Lexipedia
HomeNewsEsploraRepertorio
Condizioni d’usoPrivacyAssistenza
Accedi

Protocollo d’emendamento della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

0.632.111 · Raccolta sistematica del diritto federale

In vigore dal 1 gen 1988

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-111/it/protocollo-d-emendamento-della-convenzione-internazionale-sul-sistema-armonizzato-di-designazione-e-di-codificazione-delle-merci

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

0.632.111

Protocollo d’emendamento
della Convenzione internazionale
sul Sistema armonizzato di designazione
e di codificazione delle merci

Preambolo

Le Parti contraenti della Convenzione istitutiva del Consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 19501 e la Comunità Economica Europea.

Footnotes

  1. [1] RS 0.631.121.2

considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci2 (fatta in Bruxelles il 14 giu. 1983) entri in vigore il 1° gennaio 1988,

Footnotes

  1. [2] RS 0.632.11

considerando che, senza un emendamento dell’articolo 13 di detta Convenzione, l’entrata in vigore della medesima resterebbe incerta,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il paragrafo 1 dell’articolo 13 della Convenzione internazionale sul Sistema di designazione e di codificazione delle merci3 (denominata qui di seguito «Convenzione») è sostituito dal testo seguente:

Footnotes

  1. [3] RS 0.632.11

…4

Footnotes

  1. [4] Testo inserito nella Convenzione menzionata.

Art. 2

A. Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione, purché al minimo diciassette Stati o Unioni doganali o economiche, di cui all’articolo Il della medesima, abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato, o Unione doganale o economica, può depositare il proprio strumento di accettazione del Protocollo qualora non abbia previamente o contemporaneamente firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o non abbia, nello stesso modo, depositato il proprio strumento di ratifica o adesione alla Convenzione.

B. Ogni Stato o Unione doganale o economica che diviene Parte contraente della Convenzione dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, giusta il paragrafo A qui innanzi, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo.