0.632.317.631.1
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia relativo al commercio dei prodotti agricoli
Conchiuso a Ginevra il 10 dicembre 1991 Approvato dall’Assemblea federale il 30 aprile 19762 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 2 aprile 1992 Entrato in vigore per la Svizzera con effetto dal 1° aprile 1992 (Stato 1° aprile 1992)
Ambasciatore Taner Baytok Ginevra, 10 dicembre 1991 Direttore generale degli Affari della CE Missione permanente della Turchia
A Sua Eccellenza l’Ambasciatore Silvio Arioli Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali Delegazione svizzera presso l’AELS e il GATT
Eccellenza, Mi pregio di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore: «Mi pregio riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili ai prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Turchia (dappresso: la Turchia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS e la Turchia3. Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative: I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze, alle condizioni enunciate nell’Allegato I alla presente lettera;
RU 1993 170; FF 1992 I 841 1 Dal testo originale inglese. 2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 19 mar. 1992 (RU 1993 154).
II. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia alle condizioni enunciate nell’Allegato Il alla presente lettera; III. ai fini dell’applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l’Allegato III alla presente lettera definisce le regole d’origine e le modalità di cooperazione amministrativa; IV. una dichiarazione d’intenti relativa alla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra la Svizzera e la Turchia, ai sensi dell’Allegato IV alla presente lettera. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 febbraio 19234 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein. Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure. Le sarei grato se mi volesse confermare l’accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.» Mi pregio confermarle l’Accordo del Governo della Turchia in merito al contenuto di questa lettera.
Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Per la Repubblica di Turchia: T. Baytok
Allegato I
Proroga delle preferenze tariffali sui prodotti agricoli
Ambasciatore Silvio Arioli Ginevra, 10 dicembre 1991 Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali Delegazione svizzera presso l’AELS e il GATT
A Sua Eccellenza l’Ambasciatore Taner Baytok Direttore Generale per gli Affari della CE presso la Missione permanente della Turchia
Eccellenza, Il Consiglio federale svizzero, a motivo delle ottime relazioni commerciali esistenti tra i nostri Paesi, intende continuare ad accordare alla Repubblica della Turchia, per un periodo iniziale di due anni, le agevolazioni tariffali dello Schema svizzero di preferenze tariffali concernente i capitoli 1–24 della tariffa doganale5. Nel periodo citato verrà esaminata la possibilità di una nuova proroga tenuto conto dell’evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi. Tale intento è subordinato alle seguenti riserve: – la conclusione dell’unione doganale tra la Repubblica della Turchia e le Comunità europee comporterà il ritiro di dette preferenze alla Turchia; – lo strumento legislativo che autorizza attualmente il Consiglio federale ad accordare preferenze ai Paesi in sviluppo scade il 29 febbraio 1992. Il Parlamento ha approvato, il 4 ottobre 1991, una proposta intesa a prorogare tale
autorizzazione per un nuovo periodo di cinque anni. Se non sarà lanciato nessun referendum entro il 13 gennaio 1992 lo Schema svizzero di preferenze tariffali resterà in vigore.6
Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia alta considerazione.
Per la Confederazione Svizzera: S. Arioli
6 Vedi RS 632.91
Allegato II
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione Svizzera alla Repubblica di Turchia
A contare dalla data d’entrata in vigore dell’Accordo di libero scambio tra i Paesi dell’AELS e la Repubblica di Turchia, la Svizzera7 accorderà a quest’ultima, su base autonoma, le seguenti8 concessioni tariffali per i prodotti originari della Repubblica di Turchia.
A. Soppressione del dazio Voce della tariffa Designazione delle merci doganale svizzera9
0207.5000 Fegati di volatili, congelati 0603.1011 Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre 0603.1012 Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre 0713.3190 Fagioli, secchi, sgranati, decorticati o spezzati 0802.2200 Nocciole, fresche o secche, sgusciate 0802.3200 Noci comuni, fresche o secche, sgusciate 0809.1010 Albicocche, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.1090 Albicocche, fresche, in altro imballaggio 0809.4010 Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto 0809.4090 Prugne e prugnole, fresche, in altro imballaggio 0810.1000 Fragole, fresche 0813.1000 Albicocche, secche ex 1106.3000 Farine, semolini e polveri di nocciole, non atti per l’alimentazione di animali 1202.2000 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate 1212.1000 Carrube, compresi i semi di carrube, fresche o essiccate, anche polverizzate 1212.3000 Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne ex 2001.9029 Olive, preparate o conservate nell’aceto o nell’acido acetico ex 2007.9919 Pasta di castagne e di nocciole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ex 2009.3011 Succo di limone, greggio (anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrato
7 Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 feb. 1923, stipulato tra la Confederazione Svizzera ed il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514). 8 Per le voci assoggettate a dei provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva di adattare le concessioni alfine di tener conto degli eventuali risultati dei negoziati sull’Uruguay- Round.
B. Riduzione tariffale del 50 per cento Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota doganale svizzera10 di dazio
0207.3100 Fegati grassi di oche o di anatre 22.50 0208.2000 Cosce di rane 15.— 0703.9000 Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati 5.— 0707.0000 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati 5.— ex 0709.3000 Melanzane, fresche o refrigerate, importate nel periodo dal 1° aprile al 30 ottobre 5.— ex 0709.9090 Olive e zucchine, fresche o refrigerate 5.— 0711.2000 Olive, temporaneamente conservate (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate 5.— ex 0711.9000 Funghi e pimenti dei generi «Capsicum» o «Pimenta», temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati 5.— 0713.2090 Ceci, secchi, sgranati, decorticati o spezzati 2.25 0713.4090 Lenticchie, secche, sgranate, decorticate o spezzate 2.25 0804.2020 Fichi, secchi 7.50 0805.1000 Arance, fresche o secche 5.— 0805.2000 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi 5.— 0805.4000 Pompelmi e pomeli, freschi o secchi 1.50 0807.1000 Meloni (compresi i cocomeri), freschi 5.— ex 1509.1000 Olio d’oliva, vergine, diverso da quello per usi tecnici 5.50 ex 1509.9000 Olio d’oliva, diverso da quello vergine e da quello per usi tecnici
5.50 ex 2001.9029 Pimenti del genere «Capsicum» e funghi, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico 25.— Pomodori preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico: – pomodori, interi o in pezzi: 2002.1010 – – in recipienti eccedenti5 kg 6.50 2002.1020 – – in recipienti non eccedenti5 kg 11.50 – altri: 2002.9010 – – in recipienti eccedenti5 kg 6.50 2002.9029 – – – altri (diversi dalle polpe, puree e concentrati della voce 2002.9021) 11.50 ex 2005.9010 Pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, in recipienti eccedenti5 kg 25.—
Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota doganale svizzera10 di dazio
ex 2005.9090 Pimenti del genere «Capsicum», capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico, in recipienti non eccedenti5 kg 35.— 2008.1190 Arachidi, altrimenti preparati o conservati 6.— ex 2008.1900 Nocciole e pistacchi, altrimenti preparati o conservati 7.50 ex 2008.9200 Miscugli, diversi da quelli della voce 2008.19, esclusi quelli a base di cereali 20.— ex 2009.1110 Succhi d’arancia, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati 14.— ex 2009.1910 Succhi d’arancia, diversi da quelli congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati 14.— ex 2009.2010 Succhi di pompelmo o di pomelo, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati 14.— ex 2009.3019 Succhi di altri agrumi (escluso quello di limone, greggio, anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati 14.— 2009.6020 Succhi d’uva (compresi i mosti d’uva), concentrati 50.— 2204.2920 Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità eccedente i 2 l 15.— ex 2208.9090 Raki 37.50
