0.632.317.631
Accordo tra i Paesi dell’AELS e la Turchia
Conchiuso a Ginevra il 10 dicembre 1991 Approvato dall’Assemblea federale il 30 aprile 19762 Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 2 aprile 1992 Entrato in vigore per la Svizzera con effetto dal 1° aprile 1992 (Stato 9 febbraio 2004)
Preambolo La Repubblica d’Australia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (in seguito definiti Paesi dell’AELS), da un lato, e la Repubblica di Turchia (in seguito Turchia) d’altro lato, Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’integrazione economica in Europa e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo, Vista la Convenzione istitutiva dell’Associazione Europea di libero scambio (AELS)3, Visti gli Accordi stipulati tra i Paesi dell’AELS e le Comunità europee, Visto l’Accordo che istituisce un’associazione tra la Turchia e la Comunità economica europea, Considerati gli insegnamenti tratti dalla cooperazione venuta a crearsi mediante le relazioni anzidette, nonché la cooperazione tra i diversi Paesi dell’AELS e la Turchia, Desiderosi di adottare provvedimenti volti a promuovere uno sviluppo armonico dei loro scambi commerciali, di incrementare e diversificare la loro mutua cooperazione nei settori d’interesse comune, compresi quelli non coperti dal presente Accordo, in modo da creare un quadro globale e un ambiente stimolante, basato sulla parità di trattamento, la non discriminazione e un insieme equilibrato di diritti ed obblighi, Richiamato l’interesse che i Paesi dell’AELS e la Turchia ripongono nel consolidamento permanente di un sistema multilaterale di scambi, nonché la loro qualità di Parti contraenti all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, le cui clausole e strumenti costituiscono il fondamento della loro politica commerciale esterna,
RU 1993 155; FF 1992 I 841 1 Dal testo originale inglese. 2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 19 mar. 1992 (RU 1993 154).
Risoluti ad adottare a tal fine disposizioni volte ad abolire progressivamente gli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia, conformemente alle prescrizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio4, in particolare alle clausole relative alla creazione di zone di libero scambio, Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali, Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivi
Il presente Accordo si prefigge:
di promuovere, mediante espansione dei mutui scambi commerciali, lo sviluppo armonico delle relazioni economiche tra i Paesi dell’AELS e la Turchia;
di garantire agli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia condizioni eque di concorrenza;
di contribuire allo sviluppo armonico e all’espansione del commercio mondiale con l’eliminazione degli ostacoli agli scambi;
di migliorare la cooperazione tra i Paesi dell’AELS e la Turchia.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. L’Accordo si applica:
ai prodotti considerati nei capitoli 25 a 97 del sistema armonizzato di descrizione e codificazione delle merci, eccettuati i prodotti elencati nell’allegato I;
ai prodotti menzionati nel protocollo A, considerate le modalità particolari previste in tale protocollo;
al pesce e agli altri prodotti del mare, elencati nell’allegato II; originari di uno Stato parte al presente Accordo.
2. Le disposizioni riguardanti il commercio di prodotti agricoli non considerate nel paragrafo 1 si trovano nell’articolo11. 3. Il presente Accordo si applica agli scambi commerciali tra, da un lato, i singoli Paesi dell’AELS e, d’altro lato, la Turchia. Non si applica alle relazioni tra Paesi dell’AELS, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
Art. 3 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale
1. Il protocollo B stabilisce le regole d’origine e i metodi di cooperazione amministrativa. 2. Gli Stati parte al presente Accordo adottano le misure, ivi compresi gli accordi di cooperazione amministrativa, atti a garantire l’applicazione effettiva e armonica dei disposti degli articoli 4–7,12 e 21, considerando la necessità di ridurre per quanto possibile le formalità che ostacolano gli scambi e trovare soluzioni mutuamente soddisfacenti a tutte le difficoltà insite nell’applicazione di questi disposti. 3. Il protocollo D stabilisce le regole dell’assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.5
Art. 4 Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti
1. Nessun nuovo dazio d’importazione e nessun gravarne con effetto equivalente dovranno ostacolare in futuro gli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia. 2. All’entrata in vigore del presente Accordo, i Paesi dell’AELS aboliranno, per tutti i prodotti in provenienza dalla Turchia, tutti i dazi d’importazione e tutti i gravami con effetto equivalente in vigore al 1° gennaio 1991, ad eccezione di quelli riguardanti i prodotti elencati negli allegati III e IV, per i quali i dazi d’importazione e i gravami con effetto equivalente saranno aboliti progressivamente, secondo i disposti contenuti in tali allegati. 3. Riguardo ai prodotti provenienti da un Paese dell’AELS, la Turchia abolirà progressivamente tutti i dazi d’importazione in vigore il 23 novembre 1970 e i gravami con effetto equivalente vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo, come prescritto negli allegati II, IV e V, conformemente agli accordi e ai calendari stabiliti in tali allegati. 4. Per ogni prodotto, il dazio di base al quale si applicheranno le riduzioni successive previste nei paragrafi 2 e 3 sarà la tassa della nazione più favorita, esigibile alle date indicate negli stessi paragrafi.
