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Convenzione relativa ad un regime comune di transito

0.631.242.04 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 5 dic 2017

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-631-242-04/it/convenzione-relativa-ad-un-regime-comune-di-transito

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 4 dic 2019.

0.631.242.04

Convenzione relativa ad un regime comune di transito

Conclusa il 20 maggio 1987 Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19872 Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987 Entrata in vigore il 1° gennaio 1988 (Stato 5 dicembre 2017)

La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera (in seguito denominati «Paesi AELS») e la Comunità economica europea (in seguito denominata «Comunità»), visti gli accordi di libero scambio tra la Comunità ed i singoli Paesi AELS; vista la dichiarazione congiunta intesa a costituire uno spazio economico europeo, adottata dai Ministri dei Paesi AELS e degli Stati membri della Comunità, nonché dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, particolarmente per quanto riguarda la semplificazione delle formalità di frontiera e le norme di origine; considerando che la convenzione per la semplificazione delle formalità relative alla circolazione delle merci3, stipulata tra i Paesi AELS e la Comunità, introduce un documento amministrativo unico da utilizzare per tali scambi; considerando che l’uso di detto documento unico, da utilizzare nel quadro di un regime comune di transito per il trasporto di merci tra la Comunità ed i Paesi AELS, nonché tra i Paesi AELS, semplificherà in tal modo gli scambi; considerando che il modo più adeguato per raggiungere questo obiettivo è di estendere ai Paesi AELS che non lo applicano il regime di transito attualmente in vigore per il trasporto di merci all’interno della Comunità, tra la Comunità, l’Austria e la Svizzera, nonché tra l’Austria e la Svizzera; considerando inoltre il regime di transito nordico vigente tra la Finlandia, la Norvegia e la Svezia,

RU 1988 308; FF 1987 II 1218 1 La Conv. concerneva originariamente le seguenti Parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più Parti contraenti autonome della Conv. Il 1° lug. 1996, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Conv. (RU 1996 2508). Con l’adesione all’Unione Europea, dal 1° mag. 2004 questi paesi non sono più Parti contraenti autonome della Conv. La Repubblica di Croazia ha aderito alla Conv. il 1° lug. 2012 (RU 2013 81), la Repubblica della Turchia il 1° dic. 2012 (RU 2013 827), l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia il 1° lug. 2015 (RU 2015 5967) e la Repubblica di Serbia il 1° feb. 2016 (RU 2016 535). 2 Art. 1 n. 1 lett. b del DF dell’8 ott. 1987 (RU 1988 300).

hanno deciso di stipulare la seguente convenzione:

Disposizioni generali

Footnotes

  1. [3] RS 0.631.242.03

Art. 1

1. La presente convenzione, con l’introduzione di un regime comune di transito indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci, stabilisce le misure per il trasporto di merci in transito tra la Comunità ed i Paesi di transito comune nonché tra i Paesi di transito comune stessi, e riguarda, se del caso, le merci trasbordate, rispedite o immagazzinate.4 2. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, in particolare quelle concernenti le garanzie, le merci che circolano all’interno della Comunità sono considerate vincolate al regime di transito unionale. 5 3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 a 12, le norme che disciplinano la procedura di transito comunitario figurano nelle appendici I e II della presente convenzione. 4. Ai fini del regime comune di transito, le dichiarazioni ed i documenti di transito sono conformi e sono redatti secondo quanto predisposto nell’appendice III.

Art. 26 Art. 310 1. Ai fini

1. Il regime di transito comunitario è qui di seguito definito «regime T1» o «regime T2», secondo il caso. 2. Il regime T1 può essere applicato a qualsiasi merce trasportata in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1. 3. Il regime T2 si applica alle merci trasportate in conformità dell’articolo 1 paragrafo 1:

a) 7 nella Comunità: solo quando le merci sono merci unionali. Per «merci unionali» si intendono le merci che rientrano in una delle categorie seguenti: – merci interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità, senza aggiunta di merci importate da Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale della Comunità, – merci introdotte nel territorio doganale della Comunità da Paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica,

Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-

Aggiornata dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 – merci ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo e al secondo trattino, – provenienti da Paese o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro, – ottenuto nel territorio doganale della Comunità esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui al primo ed al secondo trattino; tuttavia fatti salve la presente Convenzione e altri accordi conclusi della Comunità non sono considerate merci unionali, le merci che pur soddisfano alle condizioni previste dall’uno dei tre trattini di cui sopra sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state da questo esportate;

b) 8 un Paese di transito comune: soltanto quando le merci sono arrivate in detto Paese secondo la procedura T2 e sono rispedite in osservanza delle condizioni particolari stabilite nell’articolo 9. 4. Le disposizioni particolari stabilite nella presente convenzione e relative al vincolo delle merci al regime T2 si applicano anche al rilascio dei documenti che attestano la posizione doganale di merci unionali, e le merci accompagnate da un documento di questo tipo saranno trattate alla stessa stregua delle merci trasportate in regime T2, rimanendo tuttavia inteso che il documento che attesta la posizione doganale di merci unionali non accompagna necessariamente le medesime.9 della presente convenzione, con il termine:

  1. 11 «transito» s’intende un regime di circolazione in virtù del quale le merci sono trasportate, sotto il controllo delle autorità competenti, da una parte contraente a un’altra parte contraente oppure alla stessa parte contraente attraversando almeno una frontiera;

  2. 12 «Paese» s’intende qualsiasi Paese di transito comune, qualsiasi Stato membro della Comunità o qualsiasi altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione;

  3. «Paese terzo», s’intende qualsiasi Stato che non sia Parte contraente della presente Convenzione;

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

d) 13 «Paese di transito comune» s’intende qualsiasi Paese, diverso da uno Stato membro della Comunità, che è parte contraente della presente Convenzione. 2. ...14 3. Per l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione relative alle procedure «T1» o «T2», i Paesi di transito comune15, la Comunità e i suoi Stati membri godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Footnotes

  1. [14] Abrogato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, con effetto per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Art. 416

1. La presente Convenzione non pregiudica l’applicazione di eventuali altri accordi internazionali relativi ad un regime di transito, fatte salve le restrizioni a tale applicazione per quanto riguarda il trasporto di merci tra due luoghi situati nella Comunità, nonché le restrizioni al rilascio del documento che serve ad attestare la posizione doganale di merci unionali17. 2. La presente Convenzione non pregiudica inoltre:

  1. la circolazione delle merci in regime di ammissione temporanea; né

  2. gli accordi relativi al traffico frontaliero.

Art. 5

In mancanza di un accordo tra le Parti contraenti e un Paese terzo, tendente a rendere applicabile il regime T1 o T2 all’attraversamento di tale Paese da parte di merci che circolano tra le Parti contraenti, tale regime si applica ai trasporti che toccano il territorio del Paese terzo considerato, soltanto a condizione che l’attraversamento di tale Paese si effettui con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio di una Parte contraente; l’effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del Paese terzo.

Art. 618

A condizione che sia garantita l’applicazione delle misure cui le merci sono assoggettate, i Paesi hanno la facoltà di porre in atto tra loro, mediante accordi bilaterali o multilaterali nel quadro del regime T1 o T2, procedure semplificate conformi a criteri da stabilire se necessario nell’Appendice I19 ed applicabili a taluni traffici o a

Introdotta dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE -

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

determinate imprese. Tali accordi sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Paesi.

Modalità di applicazione della procedura di transito

Art. 720

1. Gli uffici competenti dei Paesi di transito comune sono autorizzati a espletare le funzioni di uffici doganali di partenza, di passaggio, uffici doganali di destinazione e uffici doganali di garanzia, fatte salve le disposizioni particolari della presente Convenzione.21 2. Gli uffici competenti degli Stati membri della Comunità sono abilitati ad accettare dichiarazioni T1 o T2 per il transito fino a un ufficio doganale di destinazione situato in un Paese di transito comune. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, tali uffici sono ugualmente autorizzati ad attestare la posizione doganale di merci unionali di tali merci.22 3. Quando più spedizioni di merci sono raggruppate e caricate su un mezzo di trasporto unico e sono spedite come collettame da un medesimo titolare del regime, nell’ambito di un’unica operazione T1 o T2, da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione, per un medesimo destinatario, una parte contraente può richiedere che tali spedizioni siano, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, annotate su un’unica dichiarazione T1 o T2 e scortate dai corrispondenti elenchi degli articoli.23 4. Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali24, se del caso, la persona che assolve le formalità di esportazione presso l’ufficio doganale di frontiera di una parte contraente non è tenuta a vincolare le merci consegnate ad un regime T1 o T2, indipendentemente dal regime doganale cui vengono vincolate le merci presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo. 5. Nonostante l’obbligo di attestare la posizione doganale di merci unionali25, se del caso, l’ufficio doganale di frontiera della parte contraente dove vengono espletate le formalità doganali può rifiutare di vincolare le merci al regime T1 o T2 se tale regime deve concludersi presso l’ufficio doganale di frontiera limitrofo.

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 dellComitato congiunto UE-AELS del

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Art. 8

Le merci trasportate, accompagnate da una procedura26 T1 o T2, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame.

Art. 927

1. Le merci che sono introdotte in un Paese di transito comune28 con un documento T2 e che sono suscettibili di essere rispedite secondo detto regime, restano sotto controllo permanente dell’amministrazione doganale di detto Paese, le quali ne garantiscono l’identità e l’integrità. 2. Quando tali merci sono rispedite da un Paese di transito comune dopo essere state vincolate, in detto Paese di transito comune, a un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito, non si può applicare la procedura T2.29 Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state temporaneamente importate per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni. 3. Per le merci che sono rispedite da un Paese di transito comune30 previo regime di magazzinaggio può essere applicato il regime T2 soltanto alle condizioni seguenti: – la durata del deposito non deve aver superato cinque anni: tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei capitoli da 1 a 24 della nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione internazionale sulla designazione armonizzata dei prodotti e sul sistema di codificazione, del 14 giugno 198331, tale durata è limitata a sei mesi; – le merci devono essere state depositate in aree speciali e non aver subìto manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell’imballaggio; – le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale. 4. Le dichiarazioni T2 accettate o i documenti attestanti la posizione doganale di merci unionali rilasciati da un ufficio competente di un Paese di transito comune recano un riferimento alle corrispondenti dichiarazioni T2 o ai documenti attestanti

Nuove parole giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del la posizione doganale di merci unionali in base ai quali le medesime sono entrate in detto Paese di transito comune e recano tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.32

Footnotes

  1. [31] RS 0.632.11

Art. 1033

1. Salvo altrimenti disposto nel paragrafo 2 o nelle Appendici, tutte le operazioni T1 o T2 formano oggetto di una garanzia valida per tutte le parti contraenti che intervengono nell’operazione in causa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto:

  1. delle parti contraenti di convenire fra loro di soprassedere alla garanzia per operazioni T1 o T2 che riguardano solo i loro territori;

  2. 34 di una parte contraente di non esigere la garanzia per la parte di un’operazione T1 o T2 tra l’ufficio doganale di partenza ed il primo ufficio doganale di passaggio.

3. ...35

Art. 1136

L’identificazione delle merci è effettuata, di regola, mediante suggellamento. 2. Il suggellamento è effettuato:

  1. 37 per vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container è stato approvato in applicazione di altre disposizioni o riconosciuto idoneo alla sigillatura da parte dell’ufficio doganale di partenza;

  2. per collo, negli altri casi.

3. L’ufficio doganale di partenza considera i mezzi di trasporto o i container idonei alla sigillatura alle seguenti condizioni:

  1. il mezzo di trasporto o il container consente un’apposizione semplice ed efficace dei sigilli;

  2. il mezzo di trasporto o il container è costruito in modo tale che, quando le merci sono rimosse o introdotte, la rimozione o l’introduzione lascia tracce visibili, i sigilli sono rotti o presentano segni di manomissione, o un sistema di sorveglianza elettronica registra la rimozione o l’introduzione;

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE-

Aggiornato dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE- AESL del 19 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2241).

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

  1. il mezzo di trasporto o il container non presenta vani idonei all’occultamento di merci;

  2. i vani riservati alle merci sono facilmente accessibili per la visita dell’autorità doganale.38 4. L’ufficio doganale di partenza39 può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altre eventuali misure di identificazione, la descrizione delle merci nei dati della dichiarazione o nei documenti complementari permette la loro identificazione.40

Art. 12

1. e 2. ... 41 3. A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, il titolare del regime o il suo rappresentante autorizzato, forniscono qualsiasi informazione riferentesi alle dichiarazioni T1 o T2 e necessaria all’elaborazione di dette statistiche.42 Assistenza amministrativa

Art. 1343

1. Le autorità competenti dei Paesi interessati, si comunicano reciprocamente qualsiasi informazione di cui dispongono e che sia importante per verificare la corretta applicazione della presente Convenzione. 2. Ove occorra, le autorità dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente le constatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative alle operazioni di trasporto effettuate in regime T1 o T2 nonché Inoltre, ove occorra, esse si comunicano reciprocamente le constatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l’assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale. 3. In caso di sospetta irregolarità o sospetta infrazione riguardanti merci introdotte in un Paese in provenienza da un altro Paese o che hanno attraversato un Paese o

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. 1/2008 del Comitato congiunto CE-AELS del

giu. 2008, in vigore per la Svizzera dal 1° lug. 2009 (RU 2009 1325).

Abrogati dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, con effetto per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Aggiornato dall’art. 1 n. 9 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del

Nuovo testo giusta l’all. della raccomandazione n. 1/91 della Commissione mista CEE- hanno formato oggetto di deposito , le amministrazioni competenti dei Paesi interessati si comunicano reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni concernenti:

  1. 44 le condizioni in cui le merci sono state spedite: – quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, scortate da una procedura T1 o T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo di rispedizione, oppure – quando esse sono state rispedite da questo Paese, corredate da una procedura T1, T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, qualunque sia il modo d’introduzione;

  2. 45 le condizioni di deposito di queste merci quando esse sono arrivate nel Paese cui è rivolta la richiesta, corredate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali, oppure quando esse sono state rispedite da questo Paese, scortate da una procedura T2 o da un documento attestante la posizione doganale di merci unionali.

4. Le richieste formulate ai sensi dei paragrafi 1 o 3 devono indicare il(i) caso(i) cui si riferiscono. 5. Se le autorità competenti di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire, esse devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità competenti interpellate possono accogliere o respingere la richiesta. 6. Le informazioni ottenute in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3 sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.

Recupero46

Art. 13bis 47

Le autorità competenti dei paesi interessati, conformemente alle disposizioni dell’appendice IV, si prestano reciproca assistenza per il recupero dei crediti sorti

Aggiornato dall’art. 1 n. 9 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del

Introdotto dall’Acc. del 22 nov. 1996, approvato dall’AF il 7 dic. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1997 1055 1054; FF 1995 III 317).

Comitato congiunto

Art. 14

1. È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente convenzione. 2. Il comitato congiunto opera di comune accordo. 3. Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 4. Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente. 5. Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 15

1. Il comitato congiunto ha la responsabilità di gestire la presente convenzione e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato delle Parti contraenti in merito alle esperienze acquisite nell’applicazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni, nonché prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo3. 2. In particolare, esso raccomanda:

  1. le modifiche della presente convenzione, diverse da quelle di cui al paragrafo3;

  2. ogni altra misura utile all’applicazione della presente convenzione.

3. Il comitato adotta, mediante decisione:

  1. le modifiche alle appendici;

  2. 48 ...

  3. le altre modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dalle modifiche delle appendici; ...49

  4. 50 le misure transitorie51 necessarie in caso di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità.

Lett. d) abrogata dall’art. 1 n. 2 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23

Originaria lett. e).

Vedi la Dec. n. 4/94 della Commissione mista dell’8 dic. 1994 (RS 0.631.242.044).

e) 52 l’invio a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo3, paragrafo 1, lettera c), ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 15bis. Le decisioni di cui alle lettere da a) a d) vengono messe in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.53 54 4. Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, se essa non precisa una data, il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dello scioglimento della riserva. 5. La decisione del Comitato misto di cui al paragrafo3, lettera e) che invita un Paese terzo ad aderire alla presente convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della convenzione in vigore a quella data.55 6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.56 Adesione dei Paesi terzi57

Art. 15bis 58

1. Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione. 2. Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce. 3. L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione. 4. Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.

Originaria lett. f).

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 3 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23

Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1059 2112 1048; FF 1995 II 1).

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 (RU 1996 1059 1048; FF 1995 II 1). Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 4 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23 lug. 1997, in vigore per la Svizzera dal 1° ott. 1997 (RU 1998 258).

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal

Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 5. Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno strumento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga presentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.

Disposizioni generali e finali

Art. 16

Ciascuna Parte contraente prende le misure atte a garantire che le disposizioni della presente convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre, per quanto possibile, le formalità imposte agli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insorgono nell’applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 17

Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate in merito alle disposizioni che esse adottano per l’applicazione della presente convenzione.

Art. 18

Le disposizioni della presente convenzione lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti o degli Stati membri della Comunità, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Art. 1959

Le appendici alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa.

Art. 20

1. La presente convenzione si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori dei Paesi di transito comune60.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 della Dec. n. 3/97 del Comitato misto CE-AELS del 23 2. La presente convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimane vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione dogana-

Art. 21

Ogni Parte contraente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi, comunicato al depositario che provvede a informarne tutte le Parti contraenti.

Art. 22

1. La presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, anteriormente al 1° novembre 1987, i rispettivi atti di accettazione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, il quale agisce in qualità di depositario. 2. Se la presente convenzione non entra in vigore il 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di accettazione. 3. Il depositario notifica la data del deposito dell’atto di accettazione di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 23

1. Con l’entrata in vigore della presente convenzione cessano di essere applicabili gli accordi del 30 novembre 1972 e 23 novembre 197262 sull’applicazione della regola del transito comunitario, conclusi rispettivamente dall’Austria e dalla Svizzera con la Comunità, nonché l’accordo del 12 luglio 197763 sull’estensione dell’applicazione delle regole sul transito comunitario concluso tra questi Paesi e la Comunità. 2. Tuttavia, gli accordi di cui al paragrafo 1 continuano ad essere applicabili alle operazioni T1 o T2 avviate anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione. 3. Il regime di transito nordico tra Finlandia, Norvegia e Svezia64 cesserà a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

[RU 1974 281, 1977 981 987 2182 2184, 1978 807 815, 1979 2107 2119, 1980 647 651 1828 1833 2104, 1981 2113, 1982 1198 1202 2015, 1983 320 1839, 1984 1574 1575, 1985 858, 1986 609 620 1430, 1987 503]

[RU 1978 235]

[RU 1986 2035], [RU 1986 2042], [RU 1986 2028]

Art. 24

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca, finlandese, islandese, norvegese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee il quale ne consegna una copia autentica a ciascuna Parte contraente.

Fatto a Interlaken, il 20 maggio millenovecentottantasette.

(Seguono le firme) Appendice I65 Procedure di transito comune

Footnotes

  1. [35] Abrogato dall’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, con effetto dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Titolo I Disposizioni Generali

Capitolo I Oggetto, campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto

1. La presente appendice stabilisce le norme che disciplinano il regime di transito comune, conformemente all’articolo 1, paragrafo3 della Convenzione. 2. Salvo indicazione contraria, le disposizioni della presente appendice si applicano alle operazioni effettuate in regime di transito comune.

Art. 2 Non applicazione del regime di transito comune alle spedizioni postali

Il regime di transito comune non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) effettuate a norma degli atti dell’Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi derivanti da tali atti.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della Convenzione si intende per:

  1. «autorità doganali»: le amministrazioni doganali incaricate dell’applicazione della Convenzione e qualsiasi altra autorità cui sia conferito, conformemente al diritto nazionale, il potere di applicare la Convenzione;

  2. «persona»: una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione, del diritto nazionale o del diritto di un Paese di transito comune, la capacità di agire;

  3. «dichiarazione di transito»: l’atto con cui una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce al regime di transito comune;

  4. «documento di accompagnamento transito»:

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016 (RU 2016 1951). Aggiornata dall’art. 1 n. 1 della Dec. n. 1/2017 del il documento stampato mediante procedimenti informatici per accompagnare le merci e basato sui dati della dichiarazione di transito;

e) «dichiarante»: la persona che presenta una dichiarazione di transito a nome proprio ovvero la persona a nome della quale tale dichiarazione è presentata;

f) «titolare del regime»: la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione di transito;

g) «ufficio doganale di partenza»: l’ufficio doganale in cui è accettata una dichiarazione di transito;

h) «ufficio doganale di passaggio»: l’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio doganale di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito comune, o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio doganale di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando la frontiera fra tale parte contraente e un Paese terzo;

i) «ufficio doganale di destinazione»: l’ufficio doganale a cui le merci in regime di transito comune sono presentate per concludere il regime;

j) «numero di riferimento principale» (Master Reference Number – MRN): il numero di registrazione assegnato a una dichiarazione di transito dall’autorità doganale competente mediante procedimenti informatici;

k) «ufficio doganale di garanzia»: l’ufficio doganale, determinato dalle autorità doganali di ciascun Paese, in cui le garanzie devono essere costituite;

l) «obbligazione»: l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione e le altre imposizioni applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune;

m) «debitore»: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell’obbligazione;

n) «svincolo della merce»: l’atto con cui le autorità doganali mettono la merce a disposizione ai fini previsti dal regime di transito comune cui essa è vincolata;

o) «persona stabilita nel territorio doganale di una parte contraente»:

– se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale di tale parte contraente; – se si tratta di una persona giuridica o di un’associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale di tale parte contraente;

p) «procedimenti informatici»: lo scambio elettronico di informazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e tra queste e altre agenzie o istituzioni governative o europee o dei Paesi di transito comune in un formato concordato e definito, finalizzato al trattamento e all’archiviazione automatizzati dei dati dopo il loro ricevimento con uno dei mezzi seguenti:

  1. scambio elettronico di dati, ii) scambio da computer a computer, iii) trasferimento elettronico di dati strutturati mediante messaggi o servizi normalizzati da un ambiente di trattamento elettronico a un altro senza intervento umano, iv) inserimento on-line di dati nei sistemi informatici doganali per l’archiviazione e il trattamento, al fine di ottenere risposte online;

  2. «scambio elettronico di dati» (Electronic Data Interchange – EDI):

una trasmissione elettronica tra due sistemi informatici di dati strutturati secondo norme di messaggio riconosciute;

r) «sistema di transito elettronico»: sistema elettronico utilizzato per lo scambio elettronico di dati del regime di transito comune;

s) «messaggio normalizzato»: una struttura predefinita per la trasmissione elettronica di dati;

t) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona identificata o identificabile;

u) «infrastruttura di trasporto fissa»: i mezzi tecnici (ad esempio gasdotti, oleodotti e linee elettriche) utilizzati per il trasporto continuo di merci;

v) «piano di continuità operativa»: la procedura basata sull’utilizzo di documenti cartacei, redatti per consentire la presentazione della dichiarazione di transito e la verifica dell’operazione di transito quando le procedure basate su procedimenti informatici non possono essere utilizzate.

Capitolo II Disposizioni generali relative al regime di transito comune

Art. 4 Sistema elettronico relativo al regime

1. Per l’espletamento delle formalità doganali del regime di transito comune è utilizzato il sistema di transito elettronico, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice. 2. Le parti contraenti adottano di comune accordo le misure relative all’applicazione del sistema di transito elettronico che stabiliscono:

  1. le norme che definiscono e disciplinano i messaggi che gli uffici doganali si devono scambiare, necessari all’applicazione della normativa doganale;

  2. una serie comune di dati e il formato per i messaggi di dati da scambiare conformemente alla normativa doganale.

Art. 5 Utilizzo del sistema di transito elettronico

1. Le autorità competenti utilizzano il sistema di transito elettronico per lo scambio di informazioni ai fini del regime di transito comune, salvo indicazione contraria contenuta nella presente appendice. 2. Le parti contraenti utilizzano la rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema dell’Unione europea (CCN/CSI) per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1. La partecipazione finanziaria dei Paesi di transito comune, l’accesso dei Paesi di transito comune alla rete CCN/CSI e le altre questioni connesse sono concordate tra l’Unione e ciascuno dei Paesi di transito comune.

Art. 6 Sicurezza dei dati

1. Le parti contraenti determinano le condizioni per l’espletamento delle formalità con procedimenti informatici, che comprendono, in particolare, misure di controllo della fonte dei dati e di protezione di questi contro la distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, l’alterazione o l’accesso non autorizzato. 2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, le autorità competenti definiscono e mantengono modalità di sicurezza adeguate ai fini del funzionamento efficace, affidabile e sicuro del sistema di transito elettronico. 3. La modifica o la cancellazione dei dati è registrata con l’indicazione della finalità dell’operazione stessa, del momento preciso in cui avviene e dell’identità della persona che la effettua. I dati originali o tutti i dati trattati sono conservati per un periodo di almeno tre anni civili a partire dalla fine dell’anno in cui i dati sono stati registrati o per un periodo più lungo se previsto dai Paesi. 4. Le autorità competenti verificano periodicamente la sicurezza dei dati. 5. Le autorità competenti interessate si informano reciprocamente in caso di sospette violazioni della sicurezza.

Art. 7 Tutela dei dati personali

1. Le parti contraenti utilizzano i dati personali scambiati in applicazione della Convenzione unicamente ai fini del regime di transito comune e per altri regimi doganali o di custodia temporanea successivi al regime di transito comune. Questa restrizione non impedisce che tali dati siano utilizzati dalle autorità doganali a fini di analisi di rischio e di indagine durante l’operazione di transito comune nonché di procedimento giudiziario a seguito dell’operazione stessa. Qualora i dati siano utilizzati per tali fini, alle autorità doganali che hanno fornito le informazioni è comunicato immediatamente tale utilizzo. 2. Le parti contraenti provvedono affinché il trattamento dei dati personali scambiati in applicazione della Convenzione sia effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. Ciascuna parte contraente adotta le misure necessarie a garantire il rispetto del presente articolo.

Capitolo III Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario

di merci che circolano in regime di transito comune

Art. 8 Obblighi del titolare del regime, del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito comune

1. Il titolare del regime è tenuto a:

  1. presentare le merci intatte e le informazioni richieste all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità delle misure adottate dalle autorità doganali per l’identificazione delle merci stesse;

  2. rispettare le disposizioni doganali relative al regime di transito comune;

  3. salvo altrimenti disposto nella Convenzione, costituire una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci in questione.

2. I trasportatori o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito comune sono anch’essi tenuti a presentarle intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.

Capitolo IV Garanzie

Art. 9 Sistema elettronico relativo alle garanzie

Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle garanzie si utilizzano procedimenti informatici.

Art. 10 Obbligo di costituire una garanzia

1. Il titolare del regime costituisce una garanzia al fine di assicurare il pagamento dell’obbligazione che potrebbe sorgere in relazione alle merci vincolate al regime di 2. La garanzia è:

  1. una garanzia isolata, relativa a una sola operazione; oppure

  2. una garanzia globale relativa a più operazioni in forma di un impegno assunto da un fideiussore ove si applichi una semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).

3. Le autorità doganali possono tuttavia rifiutare il tipo di garanzia proposto se questo è incompatibile con il corretto funzionamento del regime di transito comune.

Art. 11 Forme di garanzia isolata

1. La garanzia isolata può essere costituita in una delle forme seguenti:

  1. un deposito in contanti;

  2. un impegno assunto da un fideiussore;

  3. certificati.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c) la garanzia isolata è costituita da un impegno assunto da un fideiussore.

Art. 12 Fideiussore

1. Il fideiussore di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, è una terza persona stabilita nella parte contraente in cui la garanzia è costituita e approvata dalle autorità doganali che la richiedono. Nell’impegno il fideiussore elegge domicilio o designa un mandatario in ciascun Paese delle parti contraenti interessate dall’operazione di transito comune. 2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l’importo garantito dell’obbligazione. L’impegno copre anche, nei limiti dell’importo garantito, gli importi delle obbligazioni esigibili in seguito a controlli effettuati a posteriori. 3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare un fideiussore se questi non sembra assicurare l’effettivo pagamento dell’importo dell’obbligazione nei termini prescritti.

Art. 13 Esonero dalla garanzia

1. Non è richiesta una garanzia nei seguenti casi:

a) merci trasportate per via aerea quando si utilizza il regime di transito basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea o il regime di transito basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

  1. merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;

  2. merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa;

  3. merci trasportate per ferrovia o per via aerea quando si utilizza il regime di transito su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l’esonero dalla garanzia si applica unicamente alle autorizzazioni per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia o per via aerea concesse anteriormente al 1° maggio 2016. Tale esonero si applica fino al 1° maggio 2019 oppure, per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato, fino alla fine di tale periodo, se quest’ultima data è anteriore.

Capitolo V Disposizioni varie

Art. 14 Statuto giuridico di documenti e scritture

1. I documenti rilasciati e le scritture tenute conformemente alle norme del Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute, a prescindere dal formato tecnico e dalle misure adottate o accettate dalle autorità competenti di un Paese, hanno i medesimi effetti giuridici nel Paese in cui sono stati rilasciati o sono tenute e nel territorio degli altri Paesi. 2. I risultati dei controlli effettuati nell’ambito del regime di transito comune dalle autorità competenti di un Paese hanno la medesima forza giuridica in altri Paesi dei risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti di ciascuno di tali Paesi.

Art. 15 Elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni

Ciascun Paese inserisce nel sistema informatico gestito dalla Commissione europea («Commissione») l’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comune, indicandone il numero di identificazione, le funzioni e i giorni e orari di apertura. Qualsiasi modifica deve essere anch’essa inserita nel sistema informatico. La Commissione comunica le informazioni agli altri Paesi mediante tale sistema informatico.

Art. 16 Ufficio centrale

I Paesi che hanno istituito un ufficio centrale incaricato della gestione e del monitoraggio del regime di transito comune, nonché del ricevimento e della trasmissione dei documenti inerenti a tale regime, ne informano la Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Paesi.

Art. 17 Infrazioni e sanzioni

I Paesi adottano le disposizioni necessarie per reprimere le infrazioni o le irregolarità e per sanzionarle in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Titolo II Funzionamento del regime

Capitolo I Garanzia isolata

Art. 18 Calcolo dell’importo della garanzia isolata

La garanzia isolata costituita in conformità dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), comprende l’importo dell’obbligazione che potrebbe sorgere, calcolato sulla base delle aliquote più elevate del dazio applicabile a merci del medesimo tipo. Ai fini del calcolo le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono considerate merci non unionali.

Art. 19 Garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti

1. Una garanzia isolata costituita sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nel Paese di partenza in cui la garanzia è richiesta. 2. Una garanzia isolata sotto forma di deposito in contanti costituita in una delle parti contraenti è valida in tutte le parti contraenti. Essa è rimborsata dopo l’appuramento del regime. 3. La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o di qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell’autorità doganale.

Art. 20 Garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore

1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C1. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali lo esigono o conformemente a una prassi corrente, un Paese può permettere che l’impegno di cui al paragrafo 1 abbia una forma diversa, purché i suoi effetti giuridici siano identici a quelli dell’impegno indicato nel formulario. 3. Per ogni impegno l’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;

  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso.

Art. 21 Garanzia isolata a mezzo di certificati

1. Un impegno assunto da un fideiussore ai fini di una garanzia isolata a mezzo di certificati è fornito utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C2. Tale impegno è conservato dall’ufficio doganale di garanzia per il suo periodo di validità. Si applica l’articolo 20, paragrafo 2 mutatis mutandis. 2. I certificati sono compilati da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C3, e forniti alle persone che intendono essere i titolari del regime. Tali certificati sono validi in tutte le parti contraenti. Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione. 3. Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso. 4. Per ciascun certificato il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;

  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

La persona che intende essere il titolare del regime non può modificare tale codice di accesso. 5. La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire l’importo totale dell’obbligazione che può sorgere. 6. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo è accettata conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), i certificati sono rilasciati in formato cartaceo e conservati dall’ufficio doganale di partenza. Tale ufficio doganale trasmette il numero di identificazione di ciascun certificato all’ufficio doganale di garanzia indicato sul certificato.

Art. 22 Approvazione dell’impegno

L’impegno assunto da un fideiussore è approvato dall’ufficio doganale di garanzia, che notifica l’approvazione alla persona tenuta a fornire la garanzia.

Art. 23 Revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno e cancellazione dell’impegno

1. L’ufficio doganale di garanzia può revocare l’approvazione del fideiussore o l’approvazione dell’impegno assunto dal fideiussore in qualsiasi momento. L’ufficio doganale di garanzia notifica la revoca al fideiussore e alla persona tenuta a fornire la garanzia.

La revoca dell’approvazione del fideiussore o dell’impegno dello stesso prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la decisione in merito alla revoca perviene o si ritiene sia pervenuta al fideiussore. 2. Il fideiussore può cancellare il proprio impegno in qualsiasi momento. Il fideiussore notifica la cancellazione all’ufficio doganale di garanzia. La cancellazione dell’impegno del fideiussore non concerne le merci che, al momento in cui la cancellazione prende effetto, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime di transito comune in virtù dell’impegno cancellato. La cancellazione dell’impegno da parte del fideiussore prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla data in cui la cancellazione è comunicata dal fideiussore all’ufficio doganale di garanzia. 3. Le autorità doganali del Paese responsabile per l’ufficio doganale di garanzia pertinente introducono nel sistema elettronico di cui all’articolo 9 le informazioni relative a qualsiasi revoca dell’approvazione di un garante, approvazione di un impegno da parte di un fideiussore o cancellazione da parte di un fideiussore, e la data alla quale diventano effettive.

Capitolo II Mezzi di trasporto e dichiarazioni

Art. 24 Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

1. Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito comune che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo. Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione:

  1. un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi;

  2. un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari;

  3. le navi componenti un unico convoglio.

3. Qualora, ai fini del regime di transito comune, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più uffici doganali di destinazione, per ciascuna spedizione sono presentate dichiarazioni di transito separate.

Art. 25 Dichiarazione di transito mediante procedimenti informatici

Le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito sono definiti A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del nuovo sistema di transito elettronico («NCTS») di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le indicazioni e la struttura dei dati della dichiarazione di transito definiti negli allegati A1 bis e B6 bis dell’appendice III si applicano.

Art. 26 Dichiarazioni di transito su supporto cartaceo

1. L’autorità doganale accetta una dichiarazione di transito su supporto cartaceo nei seguenti casi:

  1. se le merci sono trasportate da viaggiatori che non dispongono di un accesso diretto al sistema di transito elettronico, secondo le modalità di cui all’articolo 27;

  2. se il piano di continuità operativa è applicato in conformità dell’allegato II, nell’ipotesi di un guasto temporaneo:

  3. del sistema di transito elettronico, ii) del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici, iii) della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico;

  4. se un Paese di transito comune decide in tal senso.

2. Nel quadro dell’applicazione del paragrafo 1, lettere a) e c), le autorità doganali assicurano che i dati di transito siano registrati nel sistema di transito elettronico e scambiati tra le autorità doganali mediante tale sistema. 3. L’accettazione di una dichiarazione di transito su supporto cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), è soggetta all’approvazione delle autorità doganali.

Art. 27 Dichiarazione di transito per i viaggiatori

Nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), il viaggiatore compila la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’appendice III, allegato B6. A decorrere dalla data di aggiornamento del NCTS, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), nei casi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) il viaggiatore redige la dichiarazione di transito su supporto cartaceo conformemente agli articoli 5 e 6 e all’allegato B6 bis dell’appendice III.

Art. 28 Spedizioni miste

Una spedizione può comprendere al tempo stesso merci che devono essere vincolate alla procedura T1 e merci che devono essere vincolate alla procedura T2, a condizione che ciascun articolo sia contrassegnato di conseguenza nella dichiarazione di

Art. 29 Autenticazione della dichiarazione di transito e responsabilità del titolare del regime

1. La dichiarazione di transito è autenticata dal dichiarante. 2. La presentazione, da parte del titolare del regime, di una dichiarazione di transito alle autorità doganali impegna la responsabilità di tale titolare per quanto riguarda:

  1. l’esattezza e la completezza delle informazioni indicate nella dichiarazione di transito;

  2. l’autenticità, l’esattezza e la validità dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione di transito;

  3. il rispetto di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito comune indicate nella dichiarazione di transito.

Art. 29bis Presentazione di una dichiarazione di transito prima della presentazione delle merci

all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, della Commissione, L 99 del 15.4.2016, pag. 6), una dichiarazione di transito può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci all’ufficio doganale di partenza. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di transito, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

Capitolo III Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di partenza

Art. 30 Presentazione e accettazione di una dichiarazione di transito

1. La dichiarazione di transito è presentata all’ufficio doganale di partenza. 2. L’ufficio doganale di partenza accetta la dichiarazione di transito purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la dichiarazione contiene tutti i dati necessari ai fini dell’applicazione del regime di transito comune secondo quanto specificato nell’appendice III, allegato II;

  2. la dichiarazione è accompagnata da tutti i documenti richiesti;

  3. le merci cui la dichiarazione di transito si riferisce sono state presentate in dogana durante l’orario ufficiale di apertura.

L’ufficio doganale di partenza può, su richiesta del dichiarante, permettere che le merci siano presentate al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo. 3. Le autorità doganali possono esonerare il dichiarante dal presentare i documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), all’ufficio doganale di partenza. In questo caso tali documenti sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali.

Art. 31 Modifica di una dichiarazione di transito

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di transito dopo l’accettazione di quest’ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può includere nella dichiarazione di transito merci diverse da quelle già dichiarate. 2. Tuttavia non può più essere autorizzata alcuna modifica qualora la domanda sia presentata dopo che le autorità doganali:

  1. hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

  2. hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;

  3. hanno svincolato le merci.

Art. 32 Invalidamento di una dichiarazione di transito

1. Su richiesta del dichiarante, l’ufficio doganale di partenza invalida una dichiarazione di transito già accettata in uno dei seguenti casi:

  1. se ha accertato che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale;

  2. se ha accertato che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

Tuttavia, se l’ufficio doganale di partenza ha informato il dichiarante che intende procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale visita. 2. La dichiarazione di transito non può essere invalidata dopo lo svincolo delle merci, salvo se:

a) merci in libera pratica in una parte contraente sono state erroneamente dichiarate per un regime di transito comune e la loro posizione doganale come merci in libera pratica nella stessa parte contraente è stata dimostrata in seguito;

b) le merci sono state erroneamente dichiarate in più dichiarazioni doganali.

Art. 33 Itinerario per la circolazione di merci vincolate al regime

1. Le merci vincolate al regime di transito comune sono trasportate fino all’ufficio doganale di destinazione seguendo un itinerario economicamente giustificato. 2. Qualora l’ufficio doganale di partenza o il dichiarante lo ritengano necessario, tale ufficio doganale prescrive un itinerario per la circolazione delle merci in regime di transito comune tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti comunicate dal dichiarante. Al momento di prescrivere un itinerario, l’ufficio doganale annota nel sistema di transito elettronico almeno l’indicazione dei Paesi attraverso i quali deve svolgersi il

Art. 34 Termine per la presentazione delle merci

1. L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:

  1. l’itinerario;

  2. il mezzo di trasporto;

  3. la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;

  4. tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.

2. Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali dei Paesi sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito comune e non può essere modificato da tali autorità.

Art. 35 Verifica di una dichiarazione di transito e visita delle merci

1. Per verificare l’esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione di transito che è stata accettata, l’ufficio doganale di partenza può:

  1. esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;

  2. chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;

  3. procedere alla visita delle merci;

  4. prelevare campioni per l’analisi o per un controllo approfondito delle merci.

2. L’ufficio doganale di partenza verifica l’esistenza e la validità della garanzia. 3. La visita delle merci di cui al paragrafo 1, lettera c), è eseguita in luoghi designati dall’ufficio doganale di partenza per tale scopo e durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia le autorità doganali possono, su richiesta del dichiarante, procedere alla visita delle merci al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo.

Art. 36 Identificazione dei sigilli

L’ufficio doganale di partenza registra nel sistema di transito elettronico il numero dei sigilli apposti da tale ufficio e i relativi identificatori.

Art. 37 Idoneità alla sigillatura

I veicoli stradali, i rimorchi, i semirimorchi e i container autorizzati per il trasporto di merci sotto sigillo doganale conformemente alle disposizioni di un accordo internazionale di cui l’Unione e i Paesi di transito comune sono parti contraenti sono altresì considerati idonei alla sigillatura.

Art. 38 Caratteristiche dei sigilli doganali

1. I sigilli doganali presentano almeno le caratteristiche e le specifiche tecniche seguenti:

  1. caratteristiche essenziali dei sigilli:

  2. rimanere intatti e solidamente fissati nelle normali condizioni d’uso, ii) essere facilmente verificabili e riconoscibili, iii) essere fabbricati in modo che qualsiasi violazione, manomissione o rimozione lasci tracce visibili a occhio nudo, iv) non essere riutilizzabili o, per i sigilli ad uso multiplo, permettere a ogni loro apposizione di essere chiaramente identificati con un’indicazione unica,

  3. essere muniti di singoli identificatori permanenti, facilmente leggibili e numerati in maniera unica;

  4. specifiche tecniche:

  5. la forma e le dimensioni dei sigilli possono variare in funzione del metodo di sigillatura utilizzato, ma le dimensioni devono essere tali da garantire che le marche di identificazione siano facilmente leggibili, ii) le marche di identificazione del sigillo devono essere non falsificabili e difficilmente riproducibili, iii) il materiale utilizzato deve essere tale da evitare rotture accidentali e impedire nel contempo la falsificazione o la riutilizzazione senza tracce.

2. I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 1. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza. 3. Il sigillo doganale reca le seguenti indicazioni:

  1. il termine «Dogana» in una delle lingue ufficiali dell’Unione o dei Paesi di transito comune o un’abbreviazione corrispondente;

  2. un codice di Paese, sotto forma di codice ISO-alfa-2 del Paese, che identifichi il Paese in cui il sigillo è stato apposto.

Le parti contraenti possono di comune accordo decidere di utilizzare caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni. 4. Ciascun Paese informa la Commissione circa i tipi di sigillo doganale di cui fa uso. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti i Paesi. 5. Qualora un sigillo debba essere rimosso per permettere un’ispezione doganale, l’autorità doganale provvede opportunamente a riapplicare un sigillo doganale con caratteristiche di sicurezza almeno equivalenti e indica le modalità di tale operazione, in particolare il nuovo numero di sigillo, sui documenti relativi al carico. 6. I sigilli doganali conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 39 Misure di identificazione alternative alla sigillatura

1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci vincolate al regime di transito comune e di basarsi invece sulla descrizione delle merci contenuta nella dichiarazione di transito o nei documenti complementari, a condizione che tale descrizione sia sufficientemente precisa da consentire una facile identificazione delle merci e indichi la loro quantità e natura ed eventuali altre particolarità, ad esempio i numeri di serie. 2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, a meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti, né i mezzi di trasporto né i singoli colli contenenti le merci devono essere sigillati se:

  1. le merci sono trasportate per via aerea, e a ciascuna spedizione è apposta un’etichetta recante il numero della relativa lettera di trasporto aereo, o la spedizione costituisce un’unità di carico su cui è indicato il numero della relativa lettera di trasporto aereo;

  2. le merci sono trasportate per ferrovia e sono applicate misure di identificazione a cura delle aziende ferroviarie.