C. Riduzione tariffale del 20 per cento Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota doganale svizzera11 di dazio
2204.1000 Vini spumanti di uve fresche 104.—
D. Altri prodotti d’esportazione dai quali la Turchia trae un interesse Voce della tariffa Designazione delle merci doganale svizzera12
0603.1019 Fiori, recisi, freschi (diversi dai garofani e dalle rose), importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre 0603.1021 Tulipani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile 0603.1022 Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile 0603.1029 Altri fiori, recisi, freschi (diversi dai tulipani e dalle rose), importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
Allegato III
Regole d’origine e modalità di cooperazione amministrativa applicabili ai prodotti menzionati nel presente Accordo
1. (1) Per l’applicazione dell’Accordo, un prodotto è considerato originario della Turchia qualora sia stato interamente ottenuto in questo Paese. (2) Sono considerati interamente ottenuti in Turchia: a) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; b) gli animali viventi ivi nati ed allevati; c) i prodotti provenienti da animali viventi che fanno parte di un allevamento; d) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire da prodotti sotto le lettere (a)–(c). (3) I materiali da imballaggio ed i recipienti da condizionamento che contengono un prodotto, non vanno presi in considerazione per stabilire se quest’ultimo sia stato o meno interamente fabbricato sul posto e non è neppure necessario stabilire se i materiali d’imballaggio o i recipienti per il condizionamento siano o meno originari. 2. In deroga al paragrafo 1, sono considerati prodotti originari quelli menzionati nelle colonne 1 e 2 dell’elenco che figura nell’appendice al presente Allegato, ottenuti in Turchia e contenenti materie non necessariamente originarie del luogo, con riserva che siano adempiute le condizioni definite nella colonna3 relative alle lavorazioni e trasformazioni. 3. (1) Il trattamento preferenziale previsto nell’Accordo sarà concesso unicamente ai prodotti che dalla Turchia sono trasportati direttamente in Svizzera senza passare attraverso un altro territorio. Tuttavia i prodotti originari della Turchia che costituiscono un solo invio, non frammentato, possono essere trasportati attraverso altri territori, all’occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo su detti territori, sempreché l’attraversamento di questi sia giustificato da questioni geografiche e che i prodotti in questione rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dei paesi di transito o di deposito, non vengano commerciati o consumati e non abbiano subito altre operazioni se non quelle di scarico e carico oppure ogni altra operazione destinata a garantirne la conservazione. (2) Alle autorità doganali del Paese d’importazione deve essere fornita la prova dell’avvenuta osservanza delle condizioni di cui al paragrafo (1) qui innanzi in conformità delle disposizioni dell’articolo12 capoverso 6 del Protocollo B all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Turchia. 4.
I prodotti originari, ai sensi del presente accordo, sono importati in Svizzera conformemente all’Accordo su presentazione sia di un certificato di circolazione delle merci EUR.I sia di una fattura corredata di una dichiarazione dell’esportatore,
rilasciata o redatta secondo le disposizioni del Protocollo B all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Turchia. 5. Le disposizioni contenute nel Protocollo B all’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Turchia relativo al ristorno o all’esenzione dei dazi, i certificati d’origine e la cooperazione amministrativa si applicano mutatis mutandis, restando inteso che il divieto del ristorno o dell’esenzione dei dazi che contengono queste disposizioni diviene esecutivo soltanto in caso di prodotti del tipo di quelli cui si applica l’Accordo tra gli Stati dell’AELS e la Turchia.