Art. 5 Dazi fiscali
1. Le disposizioni dei paragrafi 1 a3 dell’articolo4 sono pure applicabili ai dazi fiscali, con riserva delle disposizioni dell’allegato VI. 2. Gli Stati parte al presente Accordo possono sostituire un dazio fiscale o la componente fiscale di un dazio con una tassa interna.
Introdotto dalla Dec. n. 4/2000 del Comitato misto AELS–Turchia del 16 nov. 2000, in vigore per la Svizzera dal 9 feb. 2004 (RU 2004 5169).
Art. 6 Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente
1. Nessun nuovo dazio d’esportazione e nessun gravame con effetto equivalente ostacoleranno in futuro gli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia. 2. All’entrata in vigore del presente Accordo, i dazi d’esportazione e i gravami con effetto equivalente saranno aboliti, con riserva dei disposti dell’allegato VII.
Art. 7 Restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente
1. Nessuna nuova restrizione quantitativa delle importazioni o delle esportazioni e nessun provvedimento con effetto equivalente potrà ostacolare in futuro gli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia, con riserva dei disposti dell’allegato VIII. 2. All’entrata in vigore del presente Accordo, le restrizioni quantitative delle importazioni e delle esportazioni e i provvedimenti con effetto equivalente saranno aboliti, con riserva dei disposti dell’allegato VIII. 3. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente» designa i divieti o le limitazioni delle importazioni o delle esportazioni, in un Paese dell’AELS in provenienza dalla Turchia o in Turchia in provenienza da un Paese dell’AELS, sotto forma di contingenti, di licenze d’importazione o d’esportazione, o altre misure e prescrizioni amministrative tali da ostacolare gli scambi.
Art. 8 Motivazioni non economiche delle restrizioni
Il presente Accordo non si oppone ai divieti o restrizioni d’importazione, d’esportazione o di transito di merci, giustificati per ragioni di morale pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di protezione della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali e dell’ambiente, di protezione dei tesori nazionali con valore artistico, storico o archeologico, o di protezione della proprietà industriale e commerciale. Tali divieti o restrizioni non devono tuttavia essere uno strumento di discriminazione o di restrizione mascherata nel commercio tra i Paesi dell’AELS e la Turchia.
Art. 9 Monopoli di Stato
1. Gli Stati parte al presente Accordo operano affinché i monopoli di Stato con carattere commerciale siano strutturati in modo da escludere, nelle condizioni d’approvvigionamento e di commercializzazione, ogni forma di discriminazione tra cittadini dei Paesi dell’AELS e cittadini turchi. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli enti mediante i quali le autorità competenti degli Stati parte al presente Accordo, de jure o de facto, controllano, dirigono o condizionano sensibilmente, in modo diretto o indiretto, le importazioni o le esportazioni tra Stati parte al presente Accordo. Le presenti disposizioni si applicano anche ai monopoli di Stato delegati.
Art. 106 Regolamenti tecnici
1. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di cooperare nell’ambito dei regolamenti tecnici, delle norme e delle valutazioni della conformità, e di promuovere mediante provvedimenti adeguati soluzioni a livello europeo. Il Comitato misto emana linee direttive per attuare il presente articolo. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di avviare consultazioni immediate nell’ambito del Comitato misto, al fine di trovare una soluzione adeguata qualora uno Stato Parte ritenga che un altro Stato Parte abbia adottato provvedimenti che potrebbero creare, o hanno già creato, un ostacolo tecnico al commercio. 3. Gli Stati Parte al presente Accordo si impegnano a notificare i progetti inerenti ai regolamenti tecnici in conformità delle disposizioni dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi7.
Art. 11 Scambio di prodotti agricoli
1. Gli Stati parte al presente Accordo si dichiarano disposti a favorire, nel rispetto delle rispettive politiche agricole, lo sviluppo armonico degli scambi di prodotti agricoli. 2. Per raggiungere tale obiettivo, tra i singoli Paesi dell’AELS e la Turchia è stato stipulato un accordo bilaterale che prevede misure adeguate a facilitare gli scambi di prodotti agricoli. 3. Nel settore veterinario, sanitario e fitosanitario, gli Stati parte al presente Accordo applicano la propria normativa in modo non discriminatorio ed evitano l’introduzione di nuove misure tali da ostacolare inopportunamente gli scambi.
Art. 12 Dazi interni
1. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi misura o pratica fiscale interna tale da creare, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di un Paese dell’AELS e i prodotti analoghi provenienti dalla Turchia. 2. I prodotti esportati verso il territorio di uno degli Stati parte al presente Accordo non possono beneficiare di deduzioni dei dazi interni di entità superiore ai dazi di cui sono stati oggetto direttamente o indirettamente.
Art. 13 Pagamenti
1. I pagamenti relativi agli scambi di merci tra un Paese dell’AELS e la Turchia, nonché il trasferimento di tali pagamenti verso lo Stato parte al presente Accordo nel quale risiede il creditore, non sono sottoposti a restrizione alcuna.
