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Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg

0.631.252.913.693.6 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 30 mag 2011

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-631-252-913-693-6/it/accordo-tra-il-dipartimento-federale-delle-finanze-della-confederazione-svizzera-e-il-ministero-federale-delle-finanze-della-repubblica-federale-di-germania-concernente-l-istituzione-di-uffici-a-controlli-nazionali-abbinati-al-valico-di-confine-di-laufenburg-ch-laufenburg

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Emanato con: Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D) (AS 2011 3217)

Versione giusta: Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D) (AS 2011 3217)

0.631.252.913.693.6

Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D)

Concluso il 15 giugno 2010

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,

Footnotes

  1. [1] RS 0.631.252.913.690

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Presso il valico di confine di Laufenburg (Svizzera)/Laufenburg (Germania) sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.

I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.

Art. 2

La zona comprende:

  1. il tratto della strada statale («Landesstrasse») L151a, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili, delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’intero ponte sul Katzengraben (numero di costruzione 8414/660);

  2. l’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata dai circostanti fondi destinati all’agricoltura e alla silvicoltura nonché dagli spazi verdi e dalle aree ricreative;

  3. i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri.

Art. 3

La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.

I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4

L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il
Dipartimento federale delle finanze
della Confederazione Svizzera:

Per il
Ministero federale delle finanze d’intesa con il Ministero federale dell’interno
della Repubblica federale di Germania:

Rudolf Dietrich

Hans-Joachim Stähr