0.631.112.514.9
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’intervento in materia di proprietà intellettuale dell’Amministrazione federale delle dogane
Preambolo
La Confederazione Svizzera
e
il Principato del Liechtenstein,
sulla base del Trattato di unione doganale del 29 marzo 19231 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein allo scopo di unire il Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero (di seguito: Trattato doganale);
e considerando che gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein prevedono misure esecutive al confine,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Il presente accordo disciplina la collaborazione tra l’Amministrazione federale delle dogane (AFD)2 e l’Ufficio dell’economia pubblica del Principato del Liechtenstein (Amt für Volkswirtschaft, qui di seguito «AVW») per quanto riguarda l’esecuzione degli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein.
Gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein ai sensi del paragrafo 1 sono i seguenti:
Gesetz vom 12. Dezember 19963 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz; Art. 69);
Verordnung vom 1. April 19974 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzverordnung; Art. 44);
Gesetz vom 19. Mai 19995 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; Art. 71);
Verordnung vom 14. Dezember 19996 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsverordnung, URV; Art. 27);
Gesetz vom 19. Mai 19997 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographiengesetz, ToG; Art. 13);
Verordnung vom 30. Januar 20018 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen (Topographienverordnung, ToV; Art. 18);
Gesetz vom 11. September 20029 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; Art. 49);
Verordnung vom 29. Oktober 200210 über den Schutz von Design (Designverordnung, DesV; Art. 38).
L’AFD esegue, su incarico dell’AVW, misure amministrative relative agli interventi dell’AFD in materia di proprietà intellettuale, come se le domande le fossero state presentate direttamente. A tale proposito, agli articoli 2–6 seguenti si applicano gli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein indicati nell’articolo 1 paragrafo 2.
Art. 2 Domanda d’intervento
Sono autorizzati a presentare una domanda d’intervento il titolare del marchio, l’avente diritto, l’autore, il titolare del design o di una licenza nonché il rispettivo rappresentante nel Principato del Liechtenstein (avvocati o consulenti in brevetti abilitati nel Principato del Liechtenstein). Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso necessarie per l’intervento, in particolare una descrizione esatta delle merci.
La domanda va presentata per scritto all’AVW che la trasmette all’AFD.
Se non è stata presentata per una durata più breve, la domanda ha una validità di due anni ed è rinnovabile.
Art. 3 Decisione
L’AFD decide in merito alla domanda. Se l’accoglie, deve informare l’AVW.
Art. 4 Intervento
Se, sulla base di una domanda d’intervento, l’AFD ha un sospetto fondato che con le merci trasportate viene commessa un’infrazione contro gli atti normativi di cui all’articolo 1 paragrafo 2, informa il richiedente.
L’AFD trattiene la merce in questione fino a dieci giorni feriali a decorrere dalla comunicazione, in modo da permettere al richiedente di ottenere una misura provvisionale.
In casi motivati, l’AFD può trattenere le merci per altri dieci giorni feriali al massimo.
Art. 5 Garanzia
Per coprire eventuali pretese di risarcimento dei danni da parte di terzi, l’AFD può chiedere una garanzia conformemente ai rispettivi atti normativi del Principato del Liechtenstein.
Art. 6 Emolumenti
L’AFD può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative. Gli emolumenti per il trattamento della domanda d’intervento nonché quelli relativi alle merci trattenute sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane nella versione aggiornata.
Art. 7 Obbligo di informare e modifiche
L’AFD e l’AVW si informano reciprocamente su tutte le modifiche legali che riguardano l’intervento dell’AFD in materia di proprietà intellettuale.
Di comune intesa, l’AFD e l’AVW possono adeguare l’elenco degli atti normativi in materia di proprietà intellettuale del Principato del Liechtenstein di cui all’articolo 1 paragrafo 2.
Art. 8 Disposizioni finali
Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma.
L’accordo è concluso a tempo indeterminato. Le due Parti hanno però il diritto di denunciarlo in ogni momento con un preavviso di un anno.
Le contestazioni relative all’interpretazione del presente accordo sono risolte conformemente all’articolo 43 del Trattato doganale.
Art. 9 Abrogazione del diritto previgente
Il presente accordo sostituisce l’accordo tra l’Amministrazione federale delle dogane e l’Ufficio dell’economia pubblica del Principato del Liechtenstein sull’intervento in materia di proprietà intellettuale delle autorità doganali svizzere («Vereinbarung zwischen der Eidgenössischen Zollverwaltung und dem Amt für Volkswirtschaft des Fürstentums Liechtenstein über die Hilfeleistung der schweizerischen Zollbehörden im Bereich des Immaterialgüterrechts»), entrato in vigore il 2 novembre 200512.
Berna, 5 ottobre 2021 Per la Christian Bock | Vaduz, 21 ottobre 2021 Per il Katja Gey |