0.631.252.913.693.6
Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Laufenburg (CH)/Laufenburg (D)
Concluso il 15 giugno 2010
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Presso il valico di confine di Laufenburg (Svizzera)/Laufenburg (Germania) sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
La zona comprende:
il tratto della strada statale («Landesstrasse») L151a, compresi i marciapiedi e le piste ciclabili, delimitato da una parte dal confine comune e dall’altra dall’intero ponte sul Katzengraben (numero di costruzione 8414/660);
l’intera area dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati delimitata dai circostanti fondi destinati all’agricoltura e alla silvicoltura nonché dagli spazi verdi e dalle aree ricreative;
i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri.
Art. 3
La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
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Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |