0.631.250.12
Convenzione europea concernente il trattamento doganale delle palette impiegate nei trasporti internazionali
Conchiusa a Ginevra il 9 dicembre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 19632 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 aprile 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 luglio 1963 (Stato 8 marzo 2005)
Le Parti contraenti, Avendo notato la divulgazione dell’impiego delle palette nei trasporti internazionali in seguito all’uso in comune di questi dispositivi, Desiderosi di agevolare questa diffusione per favorire il commercio internazionale e ridurne le spese, Hanno convenuto quanto segue:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
1. Secondo la presente Convenzione, sono considerati: (a) «diritti e tasse d’importazione» i dazi e tutti gli altri diritti e tasse esigibili all’atto dell’importazione; (b) «palette» dispositivo che consente di ammucchiare su una delle sue superfici la merce formando così un carico unico, spostabile o accatastabile mediante mezzi meccanici. La paletta è formata da una tavola su gambe o da due tavole cui sono intercalati dei supporti in modo da offrire un interstizio (fra tavola e pavimento nel primo e fra le due tavole nel secondo caso) molto basso ma tale da permettere l’afferramento mediante un montacarichi a forca o per palette. Le palette possono anche essere provviste di sponda. (c) «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche. 2. La presente Convenzione si applica alle palette provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate su quello di un’altra Parte.
RU 1963 524; FF 1962 II 1177 ediz. ted.; 1161 ediz. franc.
Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
Art. 1 del DF del 7 mar. 1963 (RU 1963 459).
Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente ammette l’importazione di palette in franchigia di diritti e tasse e senza nè restrizioni nè divieti, alle condizioni seguenti: (a) che siano già state esportate prima oppure saranno in seguito riesportate; (b) che un numero uguale di palette dello stesso tipo e di valore corrispondente siano già state prima esportate oppure saranno riesportate in seguito. 2. La procedura e le condizioni d’applicazione dell’ordinamento previsto al numero 1, è stabilita, con riserva delle disposizioni dell’articolo 3, dalle prescrizioni di ogni Parte contraente. Dette prescrizioni possono contenere, in particolare, delle disposizioni intese ad impedire che il numero delle palette definitivamente importate – in franchigia di diritti e tasse d’importazione – sia maggiore di quello delle palette esportate o che saranno esportate. 3. Ciascuna Parte contraente cercherà di semplificare al massimo le formalità e segnatamente di evitare la richiesta d’una garanzia sui diritti e tasse d’importazione.
Art. 3
1. In applicazione dell’articolo 2, numero 1, ciascuna Parte contraente rinuncia alla richiesta di un documento doganale e al deposito d’una garanzia sui diritti e le tasse d’importazione per le palette impiegate in comune secondo un accordo in virtù del quale i partecipanti: (a) nel trasporto internazionale di merci si scambiano tra un paese e l’altro palette dello stesso tipo; (b) tengano un conteggio circa il numero delle palette di ogni tipo così scambiate; (c) s’impegnano a scambiarsi, entro un dato termine, il numero delle palette di ogni tipo, occorrenti per pareggiare il conteggio su base bilaterale o plurilaterale e a intervalli periodici. 2. Le disposizioni del numero 1 sono applicabili solamente se: (a) le palette sono provviste di un marchio conforme a quello previsto nell’accordo concernente l’impiego in comune, e (b) detto accordo sia stato comunicato alle autorità doganali delle Parti interessate e queste l’abbiano accettato dopo aver accertato che ne siano sufficientemente garantita l’esecuzione corretta e determinati i tipi di palette.
Art. 4
1. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di riscuotere i diritti e le tasse interne e segnatamente i diritti e le tasse d’importazione in vigore sul suo territorio per le palette acquistate oppure contrattate in altro modo da parte di persone domiciliate o stabilite nello stesso. 2. Ciascuna Parte contraente si riserva inoltre il diritto di rifiutare, in caso d’esportazione di palette in virtù della presente Convenzione, la restituzione dei diritti e tasse come anche la concessione parziale o completa delle altre agevolazioni che fossero altrimenti previsti per l’esportazione.
Art. 5
La presente Convenzione non osta alla concessione di maggiori agevolazioni per l’importazione e l’esportazione delle palette.
Capo II Disposizioni finali
Art. 6
1. I paesi membri della Commissione economica per l’Europa e quelli membri a titolo consultivo giusta il numero 8 del mandato di detta commissione, possono divenire Parte contraente della presente Convenzione: (a) firmandola; (b) ratificandola, dopo averla firmata con riserva (c) aderendovi. 2. I paesi aventi diritto di partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa possono, in virtù del numero 11 del mandato di detta Commissione, divenire Parti contraenti aderendo alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore. 3. La presente Convenzione è aperta alla firma fino al 15 marzo 1961. Dopo tale data essa è aperta alle adesioni. 4. La ratificazione o l’adesione avviene col deposito degli istrumenti presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (d’appresso «Segretario generale»).
Art. 7
1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo che cinque dei paesi, menzionati al numero 1 dell’articolo 6, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione. 2. Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 8
1. Ciascuna Parte contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 2. La disdetta ha effetto quindici mesi dopo che il Segretario generale ne abbia ricevuto la notificazione.
Art. 9
La presente Convenzione cessa di avere effetto allorquando il numero delle Parti contraenti è inferiore a cinque per un periodo di dodici mesi consecutivi.
Art. 10
1. Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che la Convenzione è applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese. 2. Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, conformemente all’articolo 8.
Art. 11
1. Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio. 2. Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle medesime. Qualora queste non s’accordino sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia. 3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbligatoria per le Parti contraenti in litigio.