Nuovo testo giusta la Dec. n. 3/1998 del Comitato misto AELS–Turchia del 4 feb. 1998, in vigore per la Svizzera dal 19 dic. 2002 (RU 2010 5441).
2. Gli Stati parte al presente Accordo evitano qualsiasi restrizione cambiaria o amministrativa riguardo alla concessione, il rimborso o l’accettazione di crediti a corto e medio termine relativi a transazioni commerciali in cui partecipa un residente.
Art. 14 Mercati pubblici
1. Gli Stati parte al presente Accordo considerano la liberalizzazione effettiva dei loro mercati pubblici rispettivi parte integrante degli obiettivi dell’Accordo. 2. Gli Stati parte al presente Accordo adeguano progressivamente le condizioni che disciplinano la partecipazione ai mercati offerti dalle autorità o dalle imprese pubbliche e da imprese private al beneficio di privilegi esclusivi o speciali, in modo da garantire la trasparenza e la non discriminazione tra i fornitori provenienti da Stati parte al presente Accordo. 3. L’elaborazione delle modalità pratiche è affidata al Comitato misto. Tali modalità sono stabilite in funzione dell’equilibrio tra diritti ed obblighi esistenti tra gli Stati parte al presente Accordo. Il Comitato misto determina l’estensione, il calendario e le regole applicabili, considerando le soluzioni decise in questo ambito dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio8, nonché le soluzioni decise con Paesi terzi. 4. Gli Stati parte al presente Accordo si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
Art. 159 Protezione della proprietà intellettuale
1. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano e assicurano una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria dei diritti relativi alla proprietà intellettuale e adottano provvedimenti atti a tutelare tali diritti da infrazioni, contraffazioni e pirataggio, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dell’allegato XII del presente Accordo e degli accordi internazionali da questi menzionati. 2. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni dell’articolo3 dell’Accordo dell’OMC del 15 aprile 199610 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). 3. Gli Stati Parte al presente Accordo accordano ai cittadini degli altri Stati Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Le deroghe a tale obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali dell’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli4 e 5.
Nuovo testo giusta la Dec. n. 4/1998 del Comitato misto AELS–Turchia del 4 feb. 1998, in vigore per la Svizzera dal 19 dic. 2002 (RU 2010 5443).
4. Gli Stati Parte al presente Accordo convengono di modificare, su domanda di uno di essi, le disposizioni relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale contenuti nel presente articolo e nell’allegato XII, al fine di migliorare il livello di protezione e di evitare o correggere distorsioni commerciali, se queste dovessero risultare dal livello attuale di protezione dei diritti della proprietà intellettuale.
Art. 16 Attuazione degli obblighi
1. Gli Stati parte al presente Accordo adottano tutti i provvedimenti necessari per realizzare gli obiettivi dell’Accordo e adempiere agli obblighi che l’Accordo impone loro. 2. Se un Paese dell’AELS ritiene che la Turchia, o se la Turchia ritiene che un Paese dell’AELS, non ha ottemperato ad un obbligo dell’Accordo, lo Stato parte implicato può adottare provvedimenti adeguati nei termini e secondo le procedure previste nell’articolo 23.
Art. 17 Regole di concorrenza tra aziende
1. Sono incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, in quanto suscettibili di ostacolare gli scambi tra un Paese dell’AELS e la Turchia:
tutti gli accordi tra aziende, tutte le decisioni d’associazione di aziende e tutte le pratiche concertate tra aziende che si prefiggono o riescono ad ostacolare, ridurre o falsare la libera concorrenza;
lo sfruttamento abusivo da parte di una o parecchie aziende di una posizione dominante sulla totalità o su parte essenziale dei territori degli Stati parte al presente Accordo.
2. Queste disposizioni si applicano pure alle attività delle aziende pubbliche e delle aziende alle quali gli Stati parte al presente Accordo hanno concesso privilegi esclusivi o speciali, per quanto l’applicazione di tali disposizioni non ostacoli, de jure o de facto, lo svolgimento dei loro compiti d’ordine pubblico. 3. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare adeguati provvedimenti, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Art. 18 Aiuti governativi
1. Per quanto ostacoli gli scambi tra un Paese dell’AELS e la Turchia, qualsiasi forma di aiuto concessa da uno Stato parte al presente Accordo o prelevata su risorse statali, che falsi o minacci di falsare la concorrenza favorendo talune aziende o talune produzioni, è incompatibile con il buon funzionamento del presente Accordo. 2. Tutte le pratiche contrarie ai disposti del paragrafo 1 sono valutate secondo i criteri esposti nell’allegato X. 3. Riguardo l’applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Turchia può, fino al 31 dicembre 1995 e nel rispetto dei suoi impegni nei confronti della Comunità economica europea:
concedere un aiuto più vantaggioso di quello tollerato dai Paesi dell’AELS, mediante i provvedimenti elencati nel paragrafo c) dell’allegato X;
concedere un aiuto indiretto all’esportazione, al fine di promuovere il proprio sviluppo economico. Queste forme d’aiuto sono considerate compatibili con il buon funzionamento del presente Accordo, purché non alterino le condizioni degli scambi al punto da pregiudicare gli interessi degli Stati parte al presente Accordo.
