0.631.252.913.693.92
Accordo
tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera
e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale
di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Wasterkingen/Günzgen
Concluso il 15 giugno 2010
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19611 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Presso il valico di confine di Wasterkingen/Günzgen sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera, uffici a controlli nazionali abbinati.
I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
la strada da Rafz verso Günzgen dal confine comune fino a una distanza di 107 metri in direzione di Günzgen e fino alla fine della corsia di stazionamento, misurata dall’intersezione del confine con l’asse della strada, compreso il marciapiede;
lo spiazzo antistante l’ufficio doganale;
i due parcheggi asfaltati di fronte all’edificio doganale;
la corsia di stazionamento corrispondente alla particella 1886/1 del catasto del Comune di Hohentengen.
Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
i locali utilizzati in comune o riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi;
il fondo numero 1133 del catasto del Comune di Wasterkingen, ad eccezione delle parti dell’edificio doganale non contemplate alla lettera a);
la strada da Günzgen verso Rafz dal confine comune fino a una distanza di 100 metri in direzione di Rafz, misurata dall’intersezione del confine con l’asse della strada.
Art. 3
La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli.
I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
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Rudolf Dietrich | Hans-Joachim Stähr |