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Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

0.632.11 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 13 gen 2005

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-11/it/convenzione-internazionale-sul-sistema-armonizzato-di-designazione-e-di-codificazione-delle-merci

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 24 ott 2008.

0.632.11

sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

Conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 Approvata dall’Assemblea federale il 10 giugno 19862 Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 22 settembre 1987 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1988 (Stato 8 febbraio 2005)

Preambolo Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, desiderose di facilitare il commercio internazionale, desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l’analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale, desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l’azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati, considerando che l’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19503, considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai Governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la nomenclatura allegata alla suddetta convenzione, considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali, considerando che il sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarificazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci, considerando che il sistema armonizzato è destinato a essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci, considerando che il sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d’importazione e d’esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione, dall’altro,

RU 1987 2686; FF 1985 III 327 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

considerando che si deve mantenere una stretta correlazione tra il sistema armonizzato e la classificazione tipo per il commercio internazionale (CTC1) delle Nazioni Unite, considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale, considerando che è importante garantire l’aggiornamento del sistema armonizzato in funzione dell’evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale, considerando i lavori già svolti in questo campo dal comitato del sistema armonizzato istituito dal consiglio di cooperazione doganale, considerando che, se suddetta convenzione sulla nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova convenzione internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Footnotes

  1. [2] RU 1987 2685
  2. [3] RU 1960 307. La Svizzera ha denunciato questa conv. con effetto dal 31 dic. 1988 (RU 1988 1299).

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente convenzione s’intende:

  1. per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l’interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell’allegato alla convenzione;

  2. per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all’importazione;

  3. per nomenclatura statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all’elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d’esportazione;

  4. per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritte dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all’importazione;

  5. per convenzione che istituisce il consiglio: la convenzione che istituisce un consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 19504;

  6. per Consiglio: il consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede;

  1. per segretario generale: il segretario generale del consiglio;

  2. per ratifica: la ratifica propriamente detta, l’accettazione o l’approvazione.

Footnotes

  1. [4] RS 0.631.121.2

Art. 2 Allegato

L’allegato alla presente convenzione fa parte integrante della medesima e ogni riferimento a tale convenzione si applica anche a questo allegato.

Art. 3 Obblighi delle Parti contraenti

1. Fatte salve le eccezioni menzionate all’articolo4:

a) Ogni Parte contraente si impegna, salvo applicazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del presente Paragrafo, a far sì che, a decorrere dalla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti, la sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche siano conformi al sistema armonizzato. Si impegna dunque, per la fissazione della sua nomenclatura tariffaria e quelle statistiche: 1) a utilizzare tutte le voci e le sottovoci del sistema armonizzato, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici; 2) ad applicare le regole generali per l’interpretazione del sistema armonizzato, nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci e a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del sistema armonizzato; 3) a seguire l’ordine di numerazione del sistema armonizzato;

  1. ogni Parte contraente mette altresì a disposizione del pubblico le sue statistiche per il commercio d’importazione e d’esportazione conformemente al codice di sei cifre del sistema armonizzato oppure, su iniziativa di tale Parte contraente, oltre tale livello, sempreché tale pubblicazione non sia esclusa per motivi eccezionali, quali quelli attinenti al carattere riservato delle informazioni di ordine commerciale o alla sicurezza nazionale;

  2. nessuna disposizione del presente articolo obbliga le Parti contraenti a utilizzare le sottovoci del sistema armonizzato nella loro nomenclatura tariffaria, a condizione di conformarsi nella loro nomenclatura tariffaria e statistica combinata agli obblighi di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3 che precedono.

2. Conformandosi agli impegni previsti al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può apportare al testo gli adeguamenti indispensabili per far entrare in vigore il sistema armonizzato nella propria legislazione nazionale. 3. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle Parti contraenti di creare, all’interno della loro nomenclatura tariffaria o quelle statistiche, suddivisioni per la classificazione delle merci a un livello che vada oltre a quello del sistema armonizzato, purché tali suddivisioni vengano aggiunte e codificate a un livello al di là di quello del codice numerico a sei cifre che figura nell’allegato alla presente

Art. 4 Applicazione parziale da parte dei Paesi in via di sviluppo

1. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l’applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative. 2. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s’impegna a prendere tutte le misure per applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. 3. Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da «0» oppure da «00». 4. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al segretario generale, quando diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente. 5. Ogni Paese in via di sviluppo che opti per un’applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s’impegna formalmente ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti. 6.