4. Gli Stati parte al presente Accordo garantiscono la trasparenza dei provvedimenti d’aiuto governativo mediante lo scambio di informazioni secondo le condizioni previste nell’allegato XI. Il Comitato misto, entro 1 anno dall’entrata in vigore del presente Accordo, adotta le norme necessarie all’applicazione del presente paragrafo. 5. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga che una determinata pratica sia incompatibile con i paragrafi 1 a3, può prelevare un diritto compensatorio secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Art. 19 Dumping
1. Qualora uno Stato al presente Accordo constati pratiche di dumping nelle relazioni commerciali sottoposte al presente Accordo, può adottare contro tali pratiche i provvedimenti necessari, conformemente all’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio11, nonché alle regole stabilite dagli accordi relativi a tale articolo, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23. 2. Gli Stati parte al presente Accordo direttamente implicati si sforzano di aderire agli accordi stipulati in questo settore, nell’ambito dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
Art. 20 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti
Qualora l’aumento delle importazioni di una determinata merce proveniente da un Paese dell’AELS avvenga in proporzioni o in condizioni che causano o rischiano di causare:
un pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenziali sul territorio di un altro Stato parte, o
gravi distorsioni in un settore qualsiasi dell’economia o difficoltà tali da causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, lo Stato parte implicato può adottare i provvedimenti necessari secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Art. 21 Riesportazione e penuria grave
Qualora l’applicazione dei disposti degli articoli 6 e 7 renda possibile: 1) la riesportazione verso un Paese terzo, nei confronti del quale lo Stato esportatore parte al presente Accordo mantiene per tale prodotto restrizioni quantitative all’esportazione, dazi d’esportazione, o provvedimenti o gravami con effetto equivalente, oppure, 2) una penuria grave di un prodotto essenziale per lo Stato esportatore parte al presente Accordo, o minacci una simile penuria, e qualora le situazioni precitate causino o rischino di causare gravi difficoltà allo Stato esportatore parte al presente Accordo, quest’ultimo può adottare provvedimenti adeguati, secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23.
Art. 22 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti
1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo incontri o minacci di incontrare gravi difficoltà nella bilancia dei pagamenti, può derogare ai disposti degli articoli 4 e 7 e prendere i provvedimenti adeguati secondo le condizioni e le procedure previste nell’articolo 23. 2. Ogni Stato parte al presente Accordo notifica al Comitato misto qualsiasi provvedimento preso in applicazione del paragrafo 1 prima della sua entrata in vigore e, se le circostanze lo consentono, lo fa esaminare dal Comitato misto prima di tale data. 3. L’applicazione di simili provvedimenti da parte di uno Stato parte al presente Accordo è sottoposta alle condizioni previste nei pertinenti articoli dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio12, alla Dichiarazione del 1991 dello stesso Accordo sui provvedimenti commerciali adottati per equilibrare la bilancia dei pagamenti, nonché agli strumenti pertinenti in fieri che le Parti adotteranno sotto gli auspici dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio. 4. Il Comitato misto segue l’evoluzione della situazione, in particolare al fine di prevenire qualsiasi disfunzione grave del presente Accordo. In simili occasioni, o su richiesta di uno Stato parte, il Comitato misto si esprime sulla necessità di mantenere le misure in atto.
Art. 23 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia
1. Prima di avviare la procedura d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia enunciati nel presente articolo, gli Stati parte al presente Accordo si impegnano a risolvere i contenziosi che li dividono mediante consultazioni dirette, informando gli altri Stati parte.
2. Nei casi considerati negli articoli16 a 22, uno Stato parte al presente Accordo che intenda adottare provvedimenti di salvaguardia lo comunica senza indugio al Comitato misto. Le Parti in causa comunicano a questo Comitato ogni informazione utile e lo assistono nell’esame del problema. Le consultazioni tra le Parti avvengono senza indugio dinnanzi al Comitato misto, al fine di trovare una soluzione mutuamente accettabile. 3. Se, entro3 mesi a partire dal giorno in cui il Comitato misto è stato consultato, lo Stato parte implicato non ha posto fine alla pratica incriminata o alle difficoltà notificate, e in assenza di una decisione del Comitato misto al riguardo, lo Stato parte leso può adottare i provvedimenti di salvaguardia che ritiene necessari per rimediare alla situazione. 4. I provvedimenti di salvaguardia adottati sono immediatamente notificati al Comitato misto. In ampiezza e durata, essi sono limitati allo stretto necessario per rimediare alla situazione che ne ha provocato l’applicazione e in alcun modo possono superare il pregiudizio causato dalla pratica o dalle difficoltà in questione. La priorità va data ai provvedimenti che pregiudicano nel minore dei modi il funzionamento del presente Accordo. I provvedimenti adottati dalla Turchia nei confronti di un atto o di un’omissione di un Paese dell’AELS o quelli che un Paese dell’AELS adotta per osteggiare un atto o un’omissione della Turchia devono essere limitati agli scambi con lo Stato implicato. 5. I provvedimenti di salvaguardia sono discussi periodicamente in seno al Comitato misto al fine di valutare le possibilità d’alleviamento, sostituzione o soppressione nei termini più brevi. 6. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludessero la possibilità di un esame preventivo, lo Stato parte al presente Accordo implicato può, nelle situazioni considerate negli articoli 19 a 22, applicare immediatamente i provvedimenti conservativi strettamente indispensabili per rimediare alla situazione. Tali provvedimenti sono notificati senza indugio al Comitato misto, in seno al quale avvengono consultazioni tra gli Stati parte al presente Accordo.
