma concolor coryi = 152 Puma concolor costaricensis = 152 Puma concolor couguar = 152 Uncia uncia = 154 Pinnapedia Otariidae Arctocephalus spp.* Arctocephalus townsendi Allegato I Allegato II Allegato III Odobenidae Odobenus rosmarus (Canada) Phocidae Mirounga leonina Monachus spp.
Proboscidea Elephantidae Elephas maximus Loxodonta africana** (escluse le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Loxodonta africana* (soltanto le popolazioni di Botswana13, Namibia8, Sudafrica8 e Zimbabwe14)
Popolazioni di Botswana, Namibia e Sudafrica (nell’Appendice II): Esclusivamente allo scopo di permettere l’esportazione di: 1) trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) animali vivi per progetti di conservazione della natura in situ; 3) pelli; 4) oggetti in pelle a scopo non commerciale per il Botswana, a scopo commerciale o non commerciale per Namibia e Sudafrica; 5) pelami a scopo commerciale e non commerciale per la Namibia; 6) «ekipas» singolarmente contrassegnati e certificati, inseriti in gioielli lavorati, a scopo non commerciale per la Namibia e 7) avorio registrato (per Botswana e Namibia: zanne intere e parti d’avorio; per il Sudafrica: zanne intere e parti d’avorio di lunghezza pari o superiore a 20 cm e di almeno 1 kg di peso) alle condizioni seguenti: i) solo le scorte registrate di proprietà del governo (tranne l’avorio confiscato e l’avorio di origine sconosciuta) e, nel caso del Sudafrica, solo l’avorio proveniente dal Parco nazionale Krüger); ii) solo a partner commerciali per i quali il Segretariato, in consultazione con il comitato permanente, abbia accertato l’esistenza di una normativa nazionale e di controlli sul commercio interno sufficienti ad assicurare che l’avorio importato non verrà riesportato e sarà gestito nel rispetto di tutti i requisiti della Ris. Conf.10.10 (Rev.CoP 12) relativamente alla lavorazione e al commercio; iii) in nessun caso, non prima che il Segretariato abbia verificato i Paesi importatori previsti e il programma MIKE abbia comunicato al Segretariato le informazioni di base (ad es.
numero della popolazione di elefanti, incidenza delle uccisioni illegali); iv) può essere commercializzato e inviato in un’unica spedizione sotto la stretta sorveglianza del Segretariato un massimo di 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) e 30 000 kg (Sudafrica) di avorio; v) i proventi del commercio sono esclusivamente destinati alla conservazione di elefanti, alla conservazione della comunità e a programmi di sviluppo interno o adiacente all’areale degli elefanti; vi) soltanto dopo che il comitato permanente ha confermato il rispetto delle condizioni di cui sopra. Su proposta del Segretariato il comitato permanente può decidere di far cessare, parzialmente o interamente, questo commercio in caso di mancata osservanza da parte dei Paesi esportatori o importatori oppure in caso di accertati impatti negativi del commercio sulle popolazioni di elefanti. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari dell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Popolazione dello Zimbabwe (nell’Appendice II): Esclusivamente allo scopo di permettere: 1) l’esportazione di trofei di caccia a scopo non commerciale; 2) l’esportazione di animali vivi verso destinazioni adeguate e accettabili; 3) l’esportazione di pelli; 4) l’esportazione di oggetti in pelle e sculture in avorio a scopo non commerciale. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari dell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza. Per garantire che a) le destinazioni degli animali vivi sono «adeguate e accettabili» e/o b) il carattere non commerciale dell’importazione, le autorizzazioni all’esportazione e i certificati di riesportazione possono essere rilasciati soltanto dopo che la competente autorità d’esecuzione abbia ricevuto dall’autorità d’esecuzione del Paese destinatario una certificazione ai sensi della quale a) analogamente a quanto previsto dall’Articolo III capoverso 3(b) della Convenzione l’autorità scientifica competente ha controllato le sistemazioni previste ed ha verificato che il destinatario è adeguatamente attrezzato per custodire e trattare con Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Sirenia Dugongidae Dugong dugon Trichechidae Trichechus inunguis Trichechus manatus Trichechus senegalensis Perissodactyla Equidae Equus africanus15 Equus grevyi Equus hemionus* = 155 cura gli animali; e/o nel caso b), analogamente a quanto previsto dall’Articolo III capoverso 3(c) della Convenzione, l’autorità d’esecuzione ha accertato che gli esemplari non verranno impiegati per scopi prevalentemente commerciali.
Gli esemplari della forma domestica, chiamata Equus asinus non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Equus hemionus hemionus Equus onager* Equus onager khur = 156 Equus przewalskii = 157 Equus zebra hartmannae Equus zebra zebra Tapiridae Tapiridae spp.** Tapirus terrestris Rhinocerotidae Rhinocerotidae spp.** Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Ceratotherium simum simum16* (soltanto le popolazioni di Sudafrica e Swaziland) Artiodactyla Tragulidae Hyemoschus aquaticus (Ghana) Suidae Babyrousa babirussa Sus salvanius Tayassuidae Tayassuidae spp.17* Catagonus wagneri
Concerne soltanto il commercio internazionale di animali vivi destinati a sistemazioni adeguate a accettabili e di trofei di caccia. Tutti gli altri esemplari sono considerati esemplari di specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Escluse le popolazioni di Pecari tajacu di Messico e Stati Uniti.
Allegato I Allegato II Allegato III Hippopotamidae Hexaprotodon liberiensis = 158 Hippopotamus amphibius Camelidae Lama guanicoe Vicugna vicugna** (escluse le popolazioni di: Argentina [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia [l’intera popolazione]; Cile [la popolazione della Primera Región]; e Perù [l’intera popolazione]) Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Vicugna vicugna* (soltanto le popolazioni di Argentina18 [le popolazioni delle province di Jujuy e Catamarca e le popolazioni in semi-cattività delle province di Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja e San Juan]; Bolivia19 [l’intera popolazione]; Cile20 [popolazione della Primera Región]; Perù21 [l’intera popolazione])
Popolazione dell’Argentina (nell’Appendice II): Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi, nonché di tessuti prodotti con tale lana e di articoli fabbricati con tali tessuti, come pure di oggetti artigianali. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA – ARGENTINA». Altri oggetti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - ARGENTINA - ARTESANIA». Tutti gli altri oggetti devono essere considerati oggetti derivati da specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Popolazione della Bolivia (nell’Appendice II): Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di: a) lana e prodotti ottenuti dalla tosatura di animali vivi di popolazioni delle regioni protette Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla e Lípez-Chichas; b) prodotti in lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi delle restanti popolazioni della Bolivia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA». Altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - BOLIVIA - ARTESANIA». Tutti gli altri oggetti devono essere considerati oggetti derivati da specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Popolazione del Cile (nell’Appendice II): Popolazione della «Primera Región», esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di vigogne vive, nonché di tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - CHILE». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - CHILE - ARTESANIA». Tutti gli altri oggetti devono essere considerati oggetti derivati da specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Popolazione del Perù (nell’Appendice II): Esclusivamente allo scopo di permettere il commercio internazionale di lana ottenuta dalla tosatura di animali vivi e della scorta esistente in Perù all’epoca della nona conferenza delle parti (novembre 1994) pari a 3249 kg di lana, nonché di tessuti e oggetti tessuti e oggetti fabbricati con tale lana, compresi oggetti artigianali di lusso e articoli lavorati a maglia. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, firmatari del «Convenio Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Moschidae Moschus spp.** = 159 (soltanto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan) Moschus spp.* = 159 (escluse le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan) Cervidae Axis calamianensis = 160 Axis kuhlii = 161 Axis porcinus annamiticus = 162 Blastocerus dichotomus para la Conservación y Manejo de la Vicuña», nonché al bordo la dicitura «VICUÑA - PERU». Gli altri prodotti devono recare il logotipo e la dicitura «VICUÑA - PERU - ARTESANIA» Tutti gli altri oggetti devono essere considerati oggetti derivati da specie incluse nell’Allegato I e il loro commercio è regolamentato di conseguenza.