Art. 40 Svincolo delle merci per il regime di transito comune

1. Solo le merci che sono state sigillate in conformità dell’articolo 11, paragrafi 1, 2 e 3, della Convenzione o per le quali sono state adottate misure di identificazione alternative in conformità dell’articolo 11, paragrafo 4, della Convenzione e dell’articolo 39 della presente appendice, sono svincolate per il regime di transito comune. 2. Al momento dello svincolo delle merci, l’ufficio doganale di partenza trasmette le indicazioni relative all’operazione di transito comune:

  1. all’ufficio doganale di destinazione dichiarato;

  2. a ciascun ufficio doganale di passaggio dichiarato.

Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di transito.

3. L’ufficio doganale di partenza informa il titolare del regime in merito allo svincolo delle merci per il regime di transito comune.

Art. 41 Documento di accompagnamento transito ed elenco degli articoli

1. L’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è fornito usando il formulario di cui all’allegato A3 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A4 dell’appendice III: 2. Se necessario, il documento di accompagnamento transito è integrato da un elenco degli articoli stabiliti usando il formulario di cui all’allegato A5 dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 dell’appendice III. L’elenco degli articoli fa parte integrante del documento di accompagnamento 3. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS, di cui l’ufficio doganale di partenza fornisce al dichiarante un documento di accompagnamento transito integrato da un elenco degli articoli. Tale elenco fa parte integrante del documento di accompagnamento transito. Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A3 bis dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A4 bis dell’appendice III. L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il formulario di cui all’allegato A5 bis dell’appendice III e comprende i dati di cui all’allegato A6 bis dell’appendice III. Il documento di accompagnamento transito e l’elenco degli articoli sono forniti in forma stampata.

Capitolo IV Formalità da espletare durante il trasporto

Art. 42 Presentazione del documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito e altri documenti che accompagnano le merci sono esibiti a ogni richiesta delle autorità doganali.

Art. 43 Presentazione di merci che circolano in regime di transito comune all’ufficio doganale di passaggio

1. Le merci e il documento di accompagnamento transito con il corrispondente MRN sono presentati a ogni ufficio doganale di passaggio. 2. L’ufficio doganale di passaggio registra il passaggio delle merci alla frontiera sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune ricevute dall’ufficio doganale di partenza. Tale passaggio deve essere notificato dagli uffici doganali di passaggio all’ufficio doganale di partenza.

3. Gli uffici doganali di passaggio possono ispezionare le merci. Le eventuali ispezioni delle merci sono effettuate principalmente sulla base delle indicazioni relative all’operazione di transito comune fornite dall’ufficio doganale di partenza. 4. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo chiede le indicazioni relative all’operazione di transito comune all’ufficio doganale di partenza e comunica a quest’ultimo il passaggio delle merci alla frontiera. 5. I paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano al trasporto di merci per ferrovia a condizione che l’ufficio doganale di passaggio possa verificare il passaggio delle merci alla frontiera con altri mezzi. Tale verifica è effettuata solo in caso di necessità. La verifica può avvenire retroattivamente.

Art. 44 Incidenti durante la circolazione di merci nell’ambito di un’operazione di transito comune

1. Il trasportatore è tenuto ad annotare il documento di accompagnamento transito e a presentare, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e tale documento all’autorità doganale più vicina del Paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi seguenti:

  1. il trasportatore è obbligato a deviare dall’itinerario fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, per circostanze che sfuggono al suo controllo;

  2. in caso di rottura o manomissione dei sigilli durante il trasporto per cause indipendenti dalla volontà del trasportatore;

  3. se, sotto il controllo dell’autorità doganale, le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto a un altro;

  4. in caso di pericolo imminente che renda necessario l’immediato scarico, parziale o totale, del mezzo di trasporto sigillato;

  5. se si verifica un incidente che può condizionare la capacità del titolare del regime o del trasportatore di adempiere ai propri obblighi;

  6. se uno degli elementi che costituiscono un mezzo di trasporto unico ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, è modificato.

Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano le annotazioni apportate dal trasportatore nel documento di accompagnamento transito. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), il trasportatore presenta, senza indebito ritardo dopo l’incidente, le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto nei casi di cui al primo comma, lettere da a) a f).

Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire, le autorità doganali nel cui territorio si trova il mezzo di trasporto adottano le misure che ritengono necessarie e registrano le informazioni pertinenti relative agli incidenti di cui al primo comma del presente paragrafo nel sistema di transito elettronico di cui all’articolo 4. 2. Il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con le necessarie annotazioni all’autorità doganale di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

  1. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

  2. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

  3. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

L 99 del 15.4.2016, pag. 6), il trasportatore non è obbligato a presentare le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito all’autorità doganale di cui al paragrafo 1, a condizione che il titolare del regime o il trasportatore per conto del titolare del regime, fornisca le informazioni pertinenti relative all’incidente a tale autorità doganale nei casi seguenti:

  1. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera c), se le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto non sigillato;

  2. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici;

  3. incidenti di cui al paragrafo 1, lettera f), se la motrice di un veicolo stradale viene sostituita senza che siano sostituiti i suoi rimorchi o semirimorchi.

3. Le pertinenti informazioni del documento di accompagnamento transito relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dalle autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, a seconda del caso. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le pertinenti informazioni relative agli incidenti di cui al paragrafo 1 sono introdotte nel sistema di transito elettronico dall’autorità doganale più vicina del paese sul cui territorio si trova il mezzo di trasporto.

Capitolo V Formalità da espletare presso l’ufficio doganale di destinazione

Art. 45 Presentazione di merci vincolate al regime di transito comune presso l’ufficio doganale di destinazione

1. Quando le merci vincolate a un regime di transito comune arrivano all’ufficio doganale di destinazione, sono presentati a tale ufficio doganale:

  1. le merci;

  2. il documento di accompagnamento transito;

  3. qualsiasi informazione richiesta dall’ufficio doganale di destinazione.

La presentazione deve avvenire durante l’orario ufficiale di apertura. Tuttavia, l’ufficio doganale di destinazione può, su richiesta dell’interessato, permettere che la presentazione abbia luogo al di fuori dell’orario ufficiale di apertura o in qualsiasi altro luogo. 2. Se la presentazione ha luogo dopo la scadenza del termine fissato dall’ufficio doganale di partenza in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, si considera che il titolare del regime abbia rispettato il termine se egli stesso o il trasportatore è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’ufficio doganale di destinazione, che il ritardo non gli è imputabile. 3. L’ufficio doganale di destinazione conserva il documento di accompagnamento L’ufficio doganale di destinazione effettua controlli doganali in generale sulla base delle indicazioni contenute nella dichiarazione di transito comune ricevuta dall’ufficio doganale di partenza. 4. Se, alla conclusione del regime di transito comune, non è stata individuata alcuna irregolarità da parte dell’ufficio doganale di destinazione e il titolare del regime presenta il documento di accompagnamento transito, tale ufficio doganale vista il suddetto documento su richiesta del titolare del regime al fine di fornire una prova alternativa ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1. Il visto è costituito dal timbro dell’ufficio doganale suddetto, dalla firma del funzionario, dalla data e dal seguente testo: – «Prova alternativa – 99202». 5. Il regime di transito comune può essere concluso in un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito. In tal caso l’ufficio doganale suddetto è considerato l’ufficio doganale di destinazione.

Art. 46 Ricevute

1. Su richiesta della persona che presenta le merci all’ufficio doganale di destinazione, tale ufficio doganale vista una ricevuta che certifica la presentazione delle merci e del documento di accompagnamento transito presso tale ufficio doganale. La ricevuta contiene un riferimento all’MRN della dichiarazione di transito.

2. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10, ed è previamente compilata dall’interessato. 3. La ricevuta non può servire come prova alternativa della conclusione del regime di transito comune ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1.

Art. 47 Notifica dell’arrivo di merci in regime di transito comune e risultati del controllo

1. L’ufficio doganale di destinazione informa l’ufficio doganale di partenza dell’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’ufficio doganale di destinazione notifica all’ufficio doganale di partenza l’arrivo delle merci il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all’articolo 45, paragrafo 1. 2. Qualora l’operazione di transito comune si concluda presso un ufficio doganale diverso da quello indicato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato equivalente all’ufficio doganale di destinazione in conformità dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito sono presentati in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se l’operazione di transito comune si è conclusa presso un ufficio doganale diverso da quello dichiarato nella dichiarazione di transito, l’ufficio doganale considerato ufficio doganale di destinazione a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, notifica l’arrivo all’ufficio doganale di partenza il giorno in cui le merci e il documento di accompagnamento transito con l’MRN della dichiarazione di transito sono presentati in conformità all’articolo 45, paragrafo 1. L’ufficio doganale di partenza notifica l’arrivo all’ufficio doganale di destinazione indicato nella dichiarazione di transito. 3. La notifica di arrivo di cui ai paragrafi 1 e 2 non è considerata una prova che il regime di transito comune è stato concluso correttamente. 4. L’ufficio doganale di destinazione notifica i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza entro il terzo giorno successivo al giorno in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione o in un altro luogo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1. In casi eccezionali detto termine può essere prorogato fino a un massimo di sei giorni.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se le merci sono ricevute da un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87, l’ufficio doganale di partenza è informato entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), quando le merci sono trasportate per ferrovia e una o più carrozze o vagoni ferroviari sono ritirati da un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari a causa di problemi tecnici, come previsto all’articolo 44, paragrafo 2, lettera b), l’ufficio doganale di partenza è informato entro il 12° giorno successivo al giorno in cui la prima parte delle merci è stata presentata.

Capitolo VI Formalità relative alla conclusione del regime

Art. 48 Conclusione e appuramento del regime

1. Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi del titolare del regime sono adempiuti quando le merci vincolate al regime e le informazioni richieste sono disponibili presso l’ufficio doganale di destinazione, conformemente alla normativa doganale. 2. Le autorità doganali appurano il regime di transito comune quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati disponibili all’ufficio doganale di partenza e quelli disponibili all’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.

Art. 49 Procedura di ricerca per le merci che circolano in regime

1. Qualora l’ufficio doganale di partenza non abbia ricevuto i risultati del controllo entro sei giorni dal ricevimento della notifica di arrivo delle merci, in conformità dell’articolo 47, paragrafo 4 o paragrafo 5, tale ufficio chiede immediatamente i risultati del controllo all’ufficio doganale di destinazione che ha inviato la notifica di arrivo delle merci. L’ufficio doganale di destinazione invia i risultati del controllo subito dopo aver ricevuto la richiesta dall’ufficio doganale di partenza. 2. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ancora ricevuto le informazioni che consentono l’appuramento del regime di transito comune o il recupero dell’obbligazione, essa chiede le informazioni pertinenti al titolare del regime o, qualora siano disponibili informazioni sufficienti nel luogo di destinazione, all’ufficio doganale di destinazione nei casi seguenti:

a) l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto la notifica di arrivo delle merci entro la scadenza del termine per la presentazione delle merci fissato in conformità dell’articolo 34;

  1. l’ufficio doganale di partenza non ha ricevuto i risultati del controllo richiesti a norma del paragrafo 1;

  2. l’ufficio doganale di partenza constata che la notifica di arrivo delle merci o i risultati del controllo sono stati inviati per errore.

3. L’autorità doganale del Paese di partenza invia le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera a), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine ivi indicato e le richieste di informazioni in conformità del paragrafo 2, lettera b), entro un termine di sette giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Tuttavia, se prima della scadenza di tali termini l’autorità doganale del Paese di partenza viene informata che il regime di transito comune non si è concluso correttamente, o sospetta che tale sia il caso, essa trasmette la richiesta senza indugio. 4. Le risposte alle richieste presentate in conformità del paragrafo 2 sono trasmesse entro 28 giorni dalla data in cui la richiesta è stata inviata. 5. Qualora, in seguito a una richiesta a norma del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del Paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro 28 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), qualora, a seguito di una richiesta in conformità del paragrafo 2, l’ufficio doganale di destinazione non abbia fornito informazioni sufficienti per l’appuramento del regime di transito comune, l’autorità doganale del paese di partenza chiede al titolare del regime di fornire tali informazioni, al massimo entro35 giorni dall’avvio della procedura di ricerca. Il titolare del regime risponde alla richiesta entro 28 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 6. Se le informazioni fornite in risposta dal titolare del regime a norma del paragrafo

non sono sufficienti per appurare il regime di transito comune, ma l’autorità doganale del Paese di partenza le ritiene sufficienti per continuare la procedura di ricerca, tale autorità trasmette immediatamente una richiesta di informazioni supplementari all’ufficio doganale interessato. L’ufficio doganale in questione risponde alla richiesta entro 40 giorni dalla data in cui essa è stata inviata. 7. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 viene stabilito che il regime di transito comune è stato concluso correttamente, l’autorità doganale del Paese di partenza appura tale regime e ne informa il titolare del regime della procedura di recupero e, se del caso, qualsiasi autorità doganale che abbia avviato il recupero.

8. Se nel corso di una procedura di ricerca di cui ai paragrafi da 1 a 6 risulta che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale del Paese di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione. Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale del Paese di partenza adotta le seguenti misure:

  1. individua il debitore;

  2. determina l’autorità doganale competente per la notifica dell’obbligazione.

Art. 50 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione

1. Se l’autorità doganale del Paese di partenza, nel corso della procedura di ricerca e prima della scadenza del termine di cui all’articolo 114, paragrafo 2, ottiene prove che dimostrano che il luogo in cui si sono verificati i fatti che hanno determinato l’insorgenza dell’obbligazione si trova in un altro Paese, tale autorità doganale provvede immediatamente, e in ogni caso entro tale termine, a inviare tutte le informazioni disponibili all’autorità doganale competente in tale luogo. 2. L’autorità doganale competente in tale luogo accusa ricevuta delle informazioni e comunica all’autorità doganale del Paese di partenza se è competente per il recupero. Se l’autorità doganale del Paese di partenza non ha ricevuto l’informazione entro

giorni, essa riprende immediatamente la procedura di ricerca o dà avvio alla procedura di recupero.

Art. 51 Prova alternativa della conclusione del regime di transito comune

1. Il regime di transito comune si considera concluso correttamente quando il titolare del regime presenta, con soddisfazione dell’autorità doganale del Paese di partenza, uno dei seguenti documenti che identificano le merci:

  1. un documento certificato dall’autorità doganale del Paese di destinazione, che identifica le merci e stabilisce che esse sono state presentate all’ufficio doganale di destinazione o sono state consegnate a un destinatario autorizzato di cui all’articolo 87;

  2. un documento o una registrazione doganale, certificati dall’autorità doganale di un Paese, che attestino che le merci hanno fisicamente lasciato il territorio doganale della parte contraente;

  3. un documento doganale rilasciato in un Paese terzo in cui le merci sono vincolate a un regime doganale;

  4. un documento rilasciato in un Paese terzo, vistato o altrimenti certificato dall’autorità doganale di tale Paese, che certifica che le merci sono considerate in libera pratica nel Paese terzo in questione.

2. In luogo dei documenti di cui al paragrafo 1 possono essere fornite come prova copie conformi dei medesimi certificate dall’organismo che ha vistato i documenti originali, dall’autorità del Paese terzo interessato o dall’autorità di un Paese.

Art. 52 Verifica e assistenza amministrativa

1. Le autorità doganali competenti possono procedere a controlli a posteriori delle informazioni fornite nonché dei documenti, dei formulari, delle autorizzazioni o dei dati relativi all’operazione di transito comune al fine di verificare che i dati registrati, le informazioni scambiate e i timbri siano autentici. Tali controlli sono effettuati in caso di dubbi quanto all’esattezza e autenticità delle informazioni fornite o in caso di sospetta frode. Essi possono inoltre essere effettuati in base a un’analisi dei rischi o a campione. 2. L’autorità competente che riceve una domanda di controllo a posteriori risponde immediatamente. 3. Se l’autorità doganale competente del Paese di partenza presenta una domanda all’autorità doganale competente per un controllo a posteriori delle informazioni relative all’operazione di transito comune, si considera che le condizioni di cui all’articolo48, paragrafo 2, per l’appuramento del regime di transito non siano soddisfatte fino a quando l’autenticità e l’esattezza dei dati non siano state confermate.

Footnotes

  1. [48] Abrogata dall’art. 1 n. 12 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CE-AELS del 20 dic. 2000, con effetto dal 20 dic. 2000 (RU 2001 542).

Capitolo VII Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante

un’infrastruttura di trasporto fissa

Art. 53 Regime di transito comune per il trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

1. Nel caso in cui merci trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa entrino nel territorio doganale di una parte contraente attraverso la suddetta infrastruttura, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune all’ingresso in detto territorio. 2. Nel caso in cui le merci si trovino già nel territorio doganale di una parte contraente e siano trasportate mediante un’infrastruttura di trasporto fissa, tali merci si considerano vincolate al regime di transito comune al momento dell’immissione nell’infrastruttura di trasporto fissa. 3. Ai fini del regime di transito comune, in caso di merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse, il titolare del regime è il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito nella parte contraente attraverso il cui territorio le merci entrano nel territorio doganale delle parti contraenti nel caso di cui al paragrafo 1, o il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa nella parte contraente in cui ha inizio il trasporto nel caso di cui al paragrafo 2. Il titolare del regime e l’autorità doganale concordano i metodi di vigilanza doganale per le merci trasportate. 4. Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, è considerato trasportatore il gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa stabilito in un Paese attraverso il cui territorio le merci circolano a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse.

5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 8, il regime di transito comune è considerato concluso quando è fatta opportuna iscrizione nelle scritture commerciali del destinatario o del gestore dell’infrastruttura di trasporto fissa attestante che le merci trasportate mediante infrastrutture di trasporto fisse:

  1. sono arrivate all’impianto del destinatario;

  2. sono accettate nella rete di distribuzione del destinatario; oppure

  3. hanno lasciato il territorio doganale delle parti contraenti.

6. Quando merci trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse tra due parti contraenti e ritenute vincolate al regime di transito comune conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 transitano, nel corso del loro tragitto, nel territorio di un Paese di transito comune dove questo regime non è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse, il regime in questione è sospeso durante l’attraversamento di tale territorio. 7. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da un Paese di transito comune dove il regime di transito comune non è utilizzato per il trasporto a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di una parte contraente dove tale regime è utilizzato, il regime in questione è considerato avere inizio nel momento in cui le merci entrano nel territorio di quest’ultima parte contraente. 8. Quando merci sono trasportate a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a partire da una parte contraente dove il regime di transito comune è utilizzato per i trasporti a mezzo di infrastrutture di trasporto fisse a destinazione di un Paese di transito comune dove tale regime non è utilizzato, il regime in questione è considerato avere termine nel momento in cui le merci lasciano il territorio della parte contraente nella quale il regime è utilizzato.

Art. 54 Applicazione facoltativa del regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa

Un Paese di transito comune può decidere di non applicare il regime di transito comune al trasporto di merci mediante un’infrastruttura di trasporto fissa. Tale decisione è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri Paesi.

Titolo III Semplificazioni utilizzate per il regime di transito comune

Capitolo I Disposizioni generali in materia di semplificazioni

Art. 55 Tipi di semplificazioni del transito

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni:

a) uso di una garanzia globale o esonero dalla garanzia;

  1. uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l’identificazione delle merci vincolate al regime di transito comune;

  2. qualifica di speditore autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune senza presentarle in dogana;

  3. qualifica di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell’autorizzazione di ricevere le merci trasportate in regime di transito comune in un luogo autorizzato, per concludere il regime in conformità dell’articolo48, paragrafo 1;

  4. uso del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o uso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;

  5. uso del regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia;

  6. applicazione di altre procedure semplificate basate sull’articolo 6 della Convenzione;

  7. regime di transito comune basato su un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo;

  8. uso di una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune.

2. Le autorizzazioni a norma dell’articolo 1, lettera i), a utilizzare una dichiarazione doganale con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune sono concesse per:

  1. il trasporto ferroviario di merci;

  2. il trasporto di merci per via aerea se un documento di trasporto elettronico non è utilizzato come dichiarazione di transito.

3. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui L 99 del 15.4.2016, pag. 6), si applicano il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), e il regime di transito comune su supporto cartaceo specifico per le merci trasportate per ferrovia di cui al paragrafo 1, lettera f). Dopo tale data i suddetti regimi di transito comune non si applicano. Fino al 1° maggio 2018 il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), si applica agli operatori economici che non hanno ancora potenziato i sistemi necessari per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui al paragrafo 1, lettera h). Dopo tale data il regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea di cui al paragrafo 1, lettera e), non si applica.

L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la semplificazione di cui al paragrafo 1, lettera i), non si applica.

Art. 56 Campo di applicazione territoriale delle autorizzazioni di semplificazioni

1. Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b) e c), si applicano unicamente alle operazioni di transito comune che hanno inizio nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni. 2. La semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), si applica unicamente alle operazioni di transito comune che terminano nella parte contraente in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione. 3. Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere e) e h), si applicano unicamente nelle parti contraenti specificate nell’autorizzazione della semplificazione. 4. Le semplificazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), f) e i), si applicano in tutte le parti contraenti.

Art. 57 Condizioni generali relative alle autorizzazioni di semplificazioni

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a), è concessa ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e

  2. utilizzano regolarmente il regime di transito comune o dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta.

2. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c), d) e i), sono concesse ai richiedenti che soddisfano le seguenti condizioni:

  1. dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;

  2. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e

  3. dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

e) dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta. 3. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), sono concesse ai

  1. nel caso del regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente;

  2. nel caso del regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea, il richiedente è una compagnia aerea che opera un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti ed è stabilito nel territorio doganale di una parte contraente o vi ha la propria sede legale, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione;

  3. il richiedente utilizza regolarmente il regime di transito comune o l’autorità doganale competente sa che è in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime;

  4. il richiedente non ha commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

4. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), sono concesse ai

  1. sono aziende ferroviarie;

  2. sono stabiliti nel territorio doganale di una parte contraente;

  3. utilizzano regolarmente il regime di transito o l’autorità doganale competente sa che sono in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale regime e

  4. non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute della legislazione doganale o fiscale.

5. Le autorizzazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono concesse ai

  1. dichiarano che intendono utilizzare regolarmente il regime di transito comune;

  2. non hanno commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e

  3. dimostrano un alto livello di controllo delle proprie operazioni e del flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

  4. dispongono degli standard pratici di competenza o delle qualifiche professionali direttamente connesse all’attività svolta;

  5. operano un numero significativo di voli tra aeroporti situati nelle parti contraenti;

g) dimostrano di essere in grado di garantire che le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono disponibili presso l’ufficio doganale di partenza all’aeroporto di partenza e presso l’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto di destinazione e che tali indicazioni sono le stesse presso l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di destinazione. 6. Le autorizzazioni sono concesse solo a condizione che l’autorità doganale ritenga di essere in grado di vigilare sul regime di transito comune e di effettuare controlli senza uno sforzo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità della persona interessata.

Art. 58 Controllo delle condizioni di autorizzazione

Le autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell’autorizzazione deve rispettare. Controllano altresì l’osservanza degli obblighi derivanti da tale autorizzazione. Se il titolare dell’autorizzazione è stabilito da meno di tre anni, esso è oggetto di un attento controllo da parte dell’autorità doganale nel primo anno successivo alla concessione dell’autorizzazione.

Art. 59 Contenuto della domanda di autorizzazione

1. Una domanda di autorizzazione per l’uso di semplificazioni è datata e firmata. Le parti contraenti stabiliscono le modalità di presentazione della domanda. 2. Le domande contengono tutti gli elementi che permettono alle autorità doganali di accertare il rispetto delle condizioni necessarie per beneficiare delle semplificazioni richieste.

Art. 60 Responsabilità del richiedente

La persona che richiede l’utilizzo delle semplificazioni è responsabile, in applicazione delle disposizioni in vigore nelle parti contraenti e fatta salva l’applicazione eventuale di disposizioni penali:

  1. dell’esattezza e della completezza delle informazioni indicate nella domanda;

  2. dell’autenticità, dell’esattezza e della validità dei documenti presentati a sostegno della domanda.

Art. 61 Autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione

1. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono avere inizio. 2. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), sono presentate alle autorità doganali competenti per la concessione dell’autorizzazione nel Paese in cui le operazioni di transito comune devono concludersi. 3. Le domande di semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b),

e) , f), h) e i), sono presentate alle autorità doganali competenti per il luogo in cui la contabilità principale del richiedente a fini doganali è conservata o accessibile e in cui almeno una parte delle attività oggetto dell’autorizzazione devono essere svolte. La contabilità principale del richiedente riguarda le scritture e i documenti che permettono all’autorità doganale di rilasciare l’autorizzazione. 4. Qualora uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c) o un richiedente che presenti la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera c), presenti altresì la semplificazione di cui all’articolo 55, primo comma, lettera b), tale domanda può essere presentata all’autorità doganale competente a prendere una decisione nel paese in cui le operazioni di transito comune dello speditore autorizzato devono avere inizio.

Art. 62 Accettazione e rifiuto delle domande e concessione delle autorizzazioni

1. Le domande sono accettate o respinte e le autorizzazioni sono concesse conformemente alle disposizioni in vigore nelle parti contraenti. 2. Le decisioni di rifiuto della domanda indicano i motivi del rifiuto e sono comunicate al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente interessata.

Art. 63 Contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione e, se necessario, una o più copie autenticate sono consegnate al titolare dell’autorizzazione. 2. L’autorizzazione precisa le condizioni alle quali le semplificazioni sono utilizzate e definisce le loro modalità di funzionamento e di controllo.

Art. 64 Data di decorrenza dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione decorre dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l’abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data. Salvo ove altrimenti disposto dalla normativa doganale, la validità dell’autorizzazione non è limitata nel tempo. 2. L’autorizzazione prende effetto a decorrere da una data diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta nei seguenti casi:

  1. se l’autorizzazione avrà ripercussioni positive per il richiedente e quest’ultimo ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data chiesta dal richiedente, a condizione che sia successiva a quella in cui sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1;

  2. se un’autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l’unico scopo dell’autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione precedente;

c) se l’effetto dell’autorizzazione è subordinato all’espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l’autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve, o si ritiene abbia ricevuto, la comunicazione dell’autorità doganale competente attestante che tutte le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Art. 65 Annullamento, revoca e modifica delle autorizzazioni

1. Il titolare di un’autorizzazione è tenuto a informare le autorità doganali di ogni evento verificatosi dopo il rilascio dell’autorizzazione e che può incidere sul suo mantenimento o sul suo contenuto. 2. Le autorità doganali annullano un’autorizzazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  1. l’autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

  2. il titolare dell’autorizzazione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

  3. se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione relativa all’autorizzazione sarebbe stata diversa.

3. L’autorizzazione è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2:

  1. una o più delle condizioni stabilite per la sua concessione non sono state o non sono più rispettate; oppure

  2. su richiesta del titolare dell’autorizzazione.

4. Il titolare dell’autorizzazione è informato dell’annullamento, della revoca o della modifica dell’autorizzazione conformemente ai termini e alle disposizioni in vigore nella parte contraente. 5. L’annullamento di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui l’autorizzazione iniziale ha preso effetto, se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale. 6. La revoca o la modifica di un’autorizzazione ha effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l’abbia ricevuta. Tuttavia, in casi eccezionali e nella misura in cui gli interessi legittimi del titolare dell’autorizzazione lo esigano, le autorità doganali possono rinviarne l’applicabilità a una data ulteriore conformemente ai termini in vigore nelle parti contraenti. La data di decorrenza degli effetti è indicata nella decisione relativa alla revoca o alla modifica dell’autorizzazione.

Art. 66 Riesame di un’autorizzazione

1. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione effettua un riesame nei seguenti casi:

a) in caso di modifiche della pertinente normativa che incidono sull’autorizzazione;

  1. se necessario, a seguito del controllo effettuato;

  2. se necessario, a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, o da altre autorità.

2. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione comunica l’esito del riesame al titolare della stessa.

Art. 67 Sospensione di un’autorizzazione

1. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione sospende l’autorizzazione invece di annullarla, revocarla o modificarla nei seguenti casi:

  1. se tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica dell’autorizzazione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all’annullamento, alla revoca o alla modifica;

  2. se tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative all’autorizzazione non siano soddisfatte o che il titolare dell’autorizzazione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione e che sia opportuno consentire al titolare dell’autorizzazione di adottare provvedimenti per assicurare l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;

  3. se il titolare dell’autorizzazione chiede la sospensione perché si trova temporaneamente nell’incapacità di soddisfare le condizioni previste per l’autorizzazione o di rispettare gli obblighi imposti ai sensi di tale autorizzazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione dei provvedimenti che adotterà per garantire l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.

Art. 68 Periodo di sospensione di un’autorizzazione

1. Il periodo di sospensione fissato dall’autorità doganale competente corrisponde al periodo di tempo di cui tale autorità necessita per stabilire se le condizioni per l’annullamento, la revoca o la modifica sono soddisfatte. Tuttavia, se l’autorità doganale ritiene che il titolare dell’autorizzazione possa non soddisfare i criteri di cui all’articolo 57, paragrafo 1, lettera b), l’autorizzazione è sospesa fino a quando non sia accertato se un’infrazione grave o infrazioni reiterate sono state commesse da una delle seguenti persone:

  1. il titolare dell’autorizzazione;

  2. la persona responsabile della società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi o che ne esercita il controllo della gestione;

  3. la persona responsabile delle questioni doganali nella società che è titolare dell’autorizzazione di cui trattasi.

2. Nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il periodo di sospensione stabilito dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione corrisponde al periodo di tempo comunicato dal titolare dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 67, paragrafo 2. Il periodo di sospensione può, se del caso, essere ulteriormente prorogato su richiesta del titolare dell’autorizzazione. Il periodo di sospensione può essere ulteriormente prorogato del periodo di tempo di cui l’autorità doganale competente necessita per verificare che tali misure garantiscano l’adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi; tale periodo di tempo non può superare i 30 giorni. 3. Se, a seguito della sospensione di un’autorizzazione, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione intende annullare, revocare o modificare tale autorizzazione in conformità dell’articolo 65, il periodo di sospensione, determinato in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è prorogato, se del caso, fino a quando la decisione di annullamento, revoca o modifica prende effetto.

Art. 69 Fine del periodo di sospensione di un’autorizzazione

1. La sospensione cessa allo scadere del periodo di sospensione a meno che, prima della scadenza di tale termine, si verifichi uno dei casi seguenti:

  1. la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), non vi sono motivi per l’annullamento, la revoca o la modifica dell’autorizzazione in conformità dell’articolo 65, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

  2. la sospensione è revocata sulla base del fatto che, nei casi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), il titolare dell’autorizzazione ha adottato, con soddisfazione dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, i provvedimenti necessari per garantire l’adempimento delle condizioni stabilite per l’autorizzazione o la conformità agli obblighi imposti a norma di tale autorizzazione, nel qual caso la sospensione cessa alla data della revoca;

  3. l’autorizzazione sospesa è annullata, revocata o modificata, nel qual caso la sospensione cessa alla data dell’annullamento, della revoca o della modifica.

2. L’autorità doganale competente per la concessione dell’autorizzazione informa il titolare della stessa della fine del periodo di sospensione.

Art. 70

Abrogato

Art. 71 Riesame delle autorizzazioni già in vigore al 1° maggio 2016

1. Le autorizzazioni che sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) o e) dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, o sono state concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettera

f) , punti i) o ii) qualora sia stata utilizzata la procedura semplificata di livello 1 e che sono valide al 1o maggio 2016 e che non hanno un periodo di validità limitato sono riesaminate entro il 1o maggio 2019.

2. Le autorizzazioni concesse in base all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed

  1. , dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, che sono valide al 1° maggio 2016 restano valide con le seguenti modalità:

  2. per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest’ultima data è anteriore;

  3. per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell’autorizzazione.

3. Le decisioni successive al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

Art. 72 Conservazione della documentazione da parte delle autorità doganali

1. Le autorità doganali conservano le domande e i documenti giustificativi allegati, come pure una copia delle autorizzazioni rilasciate. 2. Quando una domanda è respinta o un’autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e, secondo i casi, la decisione di rifiuto della domanda o di annullamento, di revoca, di modifica o di sospensione dell’autorizzazione e i documenti giustificativi allegati sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile durante il quale la domanda è stata respinta o l’autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

Art. 73 Validità dei sigilli già in uso al 1° maggio 2016

I sigilli doganali di cui all’articolo 38 e i sigilli di un modello particolare di cui all’articolo 82 conformi all’allegato II dell’appendice I della Convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Capitolo II Garanzia globale ed esonero dalla garanzia

Art. 74 Importo di riferimento

1. Salvo ove diversamente disposto all’articolo 75, l’importo della garanzia globale è pari a un importo di riferimento stabilito dall’ufficio doganale di garanzia. 2. L’importo di riferimento della garanzia globale corrisponde all’importo dell’obbligazione che potrebbe diventare esigibile in relazione a ciascuna operazione di transito comune per la quale la garanzia è fornita nel periodo di tempo compreso tra il vincolo delle merci al regime di transito comune e il momento in cui tale regime è appurato. Ai fini di tale calcolo si tiene conto dei tassi più elevati dell’obbligazione applicabili a merci del medesimo tipo nel Paese dell’ufficio doganale di garanzia e le merci unionali trasportate nel quadro della Convenzione sono trattate come merci non unionali.

Qualora l’ufficio doganale di garanzia non disponga delle informazioni necessarie per determinare l’importo di riferimento, tale importo è fissato a 10 000 EUR per ciascuna operazione di transito. 3. L’ufficio doganale di garanzia stabilisce l’importo di riferimento in collaborazione con il titolare del regime. Nel fissare l’importo di riferimento l’ufficio doganale di garanzia si basa sulle informazioni relative alle merci vincolate al regime di transito comune nei 12 mesi precedenti e su una stima del volume delle operazioni previste secondo quanto indicato in particolare nella documentazione commerciale e contabile del titolare del regime. 4. L’ufficio doganale di garanzia procede a un riesame dell’importo di riferimento di propria iniziativa o a seguito di una richiesta da parte del titolare del regime e, se necessario, aggiorna tale importo. 5. Ciascun titolare del regime provvede affinché l’importo esigibile o che può diventare esigibile non superi l’importo di riferimento. Tale persona informa l’ufficio doganale di garanzia quando l’importo di riferimento non è più a un livello sufficiente a coprire le sue operazioni. 6. A decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui L 99 del 15.4.2016, pag. 6), le autorità doganali effettuano il monitoraggio della Il monitoraggio dell’importo di riferimento a copertura dell’importo dell’obbligazione che può diventare esigibile con riguardo alle merci vincolate al regime di transito comune è garantito tramite il sistema elettronico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per ciascuna operazione di transito al momento del vincolo delle merci al 7. Il monitoraggio della garanzia per le merci vincolate al regime di transito comune facendo ricorso alla semplificazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera f), durante il periodo che intercorre tra la scadenza dell’esonero di cui all’articolo 13, paragrafo 2, e la data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, è assicurato da audit regolari e appropriati.

Art. 75 Livello della garanzia globale

1. Il titolare del regime può essere autorizzato a usare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia. 2. L’importo della garanzia globale può essere ridotto:

  1. al 50 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo

  2. il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente, iii) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare, iv) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o

  3. il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto, vi) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per l’importo di riferimento non coperto dalla garanzia;

  4. al 30 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo

  5. il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di ii) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente, iii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà, iv) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,

  6. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o vi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto, vii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia;

  7. allo 0 per cento dell’importo di riferimento determinato a norma dell’articolo

  8. il richiedente tiene un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nella parte contraente in cui è tenuta la contabilità, consente i controlli doganali mediante audit e conserva una documentazione cronologica dei dati che fornisce una pista di ii) il richiedente consente all’autorità doganale l’accesso fisico ai suoi sistemi contabili e, se del caso, alle sue scritture commerciali e relative ai trasporti, iii) il richiedente dispone di un sistema logistico che identifica le merci come merci in libera pratica nella parte contraente o come merci di Paesi terzi e indica, se del caso, la loro ubicazione, iv) il richiedente dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che consente di prevenire, individuare e correggere gli errori e di prevenire e individuare le transazioni illegali o fraudolente,

  9. ove applicabile, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che consentono di gestire le licenze e le autorizzazioni concesse conformemente alle misure di politica commerciale o connesse agli scambi di prodotti agricoli, vi) il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle proprie scritture e informazioni e di protezione contro la perdita dei dati, vii) il richiedente provvede affinché i dipendenti responsabili abbiano l’istruzione di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà, viii) il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza per proteggere il proprio sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e tutelare la propria documentazione, ix) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare,

  10. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento di obbligazioni riscosse per o in relazione all’importazione o xi) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti la presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto, xii) il richiedente può dimostrare di possedere risorse finanziarie sufficienti per ottemperare ai propri obblighi per la parte dell’importo di riferimento non coperta dalla garanzia.

Art. 76 Modalità della garanzia globale e dell’esonero dalla garanzia

L’ufficio doganale di garanzia comunica al titolare del regime le seguenti informazioni:

  1. il numero di riferimento della garanzia;

  2. un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia.

Su richiesta della persona che ha fornito la garanzia, l’ufficio doganale di garanzia attribuisce uno o più codici di accesso aggiuntivi a tale garanzia a uso di tale persona o dei suoi rappresentanti.

Art. 77 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia

L’utilizzo della garanzia globale e della garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, può essere temporaneamente vietato nei seguenti casi:

  1. in circostanze particolari;

  2. per le merci per le quali è stata provata l’esistenza di frodi quantitativamente rilevanti connesse all’uso della garanzia.

Le circostanze particolari, le frodi quantitativamente rilevanti e le norme procedurali per il divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale e alla garanzia globale di importo ridotto, compreso l’esonero dalla garanzia, sono stabilite nell’allegato I.

Art. 78 Atto costitutivo della garanzia

1. La garanzia globale è fornita sotto forma di un impegno assunto da un fideiussore utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C4. La prova di tale impegno è conservata dall’ufficio doganale di garanzia per il periodo di validità della 2. L’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 22 si applicano mutatis mutandis.

Art. 79 Certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

1. Sulla base dell’autorizzazione, l’ufficio doganale di garanzia rilascia al titolare del regime uno o più certificati di garanzia globale redatti utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C5, o uno o più certificati di esonero dalla garanzia redatti utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato C6, al fine di consentire al titolare del regime di fornire la prova di una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia nell’ambito dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b). 2. La validità di un certificato è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni.

Art. 80 Revoca e cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore

1. L’articolo 23, paragrafi 1 e 2, si applica mutatis mutandis alla revoca e alla cancellazione relative all’autorizzazione a utilizzare la garanzia globale o all’impegno del fideiussore. 2. La revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o di un esonero dalla garanzia da parte delle autorità doganali e la data in cui prende effetto la revoca, da parte dell’ufficio doganale di garanzia, dell’impegno di un fideiussore o la data in cui prende effetto la cancellazione di un impegno da parte di un fideiussore sono introdotte nel sistema di cui all’articolo 9 dall’ufficio doganale di garanzia. 3. A decorrere dalla data in cui la revoca o la cancellazione di cui al paragrafo 1 prende effetto, i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia emessi nel quadro dell’applicazione dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), non devono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di garanzia. Ciascun Paese comunica alla Commissione gli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà notizia agli altri Paesi.

Capitolo III Uso di sigilli di un modello particolare

Art. 81 Autorizzazione per l’uso di sigilli di un modello particolare

1. Sono concesse autorizzazioni a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), a utilizzare sigilli di un modello particolare su mezzi di trasporto, container o imballaggi utilizzati per il regime di transito comune se le autorità doganali approvano i sigilli indicati nella domanda di autorizzazione. 2. L’autorità doganale accetta, nel contesto dell’autorizzazione, i sigilli di un modello particolare approvati dalle autorità doganali di un altro Paese a meno che non disponga di informazioni indicanti che il particolare sigillo non è adatto ai fini doganali.

Art. 82 Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare

1. I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 38, paragrafo 1.

I sigilli certificati da un organismo competente conformemente alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella più ampia misura possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza. 2. I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni:

  1. il nome della persona autorizzata a usarli in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera b);

  2. un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale del Paese di partenza è in grado di identificare la persona interessata.

3. Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito comune. 4. I sigilli di un modello particolare conformi all’allegato II dell’appendice I della convenzione, quale modificata dalla decisione n. 1/2008, possono continuare a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte o fino al 1° maggio 2019, se questa data è anteriore.

Art. 83 Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni:

  1. notifica alla Commissione e alle autorità doganali delle altre parti contraenti i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche;

  2. riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare;

  3. conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune;

  4. sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’articolo 81.

Se necessario, le parti contraenti possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.

Capitolo IV Qualifica di speditore autorizzato

Art. 84 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di speditore autorizzato per il vincolo delle merci al regime di transito comune

La qualifica di speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), è concessa unicamente ai richiedenti che sono autorizzati a fornire una garanzia globale o a fruire di un esonero dalla garanzia di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a).

Art. 85 Contenuto dell’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato

L’autorizzazione specifica in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici doganali di partenza competenti per le operazioni di transito comune da effettuare;

  2. il termine di cui dispongono le autorità doganali, dopo la presentazione della dichiarazione di transito da parte dello speditore autorizzato, per procedere a un eventuale controllo prima dello svincolo delle merci;

  3. le misure di identificazione da adottare; a tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano provvisti di sigilli di un modello particolare, approvati dalle autorità doganali in quanto rispondenti alle caratteristiche di cui all’articolo 82 e la cui apposizione sarà effettuata dallo speditore autorizzato;

  4. le categorie o i movimenti di merci esclusi;

  5. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di partenza.

Art. 86 Vincolo delle merci al regime di transito comune da parte di uno speditore autorizzato

1. Lo speditore autorizzato che intende vincolare delle merci al regime di transito comune presenta una dichiarazione di transito all’ufficio doganale di partenza. Lo speditore autorizzato non deve avviare l’operazione di transito comune prima della scadenza del termine specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c). 2. Lo speditore autorizzato inserisce le seguenti informazioni nel sistema di transito elettronico:

  1. l’itinerario, se prescritto in conformità dell’articolo 33, paragrafo 2;

  2. il termine fissato in conformità dell’articolo 34 entro il quale le merci devono essere presentate all’ufficio doganale di destinazione;

  3. ove del caso, il numero e i singoli identificatori dei sigilli.

3. Lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito solo dopo aver ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza. L 99 del 15.4.2016, pag. 6), lo speditore autorizzato stampa un documento di accompagnamento transito, a condizione che abbia ricevuto la notifica dello svincolo delle merci per il regime di transito comune dall’ufficio doganale di partenza.

Capitolo V Qualifica di destinatario autorizzato

Art. 87 Autorizzazioni che conferiscono la qualifica di destinatario autorizzato a ricevere merci che circolano in regime di transito comune

La qualifica di destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), è concessa unicamente ai richiedenti che dichiarano che riceveranno regolarmente merci vincolate a un regime di transito comune.

Art. 88 Formalità per le merci che circolano in regime di transito comune ricevute da un destinatario autorizzato

1. Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), il destinatario autorizzato è tenuto a:

  1. informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto;

  2. scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione;

  3. dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili;

  4. notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci.

2. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale 3. Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.

Art. 89 Contenuto dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione specifica in particolare:

  1. l’ufficio o gli uffici doganali di destinazione responsabili delle merci che il destinatario autorizzato riceve;

  2. il termine entro cui il destinatario autorizzato deve ricevere dall’ufficio doganale di destinazione il permesso di scaricare le merci;

  3. le categorie o i movimenti di merci esclusi;

  4. le misure operative e di controllo cui si deve conformare lo speditore autorizzato. Se del caso, eventuali condizioni specifiche relative agli accordi sui transiti che avvengono al di fuori delle normali ore lavorative del o degli uffici doganali di destinazione.

2. Le autorità doganali indicano nell’autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della merce fin dall’arrivo della stessa, senza intervento dell’ufficio doganale di destinazione.

Art. 90 Conclusione del regime di transito comune per merci ricevute da un destinatario autorizzato

1. Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito comune si considera concluso in conformità dell’articolo48, paragrafo 1, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato come previsto all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), della presente appendice, nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’articolo 34. 2. Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito comune. La ricevuta è redatta utilizzando il formulario di cui all’appendice III, allegato B10.

Capitolo VI Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci

trasportate per ferrovia

Sezione 1 Disposizioni generali relative all’uso del regime di transito comune su

supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

Art. 91 Lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

La lettera di vettura CIM è considerata una dichiarazione di transito ai fini del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia a condizione che sia utilizzata per le operazioni di trasporto effettuate da aziende ferroviarie autorizzate che cooperano fra loro.

Art. 92 Uffici contabili delle aziende ferroviarie autorizzate e controllo doganale

1. Le aziende ferroviarie autorizzate conservano le scritture presso i rispettivi uffici contabili e si avvalgono del sistema convenuto di comune accordo applicato in tali uffici per indagare sulle irregolarità. 2. L’autorità doganale del Paese in cui è stabilita l’azienda ferroviaria autorizzata ha accesso ai dati nell’ufficio contabile di tale azienda. 3. Ai fini del controllo doganale l’azienda ferroviaria autorizzata mette a disposizione dell’autorità doganale del Paese di destinazione, nel Paese di destinazione, tutte le lettere di vettura CIM utilizzate come dichiarazione di transito per l’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, conformemente alle disposizioni stabilite di mutuo accordo con detta autorità.

Art. 93 Titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e relativi obblighi

1. Il titolare del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia è uno dei seguenti:

  1. un’azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese che accetta di trasportare le merci sotto scorta di una lettera di vettura CIM utilizzata come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia e che compila la casella 58b della lettera di vettura CIM barrando la casella «sì» e inserendo il proprio codice UIC;

  2. quando l’operazione di trasporto ha inizio al di fuori del territorio doganale delle parti contraenti e le merci entrano in detto territorio doganale, qualsiasi altra azienda ferroviaria autorizzata stabilita in un Paese e a nome della quale la casella 58b è compilata da un’azienda ferroviaria di un Paese terzo.

2. Il titolare del regime si assume la responsabilità della dichiarazione implicita secondo la quale anche le aziende ferroviarie successive o sostitutive che partecipano all’operazione di transito comune su supporto cartaceo soddisfano i requisiti del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia.

Art. 94 Obblighi dell’azienda ferroviaria autorizzata

1. Le merci sono successivamente prese in consegna e trasportate da diverse aziende ferroviarie autorizzate a livello nazionale e le aziende ferroviarie autorizzate che partecipano al trasporto si dichiarano congiuntamente responsabili nei confronti dell’autorità doganale per eventuali obbligazioni. 2. Fatti salvi gli obblighi del titolare del regime di cui all’articolo 8, anche le altre aziende ferroviarie autorizzate che prendono in consegna le merci durante l’operazione di trasporto e che sono indicate nella casella 57 della lettera di vettura CIM sono responsabili della corretta applicazione del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia. 3. Le aziende ferroviarie autorizzate, in cooperazione tra loro, gestiscono un sistema convenuto di comune accordo per verificare e indagare le irregolarità dei loro movimenti di merci e sono responsabili:

  1. della liquidazione separata dei costi di trasporto sulla base delle informazioni che devono essere tenute a disposizione per ogni operazione di transito comune su supporto cartaceo relativa a merci trasportate per ferrovia e per ogni mese con riguardo alle aziende ferroviarie autorizzate indipendenti che partecipano all’operazione in ciascun Paese;

  2. della ripartizione dei costi di trasporto per ogni Paese nel cui territorio le merci entrano nel corso dell’operazione di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;

  3. del pagamento della rispettiva quota dei costi sostenuti da ciascuna delle aziende ferroviarie autorizzate cooperanti.

Art. 95 Etichetta

Le aziende ferroviarie autorizzate provvedono affinché le merci trasportate in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia siano identificate da etichette recanti un pittogramma il cui modello figura nell’appendice III, allegato B11. Le etichette sono apposte o stampate direttamente sulla lettera di vettura CIM e sono apposte sul vagone ferroviario, nel caso di un carico completo, o sui colli negli altri casi. L’etichetta di cui al primo comma può essere sostituita dall’apposizione di un timbro che riproduce il pittogramma di cui all’appendice III, allegato B11.

Art. 96 Modifica del contratto di trasporto

Se un contratto di trasporto è modificato in modo da far terminare:

  1. all’interno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo esterno; o

  2. all’esterno del territorio doganale di una parte contraente un’operazione di trasporto che doveva concludersi al suo interno, le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell’ufficio doganale di partenza.

In tutti gli altri casi le aziende ferroviarie autorizzate possono procedere all’esecuzione del contratto modificato. Esse comunicano immediatamente all’ufficio doganale di partenza l’avvenuta modifica.

Sezione 2 Circolazione delle merci tra le parti contraenti

Art. 97 Utilizzazione della lettera di vettura CIM

1. Quando un’operazione di trasporto cui si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia inizia e deve terminare all’interno del territorio delle parti contraenti, la lettera di vettura CIM è presentata all’ufficio doganale di partenza. 2. L’ufficio doganale di partenza appone in modo visibile nello spazio riservato alla dogana degli esemplari nn. 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM:

  1. il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;

  2. il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria.

Il codice «T2» o «T2F» è autenticato con il timbro dell’ufficio doganale di partenza. 3. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2, le merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune e le merci che circolano con partenza dall’Unione a destinazione di un Paese di transito comune sono vincolate, secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro dell’Unione europea e per l’intero percorso dalla stazione di partenza a quella di arrivo, alla procedura T2 senza la necessità di presentare all’ufficio doganale di partenza la lettera di vettura CIM relativa a tali merci. Nel caso di merci che circolano tra due punti dell’Unione transitando nel territorio di uno o più Paesi di transito comune non è necessario apporre le etichette di cui all’articolo 95. 4. Le merci il cui trasporto ha inizio in un Paese di transito comune sono considerate vincolate alla procedura T1. Se tuttavia le merci devono circolare sotto la procedura T2, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo3, lettera b), della Convenzione, l’ufficio doganale di partenza indica nell’esemplare3 della lettera di vettura CIM che le merci cui fa riferimento tale documento circolano sotto la procedura T2. A tal fine esso appone in maniera ben visibile nella casella riservata alla dogana il codice «T2» o «T2F», a seconda del caso, il timbro dell’ufficio doganale di partenza e la firma del funzionario competente. Per le merci che circolano sotto la procedura T1 non è necessario apporre il codice «T1» sul detto documento. 5. Tutti gli esemplari della lettera di vettura CIM sono restituiti alla persona interessata. 6. Ciascun Paese di transito comune ha la facoltà di prevedere che le merci che circolano vincolate alla procedura T1 possano essere trasportate sotto tale procedura senza la necessità di presentare la lettera di vettura CIM all’ufficio doganale di partenza. 7. Per quanto riguarda le merci di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, l’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione.

Art. 98 Misure di identificazione

A meno che l’ufficio doganale di partenza non decida altrimenti e tenuto conto delle misure d’identificazione applicate dalle aziende ferroviarie autorizzate, di norma tale ufficio doganale non sigilla il mezzo di trasporto o i singoli colli contenenti le merci.

Art. 99 Formalità presso l’ufficio doganale di passaggio

Quando si applica il regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di passaggio.

Art. 100 Formalità presso l’ufficio doganale di destinazione

1. Quando le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia arrivano all’ufficio doganale di destinazione, l’azienda ferroviaria autorizzata presenta in tale ufficio doganale:

  1. le merci;

  2. gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM.

L’ufficio doganale di destinazione restituisce l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM all’azienda ferroviaria autorizzata dopo averlo timbrato e ne conserva l’esemplare3. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Tuttavia, se le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. 3. Nel caso di cui all’articolo 97, paragrafo3, non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di destinazione.

Sezione 3 Trasporto di merci a destinazione di o in provenienza da paesi terzi

Art. 101 Trasporto di merci a destinazione di paesi terzi

1. Quando un’operazione di trasporto ha inizio all’interno del territorio di una parte contraente e deve terminare in un Paese terzo, si applicano gli articoli 97 e 98. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci in regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia lasciano il territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. 3. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale.

Art. 102 Trasporto di merci in provenienza da paesi terzi

1. L’ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale le merci vincolate al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia entrano nel territorio di una parte contraente assume il ruolo di ufficio doganale di partenza per un’operazione di trasporto che ha inizio in un Paese terzo e deve concludersi all’interno del territorio di una parte contraente. Non è necessario espletare alcuna formalità presso tale ufficio doganale. 2. L’ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Se tuttavia le merci sono immesse in libera pratica o vincolate a un altro regime doganale in una stazione intermedia, l’ufficio doganale competente per tale stazione assume il ruolo di ufficio doganale di destinazione. Le formalità di cui all’articolo 100 sono espletate presso tale ufficio doganale.

Art. 103 Trasporto di merci attraverso il territorio delle parti contraenti

1. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio e devono concludersi in un Paese terzo gli uffici doganali che devono svolgere il ruolo di ufficio doganale di partenza e ufficio doganale di destinazione sono quelli indicati rispettivamente all’articolo 101, paragrafo 2, e all’articolo 102, paragrafo 1. 2. Non è necessario espletare alcuna formalità presso l’ufficio doganale di partenza o di destinazione.

Art. 104 Posizione doganale delle merci

Le merci trasportate a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, o dell’articolo 103, paragrafo 1, sono considerate come circolanti sotto la procedura T1, a meno che la posizione doganale di merci unionali sia stabilita conformemente alle disposizioni dell’appendice II.

Sezione 4 Altre disposizioni

Art. 105 Distinte di carico

1. Se una lettera di vettura CIM riguarda più di un vagone o di un container, possono essere utilizzate le distinte di carico figuranti nel formulario di cui all’appendice III, allegato B4. La distinta di carico reca il numero del vagone al quale la lettera di vettura CIM si riferisce oppure, se del caso, il numero del container contenente le merci. 2. Per le operazioni di trasporto che hanno inizio all’interno del territorio delle parti contraenti e che riguardano allo stesso tempo merci che circolano sotto la procedura T1 e merci che circolano sotto la procedura T2, sono redatte distinte di carico separate. I numeri d’ordine delle distinte di carico relative a ciascuno dei due tipi di merci sono indicati nella casella riservata alla descrizione delle merci nella lettera di vettura CIM. 3. Le distinte di carico che accompagnano la lettera di vettura CIM costituiscono parte integrante della stessa e producono gli stessi effetti giuridici. 4. L’originale delle distinte di carico è autenticato dal timbro della stazione di spedizione.

Art. 106 Campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure su supporto cartaceo per il trasporto combinato strada-ferrovia

1. In caso di operazioni di trasporto combinato strada-ferrovia le disposizioni degli articoli da 91 a 105 non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel titolo II. Restano tuttavia applicabili le disposizioni degli articoli 92 e 95. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 un riferimento alla o alle dichiarazioni di transito utilizzate è apposto chiaramente, al momento della redazione della lettera di vettura CIM, nella casella riservata all’indicazione dei documenti di accompagnamento. Tale riferimento specifica il tipo di dichiarazione di transito, l’ufficio doganale di partenza, la data e il numero di registrazione di ciascuna dichiarazione di transito utilizzata. Inoltre l’esemplare 2 della lettera di vettura CIM è autenticato dall’azienda ferroviaria competente per l’ultima stazione ferroviaria interessata dall’operazione di transito comune. Tale azienda ferroviaria autentica la lettera di vettura CIM dopo aver accertato che il trasporto delle merci è scortato dalla o dalle dichiarazioni di transito cui è fatto riferimento. 3. Qualora merci oggetto di un trasporto combinato strada-ferrovia, accompagnate da una o più dichiarazioni di transito secondo la procedura definita nel titolo II, siano accettate dalle aziende ferroviarie in una stazione ferroviaria e caricate su vagoni, tali aziende ferroviarie assumono la responsabilità del pagamento dell’obbligazione in caso di infrazioni o irregolarità commesse durante il percorso ferroviario, nel caso in cui non esista una garanzia valida nel Paese in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata o si ritiene sia stata commessa e nella misura in cui risulti impossibile recuperare tali importi a carico del titolare del regime.

Art. 107 Speditore autorizzato e destinatario autorizzato

1. Quando la presentazione della lettera di vettura CIM come dichiarazione di transito e delle merci all’ufficio doganale di partenza non è richiesta per le merci che devono essere vincolate da uno speditore autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera c), al regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia, l’ufficio doganale di partenza adotta le misure necessarie per assicurare che gli esemplari 1, 2 e 3 della lettera di vettura CIM rechino, a seconda del 2. Quando le merci arrivano nel luogo di un destinatario autorizzato di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), le autorità doganali possono prevedere che, in deroga all’articolo 88, gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura CIM siano consegnati direttamente dalle aziende ferroviarie autorizzate o dall’impresa di trasporto all’ufficio doganale di destinazione.

Capitolo VII Regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci

trasportate per via aerea, regime di transito comune basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea e regime di transito comune basato su documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

Art. 108 Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al formulario di cui all’allegato 9, appendice 3, della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 194466. 2. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito comune. La compagnia aerea autorizzata per tale regime a norma dell’articolo 55, lettera e), invia una copia autenticata dell’autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato. 3. Se un’operazione di trasporto riguarda sia merci che circolano sotto la procedura T1 sia merci che circolano sotto la procedura T2 tra un territorio fiscale speciale e un’altra parte del territorio doganale dell’Unione che non sia un territorio fiscale speciale, tali merci sono elencate in manifesti distinti.

Footnotes

  1. [66] RS 0.748.0

Art. 109 Formalità che devono essere espletate dalla compagnia aerea

1. La compagnia aerea inserisce nel manifesto le seguenti informazioni:

  1. il codice «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;

  2. il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 nei casi in cui, conformemente alle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria;

  3. il nome della compagnia aerea che trasporta le merci;

  4. il numero del volo;

  5. la data del volo;

  6. l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, per ogni spedizione la compagnia aerea specifica nel manifesto le seguenti informazioni:

  1. il numero della lettera di vettura aerea;

  2. il numero di colli;

  3. la descrizione commerciale delle merci con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione;

  4. la massa lorda.

3. In caso di collettame, la descrizione delle merci nel manifesto è sostituita, se necessario, dalla menzione «Consolidamento», eventualmente in forma abbreviata. In tal caso le lettere di vettura aerea concernenti le spedizioni riprese sul manifesto riportano la descrizione commerciale delle merci, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione. Tali lettere di vettura aerea sono allegate al manifesto. 4. La compagnia aerea data e firma il manifesto. 5. Il manifesto è presentato in almeno due esemplari alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, che ne conservano uno. 6. Un esemplare del manifesto è presentato alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione.

Art. 110 Verifica di un elenco di manifesti utilizzati come dichiarazione di transito su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea

1. Una volta al mese le autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di destinazione autenticano un elenco, compilato dalle compagnie aeree, dei manifesti che sono stati loro presentati nel mese precedente e lo trasmettono alle autorità doganali di ciascun aeroporto di partenza. 2. Tale elenco comprende per ciascun manifesto le informazioni seguenti:

  1. il numero del manifesto;

  2. il codice che lo identifica come dichiarazione di transito conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, lettere a) e b);

  1. il nome della compagnia aerea che ha trasportato le merci;

  2. il numero del volo; e

  3. la data del volo.

3. L’autorizzazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera e), relativa al regime di transito comune su supporto cartaceo per merci trasportate per via aerea può anche prevedere che le compagnie aeree stesse possano trasmettere l’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto di partenza. 4. In caso di constatazione di irregolarità rispetto alle informazioni contenute nei manifesti che figurano in tale elenco, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione informano le autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e l’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione, facendo riferimento in particolare alle lettere di vettura aerea relative alle merci che hanno dato luogo alle constatazioni.

Art. 111 Manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea

1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare un manifesto elettronico come dichiarazione di transito ai fini dell’utilizzo del regime di transito comune per le merci trasportate per via aerea. 2. Nel momento in cui accettano la domanda di autorizzazione, le autorità doganali competenti notificano tale domanda agli altri paesi sul cui territorio sono situati gli aeroporti di partenza e di destinazione collegati da sistemi elettronici che consentono lo scambio di informazioni. A condizione che ricevano alcuna obiezione entro 60 giorni, le autorità doganali competenti rilasciano l’autorizzazione. 3. La compagnia aerea trasmette all’aeroporto di destinazione il manifesto redatto all’aeroporto di partenza utilizzando un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 4. La compagnia aerea inserisce uno dei seguenti codici accanto ai pertinenti articoli nel manifesto:

  1. «T1» se le merci circolano sotto la procedura T1;

  2. il codice «T2» o «T2F», secondo il caso, se le merci circolano sotto la procedura T2 e qualora ai sensi delle disposizioni unionali, l’apposizione di tale codice è obbligatoria;

  3. «TD» per le merci che circolano già vincolate a un regime di transito; in tali casi la compagnia aerea indica il codice «TD» anche nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento alla procedura, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell’ufficio di emissione;

  1. «C» (equivalente a «T2L») o «F» (equivalente a «T2LF»), secondo i casi, per le merci unionali non vincolate a un regime di transito;

  2. «X» per le merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

5. Il manifesto riporta inoltre le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da c) a f), e paragrafo 2. 6. Il regime di transito comune è considerato concluso quando il manifesto trasmesso mediante un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni è a disposizione delle autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione e le merci sono state loro presentate. 7. Le scritture tenute dalla compagnia aerea che consentono alle autorità doganali competenti di effettuare controlli efficaci contengono almeno le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ove necessario, le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione trasmettono alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza, a fini di verifica, le informazioni pertinenti dei manifesti ricevuti tramite un sistema elettronico che consente lo scambio di informazioni. 8. La compagnia aerea notifica alle autorità doganali competenti qualsiasi infrazione o irregolarità. 9. Le autorità doganali competenti dell’aeroporto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali competenti dell’aeroporto di partenza e all’autorità doganale competente che ha rilasciato l’autorizzazione.

Art. 111bis Consultazione preliminare all’autorizzazione di utilizzare un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Dopo aver esaminato se le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 4, per l’autorizzazione relativa all’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione consulta l’autorità doganale presso gli aeroporti di partenza e di destinazione. Se, a seguito dell’esame di cui al primo comma, l’autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri e delle condizioni previsti per la concessione di tale autorizzazione, i risultati debitamente documentati e giustificati di tale esame sono trasmessi all’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione. 2. Il termine per la consultazione è di 45 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, delle condizioni che devono essere esaminate dall’autorità consultata. 3. Il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2 può essere prorogato dall’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione in uno dei seguenti casi:

  1. se, a causa della natura degli esami da effettuare, l’autorità consultata necessita di più tempo;

  2. se il richiedente effettua adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al paragrafo 1 e ne informa l’autorità doganale competente a concedere l’autorizzazione, che a sua volta ne informa l’autorità doganale consultata.

4. Se l’autorità doganale consultata non reagisce entro il termine stabilito per la consultazione a norma del paragrafo 2, le condizioni oggetto della consultazione sono considerate soddisfatte. 5. La procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere altresì applicata ai fini del riesame e del monitoraggio.

Art. 111ter Formalità per l’uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito per il trasporto aereo

1. Le merci sono svincolate per il regime di transito comune quando le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione dell’ufficio doganale di partenza all’aeroporto secondo le modalità definite nell’autorizzazione. 2. Se le merci devono essere vincolate al regime di transito comune, il titolare del regime inserisce gli appositi codici accanto ai pertinenti articoli del documento di trasporto elettronico:

  1. «T1» – merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

  2. «T2» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune;

  3. «T2F» – merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio67 o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio68 a un paese di transito comune;

  4. «C» – merci unionali non vincolate ad un regime di transito;

  5. «TD» – merci già vincolate a un regime di transito;

  6. «X» – merci unionali la cui esportazione è stata conclusa e l’uscita confermata e che non sono vincolate a un regime di transito.

3. Il regime di transito comune si conclude nel momento in cui le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione all’aeroporto e le indicazioni del documento di trasporto elettronico sono state messe a disposizione di tale ufficio doganale secondo le modalità definite nell’autorizzazione.

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del14.1.2009, pag. 12).

4. Il titolare del regime notifica immediatamente agli uffici doganali di partenza e di destinazione qualsiasi infrazione e irregolarità. 5. Il regime di transito comune si considera appurato, a meno che le autorità doganali non siano state informate o abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente.

Titolo IV Obbligazione e recupero

Capitolo I Obbligazione e debitore

Art. 112 Nascita dell’obbligazione

1. Comporta il sorgere di un’obbligazione ai sensi dell’articolo3, lettera l):

  1. la sottrazione delle merci al regime di transito comune; oppure

  2. l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune.

2. L’obbligazione è estinta con una delle seguenti modalità:

  1. se l’obbligazione era sorta a norma del paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  2. l’inadempienza che ha portato alla nascita di un’obbligazione non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento e non costituiva un tentativo di frode, ii) tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce sono espletate a posteriori;

  3. se la sottrazione delle merci al regime di transito comune o l’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o l’utilizzo del regime di transito comune è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali.

Le merci sono considerate irrimediabilmente perdute quando sono inutilizzabili da parte di qualsiasi persona. 3. L’obbligazione sorge nel momento in cui:

  1. le merci sono state sottratte al regime di transito comune o nel momento in cui le condizioni per l’utilizzo del regime di transito comune non erano o cessano di essere soddisfatte;

  2. una dichiarazione doganale è stata accettata per il vincolo delle merci a un regime di transito comune qualora risulti a posteriori che una delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime non era realmente soddisfatta.

Art. 113 Identificazione del debitore

1. Il debitore è uno dei seguenti:

  1. la persona tenuta a osservare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci al regime di transito comune o per l’utilizzo del regime di transito comune;

  2. qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che una condizione prevista dalla Convenzione non era stata rispettata e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare tale condizione, o che ha partecipato all’atto che ha dato luogo al mancato rispetto di tale condizione;

  3. qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era stata rispettata una condizione prevista dalla Convenzione o dalla normativa doganale;

  4. il titolare del regime.

2. Nel caso di cui all’articolo 112, paragrafo 1, lettera b), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo o l’utilizzazione delle merci nell’ambito del regime di transito comune. 3. Se, all’atto della redazione di una dichiarazione doganale di vincolo delle merci al regime di transito comune, i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano il sorgere di un’obbligazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione doganale e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità. 4. Se più persone sono debitrici dell’importo corrispondente a un’unica obbligazione, esse sono tenute al pagamento dell’obbligazione in solido.

Art. 114 Luogo in cui sorge l’obbligazione

1. L’obbligazione sorge:

  1. nel luogo in cui si verificano i fatti da cui essa risulta;

  2. se tale luogo non può essere determinato, nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che fa nascere l’obbligazione.

2. Se le merci sono state vincolate a un regime di transito comune che non è stato appurato e il luogo in cui sorge l’obbligazione non può essere determinato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo entro i seguenti termini:

a) sette mesi a decorrere dalla data ultima in cui le merci avrebbero dovuto essere presentate all’ufficio doganale di destinazione, salvo nel caso in cui, prima della scadenza di tale termine, una richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione di cui all’articolo 50 sia stata inviata all’autorità competente del luogo in cui, in base alle prove ottenute dall’autorità doganale del Paese di partenza, si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere l’obbligazione, nel qual caso tale termine è prorogato al massimo di un mese;

b) un mese a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 4, entro cui il titolare del regime è tenuto a rispondere alla richiesta di informazioni necessarie all’appuramento del regime, qualora all’autorità doganale del Paese di partenza non sia stato comunicato l’arrivo delle merci e il titolare del regime non abbia fornito informazioni o abbia fornito informazioni insufficienti, l’obbligazione sorge nel Paese da cui dipende l’ultimo ufficio doganale di passaggio che notifica l’attraversamento della frontiera all’ufficio doganale di partenza o, ove questo non sia possibile, nel Paese da cui dipende l’ufficio doganale di partenza. 3. Le autorità doganali di cui all’articolo 116, paragrafo 1, sono le autorità del Paese in cui l’obbligazione è sorta o si ritiene sia sorta conformemente al presente articolo.

Art. 115 Richiesta di trasferire il recupero dell’obbligazione

1. Se le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione ottengono elementi di prova concernenti il luogo in cui l’evento che ha dato origine all’obbligazione si è verificato, tali autorità sospendono la procedura di recupero e inviano immediatamente, e in ogni caso entro il termine, tutti i documenti utili, tra cui una copia autenticata degli elementi di prova, alle autorità competenti di tale luogo. 2. Le autorità competenti di tale luogo confermano il ricevimento della richiesta e comunicano alle autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione se sono competenti per il recupero. Se non ricevono risposta entro 28 giorni, le autorità competenti che hanno notificato l’obbligazione riprendono immediatamente la procedura di recupero che avevano avviato.

Capitolo II Azione nei confronti del debitore o del fideiussore

Art. 116 Azione nei confronti del debitore

1. Le autorità doganali competenti avviano l’azione di recupero non appena sono in grado di:

  1. calcolare l’importo dell’obbligazione; e

  2. determinare il debitore.

2. Tali autorità notificano al debitore l’importo dell’obbligazione secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti. 3. Tutte le obbligazioni notificate in conformità del paragrafo 2 sono pagate dal debitore secondo le modalità e entro i termini in vigore nelle parti contraenti.

Art. 117 Azione nei confronti del fideiussore

1. Fatto salvo il paragrafo 4, la responsabilità del fideiussore copre tutto il periodo in cui l’importo dell’obbligazione può divenire esigibile. 2. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali del Paese di partenza notificano al fideiussore il mancato appuramento del regime entro nove mesi dalla data prescritta per la presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione. 3. Se il regime di transito comune non è stato appurato, le autorità doganali determinate in conformità dell’articolo 114 notificano al fideiussore, entro tre anni a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che è o potrà essere tenuto al pagamento dell’obbligazione di cui risponde per l’operazione di transito comune interessata. La notifica precisa l’MRN e la data della dichiarazione di transito, il nome dell’ufficio doganale di partenza, il nome del titolare del regime e l’importo in questione. 4. Il fideiussore è dispensato dai suoi obblighi se una delle notifiche di cui ai paragrafi 2 e 3 non è stata effettuata entro i termini previsti. 5. Se una delle notifiche è stata inviata, il fideiussore viene informato dell’avvenuta riscossione dell’obbligazione o dell’appuramento del regime.

Art. 118 Scambio di informazioni e cooperazione ai fini del recupero

Fatto salvo l’articolo 13 bis della Convenzione e in conformità dell’articolo 114 della presente appendice, i Paesi si prestano mutua assistenza per determinare le autorità competenti per il recupero. Queste ultime informano l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di garanzia di tutti i casi di nascita di un’obbligazione in relazione a dichiarazioni di transito accettate dall’ufficio doganale di partenza nonché delle azioni intraprese nei confronti del debitore al fine della riscossione degli importi dovuti. Esse informano inoltre l’ufficio doganale di partenza della riscossione dei dazi e delle altre imposizioni per permettere all’ufficio doganale di appurare l’operazione di transito.

Allegato I69 Applicazione dell’articolo 77 Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale Situazioni nelle quali il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente: Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto Per «circostanze particolari» ai sensi dell’articolo 77, lettera a), si intende una situazione nella quale si stabilisce, per un numero significativo di casi che riguardano più titolari del regime e che mettono in pericolo il buon funzionamento del regime, che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di garantire il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci. Divieto temporaneo di ricorrere alla garanzia globale Per «frodi quantitativamente rilevanti» di cui all’articolo 77, lettera b), si intende una situazione nella quale si stabilisce che, nonostante l’eventuale applicazione degli articoli 65 o 80, la garanzia globale o la garanzia globale di importo ridotto di cui all’articolo 75, lettere a) e b), non è più in grado di assicurare il pagamento, entro il termine previsto, dell’obbligazione sorta in seguito alla sottrazione al regime di transito comune di alcuni tipi di merci, tenuto conto della portata di dette sottrazioni e delle condizioni nelle quali sono effettuate, segnatamente quando derivano da attività della criminalità organizzata sul piano internazionale. Procedura decisionale per vietare temporaneamente di ricorrere alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale La decisione del comitato congiunto di vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o alla garanzia globale in applicazione dell’articolo 77, lettere a) o b), (di seguito «la decisione») è adottata secondo la procedura seguente. 2.1.1. La decisione può essere adottata su richiesta di una o più parti contraenti. 2.1.2.

Quando una tale richiesta viene formulata, le parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle constatazioni effettuate e valutano se le condizioni di cui ai punti 1.1 o 1.2 siano soddisfatte. Se le parti contraenti ritengono che tali condizioni siano soddisfatte, trasmettono al comitato congiunto un progetto di decisione per adozione mediante la procedura scritta di cui al punto 2.3.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1/2006 della Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto invia il progetto di decisione alle altre parti contraenti. La decisione è adottata se, entro trenta giorni a decorrere dalla data di invio del progetto di decisione, alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto non è pervenuta per lettera alcuna obiezione dalle altre parti contraenti. La parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto informa le altre parti contraenti in merito all’adozione della decisione. Qualora alla parte contraente che esercita la presidenza del comitato congiunto siano comunicate obiezioni da una o più parti contraenti entro il termine previsto, essa ne informa le altre parti contraenti. Ciascuna parte contraente assicura la pubblicazione della decisione. L’effetto della decisione è limitato a un periodo di dodici mesi. Tuttavia il comitato congiunto può deciderne il rinnovo o l’abrogazione dopo un nuovo esame con le parti contraenti. Misure che permettono di ridurre le conseguenze finanziarie del divieto di ricorrere alla garanzia globale I titolari di un’autorizzazione di garanzia globale il cui uso è stato temporaneamente vietato a norma dell’articolo 77 possono, su loro richiesta, beneficiare di una garanzia isolata alla quale si applicano le seguenti disposizioni particolari: – la garanzia isolata è oggetto di uno specifico atto costitutivo che copre soltanto i tipi di merci interessati dalla decisione; – tale garanzia isolata può essere utilizzata solo presso l’ufficio doganale di partenza indicato nell’atto costitutivo della garanzia; – essa può riguardare più operazioni, simultanee o successive, a condizione che il totale degli importi per le operazioni impegnate e per le quali il regime non è stato ancora appurato non superi l’importo di riferimento della garanzia isolata. In tal caso l’ufficio doganale di garanzia attribuisce per una garanzia un codice di accesso iniziale al titolare del regime.

Quest’ultimo può assegnare a tale garanzia uno o più codici di accesso che possono essere utilizzati da lui stesso o dai suoi rappresentanti; – ogni volta che il regime è appurato per un’operazione di transito comune coperta dalla garanzia isolata, l’importo corrispondente all’operazione in causa è liberato e può essere riutilizzato per un’altra operazione, nel limite dell’importo della garanzia. Deroga al divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto Il titolare del regime può essere autorizzato a ricorrere alla garanzia globale o alla garanzia globale di importo ridotto per vincolare al regime di transito comune merci a cui si applica la decisione di divieto temporaneo se dimostra che non è sorta alcuna obbligazione per i tipi di merci in questione nel quadro delle operazioni di transito comune avviate nel corso dei due anni precedenti la decisione o, qualora in tale periodo siano sorte obbligazioni, se dimostra che esse sono state corrisposte integralmente dal debitore o dal fideiussore entro il termine previsto. Per poter usufruire della garanzia globale oggetto di divieto temporaneo il titolare del regime deve inoltre soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b). 4.2. Gli articoli da 59 a 72 si applicano mutatis mutandis alle domande e alle autorizzazioni relative alle deroghe di cui al punto 4.1. 4.3. Quando concedono una deroga, le autorità competenti appongono nella casella 8 del certificato di garanzia globale il testo seguente: «– UTILIZZAZIONE NON LIMITATA – 99209».

Allegato II70 Procedura di continuità operativa per il transito comune

Capitolo I Disposizioni generali

1. Il presente allegato stabilisce disposizioni specifiche per il ricorso alla procedura di continuità operativa, a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, dell’appendice I, per i titolari del regime, compresi gli speditori autorizzati, nel caso di un guasto temporaneo: – del sistema di transito elettronico; – del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici; – della connessione elettronica tra il sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare la dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici e il sistema di transito elettronico; Dichiarazioni di transito La dichiarazione di transito utilizzata per la procedura di continuità operativa deve essere riconoscibile da tutte le parti interessate dall’operazione di transito al fine di evitare problemi all’ufficio doganale di passaggio, all’ufficio doganale di destinazione e al momento dell’arrivo presso il destinatario autorizzato. Pertanto l’utilizzazione dei documenti è limitata nel modo seguente: – un documento amministrativo unico (DAU); o – un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un DAU stampato su carta normale dal sistema informatico dell’operatore economico, come previsto nell’appendice III, allegato B6 bis; o – un documento di accompagnamento transito (DAT), integrato, se necessario, dall’elenco degli articoli (EdA), Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), un

70 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016 (RU 2016 1951). Aggiornato dall’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1/2017 del

documento di accompagnamento transito (DAT) integrato dall’elenco degli articoli (EdA). 2.2. La dichiarazione di transito può essere completata con uno o più formulari complementari, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, appendice 3, della Convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, firmata a Interlaken il 20 maggio 1987 («Convenzione DAU»). I formulari costituiscono parte integrante della dichiarazione. Distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5, e fornite utilizzando il modello di cui all’appendice III, allegato B4, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari. dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), distinte di carico conformi all’appendice III, allegato B5 bis, e redatte utilizzando il modello che figura nell’appendice III, allegato B4 bis, possono essere utilizzate come parte descrittiva di una dichiarazione di transito scritta, di cui formano parte integrante, al posto dei formulari complementari. 2.3. Ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6. dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ai fini dell’applicazione del punto 2.1 del presente allegato, la dichiarazione di transito è compilata conformemente all’appendice III, allegato B6 bis.

Capitolo II Modalità di applicazione

3. Indisponibilità del sistema di transito elettronico 3.1. Le modalità di applicazione sono le seguenti: – la dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati A3, Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), la

dichiarazione di transito è compilata e presentata all’ufficio doganale di partenza negli esemplari 1, 4 e 5 del DAU in conformità della Convenzione DAU, o in due esemplari del DAT, integrati, se necessario, dall’elenco degli articoli, in conformità dell’appendice III, allegati – la dichiarazione di transito è registrata nella casella C con un sistema di numerazione diverso da quello del sistema di transito elettronico; – la procedura di continuità operativa è indicata sugli esemplari della dichiarazione di transito con uno dei timbri di cui all’appendice III, allegato B7, nella casella A del DAU o al posto dell’MRN e del codice a barre nel DAT; – lo speditore autorizzato rispetta tutti gli obblighi e le condizioni relativi alle diciture da riportare nella dichiarazione e all’uso del timbro speciale di cui ai punti 22-25 del presente allegato, utilizzando rispettivamente le caselle C e D; – la dichiarazione di transito viene vistata dall’ufficio doganale di partenza in caso di procedura normale o dallo speditore autorizzato nel caso in cui si applichi l’appendice I, articolo 84. Quando viene presa la decisione di utilizzare la procedura di continuità operativa, ogni dato di transito recante l’LRN o l’MRN assegnati all’operazione di transito è soppresso dal sistema di transito elettronico sulla base delle informazioni fornite da una persona che ha inserito quei dati di transito nel sistema di transito elettronico. L’autorità doganale controlla il ricorso alla procedura di continuità operativa per evitarne l’abuso. Indisponibilità del sistema informatico utilizzato dai titolari del regime per presentare i dati della dichiarazione di transito comune mediante procedimenti informatici o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico Si applicano le disposizioni del punto3 del presente allegato. Quando il sistema informatico o la connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico sono nuovamente disponibili, il titolare del regime ne informa l’autorità doganale. Indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico In caso di indisponibilità del sistema informatico dello speditore autorizzato o

della connessione elettronica tra tale sistema informatico e il sistema di transito elettronico, si applica la procedura seguente: – si applicano le disposizioni del punto 4 del presente allegato; – se lo speditore autorizzato effettua oltre il 2 annuo delle sue dichiarazioni con la procedura di continuità operativa, si procede a una revisione dell’autorizzazione per valutare se sussistano ancora le pertinenti condizioni. 6. Registrazione dei dati da parte dell’autorità doganale Nei due casi di cui ai punti 4 e 5 del presente allegato l’autorità doganale può consentire al titolare del regime di presentare all’ufficio doganale di partenza la dichiarazione di transito in un esemplare (utilizzando il DAU o il DAT) affinché essa sia trattata dal sistema di transito elettronico.

Capitolo III Funzionamento della procedura

7. Modalità della garanzia isolata mediante fideiussione Se l’ufficio doganale di partenza per l’operazione di transito è diverso dall’ufficio doganale di garanzia, quest’ultimo conserva una copia dell’impegno del fideiussore. L’originale viene presentato dal titolare del regime all’ufficio doganale di partenza, dove viene conservato. Se necessario, l’ufficio doganale di partenza può chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali del Paese in questione. 8. Firma della dichiarazione di transito e impegno del titolare del regime. La firma della dichiarazione di transito da parte del titolare del regime impegna la responsabilità di quest’ultimo per quanto riguarda: – l’esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione; – l’autenticità dei documenti presentati; – l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci al regime di transito. 9. Misure di identificazione In caso di applicazione dell’appendice I, articolo 36, paragrafo 7, l’ufficio doganale di partenza annota nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «Suggelli apposti», la dicitura seguente: – «Dispensa – 99201». 10. Annotazione della dichiarazione di transito e svincolo delle merci – L’ufficio doganale di partenza annota sugli esemplari della dichiarazione di transito i risultati della verifica. – Se i risultati della verifica sono conformi alla dichiarazione, l’ufficio doganale di partenza concede lo svincolo delle merci e ne indica la data sugli esemplari della dichiarazione di transito. 11. Il trasporto delle merci vincolate al regime di transito comune si effettua sotto la copertura degli esemplari 4 e 5 del DAU o sotto la copertura di un esemplare del DAT rilasciato al titolare del regime dall’ufficio doganale di partenza. L’esemplare 1 del DAU e l’esemplare del DAT rimangono presso l’ufficio doganale di partenza. 12. Ufficio doganale di passaggio

Il trasportatore presenta a ogni ufficio doganale di passaggio, che lo conserva, un avviso di passaggio redatto su un formulario di cui all’appendice III, allegato B8. In luogo dell’avviso di passaggio, l’ufficio doganale di passaggio può accettare e conservare una fotocopia dell’esemplare 4 del DAU o una fotocopia dell’esemplare del DAT. Quando il trasporto delle merci è effettuato attraverso un ufficio doganale di passaggio diverso da quello dichiarato, l’ufficio doganale di passaggio effettivo ne informa l’ufficio doganale di partenza. Presentazione all’ufficio doganale di destinazione. L’ufficio doganale di destinazione registra gli esemplari della dichiarazione di transito, vi annota la data di arrivo e indicazioni sui controlli effettuati. L’operazione di transito può concludersi in un ufficio diverso dall’ufficio doganale indicato nella dichiarazione di transito. Tale ufficio diventa, in tal caso, l’ufficio doganale di destinazione effettivo. Se l’ufficio doganale di destinazione effettivo appartiene a una parte contraente diversa da quella da cui dipende l’ufficio doganale dichiarato, l’ufficio doganale effettivo appone nella casella «I. Controllo dell’ufficio doganale di destinazione» della dichiarazione di transito, oltre alle menzioni usuali spettanti all’ufficio doganale di destinazione, la dicitura seguente: – «Differenze: ufficio doganale al quale sono state presentate le merci … (numero di riferimento dell’ufficio doganale) – 99203». Nel caso di cui al punto 13.2, secondo comma, del presente allegato l’ufficio doganale di destinazione effettivo tiene la merce sotto il suo controllo e non può autorizzarne la messa a disposizione per una destinazione diversa dalla parte contraente da cui dipende l’ufficio doganale di partenza senza espressa autorizzazione di quest’ultimo, se la dichiarazione di transito presenta la dicitura seguente: – «Uscita dall’Unione soggetta a restrizioni o a imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … 99204». Ricevute La ricevuta può essere redatta nell’apposito spazio sul verso dell’esemplare n. 5 del DAU o nel modello di cui all’appendice III, allegato B10. Rinvio dell’esemplare n. 5 del DAU o dell’esemplare del DAT. L’autorità doganale competente della parte contraente di destinazione rinvia l’esemplare n.

