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Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

0.632.315.631.11 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 lug 2001

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-315-631-11/it/accordo-agricolo-tra-la-confederazione-svizzera-e-gli-stati-uniti-del-messico

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 set 2012.

Emanato con: Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico (AS 2003 2298)

0.632.315.631.11

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico

Concluso il 27 novembre 2000 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20012 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 2001 Entrato in vigore il 1° luglio 2001 (Stato 29 luglio 2003)

Art. 1

Il presente Accordo relativo al commercio di prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (di seguito denominata «la Svizzera») e gli Stati Uniti del Messico (di seguito denominati «il Messico») completa l’Accordo di libero scambio firmato dal Messico e dagli Stati dell’AELS il 27 novembre 20003, in particolare in relazione con l’articolo4 (campo d’applicazione).

Footnotes

  1. [3] RS 0.632.315.631.1
  2. [4] RS 0.632.315.631.1

Art. 2

Il Messico accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Svizzera figuranti nell’Appendice I. La Svizzera accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari del Messico figuranti nell’Appendice II.

Art. 3

Le regole d’origine, le procedure di esame delle prove dell’origine e le modalità della cooperazione amministrativa applicabili al presente Accordo sono contenute nell’Appendice III.

Art. 4

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a discutere un’eventuale estensione delle concessioni in materia di accesso al mercato per i prodotti agricoli.

Art. 5

Le disposizioni degli articoli6 (Dazi doganali, paragrafi4 e 5),7 (Restrizioni all’importazione e all’esportazione),8 (Trattamento nazionale per quanto riguarda l’imposizione e la normativa interne),9 (Misure sanitarie e fitosanitarie),10 (Regolamenti tecnici),12 (Imprese commerciali del settore pubblico),13 (Misure antidumping),14 (Misure di salvaguardia),15 (Clausola di penuria), 16 (Problemi a livello della bilancia dei pagamenti),17 (Deroghe generali),18 (Deroghe per ragioni RU 2003 2298; FF 2001 1611

Dai testi originali inglese e spagnolo.

Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del18 giu. 2001 (RU 2003 2230).

di sicurezza) dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico4 sono applicabili anche ai prodotti oggetto del presente Accordo.

Footnotes

  1. [6] RS 0.632.20 allegato 1A.3
  2. [7] RS 0.632.20 allegato 1A.3
  3. [8] RS 0.632.315.631.1
  4. [9] RS 0.631.112.514
  5. [10] RS 0.632.315.631.1
  6. [12] RS 632.10 allegato
  7. [13] RS 0.632.315.631.1
  8. [14] RS 0.632.11
  9. [15] RS 0.632.315.631.1
  10. [17] RS 0.632.11
  11. [18] RS 0.632.20 allegato 1C

Art. 6

Le Parti contraenti non accordano alcuna sovvenzione all’esportazione ai sensi dell’articolo9 dell’Accordo dell’OMC sull’agricoltura5 nei loro scambi bilaterali di prodotti oggetto di concessioni doganali conformemente all’articolo 2.

Le Parti contraenti si forniscono reciprocamente, in modo trasparente e rapido, le informazioni che permettono loro di sorvegliare che le disposizioni del paragrafo 1 siano rispettate.

Footnotes

  1. [5] RS 0.632.20 allegato 1A.3

Art. 7

Se una delle Parti contraenti introduce o reintroduce una sovvenzione all’esportazione per un prodotto oggetto di una concessione tariffaria ai sensi dell’articolo 2 negli scambi con l’altra Parte contraente, quest’ultima può aumentare i dazi doganali su queste importazioni fino a concorrenza del tasso applicabile in quel momento, in virtù della clausola della nazione più favorita.

Art. 8

Per i prodotti agricoli che non figurano nelle Appendici I e II le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi relativi alle concessioni di accesso al mercato e agli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione presi in virtù dell’Accordo dell’OMC6 sull’agricoltura.

Art. 9

I diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dagli impegni presi in materia di sostegno interno sono retti dall’Accordo dell’OMC sull’agricoltura7.

Art. 10

Le disposizioni relative al riconoscimento reciproco e alla protezione delle denominazioni delle bevande spiritose tra il Messico e la Svizzera sono contenute nell’Appendice IV.

Art. 11

Le disposizioni del titolo VIII dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico8 relative alla composizione delle controversie sono applicabili, per gli obiettivi del presente Accordo, soltanto alle due Parti contraenti.

Art. 12

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 19239 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Art. 13

Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o autorizzazione.

Entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico10.

È applicabile provvisoriamente fatta salva l’applicazione dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.

Art. 14 1211. 1300. 1301. 1302. 1500. 1521. 1600. 1603. 1700. 1704. 2000. 2003. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2106. 2200. 2201. 2202. 2203. 2205. 2207. 2208. 2300. 2309. 2905. 3301. 3302. 3503. 4103. 4301. 5201. 5202. 5203. 53.01 5302. Voce della tariffa svizzera 0503. 0504. 0505. 0506. 0507. 0508. 0509. 0000 Voce della tariffa svizzera 0510. 0000 0511. 0601. 0603. 0701. 0702. 0703. 0704. 0707. 0709. Voce della tariffa svizzera 0711. 0712. 0713. 0714. 0801. 0802. 0804. 0805. 0806. ex 0807. 0810. 0811. ex ex 0812. 0813. 0902. 0904. 0906. 0908. 0909. 1202. 1204. 1207. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1301. 1302. 1401. 1402. 1403. 1404. 1518. ex 0099 1521. 1522. 0000 1602. 1701. ex 9999 1702. ex 9029 1704. 1801. 0000 Voce della tariffa svizzera 1802. 1803. 1804. 0000 1805. 0000 1905. 2001. ex 9090 2002. 2003. 2004. ex ex ex 2006. 2008. 2101. 2102. 2103. 2104. 2106. 2201. 2202. 2203. 2205. 2207. 2208. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2309. 2401. 2402. 2905. Voce della tariffa svizzera 3301. 3302. 3503. 0000 3504. 0000 3824. 4101. 4102. 4103. 4301. 5001. 0000 5002. 0000

Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti contraenti non denunciano l’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico11.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Città del Messico, il 27 novembre 2000, in due esemplari originali in inglese e spagnolo, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per la Per gli Confederazione Svizzera: Stati Uniti del Messico: Pascal Couchepin Herminio Blanco Mendoza Appendice I 1. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico sopprime tutti i dazi all’importazione percepiti sui prodotti originari della Svizzera elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria 1. 2. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera Messico) nella categoria 2 sono soppressi come segue:

  1. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;

  2. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;

  3. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;

  4. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

3. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera Messico) nella categoria3 sono soppressi come segue:

  1. all’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’89 per cento del dazio di base;

  2. un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 78 per cento del dazio di base;

  3. due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 67 per cento del dazio di base;

  4. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 56 per cento del dazio di base;

  5. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 45 per cento del dazio di base;

  6. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 34 per cento del dazio di base;

  7. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 23 per cento del dazio di base;

  8. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;

  9. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

4. I dazi all’importazione percepiti dal Messico sui prodotti originari della Svizzera Messico) nella categoria4 sono soppressi come segue:

  1. tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti all’87 per cento del dazio di base;

  2. quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75 per cento del dazio di base;

  3. cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 62 per cento del dazio di base;

  4. sei anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50 per cento del dazio di base;

  5. sette anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 37 per cento del dazio di base;

  6. otto anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25 per cento del dazio di base;

  7. nove anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi sono ridotti al 12 per cento del dazio di base;

  8. dieci anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i dazi rimanenti sono soppressi.

5. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 1704.1001, originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria5, a un tasso preferenziale non superiore al 16 per cento ad valorem, più 0,39586 USD per kg di tenore in zucchero. 6. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.8001xx «succo di altri frutti o legumi, eccetto il succo di pera», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria6, a un tasso preferenziale non superiore al 70 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti. 7. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2009.9001xx «miscele di succhi di legumi», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria6, a un tasso preferenziale non superiore al

per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti. 8. All’entrata in vigore del presente Accordo, il Messico autorizza l’importazione dei prodotti della voce di tariffa 2905.4401 «D-Glucitol (sorbite)» e 3824.6001 «Sorbite, ad eccezione di quella del n. 2905.4401», originari della Svizzera, elencati nella presente Appendice (calendario di smantellamento tariffario del Messico) nella categoria6, a un tasso preferenziale non superiore al 50 per cento del tasso applicabile al Messico in virtù della clausola nella nazione più favorita, al momento dell’importazione di detti prodotti.