Art. 24 Deroghe per ragioni di sicurezza
Nessun disposto del presente Accordo impedisce ad uno Stato parte di adottare i provvedimenti ritenuti necessari:
per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali della sua sicurezza;
per proteggere interessi essenziali della sua sicurezza, adempiere obblighi a livello internazionale o avviare politiche nazionali:
relativi al commercio d’armi, munizioni o materiale bellico, e al commercio di altre merci, materiali o servizi praticato direttamente o indirettamente per l’approvvigionamento di uno stabilimento militare; ii) relativi alla non proliferazione di armi biologiche e chimiche, di armamento atomico o altri ordigni esplosivi nucleari; iii) in tempo di guerra o in altra situazione di grave tensione internazionale.
Art. 25 Istituzione di un Comitato misto
1. È istituito un Comitato misto in seno al quale ogni Stato parte del presente Accordo è rappresentato. Al Comitato misto compete la gestione e l’esecuzione dell’Accordo. 2. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, gli Stati parte si scambiano informazioni e, su richiesta singola, si consultano nell’ambito del Comitato misto. Quest’ultimo valuta in permanenza la possibilità di ridurre ulteriormente gli ostacoli agli scambi tra i Paesi dell’AELS e la Turchia. 3. Conformemente ai disposti del paragrafo3 dell’articolo 26, il Comitato misto può adottare decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Sugli altri problemi il Comitato misto può presentare raccomandazioni.
Art. 26 Procedure del Comitato misto
1. Per garantire un’esecuzione ottimale del presente Accordo, il Comitato misto si riunisce al livello adeguato ogni volta che lo reputa necessario, ma almeno una volta all’anno. Ogni Stato parte al presente Accordo può chiederne la convocazione. 2. Il Comitato misto si pronuncia all’unanimità. 3. Qualora un rappresentante di uno Stato parte al presente Accordo accetti una decisione, in seno al Comitato misto, con riserva di compimento delle formalità costituzionali, la decisione stessa entra in vigore, se non menziona esplicitamente una data ulteriore, il giorno in cui è notificato lo scadere di tale riserva. 4. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno disciplinando in particolare la convocazione delle sue riunioni, nonché la designazione e il mandato del suo presidente. 5. Il Comitato misto può decidere di costituire sotto-comitati o gruppi di lavoro atti ad assisterlo nello svolgimento dei suoi compiti.
Art. 27 Clausola evolutiva
1. Qualora uno Stato parte al presente Accordo ritenga opportuno nell’interesse dell’economie degli Stati parte incrementare le relazioni sancite dall’Accordo estendendole ad ambiti non coperti dallo stesso, sottopone loro una domanda motivata. Gli Stati parte al presente Accordo possono affidare al Comitato misto l’incarico di esaminare tale domanda e presentare eventuali raccomandazioni. 2. Gli accordi raggiunti secondo la procedura definita nel paragrafo 1 sono sottoposti a ratifica o ad approvazione degli Stati parte al presente Accordo secondo le procedure corrispondenti.
Art. 28 Emendamenti
Gli emendamenti al presente Accordo – eccettuati quelli menzionati nel paragrafo 3 dell’articolo 25 – approvati dal Comitato misto sono sottoposti agli Stati parte per accettazione ed entrano in vigore una volta accettati da tutte le Parti. Gli strumenti d’accettazione sono consegnati al Governo depositario.
Art. 2913 Protocolli e allegati
I protocolli e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo. Il Comitato misto può deciderne la modifica.
Art. 30 Relazioni commerciali rette da altri Accordi internazionali
Il presente Accordo non pregiudica il mantenimento o l’attuazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o accordi relativi agli scambi frontalieri, per quanto gli stessi non abbiano conseguenze negative sul regime degli scambi e in particolare sulle disposizioni riguardanti le regole d’origine contenute nel presente Accordo.
Art. 31 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica sul territorio degli Stati parte.
Art. 32 Adesione
1. Qualsiasi Paese membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, a condizione che il Comitato misto decida di approvare la sua adesione nei termini e alle condizioni esposte nella decisione. Lo strumento d’adesione è consegnato al Governo depositario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento d’adesione.