5 del DAU all’autorità doganale della parte contraente di partenza senza indugio e comunque entro un termine massimo di 8 giorni dalla conclusione dell’operazione. Quando è utilizzato il DAT, viene rinviata, secondo le stesse condizioni dell’esemplare n. 5, una copia del DAT presentato. Comunicazione al titolare del regime e prove alternative della conclusione del regime

Se allo scadere del termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione gli esemplari di cui al punto 15 del presente allegato non sono pervenuti all’autorità doganale della parte contraente di partenza, tale autorità ne informa il titolare del regime, invitandolo a dimostrare che il regime si è concluso correttamente. Procedura di ricerca Se allo scadere del termine di 60 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle merci all’ufficio doganale di destinazione l’ufficio doganale di partenza non dispone della prova che il regime è stato concluso correttamente, l’autorità doganale della parte contraente di partenza chiede immediatamente le informazioni necessarie all’appuramento del regime. Se in una delle fasi di una procedura di ricerca viene accertato che il regime di transito comune non può essere appurato, l’autorità doganale della parte contraente di partenza stabilisce se è sorta un’obbligazione doganale. Se è sorta un’obbligazione, l’autorità doganale della parte contraente di partenza adotta le seguenti misure: – individua il debitore; – determina le autorità doganali competenti per la notifica dell’obbligazione. Se, prima dello scadere di tale termine, l’autorità doganale della parte contraente di partenza viene informata, o sospetta, che il regime di transito comune non è stato concluso correttamente, essa invia la richiesta senza indugio. La procedura viene avviata anche quando emerge a posteriori che la prova della conclusione del regime di transito comune è stata falsificata ed è necessario ricorrere a tale procedura per conseguire gli obiettivi di cui al punto 17.1 del presente allegato. Garanzia – importo di riferimento Ai fini dell’applicazione dell’articolo 74 dell’appendice I, il titolare del regime si assicura che gli importi impegnati, tenuto conto delle operazioni per le quali il regime non si è concluso, non superino l’importo di riferimento. Quando l’importo di riferimento risulta insufficiente per coprire le sue operazioni di transito, il titolare del regime è tenuto a segnalarlo all’ufficio doganale di garanzia. Certificati di garanzia globale, certificati di esonero dalla garanzia e certificati di garanzia isolata All’ufficio doganale di partenza deve essere presentata la documentazione – certificato di garanzia globale,

conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C5;

– certificati di esonero dalla garanzia, conformi al formulario di cui all’appendice III, allegato C6; – certificato di garanzia isolata, conforme al formulario di cui all’appendice III, allegato C3. La dichiarazione di transito deve fare riferimento ai certificati. La validità di un certificato di garanzia globale o di un certificato di esonero dalla garanzia è limitata a due anni. Tuttavia tale durata può essere prorogata dall’ufficio doganale di garanzia una sola volta per un periodo non superiore a due anni. A decorrere dalla data in cui prendono effetto la revoca di un’autorizzazione a utilizzare una garanzia globale o la revoca e l’annullamento di un impegno assunto relativamente a una garanzia globale, i certificati emessi non possono più essere utilizzati per il vincolo di merci al regime di transito comune e sono restituiti senza indugio dal titolare del regime all’ufficio doganale di Ciascun paese trasmette alla Commissione informazioni sugli elementi identificativi dei certificati in corso di validità che non sono stati restituiti o che sono stati dichiarati rubati, perduti o falsificati. La Commissione ne dà di conseguenza notizia agli altri paesi. Distinte di carico speciali L’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5. dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), l’autorità doganale può accettare la dichiarazione di transito integrata da distinte di carico che non rispondono a tutte le condizioni di cui all’appendice III, allegato B5 bis. Tali distinte possono essere utilizzate unicamente: – se sono stilate da imprese le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati; – se sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dall’autorità doganale; – se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5; Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), se

citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’appendice III, allegato B5 bis. Può inoltre essere autorizzato l’uso, come distinte di carico di cui al punto 20.1 del presente allegato, di elenchi descrittivi stilati ai fini dell’espletamento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se tali elenchi sono stilati dalle imprese le cui scritture non sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati. Il titolare del regime le cui scritture sono basate su un sistema di trattamento elettronico dei dati e che già utilizza distinte di carico speciali può essere autorizzato a utilizzare tali distinte anche per le operazioni di transito comune concernenti un solo tipo di merci, nella misura in cui tale semplificazione sia necessaria in funzione del sistema informatico del suddetto titolare. Utilizzazione di sigilli di un modello speciale. Il titolare del regime indica nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione di transito, alla voce «suggelli apposti», il numero e i singoli identificatori dei sigilli apposti. Speditore autorizzato – Preautenticazione e formalità alla partenza. Ai fini dell’applicazione dei punti3 e 5 del presente allegato, l’autorizzazione prevede che la casella «C. Ufficio di partenza» della dichiarazione di transito sia: – preventivamente munita dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure – munita dallo speditore autorizzato dell’impronta di un timbro speciale approvato dall’autorità competente e conforme al modello che figura nell’appendice III, allegato B9.

L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale casella indicandovi la data della spedizione delle merci e ad attribuire alla dichiarazione di transito un numero conformemente alle norme previste a tal fine nell’autorizzazione. L’autorità doganale può richiedere l’uso di formulari recanti un segno distintivo che ne consenta l’identificazione. Speditore autorizzato – Misure di custodia del timbro. Lo speditore autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale. Egli informa l’autorità doganale delle misure di sicurezza applicate ai sensi del primo comma. In caso di utilizzazione abusiva da parte di chiunque di formulari preventivamente muniti dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o recanti l’impronta di un timbro speciale, lo speditore autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni

divenuti esigibili in un determinato Paese relativamente alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri all’autorità doganale che l’ha autorizzato di aver adottato le misure di cui al punto 23. Speditore autorizzato – Menzioni obbligatorie Al più tardi al momento della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione di transito indicando eventualmente, nella casella 44, l’itinerario vincolante fissato conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, dell’appendice I e nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza», il termine fissato conformemente all’articolo 34 dell’appendice I entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, le misure di identificazione applicate e la dicitura seguente: – «Speditore autorizzato – 99206». Quando l’autorità competente della parte contraente di partenza procede al controllo alla partenza di una spedizione, essa appone il suo visto nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» della dichiarazione. Dopo la spedizione, l’esemplare n. 1 del DAU o l’esemplare del DAT è inviato senza indugio all’ufficio doganale di partenza conformemente alle norme stabilite nell’autorizzazione. Gli altri esemplari accompagnano le merci conformemente al punto 11 del presente allegato. Speditore autorizzato – Dispensa dalla firma. L’autorità doganale può dispensare lo speditore autorizzato dall’apposizione della firma sulle dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale di cui alla parte II, capitolo II, del presente allegato, e compilate mediante il sistema di trattamento elettronico dei dati.

Questa dispensa può essere concessa a condizione che lo speditore autorizzato abbia previamente presentato all’autorità doganale un impegno scritto con il quale riconosce di essere il titolare del regime per tutte le operazioni di transito effettuate sotto la copertura di dichiarazioni di transito recanti l’impronta del timbro speciale. Le dichiarazioni di transito compilate secondo le disposizioni del punto 25.1 del presente allegato recano, nella casella riservata alla firma del titolare del regime, la dicitura seguente: «– Dispensa dalla firma – 99207». Destinatario autorizzato – Obblighi Quando le merci arrivano in un luogo precisato nell’autorizzazione, il destinatario autorizzato informa senza indugio l’ufficio doganale di destinazione in merito a tale arrivo. Egli segnala la data di arrivo, lo stato dei sigilli eventualmente apposti nonché qualsiasi irregolarità negli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o nell’esemplare del DAT che hanno accompagnato le merci e li consegna all’ufficio doganale di destinazione conformemente alle norme previste nell’autorizzazione.

L’ufficio doganale di destinazione appone sugli esemplari n. 4 e n. 5 del DAU o sull’esemplare del DAT le annotazioni previste al punto 13 del presente allegato.

Allegati III a V71

71 Abrogati dall’art. 1 n. 2 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Appendice II72

Posizione doganale di merci unionali e disposizioni relative all’euro

Art. 1

La presente appendice fissa le modalità di applicazione della Convenzione e dell’appendice I relative alla posizione doganale di merci unionali e all’utilizzo dell’euro.

Titolo I Posizione doganale di merci unionali

Capitolo I Campo di applicazione

Art. 2

1. La prova della posizione doganale di merci unionali può essere apportata conformemente al presente titolo solo quando le merci alle quali si riferisce sono trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra. Sono considerate trasportate direttamente da una parte contraente a un’altra:

  1. le merci il cui trasporto si effettua senza transitare nel territorio di un Paese terzo;

  2. le merci il cui trasporto si effettua transitando nel territorio di uno o più Paesi terzi, a condizione che l’attraversamento di tali Paesi avvenga sotto la copertura di un titolo di trasporto unico, emesso in una parte contraente.

2. Il presente titolo non si applica alle merci:

  1. destinate ad essere esportate all’esterno delle parti contraenti o

  2. trasportate sotto il regime di trasporto internazionale delle merci scortate da carnet TIR, a meno che: – le merci che devono essere scaricate nel territorio di una parte contraente siano trasportate insieme a merci da scaricare in un Paese terzo, oppure – le merci siano trasportate dal territorio di una parte contraente a quello di un’altra parte contraente passando per un Paese terzo.

3. Il presente titolo è applicabile alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali) inviate da un ufficio postale di una parte contraente a un ufficio postale di un’altra parte contraente.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 5 della Dec. 1/2008 del Comitato congiunto CE-AELS del

giu. 2008 (RU 2009 1325). Aggiornata dagli art. 1 n. 3 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016 (RU 2016 1951) e della Dec. n. 1/2017 del

Art. 2bis Presunzione della posizione doganale di merci unionali

1. Le merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che sono trasportate per ferrovia possono circolare, senza essere soggette a un regime doganale, da un punto all’altro del territorio doganale dell’Unione ed essere trasportate attraverso il territorio di un Paese di transito comune senza che muti la loro posizione doganale, se: – il trasporto delle merci è scortato da un documento di trasporto unico rilasciato in uno Stato membro dell’Unione europea; – il documento di trasporto unico reca la seguente dicitura: «Corridor-T2»; – il transito attraverso un Paese di transito comune è monitorato mediante un sistema elettronico in tale Paese di transito comune; – l’azienda ferroviaria in questione è autorizzata dal Paese di transito comune di cui si attraversa il territorio a utilizzare la procedura «Corridor-T2». 2. Il Paese di transito comune tiene informato il comitato congiunto di cui all’articolo14 della Convenzione o un gruppo di lavoro istituito da detto comitato sulla base del paragrafo 5 del medesimo articolo sulle modalità relative al sistema elettronico di monitoraggio, e sulle aziende ferroviarie autorizzate ad avvalersi della procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Capitolo II Prova della posizione doganale di merci unionali

Art. 3 Ufficio competente

Ai sensi del presente capitolo per «ufficio competente» si intendono le autorità competenti a provare la posizione doganale di merci unionali.

Art. 4 Disposizioni generali

1. La prova della posizione doganale di merci unionali che non circolano sotto la procedura T2 può essere fornita mediante uno dei documenti di cui al presente capitolo. 2. Purché le condizioni per il suo rilascio siano soddisfatte, il documento utilizzato per giustificare la posizione doganale di merci unionali può essere rilasciato a posteriori. In tal caso esso reca la dicitura seguente, in rosso: – Rilasciato a posteriori – 99210.

Sezione 1 Documento T2L

Art. 5 Definizione

1. La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, alle condizioni indicate in seguito, mediante la presentazione di un documento T2L.

2. Un documento T2L deve recare il codice «T2L» o «T2LF».

Art. 6 Formulario da utilizzare

1. Il documento T2L è fornito utilizzando un formulario conforme a uno dei modelli che figurano nella Convenzione DAU. 2. Tale formulario può essere eventualmente integrato da uno o più formulari complementari conformi ai modelli che figurano nella Convenzione DAU; essi formano parte integrante del documento T2L. 3. Distinte di carico fornite secondo il modello che figura nell’allegato B4 dell’appendice III possono essere utilizzate, in sostituzione dei formulari complementari, come parte descrittiva del documento T2L, di cui costituiscono parte integrante. 4. I formulari di cui ai paragrafi da 1 a3 sono compilati conformemente all’allegato B5 bis dell’appendice III. Essi sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettate dalle autorità competenti.

Art. 7 Distinte di carico speciali

1. Le autorità competenti possono autorizzare qualsiasi persona che risponda alle condizioni di cui all’articolo 57 dell’appendice I a utilizzare come distinte di carico elenchi che non soddisfano tutte le condizioni indicate nell’appendice III. 2. L’utilizzo di tali elenchi può essere autorizzato unicamente:

  1. se sono stilati da imprese le cui scritture si basano su un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati;

  2. se sono concepiti e compilati in modo da poter essere utilizzati senza difficoltà dalle autorità competenti;

  3. se citano, per ogni articolo, le informazioni richieste nell’allegato B5 bis dell’appendice III.

3. Può essere anche autorizzato l’utilizzo come distinte di carico di cui al paragrafo

di elenchi descrittivi forniti ai fini del compimento delle formalità di spedizione/esportazione, anche se questi elenchi sono forniti da operatori economici le cui scritture non sono basate su un sistema integrato di elaborazione elettronica o automatica dei dati.

Art. 8 Rilascio di un documento T2L

1. Fatto salvo l’articolo 19, il documento T2L è rilasciato in un unico esemplare. 2. Il documento T2L e, se del caso, il o i formulari complementari o la o le distinte di carico utilizzati sono vistati dall’ufficio competente su richiesta dell’interessato. Il visto deve recare le seguenti menzioni che devono figurare, per quanto possibile, nella casella « C. Ufficio di partenza» di detti documenti:

  1. per il documento T2L, il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria;

  2. per il formulario complementare o la distinta di carico, il numero che figura sul documento T2L. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio competente oppure a mano; in quest’ultimo caso deve essere accompagnato dal timbro ufficiale di detto ufficio.

I documenti vengono consegnati all’interessato non appena le formalità relative alla spedizione delle merci verso il Paese di destinazione sono state espletate.

Sezione 2 Documenti commerciali

Art. 9 Fattura e documento di trasporto

1. La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, mediante la presentazione della fattura o del documento di trasporto relativo a tali merci. 2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 devono riportare almeno il nome e l’indirizzo completo dello speditore/esportatore o dell’interessato, se quest’ultimo non è lo speditore/esportatore, la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci come pure la massa lorda in chilogrammi e, se necessario, i numeri dei contenitori. L’interessato deve apporre sul suddetto documento, in modo ben visibile, la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma manoscritta. 3. Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o privati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma di cui al paragrafo 2 con una tecnica di identificazione che può eventualmente fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le condizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti. 4. La fattura o il documento di trasporto debitamente compilato e firmato dall’interessato sono vistati, su richiesta dello stesso, dall’ufficio competente se il valore delle merci supera 15 000 EUR. Tale visto deve recare il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio, la data del visto e un numero di registrazione oppure il numero della dichiarazione di spedizione o di esportazione, se tale dichiarazione è necessaria. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto se la fattura o il documento di trasporto riguardano esclusivamente merci unionali. 6. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, la fattura o il documento di trasporto che soddisfano le condizioni e le formalità di cui ai paragrafi da 2 a 5 equivalgono al documento T2L.

7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4 della Convenzione, l’ufficio doganale di un Paese di transito comune sul cui territorio sono entrate merci sotto la copertura di una fattura o di un documento di trasporto equivalenti a un documento T2L può allegare al documento T2 o T2L che rilascia per questi merci una copia o fotocopia certificata conforme di tale fattura o documento di trasporto.

Art. 10 Manifesto marittimo

1. La prova della posizione doganale di merci unionali è fornita, conformemente alle condizioni indicate di seguito, dal manifesto della compagnia di navigazione relativo a tali merci. 2. Il manifesto riporta almeno le indicazioni seguenti:

  1. il nome e l’indirizzo completo della compagnia di navigazione;

  2. l’identità della nave;

  3. il luogo e la data di carico delle merci;

  4. il luogo di scarico delle merci.

Il manifesto riporta inoltre, per ogni spedizione:

  1. il riferimento alla polizza di carico marittima o ad un altro documento commerciale;

  2. la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli;

  3. la designazione delle merci secondo la denominazione commerciale abituale, con l’indicazione delle informazioni necessarie alla loro identificazione;

  4. la massa lorda in chilogrammi;

  5. se del caso, i numeri dei contenitori;

  6. le indicazioni seguenti relative alla posizione delle merci: – la sigla «C» (equivalente a «T2L») o la sigla «F» (equivalente a «T2LF») per le merci di cui può essere giustificata la posizione doganale di merci unionali, – la sigla «N» per le altre merci.

3. Il manifesto debitamente compilato e firmato dalla compagnia di navigazione è vistato, su richiesta della stessa, dalle autorità competenti. Il visto deve includere il nome e il timbro dell’ufficio competente, la firma di un funzionario di detto ufficio e la data del visto.

Art. 11

Abrogato

Sezione 3 Altre prove applicabili a talune operazioni

Art. 12 Trasporto sotto la copertura di carnet TIR o di carnet ATA

1. Quando le merci sono trasportate sotto la copertura di un carnet TIR, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), o sotto la copertura di un carnet ATA, il dichiarante può, per giustificare la posizione doganale di merci unionali e fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, apporre in modo ben visibile nella casella riservata alla designazione delle merci la sigla «T2L» o «T2LF» accompagnata dalla sua firma su tutte le pagine interessate del carnet utilizzato, prima di fare vistare quest’ultimo dall’ufficio doganale di partenza. La sigla «T2L» o la sigla «T2LF» devono essere convalidate, su tutte le pagine dove sono state apposte, dal timbro dell’ufficio doganale di partenza unitamente alla firma del funzionario competente. 2. Nel caso in cui il carnet TIR o il carnet ATA comprendano sia merci unionali che merci non unionali, queste due categorie di merci devono essere indicate separatamente e la sigla «T2L» oppure «T2LF» deve essere apposta in modo da riferirsi chiaramente alle sole merci unionali.

Art. 13 Merci contenute nei bagagli trasportati da un passeggero

Nella misura in cui debba essere stabilita la posizione doganale di merci unionali trasportate da un passeggero o contenute nei suoi bagagli, si considera che tali merci, sempre che non siano destinate a fini commerciali, abbiano la posizione doganale di merci unionali:

  1. quando sono dichiarate come merci aventi la posizione doganale di merci unionali e non sussistono dubbi in merito alla veridicità di tale dichiarazione;

  2. negli altri casi, secondo le modalità di cui al presente capitolo.

Sezione 4 Prova della posizione doganale di merci unionali fornita da un

emittente autorizzato

Art. 14 Emittente autorizzato

1. Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare qualsiasi persona, di seguito denominata «emittente autorizzato», che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6, dell’appendice I e che intende giustificare la posizione doganale di merci unionali tramite un documento T2L conformemente all’articolo 6 o tramite uno dei documenti previsti dagli articoli da 9 a 11, di seguito denominati «documenti commerciali», a utilizzare tali documenti senza doverli fare vistare dall’ufficio competente. 2. Le disposizioni degli articoli 59 e 60, dell’articolo61, paragrafo3, degli articoli da 62 a 69 e dell’articolo 72 dell’appendice I si applicano mutatis mutandis all’autorizzazione di cui al paragrafo 1.

Footnotes

  1. [61] RS 0.631.112.514

Art. 15 Contenuto dell’autorizzazione

L’autorizzazione determina in particolare:

  1. l’ufficio incaricato della preautenticazione, a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), dei formulari utilizzati per redigere i documenti in questione;

  2. le circostanze in cui l’emittente autorizzato giustifica l’utilizzo dei suddetti formulari;

  3. le categorie o i movimenti di merci esclusi;

  4. il termine entro il quale e le condizioni in cui l’emittente autorizzato informa l’ufficio competente per permettergli di effettuare eventuali controlli prima della partenza delle merci.

Art. 16 Preautenticazione e formalità alla partenza

1. L’autorizzazione prevede che il recto dei documenti commerciali interessati oppure la casella «C. Ufficio di partenza» che figura sul recto dei formulari utilizzati ai fini dell’emissione del documento T2L e, se necessario, del o dei formulari complementari sia:

  1. preventivamente munito dell’impronta del timbro dell’ufficio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e della firma di un funzionario di detto ufficio, oppure

  2. munito dall’emittente autorizzato dell’impronta del timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità competenti e conforme al modello che figura nell’allegato B9 dell’appendice III. L’impronta del timbro può essere prestampata sui formulari quando la stampa è affidata a una tipografia autorizzata a tal fine.

2. L’emittente autorizzato è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la custodia dei timbri speciali o dei formulari recanti l’impronta del timbro dell’ufficio doganale di partenza o di un timbro speciale. Egli informa le autorità competenti delle misure di sicurezza applicate ai sensi del comma precedente. 3. In caso di utilizzo abusivo da parte di chiunque di formulari recanti l’impronta preventivamente apposta del timbro dell’autorità competente o recanti l’impronta del timbro speciale, l’emittente autorizzato risponde, fatte salve le azioni penali, del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni divenuti esigibili in un determinato Paese e relativi alle merci trasportate sotto la copertura di tali formulari, a meno che dimostri alle autorità competenti che lo hanno autorizzato di aver adottato le misure di cui al paragrafo 2.

4. Al più tardi al momento della spedizione delle merci l’emittente autorizzato è tenuto a compilare il formulario e a firmarlo. Egli deve inoltre indicare nella casella «D. Controllo dell’ufficio di partenza» del documento T2L, o in un altro punto ben visibile del documento commerciale utilizzato, il nome dell’ufficio competente, la data di redazione del documento e la menzione seguente: – Emittente autorizzato.

Art. 17 Dispensa dalla firma

1. L’emittente autorizzato può essere dispensato dall’apposizione della firma sui documenti T2L o sui documenti commerciali utilizzati recanti l’impronta del timbro speciale di cui all’allegato B9 dell’appendice III e compilati tramite un sistema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale dispensa può essere accordata a condizione che l’emittente autorizzato abbia previamente presentato a tali autorità un impegno scritto con il quale si riconosce responsabile delle conseguenze giuridiche inerenti all’emissione di tutti i documenti T2L o di tutti i documenti commerciali recanti l’impronta del timbro speciale. 2. I documenti T2L o i documenti commerciali forniti secondo le disposizioni del paragrafo 1 devono recare, invece della firma dell’emittente autorizzato, la menzione – Dispensa dalla firma.

Art. 18 Manifesto marittimo trasmesso mediante scambio di dati

1. Le autorità competenti di ciascun Paese possono autorizzare le compagnie di navigazione a rimandare la redazione del manifesto che serve a giustificare la posizione doganale di merci unionali fino, al più tardi, al giorno successivo alla partenza della nave e, in ogni caso, prima dell’arrivo della nave al porto di destinazione. 2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata esclusivamente alle compagnie di navigazione internazionali che:

  1. soddisfano le condizioni di cui all’articolo 57, paragrafo 1, all’articolo 57, paragrafo 2, lettera d), e all’articolo 57, paragrafo 6 dell’appendice I; tuttavia, in deroga all’articolo all’articolo 57, paragrafo 1, lettera a), le compagnie marittime possono non essere stabilite in una parte contraente se vi dispongono di un ufficio regionale, e

  2. utilizzano sistemi di scambio elettronico di dati per trasmettere le informazioni tra i porti di partenza e di destinazione nei territori delle parti contraenti, e

  3. operano un numero significativo di viaggi tra i Paesi secondo itinerari riconosciuti.

3. Al ricevimento della domanda le autorità competenti del Paese nel quale la società di navigazione è stabilita notificano tale domanda agli altri Paesi sul territorio dei quali sono situati rispettivamente i porti di partenza e di destinazione previsti.

Qualora non ricevano alcuna obiezione entro 45 giorni della data della notifica, le autorità competenti accordano la procedura semplificata di cui al paragrafo 4. Tale autorizzazione è valida nei Paesi interessati e si applica soltanto alle operazioni effettuate tra i porti previsti dalla suddetta autorizzazione. 4. La semplificazione si applica come segue:

  1. il manifesto al porto di partenza viene trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati al porto di destinazione;

  2. la compagnia di navigazione appone sul manifesto le indicazioni che figurano nel paragrafo 2 dell’articolo 10;

  3. una versione stampata del manifesto trasmesso mediante un sistema di scambio elettronico di dati è presentata su richiesta, al più tardi il giorno lavorativo successivo alla partenza della nave, alle autorità competenti del porto di partenza, e in ogni caso prima dell’arrivo della nave nel porto di destinazione;

  4. una versione stampata del manifesto trasmesso mediante scambio elettronico di dati è presentata alle autorità competenti del porto di destinazione;

  5. le autorità competenti del porto di partenza effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi;

  6. le autorità competenti del porto di destinazione effettuano controlli, tramite audit, in base a un’analisi dei rischi e, se del caso, trasmettono particolari dei manifesti alle autorità competenti del porto di partenza a fini di verifica.

5. Fatte salve le disposizioni del titolo IV dell’appendice I: – la compagnia di navigazione notifica alle autorità competenti qualsiasi tipo di infrazione o irregolarità; – le autorità competenti del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità competenti del porto di partenza, come pure all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.

Art. 18bis Manifesto doganale delle merci

1. Le autorità competenti di ciascun paese possono autorizzare le società di navigazione a fornire la prova della posizione doganale di merci unionali sotto forma di un manifesto doganale delle merci relativo alle merci trasmesso mediante scambio elettronico di dati. 2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle società di navigazione che soddisfano i requisiti di cui all’appendice I, articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera d). 3. Gli emittenti autorizzati a stabilire la prova della posizione doganale di merci unionali per mezzo di un manifesto della società di navigazione di cui all’articolo 10 possono rilasciare anche il manifesto doganale delle merci di cui al presente articolo. 4. Il manifesto doganale delle merci comprende almeno le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

Art. 19 Obbligo di fare una copia

L’emittente autorizzato è tenuto a fare una copia di ciascun documento T2L o di ogni documento commerciale rilasciato ai sensi della presente sezione. Le autorità competenti determinano le modalità secondo le quali la suddetta copia è presentata ai fini di controllo e conservata per almeno tre anni.

Art. 20 Controlli presso l’emittente autorizzato

Le autorità competenti possono effettuare presso gli emittenti autorizzati qualsiasi controllo ritengano utile. Gli emittenti autorizzati sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni necessarie.

Capitolo III Assistenza reciproca

Art. 21

Le autorità competenti dei Paesi si prestano assistenza reciproca per il controllo dell’autenticità e dell’esattezza dei documenti, oltre che della regolarità delle modalità utilizzate, in virtù delle disposizioni del presente titolo, ai fini della prova della posizione doganale di merci unionali.

Titolo II Disposizioni relative all’euro

Art. 22

1. Il controvalore in valute nazionali degli importi in euro considerati nella presente Convenzione è calcolato sulla base dei tassi di conversione in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell’anno successivo. Se, per una data valuta nazionale, tale tasso non è disponibile, il tasso da applicare per detta valuta è quello del primo giorno per il quale è stato pubblicato un tasso dopo il primo giorno lavorativo di ottobre. Qualora dopo il primo giorno lavorativo del mese di ottobre non sia stato pubblicato un tasso, il tasso da applicare è quello dell’ultimo giorno, precedente tale data, per il quale un tasso è stato pubblicato. 2. Il controvalore dell’euro da prendere in considerazione per l’applicazione del paragrafo 1 è quello applicabile alla data dell’accettazione della dichiarazione di transito comune coperta dal o dai certificati di garanzia isolata, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2 dell’appendice I.

Appendice III73 Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti informatici

Art. 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I Dichiarazione di transito e formulari necessari alla trasmissione

elettronica di dati

Art. 2 Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all’articolo 21, paragrafo 1 dell’appendice I è conforme alla struttura e alle indicazioni che figurano nell’allegato A1 con utilizzo dei codici indicati nell’allegato A2.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A3. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4.

Art. 4 Elenco degli articoli

L’elenco degli articoli è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato A5. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6.

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 e 7 della Dec. n. 1/2008 del Comitato congiunto CE-AELS del 16 giu. 2008 (RU 2009 1325). Aggiornata dagli art. 1 delle Dec. n. 3/2012 del Comitato congiunto del 26 giu. 2012 (RU 2013 81), n. 4/2012 del Comitato congiunto UE-AELS del 26 giu.2012 (RU 2013 827), n. 1/2013 del Comitato congiunto UE-AELS del 1° lug. 2013 (RU 2014 293), n. 2/2013 del Comitato misto UE-AELS del 7 nov. 2013 (RU 2014 3495), n. 2/2015 del Comitato congiunto UE-AELS del 17 giu. 2015 (RU 2015 5967), n. 4/2015 del Comitato congiunto UE-AELS del 26 nov. 2015 (RU 2016 535) e dall’art. 1 n.

della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951). I formulari basati sui modelli di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell’appendice III possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario, fino al 1° mag. 2016. (art. 2 n. 2 della Dec. n. 4 /2012).

Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali – la dichiarazione di transito per i viaggiatori – la procedura di continuità operativa per il transito

Art. 5

1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono conformi ai formulari che figurano nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della Convenzione DAU. 2. Il formulario sul quale è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU. 3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

  1. per le appendici 1–3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della Convenzione DAU;

  2. per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della Convenzione DAU.

4. I formulari sono compilati e utilizzati:

  1. come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B2;

  2. come dichiarazione di transito per i viaggiatori o per la procedura di continuità operativa per il transito, in conformità alle istruzioni di cui all’allegato In entrambi i casi è opportuno usare, ove necessario, i codici di cui agli allegati

Art. 6

1. I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della Convenzione DAU. 2. Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO UNIONALE» anziché «TRANSITO COMUNITARIO». Quando tali documenti sono presentati in un altro Paese contraente, la presenza di tale contrassegno o di tale indicazione non impedisce l’accettazione della dichiarazione.

Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito

Art. 7 Distinte di carico

1. Il formulario su cui sono redatte le distinte di carico è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B4. Esso è compilato in conformità alle istruzioni di cui all’allegato B5. 2. Per il formulario delle distinte di carico è utilizzata una carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, a un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. Il colore della carta è a scelta degli interessati. 3. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di

mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Art. 8 Avviso di passaggio

Il formulario su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I è fornito utilizzando il formulario che figura nell’allegato B8 dell’appendice III.

Art. 9 Ricevute

La ricevuta è fornita utilizzando il formulario che figura nell’allegato B10.

Art. 10 Certificato di garanzia isolata

1. Il formulario su cui è redatto il certificato di garanzia isolata è conforme al modello figurante nell’allegato C3. 2. Per il formulario del certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 gr/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. 3. Il formato è di 148 × 105 mm. 4. Il formulario del certificato di garanzia isolata deve essere corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero che lo contraddistingue. 5. Per quanto riguarda i certificati di garanzia isolata, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «il certificato», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alle istruzioni di cui all’allegato C7.

2. Per il formulario del certificato di garanzia è utilizzata una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 gr/m2. Essa deve avere sulle due facciate un fondo arabescato in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: – di colore verde per i certificati di garanzia e – di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia. 3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm. 4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato deve recare un numero di serie che lo contraddistingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

1. Il formulario deve essere compilato a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 2. Il formulario deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del Paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. 3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro Paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiedere la traduzione del formulario nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di questo Paese. 4. Per quanto riguarda il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, la lingua da utilizzare è indicata dalle autorità competenti del Paese da cui dipende l’ufficio di garanzia. 5. Il formulario non deve contenere cancellature o alterazioni. Le modifiche eventualmente apportate devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. 6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della Convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

Allegato A174 Note esplicative relative all’utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di messaggi informatici normalizzati (Dichiarazione di transito EDI) La dichiarazione di transito EDI è presentata per via elettronica, salvo qualora la Convenzione disponga diversamente. La dichiarazione di transito EDI si basa sugli elementi di informazione che figurano nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci e che corrispondono alle diverse caselle del documento amministrativo unico (DAU), definiti nel presente allegato e nell’allegato B1, eventualmente associati a un codice o sostituiti da un codice. Il presente allegato contiene le esigenze particolari di base che si applicano qualora le formalità siano effettuate tramite scambio di messaggi normalizzati EDI. Sono applicabili anche i codici supplementari presentati nell’allegato A2. L’allegato B1 si applica alla dichiarazione di transito EDI, salvo indicazione contraria nel presente allegato o nell’allegato A2. La struttura e il contenuto dettagliati della dichiarazione di transito EDI sono conformi alle specificazioni tecniche comunicate dalle autorità competenti al titolare del regime al fine di garantire il funzionamento corretto del sistema. Tali specificazioni si basano sulle esigenze esposte nel presente allegato. Il presente allegato descrive la struttura dello scambio di informazioni. La dichiarazione di transito EDI è organizzata in gruppi contenenti dati (attributi). Questi ultimi sono raggruppati in blocchi logici coerenti nell’ambito del messaggio. La posizione rientrata di un gruppo di dati indica che esso dipende da un gruppo di dati di livello superiore. Se del caso, è indicato il numero di casella corrispondente del DAU. Il termine «numero» nella spiegazione relativa a un gruppo di dati indica il numero di volte che il gruppo può essere ripetuto nella dichiarazione di transito. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le esigenze in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico.

Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 le seguenti convenzioni: Gli eventuali due punti che precedono l’indicazione della lunghezza significano che il dato non ha lunghezza fissa e che la lunghezza massima è pari al numero di caratteri indicato. Una virgola nella lunghezza del campo indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra che precede la virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Indicazioni da fornire nelle dichiarazioni di transito e struttura della dichiarazione di transito EDI

Capitolo I Indicazioni richieste

Il presente allegato contiene tutti i dati, sulla base di quelli inseriti nella Convenzione «DAU», che possono essere richiesti nei diversi Paesi.

Capitolo II Struttura

A. Elenco dei gruppi di dati Operazione di transito Operatore speditore Operatore destinatario Designazione delle merci – operatore speditore – operatore destinatario – contenitori – colli – riferimenti amministrativi precedenti – documenti/certificati presentati – menzioni speciali Ufficio doganale di partenza Operatore titolare del regime Rappresentante Ufficio doganale di passaggio Ufficio doganale di destinazione Operatore destinatario autorizzato Risultato del controllo

Suggelli apposti – marche dei suggelli Garanzia – riferimento della garanzia – limitazione della validità UE – limitazione della validità non UE B. Elementi di informazione che figurano sulla dichiarazione di transito Operazione di transito LRN Tipo/lunghezza: an ..22 Il numero di riferimento locale (LRN) deve essere utilizzato. Esso è definito a livello nazionale e assegnato dall’utilizzatore in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola dichiarazione. Tipo di dichiarazione (casella 1) Tipo/lunghezza: an ..5 Le menzioni sono le seguenti: 1) merci destinate a circolare sotto la procedura T2: 2) merci destinate a circolare sotto la procedura T1: 3) spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I: T- Numero totale di articoli (casella 5) Numero totale di colli (casella 6) Tipo/lunghezza: n ..7 Questo attributo è facoltativo. Il numero totale di colli corrisponde alla somma degli attributi «Numero di colli» e «Numero di pezzi», maggiorata di un’unità per ciascuna merce dichiarata «alla rinfusa». Paese di spedizione (casella 15a)

Indicare il Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di spedizione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non si può utilizzare l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI».85 Paese di destinazione (casella 17a) Indicare il nome del Paese interessato. Questo attributo è utilizzato se viene dichiarato un solo Paese di destinazione. Deve essere utilizzato il codice Paese di cui all’allegato A2. In questo caso non può essere utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione, l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. In questo caso è invece utilizzato l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI». Identità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Tipo/lunghezza: an ..27 Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio. stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione. LNG Identità del mezzo di trasporto alla partenza

Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza (casella 18) Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. Indicare la nazionalità del mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) sul quale le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza (o quella del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare la nazionalità della motrice. stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse o di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti. Contenitori (casella 19) Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al Sono utilizzati i codici seguenti: 0: no 1: sì. Nazionalità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) La compilazione della casella è obbligatoria per quanto concerne la nazionalità. La nazionalità non viene tuttavia indicata quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse. Si utilizza il codice Paese di cui all’allegato A2. Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Tipo/lunghezza: an ..27 Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi l’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte

contraente

in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Ad esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc. Tuttavia il numero di immatricolazione non viene indicato quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse. LNG Identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera Tipo di trasporto che attraversa la frontiera (casella 21) Modo di trasporto alla frontiera (casella 25) Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza. Modo di trasporto interno (casella 26) L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa per le parti contraenti e va effettuata conformemente alla nota esplicativa relativa alla casella 25 che figura nell’allegato Luogo di carico (casella 27) Codice della localizzazione convenuta (casella 30) è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione, in forma codificata, il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Localizzazione convenuta delle merci (casella 30) è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate.

Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. LNG Localizzazione convenuta delle merci Localizzazione autorizzata delle merci (casella 30) L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa se viene utilizzato il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO». Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Se il gruppo di dati «RISULTATO DEL CONTROLLO» non è utilizzato, non può essere utilizzato nemmeno l’attributo. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Succursale doganale (casella 30) è facoltativa. Se l’attributo è utilizzato, occorre indicare con precisione il luogo in cui le merci possono essere esaminate. Gli attributi «Localizzazione convenuta delle merci»/«Codice della localizzazione convenuta», «Localizzazione autorizzata delle merci» e «Succursale doganale» non possono essere utilizzati contemporaneamente. Massa lorda totale (casella 35) Codice lingua del documento di accompagnamento transito Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua del documento di accompagnamento transito.

Indicatore lingua di dialogo alla partenza L’utilizzazione del codice lingua di cui all’allegato A2 è facoltativa. Se questo attributo non è utilizzato, il sistema utilizzerà la lingua corrente dell’ufficio doganale Data della dichiarazione (casella 50) Luogo della dichiarazione (casella 50) LNG del luogo della dichiarazione

Operatore speditore (casella 2) Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo speditore. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE speditore» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere utilizzato. Nome (casella 2) Via e numero (casella 2) Paese (casella 2) Occorre utilizzare il codice Paese di cui all’allegato A2. CAP (casella 2) Città (casella 2)

Numero di identificazione (casella 2)

Operatore destinatario Questo gruppo di dati è utilizzato se viene dichiarato un solo destinatario e l’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. In questo caso il gruppo di dati «OPERATORE destinatario» del gruppo di dati «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere Nome (casella 8) Via e numero (casella 8) Paese (casella 8) CAP (casella 8) Città (casella 8)

Numero di identificazione (casella 8)

Designazione delle merci Numero: 999 Tipo di dichiarazione (ex casella 1) Tipo/lunghezza: an ..5 Questo attributo è utilizzato se il codice «T-» è stato utilizzato per l’attributo «Tipo di dichiarazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In caso contrario, questo attributo non può essere utilizzato. Paese di spedizione (ex casella 15a) Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di spedizione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di spedizione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di spedizione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Paese di destinazione (ex casella 17a) Questo attributo è utilizzato se vengono dichiarati vari Paesi di destinazione. Devono essere utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. L’attributo «Paese di destinazione» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» non può essere utilizzato. Se viene dichiarato un solo Paese di destinazione, deve essere utilizzato l’attributo corrispondente del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». Descrizione testuale (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..140 denominazione deve comprendere le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; se l’attributo «Codice merci» deve essere compilato, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Da questo attributo devono risultare anche informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione.

LNG Descrizione testuale Numero dell’articolo (casella 32) Tipo/lunghezza: n ..5 Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nell’attributo «Numero totale di articoli». Questo attributo è utilizzato anche se è stato utilizzato il valore «1» per l’attributo «Numero totale di articoli» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO». In questo caso «1» è utilizzato anche per questo attributo. Ciascun numero di articolo è unico per tutta la dichiarazione. Codice delle merci (casella 33) Tipo/lunghezza: n ..8 Questo attributo deve comprendere un minimo di 4 e un massimo di 8 cifre. Questa casella va completata quando la dichiarazione di transito è compilata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Questa casella va compilata nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione. Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa. Massa lorda (casella 35) Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Questo attributo è facoltativo se vari tipi di merce riportati su una stessa dichiarazione sono imballati insieme in modo tale che sia impossibile assegnare una massa lorda a ciascuno di essi. Massa netta (casella 38) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nell’attributo corrispondente. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio.

Operatore speditore (ex casella 2) Questo gruppo di dati non può essere utilizzato quando viene dichiarato un solo speditore. In questo caso è utilizzato il gruppo di dati «OPERATORE speditore» che figura nella parte «OPERAZIONE DI TRANSITO». Nome (ex casella 2) Via e numero (ex casella 2) Paese (ex casella 2) CAP (ex casella 2) Città (ex casella 2) Numero di identificazione (ex casella 2)

Operatore destinatario (ex casella 8) Questo gruppo di dati è utilizzato quando sono dichiarati più destinatari e l’attributo «Paese di destinazione» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene un «Paese» quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Quando invece è dichiarato un solo destinatario, il gruppo di dati «OPERATORE

destinatario» della parte «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» non può essere Nome (ex casella 8) Via e numero (ex casella 8) Paese (ex casella 8) CAP (ex casella 8) Città (ex casella 8) Numero di identificazione (ex casella 8) Tipo/lunghezza: an..17

Contenitori (casella 31) Questo gruppo di dati è utilizzato se l’attributo «Contenitori» del gruppo di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» contiene il codice «1». Numeri dei contenitori (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..11

COLLI (casella 31)

Marchi e numeri dei colli (casella 31) Tipo/lunghezza: an ..42 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). La sua utilizzazione è facoltativa se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati. LNG Marchi e numeri dei colli Natura dei colli (casella 31) Sono utilizzati i codici di imballaggio che figurano nell’allegato A2. Numero di colli (casella 31) Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene codici di cui all’allegato A2 diversi da quelli utilizzati per «alla rinfusa» (VQ, VG, VL, VY, VR o VO) o per «merce non imballata» (NE, NF, NG). Esso non può essere utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene uno dei codici summenzionati. Numero di pezzi (casella 31) Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Natura dei colli» contiene un codice di cui all’allegato A2 per «merce non imballata» (NE). In caso contrario, esso non può essere utilizzato.

Riferimenti amministrativi precedenti (casella 40) Numero: 9 Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Questo gruppo di dati è utilizzato, fra l’altro, se l’attributo «Tipo di dichiarazione» dei gruppi di dati «OPERAZIONE DI TRANSITO» o «DESIGNAZIONE DELLE MERCI» contiene i codici «T2» o «T2F» e se il Paese dell’ufficio doganale di partenza è un Paese di transito comune quale definito nella Convenzione relativa ad un regime comune di transito. Tipo di documento precedente (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..6

Quando si utilizza il gruppo di dati si deve utilizzare almeno un codice di documento precedente di cui all’allegato A2. Riferimento del documento precedente (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..20 LNG Riferimento del documento precedente Informazioni complementari (casella 40) Tipo/lunghezza: an ..26 LNG Informazioni complementari

Documenti/certificati presentati (casella 44) Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione (compresi, se del caso, il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico ecc.). L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Se è utilizzato il gruppo di dati, almeno uno dei seguenti attributi deve essere utilizzato. Tipo di documento (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..3 Riferimento del documento (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..20 LNG Riferimento del documento

Informazioni complementari (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..26 LNG Informazioni complementari

Menzioni speciali (casella 44) L’utilizzazione di questo gruppo di dati è facoltativa per le parti contraenti. Qualora venga utilizzato questo gruppo, esso deve comportare gli attributi «Codice menzioni speciali» oppure «Testo». Codice menzioni speciali (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..3 Esportazione dall’UE (casella 44) Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, devono essere utilizzati i codici seguenti: Esportazione dal Paese (casella 44) Se la casella «Codice menzioni speciali» contiene il codice «DG0» o «DG1», l’attributo «Esportazione dall’UE» o «Esportazione dal Paese» deve essere utilizzato (i due attributi non possono essere utilizzati contemporaneamente). In caso contrario, l’attributo non può essere utilizzato. Se questo attributo è utilizzato, vanno utilizzati i codici Paese di cui all’allegato A2. Testo (casella 44) Tipo/lunghezza: an ..70 LNG Testo Il codice lingua di cui all’allegato A2 è utilizzato per definire la lingua (LNG) se è utilizzato il campo per il testo libero.

Ufficio doganale di partenza (casella C) Numero di riferimento (casella C)

Titolare del regime (casella 50) Numero di identificazione (TIN) (casella 50) Questo attributo è utilizzato quando il gruppo di dati «Risultato del controllo» contiene il codice A3 o quando è utilizzato l’attributo «GRN». Nome (casella 50) Via e numero (casella 50) Paese (casella 50) Il codice Paese di cui all’allegato A2 è utilizzato se l’attributo «TIN» è utilizzato e se gli altri attributi di questo gruppo di dati non sono ancora noti al sistema. CAP (casella 50) Tipo/lunghezza: an ..9 Città (casella 50)

dell’indirizzo (NAD LNG) se vengono utilizzati i campi per il testo libero.