Appendice dell’Allegato III
Lista dei prodotti citati alla cifra 2 per i quali sono applicabili altre condizioni diverse dal criterio dell’ottenimento integrale Capitoli 07–19
Voce della Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono tariffa essere sottoposti i materiali non originari doganale13 per ottenere il carattere di prodotti originari
ex 0711 Olive, capperi, funghi, pimenti del Lavorazione nella quale i capperi, genere «Capsicum» e del genere funghi, pimenti del genere «Pimenta» temporaneamente conservati «Capsicum» e del genere «Pimenta» (p. es., con anidride solforosa o in acqua devono essere originari salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati ex 1106 Farine, semolini e polveri di nocciole Lavorazione nella quale le nocciole macinate, non atti per l’alimentazione di utilizzate devono essere originarie animali 1108 Amidi e fecole; inulina Lavorazione a partire da materie originarie dei capitoli 7 e 10 ex 1504 Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di Lavorazione a partire da materie mammiferi marini, anche raffinati, ma originarie dei capitoli 2 e 3 non modificati chimicamente, per usi tecnici ex 1506 Grassi di ossa, olio di ossa e olio di Lavorazione nella quale tutte le piedi di bue, per usi tecnici materie di origine animale del capitolo 2 utilizzate devono essere originarie 1508 a Olio di cocco, olio di palmisti ed altri Lavorazione nella quale tutte le 1514 e oli vegetali (escluso l’olio di lino), per materie vegetali utilizzate devono ex 1515 usi tecnici essere originarie ex 1509 Olio d’oliva, non per usi tecnici Lavorazione a partire da olive originarie ex 1519 Acidi grassi, monocarbossilici Lavorazione a partire da materie di industriali qualsiasi voce ex 1519 Alcoli grassi industriali Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, compresi gli acidi grassi monocarbossilici della
voce 1519 ex 1602 Preparazioni e conserve a base di fegato Lavorazione a partire da materie d’oca originarie del capitolo 2
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1704 Prodotti a base di zucchero non Lavorazione a partire da materie che contenenti cacao (compreso il non rientrano nel capitolo 17. cioccolato bianco) Comunque tutte le materie aromatizzanti o coloranti devono essere originarie Estratti di malto; preparazioni alimentari Lavorazione a partire da materie che di farine, semolini, amidi, fecole o sono classificate in una voce diversa estratti di malto, non contenenti cacao in da quella del prodotto. Possono polvere o che ne contengono in una tuttavia essere utilizzati zuccheri della proporzione inferiore a 50 % in peso, voce 1701 non nominati né compresi altrove, non addizionati di materie delle voci da 0401 a 0404 Tapioca e suoi succedanei preparati a Lavorazione nella quale tutte le partire da fecole, in forma di fiocchi, materie utilizzate devono essere grumi, granelli perlacei, scarti di originarie setacciatura o in forme simili, ad eccezione di quelli ottenuti con fecola di patate Prodotti a base di cereali ottenuti per Lavorazione nella quale tutte le soffiatura o tostatura (p. es. «con materie utilizzate devono essere flakes») originarie
Capitoli 19–22
Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1905 Prodotti della panetteria, della Lavorazione a partire da materie che pasticceria o della biscotteria, anche con sono classificate in una voce diversa aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote da quella del prodotto. Non possono dei tipi adoperati per medicamenti, ostie tuttavia essere utilizzate materie del per sigilli, paste in sfoglie essiccate di capitolo 11 farina, di amido o di fecola addizionate di zucchero o di altre materie edulcoranti, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta Capperi in recipienti non eccedenti5 kg Lavorazione a partire da materie e frutta, preparati o conservati nell’aceto originarie dei capitoli 7 e 8 o nell’acido acetico 2002 Pomodori preparati o conservati, ma Lavorazione a partire da materie non nell’aceto o nell’acido acetico originarie del capitolo 7 2004 Olive e asparagi preparati o conservati, Lavorazione a partire da materie ma non nell’aceto o nell’acido acetico, originarie del capitolo 8 congelati
Voce della Designazione delle merci Lavorazione o trasformazione alla quale devono tariffa essere sottoposti i materiali non originari doganale per ottenere il carattere di prodotti originari 1 2 3
ex 2005 Olive, asparagi, pimenti del genere Lavorazione a partire da materie «Capsicum», capperi e carciofi, prepara- originarie del capitolo 7 ti o conservati ma non nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati ex 2007 Paste di castagne e di nocciole, non Lavorazione a partire da materie addizionate di zucchero o di altre originarie del capitolo 8 materie edulcoranti ex 2008 Arachidi, nocciole, pistacchi e miscugli, Lavorazione a partire da materie diversi da quelli della voce 2008.19, non originarie dei capitoli 7, 8 e 12 a base di cereali, altrimenti preparati o conservati ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; Lavorazione a partire da polpa di condimenti composti pomodoro il cui valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto ex 2103 Senape preparata Lavorazione a partire da farina di senape ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o Lavorazione a partire da materie di brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati qualsiasi voce, escluse le materie delle voci 2002, 2003, 2004 e 2005 ex 2106 Angostura Aromatic Bitter Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, sempreché il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto 2202 Acque, comprese le acque minerali e le Lavorazione nella quale tutte le acque gassate, con aggiunta di zucchero materie utilizzate devono essere o di altri dolcificanti o aromatizzate, e classificate in una voce diversa da altre bevande non alcooliche, esclusi i quella del prodotto.