Art. 33 Ritiro e scadenza
1. Qualsiasi Stato parte può ritirarsi dal presente Accordo mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di consegna della notifica al Governo depositario. 2. Se la Turchia si ritira, l’Accordo scade al termine del periodo di preavviso e, se tutti i Paesi dell’AELS si ritirano, scade al termine del periodo dell’ultimo preavviso ricevuto. 3. Qualsiasi Paese membro dell’AELS che si ritira dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio14 cessa ipso facto di essere parte al presente Accordo il giorno stesso in cui il suo ritiro diviene effettivo.
Nuovo testo giusta la Dec. n. 4/2000 del Comitato misto AELS–Turchia del 16 nov. 2000, in vigore per la Svizzera dal 9 feb. 2004 (RU 2004 5169).
Art. 34 Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 1992, purché tutti gli Stati firmatari abbiano trasmesso al Governo depositario il loro strumento di ratifica o d’accettazione. 2. Qualora il presente Accordo non fosse divenuto effettivo conformemente ai disposti del paragrafo 1 e a condizione che la Turchia abbia depositato il proprio strumento di ratifica o d’accettazione, i rappresentanti degli Stati firmatari che hanno depositato lo strumento s’incontreranno il 1° maggio 1992 e potranno decidere la data d’entrata in vigore dell’Accordo per quanto li riguarda. Se nessuna decisione in merito fosse adottata, una riunione dedicata allo stesso problema si svolgerà entro un termine massimo di 30 giorni dopo che un nuovo Stato firmatario avrà depositato il proprio strumento. 3. Nei confronti di uno Stato firmatario che deposita il proprio strumento di ratifica o d’accettazione dopo la riunione menzionata nel paragrafo 2, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna di tale strumento al Governo depositario, ma in nessun caso prima della data stabilita conformemente ai disposti del paragrafo 2.
Art. 35 Governo depositario
Il Governo di Norvegia15, in qualità di Governo depositario, notifica a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Accordo o che vi hanno aderito, il deposito di ogni strumento di ratifica, d’accettazione o d’adesione, l’entrata in vigore del presente Accordo, qualsiasi altro atto o notifica relativi al presente Accordo, nonché la sua scadenza.
In fede di ciò, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra il 10 dicembre 1991, in un solo esemplare in lingua inglese depositato presso il Governo di Svezia. Il Governo depositario ne trasmetterà copia certificata conforme a tutti gli Stati firmatari ed aderenti.
(Seguono le firme)
Nuova espressione giusta la Dec. n. 4/1996 del Comitato misto AELS–Turchia del 19 apr. 1996, in vigore per la Svizzera dal 19 dic. 2002 (RU 2010 5439).
Protocollo d’intesa Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1991 1. La Turchia, nell’adempimento dei propri obblighi verso la CEE, ha convenuto di non operare alcuna discriminazione nei confronti dei Paesi dell’AELS, in particolare per quanto concerne i dazi all’importazione e tasse analoghe, dazi fiscali, restrizioni quantitative e misure analoghe nonché procedure o formalità imposte al commercio. La Turchia comunicherà al Comitato misto ogni modifica dei propri obblighi nei confronti della CEE, nei settori interessati dall’Accordo. I Paesi dell’AELS e la Turchia convengono di studiare, nell’ambito del Comitato misto, i miglioramenti introdotti dalla CEE nei suoi rapporti commerciali con la Turchia allo scopo di esaminare la possibilità di introdurre anche nella Zona di libero scambio i miglioramenti nei settori citati. 2. In applicazione del calendario di riduzione dei dazi, di cui all’Allegato III paragrafo 2 dell’articolo4, sarà presa in considerazione la tendenza positiva o negativa alla liberalizzazione sottoscritta dalla CEE nel settore tessile e in quello dell’abbigliamento, soggetti a contingentamento nei confronti della Turchia e, successivamente, potrebbero essere adeguati gli obblighi dei Paesi dell’AELS in merito a tali prodotti, dopo consultazione in seno al Comitato misto. In simili casi sarà tenuto conto dello sviluppo del commercio di tali prodotti. Se la CEE dovesse abolire totalmente le restrizioni innanzi il 1° gennaio 1996, il Comitato misto si occuperà della questione onde esaminare la possibilità di accelerare l’abolizione dei dazi. 3. Per quanto concerne l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato III già citate nel paragrafo 2 dell’articolo4, l’Austria, il Liechtenstein e la Svizzera accettano di applicare le seguenti riduzioni dei dazi: Austria: per cento alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo 45 1° gennaio 1994 15 1° gennaio 1996 40 Liechtenstein e Svizzera: per cento alla data dell’entrata in vigore dell’Accordo 60 1° gennaio 1996 40 4.