Art. 12
1. Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 11, numeri
e 3, della medesima. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contraenti. 2. Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1, può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. 3. Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.
Art. 13
1. Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale, la convocazione di una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza. 2. Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario generale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza. 3. Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata secondo il presente articolo tutti i paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6 e i paesi divenuti Parti contraenti secondo il numero 2 dell’articolo 6.
Art. 14
1. Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario generale, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri paesi indicati nel numero 1 dell’articolo 6. 2. Nel termine di sei mesi a contare dalla data in cui è stato comunicato il testo del disegno d’emendamento, ogni Parte contraente può far presente al Segretario generale: (a) che essa ha delle obiezioni circa l’emendamento proposto; (b) che pur essendo intenzionata ad accettarlo, essa non adempie ancora le condizioni d’accettazione. 3. Finchè una Parte contraente non ha notificato al Segretario generale la sua accettazione valendosi della disposizione del numero 2, lettera (b), essa può per un periodo di nove mesi, a contare dalla scadenza del termine di sei mesi previsto allo stesso numero, fare obiezioni all’emendamento proposto. 4. L’obiezione sollevata conformemente alle disposizioni dei numeri 2 e 3 equivale alla non accettazione dell’emendamento. 5. Ove non fosse stata sollevata nessuna obiezione di cui ai numeri 2 e 3, l’emendamento è considerato accettato: (a) alla scadenza del termine indicato al numero 2; (b) se invece una o più parti avessero applicato la disposizione del numero 2, lettera (b), alla più vicina delle due date seguenti: – sei mesi dalla data in cui tutte le Parti contraenti che hanno applicato detta disposizione hanno notificato l’accettazione al Segretario generale, semprechè le notificazioni delle altre Parti siano avvenute entro il termine di sei mesi prescritto al numero 3.
– la scadenza dei nove mesi di cui al numero 4. 6. Ogni emendamento accettato entra in vigore dopo sei mesi a contare dalla data d’accettazione. 7. Il Segretario generale notifica, il più presto possibile, a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione o riserva conformemente al numero 2; lettere (a) e (b). Esso comunicherà in seguito la decisione della Parte o delle Parti che sollevarono la obiezione o fecero riserva.
Art. 15
Il Segretario generale notifica ai paesi menzionati al numero 1 dell’articolo 6, come anche a quelli divenuti Parti contraenti in applicazione del numero 2 dello stesso articolo, oltre a quanto previsto negli articoli 13 e 14: (a) le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’articolo 6; (b) le date d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 7; (c) le disdette secondo l’articolo 8; (d) l’abrogazione della presente Convenzione conformemente all’articolo 9; (e) le notificazioni ricevute secondo l’articolo 10; (f) le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo i numeri 1 e 2 dell’articolo 12; (g) l’entrata in vigore degli emendamenti secondo l’articolo 14.
Art. 16
L’originale della presente Convenzione sarà depositato, dopo il 15 marzo 1961, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi menzionati all’articolo 6, numeri 1 e 2.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il nove dicembre millenovecentosessanta, in un solo esemplare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme) Campo d'applicazione della convenzione il 13 agosto 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Australia 1° ottobre 1969 A 30 dicembre 1969 Austria 7 ottobre 1963 A 5 gennaio 1964 Belgio 14 marzo 1962 12 giugno 1962 Bosnia e Erzegovina 12 gennaio 1994 S 6 marzo 1992 Bulgariaa 28 febbraio 1961 F 12 giugno 1962 Cina Hong Kongb 6 giugno 1997 1° luglio 1997 Croazia 31 agosto 1994 S 8 ottobre 1991 Cuba* 26 settembre 1963 A 25 dicembre 1963 Danimarca 14 marzo 1961 F 12 giugno 1962 Finlandia 19 agosto 1966 A 17 novembre 1966 Francia 12 marzo 1962 12 giugno 1962 Germania 29 settembre 1964 28 dicembre 1964 Italia 5 gennaio 1967 5 aprile 1967 Lussemburgo 31 luglio 1962 29 ottobre 1962 Norvegia 27 ottobre 1964 A 25 gennaio 1965 Paesi Bassi 22 ottobre 1962 20 gennaio 1963 Antille olandesi 22 ottobre 1962 20 gennaio 1963 Aruba 30 dicembre 1985 1° gennaio 1986 Polonia 4 settembre 1969 A 3 dicembre 1969 Portogallo 15 gennaio 1968 A 14 aprile
1968 Regno Unito 1° ottobre 1962 30 dicembre 1962 Grenada 1° ottobre 1962 A 30 dicembre 1962 Isola di Man 1° ottobre 1962 A 30 dicembre 1962 Isole Falkland 1° ottobre 1962 A 30 dicembre 1962 Isole del Canale 1° ottobre 1962 A 30 dicembre 1962 Montserrat 1° ottobre 1962 A 30 dicembre 1962 Repubblica Ceca* 2 giugno 1993 S 1° gennaio 1993 Romania* 15 maggio 1964 A 13 agosto 1964 Serbia e Montenegro 12 marzo 2001 S 27 aprile 1992 Slovacchia* 28 maggio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 3 novembre 1992 S 25 giugno 1991 Spagna 2 febbraio 1973 A 3 maggio 1973 Svezia 1° marzo 1961 F 12 giugno 1962 Svizzera* 24 aprile 1963 23 luglio 1963 Turchia 10 ottobre 1974 A 8 gennaio 1975 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) Ungheria* 26 luglio 1963 A 24 ottobre 1963 * Riserve e dichiarazioni Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet della Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 30 dic. 1962 al 30 giu.
1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Il 1° gen. 1986 l’isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l’autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.
Riserve e dichiarazioni Svizzera La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.