Tuttavia i succhi succhi di frutta o di ortaggi o legumi di frutta utilizzati devono essere della voce 2009 originari ex 2204 Vini dolci, specialità e mistelle, in Lavorazione nella quale tutte le uve e recipienti di capacità eccedente 2 l le materie derivanti dalle uve devono essere originarie ex 2204 Vini spumanti di uve fresche Lavorazione nella quale tutte le uve devono essere originarie ex 2208 Raki Lavorazione a partire da materie di qualsiasi voce, escluse le voci 2207 e 2208
Allegato IV
Dichiarazione d’intenti sulla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Turchia
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Turchia desiderosi di stabilire e sviluppare tra i due Paesi la cooperazione tecnica nel settore agricolo; allo scopo di promuovere il processo di sviluppo economico nel settore agricolo della Turchia; tenuto conto della volontà comune di appoggiare questo processo con azioni concrete, hanno convenuto quanto segue:
1 Settori di cooperazione Le due Parti intendono appoggiare e agevolare nel quadro di progetti concreti: 1.1 il reciproco scambio di informazioni e documentazione tecnico-scientifica; 1.2 lo scambio di periti; 1.3 la cooperazione tra gli enti pubblici di ricerca dei due Paesi; 1.4 l’organizzazione di seminari, conferenze e altri convegni.
2 Modalità d’esecuzione 2.1 Allo scopo di promuovere lo svolgimento delle azioni allestite nel quadro della cooperazione agricola, i due Governi agevoleranno, per quanto possibile, la loro attuazione e manterranno i propri contatti a un livello adeguato. 2.2 L’elenco dei settori di cooperazione oggetto dei diversi progetti non é limitativo. Potrebbe subire modifiche a seconda delle necessità e delle possibilità delle Parti, come anche per tener conto d’azioni condotte a livello multilaterale. 2.3 Il problema del finanziamento di progetti concreti sarà disciplinato di volta in volta. Ciascuna Parte assumerà le spese di viaggio dei propri cittadini.
3 Disposizioni finali 3.1 Le seguenti autorità saranno responsabili del coordinamento della cooperazione: a) da parte svizzera Ufficio federale dell’Agricoltura Dipartimento federale dell’Economia pubblica della Confederazione Svizzera Berna-Svizzera b) da parte turca Ministero dell’agricoltura e degli Affari rurali della Repubblica di Turchia Ankara-Turchia 3.2 Questo strumento non istituisce nessun obbligo giuridico, bensì testimonia l’intenzione delle Parti di cooperare nel settore agricolo. Le due Parti affermano inoltre che il presente strumento tiene conto della rispettiva legislazione e non impone nessun obbligo alle autorità legislative. Riguardo ai soggiorni sarà tenuto conto della legislazione di ciascun Stato in merito al lavoro e al soggiorno degli stranieri. 3.3 La presente dichiarazione d’intenti avrà effetto a decorrere dalla data della firma. Sarà oggetto di un riesame al momento dell’entrata in vigore dell’unione doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia.
Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1991
Per il Governo Per il Governo della Confederazione Svizzera: della Repubblica di Turchia: S. Arioli T. Baytok