Allegato 1 – Calendario di smantellamento tariffario del Messico* 0100. Animales vivos 0106. Los demás animales vivos

Los demás animales vivos 0099 Los demás 23 1 0500. Los demas productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas 0502. 1001 Cerdas de cerdo o de jabalí y sus desperdicios 3 1 0511. Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 ó3, impropios para la alimentación humana

– Semen de bovino 1001 Semen de bovino Ex. 1 0700. Legumbres y hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticos 0705. 1101 Repolladas 13 1 1999 Las demás 13 1 2101 Endibia «witloof» (Cichorium intybus var. foliosum) 13 1 2999 Las demás achicorias 13 1 0709. Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas 9099 Las demás 13 1 0712. Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación

– Cebollas 2001 Cebollas 23 1 0800. Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 0809. Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, ciruelas y endrinas, frescos

– Chabacanos (damascos, albaricoques) 1001 Chabacanos (damascos, albaricoques) 23 4 0810. Las demás frutas u otros frutos, frescos

– Fresas (frutillas) 1001 Fresas (frutillas) 23 1 0813. Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas nos 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo

– Chabacanos (damascos, albaricoques) 1001 Chabacanos con hueso 23 3 1099 Los demás chabacanos 23 3 1200. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes * Questa tabella esiste soltanto nella versione originale spagnola.

1209. Semillas, frutos y esporas, para siembra – Semilla de remolacha:

– Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores 3001 Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente 3 1 por sus flores – Los demás:

– – Los demás 9999 Los demás 3 1 Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados 9099 Los demás 13 1 Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales

– Goma laca 1001 Goma laca 13 2

– Goma arábiga 2001 Goma arábiga 13 1 9001 Copal 13 2 9099 Los demás 13 3 Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados – Jugos y extractos vegetales:

– – Opio 1101 En bruto o en polvo 13 2 1103 Alcoholados, extractos, fluidos o sólidos o tinturas de opio 13 2 1199 Los demás 13 2

– – De regaliz 1201 Extractos 13 1 1299 Los demás 13 1

– – De lúpulo 1302 De lúpulo 3 1

– – De piretro (pelitre) o de raíces que contengan rotenona 1401 De piretro (pelitre) 13 2 1499 Los demás 13 2

– – Los demás 1901 De helecho macho 13 2 1903 De Ginko-Biloba 3 1 1904 De haba tonka 13 2 1905 De belladona, conteniendo como máximo 60 % de 13 2 alcaloides 1906 De Pygeum Africanum (Prunus Africana) 13 2 1907 Podofilina 13 2 1908 Maná 13 2 1909 Alcoholados, extractos fluidos o sólidos o tinturas, 13 2 de coca 1910 De cáscara de nuez de cajú, en bruto 13 2 1911 De cáscara de nuez de cajú, refinado 13 2 1999 Los demás 18 3

– – Agar-agar 3101 Agar-agar 18 2

– – Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados 3201 Harina o mucilago de algarrobo 18 2 3202 Goma guar 13 2 3299 Los demás 18 2

– – Los demás 3901 Mucílago de zaragatona 13 2 3902 Carragenina 13 2 3999 Los demás 18 2 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal Ceras vegetales (excepto los triglicéridos), cera de abejas o de otros insectos y esperma de ballena o de otros cetáceos (espermaceti), incluso refinadas o coloreadas

– Ceras vegetales 1001 Carnauba 45 1 1099 Las demás ceras vegetales 10 1 1521 Cera de abejas, refinada o blanqueada, sin colorear 15 1 1521 Las demás ceras de abeja 15 1 Preparaciones de carne, de pescado o de crustaceos, de moluscos o de otros invertebrados acuaticos Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

Extractos y jugos de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 0001 Extractos de carne 20 3 Azucares y articulos de confiteria Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)

– Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 1001 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de 20 + 5 azúcar 0.39586 Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas Setas y demás hongos y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético)

– Setas y demás hongos 1001 Setas y demás hongos 23 1

– Trufas 2001 Trufas 23 1 Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base 2009. Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante

– Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza. 8001 Jugo de cualquier otra fruta o fruto, u hortaliza, excepto 23 6 de pera

– Mezclas de jugos 9001 Mezclas de jugos que contengan únicamente jugos de 23 6 hortaliza 9099 Los demás, excepto mezclas de jugos que contengan ju- 23 1 gos de manzana, pera o uva Preparaciones alimenticias diversas Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados

– Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate 2001 Extractos, esencias y concentrados de té o de yerba mate y 23 1 preparaciones a base de estos extractos, esencias o concentrados o a base de té o de yerba mate Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos (excepto las vacunas de la partida 30.02); polvos para honear preparados

– Polvos para hornear preparados 3001 Polvos para hornear preparados 18 3 Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada

– Salsa de soja (soya) 1001 Salsa de soja (soya) 23 1

– «Ketchup» y demás salsas de tomate 2001 «Ketchup» 23 1 2099 Las demás 23 1 9099 Los demás 20 2 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados; preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas

– Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos, preparados 1001 Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes 13 1 o caldos, preparados

– Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 2001 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 13 1 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 9099 Chicles, dulces, tabletas y pastillas con un contenido no 15 + 1 mayor al 1 % en peso de edulcorantes del capítulo17 del 0.39586 Sistema Harmonizado $/Kg Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Agua, incluidas el agua mineral natural o artificial y la gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante ni aromatizada; hielo y nieve

– Agua mineral y agua gaseada 1001 Agua mineral 30 3 1099 Los demás 30 3 9001 Agua potable 13 3 9002 Hielo 13 3 9099 Los demás 30 3 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos, o de hortalizas de la partida 20.09

– Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 1001 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición 20 + 4 de azúcar u otro edulcorante o aromatizada 0.39586 Cerveza de malta

Cerveza de malta 0001 Cerveza de malta 30 1 Vermut y demás vinos de uvas frescas preparados con plantas o sustancias aromáticas

– En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 1001 Vermuts 30 3 1099 Los demás 30 3 9001 Vermuts 30 3 9099 Los demás 30 3 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol; alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación

– Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80 % vol. 1001 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico 10 + 1 volumétrico superior o igual a 80 % vol. 0.39586

– Alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación 2001 Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, 10 + 1 de cualquier graduación 0.39586 Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80 % vol; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas

– Licores Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base 7001 De más de14 grados sin exceder de 23 grados 30 1 centesimales Gay-Lussac a la temperatura de15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio 7099 Los demás 30 1 9001 Alcohol etílico 13 1 9002 Bebidas alcohólicas de más de14 grados sin exceder de 30 1

grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de

grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio 9099 Los demás, únicamente bebidas espirituosas 30 1 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 9005 Preparación estimulante a base de 2 % como máximo de 3 1 vitamina H Alcoholes acíclicos y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados

– – Manitol 4301 Manitol 5 3

– – D-glucitol (sorbitol) 4401 D-glucitol (sorbitol) 6 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o m aceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales – Aceites esenciales de agrios (cítricos):

– – De bergamota 1101 De bergamota 13 3

– – De naranja 1201 De naranja 18 3

– – De limón 1301 De limón (Citrus Limón-L Burm) 18 3 1399 Los demás 13 3

– – De lima o limeta 1401 De lima (Citrus Limettoides Tan) 18 3 1402 De limón Mexicano (Citrus Aurantifolia- Christmann 18 3 Swingle) 1499 Los demás 13 3

– – Los demás 1901 De citronela 13 3 1902 De mandarina 18 3 1903 De toronja 18 3 1999 Los demás 13 3 – Aceites esenciales, excepto los de agrios (cítricos):

– – De geranio 2101 De geranio 13 3

– – De jazmín 2201 De jazmín 13 3

– – De lavanda (espliego) o de lavandín 2301 De lavanda (espliego) o de lavandín 13 3

– – De menta piperita (Mentha piperita) 2401 De menta piperita (Mentha piperita) 13 3

– – De las demás mentas 2599 De las demás mentas 13 3

– – De espicanardo («vetiver») 2601 De espicanardo («vetiver») 13 3 2901 De hojas de canelo de Ceylan 13 3 De eucalipto; o, de nuez moscada Ex. 1 2902 Los demás 13 3

– Resinoides 3001 Resinoides 13 3 9001 Oleorresinas de extracción 18 3 9002 Terpenos de cedro 13 3 9003 Terpenos de toronja 18 3 9004 Aguas destiladas aromáticas y soluciones acuosas de 23 3 aceites esenciales 9099 Los demás 18 3 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones alcohólicas) a base de una o varias de estas sustancias, del tipo de las utilizadas como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, del tipo de las utilizadas para la elaboración de bebidas