Cervus elaphus bactrianus Cervus elaphus barbarus (Tunisia) Mazama americana cerasina (Guatemala) Odocoileus virginianus mayensis (Guatemala) Ozotoceros bezoarticus Pudu mephistophiles Pudu puda Antilocapridae Antilocapra americana (soltanto le popolazoni del Messico) Bovidae Addax nasomaculatus = 164 Ammotragus lervia = 165 Antilope cervicapra (Nepal) Bison bison athabascae Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Bos gaurus22 Bos mutus23 Bos sauveli = 166 Bubalus arnee24 (Nepal) Bubalus depressicornis = 167 Bubalus mindorensis = 167 Bubalus quarlesi = 167 Budorcas taxicolor = 165 Capra falconeri = 165 Cephalophus dorsalis = 168
Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bos frontalis non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bos grunniens non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Gli esemplari della forma domestica, chiamata Bubalus bubalis non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Cephalophus jentinki = 168 Cephalophus monticola = 168 Cephalophus ogilbyi = 168 Cephalophus silvicultor = 168 Cephalophus zebra = 168 Damaliscus lunatus (Ghana) Damaliscus pygargus pygargus = 164, = 169 Gazella cuvieri (Tunisia) Gazella dama = 170 Gazella dorcas = 170 (Tunisia) Gazella leptoceros = 170 (Tunisia) Allegato I Allegato II Allegato III Hippotragus niger variani = 164 Kobus leche = 164 Naemorhedus baileyi = 165 Naemorhedus caudatus = 165 Naemorhedus goral = 165 Oryx leucoryx = 164 Ovis ammon* = 165 Ovis ammon hodgsonii = 165 Ovis ammon nigrimontana = 165 Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Ovis canadensis = 165 (soltanto la popolazione del Messico) Ovis vignei* = 165 Ovis vignei vignei = 165 Pantholops hodgsonii = 165 Pseudoryx nghetinhensis Rupicapra pyrenaica ornata = 165, = 174 Saiga tartarica = 165
Tetracerus quadricornis (Nepal) Tragelaphus eurycerus = 175 (Ghana) Tragelaphus spekii (Ghana) Allegato I Allegato II Allegato III Struthioniformes Struthionidae Struthio camelus (soltanto le popolazioni di Algeria, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Mali, Marocco, Mauritania, Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Senegal e Sudan) Rheiformes Rheidae Rhea americana Rhea pennata** = 201 Rhea pennata pennata* = 201 (soltanto la popolazione dell’Argentina) Tinamiformes Tinamidae Tinamus solitarius Sphenisciformes Spheniscidae Spheniscus demersus Spheniscus humboldti Podicipediformes Podicipedidae Podilymbus gigas Procellariiformes Diomedeidae Diomedea albatrus Pelecaniformes Pelecanidae Pelecanus crispus Sulidae Papasula abbotti = 202 Fregatidae Fregata andrewsi Ciconiiformes Ardeidae Ardea goliath (Ghana) Bubulcus ibis = 203 (Ghana) Casmerodius albus = 204 (Ghana) Egretta garzetta (Ghana) Balaeniceps rex Ciconia nigra Ephippiorhynchus senegalensis (Ghana) Leptoptilos crumeniferus (Ghana) Bostrychia hagedash = 206 (Ghana) Bostrychia rara = 207 (Ghana) Eudocimus ruber Geronticus calvus Geronticus eremita Nipponia nippon Platalea leucorodia Threskiornis aethiopicus (Ghana) Phoenicopteridae Phoenicopteridae spp.
Anseriformes Anatidae Alopochen aegyptiacus (Ghana) Anas acuta (Ghana) Anas aucklandica = 208 Allegato I Allegato II Allegato III Anas bernieri Anas capensis (Ghana) Anas clypeata (Ghana) Anas crecca (Ghana) Anas formosa Anas penelope (Ghana) Anas querquedula (Ghana) Aythya nyroca (Ghana) Branta ruficollis Cairina moschata (Honduras) Coscoroba coscorob Cygnus melanocorypha Dendrocygna arborea Dendrocygna autumnalis (Honduras) Dendrocygna bicolor = 211 (Ghana, Honduras) Dendrocygna viduata (Ghana) Nettapus auritus (Ghana) Oxyura leucocephala Plectropterus gambensis (Ghana) Pteronetta hartlaubii (Ghana) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Rhodonessa caryophyllacea p.e.
Sarkidiornis melanotos Falconiformes FALCONIFORMES spp.* (tutte le specie, esclusi gli avvoltoi del nuovo mondo*) Cathartidae Gymnogyps californianus Sarcoramphus papa (Honduras) Vultur gryphus Accipitridae Aquila adalberti = 212 Aquila heliaca Allegato I Allegato II Allegato III Chondrohierax uncinatus wilsonii = 213 Haliaeetus albicilla Harpia harpyja Pithecophaga jefferyi Falconidae Falco araea Falco jugger Falco newtoni (soltanto le popolazioni delle Seicelle) Falco pelegrinoides = 214 Falco peregrinus Falco punctatus Falco rusticolus Galliformes Megapodiidae Macrocephalon maleo Cracidae Crax alberti (Colombia) Crax blumenbachii Crax daubentoni (Colombia) Crax globulosa (Colombia) Crax rubra (Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras) Oreophasis derbianus Ortalis vetula (Guatemala, Honduras) Pauxi pauxi = 216 (Colombia) Penelope purpurascens (Honduras) Penelopina nigra (Guatemala) Agelastes meleagrides (Ghana) Agriocharis ocellata = 219 (Guatemala) Arborophila charltonii (Malaysia) Arborophila orientalis = 220 (Malaysia) Argusianus argus Caloperdix oculea (Malaysia) Catreus wallichii Colinus virginianus ridgwayi Crossoptilon crossoptilon Crossoptilon harmani = 221 Crossoptilon mantchuricum Gallus sonneratii Ithaginis cruentus Lophophorus spp.
Lophura edwardsi Lophura erythrophthalma (Malaysia) Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Lophura ignita (Malaysia) Lophura imperialis Lophura swinhoii Melanoperdix nigra (Malaysia) Pavo muticus Polyplectron bicalcaratum Polyplectron emphanum Polyplectron germaini Polyplectron inopinatum (Malaysia) Polyplectron malacense Polyplectron schleiermacheri = 222 Rheinardia ocellata = 223 Rhizothera longirostris (Malaysia) Rollulus rouloul (Malaysia) Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikado Tetraogallus caspius Tetraogallus tibetanus Tragopan blythii Tragopan caboti Tragopan melanocephalus Allegato I Allegato II Allegato III Tragopan satyra (Nepal) Tympanuchus cupido attwateri = 224 Gruiformes Gruidae Gruidae spp.* Grus americana Grus canadensis nesiotes Grus canadensis pulla Grus japonensis Grus leucogeranus Grus monacha Grus nigricollis Allegato I Allegato II Allegato III Grus vipio Rallidae Gallirallus sylvestris = 225 Rhynochetidae Rhynochetos jubatus Otididae Trappen Otididae spp.* Ardeotis nigriceps = 226 Chlamydotis undulata Eupodotis bengalensis = 227 Charadriiformes Burhinidae Burhinus bistriatus (Guatemala) Scolopacidae Numenius borealis Numenius tenuirostris Tringa guttifer Laridae Larus
relictus Columbiformes Columbidae Caloenas nicobarica Columba guinea (Ghana) Columba iriditorques (Ghana) Columba livia (Ghana) Columba mayeri = 228 (Maurizio) Columba unicincta (Ghana) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Gallicolumba luzonica Goura spp.
Oena capensis (Ghana) Streptopelia decipiens (Ghana) Streptopelia roseogrisea (Ghana) Streptopelia semitorquata (Ghana) Streptopelia senegalensis (Ghana) Streptopelia turtur (Ghana) Streptopelia vinacea (Ghana) Treron calva (Ghana) Treron waalia (Ghana) Turtur abyssinicus (Ghana) Turtur afer (Ghana) Turtur brehmeri (Ghana) Turtur tympanistria (Ghana) Allegato I Allegato II Allegato III Psittaciformes PSITTACIFORMES spp.* (escluse le specie Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus e Nymphicus hollandicus) Cacatuidae Cacatua galerita Eolophus roseicapillus Cacatua goffini = 229 Cacatua haematuropygia = 229 Cacatua moluccensis = 229 Cacatua sulphurea = 229 Probosciger aterrimus = 229 Psittacidae Agapornis spp.
Amazona aestiva Aratinga spp.* Cyanoliseus patagonus Myiopsitta monachus Nandayus nenday Platycercus eximius Poicephalus senegalus Psittacula cyanocephala Pyrrhura spp.* Amazona arausiaca Amazona barbadensis Amazona brasiliensis Amazona guildingii Amazona finschi Amazona imperialis Amazona leucocephala Amazona ochrocephala auropalliata Amazona ochrocephala belizensis Amazona ochrocephala caribaea Amazona ochrocephala oratrix Amazona ochrocephala parvipes Amazona ochrocephala tresmariae Amazona pretrei Amazona rhodocorytha = 230 Amazona tucumana Amazona versicolor Amazona vinacea Amazona viridigenalis Amazona vittata Anodorhynchus spp.