Ogni Paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all’articolo3 per quanto riguarda le sottovoci che non applica.

Art. 5 Assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo

I Paesi sviluppati che siano Parti contraenti, forniscono ai Paesi in via di sviluppo che ne fanno domanda un’assistenza tecnica secondo le modalità convenute di comune accordo, in particolare per la formazione del personale, per la trasposizione delle loro nomenclature attuali nel sistema armonizzato e per consigli sulle misure da prendere per tenere aggiornati i loro sistemi che hanno formato oggetto di una trasposizione, tenuto conto degli emendamenti apportati al sistema armonizzato, come pure sull’applicazione della presente convenzione.

Art. 6 Comitato del sistema armonizzato

1. Conformemente alla presente convenzione, è istituito un comitato, denominato comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente. 2. Il comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all’anno. 3. Le sue riunioni sono convocate dal segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del consiglio. 4. In seno al comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale convenzione futura, quando un’unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un’unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell’articolo 11, lettera b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto. 5. Il comitato del sistema armonizzato elegge un suo presidente e uno o più vicepresidenti. 6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all’approvazione del Consiglio. 7. Invita, qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori. 8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 7, e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.

Art. 7 Funzioni del comitato

1. Il comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, le seguenti funzioni:

  1. propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell’evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio interzionale;

  2. redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l’interpretazione del sistema armonizzato;

  3. formula raccomandazioni al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato;

  4. riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all’applicazione del sistema armonizzato;

  1. fornisce, d’ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel sistema armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il comitato può ritenere idonee;

  2. presenta, a ogni sessione del consiglio, rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;

  3. esercita, per quanto riguarda il sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzione che il consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.

2. Le decisioni amministrative del comitato del sistema armonizzato aventi un’incidenza sul bilancio sono sottoposte all’approvazione del consiglio.

Art. 8 Ruolo del consiglio

1. Il consiglio esamina le proposte di emendamento alla presente convenzione elaborate dal comitato del sistema armonizzato e le raccomanda alle Parti contraenti conformemente alla procedura dell’articolo 16, a meno che uno Stato membro del consiglio che sia Parte contraente della presente convenzione non chieda che tutte le proposte in questione o parte di esse vengano rinviate al comitato per riesame. 2. Le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all’interpretazione del sistema armonizzato, nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un’interpretazione e un’applicazione uniforme del sistema armonizzato che sono stati redatti nel corso di una sessione del comitato del sistema armonizzato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 7, sono considerati approvati dal consiglio se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna Parte contraente della presente convenzione abbia notificato al segretario generale la sua richiesta di sottoporre la questione al consiglio. 3. Quando al consiglio viene sottoposta una questione conformemente alle disposizioni del paragrafo2 del presente articolo, detto consiglio approva le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che uno Stato membro del consiglio è Parte contraente della presente convenzione non chieda di rinviarli in tutto o in parte davanti al comitato per riesame.

Art. 9 Aliquota dei diritti doganali

Con la presente convenzione, le Parti contraenti non si assumono alcun impegno per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le parti in causa.

2. Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle parti in causa al comitato del sistema armonizzato che l’esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima. 3. Se il comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all’articolo III lettera e), della convenzione che istituisce il consiglio. 4. Le parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del comitato o del consiglio.

Art. 11 Condizioni richieste per diventare Parte contraente

Possono diventare Parti contraenti della presente convenzione:

  1. gli Stati membri del consiglio;

  2. Le unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente convenzione; e

  3. qualsiasi altro Stato al quale il segretario generale indirizzi un invio a tal fine conformemente alle istruzioni del consiglio.

Art. 12 Procedura per diventare Parte contraente

1. Ogni Stato o unione doganale o economica che risponda alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente convenzione:

  1. firmandola senza riserva di ratifica;

  2. depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure

  3. aderendovi dopo che la convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.