– Del tipo de las utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas 1001 Extractos y concentrados del tipo de los utilizados en la 20 1 elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas 1002 Las demás preparaciones del tipo de las utilizadas en la 30 1 elaboración de bebidas que contengan alcohol, a base de sustancias odoríferas 1099 Los demás 18 1 Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01

Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01 0001 Gelatina, excepto lo comprendido en las fracciones 18 4 3503.00.03 y 04 0002 Colas de huesos o de pieles 18 3 0003 De grado fotográfico 5 3 0004 De grado farmacéutico 18 3 0099 Los demás 18 3 Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base 3504. Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo

Peptonas y sus derivados; las demás materias proteícas y sus derivados, no expresados ni comprendidos en otra parte; polvo de cueros y pieles, incluso tratado al cromo 0001 Peptonas 18 1 0002 Peptonato ferroso 13 1 0003 Proteínas vegetales puras; proteinato de sodio, proveniente 3 1 de la soja, calidad farmacéutica 0004 Concentrado de proteínas del embrión de semilla de algo- 13 1 dón, cuyo contenido en proteínas sea igual o superior al

% 0005 Queratina 13 1 0006 Aislados de proteína de soja 13 4 0099 Los demás 18 2 3824. Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte; productos residuales de la industria química o de las industrias conexas, no expresados ni comprendidos en otra parte

– Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 60.01 Sorbitol, excepto el de la subpartida 2905.44 6 4101. Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos

– Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario inferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo 1001 Cueros y pieles enteros de bovino, con un peso unitario in- 3 1 ferior o igual a 8 Kg para los secos, a 10 Kg para los salados secos y a 14 Kg para los frescos, salados verdes (húmedos) o conservados de otro modo – Los demás cueros y pieles de bovino, frescos o salados verdes (húmedos):

– – Enteros 2101 Enteros 3 1

– – Crupones y medios crupones 2201 Crupones y medios crupones 3 1

– – Los demás 2999 Los demás 10 3

– Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro modo 3099 Los demás cueros y pieles, de bovino, conservados de otro 10 3 modo

– Cueros y pieles de equino 4001 Cueros y pieles de equino 10 3 4102. Cueros y pieles en bruto, de ovino (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por la Nota 1 c) de este Capítulo

– Con lana 1001 Con lana 3 1 – Sin lana (depilados):

– – Piquelados 2101 Piquelados 3 1 Los demás 10 3 Los demás cueros y pieles, en bruto (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma), incluso depilados o divididos, excepto los excluidos por las Notas 1 b) ó 1 c) de este Capítulo

– De caprino 1001 De caprino 3 1

– De reptil 2001 De reptil 10 3 9001 De porcino 10 3 9099 Los demás 13 3 Peletería en bruto (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería), excepto las pieles en bruto de las partidas 41.01, 41.02 ó 41.03

– De visón, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 1001 De visón, enteras incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1

– De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 2001 De conejo o liebre, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1

– De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 3001 De cordero llamadas «astracán», «Breitschwanz», 13 1 «caracul», «persa» o similares, de corderos de Indias, de China, de Mongolia o del Tibet, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas

– De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 4001 De castor, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1

– De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 5001 De rata almizclera, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1

– De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 6001 De zorro, enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas 13 1

– De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 7001 De foca u otaria, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 13 1 Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base

– Las demás pieles, enteras, incluso sin la cabeza, cola o 8001 De carpincho 13 1 8002 De alpaca (nonato) 13 1 8099 Las demás 13 1

– Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en peletería 9001 Cabezas, colas, patas y demás trozos utilizables en 13 1 peletería 5001. Capullos de seda aptos para el devanado

Capullos de seda aptos para el devanado 0001 Capullos de seda aptos para el devanado 13 1 5002. Seda cruda (sin torcer)

Seda cruda (sin torcer) 0001 Seda cruda (sin torcer) 13 1 5003. Desperdicios de seda (incluidos los capullos no aptos para el devanado, desperdicios de hilados e hilachas)

– Sin cardar ni peinar 1001 Sin cardar ni peinar 13 1

– Los demás 9099 Los demás 13 1 5101. Lana sin cardar ni peinar – Lana sucia, incluida la lavada en vivo

– – Lana esquilada 1101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1 1199 Los demás 3 1

– – Las demás 1901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 10 3 1999 Los demás 13 3 – Desgrasada, sin carbonizar:

– – Lana esquilada 2101 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1 2199 Los demás 3 1

– – Las demás 2901 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1 2999 Los demás 3 1

– Carbonizada 3001 Cuyo rendimiento en fibra sea igual o inferior al 75 % 3 1 30.99 Los demás 3 1 5102. Pelo fino u ordinario, sin cardar ni peinar

– Pelo fino 1001 De cabra de Angora (mohair) 13 1 1002 De conejo o de liebre 13 3 1099 Los demás 13 3

– Pelo ordinario 2001 De cabra común 13 3 2099 Los demás 13 3 5103. Desperdicios de lana o pelo fino u ordinario, incluidos los desperdicios de hilados, excepto las hilachas

– Borras del peinado de lana o pelo fino 1001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1 1002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3 («blousses») Numero della Designazione della merce Tasso Categoria tariffa doganale di base 1099 Los demás 13 3

– Los demás desperdicios de lana o pelo fino 2001 De lana, provenientes de peinadoras («blousses») 3 1 2002 De lana limpia, excepto provenientes de peinadoras 13 3 («blousses») 2099 Los demás 13 1

– Desperdicios de pelo ordinario 3001 Desperdicios de pelo ordinario 13 3 Algodón sin cardar ni peinar

Algodón sin cardar ni peinar 0001 Con pepita 13 3 0002 Sin pepita, de fibra con más de 29 mm de longitud 13 3 0099 Los demás 3 1 Desperdicios de algodón (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

– Desperdicios de hilados 1001 Desperdicios de hilados 13 3 – Los demás:

– – Hilachas 9101 Hilachas 13 3

– – Los demás 9901 Borra 13 4 9999 Los demás 13 3 Algodón cardado o peinado

Algodón cardado o peinado 0001 Algodón cardado o peinado 13 3 Lino en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de lino (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

– Lino en bruto o enriado 1001 Lino en bruto o enriado 3 1 – Lino agramado, espadado, peinado o trabajado de otro modo, pero sin hilar:

– – Agramado o espadado 2101 Agramado o espadado 3 1 2999 Los demás 3 1

– Estopas y desperdicios, de lino 3001 Estopas y desperdicios, de lino 3 1 Cáñamo (Cannabis sativa l.) en bruto o trabajado, pero sin hilar; estopas y desperdicios, de cáñamo (incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas)

– Cáñamo en bruto o enriado 1001 Cáñamo en bruto o enriado 13 3 9099 Los demás 13 3 Appendice II La Svizzera riduce o elimina i dazi sulle merci originarie del Messico come indicato per ogni voce della tariffa nella tabella che segue. Se la concessione figura nella colonna I, il tasso applicato dalla Svizzera non deve superare questo importo; se la concessione figura nella colonna II, la Svizzera riduce dell’importo indicato nella colonna II il tasso da essa applicato in virtù della clausola della nazione più favorita.

tariffa svizzera12 Fr. per 100 kg peso lordo I II Aliquota Aliquota NPF preferenziale applicabile applicabile meno 0106. Altri animali vivi: 0090 – altri esente 0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: 0010 – importate nei limiti del contingente doganale 3.– (n. cont. 9)* ex 0010 – importate nei limiti del contingente doganale esente (n. cont. 9)*, uova esenti da agenti patogeni specifici, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, l’utilizzazione in laboratorio o la ricerca 0408. Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – essiccati: ex 9110 – – – importati nei limiti del contingente 16.– doganale (n. cont. 10)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 9910 – – – importati nei limiti del contingente 8.– doganale (n. cont. 11)*, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 0409. 0000 Miele naturale 19.– ex 0000 Miele naturale, per l’ulteriore lavorazione esente 0410. 0000 Prodotti commestibili di origine animale, non no- esente minati né compresi altrove 0501. 0000 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di esente capelli. 0502.

Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o questi peli: 1000 – setole di maiale o di cinghiale e cascami esente di queste setole Designazione della merce Aliquota preferenziale Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto: 0010 – alla rinfusa, non arricciati, anche in mazzi non esente preparati 0020 – in mazzi preparati esente 0090 – altri esente Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati: 0010 – abomasi esente – altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe; 0039 – – altri esente 0090 – altri esente Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti: – piume e penne delle specie utilizzate per l’imbottitura; calugine: 1010 – – piume da letto e calugine, gregge, non lavate esente 1090 – – altre esente – – polveri e cascami di piume o di parti di piume: 9019 – – – altri esente 9090 – – altri esente Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie: 1000 – osseina e ossa acidulate esente Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie: Corallo e materie simili, greggi o

semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami: 0010 – frammenti, polveri e cascami di conchiglie esente vuote 0099 – altri: – – altri esente Spugne naturali di origine animale esente Designazione della merce Aliquota preferenziale Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantari- esente di; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3: 9190 – – – altri esente 9990 – – – altri esente Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria: 2020 – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati esente i tulipani e i piantimi di cicoria 2099 – – – altri esente Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani: 1031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente (n. cont. 13)* – – – rose: 1041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente (n. cont. 13)* – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont.

13)*: 1051 – – – – – legnosi 5.– 1059 – – – – – altri 5.– – – dal 26 ottobre al 30 aprile: 0171 – – – tulipani esente 1072 – – – rose esente 1091 – – – – legnosi esente 1099 – – – – altri esente 9010 – altri: – – essiccati, allo stato naturale esente 9090 – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, esente impregnati) Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – muschi e licheni: 1010 – – freschi o semplicemente essiccati esente 1090 – – altri esente – – freschi: – – – legnosi: 9111 – – – – alberi di Natale e rami di conifere esente 9119 – – – – altri esente 9190 – – – altri esente 9910 – – – semplicemente essiccati esente 9990 – – – altri (per esempio, imbianchiti, tinti, esente impregnati) Patate, fresche o refrigerate: – da semina: 1010 – – importate nei limiti del contingente doganale esente (n. cont.

14)* Pomodori, freschi o refrigerati: – pomodori ciliegia (cherry): 0010 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente – pomodori peretti (di forma allungata): 0020 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente – altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): 0030 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente 0090 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina: 1011 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente – – – dal 1° luglio al 30 aprile: 1013 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollotte e cipolle primavera): 1020 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

1021 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm: 1030 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente – – – – dal 1° aprile al 30 ottobre: 1031 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – lampagioni:

tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 1040 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente 1041 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce con un diametro di

mm o più: 1050 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente 1051 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a 70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da quelle delle voci 0703.1030/1039: 1060 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente 1061 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – – altre cipolle mangerecce: 1070 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente 1071 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente 1080 – – – scalogni esente 2000 – aglio esente Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone: 1010 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente 1011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – romanesco: 1020 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente 1021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente 1090 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente 1091 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli rossi: 9011 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente – – – dal 30 maggio al 15 maggio: 9018 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli bianchi: 9020 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente – – – dal 15 maggio al 1° maggio: 9021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli a punta:

Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 9030 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente – – – dal 1° aprile al 15 marzo: 9031 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – cavoli di Milano: 9040 – – – dal 11 maggio al 24 maggio esente – – – dal 25 maggio al 10 maggio: 9041 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – broccoli: 9050 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente 9051 – – – – nei limiti del contingente doganale esente Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: – cetrioli: – – cetrioli per insalata: 0010 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.– 0011 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.– – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer: 0020 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.– 0021 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.– – – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a6 cm ma non eccedente12 cm: 0030 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.– 0031 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.– – – altri cetrioli: 0040 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.– 0041 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.– Altri ortaggi, freschi o refrigerati: – asparagi: – – asparagi verdi: 2010 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente – – – dal 1° maggio al 15 giugno: 2011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – funghi e tartufi: 5100 – – funghi esente 5200 – – tartufi esente – pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni: 6011 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente 6012 – – – dal 1° aprile al 31 ottobre 5.– 6090 – – altri esente Designazione della

merce Aliquota preferenziale Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati: 1000 – cipolle esente 3000 – capperi esente 4000 – cetrioli e cetriolini esente Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: 2000 – cipolle esente 3000 – funghi e tarufi esente Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum): 1019 – – – altri esente – ceci: 2019 – – – altri esente – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: 3119 – – – – altri esente 3199 – – – – altri esente – – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angularis): 3219 – – – – altri esente – – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): 3319 – – – – altri esente 3919 – – – – altri esente – lenticchie: 4099 – – – altre esente 9019 – – – altri esente Radici di manioca, d’arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – patate dolci: 2090 – – altre esente Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:

tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo – noci di cocco: 1100 – – disseccate esente 1900 – – altre esente – noci del Brasile: 2100 – – con guscio esente 2200 – – senza guscio esente – noci di acagiù: 3100 – – con guscio esente 3200 – – senza guscio esente Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – mandorle: 1100 – – con guscio esente 1200 – – sgusciate esente – noci comuni: – – con guscio: 3190 – – – altre esente – – sgusciate: 3290 – – – altre esente 4000 – castagne e marroni (Castanea spp.) esente 5000 – pistacchi esente 9010 – – frutta tropicali esente 9090 – – altre esente 0803.

0000 Banane, comprese le frutta del plantago, fresche o esente essiccate Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi: 1000 – datteri esente – fichi: 2010 – – freschi esente 2020 – – secchi esente 3000 – ananassi esente 4000 – avocadi esente 5000 – guaiave, manghi e mangostani esente Agrumi, freschi o secchi: 1000 – arance esente 2000 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); esente clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi 3000 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) esente e limette (Citrus aurantifolia) 4000 – pompelmi e pomeli esente 9000 – altri esente Uve, fresche o secche: – fresche: – – da tavola: 1012 – – – dal 1° maggio al 14 luglio esente 2000 – secche esente Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi: – meloni (compresi i cocomeri): 1100 – – cocomeri esente 1900 – – altri esente 2000 – papaie esente Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 0809.

Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: 1011 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente – – – dal 1° luglio al 31 agosto: 1018 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – in altro imballaggio: 1091 – – – dal 1° settembre al 30 giugno esente – – – dal 1° luglio al 31 agosto: 1098 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne): 4012 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente – – – – dal 1° luglio al 30 settembre: 4013 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente 4015 – – – prugnole esente – – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):

4092 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno esente – – – – dal 1° luglio al 30 settembre: 4093 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente 4095 – – – prugnole esente Altre frutta fresche: – fragole: 1010 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente – – dal 15 maggio al 31 agosto: 1011 – – – nei limiti del contingente doganale esente – lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi: – – lamponi: 2010 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente – – – dal 1° giugno al 14 settembre: 2011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente – – more di rovo o di gelso: 2020 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente – – – dal 1° luglio al 31 ottobre: 2021 – – – – nei limiti del contingente doganale esente 2030 – – more-lamponi esente – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uvaspina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis): 3010 – – – dal 16 settembre al 14 giugno esente – – – dal 15 giugno al 15 settembre:

Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 3011 – – – – nei limiti del contingente doganale esente 3020 – – uvaspina esente 4000 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del esente genere «Vaccinium» 5000 – kiwi esente 9091 – – frutta tropicali esente 9099 – – altri esente Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri 1000 – fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri 22.50 dolcificanti, non condizionate per la vendita al minuto, per l’ulteriore lavorazione – lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, ribes a grappoli e uvaspina: 2010 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri 8.– dolcificanti 2090 – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri 22.50 dolcificanti, non condizionati per la vendita al minuto, per l’ulteriore lavorazione – – frutta tropicali: 9021 – – – carambole esente 9029 – – – altre esente 9090 – – altre esente Frutta temporaneamente conservate (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate: 2000 – fragole 2.– 9010 – – frutta tropicali esente 9090 – – altre 5.– Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: 1000 –

albicocche esente – prugne: 2010 – – intiere esente 2090 – – altre esente – altre frutta: – – pere: 4019 – – – altre esente – – – frutta a nocciolo, altre, intiere: 4089 – – – – altre esente tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 0814. Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche 0901. Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione: – caffè non torrefatto: 1100 – – non decaffeinizzato esente 1200 – – decaffeinizzato esente – – bucce e pellicole di caffè: 9019 – – – altri esente Tè, anche aromatizzato: 1000 – tè verde (non fermentato) presentato in esente imballaggi immediati di contenuto non eccedente3 kg 2000 – tè verde (non fermentato) altrimenti presentato esente 3000 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente esente fermentato, presentati in imballaggi immediati di contenuto non eccedente3 kg 4000 – tè nero (fermentato) e tè parzialmente esente fermentato, altrimenti presentati 0903.