Ara ambigua Ara glaucogularis = 231 Ara macao Ara militaris Ara rubrogenys Cyanopsitta spixii Cyanoramphus forbesi = 232 Cyanoramphus cookii = 233 Cyanoramphus novaezelandiae Cyclopsitta diphthalma coxeni = 234 Eos histrio Eunymphicus cornutus = 235 Geopsittacus occidentalis p.e. = 236 Guarouba guarouba = 237 Neophema chrysogaster Ognorhynchus icterotis Pezoporus wallicus Pionopsitta pileata Propyrrhura couloni = 238 Propyrrhura maracana = 238 Psephotus chrysopterygius Psephotus dissimilis Psephotus pulcherrimus p.e.
Psittacula echo = 239 Psittacula krameri (Ghana) Pyrrhura cruentata Rhynchopsitta spp.
Strigops habroptilus Vini ultramarina Cuculiformes Musophagidae Corythaeola cristata (Ghana) Crinifer piscator (Ghana) Musophaga violacea (Ghana) Musophaga porphyreolopha = 240 Tauraco spp.
Strigiformes STRIGIFORMES spp.* Tytonidae Tyto soumagnei Strigidae Athene blewitti Mimizuku gurneyi = 241 Ninox novaeseelandiae undulata = 242 Ninox squamipila natalis Apodiformes Trochilidae Trochilidae spp.* Glaucis dohrnii = 243 Trogoniformes Trogonidae Pharomachrus mocinno Coraciiformes Bucerotidae Aceros spp.* Aceros nipalensis Aceros subruficollis Anorrhinus spp. = 244 Anthracoceros spp.
Buceros spp.* Buceros bicornis Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Penelopides spp.
Semnornis ramphastinus (Colombia) Baillonius bailloni (Argentina) Pteroglossus aracari Pteroglossus castanotis (Argentina) Pteroglossus viridis Ramphastos dicolorus (Argentina) Ramphastos sulfuratus Ramphastos toco Ramphastos tucanus Ramphastos vitellinus Selenidera maculirostris (Argentina) Cephalopterus ornatus (Colombia) Cephalopterus penduliger (Colombia) Allegato I Allegato II Allegato III Rupicola spp.
Xipholena atropurpurea Pittidae Pitta guajana Pitta gurneyi Pitta kochi Pitta nympha = 246 Atrichornithidae Atrichornis clamosus Hirundinidae Pseudochelidon sirintarae Pycnonotidae Pycnonotus zeylanicus Bebrornis rodericanus (Maurizio) Cyornis ruckii = 247 Garrulax canorus Leiothrix argentauris Leiothrix lutea Liocichla omeiensis Terpsiphone bourbonnensis = 249 (Maurizio) Zosteropidae Zosterops albogularis Meliphagidae Lichenostomus melanops cassidix = 250 Emberizidae Gubernatrix cristata Paroaria capitata Paroaria coronata Tangara fastuosa Icteridae Agelaius flavus = 251 Fringillidae Carduelis cucullata = 252 Serinus canicapillus (Ghana) Serinus leucopygius (Ghana) Serinus mozambicus (Ghana) Carduelis yarrellii = 252 Amadina fasciata (Ghana) Amandava formosa Amandava subflava (Ghana) Estrilda astrild (Ghana) Estrilda caerulescens (Ghana) Estrilda melpoda (Ghana) Estrilda troglodytes (Ghana) Lagonosticta rara (Ghana) Lagonosticta rubricata (Ghana) Lagonosticta rufopicta (Ghana) Lagonosticta senegala (Ghana) Lagonosticta vinacea (Ghana) Lonchura bicolor (Ghana) Lonchura cantans (Ghana) Lonchura cucullata (Ghana) Lonchura fringilloides (Ghana) Mandingoa nitidula (Ghana) Nesocharis capistrata (Ghana) Nigrita bicolor (Ghana) Nigrita canicapilla (Ghana) Nigrita fusconota (Ghana) Nigrita luteifrons (Ghana) Ortygospiza atricollis (Ghana) Padda oryzivora
Parmoptila rubrifrons (Ghana) Pholidornis rushiae (Ghana) Poephila cincta cincta Pyrenestes ostrinus (Ghana) Pytilia hypogrammica (Ghana) Pytilia phoenicoptera (Ghana) Spermophaga haematina (Ghana) Uraeginthus bengalus (Ghana) Ploceidae Amblyospiza albifrons (Ghana) Anaplectes rubriceps (Ghana) Anomalospiza imberbis (Ghana) Bubalornis albirostris (Ghana) Euplectes afer (Ghana) Euplectes franciscanus (Ghana) Euplectes hordeaceus (Ghana) Euplectes macrourus (Ghana) Malimbus cassini (Ghana) Malimbus malimbicus (Ghana) Malimbus nitens (Ghana) Malimbus rubricollis (Ghana) Malimbus scutatus (Ghana) Pachyphantes superciliosus (Ghana) Passer griseus (Ghana) Petronia dentata (Ghana) Plocepasser superciliosus (Ghana) Ploceus albinucha (Ghana) Ploceus aurantius (Ghana) Ploceus cucullatus (Ghana) Ploceus heuglini (Ghana) Ploceus luteolus (Ghana) Ploceus melanocephalus (Ghana) Ploceus nigerrimus (Ghana) Ploceus nigricollis (Ghana) Ploceus pelzelni (Ghana) Ploceus preussi (Ghana) Ploceus tricolor (Ghana) Ploceus vitellinus (Ghana) Quelea erythrops (Ghana) Sporopipes frontalis (Ghana) Vidua chalybeata (Ghana) Vidua interjecta (Ghana) Vidua larvaticola (Ghana) Vidua macroura (Ghana)
Vidua orientalis (Ghana) Vidua raricola (Ghana) Vidua togoensis (Ghana) Vidua willsoni (Ghana) Sturnidae Gracula religiosa Paradisaeidae spp.
Macroclemys temminckii (USA) Allegato I Allegato II Allegato III Dermatemydidae Dermatemys mawii Platysternidae Platysternon megacephalum Emydidae Annamemys annamensis Batagur baska Callagur borneoensis Chinemys megalocephala (Cina) Chinemys nigricans (Cina) Chinemys reevesii (Cina) Clemmys insculpta Clemmys muhlenbergi Cuora spp.
Geoemyda spengleri (Cina) Graptemys spp. (USA) Heosemys depressa Heosemys grandis Heosemys leytensis Heosemys spinosa Hieremys annandalii Kachuga spp.* Kachuga tecta = 301 Leucocephalon yuwonoi Malayemys subtrijuga Mauremys iversoni (Cina) Mauremys mutica Mauremys pritchardi (Cina) Melanochelys tricarinata = 302 Morenia ocellata Notochelys platynota Ocadia glyphistoma (Cina) Ocadia philippeni (Cina) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Ocadia sinensis (Cina) Orlitia borneensis Pyxidea mouhotii Sacalia bealei (Cina) Sacalia pseudocellata (Cina) Sacalia quadriocellata (Cina) Siebenrockiella crassicollis Terrapene spp.* Terrapene coahuila Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Testudinidae Testudinidae spp.25* Geochelone nigra = 303 Geochelone radiata = 304 Geochelone yniphora = 304 Gopherus flavomarginatus Psammobates geometricus = 304 Pyxis
arachnoides Pyxis planicauda Testudo kleinmanni
È stata fissata una quota di esportazione annua pari a zero per gli esemplari di Geochelone sulcata prelevati dall’ambiente selvatico per fini prevalentemente commerciali.
Testudo werneri Cheloniidae Cheloniidae spp.
Dermochelyidae Dermochelys coriacea Trionychidae Amyda cartilaginea Apalone ater = 305 Aspideretes gangeticus = 305 Aspideretes hurum = 305 Aspideretes nigricans = 305 Chitra spp.
Allegato I Allegato II Allegato III Lissemys punctata Palea steindachneri (Cina) Pelochelys spp.
Pelodiscus axenaria (Cina) Pelodiscus maackii (Cina) Pelodiscus parviformis (Cina) Pelodiscus sinensis (Cina) Rafetus swinhoei (Cina) Trionyx triunguis (Ghana) Pelomedusidae Erymnochelys madagascariensis = 306 Pelomedusa subrufa (Ghana) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Peltocephalus dumeriliana = 306 Pelusios adansonii (Ghana) Pelusios castaneus (Ghana) Pelusios gabonensis (Ghana) Pelusios niger (Ghana) Podocnemis spp.