2. La presente convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle unioni doganali o economiche di cui all’articolo Il fino al 31 dicembre 1986 nella sede del consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il segretario generale.

Art. 13 Entrata in vigore

1.5 La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di

mesi, al minimo, rispetto alla data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui al precedente articolo 11, l’hanno firmata senza riserva di ratifica, o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988.

Nuovo testo giusta l’art. 1 del Prot. d’emendamento del 24 giu. 1986, entrato in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1988 (RS 0.632.111).

2. Per ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, la presente convenzione entra in vigore il 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o unione doganale o economica ha firmato la convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d’entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 14 Applicazione da parte dei territori dipendenti

1. Ogni Stato, sia nel momento in cui diventa Parte contraente della presente convenzione, sia successivamente, può notificare al segretario generale che la presente convenzione si estende a tutti o a determinati territori le cui relazioni internazionali sono poste sotto la sua responsabilità e che sono indicati nella notifica. Tale notifica ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo e di ventiquattro mesi come massimo, rispetto alla data in cui il segretario generale la riceve, a meno che non vi sia precisata una data più ravvicinata. Tuttavia, la presente convenzione non può essere applicata a detti territori prima della sua entrata in vigore nei confronti dello Stato interessato. 2. La presente convenzione cessa di essere applicabile al territorio designato alla data in cui le relazioni internazionali di tale territorio non sono più poste sotto la responsabilità della Parte contraente oppure a qualsiasi data anteriore notificata al segretario generale secondo le condizioni previste all’articolo 15.

Art. 15 Denuncia

La presente convenzione viene conclusa per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, a meno che non sia precisata una data più lontana.

Art. 16 Procedura d’emendamento

1. Il consiglio può raccomandare alle Parti contraenti degli emendamenti alla presente convenzione. 2. Ogni Parte contraente può notificare al segretario generale un’obiezione che essa formula riguardo ad un emendamento raccomandato e può successivamente ritirare tale obiezione nel termine precisato al paragrafo3 del presente articolo. 3. Ogni emendamento raccomandato viene considerato come accettato allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il segretario generale ha notificato detto emendamento, purché al termine di tale periodo non esista alcuna obiezione.

4. Gli emendamenti accettati entrano in vigore per tutte le Parti contraenti a una delle date qui di seguito indicate:

  1. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato anteriormente al 1° aprile, il 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di tale notifica; oppure

  2. qualora l’emendamento raccomandato venga notificato il 1° aprile o successivamente, il 1° gennaio del terzo anno successivo alla data di tale notifica.

5. Alla data prevista al paragrafo4 del presente articolo, le nomenclature statistiche di ogni Parte contraente, nonché la sua nomenclatura tariffaria o, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera c), dell’articolo3, la sua nomenclatura tariffaria e statistica combinate, devono essere rese conformi al sistema armonizzato emendato. 6. Si considera che ogni Stato o unione doganale o economica che firmi la presente convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca, abbia accettato gli emendamenti che alla data in cui tale Stato o tale unione sono diventati Parte contraente, sono entrati in vigore o sono stati accettati conformemente alle disposizioni del paragrafo3 del presente articolo.

Art. 17 Diritti delle Parti contraenti relativamente al sistema armonizzato

Per quanto concerne le questioni relative al sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell’articolo6, l’articolo 8 e il paragrafo2 dell’articolo 16 conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti:

  1. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente convenzione; oppure

  2. fino alla data in cui la presente convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure

  3. relativamente a tutte le parti del sistema armonizzato, purché essa si sia formalmente impegnata ad applicare il sistema armonizzato completo a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell’articolo4 e sino allo scadere di tale termine.

Footnotes

  1. [6] RS 0.120

Art. 18 Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alla presente convenzione.

Art. 19 Notifiche da parte del segretario generale

Il segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli altri Stati firmatari, agli Stati membri del consiglio non sono Parti contraenti della presente convenzione e al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. le notifiche ricevute conformemente all’articolo4;

  2. le firme, ratifiche i adesioni di cui all’articolo 12;

  1. la data in cui la presente convenzione entra in vigore conformemente all’articolo 13;

  2. le notifiche ricevute conformemente all’articolo 14;

  3. le denunce ricevute conformemente all’articolo 15;

  4. gli emendamenti alla presente convenzione raccomandati conformemente all’articolo 16;

  5. le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all’articolo 16 e il loro eventuale ritiro;

  6. gli emendamenti accettati conformemente all’articolo 16 e la data della loro entrata in vigore.