0000 Mate esente Pepe (del genere «Piper»); pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta», essiccati o tritati o polverizzati: – pepe: 1100 – – non tritato né polverizzato esente 1200 – – tritato o polverizzato esente – pimenti essiccati o tritati o polverizzati: 2010 – – non lavorati esente 2090 – – altri esente 0905. 0000 Vaniglia esente Cannella e fiori di cinnamomo: 1000 – non tritati né polverizzati esente 0907. 0000 Garofani (antofilli, chiodi e steli) esente Noci moscate, macis, amomi e cardamomi: – noci moscate: 1010 – – non lavorate esente – macis: 2010 – – non lavorate esente – amomi e cardamomi: 3010 – – non lavorati esente Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro: 2000 – semi di coriandolo esente 3000 – semi di cumino esente 4000 – semi di carvi esente 5000 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 0910.

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie: 4000 – timo; foglie di alloro esente Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate: – con guscio: 1091 – – – per l’alimentazione umana esente – sgusciate, anche frantumate: 2091 – – – per l’alimentazione umana esente Semi di lino, anche frantumati: 0091 – – per usi tecnici esente Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati: – semi di sesamo: 4091 – – – per l’alimentazione umana esente Semi, frutti e spore da sementa: – semi di barbabietole: – – semi di barbabietole da zucchero: 1190 – – – altri esente 1990 – – – altri esente – semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole: 2990 – – – altri esente 3000 – semi di piante erbacee utilizzate esente principalmente per i loro fiori 9100 – – semi di ortaggi esente 9999 – – – – altri esente Coni di luppolo, freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina: 1000 – coni di luppolo, non tritati né macinati né in esente forma di pellets 2000 – coni di luppolo, tritati o macinati, anche in esente forma di pellets; luppolina Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati: – radici di liquirizia: 1010 – – intiere, non lavorate esente 1090 – – altre esente – radici di ginseng: 2010 – – intiere, non lavorate esente 2090

– – altre esente tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 9010 – – intieri, non lavorati esente 9090 – – altri esente Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube: 1010 – – semi di carrube esente 1099 – – – altri esente – alghe: 3000 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente o di prugne – – barbabietole da zucchero: 9190 – – – altre esente 9200 – – canne da zucchero esente – – – radici di cicoria, essiccate: 9919 – – – – altre esente 9999 – – – – altre esente Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets: 0010 – per usi tecnici esente Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica: 9090 – – altri esente Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali : 1000 – gomma lacca esente 2000 – gomma arabica esente 9010 – – balsami naturali esente 9090 – – altre

esente Succhi e estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – succhi e estratti vegetali: 1100 – – oppio esente 1200 – – di liquirizia esente 1300 – – di luppolo esente 1400 – – di piretro o di radici delle piante da rotenone esente 1900 – – altri esente Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo – sostanze pectiche, pectinati e pectati: – – pectina, solida: 2011 – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, esente la saponificazione, la standardizzazione 2019 – – – altra 26.– – – pectina, liquida: 2021 – – – per l’amidazione, l’idrolizzazione, esente la saponificazione, la standardizzazione 2029 – – – altra esente 2090 – – altri esente – mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: 3100 – – agar-agar esente – – mucillagini e ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati: 3210 – – – per usi tecnici esente 3290 – – – altri esente 3900 – – altri esente Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio, bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio): 1000 – bambù esente 2000 – canne d’India

esente Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie: 1000 – capoc esente Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope o di spazzole (per esempio, saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci: 1000 – saggina per scope (Sorghum vulgare var. esente technicum) Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: 1000 – materie prime vegetali delle specie principal- esente mente usate per la tinta o la concia – linters di cotone: 2010 – – greggi esente 2090 – – altri esente 9090 – – altri esente Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove:

Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo – – altri, linossina esente Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati: – cere vegetali: 1010 – – cera di carnauba esente 1091 – – – non lavorate esente 1092 – – – lavorate (per esempio, imbianchite, esente colorate) 9010 – – non lavorati esente 9020 – – lavorati (per esempio, imbianchiti, colorati) esente Degras; residui provenienti dal trattamento delle so- esente stanze grasse o delle cere animali o vegetali Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: – di fegato di qualsiasi animale: 2010 – – a base di fegato d’oca esente ex 1603.0000 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di esente molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi da quelli di carne di balena, di pesci, o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido: – zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1100 – – di canna 22.– – – – altri, zucchero cristallizzato, non lavorato 22.– Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – zucchero e sciroppo d’acero: 2020 – – allo stato di sciroppo esente – altri (compreso il zucchero invertito): – – allo stato solido: – – – altri, maltosio, chimicamente puro esente Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): – gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: 1010 – – aventi tenore, in peso, di saccarosio 41.– eccedente 70 % 1020 – –

aventi tenore, in peso, di saccarosio 41.– eccedente 60 % ma non eccedente 70 % 1030 – – aventi tenore, in peso, di saccarosio non 41.– eccedente 60 % Cacao in grani interi o infranti, greggio o torrefatto esente Designazione della merce Aliquota preferenziale Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao: 0090 – altri esente Pasta di cacao, anche sgrassata: 1000 – non sgrassata esente 2000 – completamente o parzialmente sgrassata esente Burro, grasso e olio di cacao esente Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di esente altri dolcificanti Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: 9040 – – ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per esente medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – – frutta: 9011 – – – tropicali esente – – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: – – – altri, pimenti del genere Capsicum o del 25.– genere Pimenta Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – – in recipienti non eccedenti5 kg: 9021 – – – polpe, puree e concentrati di pomodori, in esente recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di conservazione o di condimento 9029 – – – altri 11.50 Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: 1000 – funghi esente 2000 – tartufi

esente Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti5 kg: 9011 – – – asparagi 8.40 – – in recipienti non eccedenti5 kg: 9041 – – – asparagi 6.– tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli, sgranati: 5190 – – – altri 14.– – asparagi: 6090 – – altri 6.– 8000 – granturco dolce (Zea mays var. saccharata) esente – altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti5 kg: 9011 – – – altri ortaggi o legumi, pimenti del genere 25.– Capsicum o del genere Pimenta – – altri, in recipienti non eccedenti5 kg : 9040 – – – altri legumi, pimenti del genere Capsicum 35.– o del genere Pimenta – – – miscele di ortaggi o legumi: 9069 – – – – altre miscele di ortaggi o legumi, pimenti 35.– del genere Capsicum o del genere Pimenta Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate): 0010 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – –

arachidi: 1110 – – – burro di arachidi (Peanutbutter) 44.– 1190 – – – altre esente – – altri, compresi i miscugli: 1910 – – – frutta tropicali esente 1990 – – – altri 7.50 2000 – ananassi 10.– – agrumi: 3010 – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 12.50 dolcificanti 8000 – fragole 6.– – altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: 9100 – – cuori di palma esente – – miscugli: 9211 – – – di frutta tropicali esente – – – polpe, senza aggiunta di zuccheri o di altri 9911 – – – – di frutta tropicali esente – – – altre: – – – – altre frutta: 9996 – – – – – frutta tropicali esente Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 2009.

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: 1110 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- esente ficanti 1120 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.– 1910 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolci- esente ficanti 1920 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.– – succhi di pompelmo o di pomelo: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 2011 – – – concentrati esente 2020 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- 14.– – succhi di altri agrumi: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 3011 – – – succo di limone, greggio (anche stabiliz- esente zato) 3019 – – – altri 14.– – succhi di ananasso: 4010 – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- esente 4020 – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcifi- esente 5000 – succhi di pomodoro esente – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi: 8010 – – succhi di ortaggi o legumi 4.– – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 8081 – – – – di frutta tropicali esente 8089 – – – – altri 5.60 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: 8098 – – – – di frutta tropicali esente 8099 – – – – altri 14.– – miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: 9029 – – – altri 4.– – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri – – – – altri: 9061 – – – – – a base di frutta tropicali esente 9069

– – – – – altri esente – – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri – – – – altri:

Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 9098 – – – – – a base di frutta tropicali esente 9099 – – – – – altri esente Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: 2010 – – estratti, essenze e concentrati di tè o di mate esente e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere preparati: – lieviti vivi: 1099 – – – altri esente 3000 – lieviti in polvere preparati esente Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: 1000 – salsa di soia esente 2000 – «Tomato-ketchup» e altre salse al pomodoro esente Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate: 1000 – preparazioni per zuppe, minestre o brodi; esente zuppe, minestre o brodi, preparati 2000 – preparazioni alimentari composte esente omogeneizzate Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 9040 – – gomma da masticare, caramelle, pastiglie, esente pasticche e simili, senza zuccheri – – altre preparazioni alimentari: – – – altre: – – – – non contenenti materie grasse: 9099 – – – – – altre esente Acque,

comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, né aromatizzate; ghiaccio e neve: 1000 – acque minerali e acque gassate esente Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009:

tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 1000 – acque, comprese le acque minerali e le acque esente gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Birra di malto: 0010 – in recipienti di capacità eccedente 2 hl esente 0020 – in recipienti di capacità eccedente 2 l ma non esente eccedente 2 hl – in recipienti di capacità non eccedente 2 l: 0031 – – in bottiglie di vetro esente 0039 – – atri esente Vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche: – in recipienti di capacità non eccedente 2 l: 1010 – – con titolo alcolometrico volumico non esente eccedente 18 % vol 1020 – – con titolo alcolometrico volumico eccedente esente

% vol 9010 – – con titolo alcolometrico volumico non esente eccedente 18 % vol 9020 – – con titolo alcolometrico volumico eccedente esente

% vol Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico di 80 % vol o più; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 1000 – alcole etilico non denaturato con titolo alcolo- esente metrico volumico di 80 % vol o più 2000 – alcole etilico e acquaviti, denaturati, di esente qualsiasi titolo Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico vomulico inferiore a 80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: – rum e taffia: 4010 – – in recipienti di capacità eccedente 2 l esente 4020 – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l esente 7000 – liquori esente 9010 – – alcole etilico non denaturato, con titolo esente alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol – – acquaviti in recipienti di capacità: 9021 – – – eccedente 2 l esente 9022 – – – non eccedente 2 l esente Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carne o di frattaglie; ex 1090 – – altri, diversi da quelli di balena esente Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: – di granturco:

tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo – di riso: – di frumento: – di altri cereali: 4090 – – altri esente – di legumi: 5090 – – altri esente Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili: – polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero: – avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli: Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia: 0090 – altri esente Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide: 0090 – altri esente Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di cotone: – di lino: – di girasole: – di ravizzone o di colza: 4090 – – altri esente – di noce di cocco o di copra: 5090 – – altri esente – di noci o di mandorle di palmisti: 6090 – – altri esente – di germi di granturco: 7090 – – altri esente 9090 – – altri esente 2307.

0000 Fecce di vino; tartaro greggio esente tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove: – ghiande di quercia e castagne d’India: 1090 – – altri esente – – vinacce d’uva e trebbie di mele e di pere 9019 – – – altri esente 9090 – – – altri esente Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali: 9020 – – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie esente vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali 9030 – – fosfati inorganici per l’alimentazione degli esente animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte – – «solubles» di pesci o di mammiferi marini, non mescolati, anche concentrati o in polvere: 9049 – – – altri esente 9090 – – – altri esente Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco: – tabacchi non scostolati: 1010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente – tabacchi parzialmente o totalmente scostolati: 2010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente – cascami di tabacco: 3010 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: 1000 – sigari (compresi i sigari spuntati) e cigarillos, 290.– contenenti tabacco Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi: – altri polialcoli 4300 – – mannitolo esente 4400 – – D-glucitolo (sorbitolo)

esente Designazione della merce Aliquota preferenziale Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli esente detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sotto-prodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria: altre preparazioni a base di sostanze odorifere, dei tipi utilizzati nell’industria delle bevande: 1000 – dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari esente o delle bevande Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di esente forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina delle voce 3501 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e lo- esente ro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle anche trattata al cromo Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati ne compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove: 6000 – sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44 esente Pelli gregge di bovini o di equidi (fresche o salate, esente secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, calci- esente nate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo Altre pelli gregge (fresche o salate, secche, calcina- esente te, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo

capitolo Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, esente zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esente Seta greggia (non torta) esente Voce della Designazione della merce Aliquota preferenziale tariffa svizzera Fr. per 100 kg peso lordo 5003. Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla esente trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati 5101. Lane, non cardate né pettinate esente 5102. Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati esente 5103. Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi esente i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati 5201. Cotone, non cardato né pettinato esente 5202. Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli esente sfilacciati 5203. 0000 Cotone, cardato o pettinato esente 5301. Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e esente cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati 5302. Canapa (Cannabis sativa L.) greggia o preparata, esente ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati) Appendice III Regole d’origine

Footnotes

  1. [11] RS 0.632.315.631.1

Art. 1 Definizioni

Le definizioni di cui all’articolo 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico13 si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 2 Criteri dell’origine

Ai fini dell’applicazione del presente Accordo si considerano originari della Svizzera o del Messico:

  1. i prodotti interamente ottenuti in Svizzera o in Messico ai sensi dell’articolo4;

  2. i prodotti che sono stati oggetto in Svizzera o in Messico di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo5;

  3. i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materie originarie della Parte contraente interessata ai sensi della presente Appendice.

Le condizioni di cui al paragrafo 1 relative all’acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione in Svizzera o in Messico.

Art. 3 Cumulo dell’origine

Fatto salvo l’articolo 2, ai sensi della presente Appendice i materiali originari dell’altra Parte contraente si considerano prodotti originari della Parte contraente interessata e non è necessario che detti materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni ulteriori a quelle elencate dall’articolo6 della presente Appendice.

Art. 4 Prodotti interamente ottenuti

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a, si considerano «interamente ottenuti» in Svizzera o in Messico:

  1. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

  2. gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

  3. i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

  4. i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

  5. gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

  6. le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a e).

Art. 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera b, i prodotti che non sono interamente ottenuti in Svizzera o in Messico si considerano sufficientemente lavorati o trasformati in Svizzera o in Messico quando sono soddisfatte le condizioni stabilite per questo prodotto nell’Allegato della presente Appendice.

Le condizioni indicate nel paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente Accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario, indipendentemente dal fatto che sia stato fabbricato nella medesima impresa o in un’altra in Svizzera o in Messico, perché soddisfa le condizioni indicate nell’Allegato della presente Appendice, è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Le disposizioni concernenti le lavorazioni o le trasformazioni insufficienti di cui all’articolo6 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 7 Classificazione delle merci

Ai fini dell’applicazione della presente Appendice, la classificazione delle merci o dei materiali si fonda sulla nomenclatura del Sistema armonizzato14.

Art. 8 Imballaggi e container

Gli imballaggi e i container che servono a trasportare un prodotto non sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell’origine di detto prodotto conformemente agli articoli4 e 5.

Art. 9 Separazione contabile

Le disposizioni concernenti la separazione contabile di cui all’articolo8 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 10 Elementi neutri

Le disposizioni concernenti gli elementi neutri di cui all’articolo11 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 11 Trasporto diretto

Il trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti della presente Appendice trasportati direttamente dal Messico in Svizzera o dalla Svizzera in Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita, su domanda, alle autorità doganali del Paese importatore conformemente alle disposizioni dell’articolo13 paragrafo 2 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.

Art. 12 Restituzione

Le disposizioni concernenti il divieto di restituzione dei dazi all’importazione o di esenzione da tali dazi di cui all’articolo15 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice ad eccezione dei prodotti della posizione 2205 e dei numeri 1704.10, 2202.10 e 2208.70 del SA, che possono beneficiare di una restituzione sullo zucchero.

Art. 13 Prova dell’origine

I prodotti originari ai sensi della presente Appendice importati in Svizzera o in Messico beneficiano del trattamento preferenziale previsto dal presente Accordo su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 o di una dichiarazione su fattura compilata e rilasciata conformemente alle disposizioni nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico.

Le disposizioni relative alla prova dell’origine contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 14 Metodi di cooperazione amministrativa

Le disposizioni relative alla cooperazione amministrativa contenute nel Titolo V dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 15 Note esplicative

Le disposizioni relative all’interpretazione, all’applicazione e alla cooperazione amministrativa contenute nell’articolo 37 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico si applicano, mutatis mutandis, alla presente Appendice.

Art. 16 Merci in transito o in deposito doganale

Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili alle merci che adempiono le disposizioni della presente Appendice e che, alla data d’entrata in vigore del presente Accordo, sono in transito verso la Svizzera o verso il Messico oppure vi sono temporaneamente immagazzinate in depositi o in zone franche, a condizione che al Paese di importazione venga presentato, entro sei mesi da detta data, un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità doganali o dall’autorità pubblica competente del Paese di esportazione, accompagnato da documenti che dimostrino che le merci sono state trasportate direttamente.

Allegato dell’Appendice III Lista delle merci menzionate nell’articolo5 paragrafo 1 Le note introduttive dell’Allegato 1 dell’Appendice I dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e il Messico15 sono applicabili, mutatis mutandis, al presente Allegato.