Chelidae Chelodina mccordi Pseudemydura umbrina Carettochelyidae Carettochelys insculpta Crocodylia CROCODYLIA spp.* = 307 Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Alligatoridae Alligator sinensis Caiman crocodilus apaporiensis Caiman latirostris** (esclusa la popolazione dell’Argentina) Melanosuchus niger26** (esclusa la popolazione dell’Ecuador) Crocodylidae Crocodylus acutus** (esclusa la popolazione di Cuba) Crocodylus cataphractus Crocodylus intermedius
Fissata una quota pari a zero per la popolazione dell’Ecuador, fino all’approvazione di una quota annua da parte del Segretariato e del IUCN/SSC Crocodile Specialist Group.
Crocodylus mindorensis = 308 Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus** (escluse le popolazioni di Botswana, Etiopia, Kenia, Madagascar, Malawi, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Tanzania (Oltre agli esemplari di allevamento, viene autorizzata una quota di esportazione annuale massima di 1600 esemplari prelevati dall’ambiente selvatico (compresi trofei di caccia)), Uganda, Zambia e Zimbabwe).
Crocodylus palustris Crocodylus porosus** (escluse le popolazioni di Australia, Indonesia e Papua Nuova Guinea) Crocodylus rhombifer Crocodylus siamensis Allegato I Allegato II Allegato III Osteolaemus tetraspis Tomistoma schlegelii Gavialidae Gavialis gangeticus Rhynchocephalia Sphenodontidae Sphenodon spp.
Sauria Gekkonidae Cyrtodactylus serpensinsula = 309 Hoplodactylus spp. (Nuova Zelanda) Naultinus spp. (Nuova Zelanda) Phelsuma spp. = 310 Uroplatus spp.
Agamidae Uromastyx spp.
Chamaeleonidae Bradypodion spp.= 311 Brookesia spp.* Brookesia perarmata Calumma spp. = 311 Chamaeleo spp.
Furcifer spp. = 311 Iguanidae Amblyrhynchus cristatus Brachylophus spp.
Allegato I Allegato II Allegato III Conolophus spp.
Cyclura spp.
Iguana spp.
Phrynosoma coronatum Sauromalus varius Lacertidae Gallotia simonyi Podarcis lilfordi Podarcis pityusensis Cordylidae Cordylus spp. = 312 Allegato I Allegato II Allegato III Teiidae Crocodilurus amazonicus = 313 Dracaena spp.
Tupinambis spp. = 314 Scincidae Corucia zebrata Xenosauridae Shinisaurus crocodilurus Helodermatidae Heloderma spp.
Varanidae Varanus spp.* Varanus bengalensis Allegato I Allegato II Allegato III Varanus flavescens Gelbwaran Varanus griseus Wüstenwaran Varanus komodoensis Komodowaran Varanus nebulosus Nebelwaran Serpentes Loxocemidae Loxocemidae spp. = 315 Pythonidae Pythonidae spp.* = 315 Python molurus molurus = 315, = 316 Boidae Boidae spp.* Acrantophis spp.
Boa constrictor occidentalis = 317 Epicrates inornatus Epicrates monensis Epicrates subflavus Sanzinia madagascariensis = 318 Bolyeriidae Bolyeria multocarinata = 315 Bolyeriidae spp.* = 315 Casarea dussumieri = 315 Tropidophiidae Tropidophiidae spp.
Allegato I Allegato II Allegato III Colubridae Atretium schistosum (India) Cerberus rhynchops (India) Clelia clelia = 319 Cyclagras gigas = 320 Elachistodon westermanni Ptyas mucosus Xenochrophis piscator = 321 (India) Elapidae Giftnattern Hoplocephalus bungaroides Micrurus diastema (Honduras) Micrurus nigrocinctus (Honduras) Allegato I Allegato II Allegato III Naja kaouthia = 322 Naja mandalayensis = 322 Naja naja Naja oxiana = 322 Naja philippinensis = 322 Naja sagittifera = 322 Naja samarensis = 322 Naja siamensis = 322 Naja sputatrix = 322 Naja sumatrana = 322 Allegato I Allegato II Allegato III Ophiophagus hannah Viperidae Crotalus durissus (Honduras) Daboia russelii = 323 (Indien) Vipera ursinii (soltanto le popolazioni dell’Europa, esclusa l’area dell’ex Unione Sovietica) Vipera wagneri Amphibia Anura Bufonidae Altiphrynoides spp.
Atelopus zeteki = 401 Bufo periglenes Bufo superciliaris Nectophrynoides spp.
Nimbaphrynoides spp.
Spinophrynoides spp.
Dendrobatidae Dendrobates spp. = 402 Epipedobates spp.
Minyobates spp.
Phyllobates spp.
Mantellidae Mantella spp. = 403 Microhylidae Dyscophus antongilii Scaphiophryne gottlebei Myobatrachidae Rheobatrachus spp.
Ranidae Euphlyctis hexadactylus = 404 Hoplobatrachus tigerinus = 404 Caudata Ambystomidae Ambystoma dumerilii Ambystoma mexicanum Cryptobranchidae Andrias spp. = 405 Elasmobranchii Orectolobiformes Rhincodontidae Rhincodon typus Lamniformes Lamnidae Carcharodon carcharias Cetorhinidae Cetorhinus maximus Actinopterygii Acipenseriformes ACIPENSERIFORMES spp.* Allegato I Allegato II Allegato III Acipenseridae Acipenser brevirostrum Acipenser sturio Osteoglossiformes Osteoglossidae Arapaima gigas Scleropages formosus Cypriniformes Cyprinidae Caecobarbus geertsi Probarbus jullieni Catostomidae Chasmistes cujus Siluriformes Pangasiidae Pangasianodon gigas = 501 Syngnathiformes Syngnathidae Hippocampus spp.
Perciformes Labridae Cheilinus undulates Sciaenidae Totoaba macdonaldi = 502 Sarcopterygii Coelacanthiformes Latimeriidae Quastenflosser Latimeria spp. = 503 Ceratodontiformes Ceratodontidae Neoceratodus forsteri Echinodermata Holothuroidea Aspidochirotida Stichopodidae Isostichopus fuscus (Ecuador) Allegato I Allegato II Allegato III Arthropoda Arachnida Scorpiones Scorpionidae Pandinus dictator Pandinus gambiensis Pandinus imperator = 601 Araneae Theraphosidae Aphonopelma albiceps = 602 Aphonopelma pallidum = 602 Brachypelma spp. = 603 Allegato I Allegato II Allegato III Insecta Coleoptera Lucanidae Colophon spp. (South Africa) Lepidoptera Papilionidae Atrophaneura jophon Atrophaneura pandiyana Bhutanitis spp.
Ornithoptera spp.* Ornithoptera alexandrae Papilio chikae Papilio homerus Papilio hospiton Parnassius apollo Teinopalpus spp.
Trogonoptera spp.
Troides spp.
Annelida Hirudinoidea Arhynchobdellida Hirudinidae Hirudo medicinalis Allegato I Allegato II Allegato III Mollusca Bivalvia Venerida Tridacnidae Tridacnidae spp.
Unionida Unionidae Conradilla caelata Cyprogenia aberti Dromus dromas = 604 Epioblasma curtisi = 605 Epioblasma florentina = 605 Epioblasma sampsoni = 605 Allegato I Allegato II Allegato III Epioblasma sulcata perobliqua = 605 Epioblasma torulosa gubernaculum = 605 Epioblasma torulosa rangiana = 605 Epioblasma torulosa torulosa = 605 Epioblasma turgidula = 605 Epioblasma walkeri = 605 Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsii Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Allegato I Allegato II Allegato III Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema clava Pleurobema plenum Potamilus capax = 606 Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella = 607 Unio nickliniana = 608 Unio tampicoensis tecomatensis = 609 Allegato I Allegato II Allegato III Villosa trabalis = 610 Mytiloida Mytilidae Miesmuscheln Lithophaga lithophaga Gastropoda Stylommatophora Landlungenschnecken Achatinellidae Achatschnecken Achatinella spp.
Camaenidae Baumschnecken Papustyla pulcherrima = 611 Mesogastropoda Breitzüngler Strombidae Strombus gigas Allegato I Allegato II Allegato III Cnidaria Anthozoa Helioporacea Helioporidae spp.27 Stolonifera Tubiporidae Tubiporidae spp.22 Antipatharia ANTIPATHARIA spp.