Art. 20 Registrazione presso le Nazioni Unite

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6, la presente convenzione è registrata presso il segretario delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983, in lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati e a tutte le unioni doganali o economiche di cui all’articolo 11.

(Seguono le firme) Allegato7 Nomenclatura del Sistema armonizzato Campo di applicazione della convenzione 13 gennaio 2005 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Algeria 24 ottobre 1991 1° gennaio 1992 Arabia Saudita 10 marzo 1988 1° gennaio 1990 Argentina 11 gennaio 1994 11 gennaio 1994 Australia 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Austria 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Azerbaigian 7 luglio 2000 7 luglio 2000 Bahrein 14 dicembre 2001 A 1° gennaio 2002 Bangladesh 22 settembre 1987 A 1° luglio 1988 Belarus 21 ottobre 1998 A 1° gennaio 2000 Belgio 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Bolivia 27 aprile 2004 A 1° gennaio 2006 Botswana 13 febbraio 1987 1° gennaio 1988 Brasile 8 novembre 1988 1° gennaio 1989 Bulgaria 30 ottobre 1990 A 1° gennaio 1992 Burkina Faso 25 settembre 1990 1° gennaio 1992 Cambogia 27 giugno 2002 A 1° gennaio 2003 Camerun 16 maggio 1988 A 1° luglio 1989 Canada 14 dicembre 1987 1° gennaio 1988 Ciad 5 settembre 1990 A 1° gennaio 1992 Cina 23 giugno 1992 A 1° gennaio 1993 Cipro 21 marzo

1994 A 21 marzo 1994 Colombia 21 ottobre 2002 A 21 ottobre 2002 Comunità europea (CE/UE/CEE) 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Congo (Kinshasa) 10 novembre 1987 1° gennaio 1988 Corea (Sud) 27 novembre 1987 1° gennaio 1988 Croazia 29 settembre 1994 A 29 settembre 1994 Cuba 3 novembre 1995 A 1° gennaio 1997 Côte d'Ivoire 25 gennaio 1990 A 1° gennaio 1991 Danimarca 22 settembre 1987 1° gennaio 1988

Per il testo del presente allegato vedi RS 632.10 allegato (non pubblicato). Delle tirature a parte possono essere ottenute presso l’Amministrazione federale delle Dogane, 3003 Berna.

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Egitto 27 maggio 1999 A 1° gennaio 2000 Emirati Arabi Uniti 27 giugno 2002 A 1° luglio 2002 Eritrea 17 gennaio 2003 A 17 gennaio 2003 Estonia 26 maggio 1993 A 1° gennaio 1995 Etiopia 1° marzo 1995 A 1° marzo 1995 Figi 23 dicembre 1997 A 1° gennaio 1998 Filippine 28 giugno 2001 28 giugno 2001 Finlandia 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Francia* 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Isole Wallis e Futuna 24 maggio 1989 1° aprile 1989 Nuova Caledonia 20 aprile 1988 1° gennaio 1988 Polinesia francese 20 aprile 1988 1° gennaio 1989 St. Pierre e Miquelon 20 aprile 1988 1° gennaio 1988 Gabon 7 luglio 2000 1° gennaio 2002 Germania 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Giappone 22 giugno 1987 A 1° gennaio 1988 Giordania 10 giugno 1985 F 1° gennaio 1988 Grecia 15 luglio 1988 1° gennaio 1990 Guinea 23 settembre 1997 1° gennaio 1998 Haiti 17 gennaio 2000 A 17 gennaio 2000 India 23 giugno 1986 1° gennaio 1988 Indonesia 5 luglio 1993 A 1° gennaio 1995 Iran 28 febbraio 1995 1° gennaio 1997 Irlanda 22 dicembre 1987 1° gennaio 1988 Islanda 28 ottobre 1987 1° gennaio 1988 Israele 5 agosto 1987 1° gennaio