Voce SH Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono

capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di Fabbricazione in cui tutti i materiali

volatili; miele naturale; prodotti del capitolo 4 utilizzati devono essere commestibili di origine animale, interamente ottenuti non nominati né compresi altrove

capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, Fabbricazione in cui tutti i materiali

non nominati né compresi altrove, del capitolo 5 utilizzati devono essere esclusi: interamente ottenuti ex 0502 Setole di maiale o di cinghiale, pre- Pulitura, disinfezione, cernita e radparate drizzamento di setole di maiale o di cinghiale

capitolo 6 Piante vive e prodotti della Fabbricazione in cui:

floricoltura – tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e Fabbricazione in cui tutti i materiali

tuberi mangerecci del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di Fabbricazione in cui:

agrumi o di meloni – tutti i frutti utilizzati devono essere interamente ottenuti, e

capitolo 9 Caffè, tè, mate e spezie Fabbricazione in cui tutti i materiali

del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

capitolo 12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e Fabbricazione in cui tutti i materiali

frutti diversi; piante industriali o del capitolo 12 utilizzati devono essere medicinali; paglie e foraggi interamente ottenuti

Gomma lacca, gomme, resine, Fabbricazione in cui il valore dei mategommo-resine e oleoresine (ad es.: riali della voce 1301 utilizzati non debalsami), naturali ve eccedere il 50 % del prezzo franco Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agaragar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati Fabbricazione a partire da mucillagini da vegetali, modificati ed ispessenti non modificati – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del Materie da intreccio ed altri prodotti Fabbricazione in cui tutti i materiali di origine vegetale, non nominati né del capitolo 14 utilizzati devono essere compresi altrove interamente ottenuti ex capitolo 15 Grassi e oli animali o vegetali; pro- Fabbricazione in cui tutti i materiali dotti della loro scissione; grassi ali- utilizzati devono essere classificati in mentari lavorati; cere di origine una voce diversa da quella del prodotto animale o vegetale, esclusi i pesci ed i mammiferi marini Preparazioni di carne Fabbricazione a partire da animali del

capitolo 1 Altri zuccheri, compresi il lattosio,

il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: – maltosio o fruttosio chimica- Fabbricazione a partire da materiali di mente puri qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 – altri zuccheri, allo stato solido, Fabbricazione in cui il valore dei matecon aggiunta di aromatizzanti riali del capitolo 17 utilizzati non deve o di coloranti eccedere il 30 % del prezzo franco – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari Prodotti a base di zuccheri non Fabbricazione in cui: contenenti cacao (compreso il cioc- – tutti i materiali utilizzati devono escolato bianco) sere classificati in una voce diversa

Prodotti della panetteria, della pa- Fabbricazione a partire da materiali di sticceria o della biscotteria, anche qualsiasi voce, esclusi quelli del capicon aggiunta di cacao; ostie, capsule tolo 11 vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ex capitolo 20 Preparazioni di ortaggi e legumi, di Fabbricazione in cui gli ortaggi, i lefrutta ed altre parti di piante, esclu- gumi e la frutta utilizzati devono essere si: interamente ottenuti Ortaggi o legumi, frutta, scorze di Fabbricazione in cui: frutta ed altre parti di piante, cotte – tutti i materiali utilizzati devono esnegli zuccheri o candite (sgocciola- sere classificati in una voce diversa te, diacciate o cristallizzate) da quella del prodotto, e – Frutta a guscio, senza aggiunta di Fabbricazione in cui il valore della zuccheri o di alcole frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto – Burro di arachidi; miscugli a ba- Fabbricazione in cui tutti i materiali se di cereali; cuori di palma; utilizzati devono essere classificati in granturco una voce diversa da quella del prodotto – altre, escluse le frutta (comprese Fabbricazione in cui: le frutta a guscio), cotte ma non – tutti i materiali utilizzati devono esin acqua o al vapore, senza sere classificati in una voce diversa aggiunta di zuccheri, congelate da quella del prodotto, e Succhi di frutta (compresi i mosti di Fabbricazione in cui: uva) o di ortaggi o legumi, non fer- – tutti i materiali utilizzati devono esmentati, senza aggiunta di alcole, sere classificati in una voce diversa anche addizionati di zucchero o di da quella del prodotto, e altri dolcificanti – il valore dei materiali del capitolo ex capitolo 21 Preparazioni alimentari diverse, Fabbricazione in cui tutti i materiali esclusi: utilizzati devono essere classificati in Estratti, essenze e concentrati

di caf- Fabbricazione in cui: fè, di tè o di mate e preparazioni a – tutti i materiali utilizzati devono esbase di questi prodotti o a base di sere classificati in una voce diversa caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed da quella del prodotto altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: – Preparazioni per salse e salse Fabbricazione in cui tutti i materiali preparate; condimenti composti utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate – Farina di senapa e senapa Fabbricazione a partire da materiali di preparata qualsiasi voce Preparazioni per zuppe, minestre o Fabbricazione a partire da materiali di brodi; zuppe, minestre o brodi pre- qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o leparati gumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Preparazioni alimentari non nomi- Fabbricazione in cui: nate né comprese altrove – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa ex capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici e aceti, Fabbricazione in cui: esclusi: – tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa – l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti Acque, comprese le acque minerali Fabbricazione in cui: e le acque gassate, con l’aggiunta di – tutti i materiali utilizzati devono eszuccheri o di altri dolcificanti o sere classificati in una voce diversa aromatizzanti, ed altre bevande non da quella del prodotto, alcoliche, esclusi i succhi di frutta o – il valore dei materiali del capitolo di ortaggi della voce 2009 17 utilizzati non deve eccedere il prodotto, e – i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari Alcole etilico non denaturato, con Fabbricazione: titolo alcolometrico volumico infe- – a partire da materiali non classifiriore a 80%; acqueviti, liquori e al-

cati nelle voci 2207 o 2208, e tre bevande spiritose – in cui l’uva o i materiali derivati dall’uva utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l’arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

Lavorazione o trasformazione alla quale devono

Fabbricazione in cui tutti i materiali alimentare; alimenti preparati per utilizzati devono essere classificati in animali, esclusi: una voce diversa da quella del prodotto Fabbricazione in cui il granturco utiamidi di granturco (escluse le acque lizzato deve essere interamente ottedi macerazione concentrate), avente nuto tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40% in peso Fabbricazione in cui le olive utilizzate strazione dell’olio d’oliva, con teno- devono essere interamente ottenute re di olio d’oliva superiore al 3% Fabbricazione in cui: l’alimentazione degli animali – i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti Fabbricazione in cui almeno il 70 % in sigaretti e sigarette, di tabacco o di peso del tabacco non lavorato o dei casuccedanei del tabacco scami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

nati, solfonati, nitrati o nitrosi: – Alcolati metallici di questa voce Fabbricazione a partire da materiali di e di etanolo qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco o – altri Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il o

Oli essenziali (deterpenati o non) Fabbricazione a partire da materiali di compresi quelli detti «concreti» o qualsiasi voce, compresi materiali di «assoluti»; resinoidi; soluzioni con- un «gruppo»16 diverso di questa stessa centrate di oli essenziali nei grassi, voce. Tuttavia, materiali dello stesso negli oli fissi, nelle cere o nei pro- gruppo possono essere utilizzati purché dotti analoghi, ottenute per «enfleu- il loro valore non ecceda il 20 % del rage» o macerazione; sottoprodotti prezzo franco fabbrica del prodotto terpenici residuali della deterpena- o zione degli oli essenziali; acque di- Fabbricazione in cui il valore dei matestillate aromatiche e soluzioni ac- riali utilizzati non deve eccedere il 50 quose di oli essenziali % del prezzo franco fabbrica del prodotto Oli essenziali (deterpenati o no) Fabbricazione in cui tutti i materiali compresi quelli detti «concreti» o utilizzati devono essere classificati in «assoluti»; resinoidi; oleoresine una voce diversa da quella del prod’estrazione; soluzioni concentrate dotto. Tuttavia, materiali classificati di oli essenziali nei grassi, negli oli nella stessa voce possono essere utilizfissi, nelle cere o nei prodotti analo- zati purché il loro valore non ecceda il ghi, ottenute per «enfleurage» o ma- 20 % del prezzo franco fabbrica del cerazione; sottoprodotti terpenici re- prodotto siduali della deterpenazione degli oli o essenziali; acque distillate aromati- Fabbricazione in cui il valore dei mateche e soluzioni acquose di oli essen- riali utilizzati non deve eccedere il 50 ziali % del prezzo franco fabbrica del prodotto Gelatine (comprese quelle presentate Fabbricazione in cui tutti i materiali in fogli di forma quadrata o rettan- utilizzati devono essere classificati in golare, anche lavorati in superficie o una voce diversa da quella del prodotcolorati) e loro derivati; ittiocolla; to. Tuttavia, materiali classificati nella altre colle di origine animale, esclu- stessa voce possono essere utilizzati se le colle di caseina della voce n. purché il loro valore non ecceda il 3501 20 % del prezzo franco fabbrica del o