Scleractinia SCLERACTINIA spp.22
I fossili non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Hydrozoa Milleporina Milleporidae Milleporidae spp.28 Stylasterina Stylasteridae Stylasteridae spp.23
I fossili non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Flora Agavaceae Agave arizonica Agave parviflora Agave victoriae-reginae #1 Nolina interrata Amaryllidaceae Galanthus spp. #1 Sternbergia spp. #1 Apocynaceae Hoodia spp. #9 Pachypodium spp.* #1 Allegato I Allegato II Allegato III Pachypodium ambongense Pachypodium baronii Pachypodium decaryi Rauvolfia serpentina #2 Araliaceae Panax ginseng #3 (soltanto la popolazione della Russia) Panax quinquefolius #3 Araucariaceae Araucaria araucana Berberidaceae Podophyllum hexandrum = 701 #2 Bromeliaceae Tillandsia harrisii #1 Tillandsia kammii #1 Tillandsia kautskyi #1 Tillandsia mauryana #1 Tillandsia sprengeliana #1 Tillandsia sucrei #1 Tillandsia xerographica #1 Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Cactaceae Kakteen CACTACEAE spp.29 #4* compresi tra gli altri Lophophora williamsii, Echinopsis pachanoi, Selenicereus grandiflorus, Opuntia spp., Hylocereus spp.
Ariocarpus spp. = 702 Astrophytum asterias Aztekium ritteri Coryphantha werdermannii Discocactus spp.
Esemplari dei seguenti ibridi e/o cultivar, riprodotti artificialmente, non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione: – Hatiora x graeseri – Schlumbergera x buckleyi – Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata – Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata – Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata – Schlumbergera truncata (cultivar) – Cactaceae spp. varietà povere di clorofilla, innestate sui portainnesti seguenti: Harrisia «Jusbertii», Hylocerus trigonus oppure Hylocerus undatus – Opuntia microdasys (cultivar) Allegato I Allegato II Allegato III Discocactus horstii Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi = 703 Echinocereus schmollii = 704 Escobaria minima = 705 Escobaria sneedii = 706 Mammillaria pectinifera = 707 Mammillaria solisioides Melocactus conoideus Melocactus deinacanthus Melocactus glaucescens Melocactus paucispinus Obregonia denegrii Pachycereus militaris = 708 Pediocactus bradyi = 709 Pediocactus knowltonii Pediocactus paradinei = 710 Pediocactus peeblesianus = 711 Pediocactus sileri = 712 Pelecyphora spp. = 713 Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii = 714 Sclerocactus erectocentrus = 715 Sclerocactus glaucus = 716 Sclerocactus mariposensis = 717 Sclerocactus mesae-verdae = 718 Sclerocactus nyensis Sclerocactus papyracanthus = 719 Sclerocactus pubispinus = 720 Sclerocactus wrightiae Strombocactus spp.
Turbinicarpus spp. = 721 Uebelmannia spp.
Allegato I Allegato II Allegato III Caryocaraceae Caryocar costaricense #1 Compositae (Asteraceae) Saussurea costus = 722 Crassulaceae Dudleya stolonifera Dudleya traskiae Cupressaceae Fitzroya cupressoides Pilgerodendron uviferum Cyatheaceae Cyathea spp. = 723 #1 Cycadaceae CYCADACEAE spp.* #1 Cycas beddomei Diapensiaceae Shortia galacifolia #1 Dicksoniaceae Cibotium barometz #1 Dicksonia spp. #1 (popolazioni dell’America) Didiereaceae DIDIEREACEAE spp. #1 Dioscoreaceae Dioscorea deltoidea #1 Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Droseraceae Dionaea muscipula #1 Euphorbiaceae Euphorbia spp.30* #1 (soltanto le specie succulente ai sensi dell’edizione aggiornata di «The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa»); comprende, tra le altre, E. antisyphilitica.
Euphorbia ambovombensis Euphorbia capsaintemariensis = 724 Euphorbia cremersii = 725 Euphorbia cylindrifolia = 726
Esemplari dei seguenti ibridi, cultivar, e varietà riprodotti artificialmente, non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione: – cultivar di Euphorbia trigona; – forme crestate (pettinate) o varietà cromatiche di Euphorbia lactea, innestate su portainnesti di E. neriifolia riprodotti artificialmente; – cultivar di Euphorbia «Milii» (compresa E. x lomi = E. milii x E. lophogona), trasportate in lotti di almeno 100 esemplari e univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente.
Euphorbia decaryi = 727 Euphorbia francoisii Euphorbia moratii = 728 Euphorbia parvicyathophora Euphorbia quartziticola Euphorbia tulearensis = 729 Fouquieriaceae Fouquieria columnaris = 730 #1 Fouquieria fascicolata Fouquieria purpusii Gnetaceae Gnetum montanum #1 (Nepal) Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Juglandaceae Oreomunnea pterocarpa = 731 #1 Leguminosae (Fabaceae) Dalbergia nigra Dipteryx panamensis (Costa Rica) Pericopsis elata #5 Platymiscium pleiostachyum #1 Pterocarpus santalinus #7 Liliaceae (Aloaceae) Aloe spp.* #1 (esclusa Aloe vera, chiamata anche Aloe barbadensis); comprende, tra le altre, Aloe ferox Aloe albida Aloe albiflora Aloe alfredii Aloe bakeri Aloe bellatula Aloe calcairophila Aloe compressa = 732 Aloe delphinensis Aloe descoingsii Aloe fragilis Aloe haworthioides = 733 Aloe helenae Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Aloe laeta = 734 Aloe parallelifolia Aloe parvula Aloe pillansii Aloe polyphylla Aloe rauhii Aloe suzannae Aloe versicolor Aloe vossii Magnoliaceae Magnolia liliifera var.
obovata #1 (Nepal) Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Meliaceae Cedrela odorata #5 (popolazioni di Colombia e Perù) Swietenia humilis #1 Swietenia macrophylla #6 (soltanto le popolazioni neotropicali) Swietenia mahagoni #5 Nepenthaceae NEPENTHACEAE spp.* #1 Nepenthes khasiana Nepenthes rajah Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Orchidaceae ORCHIDACEAE spp.31 = 735 #8 comprende, tra le altre, le specie del salep Aerangis ellisii32 Dendrobium cruentum27 Laelia jongheana27 Laelia lobata27
I seguenti esemplari riprodotti artificialmente non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione: Gli ibridi dei generi Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis e Vanda quando 1) sono trasportati in singoli contenitori, ad es. cartoni, contenenti ciascuno 20 o più piante del medesimo ibrido; 2) le piante all’interno di ogni contenitore sono univocamente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente, poiché presentano un grado elevato di uniformità e salute; e 3) le spedizioni sono accompagnate da documenti, come una fattura, in cui sia chiaramente riportato il numero di piante di ciascun ibrido. Gli ibridi intragenerici o intergenerici di Cymbidium, Phalaenopsis e Vanda come pure i «tipi Phalaenopsis» e «tipi Nobile» del genere Dendrobium, quando 1) sono trasportati in fase di fioritura, vale a dire con almeno un fiore sbocciato per esemplare, con i petali riflessi; 2) sono trattati in maniera professionale per la vendita al dettaglio, ad es. recano etichette stampate o sono contenuti in imballaggi stampati; 3) sono facilmente riconoscibili come esemplari riprodotti artificialmente, poiché presentano un grado elevato di pulizia, infiorescenze non danneggiate, sistemi radicali intatti e sono sostanzialmente esenti da danni o lesioni riconducibili ad una loro raccolta allo stato selvatico; 4) non presentano caratteristiche di piante selvatiche come ad es. lesioni dovute a insetti, funghi o alghe sulle foglie o danni meccanici a infiorescenze, radici, foglie o altre parti, che potrebbero essere causati dalla raccolta allo stato selvatico; e 5) le etichette o gli imballaggi recano il nome commerciale dell’esemplare come pure del Paese in cui è avvenuta la fase finale della lavorazione, e mediante una fotografia dei fiori o in altro modo consentono di verificare facilmente la conformità della merce alle etichette o agli imballaggi. Le piante che non rispondono chiaramente a tali requisiti devono essere accompagnate da documenti CITES validi.
Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Paphiopedilum spp.33 Venus-Schuh Peristeria elata Phragmipedium spp.28 Renanthera imschootiana28 Orobanchaceae Cistanche deserticola #1 Palmae (Arecaceae) Beccariophoenix madagascariensis Chrysalidocarpus decipiens Lemurophoenix halleuxii Marojejya darianii
Le colture di piantine o di tessuti in vitro, in terreni nutritivi solidi o liquidi, trasportate in contenitori sterili, non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Neodypsis decaryi #1 Ravenea louvelii Ravenea rivularis Satranala decussilvae Voanioala gerardii Papaveraceae Meconopsis regia #1 (Nepal) Pinaceae Abies guatemalensis Podocarpaceae Podocarpus neriifolius #1 (Nepal) Podocarpus parlatorei Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Portulacaceae Anacampseros spp. = 736 #1 Avonia spp. = 737 #1 Lewisia serrata #1 Primulaceae Cyclamen34 spp. #1 Proteaceae Orothamnus zeyheri #1 Protea odorata #1
Gli esemplari riprodotti artificialmente di cultivar di Cyclamen persicum non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione. Tuttavia, tale deroga non riguarda gli esemplari trasportati come tuberi dormienti.
Ranunculaceae Adonis vernalis #2 Hydrastis canadensis #3 Rosaceae Prunus africana #1 Rubiaceae Balmea stormiae Sarraceniaceae Sarracenia spp.* #1 Sarracenia oreophila Sarracenia rubra ssp. alabamensis = 738 Sarracenia rubra ssp. jonesii = 739 Protezione della natura e del paesaggio 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Scrophulariaceae Picrorhiza kurrooa #3 (non comprende Picrorhiza scrophulariiflora) Stangeriaceae Bowenia spp. = 740 #1 Stangeria eriopus = 741 Taxaceae Taxus chinensis comprese le sottospecie35 #10 Taxus cuspidata comprese le sottospecie 30 #10 Taxus fuana comprese le sottospecie 30 #10
Le piante intere, riprodotte artificialmente in vasi o altri piccoli contenitori, di cui ogni spedizione sia accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente», non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato I Allegato II Allegato III Taxus sumatrana comprese le sottospecie36 #10 Taxus wallichiana = 742 #10 Trochodendraceae Tetracentron sinense #1 (Nepal) Thymelaeaceae (Aquilariaceae) Aquilaria spp. #1 Gonystylus spp. #1 Gyrinops spp. #1 Valerianaceae Nardostachys grandiflora #3
Le piante intere, riprodotte artificialmente in vasi o altri piccoli contenitori, di cui ogni spedizione sia accompagnata da un’etichetta o da un documento che indichi il nome del taxon o dei taxa e che rechi la dicitura «riprodotto artificialmente», non soggiacciono alle disposizioni della Convenzione.
Welwitschiaceae Welwitschia mirabilis = 743 #1 Zamiaceae ZAMIACEAE spp. = 744 #1 Ceratozamia spp.
Chigua spp.
Encephalartos spp.
Microcycas calocoma Zingiberaceae Hedychium philippinense #1 Zygophyllaceae Guaiacum spp. #2 Commercio internazionale delle specie di fauna 0.453 Allegato IV Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Permesso d’esportazione n°:..................... Paese esportatore: ................................ Valido sino: (data) ................................... Permesso rilasciato a: .................................................................................................. indirizzo: ........................................................................................................ che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l’esportazione di: ........... (esemplare(i), o parte(i) o prodotti(i) di esemplare(i)* di una specie iscritta nello Allegato I:** Allegato II:** Allegato III della Convenzione come precisato qui sotto:** (allevato in cattività o coltivato in: .........................................................................)** Questo(i) esemplare(i) è (sono) spedito(i) a: ............................................................... indirizzo: .............................................. Paese: ....................................................... a: ........................................................... il: ..............................................................
(firma del titolare del permesso) a: ........................................................... il: ..............................................................
.................................................................. (bollo e firma dell’organo di gestione che rilascia il permesso) * Indicare il tipo di prodotto. ** Cancellare quanto non fa al caso.
Descrizione(i) dell’(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell’(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio apposto: Esemplari vivi Specie Numero Sesso Dimensioni Marchio (nome scientifico e (o volume) (se del caso) volgare) Parti o prodotti Specie Numero Tipo di merce Marchio (nome scientifico e (se del caso) volgare) Timbri dell’autorità d’ispezione:
a) all’esportazione b) all’importazione* * Questo timbro rende inutilizzabili, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all’organo di gestione.
Campo d’applicazione della Convenzione l'8 settembre 200637 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 30 ottobre 1985 A 28 gennaio 1986 Albania 27 giugno 2003 A 25 settembre 2003 Algeria 23 novembre 1983 A 21 febbraio 1984 Antigua e Barbuda 8 luglio 1997 A 6 ottobre 1997 Arabia Saudita* 12 marzo 1996 A 10 giugno 1996 Argentina* 8 gennaio 1981 8 aprile 1981 Australia 29 luglio 1976 27 ottobre 1976 Austria* 27 gennaio 1982 A 27 aprile 1982 Azerbaigian 23 novembre 1998 A 21 febbraio 1999 Bahamas 20 giugno 1979 A 18 settembre 1979 Bangladesh 20 novembre 1981 18 febbraio 1982 Barbados 9 dicembre 1992 A 9 marzo 1993 Belarus 10 agosto 1995 A 8 novembre 1995 Belgio* 3 ottobre 1983 1° gennaio 1984 Belize 19 agosto 1986 S 21 settembre 1981 Benin 28 febbraio 1984 A 28 maggio 1984 Bhutan 15 agosto 2002 A 13 novembre 2002 Bolivia 6 luglio 1979 4 ottobre 1979 Botswana 14 novembre 1977 A 12 febbraio 1978 Brasile* 6 agosto 1975 4 novembre 1975 Brunei 4 maggio 1990 A 2 agosto 1990 Bulgaria 16 gennaio 1991 A 16 aprile 1991 Burkina Faso 13 ottobre 1989 A 11 gennaio 1990 Burundi 8 agosto 1988 A 6 novembre
1988 Cambogia 4 luglio 1997 2 ottobre 1997 Camerun 5 giugno 1981 A 3 settembre 1981 Canada 10 aprile 1975 9 luglio 1975 Capo Verde 10 agosto 2005 A 8 novembre 2005 Ceca Repubblica* 14 aprile 1993 S 1° gennaio 1993 Ciad 2 febbraio 1989 A 3 maggio 1989 Cile 14 febbraio 1975 1° luglio 1975 Cina 8 gennaio 1981 8 aprile 1981 Hong Konga 9 giugno 1997 1° luglio 1997 Macaob 6 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 18 ottobre 1974 1° luglio 1975 Colombia 31 agosto 1981 29 novembre 1981 Comore 23 novembre 1994 A 21 febbraio 1995 Congo (Brazzaville) 31 gennaio 1983 A 1° maggio 1983
Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito Internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Congo (Kinshasa) 20 luglio 1976 A 18 ottobre 1976 Corea (Sud)* 9 luglio 1993 A 7 ottobre 1993 Costa Rica 30 giugno 1975 28 settembre 1975 Croazia 14 marzo 2000 A 12 giugno 2000 Cuba* 20 aprile 1990 A 19 luglio 1990 Côte d’Ivoire 21 novembre 1994 A 19 febbraio 1995 Danimarca* 26 luglio 1977 24 ottobre 1977 Groenlandia* 26 luglio 1977 24 ottobre 1977 Isole Faeröer* 26 luglio 1977 24 ottobre 1977 Dominica 4 agosto 1995 A 2 novembre 1995 Dominicana Repubblica 17 dicembre 1986 A 17 marzo 1987 Ecuador 11 febbraio 1975 1° luglio 1975 Egitto 4 gennaio 1978 4 aprile 1978 El Salvador 30 aprile 1987 A 29 luglio 1987 Emirati Arabi Uniti* 8 febbraio 1990 A 9 maggio 1990 Eritrea 24 ottobre 1994 A 22 gennaio 1995 Estonia 22 luglio 1992 A 20 ottobre 1992 Etiopia 5 aprile 1989 A 4 luglio 1989 Figi 30 settembre 1997 A 29 dicembre 1997 Filippine* 18 agosto 1981 16 novembre 1981 Finlandia* 10 maggio 1976 A 8 agosto 1976 Francia* 11 maggio 1978 9 agosto 1978 Gabon 13 febbraio 1989 A 14 maggio 1989 Gambia 26 agosto 1977 A 24 novembre 1977 Georgia 13 settembre 1996 A 12 dicembre 1996 Germania* 22 marzo 1976 20 giugno 1976 Ghana 14 novembre 1975 12 febbraio 1976 Giamaica 23 aprile 1997 A 22 luglio 1997 Giappone* 6 agosto 1980 4