Rappresentante (casella 50) Questo gruppo di dati è utilizzato se il titolare del regime si avvale di un rappresentante autorizzato. Nome (casella 50) Capacità rappresentativa (casella 50) Tipo/lunghezza: a ..35 L’utilizzazione di questo attributo è facoltativa. LNG Capacità rappresentativa

Ufficio doganale di passaggio (casella 51) Numero: 9 Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Questo gruppo di dati deve essere utilizzato almeno una volta se vengono dichiarate diverse parti contraenti per la partenza e l’arrivo. Numero di riferimento (casella 51)

Ufficio doganale di destinazione (casella 53) Numero di riferimento (casella 53)

Nell’allegato A2 è indicata unicamente la struttura del codice; gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Operatore destinatario autorizzato (casella 53) Questo gruppo di dati può essere utilizzato per indicare che le merci saranno consegnate a un destinatario autorizzato. TIN del destinatario autorizzato (casella 53)

Risultato del controllo (casella D) Questo gruppo di dati è utilizzato se uno speditore autorizzato presenta la dichiarazione. Codice del risultato del controllo (casella D) Deve essere utilizzato il codice A3. Data limite (casella D)

Suggelli apposti (casella D) Questo gruppo di dati è utilizzato quando una dichiarazione viene presentata da uno speditore autorizzato la cui autorizzazione prevede l’uso di sigilli o qualora un titolare del regime sia autorizzato a impiegare sigilli di modello speciale. Numero di suggelli (casella D) Tipo/lunghezza: n ..4

Marche dei suggelli (casella D) Questo gruppo di dati è utilizzato. Marche dei suggelli (casella D) Tipo/lunghezza: an ..20

LNG Marche dei suggelli Deve essere utilizzato il codice lingua (LNG) di cui all’allegato A2.

Garanzia Numero: 9 Tipo di garanzia (casella 52)

Riferimento della garanzia Questo gruppo di dati è utilizzato se la casella «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». GRN (casella 52) Tipo/lunghezza: an..24 Questo attributo è utilizzato per indicare il numero di riferimento della garanzia (GRN) se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene il codice «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo «Altro riferimento della garanzia» non può essere utilizzato. Il numero di riferimento (GRN), assegnato dall’ufficio doganale di garanzia per identificare ciascuna garanzia, è strutturato come segue. Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Ultime due cifre dell’anno diaccettazione Numerico 2 97 della garanzia (AA) 2 Identificatore del Paese in cui la garanzia Alfabetico 2 IT è presentata (codice Paese ISO alfa 2) 3 Identificatore unico, per anno e per Alfanumerico 12 1234AB788966 Paese, dell’accettazione attribuito dall’ufficio doganale di garanzia 4 Numero di controllo Alfanumerico 1 8 5 Identificatore del certificato di garanzia Alfanumerico 7 A001017 isolata (1 lettera + 6 cifre) o NUL per gli altri tipi di garanzia

I campi 1 e 2 sono compilati come sopra indicato.

Nel campo3 deve figurare un identificatore unico, per anno e per Paese, dell’accettazione della garanzia attribuito dall’ufficio doganale di garanzia. Le amministrazioni nazionali che desiderano inserire il numero di riferimento dell’ufficio di garanzia nel GRN possono utilizzare fino ai primi sei caratteri del codice per inserire il codice nazionale dell’ufficio doganale di garanzia. Nel campo 4 va introdotto un valore che serva da numero di controllo per i campi da 1 a3 del GRN. Esso consente di individuare un errore al momento della registrazione dei dati dei primi quattro campi del GRN. Il campo 5 sarà compilato solo quando il GRN riguarda una garanzia isolata a mezzo di certificati registrata nel sistema di transito elettronico. In questo caso nel campo andrà riportato il numero di identificazione di ciascun certificato. Altro riferimento della garanzia (casella 52) Tipo/lunghezza: an..35 Questo attributo è utilizzato se l’attributo «Tipo di garanzia» contiene un codice diverso da «0», «1», «2», «4» o «9». In questo caso l’attributo GRN non può essere Codice di accesso Questo attributo è utilizzato se è utilizzato l’attributo «GRN»; in caso contrario, l’utilizzazione di questo dato è facoltativa per ogni Paese. In funzione del tipo di garanzia, l’attributo è assegnato dall’ufficio doganale di garanzia, dal garante o dal titolare del regime ed è utilizzato per rendere sicura una garanzia specifica.

Limitazione della validità UE Non valida per l’UE (casella 52) Devono essere utilizzati i codici seguenti:

Limitazione della validità non UE Non valida per le altre parti contraenti (casella 52) Il codice Paese di cui all’allegato A2 deve essere utilizzato per indicare la parte contraente. Il codice di uno Stato membro dell’Unione europea non può essere

Allegato A275

Codici supplementari per il sistema di transito elettronico

Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione 1. Codici Paesi (CNT) Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Codice Paese ISO alfa-2 Alfabetico 2 IT

Si applica il «codice Paese ISO alfa-2» quale specificato nella norma ISO 3166-1 del 1997 e successivi aggiornamenti.

2. Codice lingua Si applica la codificazione ISO alfa-2 definita nella norma ISO-639:1988.

3. Codice dei prodotti (COM) Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Codice del sistema armonizzato a sei cifre Numerico 6 010290 (SA6) (allineato a sinistra)

Per le prime sei cifre si utilizzano le prime sei cifre del sistema armonizzato (SA6). Il codice dei prodotti può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

4. ...

5. Codici di imballaggio (Raccomandazione UN/ECE n. 21/rev. 8.1, del 12 luglio 2010) Aerosol AE Ampolla non protetta AM Ampolla protetta AP Anello RG

75 Aggiornato dagli art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 dic. 2017, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2017 (RU 2018 303).

Assortimento («set») SX Astuccio CV Atomizzatore AT Attaccapanni HN Bacinella («pan») P2 Bagaglio LE Balla compressa BL Balla non compressa BN Bara CJ Barattolo di latta TN Barile («keg») KG Barilotto («firkin») FI Barilotto («tierce») TI Barra BR Barre in pacchi/mazzi/fasci BZ Baule («trunk») TR Baule da marinaio SE Baule metallico («coffer») CF Bauletto («footlocker») FO Bidone cilindrico CX Bidone con manico e beccuccio CD Bidone da latte CC Bidone di latta («canister») CI Bidone rettangolare CA Blocco OK Bobina («bobbin») BB Bobina («coil») CL Bobina («reel») RL Bobina («spindle») SD Bobina («spool»)

SO Bombola di gas GB Borsa BG Botte («barrel») BA Botte («barrel») di legno 2C Botte («barrel») di legno con coperchio amovibile QJ Botte («barrel») di legno con foro di riempimento QH Botte («butt») BU Botte («cask») CK Botte («hogshead») HG Botte di grande capacità TO Bottiglia a bulbo non protetta BS Bottiglia a bulbo protetta BV Bottiglia cilindrica non protetta BO Bottiglia cilindrica protetta BQ Bottiglia impagliata WB Bottiglione non protetto CO Bottiglione protetto CP

Brocca («jug») JG Brocca («pitcher») PH Busta EN Canestro BK Capsula AV Carrello piatto FW Cartoncino («card») CM Cartone CT Cartone per rinfuse DK Cartuccia CQ Casetta («tray») contenente articoli piatti impilati orizzontalmente GU Cassa («box») di legno ricostituito 4F Cassa («box») di acciaio 4A Cassa («box») di alluminio 4B Cassa («box») di legno compensato 4D Cassa («box») di legno naturale 4C Cassa («box») di legno naturale a pannelli stagni alle polveri QQ Cassa («box») di legno naturale, ordinaria QP Cassa («box») in materiale plastico espanso QR Cassa («box») in pannelli di fibra 4G Cassa («box») in plastica 4H Cassa («box») in plastica rigida QS Cassa («box») per liquidi BW Cassa («crate») da frutta FC Cassa («crate») della birra CB Cassa («crate») di cartone multistrato DC Cassa («chest») da tè TC Cassa a gabbia FD Cassa bassa («shallow crate») SC Cassa-paletta ED Cassa-paletta di cartone

EF Cassa-paletta di legno EE Cassa-paletta di metallo EH Cassa-paletta di plastica EG Cassetta CR Cassetta («crate») di legno 8B Cassetta («crate») di legno multistrato DB Cassetta («crate») di legno per rinfuse DM Cassetta («crate») in plastica multistrato DA Cassetta («crate») in plastica per rinfuse DL Cassetta («crate») metallica MA Cassetta («Lug») LU Cassetta («tray») di cartone, doppio strato, senza coperchio DY Cassetta («tray») di cartone, monostrato, senza coperchio DV Cassetta («tray») di legno, doppio strato, senza coperchio DX Cassetta («tray») di legno, monostrato, senza coperchio DT Cassetta («tray») di plastica, doppio strato, senza coperchio DW

Cassetta («tray») di plastica, monostrato, senza coperchio DS Cassetta («tray») di polistirolo, monostrato, senza coperchio DU Cassetta («tray») rigida con coperchio, impilabile (CEN TS 14482:2002) IL Cassetta allungabile («nest») NS Cassetta del latte MC Cassetta Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DH Cassetta, rastrelliera per bottiglie BC Cassone («liftvan») LV Cassone con coperchio TL Cassone o vagoncino («tub») TB Cestello con coperchio a cerniera («clamshell») AI Cestello o cassetta («tray») PU Cestello tondo PJ Cesto («bin») BI Cesto di cartone con manico HC Cesto di legno con manico HB Cesto di plastica con manico HA Cilindro CY Cintura B4 Cofano CH Condotti («pipe») in pacchi/mazzi/fasci PV Condotto («pipe») PI Cono AJ Contenitore («case») di acciaio SS Contenitore («case») di legno 7B Contenitore automobile 7A Contenitore di grandi dimensioni flessibile per rinfuse («big bag») 43 Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, con recipiente interno di plastica rigida ZQ Contenitore di grandi

dimensioni per liquidi alla rinfusa, di acciaio WK Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di alluminio WL Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida ZR Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di metallo WM Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante ZK Contenitore di grandi dimensioni per liquidi alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura ZJ Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, autoportante ZF Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, di plastica rigida, con struttura ZD Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida ZM Contenitore di grandi dimensioni per merce solida alla rinfusa, in materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida ZL Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse WA

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio WC Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di acciaio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) WG Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio WD Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di alluminio, con riempimento e svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) WH Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio ZA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di carta multifoglio, resistente all’acqua ZC Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato ZX Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno compensato, con rinforzo WY Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale ZW Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno naturale, con rinforzo WU Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito ZY Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di legno ricostituito, con rinforzo WZ Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, senza fodera o rivestimento WT Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con rivestimento interno WV Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera e rivestimento interno WX Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materia tessile, con fodera WW Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica morbida, per riempimento e svuotamento a pressione ZP Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale composito, con recipiente interno di plastica rigida, per riempimento e svuotamento a pressione

ZN Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiale morbido ZU Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di materiali compositi ZS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo WF Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo diverso dall’acciaio ZV Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di metallo, per riempimento o svuotamento a pressione superiore a 10 kpa (0,1 bar) WJ Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida AA Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, autoportante, per riempimento o svuotamento a pressione ZH Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica rigida, con struttura, per riempimento e svuotamento a pressione ZG Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, con rivestimento interno e rinforzo WR Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di plastica, senza rivestimento interno o rinforzo WN

Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rivestimento interno WP Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, di tessuto plastico, con rinforzo WQ Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in film di plastica WS Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse, in pannelli di fibra ZT Contenitore esterno OU Contenitore flessibile 1F Contenitore flessibile («Flexibag») FB Contenitore flessibile a sacco FX Contenitore gallone GL Contenitore isotermico EI Contenitore metallico ME Contenitore senza altra precisione CN Contenitore serbatoio generico TG Coppa CU Damigiana non protetta DJ Damigiana protetta DP Definizione comune ZZ Fascio («truss») TS Fiala VI Flacone FL Fogli in pacchi/mazzi/fasci SZ Foglio ST Foglio protettivo («slipsheet») SL Foglio, rivestimento di plastica SP Fusto DR Fusto di acciaio 1A Fusto di acciaio con coperchio amovibile QB Fusto di acciaio con coperchio non amovibile QA Fusto

di alluminio 1B Fusto di alluminio con coperchio amovibile QD Fusto di alluminio con coperchio non amovibile QC Fusto di cartone 1G Fusto di ferro DI Fusto di legno 1W Fusto di legno compensato 1D Fusto di plastica IH Fusto di plastica con coperchio amovibile QG Fusto di plastica con coperchio non amovibile QF Gabbia CG Gabbia («pen») PF Gabbia Eurobox CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) DG Gas alla rinfusa (a 1 031 mbar e a 15 °C) VG Gas liquefatto, alla rinfusa (a temperatura/pressione anormale) VQ Generatore aerosol DN Giara JR Imballaggio composito, recipiente di plastica 6H

Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di alluminio YD Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di cartone YK Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno compensato YH Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di plastica rigida YM Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di acciaio YB Imballaggio composito, recipiente di plastica con cassa esterna di legno YF Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di alluminio YC Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di cartone YJ Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di plastica YL Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di legno compensato YG Imballaggio composito, recipiente di plastica con fusto esterno di acciaio YA Imballaggio composito, recipiente di vetro 6P Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di alluminio YR Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di acciaio YP Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di cartone YX Imballaggio composito, recipiente di vetro con cassa esterna di legno YS Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di alluminio YQ Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di acciaio YN Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di cartone YW Imballaggio composito, recipiente di vetro con fusto esterno di legno compensato YT Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di materiale plastico espanso YY Imballaggio composito, recipiente di vetro con imballaggio esterno di plastica rigida YZ Imballaggio composito, recipiente di vetro con paniere esterno di vimini YV Imballaggio con finestra

IE Imballaggio con rivestimento di carta IG Imballaggio di cartone con fori di presa IK Imballaggio di presentazione di cartone IB Imballaggio di presentazione di legno IA Imballaggio di presentazione di metallo ID Imballaggio di presentazione di plastica IC Imballaggio sottovuoto VP Imballaggio termoretrattile («shrinkwrapped») SW Imballaggio tubolare IF Intelaiatura FR Intelaiatura di cassa SK Involucro di acciaio SV Kit KI Lamiera SM Lastra («plate») PG Lastra («slab») SB Lastre («plate») in pacchi/mazzi/fasci PY

Libero (animale) UC Lingotti in pacchi/mazzi/fasci IZ Lingotto IN Liquidi alla rinfusa VL Lotto LT Manicotto SY Mazzo BH Merce disimballata o non imballata NE Merce disimballata o non imballata in un’unica unità NF Merce disimballata o non imballata in varie unità NG Octabin OT Pacchetto PA Pacco («bundle») BE Pacco («bundle») di legno 8C Pacco («package») PK Pacco («parcel») PC Paletta PX Paletta «triwall» TW Paletta 100 cm × 110 cm AH Paletta CHEP 100 cm × 120 cm OC Paletta CHEP 40 cm × 60 cm OA Paletta CHEP 80 cm × 120 cm OB Paletta con rivestimento termoretrattile AG Paletta di legno 8A Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 100 cm PD Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 120 cm PE Paletta modulare, con piedini, di 80 cm × 60 cm AF Paletta scatola («pallet box») PB Paletta, AS 4068-1993

OD Palla AL Pallet, ISO T11 OE Pallone non protetto BF Pallone protetto BP Paniere («creel») CE Paniere («hamper») HR Pannelli («board») in pacchi/mazzi/fasci BY Pannello («board») BD Particelle alla rinfusa, solide, fini («polveri») VY Particelle alla rinfusa, solide, grandi («noduli») VO Particelle alla rinfusa, solide, granulari («grani») VR Pellicola plastica («filmpack») FP Pezzo PP Piattaforma di peso o dimensioni non specificate OF Pneumatico TE Rastrelliera, attaccapanni RJ Recipiente con rivestimento di plastica MW Recipiente di carta AC

Recipiente di cartone AB Recipiente di legno AD Recipiente di metallo MR Recipiente di plastica PR Recipiente di vetro GR Rete («NET») NT Rete tubolare di materiale tessile NV Rete tubolare di plastica NU Roll CW Rotolo («bolt») BT Rotolo («roll») RO Rottami metallici alla rinfusa VS Sacchetto («bag») multistrato MB Sacchetto («pouch») PO Sacchetto («sachet») SH Sacco («polybag») 44 Sacco («sack») multifoglio MS Sacco («sack») SA Sacco da trasporto TT Sacco di carta 5M Sacco di carta multifoglio XJ Sacco di carta multifoglio, resistente all’acqua XK Sacco di dimensioni molto grandi («jumbo») JB Sacco di grandi dimensioni ZB Sacco di juta JT Sacco di materia tessile 5L Sacco di materia tessile resistente all’acqua XH Sacco di materia tessile stagno alle polveri XG Sacco di materia tessile, senza fodera o

rivestimento interno XF Sacco di plastica EC Sacco di tela GY Sacco di tessuto di materia plastica, resistente all’acqua XC Sacco di tessuto di materia plastica, senza fodera o rivestimento interno XA Sacco di tessuto di materia plastica, stagno alle polveri XB Sacco di tessuto di plastica 5H Sacco in film di plastica XD Sacco in rete («rednet») RT Scaffalatura («rack») RK Scatola BX Scatola («case») CS Scatola di fiammiferi MX Secchio («bucket») BJ Secchio («pail») PL Senza oggetto NA Serbatoio cilindrico TY Serbatoio flessibile («flexitank») FE Serbatoio rettangolare TK

Skid SI Tanica cilindrica JY Tanica di acciaio 3A Tanica di acciaio con coperchio amovibile QL Tanica di acciaio con coperchio non amovibile QK Tanica di plastica 3H Tanica di plastica con coperchio amovibile QN Tanica di plastica con coperchio non amovibile QM Tanica rettangolare JC Tavola («plank») PN Tavole («plank») in pacchi/mazzi/fasci PZ Tavoletta T1 Tela di sacco MT Telone CZ Tino VA Trave GI Travi in pacchi/mazzi/fasci GZ Tronchi in pacchi/mazzi/fasci LZ Tronco LG Tubi («tubes») in pacchi/mazzi/fasci TZ Tubo («tube») TU Tubo a imbuto TV Tubo flessibile («collapsible tube») TD Unità UN Valigia SU Vaschetta BM Vaschetta per alimenti («foodtainer») FT Vaschetta per alimenti («foodtainer») VK Vaso

PT Veicolo VN Vergella RD Vergelle in pacchi/mazzi/fasci RZ 6. Codice documento precedente Sono utilizzati i seguenti codici:

T2 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali. T2F = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci unionali provenienti da o a destinazione di una parte del territorio doganale dell’Unione che non applica le norme IVA dell’Unione. T2CIM = Merci unionali trasportate sotto scorta di una lettera di vettura CIM T2TIR = Carattere comunitario delle merci trasportate sotto scorta di un carnet TIR. T2ATA = Merci unionali trasportate sotto scorta di un carnet ATA.

T2L = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali. T2LF = Documento amministrativo unico comprovante la posizione doganale di merci unionali negli scambi fra parti del territorio doganale dell’Unione che applicano le norme IVA dell’Unione e parti di tale territorio che non le applicano.

T1 = Dichiarazione di transito concernente una procedura di transito comune relativa a merci merci non unionali. *…… ……………………………………………………………………… * qualsiasi altro documento precedente (an..5)

7. Codici dei documenti e dei certificati presentati (codici numerici estratti dai Repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 1997b: lista di codici per l’elemento dato 1001, Nome del documento/messaggio in codice) Certificato di conformità 2 Certificato di qualità 3 Certificato di circolazione delle merci A.TR.1 18 Elenco dei contenitori 235 Distinta di carico 271 Fattura proforma 325 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura SMGS (fer) 722 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documento di trasporto multimodale/combinato (termine generico) 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Documento di spedizione modello T 820 Documento di spedizione modello T1 821 Documento di spedizione modello T2 822 Documento di spedizione modello T2 825 Dichiarazione delle merci per l’esportazione 830 Certificato fitosanitario 851 Certificato sanitario 852 Certificato

veterinario 853

Certificato d’origine (termine generico) 861 Dichiarazione d’origine 862 Certificato di origine preferenziale 864 Certificato di origine, modulo A (SPG) 865 Licenza d’importazione 911 Dichiarazione del carico (arrivo) 933 Autorizzazione di embargo 941 Modulo TIF 951 Carnet TIR 952 Certificato di circolazione delle merci EUR.1 954 Carnet ATA 955 Altri ZZZ

8. Codici dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni A. Codice di una cifra (obbligatorio) B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti) A. B. Denominazione:

1 10 Trasporto marittimo 12 Carrozza ferroviaria su nave marittima 16 Veicolo stradale a motore su nave marittima 17 Rimorchio o semirimorchio su nave marittima 18 Nave della navigazione interna su nave marittima 2 20 Trasporto ferroviario 23 Veicolo stradale su vagone ferroviario 3 30 Trasporto su strada 4 40 Trasporto aereo 5 50 Spedizioni postali 7 70 Infrastrutture di trasporto fisse 8 80 Trasporto per via navigabile interna 9 90 Propulsione propria

9. Codice menzioni speciali Sono utilizzati i seguenti codici:

DG0 = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a restrizioni o esportazione dall’Unione soggetta a restrizioni DG1 = Esportazione da un «Paese di transito comune» soggetta a dazi doganali o esportazione dall’Unione soggetta a dazi doganali

Possono inoltre essere definiti codici menzioni speciali supplementari a livello nazionale.

10. Codici relativi ai tipi di garanzia L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: Situazione Codice Altre indicazioni

In caso di esonero dalla garanzia 0 – numero del certificato di esonero (articolo 53 dell’appendice I) dalla garanzia In caso di garanzia globale 1 – numero del certificato di garanzia globale – ufficio doganale di garanzia In caso di garanzia isolata mediante 2 – riferimento dell’atto costitutivo fideiussione della garanzia – ufficio doganale di garanzia In caso di garanzia isolata in contanti 3 In caso di garanzia isolata a mezzo di 4 – numero del certificato di certificati garanzia isolata In caso di esonero dalla garanzia 6 (articolo 11 dell’appendice I) In caso di esonero dalla garanzia sulla A. base di un accordo (articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della Convenzione) In caso di esonero dalla garanzia per il 7 percorso compreso fra l’ufficio doganale di partenza e l’ufficio doganale di passaggio (ar. 10, par. 2, lett. b) della Conv.) In caso di garanzia isolata del tipo di 9 – riferimento dell’atto costitutivo cui all’allegato I, punto3, della garanzia dell’appendice I – ufficio doganale di garanzia

Indicazione dei Paesi Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

11. Numero di riferimento dell’ufficio doganale (COR) Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Identificatore del Paese al quale appartiene Alfabetico 2 IT l’ufficio doganale (v. CNT)

Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

2 Numero nazionale dell’ufficio doganale Alfanumerico 6 0830AB

Campo 1 come illustrato sopra. Il campo 2 deve essere compilato liberamente con un codice alfanumerico a sei caratteri. I sei caratteri permettono alle amministrazioni nazionali, se necessario, di definire una gerarchia degli uffici doganali. Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Allegato A3

Modello di documento d’accompagnamento transito 1 REGIME MRN 2 Speditore / Esportatore N. A 3 Formulari 4 Distinta di carico TRANSITO - DOCUMENTO D'ACCOMPAGNAMENTO

5 Articoli 6 Totale dei colli

8 Destinatario N. Esemplare di rinvio da trasmettere all'ufficio di:

15 Paese di spedizione / esportazione

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza 56 Altri incidenti durante il trasporto G VISTO DELLE Fatti e misure adottate AUTORITÀ COMPETENTI

A 31 Colli e Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura 32 Articolo 33 Codice delle merci designazione N. delle merci 35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria / Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

55 Trasbordi Luogo e paese: Luogo e paese: Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto: Identità e naz. nuovo mezzo di trasporto: Ctr. (1) Identità nuovo contenitore: Ctr. (1) Identità nuovo contenitore (1) Indicare 1 se SÌ o 0 se NO. (1) Indicare 1 se SÌ o 0 se NO. F VISTO Nuovi suggelli: Numero: marche: Nuovi suggelli: Numero: marche: DELLE Firma: Timbro: Firma: Timbro: AUTORITÀ COMPE- TENTI Informazione già inserita nel sistema Informazione già inserita nel sistema

50 Obbligato principale N. C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese) non valida per D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Risultato: Data di arrivo: Esemplare di rinvio trasmesso Suggelli apposti: Numero: Controllo dei suggelli: il marche: dopo registrazione con il Termine (data limite): Osservazioni: N. Firma Timbro

Allegato A476

Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) del documento d’accompagnamento transito

La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde. Il documento d’accompagnamento transito viene stampato sulla base dei dati forniti dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, e completati come segue:

1. MRN (numero di riferimento principale – Master Reference Number) L’informazione è presentata sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente: Campo Contenuto Tipo di campo Esempio

1 Ultime due cifre dell’anno di accetta- Numerico 2 97 zione formale del movimento di transito (AA) 2 Identificatore del Paese di partenza delAlfabetico 2 IT movimento (codice Paese ISO alfa 2) 3 Identificatore unico del movimento di Alfanumerico 13 9876AB8890123 transito per anno e per Paese 4 Carattere di controllo Alfanumerico 1 5

I campi 1 e 2 sono compilati come indicato sopra. Nel campo3 deve figurare un identificatore dell’operazione di transito. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali; tuttavia a ogni operazione di transito trattata nel corso dell’anno nel Paese in questione deve essere attribuito un numero esclusivo. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento delle delle autorità doganali nel MRN possono utilizzare sino ai primi sei caratteri del codice. Nel campo 4 deve essere immessa una cifra di controllo per il MRN. Essa permette di individuare eventuali errori all’atto della registrazione del numero completo. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

76 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

2. Casella3: – prima suddivisione: numero consecutivo del foglio stampato stesso; – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli); – non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio alla destra della casella 8: Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere l’esemplare di rinvio del documento d’accompagnamento transito se è utilizzata la procedura di continuità operativa per il transito. Tutti i riferimenti all’«obbligato principale» sono intesi come riferimenti al «titolare del regime.

4. Casella C: – nome dell’ufficio doganale di partenza, – numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza, – data di accettazione della dichiarazione di transito, – nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella D: – risultati del controllo, – sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201», – eventualmente, la dicitura «Itinerario vincolante». Il documento d’accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella presente Convenzione.

6. Formalità durante il trasporto arrivano all’ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento d’accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotate sull’esemplare dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato.

Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento d’accompagnamento transito. Le autorità doganali dell’ufficio doganale di passaggio o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato. Tali menzioni si riferiscono alle caselle seguenti: – Trasbordi: utilizzare la casella n. 55 Casella n. 55: Trasbordi Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci in questione vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella 18 qualora la situazione logistica al punto di partenza possa impedire di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella n. 55. – Altri incidenti: utilizzare la casella n. 56 Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso l’attestazione di controllo delle autorità competenti non è necessaria.

Allegato A5

Modello di elenco degli articoli Elenco degli articoli UffPart: MRN

Foglio A Data:

Art. n. Marchi/numeri Quantità/natura N. contenitore Designazione delle merci (32) (31.1) (31.2) (31.3) (31.4)

Regime Codice delle Codice merci Quantità Dichiarazione sommerci sensibili sensibile maria/Documento precedente (1/3) (33) (31.5) (31.6) (40)

Paese di Paese di Massa lorda Massa netta Menzioni speciali/ spedizione/ destinazione (kg) (kg) Documenti esportazione presentati/Certificati e autorizzazioni (15) (17) (35) (38) (44)

Speditore/Esportatore Destinatario (2) (8)

Allegato A677

Note esplicative ed elementi d’informazione (dati) dell’elenco degli articoli

Quando un movimento riguarda più articoli, il foglio A dell’elenco degli articoli è sempre stampato dal sistema informatico ed è allegato all’esemplare del documento d’accompagnamento transito. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Devono essere stampati i seguenti dati: 1. nella casella di identificazione (angolo superiore sinistro): a) elenco degli articoli, b) numero di serie del foglio e numero totale di fogli (compreso il documento d’accompagnamento transito). 2. UdP – nome dell’ufficio doganale di partenza; 3. data – data di accettazione della dichiarazione di transito; 4. MRN – (numero di riferimento principale – Master Reference); 5. nelle varie caselle della parte «Designazione delle merci» devono essere stampati i seguenti dati: a) Articolo n. – numero di serie dell’articolo in questione; b) Regime – se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non viene utilizzata; c) in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle

77 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Allegato B178

Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito

Il presente allegato sarà soppresso a decorrere dalla data di introduzione A – Indicazioni relative alle diverse caselle Casella 19: Contenitore I codici da utilizzare sono i seguenti: 0: merci non trasportate in contenitori; 1: merci trasportate in contenitori. Casella 27: Luogo di carico/scarico I codici saranno stabiliti dalle parti contraenti. Prima sottocasella Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella). Casella 51: Uffici di passaggio previsti Codici dei paesi Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1). L’elenco dei codici da utilizzare è il seguente: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CH Svizzera CY Cipro CZ Repubblica ceca

78 Aggiornato dagli art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 dic. 2017, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2017 (RU 2018 303).

DE Germania DK Danimarca EE Estonia ES Spagna FI Finlandia FR Francia GB Regno Unito GR Grecia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IS Islanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MK79 Ex Repubblica jugoslava di Macedonia MT Malta NL Paesi Bassi NO Norvegia PL Polonia PT Portogallo RO Romania RS Serbia SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia TR Turchia Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Si utilizzano i codici previsti per la casella 51.

B – Codici delle versioni linguistiche delle diciture

79 Codice provvisorio che non anticipa la denominazione definitiva del Paese, che verrà assegnata dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite.

Allegato B280

Istruzioni per la compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali

A. Disposizioni generali 1. Qualora, in virtù della Convenzione, sia necessario giustificare la posizione doganale di merci unionali, va utilizzato un formulario conforme all’esemplare n. 4 del modello che figura nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU o all’esemplare n. 4/5 del modello che figura nell’allegato I, appendice 2, della stessa Convenzione. Se del caso, tale formulario viene completato da uno o più formulari conformi all’esemplare n. 4 o all’esemplare n. 4/5 del modello di formulario figurante, rispettivamente, nelle appendici3 e 4 dell’allegato I della Convenzione DAU. 2. L’interessato deve compilare soltanto le caselle indicate nella parte superiore del formulario, alla voce «Nota importante». 3. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o simile. Essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, a penna e in stampatello. 4. Essi non devono contenere né cancellature né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate e, se del caso, aggiungendovi quelle desiderate. Ogni modifica così operata deve essere approvata dall’autore e vistata dalle autorità competenti. Queste possono esigere, se del caso, la presentazione di un nuovo formulario. 5. Gli spazi non utilizzati nelle caselle compilate dall’interessato devono essere sbarrati, in modo da impedire iscrizioni successive.

B. Indicazioni relative alle diverse caselle Casella 1: Dichiarazione Nella terza sottocasella inserire, a seconda del caso, la sigla «T2L» o «T2LF». In caso di utilizzo di formulari complementari indicare, a seconda del caso, la sigla «T2Lbis» o «T2LFbis» nella terza sottocasella della casella 1 del o dei formulari utilizzati. Casella 2: Speditore/esportatore Questa parte è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione seguente: – Vari – 99211

80 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione. Casella3: Formulari Indicare il numero d’ordine del formulario rispetto al totale dei formulari eventualmente utilizzati. Esempi: se il documento T2L è costituito da un solo formulario, indicare 1/1; se il documento T2L comprende un formulario complementare T2L bis, numerare il documento T2L 1/2 e il formulario complementare 2/2; se il documento T2L comprende due formulari complementari T2L bis, numerare il documento T2L 1/3, il primo documento T2Lbis 2/3 e il secondo documento T2Lbis 3/3. Casella 4: Distinte di carico Indicare il numero di distinte di carico allegate. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli menzionati nel documento T2L. Casella14: Dichiarante/rappresentante Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato, in conformità alle disposizioni vigenti. In caso di identità fra l’interessato e lo speditore identificato nella casella 2 indicare la menzione seguente: – Speditore – 99213. Per quanto riguarda il numero di identificazione, potranno indicarlo i Paesi interessati (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). Casella31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri –Numero del contenitore Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto del documento o, secondo il caso, la dicitura seguente: – Alla rinfusa – 99212. denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle merci; qualora la casella 33 «Codice delle merci» debba essere compilata, la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nel documento T2L e nei formulari complementari o nelle distinte di carico allegati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5.

Se il documento T2L si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1». Questa casella va compilata nei documenti T2L redatti in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione del codice delle merci. Casella35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Quando un documento T2L comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella35, senza compilare le altre caselle35. Casella 38: Massa netta Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono l’indicazione della massa netta. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare la natura, il numero, la data e l’ufficio di rilascio della dichiarazione o del documento precedente sulla base del quale è redatto il T2L. Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Questa casella va compilata in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito o il documento precedente contengono indicazioni in tale casella. Tali indicazioni devono essere riprese nel documento T2L. Casella 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante Fatte salve eventuali disposizioni specifiche relative all’uso dell’informatica, la firma originale manoscritta della persona interessata, seguita dal cognome e nome, deve figurare nel documento T2L. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma e il cognome e nome, la propria qualifica.

C. Codici delle versioni linguistiche delle diciture

Requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

1. I dati che devono essere forniti per il T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui all’appendice II, titolo I, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella seguente non hanno rilevanza sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quanto le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 3. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti dei dati descritti nel presente allegato sono specificati all’allegato B3 bis.

Titolo II Simboli

Simboli nelle caselle

A Obbligatorio: dato richiesto da ciascun paese B A discrezione del paese: dati che i paesi possono decidere se richiedere o no. C A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono decidere di fornire ma che i paesi non possono esigere. X Dato richiesto a livello di articolo di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate.

81 Introdotto dall’art. 1 n. 4 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Y Dato richiesto a livello di intestazione di una prova della posizione doganale di merci unionali. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati.

Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

Titolo III

Sezione I Tabella dei requisiti in materia di dati

(Le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

1/3 1/3 Prova del tipo di posizione doganale A XY 1/4 3 Formulari B (1) (2) Y 1/5 4 Distinte di carico B (1) Y 1/6 32 Numero di articoli A (2) X 1/8 54 Firma/autenticazione A Y 1/9 5 Numero totale di articoli B (1) Y

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

2/1 40 Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti A XY 2/2 44 Menzioni speciali A XY

2/3 44 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni A Riferimenti complementari (7) XY 2/5 LRN (Numero di riferimento locale) A S

Gruppo 3 – Parti

3/1 2 Esportatore A (13) (51) XY 3/2 2 (n.) N. di identificazione dell’esportatore A (52) XY 3/20 14 (n.) N. di identificazione del rappresentante A Y 3/21 14 Codice di qualifica del rappresentante A Y 3/43 Numero di identificazione della persona che chiede A una prova della posizione doganale di merci unionali Y

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

5/4 50, 54 Data della dichiarazione B (1) Y 5/5 50, 54 Luogo della dichiarazione B (1) Y 5/28 Periodo di validità richiesto per la prova A Y

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

N. dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

6/1 38 Massa netta (kg) A (23) X 6/5 35 Massa lorda (kg) A XY 6/8 31 Descrizione delle merci A X 6/9 31 Tipo di colli A X 6/10 31 Numero di colli A X 6/11 31 Marchi di spedizione A X 6/14 33(1) Codice delle merci – Codice della nomenclatura combi- A nata (23) X 6/18 6 Totale dei colli B Y

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

N. Dato Casella n. Denominazione del dato T2L/T2LF

7/2 19 Container A Y 7/10 31 Numero di identificazione del container A XY

Sezione II Note

Numero Descrizione della nota

1. I paesi possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di un regime basato su supporto cartaceo. 2. Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5.

Numero Descrizione della nota

7. I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo nella misura e nel caso in cui i sistemi di cui dispongono permettano di ricavare automaticamente e senza ambiguità tali informazioni dalle altre informazioni della dichiarazione. 13. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Se è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione su supporto cartaceo. 23. Deve essere compilato solamente se lo prevede una normativa dei paesi di transito comune. 51. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. 52. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Fornire il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato concesso, indicare unicamente il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

Titolo IV Note in relazione ai requisiti in materia di dati

Sezione I Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati di cui alla tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

Sezione II Requisiti in materia di dati

1/3. Prova del tipo di posizione doganale Inserire il codice pertinente.

1/4. Formulari Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari supplementari senza alcuna distinzione). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre «1/3», il primo formulario complementare con «2/3» ed il secondo formulario complementare con «3/3».

Se la prova della posizione è compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

1/5. Distinte di carico Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6. Numero di articoli Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella prova della posizione doganale di merci unionali qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione Firma o autenticazione della pertinente prova della posizione doganale di merci unionali.

1/9. Numero totale di articoli Numero totale di articoli dichiarati nella prova della posizione doganale di merci unionali. L’articolo è definito come le merci in una prova della posizione doganale di merci unionali che hanno in comune tutti i dati con l’attributo «X» nella tabella relativa ai requisiti in materia di dati di cui al titolo III, capitolo 3, sezione I, del presente allegato.

Se del caso, indicare il riferimento della dichiarazione doganale sulla base della quale è rilasciata la prova della posizione doganale dei beni dell’Unione. Se è fornito l’MRN della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica e la prova della posizione doganale di merci unionali non riguarda tutti gli articoli delle merci riprese nella dichiarazione doganale, indicare in quest’ultima i rispettivi numeri degli articoli.

Inserire il codice pertinente.

a) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni unionali o internazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari. Indicare, utilizzando i codici pertinenti, le informazioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della prova della posizione, oltre ai riferimenti complementari.

b) Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni nazionali prodotti a supporto della prova della posizione e riferimenti complementari. Se del caso, indicare il numero di autorizzazione dell’emittente autorizzato.

2/5. LRN (Numero di riferimento locale) Va utilizzato il numero di riferimento locale (LRN). Esso è definito a livello nazionale ed assegnato dal dichiarante in accordo con le autorità competenti per identificare ogni singola prova di posizione.

Indicare cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona interessata.

3/2 N. di identificazione dell’esportatore

3/20. N. di identificazione del rappresentante Questa informazione è richiesta se diversa dal dato 3/43. (N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali).

Indicare il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/43. Numero di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali

5/4. Data della dichiarazione Data in cui la rispettiva prova della posizione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata.

5/5. Luogo della dichiarazione Luogo in cui è stata rilasciata la rispettiva prova della posizione.

5/28. Periodo di validità richiesto per la prova Indicare il periodo di validità richiesto della prova della posizione doganale di merci unionali, espresso in giorni.

6/1. Massa netta (kg) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, per ciascun articolo di merce. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un

6/5. Massa lorda (kg) La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0» seguito da un Laddove possibile l’operatore economico può indicare tale peso a livello di articolo.

6/8. Descrizione delle merci Inserire la descrizione commerciale abituale. Se deve essere fornito il codice delle merci, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci.

6/9. Tipo di colli Inserire il codice che specifica il tipo di colli.

6/10. Numero di colli Numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio esterna più piccola. Il numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

6/11. Marchi di spedizione Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata Inserire il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

Indicare la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili all’atto della presentazione della richiesta di prova, utilizzando il codice pertinente.

7/10. Numero di identificazione del container Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC) viene fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

Allegato B382

Codici per compilazione dei formulari da utilizzare per comprovare la posizione doganale di merci unionali

A. Indicazioni relative alle diverse caselle Prima sottocasella Indicare il codice corrispondente alle merci, composto almeno dalle sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Nell’Unione, tuttavia, ove una normativa unionale lo preveda, devono essere utilizzate le otto cifre della nomenclatura combinata. Altre sottocaselle Da compilare, se del caso, utilizzando altri codici specifici delle parti contraenti (da indicare cominciando subito dopo la prima sottocasella).

B. Codici delle versioni linguistiche delle diciture

82 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Formato e codici dei requisiti comuni in materia di dati per T2L/T2LF come prova della posizione doganale di merci unionali

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati compresi nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali specificati nell’allegato B2 bis, titolo III. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano alla prova della posizione doganale di merci unionali su supporto cartaceo. 3. Il titolo II del presente allegato comprende i formati relativi ai dati. 4. Quando le informazioni contenute in una prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’allegato B2 bis, titolo III, assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici fornito nel titolo III del presente allegato. 5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa a un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che i dati non hanno una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

83 Introdotto dall’art. 1 n. 4 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa a..4 fino a 4 caratteri alfabetici n..5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici n..7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore. 6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una prova della posizione doganale di merci unionali. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo nella prova della posizione doganale di merci unionali in questione

Ordinamento generale delle dogane 0.631.242.04

Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di

1/3 Prova del tipo di posizione doga- an..5 S 1x 1x nale 1/4 Formulari n..4 N 1x 1/5 Distinte di carico n..5 N 1x 1/6 Numero di articoli n..5 N 1x 1/8 Firma/autenticazione an..35 N 1x 1/9 Numero totale di articoli n..5 N 1x 2/1 Dichiarazione semplificata/ Categoria di documento: a1 + S 9999x 99x Documenti precedenti Tipo di documento precedente: an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5 2/2 Menzioni speciali Versione codificata (codici uniona- S 99x I codici sono ulteriormente specifili): n1 + an4 cati nel titolo III. O descrizione con testo libero: an..512 2/3 Documenti presentati, certificati Tipo di documento (codici uniona- S 1x 99x plementari O (codici nazionali): n1 + an3 + Identificatore del documento: an..35

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Note

le) Codice paese: Via e numero: an..70 + i codici alfabetici per i paesi e i Paese: a2 + territori sono basati sugli attuali Codice postale: an..9 + codici ISO alpha 2 (a2) nella Città: an..35 misura in cui sono compatibili con i requisiti del regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori. La versione aggiornata della lista dei codici paese è pubblicata regolarmente tramite un regolamento della Commissione. In caso di collettame, se si utilizzano prove su supporto cartaceo, si può utilizzare il codice «00200» insieme a un elenco di esportatori conformemente alle note descritte per il dato 3/1 Esportatore nell’appendice III bis, allegato B2 bis, titolo III.

dell’esportatore

Ordinamento generale delle dogane 0.631.242.04

Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di

3/20 N. di identificazione del rappre- an..17 N 1x sentante 3/21 Codice di qualifica del rappre- n1 S 1x sentante 3/43 Numero di identificazione del- an..17 N 1x la persona che chiede una prova della posizione doganale di merci unionali 5/4 Data della dichiarazione n8 (aaaammgg) N 1x 5/5 Luogo della dichiarazione an..35 N 1x 5/28 Periodo richiesto di validità del- n..3 N 1x la prova 6/1 Massa netta (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Massa lorda (kg) n..16,6 N 1x 1x 6/8 Descrizione delle merci an..512 N 1x 6/9 Tipo di colli an..2 N 99x L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21. 6/10 Numero di colli n..8 N 99x 6/11 Marchi di spedizione an..512 N 99x 6/14 Codice della merce – codice del- an..8 N 1x la nomenclatura combinata

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Numero d’ordine Denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità a Note del dato codici nel titolo livello di livello di

6/18 Totale dei colli n..8 N 1x 7/10 Numero di identificazione an..17 N 9999x 9999x del container

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per la prova della posizione doganale di merci unionali Il presente titolo contiene i codici da utilizzare per le prove standard su supporto cartaceo della posizione doganale di merci unionali.