16 Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono

Peptoni e loro derivati; altre sostan- Fabbricazione in cui tutti i materiali ze proteiche e loro derivati, non no- utilizzati devono essere classificati in minati né compresi altrove; polvere una voce diversa da quella del prodi pelle, anche trattata al cromo dotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il o Sorbitolo diverso da quello della Fabbricazione in cui tutti i materiali sottovoce 2905.44 utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il o Pelli gregge di bovini o di equidi Fabbricazione in cui il valore di tutti i (fresche o salate, secche, trattate con materiali utilizzati sono classificati in calce, piclate o altrimenti conserva- una voce diversa da quella del prodotto te, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate Pelli gregge di ovini (fresche o sa- Fabbricazione in cui il valore di tutti i late, secche, trattate con calce, pi- materiali utilizzati sono classificati in clate o altrimenti conservate, ma una voce diversa da quella del prodotto non conciate né pergamenate né al- o trimenti preparate) o anche Slanatura di pelli di ovini depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo Altre pelli gregge (fresche o salate, Fabbricazione in cui il valore di tutti i secche, trattate con calce o piclate o materiali utilizzati sono classificati in altrimenti conservate, ma non con- una voce diversa da quella del prodotto ciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo Pelli da pellicceria gregge (compre- Fabbricazione in cui il valore di tutti i se le teste, le code, le zampe e gli materiali utilizzati sono classificati in altri pezzi utilizzabili in

pellicceria), una voce diversa da quella del prodotto diverse dalle pelli gregge delle voci n. 4101, 4102 o 4103

Descrizione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono

Seta greggia (non torta) Fabbricazione in cui il valore di tutti i Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati) – cardati o pettinati Cardatura o pettinatura dei cascami di seta – altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i Lane, non cardate né pettinate Fabbricazione in cui il valore di tutti i Peli fini o grossolani, non cardati né Fabbricazione in cui il valore di tutti i pettinati materiali utilizzati sono classificati in Cascami di lana o di peli fini o gros- Fabbricazione in cui il valore di tutti i solani, compresi i cascami di filati materiali utilizzati sono classificati in ma esclusi gli sfilacciati una voce diversa da quella del prodotto Cotone, cardato o pettinato Fabbricazione in cui il valore di tutti i Lino greggio o preparato, ma non Fabbricazione in cui il valore di tutti i filato; stoppe e cascami di lino materiali utilizzati sono classificati in (compresi i cascami di filati e gli una voce diversa da quella del prodotto sfilacciati) Canapa (Cannabis sativa L.), greg- Fabbricazione in cui il valore di tutti i gia o preparata, ma non filata; stop- materiali utilizzati sono classificati in pe e cascami di canapa una voce diversa da quella del prodotto (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

Appendice IV

Sul riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose tra la Svizzera / il Principato del Liechtenstein e il Messico

Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose.

Art. 2

La presente Appendice si applica ai prodotti del codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci17.

Art. 3

Ai fini della presente Appendice, si intende per: «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura negli Allegati 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte; «designazione»: le denominazioni utilizzate sull’etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie; «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull’imballaggio; «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4

Sono protette le seguenti denominazioni:

  1. per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein, quelle che figurano nell’Allegato 1;

  2. per quanto concerne le bevande spiritose originarie del Messico, quelle che figurano nell’Allegato 2.

Art. 5

In Messico, le denominazioni protette della Svizzera e del Liechtenstein:

– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera e del Liechtenstein, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie della Svizzera e del Liechtenstein a cui si applicano.

In Svizzera e nel Liechtenstein, le denominazioni protette del Messico:

– possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Messico, e – sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose originarie del Messico a cui si applicano.

Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi18, di cui all’Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma della presente Appendice, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all’articolo4 utilizzate per designare le bevande spiritose originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l’impiego di una denominazione per designare bevande spiritose non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all’articolo 24, paragrafi4, 5, 6 e 7 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi.

Art. 6

La protezione di cui all’articolo5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8

Le disposizioni della presente Appendice non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell’attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Art. 9

Nessuna disposizione della presente Appendice obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell’altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel Paese d’origine o che è caduta in disuso in tale Paese.

Art. 10

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma della presente Appendice non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa originaria dell’altra Parte.

Art. 11

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dalla presente Appendice si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell’altra Parte.

Art. 12

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull’etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria alla presente Appendice, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell’indicazione protetta.

Art. 13

La presente Appendice non si applica alle bevande spiritose:

  1. in transito sul territorio di una delle Parti, o

  2. originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi.

Sono considerati piccoli quantitativi:

  1. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a10 litri pro capite contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

  2. i quantitativi di bevande spiritose non superiori a10 litri oggetto di spedizioni tra privati;

  1. le bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;

  2. i quantitativi di bevande spiritose importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di 1 ettolitro;

  3. le bevande spiritose destinate alle rappresentanze diplomatiche, consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

  4. le bevande spiritose che costituiscono l’approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14

Se una delle Parti ha motivo di sospettare che:

  1. una bevanda spiritosa di cui all’articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra il Messico e la Svizzera o il Liechtenstein, non rispetta le disposizioni della presente Appendice o la legislazione applicabile in Messico, in Svizzera o nel Liechtenstein al settore delle bevande spiritose, e

  2. tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali, la Parte in questione ne informa immediatamente l’altra Parte.

Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell’indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa di cui trattasi:

  1. il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa;

  2. la composizione di tale bevanda;

  3. la designazione e la presentazione;

  4. la natura dell’infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 15

Le Parti contraenti si consultano se una di esse ritiene che l’altra non abbia onorato un impegno contemplato nella presente Appendice.

La Parte contraente che chiede la consultazione comunica all’altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell’uomo o compromettere l’efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l’adozione delle misure in parola.

Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non hanno raggiunto un accordo, la Parte contraente che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l’applicazione della presente Appendice.

Art. 16

Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni del presente accordo per rafforzare la cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

Qualora la legislazione di una delle Parti contraenti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano negli Allegati della presente Appendice, l’inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 17

Le bevande spiritose che al momento dell’entrata in vigore della presente Appendice sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dalla presente Appendice, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose contemplate nella presente Appendice non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d’origine sin dall’entrata in vigore della presente Appendice.

Salvo convenzione contraria delle Parti contraenti, la commercializzazione delle bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma della presente Appendice, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica della presente Appendice, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

Denominazioni protette per le bevande spiritose

originarie della Svizzera / del Liechtenstein

Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais

Acquavite di vinaccia Balzner Marc Baselbieter Marc Benderer Marc Eschner Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d’Auvernier Marc de Dôle du Valais Schaaner Marc Triesner Marc Vaduzer Marc

Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d’Ajoie Coing du Valais Damassine d’Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser Mirabelle d’Ajoie Mirabelle du Valais Poire d’Ajoie Poire d’Orange de la Baroche Pomme d’Ajoie Pomme du Valais Prune d’Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwytzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch

Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand

Acquavite di genziana Gentiane du Jura

Bevande spiritose al ginepro Genièvre du Jura

Liquori Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d’abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais

Acquaviti di erbe (bevande spiritose) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d’herbes du Jura Eau-de-vie d’herbes du Valais Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie

del Messico Bevanda spiritosa Tequila: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico Bevanda spiritosa Mezcal: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico Bevanda spiritosa Bacanora: protetta, prodotta e classificata conformemente di Agave alla pertinente legislazione del Messico

Dichiarazione comune Clausola evolutiva concernente i prodotti agricoli Le Parti contraenti discutono ulteriori passi nel processo di liberalizzazione degli scambi commerciali tra la Svizzera e il Messico al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4. A tal fine, un esame dei prodotti agricoli, compresi il formaggio (voce di tariffa 0406.90) e le miscele di fondue (voce di tariffa ex2106.90), avverrà caso per caso. Se necessario, le regole d’origine relative saranno parimenti verificate.