novembre 1980 Gibuti 7 febbraio 1992 A 7 maggio 1992 Giordania 14 dicembre 1978 A 14 marzo 1979 Grecia* 8 ottobre 1992 A 6 gennaio 1993 Grenada 30 agosto 1999 A 28 novembre 1999 Guatemala 7 novembre 1979 5 febbraio 1980 Guinea 21 settembre 1981 A 20 dicembre 1981 Guinea equatoriale 10 marzo 1992 A 8 giugno 1992 Guinea-Bissau 16 maggio 1990 A 14 agosto 1990 Guyana 27 maggio 1977 A 25 agosto 1977 Honduras 15 marzo 1985 A 13 giugno 1985 India 20 luglio 1976 18 ottobre 1976 Indonesia* 28 dicembre 1978 A 28 marzo 1979 Iran 3 agosto 1976 1° novembre 1976 Irlanda* 8 gennaio 2002 8 aprile 2002 Islanda* 3 gennaio 2000 A 2 aprile 2000 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Israele 18 dicembre 1979 17 marzo 1980 Italia* 2 ottobre 1979 31 dicembre 1979 Kazakstan 20 gennaio 2000 A 19 aprile 2000 Kenya 13 dicembre 1978 13 marzo 1979 Kuwait* 12 agosto 2002 10 novembre 2002 Laos 1° marzo 2004 A 30 maggio 2004 Lesotho 1° ottobre 2003 30 dicembre 2003 Lettonia 11 febbraio 1997 A 12 maggio 1997 Liberia 11 marzo 1981 A 9 giugno 1981 Libia 28 gennaio 2003 A 28 aprile 2003 Liechtenstein* 30 novembre 1979 A 28 febbraio 1980 Lituania 10 dicembre 2001 A 9 marzo
2002 Lussemburgo* 13 dicembre 1983 12 marzo 1984 Macedonia* 4 luglio 2000 A 2 ottobre 2000 Madagascar 20 agosto 1975 18 novembre 1975 Malawi* 5 febbraio 1982 A 6 maggio 1982 Malaysia 20 ottobre 1977 A 18 gennaio 1978 Mali 18 luglio 1994 A 16 ottobre 1994 Malta 17 aprile 1989 A 16 luglio 1989 Marocco 16 ottobre 1975 14 gennaio 1976 Mauritania 13 marzo 1998 11 giugno 1998 Maurizio 28 aprile 1975 27 luglio 1975 Messico 2 luglio 1991 A 30 settembre 1991 Moldova 29 marzo 2001 A 27 giugno 2001 Monaco 19 aprile 1978 A 18 luglio 1978 Mongolia 5 gennaio 1996 A 4 aprile 1996 Mozambico 25 marzo 1981 A 23 giugno 1981 Myanmar 13 giugno 1997 A 11 settembre 1997 Namibia* 18 dicembre 1990 A 18 marzo 1991 Nepal 18 giugno 1975 A 16 settembre 1975 Nicaragua 6 agosto 1977 A 4 novembre 1977 Niger 8 settembre 1975 7 dicembre 1975 Nigeria 9 maggio 1974 1° luglio 1975 Norvegia* 27 luglio 1976 25 ottobre 1976 Nuova Zelanda* c 10 maggio 1989 A 8 agosto 1989 Paesi Bassi* Antille olandesi 7 aprile 1999 6 giugno 1999 Aruba 29 dicembre 1994 29 marzo 1995 Pakistan 20 aprile 1976 A 19 luglio 1976 Palau*
16 aprile 2004 A 15 luglio 2004 Panama 17 agosto 1978 15 novembre 1978 Papua Nuova Guinea 12 dicembre 1975 A 11 marzo 1976 Paraguay 15 novembre 1976 13 febbraio 1977 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Perù 27 giugno 1975 25 settembre 1975 Polonia 12 dicembre 1989 12 marzo 1990 Portogallo* 11 dicembre 1980 11 marzo 1981 Qatar* 8 maggio 2001 A 6 agosto 2001 Regno Unito* 2 agosto 1976 31 ottobre 1976 Bermuda 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Gibilterra 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Guernesey 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Isola di Man 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Isole Caimane 7 febbraio 1979 A 8 maggio 1979 Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud) 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Isole Vergini britanniche 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Jersey 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Montserrat 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha) 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Territorio britannico dell’Oceano Indiano 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn) 2 agosto 1976 A 31 ottobre 1976 Rep.
Centrafricana 27 agosto 1980 A 25 novembre 1980 Romania 18 agosto 1994 A 16 novembre 1994 Russia* 9 settembre 1976 8 dicembre 1976 Ruanda 20 ottobre 1980 A 18 gennaio 1981 Saint Kitts e Nevis 14 febbraio 1994 A 15 maggio 1994 Saint Lucia 15 dicembre 1982 A 15 marzo 1983 Saint Vincent e Grenadine* 30 novembre 1988 A 28 febbraio 1989 Samoa 9 novembre 2004 A 7 febbraio 2005 San Marino 22 luglio 2005 A 20 ottobre 2005 Seicelle 8 febbraio 1977 A 9 maggio 1977 Senegal 5 agosto 1977 A 3 novembre 1977 Serbia 27 febbraio 2002 A 28 maggio 2002 Sierra Leone 28 ottobre 1994 A 26 gennaio 1995 Singapore 30 novembre 1986 A 28 febbraio 1987 Siria* 30 aprile 2003 A 29 luglio 2003 Slovacchia* 2 marzo 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 24 gennaio 2000 A 23 aprile 2000 Somalia 2 dicembre 1985 A 2 marzo 1986 Spagna* 30 maggio 1986 A 28 agosto 1986 Sri Lanka 4 maggio 1979 A 2 agosto 1979 Stati Uniti* 14 gennaio 1974 1° luglio 1975 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Sudafrica* 15 luglio 1975 13 ottobre 1975 Sudan 26 ottobre 1982 24 gennaio 1983 Suriname* 17 novembre 1980 A 15 febbraio 1981 Svezia* 20 agosto 1974 1° luglio 1975 Svizzera* 9 luglio 1974 1° luglio
1975 Swaziland 26 febbraio 1997 A 27 maggio 1997 São Tomé e Príncipe 9 agosto 2001 A 7 novembre 2001 Tanzania 29 novembre 1979 27 febbraio 1980 Thailandia 21 gennaio 1983 21 aprile 1983 Togo 23 ottobre 1978 21 gennaio 1979 Trinidad e Tobago 19 gennaio 1984 A 18 aprile 1984 Tunisia 10 luglio 1974 1° luglio 1975 Turchia 23 settembre 1996 A 22 dicembre 1996 Ucraina 30 dicembre 1999 A 29 marzo 2000 Uganda 18 luglio 1991 A 16 ottobre 1991 Ungheria 29 maggio 1985 A 27 agosto 1985 Uruguay 2 aprile 1975 1° luglio 1975 Uzbekistan 10 luglio 1997 A 8 ottobre 1997 Vanuatu 17 luglio 1989 A 15 ottobre 1989 Venezuela 24 ottobre 1977 22 gennaio 1978 Vietnam 20 gennaio 1994 A 20 aprile 1994 Yemen 5 maggio 1997 A 3 agosto 1997 Zambia 24 novembre 1980 A 22 febbraio 1981 Zimbabwe 19 maggio 1981 A 17 agosto 1981 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet della CITES: http:// www.cites.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 31 ott. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug.
1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 9 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Dal 22 apr. 1987 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 22 nov. 1999, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. c La conv. non si applica a Tokelau.