1/3. Prova del tipo di posizione doganale Codici da utilizzare nel contesto dei documenti T2L T2L Prova attestante la posizione doganale di merci unionali T2LF Prova attestante la posizione doganale delle merci unionali spedite verso, da o tra territori fiscali speciali T2LSM Prova attestante la posizione delle merci dirette a San Marino in applicazione dell’articolo 2 della decisione n. 4/92 del comitato di cooperazione CEE-San Marino del 22 dicembre 1992.

Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3, rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35 rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo elemento (an..5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–). 1. Il primo elemento (an..3: Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Elenco dei contenitori 235 Bolla di consegna 270 Distinta dei colli 271 Fattura proforma 325 Dichiarazione di custodia temporanea 337 Dichiarazione sommaria di entrata 355 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705

Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura ferroviaria 720 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T) 820 Dichiarazione di transito (T1) 821 Dichiarazione di transito (T2) 822 Prova della posizione doganale di merci unionali T2L 825 Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante CLE Dichiarazione semplificata SDE Dichiarazione MRN MRN Manifesto di carico – procedura semplificata MNS Altro ZZZ 2. Il secondo elemento (an..35: Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. 3. Il terzo elemento (an..5): Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento.

Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo.

Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B2 bis, titolo III Numerosi documenti e parti «Vari» 00200 Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e speditore «Speditore» 00300 Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e esporta- «Esportatore» 00400 tore Allegato B2 bis, titolo III Identità tra dichiarante e «Destinatario» 00500 destinatario

Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B2 bis, titolo III Richiesta di prolungamento «Prolungamento 40100 del periodo di validità della prova del periodo di validità della posizione doganale di merci della prova della posiunionali zione doganale di merci unionali»

a) I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali o delle parti contraenti presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC. b) I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della prova della posizione doganale di merci unionali e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di ciascun paese.

3/2. Codice di qualifica del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi: 2 Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona) 3 Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona) Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre

0 Merci non trasportate in container 1 Merci trasportate in container.

Allegato B4

Distinta di carico

Numero Marchi, numeri, quantità e natura dei Paese di spedizione/ Massa lorda Riservato d’ordine colli; designazione delle merci esportazione (kg) all’amministrazione

Allegato B584

Istruzioni relative alla distinta di carico

Titolo I Osservazioni di carattere generale

1. Definizione La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche esposte nel presente allegato.

Formato delle distinte di carico Può essere utilizzata come distinta di carico soltanto la faccia anteriore del formulario. Le distinte di carico recano: a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm; c) nell’ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è così redatta: – numero d’ordine, – marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci, – Paese di spedizione/esportazione, – massa lorda (kg), – riservato all’amministrazione. Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia, la colonna intitolata «Riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). Immediatamente al di sotto dell’ultima iscrizione deve essere tracciata una riga orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

Informazioni da inserire nelle diverse rubriche Riquadro Parte superiore Se la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime vi appone nella parte superiore la sigla «T1», «T2» o «T2F». Parte inferiore

84 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III. 2. Colonne 2.1 Numero d’ordine Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine. 2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 dell’appendice III. Devono figurarvi le informazioni che nella dichiarazione di transito sono indicate nelle caselle31 «Colli e designazione delle merci», 44 «Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati e autorizzazioni» e, eventualmente, nelle caselle 33 «Codice delle merci» e 38 «Massa netta». Se la distinta di carico è allegata a un documento T2L, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B2 e B3 dell’appendice III. 2.3 Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. 2.4 Massa lorda (kg) Indicare le menzioni riportate nella casella35 del DAU (v. allegati B2 e B6 dell’appendice III).

Titolo III Utilizzazione delle distinte di carico

1. A una stessa dichiarazione di transito non possono essere allegati una o più distinte di carico e uno o più formulari complementari. 2. In caso di utilizzo delle distinte di carico, le caselle 15 «Paese di spedizione/esportazione», 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci»,35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e, eventualmente, 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito vanno sbarrate e la casella31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla delle diverse distinte di carico è apposto nella casella31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato. 3. La distinta di carico è presentata in un numero di esemplari pari a quello degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. 4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto a mezzo di un timbro che rechi il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio.

La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa. 5. Quando a un formulario utilizzato per la procedura T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 «Distinte di carico» di detto formulario. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

Allegato B685

Istruzioni sull’impiego dei formulari per la compilazione delle dichiarazioni di transito

Titolo I Osservazioni di carattere generale

Nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 22 dell’appendice I, il formulario figurante nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU deve essere utilizzato per vincolare le merci al regime di transito comune conformemente all’allegato II, appendice 3, titolo I, della Convenzione DAU. Ove la normativa renda necessario fare copie supplementari degli esemplari della dichiarazione di transito (in particolare a norma dell’articolo 12, paragrafo 1 della Convenzione o dell’articolo 37, paragrafo 4 dell’appendice I), il titolare del regime può utilizzare a tale scopo e in funzione della necessità esemplari supplementari o fotocopie di tali esemplari. Tali esemplari supplementari o fotocopie devono essere firmati dal titolare del regime, presentati alle autorità competenti e vistati da queste ultime nelle stesse condizioni del documento unico. Fatte salve menzioni particolari previste dalla normativa, essi sono identificati come «copie» e accettati dalle autorità competenti allo stesso titolo dei documenti originali, purché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti da tali autorità.

Titolo II Informazioni da inserire nelle diverse caselle

I. Formalità da espletare nel Paese di partenza Casella 1: Dichiarazione Devono figurare nella terza sottocasella le seguenti indicazioni: 1) merci destinate a circolare sotto la procedura T2: 2) merci destinate a circolare sotto la procedura T1: 3) spedizioni di cui all’articolo 28 dell’appendice I: T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che so no vincolate al regime di transito comune. T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui non si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del

85 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28

Consiglio*, o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio** e un Paese di * Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). ** Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU UE L 9 del14.1.2009, pag. 12). Casella 2: Speditore/esportatore Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’interessato. Per quanto riguarda il numero di identificazione, possono indicarlo le parti contraenti stesse (numero di identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per fini fiscali, statistici o altri). In caso di collettame le parti contraenti possono prevedere che la menzione – Vari – 99211 sia indicata in tale casella e che l’elenco degli speditori sia accluso alla dichiarazione di transito. Casella3: Formulari Indicare il numero d’ordine del fascicolo e il numero totale dei fascicoli di formulari e formulari complementari utilizzati. Se per esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3. Se la dichiarazione riguarda un unico articolo (cioè quando si deve compilare una sola casella «designazione delle merci»), non indicare nulla nella casella3 e apporre un «1» nella casella 5. Se, invece di un fascicolo di otto esemplari, ne vengono utilizzati due di quattro esemplari, questi sono ritenuti costituire un solo fascicolo. Casella 4: Numero di distinte di carico Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi commerciali autorizzati dalle autorità competenti. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale degli articoli che figurano nella dichiarazione di transito. Casella 6: Totale dei colli La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione in oggetto.

Casella 8: Destinatario Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo della o delle persone o società a cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame le parti contraenti possono far apporre in questa casella la dicitura prevista alla casella 2 e far accludere alla dichiarazione di transito l’elenco dei destinatari. Le parti contraenti possono consentire che tale casella non sia compilata quando il destinatario è stabilito al di fuori del loro territorio. In questo stadio non è obbligatorio indicare il numero di identificazione. Casella 15: Paese di spedizione/esportazione Casella 15a Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono spedite/esportate. Casella 17: Paese di destinazione Casella 17a Indicare il nome del Paese interessato. Casella 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l’identità, per esempio il(i) numero(i) d’immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile) su cui le merci sono caricate al momento della loro presentazione all’ufficio doganale di partenza, seguita dalla nazionalità del mezzo di trasporto (o del veicolo propulsore, se si tratta di un convoglio), servendosi dei codici previsti a tale scopo. Per esempio, se la motrice e il rimorchio hanno targhe diverse, indicare il numero di targa della motrice e del rimorchio e la nazionalità della motrice. stradali, le autorità competenti possono autorizzare il titolare del regime a non compilare la casella, qualora la situazione logistica al punto di partenza non permetta di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e a condizione che le parti contraenti siano in grado di garantire che le informazioni relative al mezzo di trasporto saranno indicate successivamente nella casella 55. In caso di invio mediante infrastrutture fisse non è necessario indicare il numero d’immatricolazione o la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario non è necessario indicare la nazionalità. Negli altri casi l’indicazione della nazionalità è facoltativa per le parti contraenti. Casella 19: Contenitore (Ctr) Indicare, conformemente ai codici previsti a tale scopo, i dati necessari relativi alla situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza quale risulta al momento del vincolo delle merci al

Casella 21: Identità e nazionalità del mezzo attivo di trasporto che attraversa la frontiera Per quanto riguarda l’identità, la compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. È invece obbligatoria per quanto concerne la nazionalità. Il numero di immatricolazione o la nazionalità non vengono tuttavia indicati quando le merci sono trasportate per ferrovia o circolano mediante infrastrutture fisse. Indicare il tipo di mezzo di trasporto (autocarro, imbarcazione, carrozza ferroviaria, aeromobile), poi la sua identità, precisando per esempio il numero d’immatricolazione o la denominazione del mezzo attivo di trasporto (cioè il propulsore) del quale si presuppone l’uso al momento del passaggio della frontiera all’uscita della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza, e infine il codice relativo alla nazionalità di tale mezzo di trasporto quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime comune di transito. In caso di trasporto combinato, o quando siano utilizzati più mezzi di trasporto, il mezzo attivo di trasporto è quello che assicura la movimentazione del tutto. Per esempio, nel caso di autocarro su nave, il mezzo attivo di trasporto è la nave; tra motrice e rimorchio, il mezzo attivo di trasporto è la motrice, ecc. Casella 25: Modo di trasporto alla frontiera Indicare, servendosi dei codici previsti a tale scopo, il modo di trasporto corrispondente al mezzo attivo di trasporto con il quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza. Casella 27: Luogo di carico Indicare il luogo di carico delle merci quale risulta al momento del vincolo delle merci al regime di transito comune, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, sul mezzo attivo di trasporto sul quale le merci devono attraversare la frontiera della parte contraente in cui è situato l’ufficio doganale di partenza. Casella31: Colli e designazione delle merci – Marchi e numeri – Numero(numeri) del contenitore(dei contenitori) – Quantità e natura Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero di tali merci oggetto della dichiarazione o, secondo il caso, apporre la dicitura seguente: – Alla rinfusa – 99212. denominazione deve recare le indicazioni necessarie all’identificazione delle

merci; se è necessario compilare la casella 33 «Codice delle merci», la denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi da permettere la classificazione delle merci. In questa casella devono essere annotate anche le informazioni richieste

da eventuali norme specifiche (accise, ecc.). In caso d’impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche i loro marchi d’identificazione. Casella 32: Numero dell’articolo Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al numero totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati, secondo quanto precisato nella nota relativa alla casella 5. Se la dichiarazione si riferisce a un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che nella casella 5 figura la cifra «1». Questa casella va completata se: – la dichiarazione di transito è presentata dalla medesima persona contemporaneamente o successivamente a una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci oppure – la Convenzione specifica che il suo uso è obbligatorio. Indicare il codice corrispondente alle merci in questione. Questa casella va compilata anche nelle dichiarazioni di transito T2 e T2F emesse in in un Paese di transito comune solo quando la dichiarazione di transito precedente contiene l’indicazione del codice delle merci. Indicare in questo caso il codice figurante sugli esemplari di tale dichiarazione. Negli altri casi la compilazione di questa casella è facoltativa. Casella35: Massa lorda Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori e le altre attrezzature di trasporto. Quando la dichiarazione comprende diversi tipi di merce, basta indicare la massa lorda totale nella prima casella35, senza compilare le altre caselle35. Casella 38: Massa netta La compilazione di questa casella è facoltativa per le parti contraenti. Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella31. Si tratta della massa delle merci prive del loro imballaggio. Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare il riferimento del regime doganale precedente o dei documenti doganali corrispondenti. Qualora vadano indicati vari riferimenti, le parti contraenti possono prevedere che la dicitura seguente: – Vari – 99211

figuri in tale casella e che l’elenco dei riferimenti in questione sia allegato alla dichiarazione di transito. Casella 44: Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni Indicare le menzioni richieste da normative specifiche eventualmente vigenti nel Paese di spedizione/esportazione e i numeri di riferimento dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione o eventuali riferimenti aggiuntivi ritenuti necessari con riguardo alla dichiarazione o alle merci coperte dalla dichiarazione (ad esempio il numero della licenza/autorizzazione di esportazione, i dati relativi ai regolamenti veterinari e fitosanitari, il numero della polizza di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non va completata. Casella 50: Titolare del regime e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma Indicare cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo del titolare del regime e l’eventuale numero di identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Se del caso, indicare cognome, nome o ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per il titolare del regime. Fatte salve le eventuali disposizioni particolari relative all’uso del sistema di transito elettronico, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare che viene conservato all’ufficio doganale di partenza. Se l’interessato è una persona giuridica, il firmatario deve indicare, dopo la firma, il proprio cognome, nome e qualifica. Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicare l’ufficio doganale di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio o, se il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio doganale di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici doganali di passaggio figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune.

Indicare inoltre, dopo il nome dell’ufficio doganale, il codice del Paese interessato. Casella 52: Garanzia Indicare, avvalendosi dei codici previsti, il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l’operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia oppure il numero del certificato di garanzia isolata e, se del caso, l’ufficio doganale di garanzia. Se la garanzia globale, l’esonero dalla garanzia o la garanzia isolata mediante fideiussione non sono validi per tutte le parti contraenti, indicare dopo «non valida per» la o le parti contraenti interessate servendosi dei codici previsti a tale scopo. Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Indicare l’ufficio doganale a cui le merci devono essere presentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici doganali di destinazione figurano nell’elenco degli uffici competenti per le operazioni di transito comune (EUD sul sito EUROPA).

Dopo il nome dell’ufficio indicare il codice del Paese interessato.

II. Formalità da espletare durante il percorso arrivano all’ufficio doganale di destinazione può accadere che si renda necessario aggiungere alcuni dati sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito che accompagnano le merci. Tali dati riguardano l’operazione di trasporto e devono essere annotati su tali esemplari dal vettore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano caricate mano a mano che si svolgono le operazioni di trasporto. Questi dati si possono annotare manualmente in modo leggibile. In tal caso, gli esemplari devono essere compilati a penna e in stampatello. I dati si riferiscono alle caselle seguenti: – Trasbordi: compilare la casella 55 Casella 55: Trasbordi Le prime tre righe di tale casella devono essere compilate dal vettore se, nel corso dell’operazione in questione, le merci sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Il vettore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità competenti del Paese in cui il trasbordo deve essere effettuato. Quando ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente e dopo aver preso, se del caso, le disposizioni necessarie, tali autorità appongono un visto sugli esemplari n. 4 e n. 5 della dichiarazione di transito. – Altri incidenti di percorso: compilare la casella 56 Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella deve essere compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di Inoltre, quando le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trainante. In tal caso il visto delle autorità competenti non è necessario.

Titolo III Tabella delle versioni linguistiche e dei relativi codici

Versioni linguistiche delle diciture Codici

BG Ограничена валидност Validità limitata – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée HR Valjanost ograničena IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MK Ограничено важење MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată RS Ограничена важност SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet TR Sınırlı Geçerli

BG Освободено Dispensa – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobumine EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense HR Oslobođeno IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MK Изземање MT Tneħħija

NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă RS Ослобођење SL Opustitev SK Oslobodenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak TR Vazgeçme

BG Алтернативно доказателство Prova alternativa – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative HR Alternativni dokaz IT Prova alternativa LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MK Алтернативен доказ MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă RS Алтернативни доказ SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis TR Alternatif Kanıt

BG Различия: митническо учреждение, Differenze: ufficio doganale al където стоките са представени quale sono state presentate le (наименование и страна) merci … (nome e Paese) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo ……… (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt ……… (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte ……… (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati ……… (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο ……… (΄Ονομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina ……… (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau de douane ……… (nom et pays) HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci ……… (nome e Paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént ……… (név és ország) MK Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид …… (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht ……… (naam en land) PL Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar ……… (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia ……… (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal ……… (nume şi ţara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба …… (назив и земља) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago

predloženo ……… (naziv in država) SK Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný ……… (názov a krajina) FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty ……… (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes ……… (namn och land) EN Differences: office where goods were presented ……… (name and country) HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað ……… (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt ……… (navn og land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve ülkesi)

BG Излизането от ……… подлежи на Uscita da …… soggetta a ограничения или такси съгласно restrizioni o a imposizioni a Регламент/Директива/Решение № …, norma del(la) regolamen- CS Výstup ze ……… podléhá omezením to/direttiva/decisione n. … – nebo dávkám podle nařízení/směrnice/ 99204 rozhodnutí č … DA Udpassage fra ……… undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus ……… – gemäss Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. EE Väljumine ……… on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/ direktiivile/otsusele nr. … EL Η έξοδος από ……… υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. … ES Salida de ……… sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) FR Sortie de ……… soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision n° … HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem

Versioni linguistiche delle diciture Codici

Uscita da ……… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … Izvešana no ………, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Išvežimui iš ……… taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …, A kilépés ……… területéről a … rendelet /irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik Излез од …………предмет на ограничувања или давачки согласно Ħruġ mill-……… suġġett għallrestrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … Bij uitgang uit de ……… zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing Wyprowadzenie z……… podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr … Saída da ……… sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.º … Ieşire din……… supusă restricţiilor sau impuunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr … Излаз из …………… подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/Директиве/Одлуке бр... Iznos iz ……… zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št … Výstup z……… podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č …" ……… vientiin sovelletaan asetuksen/ direktiivin ./päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja Utförsel från ……… underkastad

restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr … EN Exit from ……… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/ Decision No … IS Útflutningur frá ……… háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/ fyrirmælum/ákvörðun nr. … NO Utførsel fra ……… underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. … TR Eşyanın ………'dan çıkışı .…. No.lu Tüzük/Direktif/Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG Одобрен изпращач Speditore autorizzato – 99206 CS Schválený odesílatel DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado FR Expéditeur agréé HR Ovlašteni pošiljatelj IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MK Овластен испраќач MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat RS Овлашћени пошиљалац SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender TR İzinli Gönderici

Versioni linguistiche delle diciture Codici

BG Освободен от подпис Dispensa dalla firma – 99207 CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature HR Oslobođeno potpisa IT Dispensa dalla firma LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MK Изземање од потпис MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură RS Ослобођено од потписа SL Opustitev podpisa SK Oslobodenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift TR İmzadan Vazgeçme

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО GARANZIA GLOBALE ОБЕЗПЕЧЕНИЕ VIETATA – 99208 CS ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MK ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ SL PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI TR KAPSAMLI TEMINAT YASAKLANMIŞTIR

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ UTILIZZAZIONE NON ОГРАНИЧЕНИЯ LIMITATA – 99209 CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITEE HR NEOGRANIČENA UPORABA IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MK УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ MT UŻU MHUX RISTRETT

NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATA RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

BG Издаден впоследствие Rilasciato a posteriori – 99210 CS Vystaveno dodatečně DA Udstedt efterfølgende DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori HR Izdano naknadno IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MK Дополнително издадено MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd TR Sonradan Düzenlenmiştir

BG Разни Vari – 99211 CS Různí DA Diverse

DE Verschiedene EE Erinevad EL διάφορα ES Varios FR Divers HR Razni IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MK Различни MT Diversi NL Diverse PL Różne PT Diversos RO Diverse RS Разно SL Razno SK Rôzni FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse TR Çeşitli

BG Насипно Alla rinfusa – 99212 CS Volnĕ loženo DA Bulk DE Lose EE Pakendamata EL χύμα ES A granel FR Vrac HR Rasuto IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MK Рефус MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac RS Расуто

SL Razsuto SK Voľne FI Irtotavaraa SV Bulk EN Bulk IS Vara í lausu NO Bulk TR Dökme

BG Изпращач Speditore – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur HR Pošiljatelj IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MK Испраќач MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor RS Пошиљалац SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender TR Gönderici

Titolo IV Osservazioni relative ai formulari complementari

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione riguarda più di un articolo (v. casella 5). Essi devono essere presentati congiuntamente a un formulario contenuto nell’allegato I, appendice 1, della Convenzione DAU. B. Le osservazioni di cui ai titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari. Tuttavia: – la sigla «T1bis», «T2bis» o «T2Fbis» deve apparire nella terza suddivisione della casella 1, secondo la procedura di transito comune applicabile alle merci in questione; – la compilazione delle caselle 2 e 8 del formulario complementare figurante nell’allegato I, appendice 3, della Convenzione DAU è facoltativa per le parti contraenti e dovrebbe comportare solo il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata. C. Se vengono utilizzati formulari complementari: – le caselle «Colli e designazione delle merci» non utilizzate del formulario complementare devono essere sbarrate, in modo da impedirne la successiva utilizzazione; – le caselle 32 «Numero dell’articolo», 33 «Codice delle merci»,35 «Massa lorda (kg)», 38 «Massa netta (kg)» e 44 «Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato vanno sbarrate e la casella31 «Colli e designazione delle merci» non può essere compilata per indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli, nonché la designazione delle merci. Un riferimento al numero d’ordine e alla sigla dei diversi formulari complementari è apposto nella casella31 «Colli e designazione delle merci» del formulario della dichiarazione di transito utilizzato.

Allegato B786

Modelli di timbri utilizzati per la procedura di continuità operativa

1. Timbro n. 1

PROCEDURA DI RISERVA NSTI TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL ______________________ (Data/Ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

2. Timbro n. 2

PROCEDURA DI CONTINUITÀ OPERATIVA TRANSITO UNIONALE/TRANSITO COMUNE NESSUN DATO DISPONIBILE NEL SISTEMA AVVIATA IL ______________________ (Data/ora)

(dimensioni: 26×59 mm)

86 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Allegato B887

TC 10 – Avviso di passaggio

TC 10 – AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto ….

DICHIARAZIONE DI TRANSITO NUMERO DI Natura (T1, T2 o T2F) Numero di riferimento RIFERIMENTO DELL’UFFICIO e numero doganale di dell’ufficio DOGANALE DI partenza PASSAGGIO PREVISTO

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DOGANALE Data del passaggio …………………………… ……………………………

Timbro ufficiale

87 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Allegato B988

Modello di timbro speciale utilizzato da uno speditore autorizzato

55 mm

1 2 25 mm 3 4

5 6

1. Stemma o altri simboli o lettere che caratterizzano il Paese 2. Numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza 3. Numero della dichiarazione 4. Data 5. Speditore autorizzato 6. Numero di autorizzazione

88 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Allegato B1089

TC 11 – RICEVUTA

TC 11 – RICEVUTA

L’ufficio doganale di destinazione di ……………… (luogo, nome e numero di riferimento) certifica che la dichiarazione di transito T1, T2, T2F(1) registrata il …………………… (gg/mm/aa) con il n. ………………… (MRN(2)) dall’ufficio doganale di partenza di ………………………… (luogo, nome e numero di riferimento) gli è stata consegnata.

Official stamp

Fatto a ……………, il …………… (gg/mm/aa) ……………………………………………………

(1) Cancellare le diciture che non interessano. (2) In caso di malfunzionamento temporaneo del sistema di transito elettronico introdurre un numero utilizzato nel BCP.

89 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Allegato B1190

Etichetta

(transito per ferrovia)

90 Aggiornato dall’art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Allegato C191

Impegno del fideiussore – Garanzia isolata

1. Il(la) sottoscritto(a) (1) ............................................................................................. residente a (2) ................................................................................................................ si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ a concorrenza di un importo massimo di ....................................................................... federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6), con riguardo alle merci descritte di seguito oggetto della seguente operazione doganale (7): ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Descrizione delle

merci: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della ri-

91 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

chiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali e dalla custodia temporanea, che la situazione delle merci è stata regolarizzata. di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio(8)

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o Fatto a ................................................... , il ................................................................... (Firma) (9)......................................................................................................................

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Ufficio di garanzia di ..................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il …………… a copertura dell’operazione doganale che ha dato luogo alla dichiarazione doganale/dichiarazione di custodia temporanea n. …………… del ……………(10).

.......................................................................................................................................

(1) Cognome e nome, o ragione sociale. (2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome dello Stato (i nomi degli Stati) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata. (4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale. (5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che presta la garanzia (6) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale/comune o può essere utilizzata in più di uno Stato membro. (7) Inserire una o più delle seguenti operazioni doganali: a) custodia temporanea; b) regime di transito unionale/regime di transito comune; c) regime di deposito doganale; d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione; e) regime di perfezionamento attivo; f) regime di uso finale; g) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale senza dilazione di pagamento; h) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione doganale normale con dilazione di pagamento; i) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag.1);

j) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013; k) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione; l) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione. (8) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari (9) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere. (10) Deve essere compilato dall’ufficio in cui le merci sono state vincolate al regime o erano in custodia temporanea.

Allegato C292

Impegno del fideiussore – Garanzia isolata a mezzo di certificati

1. Il(la) sottoscritto(a) (1) ............................................................................................. residente a (2) ................................................................................................................ si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica ellenica, dalla Repubblica di Croazia, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall’Irlanda, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione svizzera, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (3), per tutte le somme di cui un titolare del regime è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti in relazione all’importazione o all’esportazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 10 000 EUR per certificato. autorità competenti dei Paesi di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 10 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’operazione è stata appurata. di tale termine supplementare e, in particolare gli interessi, devono essere calcolati

92 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione di transito comune/unionale, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (4)

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o Fatto a ................................................... , il ................................................................... (Firma) (5)......................................................................................................................

Ufficio di garanzia di ..................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il .............................................................................. .......................................................................................................................................

Cognome e nome, o ragione sociale. Indirizzo completo. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale. Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto paragrafo, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del fideiussore e dei mandatari Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia».

Allegato C393

Certificato di garanzia isolata (recto)

(verso)

93 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Requisiti tecnici applicabili ai certificati Per il certificato di garanzia isolata è utilizzata una carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essa deve avere un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. Il formato è di 148×105 mm. Il certificato di garanzia isolata è corredato di una dicitura che indichi il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione e reca, inoltre, un numero di identificazione.

Allegato C494

Impegno del fideiussore – Garanzia globale

1. Il(la) sottoscritto(a) (1).............................................................................................. residente a (2)................................................................................................................. si costituisce fideiussore in solido, presso l’ufficio di garanzia di ................................ a concorrenza di un importo massimo di ....................................................................... federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall’Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica d’Islanda, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Regno di Norvegia, della Repubblica di Serbia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Turchia (3), del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino (4), per tutte le somme di cui il soggetto che costituisce la presente garanzia (5): ……………… è o diventi debitore nei confronti di detti Paesi a titolo di dazi e altri diritti e tributi dovuti (6) che potrebbero sorgere o sono sorti con riguardo alle merci oggetto delle operazioni doganali descritte al punto 1bis e/o al punto 1ter. L’importo massimo della garanzia comprende un importo di ....................................... a) che rappresenta il 100/50/30 per cento (7) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese che potrebbero sorgere, pari alla somma degli importi di cui al punto 1bis, e b) che rappresenta il 100/30 per cento (8) della quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e altre spese sorte, pari alla somma degli importi di cui al punto 1ter. 1bis.

Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di obbligazioni doganali e, ove del caso, altre spese che potrebbero sorgere sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (9): a) custodia temporanea – …;

94 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

b) regime di transito unionale/regime di transito comune – …; c) regime di deposito doganale – …; d) regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all’importazione – …; e) regime di perfezionamento attivo – …; f) regime di uso finale – …; g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …. 1ter. Gli importi che costituiscono la quota dell’importo di riferimento corrispondente a un importo di debiti doganali e, ove del caso, altre spese insorte sono i seguenti per ciascuna delle finalità di seguito elencate (10): a) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana senza dilazione di pagamento – …; b) immissione in libera pratica nell’ambito di una normale dichiarazione in dogana con dilazione di pagamento – …; c) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 166 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione …; d) immissione in libera pratica nell’ambito di una dichiarazione in dogana presentata a norma dell’articolo 182 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione …; e) regime di ammissione temporanea con esonero parziale dai dazi all’importazione – …; f) regime di uso finale – … (11); g) se diversa dalle precedenti, indicare il tipo di operazione – …. autorità competenti degli Stati di cui al punto 1, il pagamento delle somme richieste senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, fino al limite dell’importo massimo sopra indicato, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità doganali, che il regime speciale diverso dal regime di uso finale è stato appurato, che la vigilanza doganale sulle merci in regime di uso finale o la custodia temporanea si sono concluse correttamente o, nel caso delle operazioni diverse dai regimi speciali, che la situazione delle merci è stata regolarizzata. di tale termine supplementare e, in particolare, gli interessi, devono essere calcolati

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un’obbligazione sorta in occasione di un’operazione doganale che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data. dall’ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento dell’obbligazione sorta in occasione dell’operazione doganale coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell’atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio (12)

Paese Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o Fatto a ................................................... , il ................................................................... (Firma) (13)....................................................................................................................

Ufficio di garanzia di ..................................................................................................... Impegno del fideiussore accettato il .............................................................................. ....................................................................................................................................... (1) Cognome e nome o ragione sociale.

(2) Indirizzo completo. (3) Cancellare il nome del Paese (i nomi dei Paesi) sul cui territorio la garanzia non può essere utilizzata. (4) I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito unionale. (5) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo della persona che fornisce la garanzia. (6) Applicabile con riguardo alle altre imposizioni dovute connesse all’importazione o all’esportazione delle merci quando la garanzia è utilizzata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o può essere utilizzata in più di uno Stato membro o in più di una parte contraente. (7) Cancellare le menzioni inutili. (8) Cancellare le menzioni inutili. (9) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione. (10) I regimi diversi dal transito comune si applicano soltanto nell’Unione. (11) Per gli importi dichiarati nell’ambito di una dichiarazione doganale per il regime di uso finale. (12) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Paesi, il fideiussore designa, in questo Paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al punto 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici del luogo di domicilio del fideiussore e dei mandatari (13) Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: «Buono a titolo di garanzia per l’importo di …», indicando l’importo in lettere.

Allegato C595

TC31 CERTIFICATO DI GARANZIA GLOBALE Recto

1. Valido fino al Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese) 4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese) 5. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento) 6. Importo di riferimento In cifre: In lettere: 7. L’ufficio doganale di garanzia certifica che il titolare del regime sopra designato ha costituito una garanzia globale valida per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA –- EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*) 8. Menzioni particolari

9. Termine di validità prorogato fino al ........................... gg/mm/aa compreso

Fatto Fatto a ....................... , il .............................. a ........................, il ............................. (luogo) ................. (data) ................... (luogo) .................. (data) ...................

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia) doganale di garanzia) (*) Solo per le operazioni di transito unionale

95 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Verso 10. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

11. Cognome, 12. Firma 11. Cognome, 12. Firma nome e facsimile del titolare nome e facsimile del titolare della firma della del regime1 della firma della del regime1 persona abilitata persona abilitata

1 Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 12 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

Allegato C696

TC33 – Certificato di esonero dalla garanzia Recto

1. Valido fino al Giorno Mese Anno 2. Numero 3. Titolare del regime (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e Paese) 4. Ufficio doganale di garanzia (numero di riferimento) 5. Importo di riferimento In cifre: In lettere: 6. L’ufficio doganale di garanzia certifica che al titolare del regime sopra designato è stato concesso un esonero dalla garanzia valido per le operazioni di transito unionale/comune che comportano l’attraversamento dei territori doganali in appresso elencati il cui nome non è barrato: UNIONE EUROPEA, ISLANDA – EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA – NORVEGIA – SERBIA – SVIZZERA – TURCHIA – ANDORRA(*) – SAN MARINO(*) 7. Menzioni particolari

8. Termine di validità prorogato fino al ........................... gg/mm/aa compreso

Fatto Fatto a ....................... , il .............................. a ........................, il ............................. (luogo) ................. (data) ................... (luogo) .................. (data) ...................

(firma del funzionario e timbro dell’ufficio (firma del funzionario e timbro dell’ufficio doganale di garanzia) doganale di garanzia) (*) Solo per le operazioni di transito unionale

96 Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del

Verso9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito unionale/comune per il titolare del regime

10. Cognome, 11. Firma 10. Cognome, 11. Firma nome e facsimile del titolare nome e facsimile del titolare della firma della del regime* della firma della del regime* persona abilitata persona abilitata

* Quando il titolare del regime è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall’indicazione di cognome, nome e qualifica di chi firma.

Allegato C797

Istruzioni relative ai certificati di garanzia globale e di esonero dalla garanzia

Menzioni da apportare sul recto dei certificati Dopo il rilascio del certificato non può essere apportata alcuna modifica, aggiunta o soppressione alle menzioni figuranti nelle caselle da 1 a 8 del certificato di garanzia globale e nelle caselle da 1 a 7 del certificato di esonero dalla garanzia. I vari Paesi indicano nella casella 6 del certificato di garanzia globale e nella casella 5 del certificato di esonero dalla garanzia il codice ISO ALFA3 (ISO 4217) della valuta utilizzata. Menzioni particolari Se il titolare del regime si è impegnato a presentare la dichiarazione di transito presso un unico ufficio doganale di partenza, la denominazione di detto ufficio doganale è apposta in lettere maiuscole nella casella 8 del certificato di garanzia globale o nella casella 7 del certificato di esonero dalla garanzia. Diciture apposte sui certificati in caso di proroga del termine di validità In caso di proroga del periodo di validità del certificato, l’ufficio doganale di garanzia compila la casella 9 del certificato di garanzia globale o la casella 8 del certificato di esonero dalla garanzia.

Menzioni da apportare sul verso dei certificati – Persone autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito Al rilascio del certificato o in un qualsiasi altro momento durante il periodo di validità dello stesso il titolare del regime designa sotto la sua responsabilità, sul verso del certificato, le persone da lui autorizzate a firmare le dichiarazioni di transito. Ogni designazione comporta l’indicazione del cognome e nome della persona autorizzata, seguiti dalla firma di detta persona. Il titolare del regime convalidare con la sua firma la designazione di ogni persona autorizzata. Il titolare del regime ha il diritto di sbarrare le caselle che non intende utilizzare. Il titolare del regime può annullare in qualsiasi momento l’iscrizione del nome di una persona autorizzata, fatta sul verso del certificato. La persona che figura sul verso di un certificato presentato a un ufficio doganale di partenza è il rappresentante autorizzato del titolare del regime.

97 Aggiornato dagli art. 1 n. 5 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 dic. 2017, in vigore per la Svizzera dal 5 dic. 2017 (RU 2015 303).

3. Utilizzo del certificato in caso di deroga al divieto di ricorso alla garanzia globale Le modalità e diciture figurano nell’allegato IV, punto 4, dell’appendice I.

Appendice III bis98

Dichiarazioni di transito, documenti di accompagnamento transito e altri documenti

La presente appendice si applica a decorrere dalla data di introduzione

Art. 1

La presente appendice riprende le disposizioni, i formulari e i modelli necessari per compilare le dichiarazioni, il documento di accompagnamento transito e gli altri documenti utilizzati ai fini del regime di transito comune conformemente alle appendici I e II.

Titolo I Dichiarazione di transito e formulari in caso di utilizzo di procedimenti

informatici

Art. 2 Dichiarazione di transito

La dichiarazione di transito di cui all’articolo 25 dell’appendice I contiene i dati specificati nell’allegato B6 bis ed è redatta in conformità ai formati e utilizzando i codici di cui all’allegato A1 bis.

Art. 3 Documento di accompagnamento transito

Il documento di accompagnamento transito è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A3 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A4 bis.

Art. 4 Elenco degli articoli

L’elenco degli articoli è redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato A5 bis. Esso è redatto e utilizzato in conformità alle note esplicative di cui all’allegato A6 bis.

Introdotta dall’art. 1 n. 6 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del Formulari utilizzati per compilare: – la prova della posizione doganale di merci unionali, – la dichiarazione di transito per i viaggiatori, – la procedura di continuità operativa per il transito

Art. 5

1. I formulari sui quali è redatto il documento che comprova la posizione doganale di merci unionali sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendici da 1 a 4, della convenzione DAU. 2. I formulari sui quali è redatta la dichiarazione di transito quando si applica la procedura di continuità operativa per il transito o la dichiarazione di transito per i viaggiatori sono redatti utilizzando il formulario che figura nell’allegato I, appendice 1, della convenzione DAU. 3. I dati annotati sui formulari devono risultare a ricalco:

  1. per le appendici 1 e 3, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 1, della convenzione DAU;

  2. per le appendici 2 e 4, sugli esemplari di cui all’allegato II, appendice 2, della convenzione DAU.

4. I formulari sono compilati ed utilizzati:

  1. come documento che comprova la posizione doganale di merci unionali, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B2;

  2. come dichiarazione di transito per la procedura di continuità operativa per il transito per i viaggiatori, in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B6.

In entrambi i casi è opportuno usare, se del caso, i codici di cui agli allegati A1 bis e

Art. 6

1. I formulari sono stampati conformemente all’allegato II, articolo 2, della convenzione DAU. 2. Nell’angolo superiore sinistro del formulario le parti contraenti possono stampare il proprio contrassegno di identificazione. Esse possono inoltre stampare le parole «TRANSITO COMUNE» invece delle parole «TRANSITO UNIONALE». I documenti che portano tale contrassegno o tale indicazione sono accettati quando sono presentati nel territorio di un’altra parte contraente.

Formulari diversi dal documento amministrativo unico e dal documento di accompagnamento transito

Art. 7 Distinte di carico

1. I formulari su cui è redatta la distinta di carico sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B4. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato B5. 2. I formulari sono stampati su carta collata per scritture del peso di almeno 40 gr/m2 e di resistenza tale da non presentare, ad un uso normale, alcuna lacerazione o sgualcitura. La scelta del colore della carta è lasciata agli interessati. 3. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

Art. 8 Avviso di passaggio

I formulari su cui è redatto l’avviso di passaggio nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 21 dell’appendice I sono redatti utilizzando il formulario di cui all’allegato B8 della presente appendice.

Art. 9 Ricevute

Le ricevute sono redatte utilizzando il formulario di cui all’allegato B10.

Art. 10 Garanzia isolata

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia isolata sono conformi al modello figurante nell’allegato C3. 2. I formulari sono stampati su carta non contenente pasta meccanica, collata per scritture, del peso di almeno 55 g/m2. Essi hanno un fondo arabescato di colore rosso che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. La carta è di colore bianco. 3. Il formato è di 148 × 105 mm. 4. I formulari del certificato di garanzia isolata sono corredati di una dicitura indicante il nome e l’indirizzo del tipografo o di una sigla che ne consenta l’identificazione; essi recano inoltre un numero che li contraddistingua. 5. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia isolata è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di garanzia.

Art. 11 Certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia

1. I formulari su cui è redatto il certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia, di seguito denominati «certificati», sono conformi ai modelli figuranti negli allegati C5 e C6. Essi sono compilati in conformità alla nota esplicativa di cui all’allegato C7.

2. I certificati sono stampati su carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, del peso di almeno 100 g/m2. Essi hanno sulle due facciate un fondo arabescato che faccia apparire qualsiasi falsificazione operata con mezzi meccanici o chimici. Tale fondo è: – di colore verde per i certificati di garanzia, e – di colore azzurro per i certificati di esonero dalla garanzia. 3. Il formato del formulario è di 210 × 148 mm. 4. È compito delle parti contraenti provvedere o far provvedere alla stampa dei formulari dei certificati. Ogni certificato reca un numero di serie che lo contraddistingue.

Art. 12 Disposizioni comuni al titolo III

1. I formulari devono essere compilati a macchina oppure con un procedimento meccanografico o affine. I formulari di cui agli articoli 7 e 8 possono anche essere compilati a mano, in modo leggibile; in quest’ultimo caso devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. 2. I formulari sono redatti in una delle lingue ufficiali delle parti contraenti accettata dalle autorità competenti del paese di partenza. Questa disposizione non si applica ai certificati di garanzia isolata. 3. Ove necessario, le autorità competenti di un altro paese in cui il formulario deve essere presentato possono chiederne la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale paese. 4. La lingua da utilizzare per i certificati di garanzia globale o di esonero dalla garanzia è indicata dalle autorità competenti del paese da cui dipende l’ufficio di 5. I formulari non devono recare cancellature o alterazioni. Le eventuali modifiche sono apportate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, all’occorrenza, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall’autore e appositamente vistata dalle autorità competenti. 6. Una parte contraente può, a condizione di ottenere l’accordo delle altre parti contraenti e di non portare pregiudizio alla corretta applicazione della convenzione, applicare ai formulari di cui al presente titolo misure particolari intese ad aumentarne la sicurezza.

Formati e codici dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ad eccezione dei dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicheranno al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

1. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati contenuti nel presente allegato si applicano in relazione ai requisiti in materia di dati per le dichiarazioni di transito, di cui all’allegato B6 bis. 2. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei dati definiti nel presente allegato si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo. 3. Il titolo II comprende i formati relativi ai dati. 4. Quando le informazioni contenute in una dichiarazione di transito di cui all’allegato B6 bis della presente appendice assumono la forma di codici, si applica l’elenco dei codici di cui al titolo II. 5. Il termine «tipo/lunghezza» nella spiegazione relativa ad un attributo precisa le prescrizioni in materia di tipo e di lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti: a alfabetico n numerico an alfanumerico. le seguenti convenzioni. I due puntini facoltativi prima dell’indicazione della lunghezza indicano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l’indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che l’attributo può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell’attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo di decimali.

Introdotta dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del Esempi di lunghezze e formati del campo: a1 1 carattere alfabetico, lunghezza fissa n2 2 caratteri numerici, lunghezza fissa an3 3 caratteri alfanumerici, lunghezza fissa

  1. .4 fino a 4 caratteri alfabetici

  2. .5 fino a 5 caratteri numerici an..6 fino a 6 caratteri alfanumerici

  3. .7,2 fino a 7 caratteri numerici compresi al massimo 2 decimali, è ammessa la fluttuazione di un separatore.

6. La cardinalità a livello di intestazione nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere utilizzato a livello di intestazione in una dichiarazione di transito. 7. La cardinalità a livello di articolo nella tabella di cui al titolo II del presente allegato indica il numero di volte in cui il dato può essere ripetuto in relazione all’articolo in questione nella dichiarazione. 8. I paesi possono utilizzare codici nazionali per i dati 1/11 Regime complementare, 2/2 Menzioni speciali e 2/3 Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari. I paesi comunicano alla Commissione l’elenco dei codici nazionali utilizzati per questi dati. La Commissione pubblica l’elenco di tali codici.

Ordinamento generale delle dogane 0.631.242.04 Titolo II: Formati e cardinalità dei requisiti comuni in materia di dati per le dichiarazioni di transito Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di 1/2 Tipo di dichiarazione supplementare a1 S 1x 1/3 Dichiarazione di transito an..5 S 1x 1x 1/4 Formulari n..4 N 1x 1/5 Distinte di carico n..5 N 1x 1/6 Numero di articolo n...5 N 1x 1/8 Firma/autenticazione an..35 N 1x 1/9 Numero totale di articoli n..5 N 1x 2/1 Dichiarazione semplificata/ Tipo di documento precedente: S 9999x 99x Documenti precedenti an..3 + Riferimento del documento precedente: an..35 + Identificatore degli articoli: n..5 2/2 Menzioni speciali Versione codificata (codici uniona- S 99x I codici sono ulteriormente specifili): n1 + an4 cati nel titolo III. OR OR Descrizione con testo libero: an..512 Regime comune di transito. Conv.