1988 Italia 31 maggio 1989 1° gennaio 1991 Kazakstan 26 marzo 2004 A 1° gennaio 2006 Kenya 29 luglio 1988 A 1° luglio 1989 Kuwait 27 novembre 2003 A 1° gennaio 2005 Lesotho 12 dicembre 1985 F 1° gennaio 1988 Lettonia 4 gennaio 1996 A 1° gennaio 1998 Libano 3 maggio 1996 A 3 maggio 1996 Libia 17 maggio 1993 A 1° gennaio 1995 Lituania 20 giugno 1994 A 1° gennaio 1995 Lussemburgo 11 luglio 1988 11 luglio 1988 Macedonia 31 marzo 1995 A 31 marzo 1995 Madagascar 22 dicembre 1987 1° gennaio 1988 Malawi 25 ottobre 1988 A 1° aprile 1989 Malaysia 15 dicembre 1987 A 1° gennaio 1988 Maldive 7 luglio 2000 1° gennaio 2002 Mali 15 giugno 1994 A 1° gennaio 1995 Malta 20 dicembre 1989 A 1° gennaio 1990 Marocco 27 febbraio 1992 1° luglio 1992 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Mauritania 3 aprile 2001 A 1° gennaio 2003 Maurizio 10 giugno 1985 F 1° gennaio 1988 Messico 6 settembre 1991 A 14 febbraio 1992 Moldova 10 giugno 2004 A 1° gennaio 2006 Mongolia 30 settembre 1991 A 1° gennaio 1993 Myanmar 5 dicembre 1994 A 1° gennaio 1995 Namibia 5 maggio 2004 A 1° gennaio 2006 Niger

16 marzo 1990 A 1° luglio 1991 Nigeria 15 marzo 1988 15 marzo 1988 Norvegia 27 agosto 1987 1° gennaio 1988 Nuova Zelanda 22 settembre 1987 A 1° gennaio 1988 Paesi Bassi 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Pakistan 22 settembre 1987 1° luglio 1988 Panama 24 agosto 1998 A 1° gennaio 2000 Perù 9 luglio 1998 A 1° gennaio 2000 Polonia 12 settembre 1995 A 1° gennaio 1996 Portogallo 4 novembre 1987 1° gennaio 1988 Regno Unito 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Guernesey 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Isola di Man 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Jersey 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Rep.

Centrafricana 11 giugno 1998 A 18 maggio 1998 Repubblica Ceca 16 novembre 1993 A 16 novembre 1993 Romania 5 dicembre 1996 A 1° gennaio 1997 Ruanda 27 luglio 1992 A 1° gennaio 1993 Russia 18 giugno 1996 1° gennaio 1997 Senegal 21 settembre 1989 A 1° gennaio 1991 Serbia e Montenegro 9 gennaio 2002 A 1° luglio 2002 Slovacchia 7 giugno 1993 A 7 giugno 1993 Slovenia 23 novembre 1992 A 23 novembre 1992 Spagna 28 settembre 1987 1° gennaio 1988 Sri Lanka 3 maggio 1988 1° gennaio 1989 Stati Uniti 31 ottobre 1988 A 1° gennaio 1989 Sudafrica 25 novembre 1987 1° gennaio 1988 Sudan 10 dicembre 1993 A 10 dicembre 1993 Svezia 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Svizzera 22 settembre 1987 1° gennaio 1988 Swaziland 26 novembre 1985 F 1° gennaio 1988 Thailandia 16 dicembre 1991 A 1° gennaio 1993 Togo 12 febbraio 1990 A 1° gennaio 1991 Tunisia 28 ottobre 1987 1° gennaio 1989 Turchia 15 dicembre 1988 A 1° gennaio 1989 Ucraina 26 agosto 2002 A 1° gennaio 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Uganda 11 luglio 1989 A 1° gennaio 1991 Ungheria

27 agosto 1990 1° gennaio 1991 Uzbekistan 17 novembre 1998 A 1° gennaio 2000 Venezuela 23 ottobre 1998 A 2 novembre 1998 Vietnam 26 marzo 1998 A 1° gennaio 2000 Yemen 30 settembre 2002 A 1° gennaio 2003 Zambia 22 dicembre 1986 F 1° gennaio 1988 Zimbabwe 5 novembre 1986 F 1° gennaio 1988 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.