I prodotti interessati dai Trattati CECA ed EURATOM, citati nell’Allegato IV e originari di uno dei Paesi dell’AELS, soggiacciono a riduzioni doganali e a tasse analoghe nonché all’abolizione delle restrizioni quantitative in Turchia, non appena inclusi in un accordo Turchia–CEE. Le norme speciali che potrebbero essere applicate a questi prodotti negli interscambi Turchia-CEE saranno applicate a Paesi dell’AELS, ad eccezione del Liechtenstein e della Svizzera, dopo consultazione in seno al Comitato misto, nel cui ambito verranno fissate le modalità di applicazione. 5. È inteso che i Paesi dell’AELS e la Turchia coordineranno strettamente i loro sforzi per istruire il personale che si occuperà della procedura semplificata enunciata nel Protocollo B concernente la produzione, il controllo e la verifica della prova d’origine, per l’applicazione della procedura. La data e le modalità d’introduzione di quest’ultima saranno definite mediante delibera in seno al Sottocomitato per le questioni d’origine e doganali. 6. La Turchia ha comunicato ai Paesi dell’AELS, in merito alla nota esplicativa 7 dell’Allegato I al Protocollo B relativa alla nozione di «prodotti d’origine» e alle modalità di collaborazione amministrativa, che l’Accordo concernente l’applicazione dell’Articolo VII del GATTI16, a cui la Turchia è partecipe, sarà applicato in questo Paese a decorrere dal 12 febbraio 1994. È quindi convenuto che sino a tale data la Turchia definirà il «valore in dogana» in conformità della Convenzione sulla valutazione in dogana. 7. L’articolo 9 dell’Accordo si applica alla Svizzera e al Liechtenstein per quanto concerne i monopoli di Stato del sale e della polvere da sparo soltanto se questi Paesi sono tenuti a soddisfare gli obblighi corrispondenti in virtù dell’Accordo sullo SEE concluso tra l’AELS e la CEE e i suoi Stati membri. L’articolo 9 sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1995 per quanto riguarda il monopolio austriaco del sale e islandese dei concimi. 8. Le Parti hanno convenuto di avviare, su richiesta di una di esse, negoziati per migliorare le disposizioni dell’Accordo relative ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare alla luce dei risultati delle trattative Turchia-CEE. 9.
Tenuto conto dell’evoluzione verificatasi in seno ad altre organizzazioni internazionali e nei loro rapporti con la CEE, nonché della notevole importanza di taluni settori strettamente legati al commercio delle merci, i Paesi AELS e la Turchia esamineranno periodicamente in seno al Comitato misto, la possibilità di estendere le loro relazioni al settore degli investimenti esteri diretti e agli scambi di servizi. Le Parti si comunicheranno tempestivamente le proposte formulate in merito, in particolare nei loro rapporti con la CEE.
Indice Obiettivi ......................................................................................... Art. 1 Campo d’applicazione ................................................................... Art. 2 Regole d’origine e cooperazione in materia di amministrazione doganale ............................................................. Art. 3 Dazi d’importazione e gravami con effetti equivalenti ................. Art. 4 Dazi fiscali ..................................................................................... Art. 5 Dazi d’esportazione e gravami con effetto equivalente ................. Art. 6 Restrizioni quantitative e provvedimenti con effetto equivalente ..................................................................................... Art. 7 Motivazioni non economiche delle restrizioni .............................. Art. 8 Monopoli di Stato .......................................................................... Art. 9 Regolamenti tecnici ..................................................................... Art. 10 Scambio di prodotti agricoli ........................................................ Art. 11 Dazi interni .................................................................................. Art. 12 Pagamenti .................................................................................... Art. 13 Mercati pubblici ........................................................................... Art. 14 Protezione della proprietà intellettuale ........................................ Art. 15 Attuazione degli obblighi ............................................................ Art. 16 Regole di concorrenza tra aziende ............................................... Art. 17 Aiuti governativi .......................................................................... Art. 18 Dumping ...................................................................................... Art. 19 Misure urgenti applicabili all’importazione di taluni prodotti ......................................................................................... Art. 20 Riesportazione e penuria grave .................................................... Art. 21 Difficoltà nella bilancia dei pagamenti ........................................ Art.
22 Procedure d’applicazione dei provvedimenti di salvaguardia ................................................................................. Art. 23 Deroghe per ragioni di sicurezza ................................................. Art. 24 Istituzione di un Comitato misto.................................................. Art. 25 Procedure del Comitato misto ..................................................... Art. 26 Clausola evolutiva ....................................................................... Art. 27 Emendamenti ............................................................................... Art. 28 Protocolli e allegati ...................................................................... Art. 29 Relazioni commerciali rette da altri Accordi internazionali ........ Art. 30 Applicazione territoriale .............................................................. Art. 31 Adesione ...................................................................................... Art. 32 Ritiro e scadenza...........................................................................Art. 33 Entrata in vigore ...........................................................................Art. 34 Governo depositario .....................................................................Art.