Campo d’applicazione dell’Emendamento il 30 maggio 2005 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Africa del Sud 1° ottobre 1982 13 aprile 1987 Albania 27 giugno 2003 25 settembre 2003 Antigua e Barbuda 8 luglio 1997 6 ottobre 1997 Arabia Saudita 12 marzo 1996 10 giugno 1996 Argentina 17 maggio 2001 16 luglio 2001 Australia 1° luglio 1986 13 aprile 1987 Austria 16 marzo 1984 13 aprile 1987 Azerbaigian 23 novembre 1998 21 febbraio 1999 Barbados 9 dicembre 1992 9.marzo 1993 Belarus 10 agosto 1995 8 novembre 1995 Belgio 3 ottobre 1983 13 aprile 1987 Benin 19 agosto 1986 13 aprile 1987 Bhutan 15 agosto 2002 13 novembre 2002 Botswana 19 novembre 1980 13 aprile 1987 Brasile 21 novembre 1985 13 aprile 1987 Brunei 4 maggio 1990 2 agosto 1990 Bulgaria 16 gennaio 1991 16 aprile 1991 Burkina Faso 13 ottobre 1989 11 gennaio 1990 Burundi 8 agosto 1988 6 novembre 1988 Cambogia 4 luglio 1997 2 ottobre 1997 Canada 30 gennaio 1980 13 aprile 1987 Ciad 2 febbraio 1989 3 maggio 1989 Cile 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Cina 5 dicembre 1997 3 febbraio 1998 Hong Kong 9 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao 6 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro 20 agosto 1986 13 aprile
1987 Comore 23 novembre 1994 21 febbraio 1995 Corea (Sud) 9 luglio 1993 7 ottobre 1993 Costa d’Avorio 21 novembre 1994 19 febbraio 1995 Croazia 14 marzo 2000 12 giugno 2000 Cuba 20 aprile 1990 19 luglio 1990 Danimarca 25 febbraio 1981 13 aprile 1987 Dominica 4 agosto 1995 2 novembre 1995 Ecuador 13 maggio 1988 12 luglio 1988 Egitto 28 marzo 1983 13 aprile 1987 El Salvador 30 aprile 1987 29 luglio 1987 Emirati arabi uniti 8 febbraio 1990 9 maggio 1990 Eritrea 24 ottobrre 1994 22 gennaio 1995 Estonia 22.luglio 1992 20 ottobre 1992 Etiopia 5 aprile 1989 4 luglio 1989 Figi 30 settembre 1997 29 dicembre 1997 Finlandia 5 aprile 1983 13 aprile 1987 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Francia 18 agosto 1989 17 ottobre 1989 Gabon 13 febbraio 1989 14 maggio 1989 Georgia 13 settembre 1996 12 dicembre 1996 Germania 7 maggio 1980 13 aprile 1987 Giamaica 23 aprile 1997 22 luglio 1997 Giappone 6 agosto 1980 13 aprile 1987 Gibuti 7 febbraio 1992 7 maggio 1992 Giordania 15 settembre 1982 13 aprile 1987 Grecia 8 ottobre 1992 6 gennaio 1993 Grenada 30 agosto 1999 28 novembre 1999 Guinea equatoriale 10 marzo 1992 8.giugno
1992 Guinea-Bissau 16 maggio 1990 14 agosto 1990 Guyana 22 aprile 1987 21 giugno 1987 India 5 febbraio 1980 13 aprile 1987 Indonesia 12 febbraio 1987 13 aprile 1987 Iran 13 settembre 1988 12 novembre 1988 Irlanda 8 gennaio 2002 8 aprile 2002 Islanda 3 gennaio 2000 2 aprile 2000 Italia 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Kazakistan 20 gennaio 2000 19 aprile 2000 Kenya 25 novembre 1982 13 aprile 1987 Kuwait 12 agosto 2002 10 novembre 2002 Laos 1° marzo 2004 30 maggio 2004 Lesotho 1° ottobre 2003 30 dicembre 2003 Lettonia 11 febbraio 1997 12 maggio 1997 Libia 28 gennaio 2003 28 aprile 2003 Liechtenstein 21 aprile 1980 13 aprile 1987 Lituania 10 dicembre 2001 9 marzo 2002 Lussemburgo 29 agosto 1989 28 ottobre 1989 Macedonia 4 luglio 2000 2 ottobre 2000 Madagascar 11 marzo 1983 13 aprile 1987 Mali 18 luglio 1994 16 ottobre 1994 Malta 17 aprile 1989 16 luglio 1989 Marocco 3 febbraio 1987 13 aprile 1987 Mauritania 13 marzo 1998 11 giugno 1998 Messico.
2 luglio 1991 30 settembre 1991 Moldova 29 marzo 2001 27 giugno 2001 Monaco 23 marzo 1987 22 maggio 1987 Mongolia 5 gennaio 1996 4 aprile 1996 Myanmar 13 giugno 1997 11 settembre 1997 Namibia 18 dicembre 1990 18 marzo 1991 Nepal 2 ottobre 1982 13 aprile 1987 Niger 8 aprile 1983 13 aprile 1987 Nigeria 11 marzo 1985 13 aprile 1987 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Norvegia 18 dicembre 1979 13 aprile 1987 Nuova Zelanda 10 maggio 1989 8 agosto 1989 Olanda 19 aprile 1984 13 aprile 1987 Paesi Bassi Antille olandesi 7 aprile 1999 6 giugno 1999 Aruba 29 dicembre 1994 29 marzo 1995 Pakistan 2 luglio 1981 13 aprile 1987 Palau 16 aprile 2004 15 luglio 2004 Panama 28 ottobre 1983 13 aprile 1987 Papuasia-Nuova Guinea 27 agosto 1987 26 ottobre 1987 Paraguay 1° luglio 1988 30 agosto 1988 Perù 6 ottobre 1982 13 aprile 1987 Polonia 12 dicembre 1989 12 marzo 1990 Qatar 8 maggio 2001 6 agosto 2001 Regno Unito 28 novembre 1980 13 aprile 1987 Repubblica Ceca 14 aprile 1993 S 1 gennaio 1993 Romania 18 agosto 1994 16 novembre 1994 Russia 5 giugno 1990 1° gennaio 1991 Rwanda 25 giugno 1987 24 agosto 1987 Saint-Kitts-et-Nevis 14 febbraio
1994 15 maggio 1994 Samoa 9 novembre 2004 7 febbraio 2005 San Vincenzo e Grenadine 30 novembre 1988 28 febbraio 1989 Santa-Lucia 9 febbraio 1999 10 aprile 1999 São Tomé e Príncipe 9 agosto 2001 7 novembre 2001 Senegal 29 gennaio 1987 13 aprile 1987 Serbia e Montenegro 27 febbraio 2002 28 maggio 2002 Seychelles 18 novembre 1982 13 aprile 1987 Sierra Leone 28 ottobre 1994 26 gennaio 1995 Siria 30 aprile 2003 29 luglio 2003 Slovacchia 2 marzo 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 24 gennaio 2000 23 aprile 2000 Stati Uniti 23 ottobre 1980 13 aprile 1987 Suriname 17 agosto 1981 13 aprile 1987 Svezia 25 febbraio 1980 13 aprile 1987 Svizzera 23 febbraio 1981 13 aprile 1987 Swaziland 26 febbraio 1997 27 maggio 1997 Togo 5 gennaio 1981 13 aprile 1987 Trinidad e Tobago 17 maggio 1984 13 aprile 1987 Tunisia 23 novembre 1982 13 aprile 1987 Turchia 23 settembre 1996 22 dicembre 1996 Ucraina 30 dicembre 1999 29 marzo 2000 Uganda 18 luglio 1991 A 16 ottobre 1991 Ungheria 19 aprile 2005 18 giugno 2005 Uruguay 21 dicembre 1984 13 aprile 1987 Uzbekistan 10 luglio 1997 8 ottobre 1997 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Vanuatu 17 luglio 1989 15 ottobre 1989 Vietnam 20 gennaio 1994 20 aprile
1994 Yemen 5 maggio 1997 3 agosto 1997 Zimbabwe 14 luglio 1981 13 aprile 1987 Allegato I Riserve FAUNA Mammalia CARNIVORA Canidae Canis lupus + 202* Svizzera Ursidae Ursus arctos isabellinus Svizzera Felidae Felis caracal + 205* Svizzera Felis rubiginosa + 206* Svizzera ARTIODACTYLA Tayassuidae Catagonus wagneri* Svizzera Bovidae Pantholops hodgsoni* Svizzera GRUIFORMES Otididae Chlamydotis undulata* Svizzera COLUMBIFORMES Columbidae Caloenas nicobarica Svizzera Psittaciformes Psittacidae Ara macao* Svizzera Reptilia SERPENTES Viperidae Vipera ursinii Svizzera Amphibia ANURA Microbylidae Discophus antongilii Svizzera FLORA CACTACEA Discocactus spp* ** Svizzera Melocactus conoideus* Svizzera Melocactus deinacanthus* Svizzera Melocactus glaucescens* Svizzera Melocactus paucispinus* Svizzera ORCHIDACEAE Renanthera imschootiana* Svizzera Vanda coerulea* Svizzera * Il pertinente grado tassonomico è trattato sul fondamento dell’Allegato II. ** Questa riserva non vale tuttavia per la specie Discocactus horstii.
Allegato II Svizezra Mediante scritto del 23 dicembre 2004 la Svizzera ha formulato una riserva nei confronti della specie Hoodia spp. figurante nell’Allegato II.
FAUNA GRUIFORMES Pedionomus torquatus Svizzera tutte le specie – 110, eccettuate: Agapornis spp. Svizzera Amazona aestiva Svizzera Amazona ochrocephala Svizzera Aratinga spp.* Svizzera Cacatua galerita Svizzera Cyanoliseus patagonus Svizzera Eolophus roseicapillus Svizzera Myiopsitta monachus Svizzera Nandayus nenday Svizzera Platycercus eximius Svizzera Poicephalus senegalus Svizzera Psittacula cyanocephala Svizzera Pyrrhura spp.* Svizzera Trochilidae spp.* Svizzera Podarcis lilfordi Svizzera Podarcis pityusensis Svizzera Dendrobates spp. Svizzera Phillobates spp. Svizzera Caecobarbus geertsi Svizzera FLORA Taxaceae Taxus wallichiana = 436 # 8 Svizzera Svizzera Con nota del 26 febbraio 1987, la Svizzera ha formulato una riserva sulla specie Psittacula krameri (Allegato III/Ghana). Tale riserva ha effetto dal 20 marzo 1987.