0.631.242.04 Note plementari OR (codici nazionali): n1+an3+ Identificativo del documento: an..35 Codice paese: Via e numero: an..70 + i codici alfabetici per i paesi e i Paese: a2 + territori sono basati sugli attuali Codice postale: an..9 + codici ISO alpha 2 (a2) Città: an..35 In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni su carta, il codice «00200» può essere utilizzato insieme a un elenco degli esportatori conformemente alle note relative al dato 3/1 Esportatore nel titolo III dell’allegato B6 bis dell’appendice III bis. Per gli Stati membri dell’Unione dell’esportatore europea, il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Per i paesi di transito comune, il numero EORI nell’Unione (se rilasciato e in corso di validità al momento della presentazione della dichiarazione) e il numero di identificazione dell’operatore in un Ordinamento generale delle dogane 0.631.242.04 Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di 3/9 Destinatario Nome: an..70 + N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + In caso di collettame, se si utiliz- Codice postale: an..9 +

zano dichiarazioni su carta, il Città: an..35 codice «00200» può essere utilizzato insieme a un elenco dei destinatari conformemente alle note relative al dato 3/9 Destinatario nel titolo III dell’allegato B6 bis dell’appendice III. 3/10 Numero di identificazione an..17 N 2x 2x Si deve utilizzare il numero di del destinatario identificazione definito per il dato 3/19 Rappresentante Nome: an..70 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + 3/20 Numero di identificazione an..17 N 2x Si deve utilizzare il numero di del rappresentante identificazione definito per il dato 3/21 Codice di qualifica del rappresen- n1 S 1x tante Regime comune di transito. Conv.

0.631.242.04 Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di 3/22 Titolare del regime di transito Nome: an..70 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Via e numero: an..70 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Paese: a2 + 3/23 Numero di identificazione del an..17 N 2x Si deve utilizzare il numero di titolare del regime di transito identificazione definito per il dato 3/37 Numero di identificazione degli Codice ruolo: a..3 + S 99x 99x I codici ruolo degli altri attori della altri attori della catena di approv- Identificativo: an..17 catena di approvvigionamento vigionamento sono definiti nel titolo II. Si deve utilizzare il numero di identificazione definito per il dato 5/4 Data della dichiarazione n8 (aaaammgg) N 1x 5/5 Luogo della dichiarazione an..35 N 1x 5/6 Ufficio di destinazione (e paese) an8 N 1x La struttura dell’identificativo

dell’ufficio doganale è definita nel

titolo III 5/7 Uffici di passaggio previsti an8 N 9x L’identificativo dell’ufficio doga-

(e paese) nale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese).

Ordinamento generale delle dogane 0.631.242.04

Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di

5/8 Codice del paese di destinazione a2 N 1x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/21 Luogo di carico In forma codificata: an..17 N 1x Se il luogo di carico è codificato OR secondo il codice UN/LOCODE, Descrizione con testo libero: a2 le informazioni devono corrispon- (codice paese) + an..35 (luogo) dere al codice UN/LOCODE definito nel titolo III per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). Se il luogo di carico non è codificato secondo il codice UN/LOCODE, il paese in cui è situato il luogo di carico è identificato con il codice definito per il dato 3/1 Esportatore. 5/23 Ubicazione delle merci Paese: a2 + Y 1x La struttura del codice è definita Tipo di ubicazione: a1 +

nel titolo III. Qualificatore dell’identificazione: In forma codificata: Identificazione dell’ubicazione: an..35 + Identificativo supplementare: n..3 OR Descrizione con testo libero Via e numero: an..70 + 6/1 Massa netta (kg) n..16,6 N 1x 6/5 Massa lorda (kg) n..16,6 N 1x 1x

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di

6/8 Descrizione delle merci an..512 N 1x 6/9 Tipo di colli N 99x L’elenco dei codici corrisponde alla versione più recente delle raccomandazioni UNECE 21. 6/10 Numero di colli n..8 N 99x 6/11 Marchi di spedizione an..512 N 99x 6/13 Codice CUS an8 N 1x Codice assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS). 6/14 Codice delle merci – Codice della an..8 N 1x nomenclatura combinata 6/18 Totale dei colli n..8 N 1x

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Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note codici nel livello di a livello di

Luogo del trasbordo: Paese: a2 + N 1x Si deve utilizzare il codice paese Tipo di ubicazione: a1 + definito per il dato 3/1 Esportatore. Qualificatore dell’identificazione: a1 + Il luogo del trasbordo deve seguire In forma codificata: la struttura del dato 5/23 Ubicazio- Identificazione dell’ubicazione: ne delle merci. an..35 + Identificativo supplementare: n..3 L’identità del mezzo di trasporto OR deve seguire la struttura del dato Descrizione con testo libero 7/7 Identità del mezzo di trasporto Via e numero: an..70 + alla partenza. Città: an..35 + La nazionalità del mezzo di Identità del nuovo mezzo trasporto deve seguire la struttura di trasporto del dato 7/8 Nazionalità del mezzo Tipo di identificazione: n2 + di trasporto alla partenza. Numero di identificazione: an..35 + Nazionalità del nuovo mezzo di trasporto: a2 + Per l’indicatore che specifica se le Indicatore che specifica se la spedi- merci sono containerizzate si zione è containerizzata o no: n1 devono utilizzare i codici previsti per il dato 7/2 Container nel titolo III. n1 S 1x Modo di trasporto fino alla frontiera n1

S

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di

7/5 Modo di trasporto interno n1 N 1x 1x Devono essere utilizzati i codici previsti nel titolo III per il dato 7/4 Modo di trasporto fino alla frontiera 7/7 Identità del mezzo di trasporto Tipo di identifica-zione: n2 + S 1x 1x alla partenza Numero di identificazione: an..35 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto a2 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese alla partenza definito per il dato 3/1 Esportatore. 7/10 Numero di identificazione an..17 N 9999x 9999x del container 7/14 Identità del mezzo di trasporto Tipo di identificazione: n2 + N 1x 1x Per questo tipo di identificazione attivo che attraversa la frontiera Numero di identificazione: an..35 devono essere utilizzati i codici definiti per il dato 7/7 Identità del mezzo di trasporto alla partenza. 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto a3 N 1x 1x Si deve utilizzare il codice paese attivo che attraversa la frontiera definito per il dato 3/1 Esportatore. 7/18 Numero del sigillo Numero di sigilli: n..4 +

N 1x 1x 7/19 Altri incidenti durante il trasporto an..512 N 1x 8/2 Tipo di garanzia an1 S 9x

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Numero d’ordine Nome/denominazione del dato Formato del dato (tipo/lunghezza) Elenco dei Cardinalità a Cardinalità Note del dato codici nel livello di a livello di

8/3 Riferimento della garanzia GRN: an..24 + N 99x I codici valuta ISO alpha-3 (ISO Codice di accesso: an..4 + 4217) devono essere utilizzati per Codice valuta: a3 + la valuta. Importo del debito: n..16,2 + L’identificativo dell’ufficio doga- Ufficio doganale di garanzia: an8 nale deve seguire la struttura definita per il dato 5/6 Ufficio di destinazione (e paese). 8/4 Garanzia non valida in a2 N 99x Si deve utilizzare il codice paese definito per il dato 3/1 Esportatore.

Codici relativi ai requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito Il presente titolo contiene i codici da utilizzare nelle dichiarazioni di transito standard in formato elettronico e su supporto cartaceo.

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare D per la presentazione di una dichiarazione di transito a norma dell’articolo 29 bis dell’appendice I della convenzione.

1/3. Dichiarazione di transito Codici da utilizzare nel contesto del transito: T Spedizioni miste comprendenti merci che hanno la posizione doganale di merci unionali e che non hanno la posizione doganale di merci unionali vincolate al regime di transito comune. T1 Merci non aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al regime di transito comune. T2 Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono vincolate al T2F Merci aventi la posizione doganale di merci unionali che sono trasferite da una parte del territorio doganale dell’Unione in cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio100 o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio101 a un paese di transito comune. C Merci unionali non vincolate a un regime di transito comune nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I. TD Merci già vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I. X Merci unionali destinate all’esportazione, non vincolate a un regime di transito nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I.

Questo dato è costituito da codici alfanumerici. Ciascun codice si compone di tre elementi. Il primo elemento (an..3, rappresentato da una combinazione di cifre e/o lettere, indica la natura del documento. Il secondo elemento (an..35 rappresenta i dati del documento indispensabili per identificarlo, ovvero il suo numero di identificazione o altro riferimento riconoscibile. Il terzo

100 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1). 101 Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del14.1.2009, pag. 12).

elemento (an.. 5) è utilizzato per individuare a quale elemento del documento precedente è fatto riferimento. Se è presentata una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, i tre elementi sono separati da un trattino (–). 1. Il primo elemento (an..3: Scegliere l’abbreviazione del documento dall’elenco delle abbreviazioni dei documenti riportato di seguito. Elenco delle abbreviazioni dei documenti (Codici numerici estratti dai repertori UN per l’interscambio elettronico di dati per l’amministrazione, il commercio ed il trasporto, 2014b: elenco di codici per il dato 1001, nome del documento/messaggio in codice). Elenco dei contenitori 235 Bolla di consegna 270 Distinta dei colli 271 Fattura proforma 325 Dichiarazione di custodia temporanea 337 Dichiarazione sommaria di entrata 355 Fattura commerciale 380 Lettera di vettura emessa da uno spedizioniere 703 Polizza di carico principale 704 Polizza di carico 705 Polizza di carico emessa da uno spedizioniere 714 Lettera di vettura ferroviaria 720 Lettera di vettura stradale 730 Lettera di vettura aerea 740 Lettera di vettura aerea principale 741 Bollettino di spedizione (pacchi postali) 750 Documenti di trasporto multimodale/combinato 760 Manifesto di carico 785 Bordereau 787 Dichiarazione di transito – Spedizioni miste (T) 820 Dichiarazione di transito (T1)

821 Dichiarazione di transito (T2) 822 Prova della posizione doganale di merci unionali T2L 825 Prova della posizione doganale di merci unionali T2LF T2G Carnet TIR 952 Carnet ATA 955 Riferimento/Data di iscrizione delle merci nelle scritture del dichiarante CLE Dichiarazione semplificata SDE Dichiarazione MRN MRN Manifesto di carico – procedura semplificata MNS Altro ZZZ

2. Il secondo elemento (an..35: Inserire il numero di identificazione del documento o altro riferimento riconoscibile. Se l’MRN è indicato come documento precedente, il numero di riferimento deve presentare la seguente struttura:

Campo Contenuto Formato Esempi

1 Ultime due cifre dell’anno di accettazione n2 15 formale della dichiarazione (AA) 2 Identificativo del paese in cui è presentata la a2 RO dichiarazione di transito (codice paese alpha 2) 3 Identificativo unico del messaggio per anno an12 9876AB889012 e per paese 4 Identificativo del regime a1 B 5 Cifra di controllo an1 5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra. Nel campo3 deve figurare un identificativo del messaggio di cui trattasi. Le modalità di compilazione di tale campo sono stabilite dai singoli paesi; tuttavia ad ogni messaggio trattato nell’anno nel paese interessato deve essere attribuito un numero unico in relazione al regime in questione. I paesi che desiderino includere nell’MRN il numero di riferimento dell’ufficio doganale competente possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per rappresentarlo. Il campo 4 deve essere compilato con l’identificativo del regime stabilito nella tabella seguente. Nel campo 5 deve essere inserita una cifra di controllo per l’MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell’acquisizione dell’intero MRN. Codici da utilizzare nel campo 4 Identificativo del regime:

Codice Regime

A Solo esportazione B Dichiarazione sommaria di esportazione e di uscita C Solo dichiarazione sommaria di uscita D Notifica di riesportazione E Spedizione di merci concernente territori fiscali speciali J Solo dichiarazione di transito K Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di uscita L Dichiarazione di transito e dichiarazione sommaria di entrata M Prova della posizione doganale di merci unionali

Codice Regime

R Solo dichiarazione di importazione S Dichiarazione di importazione e dichiarazione sommaria di entrata T Solo dichiarazione sommaria di entrata U Dichiarazione di custodia temporanea W Dichiarazione di custodia temporanea e dichiarazione sommaria di entrata

3. Il terzo elemento (an..5): Il numero di articolo delle merci interessate quale fornito nel dato 1/6. Numero di articolo nel precedente documento. Esempio: l’articolo interessato della dichiarazione era al 5° posto nel documento di transito T1 (documento precedente) al quale l’ufficio di destinazione ha assegnato il numero «238544». Il codice corrispondente è pertanto «821-238544-5». («821» per la procedura di transito, «238544» per il numero di registrazione del documento (o l’MRN per le operazioni NCTS) e «5» per il numero dell’articolo). Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, occorre inserire più di un riferimento e i paesi prevedono l’utilizzo di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

Le menzioni speciali che riguardano l’ambito doganale sono codificate con un codice numerico a cinque cifre. Il codice viene inserito dopo la menzione considerata, a meno che la legislazione delle parti contraenti non preveda che il codice sostituisca il testo. I codici «00200» e «00300» sono utilizzati solo per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, se del caso. I codici «20100», «20200» e «20300» sono utilizzati per le dichiarazioni di transito su supporto cartaceo e in formato elettronico, se del caso.

Base giuridica Oggetto Menzioni speciali Codice

Allegato B6 bis, titolo III Numerosi documenti e parti «Vari» 00200 Allegato B6 bis, titolo III Identità tra dichiarante e speditore «Speditore» 00300

Articolo 18 della conven- Esportazione da una parte contraen- 20100

zione te o dall’Unione soggetta a restrizioni

Articolo 18 della conven- Esportazione da una parte contra- 20200

zione ente o dall’Unione soggetta a dazi

Articolo 18 della conven- Esportazione «Esportazione» 20300

zione 2/3. Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, riferimenti complementari

  1. I documenti, i certificati e le autorizzazioni internazionali da una parte contraente o da un paese terzo che sono presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. L’elenco di documenti, certificati, autorizzazioni, dei riferimenti complementari e dei rispettivi codici figura nella base dati TARIC.

  2. I documenti, i certificati e le autorizzazioni nazionali presentati a sostegno della dichiarazione di transito e i riferimenti complementari sono indicati utilizzando un codice definito nel titolo II, eventualmente seguito da un numero di identificazione o da un altro riferimento riconoscibile. I quattro caratteri che formano il codice corrispondono alla nomenclatura propria di tale paese.

In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/2. Numero di identificazione dell’esportatore 3/9. Destinatario In caso di collettame, se si utilizzano dichiarazioni di transito su carta e i paesi prevedono l’uso di informazioni codificate, si deve utilizzare il codice 00200 definito nel dato 2/2 Menzioni speciali.

3/10. Numero di identificazione del destinatario 3/20. Numero di identificazione del rappresentante Per designare la qualifica di rappresentante è necessario inserire uno dei seguenti codici (n1) prima del nome e dell’indirizzo completi:

Rappresentante – rappresentanza diretta (il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona)

Rappresentante – rappresentanza indiretta (il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona) Se è stampato su supporto cartaceo, il codice viene inserito tra parentesi quadre (es.: [2] o [3]).

3/22. Titolare del regime di transito 3/37. Numero di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento Questo dato è costituito da due elementi: 1. Codice ruolo Possono essere dichiarate le seguenti parti:

Codice Parte Descrizione ruolo CS Consolidatore Spedizioniere che combina singole piccole spedizioni in un’unica spedizione più grande (in un processo di consolidamento) che è inviata a una controparte la quale ripete in modo speculare l’attività del consolidatore dividendo la spedizione consolidata nelle sue componenti originali MF Fabbricante Parte che fabbrica le merci FW Spedizioniere Parte che organizza la spedizione di merci WH Depositario Parte che si assume la responsabilità delle merci entrate in un deposito 2. N. di identificazione della parte La struttura del numero corrisponde alla struttura specificata per il dato 3/2 N. di identificazione dell’esportatore.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese) I codici da utilizzare (an8) hanno la seguente struttura: – i primi due caratteri (a2) individuano il paese con il codice paese specificato per il numero di identificazione dell’esportatore; – i sei caratteri seguenti (an6) individuano l’ufficio del paese considerato. Si propone di adottare la struttura seguente: i primi tre caratteri (an3 rappresentano il codice UN/LOCODE102 del nome del luogo, seguiti da una suddivisione alfanumerica nazionale (an3. Se non si utilizza questa suddivisione, è opportuno inserire «000». Esempio: BEBRU000 si scompone come segue: BE = ISO 3166 per Belgio; BRU = codice UN/LOCODE del nome del luogo per Bruxelles; 000 se la suddivisione non viene utilizzata.

5/23. Ubicazione delle merci Utilizzare i codici paesi ISO alpha 2 di cui al campo 1 del dato 3/1 Esportatore. Per il tipo di luogo, utilizzare i codici indicati di seguito: A Luogo designato B Luogo autorizzato C Luogo approvato D Altro Per l’identificazione del luogo utilizzare uno degli identificativi indicati di seguito:

Qualifi- Identificativo Descrizione catore U UN/LOCODE Utilizzare i codici definiti nell’elenco di codici paese UN/LOCODE V Identificativo Utilizzare i codici specificati nel dato 5/6 Ufficio di destinadell’ufficio doganale zione e paese W Coordinate GPS Gradi decimali con numeri negativi per sud e ovest. Esempi: 44.424896°/8.774792° o 50.838068°/ 4.381508° 102 Raccomandazione 16 su UN/LOCODE – Code for ports and other locations.

Qualifi- Identificativo Descrizione catore X Il numero EORI Utilizzare il codice di identificazione specificato nella descrinell’Unione o un zione del dato 3/2 Numero di identificazione dell’esportatore. numero di identifica- Se l’operatore economico dispone di più locali, il numero è zione unico di un completato con un identificativo unico per il sito in questione paese terzo riconosciuto dall’Unione o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune Y Numero di autorizza- Indicare il numero di autorizzazione del luogo in questione, zione vale a dire l’autorizzazione per la qualifica di speditore autorizzato. Se l’autorizzazione riguarda più locali, il numero di autorizzazione è completato con un identificativo unico per il sito in questione Se il codice «X» o «Y» è utilizzato per l’identificazione del sito e vi sono numerosi siti associati al codice EORI o al numero di autorizzazione, si può utilizzare un identificativo supplementare per consentire l’identificazione univoca del sito.

Merci non trasportate in container

Merci trasportate in container 7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera I codici applicabili sono i seguenti:

Codice Descrizione

Trasporto ferroviario

Trasporto su strada

Trasporto aereo

Spedizioni postali (modo di trasporto attivo sconosciuto)

Installazioni di trasporto fisse

Vie navigabili interne

Modo sconosciuto (propulsione propria) 7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Identità del mezzo di trasporto alla partenza Codice Descrizione

Numero del vagone

Numero di immatricolazione del veicolo stradale

Numero del volo IATA

Numero di registrazione dell’aeromobile

Nome dell’imbarcazione utilizzata per la navigazione interna 8/2. Tipo di garanzia Codici relativi ai tipi di garanzia I codici applicabili sono i seguenti:

Descrizione Codice Esonero dalla garanzia (art. 75, par. 2, lett. c), dell’appendice I) 0 Garanzia globale (art. 75, par. 1, e par. 2, lett. a) e b), dell’appendice I) 1 Garanzia isolata in forma di impegno da parte di un fideiussore 2 (art. 20 dell’appendice I) Garanzia isolata in contanti (art. 19 dell’appendice I) 3 Garanzia isolata a mezzo di certificati (art. 21 dell’appendice I) 4 Esonero dalla garanzia per il percorso compreso fra l’ufficio doganale 7 di partenza e l’ufficio doganale di transito (art. 10, par. 2, lett. b), della convenzione) Garanzia isolata del tipo di cui all’allegato I, punto3, dell’appendice I 9 Garanzia non richiesta per le merci trasportate mediante installazioni C di trasporto fisse (art. 13, par. 1, lett. c), dell’appendice I) Esonero dalla garanzia sulla base di una convenzione A (art. 10, par. 2, lett. a), della convenzione) Garanzia non richiesta per le merci vincolate al regime di transito comune H a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), dell’appendice I

Titolo IV Versioni linguistiche e relativi codici

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BG Ограничена валидност Validità limitata – 99200 CS Omezená platnost DA Begrænset gyldighed DE Beschränkte Geltung EE Piiratud kehtivus EL Περιορισμένη ισχύς ES Validez limitada FR Validité limitée HR Valjanost ograničena IT Validità limitata LV Ierobežots derīgums LT Galiojimas apribotas HU Korlátozott érvényű MK* Ограничено важење MT Validità limitata NL Beperkte geldigheid PL Ograniczona ważność PT Validade limitada RO Validitate limitată RS Ограничена важност SL Omejena veljavnost SK Obmedzená platnosť FI Voimassa rajoitetusti SV Begränsad giltighet EN Limited validity IS Takmarkað gildissvið NO Begrenset gyldighet TR Sınırlı Geçerli

BG Освободено Dispensa – 99201 CS Osvobození DA Fritaget DE Befreiung EE Loobutud EL Απαλλαγή ES Dispensa FR Dispense HR Oslobođeno IT Dispensa LV Derīgs bez zīmoga LT Leista neplombuoti HU Mentesség MK* Изземање

Versione linguistica Codici

MT Tneħħija NL Vrijstelling PL Zwolnienie PT Dispensa RO Dispensă RS Ослобођење SL Opustitev SK Upustenie FI Vapautettu SV Befrielse EN Waiver IS Undanþegið NO Fritak TR Vazgeçme

BG Алтернативно доказателство Prova alternativa – 99202 CS Alternativní důkaz DA Alternativt bevis DE Alternativnachweis EE Alternatiivsed tõendid EL Εναλλακτική απόδειξη ES Prueba alternativa FR Preuve alternative HR Alternativni dokaz IT Prova alternativa LV Alternatīvs pierādījums LT Alternatyvusis įrodymas HU Alternatív igazolás MK* Алтернативен доказ MT Prova alternattiva NL Alternatief bewijs PL Alternatywny dowód PT Prova alternativa RO Probă alternativă RS Алтернативни доказ SL Alternativno dokazilo SK Alternatívny dôkaz FI Vaihtoehtoinen todiste SV Alternativt bevis EN Alternative proof IS Önnur sönnun NO Alternativt bevis TR Alternatif Kanıt

Versione linguistica Codici

BG Различия: митническо учреждение, където Differenze: ufficio al quale стоките са представени (наименование и sono state presentate le merci страна …… (nome e paese) – 99203 CS Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo … (název a země) DA Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt … (navn og land) DE Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte … (Name und Land) EE Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati … (nimi ja riik) EL Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο … (Όνομα και χώρα) ES Diferencias: mercancías presentadas en la oficina … (nombre y país) FR Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) HR Razlike:Carinarnica kojoj je roba podnesena … (naziv i zemlja) IT Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci … (nome e paese) LV Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts) LT Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė) HU Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént … (név és ország) MK* Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја) MT Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż) NL Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht … (naam en land) PL Niezgodności: urząd, w którym przedstawiono towar … (nazwa i kraj) PT Diferenças: mercadorias apresentadas na estância … (nome e país) RO Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal … (nume şi ţara) RS Разлике: царински орган којем је предата роба … (назив и земља) SL Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država) SK Rozdiely: úrad, ktorému bol tovar predložený … (názov a krajina)

Versione linguistica Codici

FI Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty … (nimi ja maa) SV Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes … (namn och land) EN Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …. (nome e paese) IS Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað … (nafn og land) NO Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt … (navn og land) TR Değişiklikler: Eşyanın sunulduğu idare … (adı ve ülkesi).

BG Излизането от … подлежи на Uscita da … soggetta a ограничения или такси съгласно restrizioni o ad imposizioni a Регламент/Директива/Решение № …, norma del(la) regolamento/ CS Výstup ze … podléhá omezením nebo direttiva/decisione n. … – dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí 99204 č. … DA Udpassage fra … undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. … DE Ausgang aus … – gemäss Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. … Beschränkungen oder Abgaben unterworfen. EE Väljumine … on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr … EL Η έξοδος από … υποβάλλεται σε περιορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον κανονισμό/την οδηγία/την απόφαση αριθ. … ES Salida de … sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no … FR Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … HR Izlaz iz … podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br … IT Uscita dal … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. … LV Izvešana no …, piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/ Direktīvu/Lēmumu Nr. …,

LT Išvežimui iš … taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatyti Reglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr. …, HU A kilépés … területéről a … rendelet/irányelv/ határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik MK* Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/ Директива/Решение № … MT Ħruġ mill-… suġġett għall restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru … NL Bij uitgang uit de … zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. … van toepassing. PL Wyprowadzenie z … podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/ dyrektywą/decyzją nr … PT Saída da … sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n. … RO Ieşire din … supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/ Deciziei nr … RS Излаз из … подлеже ограничењима или дажбинама на основу Уредбе/ Директиве/Одлуке бр … SL Iznos iz … zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi Uredbe/Direktive/ Odločbe št. … SK Výstup z … podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/ rozhodnutia č. … FI … vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin/ päätöksen N:o … mukaisia rajoituksia tai maksuja SV Utförsel från … underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/ direktiv/beslut nr … EN Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/ decisione n. … IS Útflutningur frá … háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ ákvörðun nr. …….

NO Utførsel fra … underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/ vedtak nr. … TR Eşyanın … ’dan çıkışı … No.lu Tüzük/Direktif / Karar kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir

BG Одобрен изпращач Speditore autorizzato – CS Schválený odesílatel 99206 DA Godkendt afsender DE Zugelassener Versender EE Volitatud kaubasaatja EL Εγκεκριμένος αποστολέας ES Expedidor autorizado FR Expéditeur agréé HR Ovlašteni pošiljatelj IT Speditore autorizzato LV Atzītais nosūtītājs LT Įgaliotas siuntėjas HU Engedélyezett feladó MK* Овластен испраќач MT Awtorizzat li jibgħat NL Toegelaten afzender PL Upoważniony nadawca PT Expedidor autorizado RO Expeditor agreat RS Овлашћени пошиљалац SL Pooblaščeni pošiljatelj SK Schválený odosielateľ FI Valtuutettu lähettäjä SV Godkänd avsändare EN Authorised consignor IS Viðurkenndur sendandi NO Autorisert avsender TR İzinli Gönderici.

BG Освободен от подпис Dispensa dalla firma – 99207 CS Podpis se nevyžaduje DA Fritaget for underskrift DE Freistellung von der Unterschriftsleistung EE Allkirjanõudest loobutud EL Δεν απαιτείται υπογραφή ES Dispensa de firma FR Dispense de signature HR Oslobođeno potpisa IT Dispensa dalla firma

Versione linguistica Codici

LV Derīgs bez paraksta LT Leista nepasirašyti HU Aláírás alól mentesítve MK* Изземање од потпис MT Firma mhux meħtieġa NL Van ondertekening vrijgesteld PL Zwolniony ze składania podpisu PT Dispensada a assinatura RO Dispensă de semnătură RS Ослобођено од потписа SL Opustitev podpisa SK Upustenie od podpisu FI Vapautettu allekirjoituksesta SV Befrielse från underskrift EN Signature waived IS Undanþegið undirskrift NO Fritatt for underskrift TR İmzadan Vazgeçme

BG ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ GARANZIA GLOBALE CS ZÁKAZ SOUBORNÉ JISTOTY VIETATA – 99208 DA FORBUD MOD SAMLET KAUTION DE GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT EE ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD EL ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ES GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA FR GARANTIE GLOBALE INTERDITE HR ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO IT GARANZIA GLOBALE VIETATA LV VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS LT NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA HU ÖSSZKEZESSÉG TILALMA MK* ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА MT MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA NL DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN PL ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ PT GARANTIA GLOBAL PROIBIDA RO GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ RS ЗАБРАЊЕНО ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Versione linguistica Codici

SL PREPOVEDANO SPLOŠNO ZAVAROVANJE SK ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY FI YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY SV SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN EN COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED IS ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ NO FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI TR KAPSAMLI TEMİNAT YASAKLANMIŞTIR.

BG ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ USO NON LIMITATO – CS NEOMEZENÉ POUŽITÍ 99209 DA UBEGRÆNSET ANVENDELSE DE UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG EE PIIRAMATU KASUTAMINE ΕL ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ES UTILIZACIÓN NO LIMITADA FR UTILISATION NON LIMITÉE HR NEOGRANIČENA UPORABA IT UTILIZZAZIONE NON LIMITATA LV NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS LT NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS HU KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT MK* УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ MT UŻU MHUX RISTRETT NL GEBRUIK ONBEPERKT PL NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE PT UTILIZAÇÃO ILIMITADA RO UTILIZARE NELIMITATĂ RS НЕОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА SL NEOMEJENA UPORABA SK NEOBMEDZENÉ POUŽITIE FI KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU SV OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING EN UNRESTRICTED USE IS ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN NO UBEGRENSET BRUK TR KISITLANMAMIŞ KULLANIM

BG Издаден впоследствие Rilasciato a posteriori – CS Vystaveno dodatečně 99210 DA Udstedt efterfølgende

Versione linguistica Codici

DE Nachträglich ausgestellt EE Välja antud tagasiulatuvalt EL Εκδοθέν εκ των υστέρων ES Expedido a posteriori FR Délivré a posteriori HR Izdano naknadno IT Rilasciato a posteriori LV Izsniegts retrospektīvi LT Retrospektyvusis išdavimas HU Kiadva visszamenőleges hatállyal MK* Дополнително издадено MT Maħruġ b’mod retrospettiv NL Achteraf afgegeven PL Wystawione retrospektywnie PT Emitido a posteriori RO Eliberat ulterior RS Накнадно издато SL Izdano naknadno SK Vyhotovené dodatočne FI Annettu jälkikäteen SV Utfärdat i efterhand EN Issued retroactively IS Útgefið eftir á NO Utstedt i etterhånd TR Sonradan Düzenlenmiştir

BG Разни Vari – 99211 CS Různí DA Diverse DE Verschiedene EE Erinevad EL Διάφορα ES Varios FR Divers HR Razni IT Vari LV Dažādi LT Įvairūs HU Többféle MK* Различни MT Diversi NL Diversen PL Różne PT Diversos RO Diverse RS Разно

Versione linguistica Codici

SL Razno SK Rôzne FI Useita SV Flera EN Various IS Ýmis NO Diverse TR Çeşitli

BG Насипно Alla rinfusa – 99212 CS Volnĕ loženo DA Alla rinfusa DE Unverpackte Waren EE Mahtkaup EL Χύμα ES A granel FR Vrac HR Rasuto IT Alla rinfusa LV Berams LT Nesupakuota HU Ömlesztett MK* Рефус MT Bil-kwantitá NL Los gestort PL Luzem PT A granel RO Vrac RS Расуто SL Razsuto SK Voľne ložené FI Irtotavaraa SV Bulk EN Alla rinfusa IS Vara í lausu NO Alla rinfusa TR Dökme

BG Изпращач Speditore – 99213 CS Odesílatel DA Afsender DE Versender EE Saatja EL Αποστολέας ES Expedidor FR Expéditeur

HR Pošiljatelj IT Speditore LV Nosūtītājs LT Siuntėjas HU Feladó MK* Испраќач MT Min jikkonsenja NL Afzender PL Nadawca PT Expedidor RO Expeditor RS Пошиљалац SL Pošiljatelj SK Odosielateľ FI Lähettäjä SV Avsändare EN Consignor IS Sendandi NO Avsender TR Gönderici * Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite. ».

Documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile2016, che stabilisce il programma di codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).»

103 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

0.631.242.04 Ordinamento generale delle dogane

Modello di documento di accompagnamento transito

UNIONE EUROPEA T I P O D I C . ( 1/ 3 ) MRN

Espor t at ore ( 3/ 1-3/ 2) N.

Formulari (1/ 4)

001 Art icoli (1/ 9) Tot ale dei colli (6/ 18) Massa lorda (kg) (6/ 5)

Dest inat ar io (3/ 9-3/ 10) N. Numero di rif eriment o/ UCR (2/ 4)

Esemp l ar e d i r i nvi o d a i nvi ar e al l ' uf f i ci o :

Dichiarant e/ rappresent ant e (3/ 18-3/ 19-3/ 20- 3N.

Alt ri incident i durant e il t rasport o VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI (G) Rapport o dei f at t i e delle misur e adot t at e (7/ 19)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t rasport o alla part enza (7/ 7-7/ 8)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t rasport o at t ivo che at t raversa la f ront iera (7/ 14-7/ 15)

Modo di t rasp. f ino Luogo di carico (5/ 21) Cod p. dest in. ( Ubicazione delle merci (5/ 23)

alla f ront iera (7/ 4)

N. di ident if icazione degli at t ori supplement ar i della cat ena di approvvigionament o (3/ 37) Dichiarazione semplif icat a/ Document i precedent i ( 2/ 1)

N. id. cont ainer (31/ 3)

Luogo e paese:

Ident it à e naz. nuovo mezzo t rasport o: Ident it à e naz. nuovo mezzo t rasport o:

Ct r. (1) Ident it à nuovo cont ainer : Ct r. (1) Ident it à nuovo cont ainer:

(1) Indicare 1se SI o 0 se NO. (1) Indicare 1se SI o 0 se NO.

Nuovi sigilli: Numero: marche:

Firma: Timbro: Firma: Timbro:

Dat i già regist rat i nel sist ema Dat i già regist rat i nel sist ema

Tit olare del regime di t r ansit o (3/ 22-3/ 23) N. UFFICIO DI PARTENZA (C)

Uf f icio di dest inazione (e paese) (5/ 6)

CONTROLLO DELL' UFFICIO DI DESTINAZIONE (I)

Esemplare di rinvio inviat o

Cont rollo dei sigilli: il

mar che: dopo iscr izione al

N.

Firma: Timbro:

Note e elementi di informazione (dati) del documento di accompagnamento transito

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) L’acronimo «BCP» (Business continuity plan – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I. La carta da utilizzare per il documento d’accompagnamento transito può essere di colore verde. Il documento di accompagnamento transito è stampato sulla base dei dati ricavati dalla dichiarazione di transito, eventualmente rettificata dal titolare del regime di transito e/o verificata dall’ufficio doganale di partenza, completati come segue:

1. Casella MRN L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. L’MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il «codice 128» standard, set di caratteri «B».

2. Casella formulari (1/4) – prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati (compresi gli elenchi degli articoli), – non deve essere usata in presenza di un solo articolo.

3. Nello spazio sotto la casella Numero di riferimento/UCR (2/4) Nome e indirizzo dell’ufficio doganale al quale trasmettere la copia del documento di accompagnamento transito qualora sia utilizzato il BCP.

104 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

4. Casella Ufficio di partenza (C) – nome dell’ufficio doganale di partenza, – numero di riferimento dell’ufficio doganale di partenza, – data di accettazione della dichiarazione di transito, – nome e numero di autorizzazione dello speditore autorizzato (se del caso).

5. Casella Controllo dell’ufficio di partenza (D) – risultati del controllo, – sigilli apposti o indicazione «– –» che identifica la «Dispensa – 99201», – eventualmente, la dicitura «itinerario vincolante». Il documento di accompagnamento transito non può essere oggetto di alcuna modifica, aggiunta o soppressione, salvo indicazione contraria contenuta nella convenzione.

6. Formalità in caso di incidenti durante la circolazione delle merci La seguente procedura è applicabile fino a quando il sistema NCTS consente alle autorità doganali di registrare tale informazione direttamente nel sistema. arrivano all’ufficio doganale di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sul documento di accompagnamento transito che accompagna le merci. Tali menzioni riguardano l’operazione di trasporto e sono annotate dal trasportatore responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono caricate, man mano che si svolgono le operazioni. Le menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, l’esemplare deve essere compilato a penna e in stampatello. Il trasportatore può procedere al trasbordo soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione delle autorità doganali del paese in cui deve avvenire il trasbordo. Se ritengono che l’operazione di transito comune possa proseguire normalmente, tali autorità, dopo aver adottato le misure eventualmente necessarie, vistano il documento di accompagnamento transito. Le autorità doganali dell’ufficio doganale di transito o dell’ufficio doganale di destinazione, secondo il caso, sono tenute a inserire nel sistema i dati aggiunti sul documento di accompagnamento transito. I dati possono essere inseriti anche dal destinatario autorizzato.

Tali menzioni si riferiscono alle caselle e alle attività seguenti: – Trasbordo: utilizzare la casella 7/1. Casella Trasbordo (7/1) Le prime tre righe della casella sono compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione considerata, le merci vengono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro. Tuttavia, nel caso di merci collocate in contenitori destinati a essere trasportati mediante veicoli stradali, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non compilare la casella 7/7-7/8 qualora la situazione logistica al punto di partenza impedisca di fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto all’atto della compilazione della dichiarazione di transito e qualora esse siano in grado di garantire che le informazioni relative a tali mezzi di trasporto saranno inserite successivamente nella casella 7/1. – Altri incidenti: utilizzare la casella 7/19. Casella Altri incidenti durante il trasporto (7/19) La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito. Inoltre, se le merci sono caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), vanno indicati in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità doganali non è necessario.

Elenco degli articoli

dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).» Modello di elenco degli articoli

105 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04

MRN

ELENCO DEGLI ARTICOLI TRANSITO For mular i ( 1/ 4)

Numer o e t ipo di colli, mar chi di spedizione ( 6/ 9- 6/ 10- 6/ 11) Numer o di r if er iment o/ UCR ( 2/ 6) N. ar t ic ( 1/ 6)

Document i pr esent at i/ Cer t if icat i ( 2/ 3)

Menzioni speciali ( 2/ 2) N. di ident if icazione degli at t or i supplement ar i della cat ena di appr ovvigionament o ( 3/ 37)

Espor t at or e ( 3/ 1- 3/ 2) Dest inat ar io ( 3/ 9- 3/ 10)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t r aspor t o alla par t enza ( 7/ 7- 7/ 8) Codice delle mer ci ( 6/ 14) N. id. cont ainer ( 31/ 3)

Ident it à e nazionalit à del mezzo di t r aspor t o at t ivo che at t r aver sa la f r ont ier a ( 7/ 14- 7/ 15) Dichiar azione semplif icat a/ Document i pr ecedent i ( 2/ 1) Massa net t a ( kg) ( 6/ 1)

Descr izione delle mer ci - cod. CUS ( 6/ 8- 6/ 13) Cod.m.p.spese t r asp.( 4/ 2) Cod. p. dest in.( 5/ 8) Tipo dic. ( 1/ 3) Massa lor da ( kg) ( 6/ 5)

Note e elementi informativi (dati) dell’elenco degli articoli

Il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) L’acronimo «BCP» (Business continuity plan – «piano di continuità operativa») utilizzato in questo allegato riguarda situazioni in cui si applica la procedura di continuità operativa di cui all’articolo 26 dell’appendice I. Le caselle dell’elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale. Oltre alle disposizioni delle note esplicative degli allegati A1 bis e B6 bis, i dati devono essere stampati come segue, se del caso utilizzando codici: 1. Casella MRN – quale definita nell’allegato A3 bis. L’MRN deve essere stampato sulla prima pagina e su tutti gli elenchi di articoli, fatta eccezione per i casi in cui questi formulari sono utilizzati nel contesto del BCP, nel qual caso non viene assegnato un MRN. 2. Nelle varie caselle, a livello di ciascun articolo, devono essere stampati i seguenti dati: a) Casella Tipo di dichiarazione (1/3) – se la posizione di tutte le merci comprese nella dichiarazione è la stessa, questa casella non è utilizzata; in caso di spedizione mista viene stampata la posizione effettiva delle merci, T1, T2 b) Casella formulari (1/4): – prima suddivisione: numero d’ordine del foglio stampato, – seconda suddivisione: numero totale di fogli stampati c) Casella articolo (1/6) – numero d’ordine dell’articolo corrente; d) Casella Codice metodo pagamento spese di trasporto(4/2) – inserire il codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto.

106 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Nota esplicativa sull’uso della distinta di carico

Salvo se diversamente specificato, il presente allegato si applica a decorrere dalla data di introduzione dell’aggiornamento del NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

1. Definizioni La distinta di carico di cui all’articolo 7 dell’appendice III è un documento conforme alle caratteristiche descritte nel presente allegato.

2. Formulario della distinta di carico 2.1 Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico. 2.2 Le distinte di carico recano: a) l’intestazione «Distinta di carico»; b) un riquadro di 70 mm per 55 mm diviso in una parte superiore di 70 mm per 15 mm e in una parte inferiore di 70 mm per 40 mm; c) nell’ordine seguente, colonne la cui intestazione è redatta come segue: – numero d’ordine, – marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci, – paese di spedizione/esportazione, – massa lorda in chilogrammi, – spazio riservato all’amministrazione. Gli interessati possono adattare la larghezza delle colonne alle loro necessità. Tuttavia la colonna intitolata «Spazio riservato all’amministrazione» deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c). 2.3 Nello spazio immediatamente sottostante l’ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere barrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

107 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Titolo II Informazioni da inserire nelle diverse rubriche

1. Riquadro 1.1 Parte superiore Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, il titolare del regime di transito annota nella parte superiore la sigla «T1», Quando la distinta di carico è allegata a un documento T2L, l’interessato annota nella parte superiore la sigla «T2L» o la sigla «T2LF». 1.2 Parte inferiore In questa parte del riquadro devono figurare gli elementi indicati nel paragrafo 4 del titolo III.

2. Colonne 2.1 Numero d’ordine Ogni articolo indicato nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d’ordine. 2.2 Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione delle merci Quando la distinta di carico è allegata a una dichiarazione di transito, le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati B1 e B6 bis dell’appendice III. Nella distinta devono figurare le informazioni che nella dichiarazione di transito sono riportate nelle caselle31 (Colli e descrizione delle merci), 44 (Menzioni speciali/documenti presentati/certificati e autorizzazioni) e, se del caso, nelle caselle 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta). Se a un documento T2L è allegata una distinta di carico, le informazioni richieste devono essere riportate conformemente all’allegato B2 bis dell’appendice III bis. 2.3 Paese di spedizione/esportazione Indicare il nome del paese dal quale le merci sono spedite o esportate. Non utilizzare questa colonna se a un documento T2L è allegata una distinta di carico. 2.4 Massa lorda (kg) Indicare le menzioni riportate nella casella35 del DAU (cfr. allegati B2 bis e B6 bis dell’appendice III).