35 Protocollo d’intesa Lista degli allegati17 Record of understanding – Protocollo d’intesa Referred to in Sub-paragraph 1 (a) of Article 2 – Products contained in HS Chapters 25-97 excluded from the scope of the Agreement Protocol A Concerning products referred to in Sub-paragraph 1 (b) of Article 2 – Processed agricultural products subject to specific arrangements Table to Protocol A – Tariff concessions EFTA Referred to in Sub-paragraph 1 (c) of Article 2 – Fish and other marine products Protocol B Concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative co-operation – Rules of origin Annex I to Protocol B – Introductory notes to the list in Annex II Annex II to Protocol B – List of working or processing required to be carried out on non-originating materials in order that the product manufactured can obtain originating status Annex IIIa to Protocol B – Specimens of movement certificate EUR.1 and application for a movement certificate EUR.1 Annex IIIb to Protocol B – Specimens of movement certificate EURMED and application for a movement certificate EUR-MED Annex IVa to Protocol B – Text of the invoice declaration Annex IVb to Protocol B – Text of the invoice declaration EUR-MED Products to which a particular timetable for the duty reductions in EFTA States applies (deleted) Annex IV Referred to in Paragraphs 2 and3 of Article 4 – Products of The European Coal and Steel Community (ECSC) and of The European Atomic Energy Community (EURATOM) (Duty reductions in EFTA States) (deleted) Referred to in Paragraph 3 of Article 4 – Timetable for elimination by Turkey of customs duties and other charges having equivalent effect on imports from the EFTA States (deleted) Annex VI Referred to in Paragraph 1 of Article 5 – Exclusions from the abolition of customs duties of a fiscal nature in Iceland, Liechtenstein, Switzerland and Turkey (deleted) Annex VII Referred to in Paragraph 2 of Article 6 – Exclusions from the abolition of export duties and charges in Iceland, Liechtenstein and Switzerland (deleted) Annex VIII Referred to in Paragraph 2 of Article 7 – restrictions in EFTA States and the scheme for elimination of quantitative restrictions on imports and exports in Turkey (deleted) Annex IX Referred to in Article 10 – Procedure for the notification of draft technical regulations (deleted) Referred to in Paragraph 2 of
Article 18 – Criteria for assessments in the application of Article 18 (State Aid) Annex XI Referred to in Paragraph 4 of Article 18 – Transparency of State Aid measures
Questi doc. e le loro mod. (in parte pubblicati nella RU 1993 155, 2004 5169) (con l’eccezione del Prot. d’intesa) non sono pubblicati né nella RU né nella RS (vedi RU 2010 5433). Sono disponibili solo in inglese e possono essere consultati sul sito Internet dell’AELS, all’indirizzo seguente: http://www.efta.int/legal-texts/free-trade-relations/turkey/ Annex XII Referred to in Article 15 – Protection of _intellectual property Protocol C Concerning the treatment that may be applied by Liechtenstein and Switzerland to imports of certain products subject to the scheme for building up compulsory reserves Protocol D Concerning mutual administrative assistance in customs matters referred to in
Article 3 (3) of the Agreement No 3-09 No 2-09 No 1-09 No 3-06 No 2-06 No 1-06
Joint Committee Decisions Introduction of a new Protocol E Amendments to Protocol B (Rules of origin, HS 2007) Amendments to Protocol A (PAPs, HS 2007) Protocol B amendment to Euro-med Protocol A Annex I
Article 18 State Aid No 1-05 No 2-04 No 1-04 No 3-02 No 2-02 No 1-02 No 1-01 No 4-00 No 3-00 No 2-00 No 1-00 No 1-99 No 9-98 No 8-98 No 7-98 No 6-98 No 5-98 No 4-98 No 3-98 No 2-98 No 1-98 No 4-96 No 3-96 No 2-96 No 1-96 No 2-93 No 1-93 Deletion of Annex VIII Deletion of Annex IV Amendment to Protocol A Annex II Amendment to Protocol A Introduction of a new Protocol D Amendments to Annex II Amendment to Annex I Deletion of Annex VI – Customs duties of a fiscal nature Deletion of Annex V Amendment to Annex IV (deleted by Decision No 1-2004) Amendment to Protocol B Amendment to Annex I Amendment to Article 15 and new Annex XII on Protection of intellectual property Amendment to Article 10 and deletion of Annex IX concerning technical regulations Amendment to Annex VIII (deleted by Decision No 2-2004) Deletion of Annex III Amendment to Article 35 concerning the depositary of the Agreement Amendment to Annex VIII (deleted by Decision No 2-2004) Deletion of Annex VII Amendment to Annex VI (deleted by Decision No 9-98) Amendments to and corrections of technical errors in Annexes and Protocols to the Agreement State Aid – Rules for the implementation of Article 18 Paragraph 4
No 4-92 Amendments to Annex II on fish and other marine products No 2-92 Establishment of a Sub-Committee on customs and origin matters No 1-92 Rules of Procedure of the Joint Committee Campo d’applicazione il 9 febbraio 2004 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Islanda 13 luglio 1992 1° settembre 1992 Liechtenstein 1° aprile 1992 1° aprile 1992 Norvegia 10 aprile 1992 15 aprile 1992 Svizzera 2 aprile 1992 1° aprile 1992 Turchia 31 marzo 1992 1° aprile 1992