Titolo III Uso delle distinte di carico

1. Una dichiarazione di transito non può contenere sia una distinta di carico che uno o più formulari supplementari. 2. In caso di utilizzo di distinte di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero di articolo), 33 (Codice delle merci),35 (massa lorda [kg]) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni) del formulario della dichiarazione di transito devono essere barrate e la casella31 (Colli e descrizione delle merci) non può essere utilizzata per annotare i marchi, i numeri, la quantità e natura dei colli o la descrizione delle merci. Nella casella31 (Colli e descrizione delle merci) del formulario di dichiarazione di transito utilizzato vanno riportati un riferimento al numero d’ordine e il simbolo delle varie distinte di carico. 3. La distinta di carico è presentata nello stesso numero di esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. 4. All’atto della registrazione della dichiarazione di transito, la distinta di carico è munita dello stesso numero di registrazione degli esemplari della dichiarazione di transito cui si riferisce. Questo numero deve essere apposto mediante un timbro recante il nome dell’ufficio doganale di partenza oppure a mano. In quest’ultimo caso è necessario anche il timbro ufficiale di detto ufficio. La firma di un funzionario dell’ufficio doganale di partenza è facoltativa. 5. Quando a un formulario utilizzato per il regime T1 o T2 sono allegate più distinte di carico, queste devono recare un numero d’ordine attribuito dal titolare del regime di transito; il numero delle distinte di carico allegate è indicato nella casella 4 (Distinte di carico) di detto formulario. 6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis qualora la distinta di carico sia allegata a un documento T2L.

Requisiti comuni in materia di dati per una dichiarazione di transito

dell’aggiornamento del sistema NCTS di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell’11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6), ad eccezione delle disposizioni relative ai dati connessi a un documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera h), dell’appendice I, che si applicano al più tardi a decorrere dal 1° maggio 2018.

1. I dati che possono essere forniti per ciascun regime di transito sono indicati nella tabella sui requisiti in materia di dati. L’applicazione delle disposizioni specifiche relative a ciascun dato, come da descrizione di cui al titolo III, lascia impregiudicato lo stato dei dati quale definito nelle tabelle dei requisiti in materia di dati. 2. I dati si applicano sia alle dichiarazioni di transito presentate utilizzando procedimenti informatici che alle dichiarazioni su supporto cartaceo. 3. Esistono tre tipi di dichiarazione di transito: dichiarazioni di transito standard, dichiarazioni di transito con requisiti ridotti in materia di dati e documenti di trasporto elettronico come dichiarazioni di transito. Le disposizioni che si applicano a tutte le situazioni in cui è richiesto il dato in questione sono riportate nella rubrica «Tutti i tipi di dichiarazioni di transito». Se i requisiti in materia di dati si riferiscono soltanto a uno o più tipi di dichiarazione di transito, l’intestazione appropriata è «dichiarazione di transito standard», «dichiarazione di transito standard e dichiarazione di transito con requisiti ridotti in materia di dati» o «documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito». 4. I simboli «A», «B» o «C» nella tabella che segue non incidono sul fatto che taluni dati sono raccolti soltanto quando le circostanze lo richiedono. Essi possono essere integrati soltanto dalle condizioni o dai chiarimenti elencati nelle note allegate ai requisiti in materia di dati. 5. I formati, i codici e, se del caso, la struttura dei requisiti in materia di dati descritti nel presente allegato sono specificati nell’allegato A1 bis.

108 Introdotto dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2017 del Comitato congiunto EU-EFTA del

Titolo II Simboli

Simboli nelle caselle A Obbligatorio: dati richiesti da tutti i paesi B A discrezione del paese: dati che i singoli paesi possono decidere se richiedere o no. C A discrezione dei dichiaranti: dati che i dichiaranti possono fornire ma che i paesi non possono esigere. X Dato richiesto a livello di articoli della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di articoli delle merci sono valide solo per gli articoli delle merci interessate. Y Dato richiesto a livello di intestazione della dichiarazione di transito. Le informazioni inserite a livello di intestazione sono valide per tutti gli articoli delle merci dichiarati. Ogni combinazione dei simboli «X» e «Y» indica che il dato di cui trattasi può essere fornito dal dichiarante a ognuno dei livelli interessati.

Titolo III

Sezione I Tabella dei requisiti in materia di dati

(le note alla presente tabella sono inserite fra parentesi)

Gruppo 1 – Informazioni del messaggio (inclusi i codici dei regimi)

1/2 Tipo di dichiarazione supplemen- 1/2 A A tare Y Y 1/3 Tipo di dichiarazione di transito 1/3 A A A 1/4 Moduli 3 B B (2) (2) 1/5 Distinte di carico 4 B B 1/6 Numero di articolo 32 A A (2) (2) X X 1/8 Firma/Autenticazione 54 A A A

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di 1/9 Numero totale di articoli 5 B B

Gruppo 2 – Riferimenti a messaggi, documenti, certificati e autorizzazioni

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di

2/1 Dichiarazione semplificata/ 40 A A A Documenti precedenti XY XY XY 2/2 Menzioni speciali 44 A A A XY XY X 2/3 Documenti presentati, certificati 44 A A A e autorizzazioni. Riferimenti (7) (7) X complementari XY XY

Gruppo 3 – parti

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di

3/1 Esportatore 2 B XY 3/2 N. di identificazione dell’esporta- 2 (n.) B tore XY 3/9 Destinatario 8 A A A (12) (12) (12) (51) (51) (51) 3/10 N. di identificazione del destinata- 8 (n.) B B B rio XY XY XY 3/19 Rappresentante 14 A A A (13) (13) (13) (51) Y Y Y 3/20 N. di identificazione del rappre- 14 (n.) A A A sentante (52) (52) (52)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di 3/21 Codice di qualifica del rappre- 14 A A A sentante Y Y Y 3/22 Titolare del regime di transito 50 A A A (13) (13) (13) (51) Y Y Y 3/23 N. di identificazione del titolare 50 (n.) A A A del regime di transito (52) (52) (52) 3/37 N. di identificazione degli altri 44 C C C attori della catena di approvvigio- XY XY XY namento

Gruppo 5 – Date/Ore/Periodi/Luoghi/Paesi/Regioni

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di

5/4 Data della dichiarazione 50.54 B B 5/5 Luogo della dichiarazione 50.54 B B 5/6 Ufficio di destinazione (e paese) 53 A A A 5/7 Uffici di passaggio previsti 51 A A (e paese) Y Y 5/8 Codice del paese di destinazione 17a A A A 5/21 Luogo di carico 27 B B B 5/23 Ubicazione delle merci 30 A A (23) (23)

Gruppo 6 – Identificazione delle merci

6/1 Massa netta (kg) 38 A (23) X 6/5 Massa lorda (kg) 35 A A A 6/8 Descrizione delle merci 31 A A A 6/9 Tipo di colli 31 A A A 6/10 Numero di colli 31 A A A 6/11 Marchi di spedizione 31 A A A 6/13 Codice CUS 31 C C C 6/14 Codice delle merci – Codice del- 33 A A A la nomenclatura combinata (37) (37) (37) 6/18 Totale dei colli 6 A A A

Gruppo 7 – Informazioni sui trasporti (modi, mezzi e apparecchiature)

7/1 Trasbordo 55 A A (38) (38) 7/2 Contenitori 19 A A 7/4 Modo di trasporto fino alla frontie- 25 A A ra (39) (39) 7/5 Modo di trasporto interno 26 B (40) Y 7/7 Identità del mezzo di trasporto 18(1) A A A (43) (43)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di alla partenza (44) (44) XY (45) (45) XY XY 7/8 Nazionalità del mezzo di trasporto 18(2) A alla partenza (46) (44) (45) XY 7/10 Numero di identificazione 31 A A A del container XY XY XY 7/14 Identità del mezzo di trasporto 21(1) B attivo che attraversa la frontiera (46) XY 7/15 Nazionalità del mezzo di trasporto 21(2) A attivo che attraversa la frontiera (46) XY 7/18 Numero del sigillo D A A A 7/19 Altri incidenti durante il trasporto 56 A A (38) (38)

Gruppo 8 – Altri dati (dati statistici, garanzie, dati relativi alle tariffe)

Dato N. Denominazione del dato Casella n. Dichiarazione Dichiarazione Documento di

8/2 Tipo di garanzia 52 A A 8/3 Riferimento della garanzia 52 A A 8/4 Garanzia non valida in 52 A A

Sezione II Note

Descrizione della nota

I paesi membri possono richiedere questo dato soltanto nel contesto di regimi basati su supporto cartaceo. Quando la dichiarazione su supporto cartaceo si riferisce a un solo articolo, i paesi possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra «1» nella casella n. 5. I paesi possono dispensare il dichiarante da tale obbligo se i sistemi di cui dispongono consentono di ricavare automaticamente e senza ambiguità tale informazione dalle altre informazioni della dichiarazione. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui per la persona interessata non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione non è necessario fornire nome e indirizzo. Per gli Stati membri dell’Unione europea questa informazione è obbligatoria solo nei casi in cui non è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo riconosciuto dall’Unione. Nei casi in cui è fornito il numero EORI nell’Unione o il numero di identificazione unico di un paese terzo non è necessario fornire nome e indirizzo, a meno che non sia utilizzata una dichiarazione in formato cartaceo. Deve essere compilato solamente se lo prevede la legislazione delle parti contraenti. Questa suddivisione è compilata: – se la dichiarazione di transito è compilata dalla stessa persona contemporaneamente a, o a seguito di, una dichiarazione in dogana in cui figuri il codice delle merci, o – se lo prevede la legislazione delle parti contraenti. Questa informazione è fornita solo per dichiarazioni su supporto cartaceo. I paesi possono derogare a tale requisito per i modi di trasporto diversi dalla ferrovia. Questa informazione non deve essere fornita se le formalità di esportazione sono espletate al punto di uscita dal territorio doganale delle parti contraenti. Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse. Se le merci sono trasportate con unità di trasporto multimodale, quali container, casse mobili e semirimorchi, le autorità doganali possono autorizzare il titolare del regime di transito a non fornire questa informazione se la situazione logistica relativa al punto di partenza non permette di

fornire l’identità e la nazionalità del mezzo di trasporto al momento in cui le merci sono svincolate per il transito, a condizione che le unità di trasporto multimodale rechino numeri unici e che tali numeri siano indicati nel dato 7/10 Numero di identificazione del container. Nei seguenti casi i paesi esonerano dall’obbligo di inserire tale informazione nella dichiarazione di transito presentata all’ufficio doganale di partenza in relazione ai mezzi di trasporto sui quali le merci sono caricate direttamente: – quando la situazione logistica non consente di fornire tale dato e il titolare del regime di transito ha lo status di AEOC nell’Unione o uno status analogo in un paese di transito comune, e – quando le pertinenti informazioni possono essere rintracciate se necessario dalle autorità doganali mediante le scritture del titolare del regime di transito. Non utilizzare in caso di spedizione mediante installazioni fisse o per ferrovia.

Numero Descrizione della nota

51. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. 52. Per i paesi di transito comune questa informazione è obbligatoria. Devono essere forniti il numero EORI nell’Unione e il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune. Se il numero EORI non è stato attribuito deve esser fornito solo il numero di identificazione dell’operatore in un paese di Se un destinatario è situato in un paese terzo tale dato non è necessario.

Titolo IV Note in relazione ai requisiti in materia di dati

Sezione I Introduzione

Le descrizioni e le note di cui al presente titolo si applicano ai dati indicati nella tabella dei requisiti in materia di dati di cui al titolo III, sezione I, del presente allegato.

Sezione II Requisiti in materia di dati

1/2. Tipo di dichiarazione supplementare

1/3. Dichiarazione di transito

1/4. Formulari In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare il numero del fascicolo in relazione al numero complessivo di fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari). Se ad esempio si presentano un formulario e due formulari complementari, numerare il formulario con le cifre 1/3, il primo formulario complementare con 2/3 e il secondo formulario complementare con 3/3.

1/5. Distinte di carico In caso di uso di dichiarazioni su supporto cartaceo indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall’autorità competente.

1/6. Numero di articolo Numero dell’articolo in relazione al numero totale di articoli contenuti nella dichiarazione di transito, qualora vi sia più di un articolo.

1/8. Firma/Autenticazione Firma o autenticazione della dichiarazione di transito. In caso di dichiarazioni su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata è apposta sulla copia della dichiarazione che deve essere conservata dall’ufficio doganale di partenza, seguita da nome e cognome di tale persona. Se la persona interessata non è una persona fisica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica.

1/9. Numero totale di articoli Numero totale di articoli riportati nella dichiarazione di transito in questione. Gli articoli sono definiti come le merci menzionate in una dichiarazione che ha in comune tutti i dati contrassegnati da «X» nella tabella dei requisiti in materia di dati del titolo III, sezione I, del presente allegato.

Indicare il riferimento della custodia temporanea o del precedente regime doganale o del corrispondente documento doganale. Se, in caso di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, è necessario indicare più di un riferimento, i paesi possono disporre che in questa casella sia riportato il pertinente codice e che venga accluso alla dichiarazione di transito l’elenco dei riferimenti in questione.

Identificazione o numero di riferimento di documenti, certificati e autorizzazioni internazionali o di parti contraenti prodotti a supporto della dichiarazione e riferimenti aggiuntivi.

Utilizzando i pertinenti codici, inserire le informazioni previste delle norme specifiche applicabili e i dati di riferimento dei documenti presentati a supporto della dichiarazione, nonché riferimenti aggiuntivi. Documento di trasporto elettronico come dichiarazione di transito Questo dato comprende il tipo e il riferimento del documento di trasporto utilizzato come dichiarazione di transito. Inoltre esso contiene il riferimento al rispettivo numero di autorizzazione del titolare del regime di transito. Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla in modo univoco da altri dati, quali il numero EORI del titolare dell’autorizzazione.

Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dello speditore. In caso di collettame, se ci si avvale di dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che venga utilizzato il pertinente codice e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco degli speditori.

3/2. Numero di identificazione dell’esportatore Inserire il numero EORI dello speditore o il numero di identificazione dell’operatore

3/9. Destinatario Indicare il cognome e nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo del destinatario. In caso di collettame, se sono utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, i paesi possono disporre che il pertinente codice sia inserito in questa casella e che sia accluso alla dichiarazione l’elenco dei destinatari.

3/10. Numero di identificazione del destinatario Inserire il numero EORI o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di

3/19. Rappresentante

Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/17 Dichiarante o, se del caso, dal dato 3/22 Titolare del regime di transito. 3/20. Numero di identificazione del rappresentante Questa informazione è richiesta soltanto se è diversa dal dato 3/18 Numero di identificazione del dichiarante o, se del caso, dal dato 3/23 Numero di identificazione del titolare del regime di transito. Inserire il numero EORI della persona interessata o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

Inserire il codice pertinente relativo alla qualifica del rappresentante.

3/22. Titolare del regime di transito Indicare il nome completo (persona e società) e l’indirizzo del titolare del regime di transito. Se del caso, indicare il nome completo (persona o società) del rappresentante autorizzato che presenta la dichiarazione di transito per conto del titolare del regime. Qualora siano utilizzate dichiarazioni di transito su supporto cartaceo, la firma originale autografa della persona interessata deve essere apposta sulla copia della dichiarazione su supporto cartaceo che deve essere conservata dall’ufficio doganale

3/23. Numero di identificazione del titolare del regime di transito Inserire il numero EORI del titolare del regime di transito o il numero di identificazione dell’operatore in un paese di transito comune.

3/37. N. di identificazione degli altri attori della catena di approvvigionamento Numero di identificazione unico assegnato a un operatore economico di un paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale elaborato sulla base del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (Quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell’Organizzazione mondiale delle dogane, riconosciuto dall’Unione e da altre parti contraenti. L’identificativo della parte interessata è preceduto da un codice che ne specifica il ruolo nella catena di approvvigionamento.

5/4. Data della dichiarazione

Data in cui la dichiarazione è stata rilasciata e, se del caso, firmata o comunque autenticata. 5/5. Luogo della dichiarazione Luogo in cui è stata rilasciata la dichiarazione su supporto cartaceo.

5/6. Ufficio di destinazione (e paese) Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento dell’ufficio doganale in cui ha termine l’operazione di transito.

5/7. Uffici di passaggio previsti (e paese) Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per il punto di entrata nel territorio di una parte contraente quando le merci circolano vincolate al regime di transito o l’ufficio doganale competente per il punto di uscita dal territorio di una parte contraente quando le merci lasciano tale territorio nel corso di un’operazione di transito effettuata attraversando una frontiera fra tale parte contraente e un paese terzo. Indicare, mediante il codice pertinente, il numero di riferimento degli uffici doganali interessati.

5/8. Codice del paese di destinazione Indicare, mediante il codice pertinente, l’ultimo paese di destinazione delle merci. Il paese di ultima destinazione conosciuta è definito come l’ultimo paese nel quale devono essere consegnate le merci quale è noto al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale.

5/21. Luogo di carico Indicare mediante il codice pertinente, se richiesto, il luogo in cui le merci devono essere caricate sul mezzo di trasporto attivo sul quale attraverseranno la frontiera della parte contraente.

5/23. Ubicazione delle merci Indicare, mediante il codice pertinente, il luogo in cui possono essere esaminate le merci. Il luogo deve essere indicato con precisione sufficiente da consentire all’ufficio doganale di effettuare il controllo fisico delle merci.

6/1. Massa netta (kg) Indicare la massa netta, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente della dichiarazione. Per massa netta si intende la massa delle merci senza alcun imballaggio. Quando una massa netta superiore a 1 kg comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: Una massa netta inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un

6/5. Massa lorda (kg) La massa lorda è il peso delle merci compreso l’imballaggio ma escluso il materiale di trasporto. Se la massa lorda è superiore a 1 kg e comporta una frazione di unità (kg), si procede al seguente arrotondamento: Una massa lorda inferiore a un kg deve essere indicata come «0,» seguito da un Indicare la massa lorda, in chilogrammi, delle merci interessate dall’articolo pertinente. Se la dichiarazione comprende diversi articoli che riguardano merci imballate insieme in modo tale da rendere impossibile la determinazione della massa lorda delle merci facenti capo a un qualsiasi articolo, è sufficiente indicare la massa lorda totale a livello di intestazione. Quando una dichiarazione di transito su supporto cartaceo riguarda vari articoli di merci, è sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

6/8. Descrizione delle merci È la descrizione commerciale usuale delle merci in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci. Se deve

essere fornito il codice SA, la descrizione deve essere sufficientemente precisa per consentire la classificazione delle merci. 6/13. Codice CUS Il numero CUS (Customs Union and Statistics) è l’identificativo assegnato nell’ambito dell’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS) alle sostanze e ai preparati chimici. Il dichiarante può fornire volontariamente tale codice se non esiste una misura TARIC per le merci di cui trattasi, ovvero se il fatto di dichiarare questo codice comporta oneri minori rispetto a una descrizione testuale completa del prodotto.

6/14. Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata In questa suddivisione è inserito il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Il codice delle merci può essere ampliato a otto cifre ad uso nazionale.

6/18. Totale dei colli Indicare in cifre il numero totale di colli di cui si compone la spedizione in causa.

6/20. Colli Informazioni relative al tipo e al numero totale di colli sulla base dell’unità di imballaggio più piccola. Il numero totale di colli si riferisce al numero di articoli singoli imballati in modo da non poter essere divisi senza prima aprire l’imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Nel caso di merci alla rinfusa non devono essere fornite informazioni sul numero totale di colli. Tali informazioni comprendono inoltre una descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

7/1. Trasbordo Le prime tre righe di questa casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l’operazione di transito, le merci in questione sono trasbordate da un mezzo di trasporto a un altro o da un contenitore a un altro.

Indicare, mediante il codice pertinente, la situazione presunta al passaggio della frontiera della parte contraente sulla base delle informazioni disponibili al momento dell’espletamento delle formalità di transito.

7/4. Modo di trasporto fino alla frontiera Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci usciranno dal territorio doganale della parte contraente.

7/5. Modo di trasporto interno Indicare, mediante il codice pertinente, il modo di trasporto all’arrivo.

7/7. Identità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare l’identità del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto). Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio con numeri di immatricolazione differenti, indicare il numero d’immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice. A seconda del mezzo di trasporto, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto Metodo di identificazione

Trasporto per vie navigabili interne Nome della nave Trasporto aereo Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Trasporto su strada Numero di immatricolazione del veicolo Trasporto ferroviario Numero del vagone

7/8. Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di transito. Se sono utilizzati una motrice e un rimorchio di nazionalità differenti, indicare la nazionalità della motrice. Se le merci sono trasportate utilizzando una motrice e un rimorchio, indicare le rispettive nazionalità. Se non si conosce la nazionalità della motrice, indicare la nazionalità del rimorchio.

7/10. Numero di identificazione del container Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container utilizzato per il trasporto. Per modi di trasporto diversi da quello aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata e sovrapponibile, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Nel trasporto aereo, il container è una cassa speciale per il trasporto di merci, rafforzata, che consente la movimentazione orizzontale o verticale. Ai fini del presente dato le casse mobili e i semirimorchi utilizzati per il trasporto stradale e ferroviario sono considerati container. Se del caso, per i container contemplati dalla norma ISO 6346, l’identificativo (prefisso) assegnato dall’Ufficio internazionale dei contenitori e del trasporto intermodale (Bureau international des containers – BIC), è fornito in aggiunta al numero di identificazione del container. Per le casse mobili e i semirimorchi si utilizza il codice ILU (Intermodal Loading Units) quale introdotto dalla norma europea EN 13044.

7/14. Identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare l’identità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. A seconda del mezzo di trasporto interessato, per quanto concerne l’identità possono essere utilizzate le diciture seguenti:

Mezzo di trasporto Metodo di identificazione

Vie navigabili interne Nome della nave Trasporto aereo Numero e data del volo. In mancanza del numero del volo, indicare il numero di immatricolazione dell’aeromobile. Trasporto su strada Numero di immatricolazione del veicolo Trasporto ferroviario Numero del vagone

7/15. Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare, mediante il codice pertinente, la nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera della parte contraente. In caso di trasporto combinato o quando ci si avvale di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto.

Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave. Se si tratta di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice. 7/18. Numero del sigillo Questa informazione è fornita qualora uno speditore autorizzato presenti una dichiarazione per la cui autorizzazione sia previsto l’uso di sigilli di tipo speciale o il titolare del regime di transito sia autorizzato a utilizzare sigilli di tipo speciale.

7/19. Altri incidenti durante il trasporto Casella da compilare conformemente agli obblighi esistenti nell’ambito del regime di transito comune. Inoltre, se le merci sono state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto viene cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto dell’autorità competente non è necessario.

8/2. Tipo di garanzia Indicare, mediante il codice pertinente, il tipo di garanzia utilizzato per l’operazione di transito.

8/3. Riferimento della garanzia Indicare il numero di riferimento della garanzia e, se del caso, il codice di accesso e l’ufficio doganale di garanzia.

8/4. Garanzia non valida in Se una garanzia non è valida per una o più parti contraenti, aggiungere dopo la menzione «Non valida» «per i codici relativi alla o alle parti contraenti interessate.

Appendice IV109

Assistenza mutuale per la riscossione dei crediti

Scopo

Art. 1

La presente appendice stabilisce le norme per garantire il recupero in ciascun paese dei crediti di cui all’articolo3 sorti in un altro paese. Le disposizioni di applicazione sono stabilite nell’allegato I della presente appendice.

Definizioni

Art. 2

Ai sensi della presente appendice s’intende per: – «autorità richiedente», l’autorità competente di un paese che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo3; – «autorità adita», l’autorità competente di un paese alla quale è diretta una domanda di assistenza.

Campo di applicazione

Art. 3

La presente appendice si applica a:

  1. a tutti i crediti relativi a un debito di cui all’articolo3, lettera l) dell’appendice I che sono esigibili in relazione a un’operazione di transito comune iniziata dopo l’entrata in vigore della presente appendice;

  2. interessi e spese relativi al recupero dei crediti di cui sopra.

109 Introdotta dall’Acc. del 22 nov. 1996, approvato dall’AF il 7 dic. 1995 (RU 1997 1055 1054; FF 1995 III 317). Aggiornata giusta l’art. 6 della Dec. n. 1 /2000 della Commissione mista CEE-AELS del 20 dic. 2000 (RU 2001 542) e dall’art. 1 n. 7 della Dec. n. 1/2006 del Comitato congiunto UE-AELS del 28 apr. 2016, in vigore per la Svizzera dal 1° mag. 2016 (RU 2016 1951).

Comunicazioni e uso delle informazioni

Art. 4

(1) L’autorità adita fornisce all’autorità richiedente, su sua richiesta, tutte le informazioni utili per il recupero di un credito. Al fine di ottenere queste informazioni, l’autorità adita esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede. 2. Nella domanda di informazioni sono indicati il nome e l’indirizzo della persona sul conto della quale debbono essere fornite le informazioni, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce. 3. L’autorità adita non è tenuta a trasmettere informazioni:

  1. che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede;

  2. che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;

  3. la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di detto paese.

4. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni. 5. Le informazioni ottenute in conformità del presente articolo sono impiegate unicamente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse viene riconosciuta dal paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso genere a norma delle leggi di detto paese. Tali informazioni possono essere impiegate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità competente che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da detta autorità. 6. La domanda di informazioni è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato II della presente appendice.

Notifica

Art. 5

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita provvede, secondo le norme di legge per la notifica dei corrispondenti atti o decisioni nello Stato membro in cui ha sede, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o un suo recupero, emanati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. 2. Nella domanda di notifica sono indicati il nome e l’indirizzo del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se del caso, il nome e l’indirizzo del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione ed ogni altra informazione utile.

3. L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e, più in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario. 4. La domanda di notifica è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato III della presente appendice.

Esecuzione delle domande

Art. 6

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede, secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili per il recupero dei crediti analoghi sorti nel paese in cui essa ha sede, al recupero dei crediti oggetto di un titolo che ne permetta l’esecuzione. 2. A tal fine, ogni credito che sia oggetto di una domanda di recupero è considerato credito del paese in cui ha sede l’autorità adita, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12.

Art. 7

1. La domanda di recupero di un credito che l’autorità richiedente inoltra all’autorità adita deve essere accompagnata da un esemplare ufficiale o da una copia certificata conforme del titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente e, se del caso, dall’originale o da una copia certificata conforme di altri documenti necessari al recupero. 2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

  1. se il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nel paese in cui essa ha sede;

  2. quando essa ha avviato nel paese in cui ha sede, la procedura di recupero che può essere eseguita in base al titolo di cui al paragrafo 1, e quando le misure adottate non hanno portato al pagamento integrale del credito;

  3. se l’importo del credito è superiore a 1500 euro. Il controvalore in valuta nazionale degli importi in euro di cui alla presente appendice è calcolato conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 dell’appendice II.

3. Nella domanda di recupero sono indicati il nome e l’indirizzo della persona interessata, la natura del credito, la somma dovuta in capitale, in interessi e per spese, ed ogni altra informazione utile. 4. La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione dell’autorità richiedente, che precisa la data a decorrere dalla quale è possibile procedere all’esecuzione secondo le norme di legge in vigore nel paese in cui essa ha sede, e conferma che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. 5. L’autorità richiedente invia all’autorità adita, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Art. 8

Il titolo esecutivo per il recupero del credito è, all’occorrenza e secondo le disposizioni in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità adita, omologato, riconosciuto, completato o sostituito con un titolo che ne permetta l’esecuzione nel suo territorio. All’omologazione, al riconoscimento, al completamento o alla sostituzione del titolo si deve provvedere quanto prima a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero. Essi non possono essere rifiutati quando il titolo che permette l’esecuzione nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sia formalmente regolare. Nel caso in cui il compimento di una di queste formalità dia luogo ad un esame o ad una contestazione relativa al credito o al titolo che permette l’esecuzione, emesso dall’autorità richiedente, si applica l’articolo 12.

Art. 9

1. Il recupero è effettuato nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. 2. L’autorità adita può, se lo consentono le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede e previa consultazione dell’autorità richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi riscossi dall’autorità adita per tale dilazione di pagamento devono essere trasferiti all’autorità richiedente. Va altresì trasferito all’autorità richiedente ogni altro interesse riscosso per ritardato pagamento a norma delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 10

I crediti da recuperare non beneficiano di nessun privilegio nel paese in cui ha sede l’autorità adita.

Art. 11

L’autorità adita informa immediatamente l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.

Domande contestate

Art. 12

1. Se nel corso della procedura di recupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente del paese in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può inoltre essere notificata dall’interessato all’autorità adita.

2. Non appena l’autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’articolo 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi. 3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nel paese in cui ha sede l’autorità adita, l’azione viene intrapresa davanti all’organo competente di questo paese, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti. 4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, sempreché sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il «titolo che permette l’esecuzione», ai sensi degli articoli 6, 7 e 8; il recupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.

Provvedimenti cautelari

Art. 13

1. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità adita procede all’adozione dei provvedimenti cautelari per garantire il recupero di un credito se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel paese in cui essa ha sede lo consentono. 2. Per l’attuazione del primo comma si applicano mutatis mutandis l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafi 1, 3 e 5 e gli articoli 8, 11, 12 e 14. 3. La domanda di adozione di provvedimenti cautelari è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato IV della presente appendice.

Deroghe

Art. 14

L’autorità adita non è tenuta:

  1. ad accordare l’assistenza prevista dagli articoli da 6 a 13 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d’ordine economico o sociale nel paese in cui essa ha sede;

  2. ad accettare il recupero di un credito se ritiene che ciò può contravvenire all’ordine pubblico o ad altro interesse essenziale del paese nel quale ha sede l’autorità;

c) a procedere al recupero del credito quando l’autorità richiedente non ha esaurito, sul territorio del paese in cui essa ha sede, le azioni esecutive del credito stesso. L’autorità adita informa l’autorità richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.

Art. 15

1. I problemi concernenti la prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente. 2. Gli atti di recupero effettuati dall’autorità adita in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall’autorità richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest’ultimo paese.

Riservatezza

Art. 16

I documenti e le informazioni inviati all’autorità adita per l’applicazione della presente appendice possono essere comunicati soltanto:

  1. alla persona cui si fa riferimento nella domanda di assistenza;

  2. alle persone e alle autorità incaricate del recupero dei crediti, e solo ai fini del recupero stesso;

  3. alle autorità giudiziarie competenti per le azioni di recupero dei crediti.

Lingue

Art. 17

Le domande di assistenza e i relativi documenti sono corredati da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita o in una lingua che possa essere accettata da detta autorità.

Spese di assistenza

Art. 18

I paesi interessati rinunciano da una parte e dall’altra a qualsiasi rimborso delle spese risultanti dall’assistenza reciproca che essi si prestano in applicazione della presente appendice.

Tuttavia, il paese in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti del paese in cui ha sede l’autorità adita, delle conseguenze pecuniarie di azioni riconosciute non fondate quanto alla realtà del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente.

Autorità abilitate

Art. 19

I paesi si comunicano l’elenco delle autorità abilitate a formulare o a ricevere domande di assistenza, nonché ogni successiva modifica dello stesso.

Art. 20 a 22

(La presente appendice non contiene gli articoli 20 a 22).

Complementarità

Art. 23

Le disposizioni della presente appendice non ostano all’applicazione di una più ampia assistenza reciproca che alcuni paesi si accordano o potrebbero accordarsi in virtù di accordi o convenzioni, anche nel settore della notifica di atti giudiziari o extragiudiziari.

Art. 24 a 26

(La presente appendice non contiene gli articoli 24 a 26).

Allegato I Disposizioni d’applicazione

Titolo I Campo di applicazione

Art. 1

1. Il presente allegato stabilisce le modalità pratiche per l’applicazione dell’appendice IV. 2. Il presente allegato stabilisce inoltre le modalità pratiche per la conversione e il trasferimento delle somme recuperate.

Titolo II Richieste di informazioni

Art. 2

1. La richiesta di informazioni di cui all’articolo 4 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario figurante all’allegato II. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda. 2. L’autorità richiedente segnala nella domanda, ove necessario, ogni altra autorità eventualmente adita cui è stata inviata un’analoga domanda di informazioni.

Art. 3

La domanda di informazioni può riguardare:

  1. il debitore;

  2. oppure un’altra persona tenuta al pagamento del credito, ai sensi delle norme vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente.

Qualora l’autorità richiedente abbia conoscenza che i beni appartenenti all’una o all’altra delle persone designate al comma precedente sono detenuti da una terza persona, la domanda può riguardare anche quest’ultima.

Art. 4

L’autorità adita accusa per iscritto (ed es.: mediante posta elettronica o telefax) ricevuta della domanda di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, nei sette giorni successivi alla data di ricezione della domanda medesima.

Art. 5

1. L’autorità adita trasmette all’autorità richiedente le informazioni richieste man mano che le riceve.

2. Se non è stato possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, specificandone le ragioni. In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata la ricezione della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente sull’esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste. Tenuto conto delle informazioni ad essa comunicate dall’autorità adita, l’autorità richiedente può domandare a quest’ultima di proseguire le sue ricerche. Detta domanda deve essere fatta per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione del risultato delle ricerche effettuate dall’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.

Art. 6

Quando decide di non dare seguito favorevole alla richiesta di informazioni presentatale, l’autorità adita comunica per iscritto all’autorità richiedente i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni specifiche dell’articolo 4 dell’appendice IV invocata. Tale comunicazione deve essere fatta dall’autorità adita non appena essa ha preso la decisione e, in ogni caso, prima dello scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Art. 7

L’autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la domanda di informazioni che essa ha trasmesso all’autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) all’autorità adita.

Titolo III Domanda di notifica

Art. 8

La domanda di notifica di cui all’articolo 5 dell’appendice IV è redatta per iscritto in duplice esemplare utilizzando il formulario figurante all’allegato III. Essa reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un agente dell’autorità stessa debitamente autorizzato a formulare tale domanda. Deve essere allegato alla domanda prevista dal comma precedente, in duplice esemplare, l’atto (o la decisione) di cui è chiesta la notifica.

Art. 9

La domanda di notifica può riguardare ogni persona fisica o giuridica che, in conformità delle disposizioni vigenti nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.

Art. 10

1. Non appena ricevuta la domanda di notifica, l’autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notifica stessa, in conformità delle norme vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede. 2. L’autorità adita informa l’autorità richiedente in merito alla data della notifica non appena quest’ultima è stata effettuata. Tale informazione si effettua inviando all’autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda debitamente completata dell’attestato che figura a tergo.

Titolo IV Domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari

Art. 11

1. La domanda di recupero di un credito e/o di adozione di provvedimenti cautelari prevista dagli articoli 6 e 13 dell’appendice IV è redatta per iscritto utilizzando il formulario di cui all’allegato IV. Essa contiene la dichiarazione comprovante che ricorrono le condizioni previste dall’appendice IV per l’avvio della procedura di mutua assistenza in materia, reca il timbro ufficiale dell’autorità richiedente ed è firmata da un suo funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima. 2. Il titolo esecutivo da allegare alla domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può essere rilasciato globalmente per più crediti allorché riguardi una sola persona. Per l’applicazione degli articoli da 12 a 19, i diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un credito unico.

Art. 12

1. La domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari può riguardare:

  1. il debitore, ovvero

  2. qualsiasi persona tenuta al pagamento del credito in applicazione delle disposizioni in vigore nel paese in cui l’autorità richiedente ha sede.

2. Se necessario, l’autorità richiedente indica all’autorità adita i beni appartenenti alle persone di cui al paragrafo 1 che, per quanto risulta all’autorità richiedente, sono detenuti da una terza persona.

Art. 13

1. L’autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare tanto nella moneta del paese in cui essa ha sede quanto nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita.

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 è l’ultimo corso di vendita registrato sul o sui mercati di cambio più rappresentativi del paese in cui l’autorità richiedente ha sede il giorno in cui la domanda è stata firmata.

Art. 14

L’autorità adita accusa al più presto per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) ricevuta della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari e, in ogni caso, nei sette giorni dalla domanda medesima.

Art. 15

Qualora la totalità o parte del credito non possa essere recuperata entro termini ragionevoli, tenuto conto del caso specifico, l’autorità adita ne informa l’autorità richiedente, indicando le ragioni del ritardo. In ogni caso, allo scadere del termine di un anno dalla data in cui è stata accusata ricevuta della domanda, l’autorità adita informa l’autorità richiedente dell’esito della procedura da essa avviata per il recupero e/o l’adozione di provvedimenti cautelari. L’autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni fornitele dall’autorità adita, può richiedere a quest’ultima di proseguire la procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari da essa avviata. Tale richiesta deve essere redatta per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) nel termine di due mesi dal termine della ricezione della comunicazione del risultato della procedura di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari ad opera dell’autorità adita. L’autorità adita dà seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste dalla domanda iniziale.

Art. 16

Le contestazioni del credito o del titolo che ne permette l’esecuzione del recupero introdotte nel paese in cui ha sede l’autorità richiedente sono notificate per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) dall’autorità richiedente all’autorità adita non appena l’autorità richiedente ne è stata informata.

Art. 17

1. Se la domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari diviene senza oggetto in seguito al pagamento del credito, all’annullamento di quest’ultimo o per qualsiasi altro motivo, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita affinché quest’ultima possa interrompere l’azione intrapresa. 2. Se l’importo del credito oggetto della domanda di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, l’autorità richiedente ne informa immediatamente per iscritto (ad es.: mediante posta elettronica o telefax) l’autorità adita. Se la modifica consiste in una riduzione dell’importo del credito, l’autorità adita prosegue l’azione intrapresa al fine del recupero o dell’adozione di provvedimenti cautelari, ma tale azione resta limitata alla somma che rimane da riscuotere. Se, nel momento in cui l’autorità adita è informata della diminuzione dell’importo del credito, il recupero dell’importo iniziale è già stato effettuato da essa senza che la procedura di trasferimento di cui all’articolo 18 sia stata iniziata, l’autorità adita rimborsa a colui che ne ha diritto l’importo riscosso in eccesso. Se la modifica consiste in un aumento dell’importo del credito, l’autorità richiedente trasmette al più presto all’autorità adita una domanda complementare di recupero e/o di adozione di provvedimenti cautelari. Tale domanda complementare è, nella misura del possibile, trattata dall’autorità adita insieme alla domanda iniziale dell’autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile allegare la domanda complementare alla domanda iniziale, l’autorità adita è tenuta a dar seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello previsto dall’articolo 7 dell’appendice IV. 3. Per la conversione dell’importo modificato del credito nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita, l’autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.

Art. 18

Le somme recuperate dall’autorità adita, ivi compresi, eventualmente, gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, sono trasferite all’autorità richiedente nella moneta del paese in cui ha sede l’autorità adita. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno in cui è stato effettuato il recupero.

Art. 19

A prescindere dalle somme eventualmente riscosse dall’autorità adita per gli interessi di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’appendice IV, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell’importo espresso nella moneta nazionale del paese in cui ha sede l’autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all’articolo 13, paragrafo 2.

Titolo V Disposizioni generali e finali

Art. 20

1. L’autorità richiedente può formulare una domanda di assistenza per un solo o diversi crediti allorché questi siano a carico di una stessa persona. 2. Le informazioni previste negli allegati II, III e IV possono essere fornite su documenti stabiliti su carta bianca con dei mezzi informatici che rispettino le condizioni di forma dei formulari ripresi negli allegati.

Art. 21

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall’autorità adita all’autorità richiedente sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese in cui ha sede l’autorità adita.

Allegato II dell’appendice IV (art. 4 dell’appendice IV) indirizzo, numero di telefono, mediante posta elettronica, conti bancari, ecc.) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di informazioni Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente informazione in conformità dell’articolo 4 dell’appendice IV della Convenzione Informazioni relative alla persona Informazioni relative al credito o ai Informazioni richieste interessata1 crediti

  1. Nome e 2 indirizzo { noto presunto2 – Importo (compresi eventuali interessi e spese)

  2. Informazioni utili concer- – Natura esatta del credito o nenti la persona designata dei crediti qui sopra – debitore principale – Altre indicazioni – co-debitore – terzo detentore Altre autorità adite

Persona fisica o giuridica.

Cancellare la menzione inutile.

Allegato III dell’appendice IV (art. 5 dell’appendice IV) (recto) indirizzo, numero di telefono, tel mediante posta elettronica, conti bancari, ecc.) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di notifica Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente notifica, in conformità dell’articolo 5 dell’appendice IV della Convenzione, dell’atto/della decisione1 seguente:

Informazioni relative alla persona Natura e Informazioni relative al Altre informazioni interessata1 oggetto credito o ai crediti dell’atto (o della decisione) da notificare

  1. Nome e noto 1 – Importo del indirizzo { presunto 1 credito o dei crediti (ivi compresi eventuali interessi e spese)

  2. Nome e indirizzo del debitore – Natura esatta principale se diverso da quello del credito o dei del destinatario crediti

  3. Altre informazioni – Altre indicazioni

Cancellare la menzione inutile.

Persona fisica o giuridica.

(verso) Attestato di notifica Il sottoscritto funzionario attesta che l’atto/la decisione110 allegato(a) alla domanda che figura a tergo – è stato(a) notificato(a) al destinatario previsto nella domanda in data . La notifica è stata effettuata secondo le seguenti modalità111: – non è stato(a) notificato(a) al destinatario di cui alla detta domanda per i seguenti motivi112:

(Data) 110 Cancellare la menzione inutile. 111 Indicare con precisione se la notifica è stata fatta personalmente al destinatario o secondo un’altra procedura. 112 Cancellare la menzione inutile.

Regime comune di transito. Conv. 0.631.242.04 Allegato IV dell’appendice IV (art. 6–13 dell’appendice IV) indirizzo, numero di telefono, mediante posta elettronica, conti bancari, ecc.) A (Riservato all’autorità cui è indirizzata la Domanda di ricupero/adozione di prevvedimenti cautelari1 Il sottoscritto , in qualità di agente debitamente autorizzato dall’autorità richiedente designata qui sopra, domanda con la presente – il ricupero del o dei crediti oggetto del titolo esecutivo qui allegato conformemente all’articolo 7 dell’appendice IV della Convenzione; le condizioni dell’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), sono soddisfatte1: – l’adozione di provvedimenti cautelari, conformemente all’articolo 13 dell’appendice IV della Convenzione nei confronti della persona qui sotto indicata intestataria del credito o dei crediti oggetto dei titolo esecutivo qui allegato; allego alla presente una domanda motivata1: Informazioni relative alla Informazioni relative al credito persona interessata1 Natura esatta Importo espresso nella Importo espresso nella Tasso di Altre informazioni del credito moneta del paese in moneta del paese in cambio cui ha sede l’autorità cui ha sede l’autorità utilizzato richiedente adita

  1. Nome e indirizzo { noto1 presunto1 Importo somma capitale dovuto1 Data a decorrere dalla quale è possibile l’esecuzione

  2. Altre informazioni utili Importo degli interessi maturati fino al Termine di giorno della firma della presente3 prescrizione – debitore principale Importo delle spese sostenute fino al Beni del debitore – co-debitore giorno della firma della presente3 detenuti da una – terzo detentore terza persona Totale (Firma) Dettaglio dei documenti annessi (Timbro ufficiale)

Cancellare la menzione inutile.

Persona fisica o giuridica.

In caso di titolo esecutivo globale, indicare l’importo dei crediti di natura differente.

Campo d’applicazione il 1° febbraio 2016113 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Islandaa 28 ottobre 1987 1° gennaio 1988 Macedonia 28 maggio 2015 A 1° luglio 2015 Norvegiaa 31 luglio 1987 1° gennaio 1988 Serbia 9 dicembre 2015 A 1° febbraio 2016 Svizzeraa 28 ottobre 1987 1° gennaio 1988 Turchia 1° dicembre 2012 A 1° dicembre 2012 Unione europeab 15 giugno 1987 1° gennaio 1988 a Stato partecipante dell’AELS. b Membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Footnotes

  1. [113] RU 2016 549. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).