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Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

0.632.401.2 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 17 feb 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-632-401-2/it/protocollo-n-2-riguardante-taluni-prodotti-agricoli-trasformati

Consultato il 10 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 22 gen 2011.

0.632.401.2

Protocollo N. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

Conchiuso il 22 luglio 1972 Approvato dall’Assemblea federale il 3 ottobre 19722 Ratificazione svizzera comunicata il 21 dicembre 1972 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1973 (Stato 17 febbraio 2010)

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni dell’accordo3 si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II, salvo disposizioni contrarie del presente protocollo. 2. Per quanto riguarda i suddetti prodotti le parti contraenti non possono applicare dazi doganali all’importazione o oneri aventi effetto equivalente, incluse le componenti agricole, né concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente. 3. Le disposizioni del presente protocollo si applicano altresì al Principato del Liechtenstein, fintantoché resta ad esso applicabile il protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo4.

Footnotes

  1. [3] RS 0.632.401
  2. [4] FF 1992 IV 1

Art. 2 Applicazione di misure di compensazione del prezzo

1. Per tenere conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti di cui alla tabella I, l’accordo5 non impedisce l’applicazione a tali prodotti di misure di compensazione del prezzo, ovvero il prelievo di componenti agricole all’importazione e la concessione di restituzioni all’esportazione o di restituzioni, sgravi o esenzioni, parziali o complete, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente. 2. Se una delle parti contraenti applica provvedimenti interni volti a ridurre il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, tali provvedimenti vanno presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi di compensazione del prezzo.

RU 1972 2997; FF 1972 II 437

Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 dell’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che modifica l’accordo del 22 lug. 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati, approvato dall’Ass. fed. l’8 dic. 2004, in vigore dal 30 mar. 2005 (RU 2005 1533; FF 2004 5273).

Art. 1 n. 1 del 1317 del 3 ott. 1972 (RU 1972 2945).

Footnotes

  1. [5] RS 0.632.401

Art. 3 Misure di compensazione del prezzo all’importazione

1. Gli importi di base applicati dalla Svizzera alle materie prime agricole presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole all’importazione non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo interno di riferimento della Comunità per una determinata materia prima agricola, né il dazio svizzero effettivamente applicato all’importazione alle materie prime agricole non trasformate. 2. Il regime svizzero di importazione per i prodotti di cui alla tabella I è riportato nella tabella IV. 3. Se il prezzo interno di riferimento svizzero è inferiore al prezzo interno di riferimento della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero imporre dazi all’importazione per le componenti agricole, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1460/96 e successive modifiche.

Art. 4 Misure di compensazione del prezzo all’esportazione

1. Le restituzioni all’esportazione, gli sgravi o le esenzioni parziali o complete dai dazi doganali o da oneri aventi effetto equivalente praticate dalla Svizzera per le esportazioni verso la Comunità di prodotti di cui alla tabella I non eccedono la differenza tra il prezzo interno svizzero di riferimento ed il prezzo di riferimento interno della Comunità delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei suddetti prodotti, moltiplicato per la quantità di materia prima effettivamente impiegata. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è uguale o inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, la restituzione all’esportazione, la restituzione, lo sgravio o l’esenzione, parziale o totale dai dazi doganali o dagli oneri aventi effetto equivalente praticata dalla Svizzera sarà uguale a zero. 2. Se il prezzo interno svizzero di riferimento è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità, quest’ultima può applicare le misure di compensazione del prezzo di cui all’articolo 2, ovvero concedere restituzioni all’esportazione in conformità del regolamento (CE) n. 1520/2000 e successivi o restituzioni, sgravi o esenzioni, totali o parziali, dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente. 3. Per lo zucchero (Codice SA 1701, 1702 e 1703) impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui alle tabelle I e II le parti contraenti non possono concedere restituzioni all’esportazione o di altro tipo, sgravi o esenzioni parziali o complete dei dazi doganali o degli oneri aventi effetto equivalente.

Art. 5 Prezzi di riferimento

1. I prezzi interni di riferimento della Comunità e della Svizzera per le materie prime agricole di cui agli articoli3 e 4 sono elencati nella tabella III. 2. Le parti contraenti comunicano periodicamente, almeno una volta l’anno, al comitato misto i prezzi interni di riferimento di tutte le materie prime alle quali si applicano provvedimenti di compensazione del prezzo. I prezzi interni di riferimento comunicati rispecchiano la situazione attuale dei prezzi nel territorio della rispettiva parte contraente. Essi devono corrispondere ai prezzi normalmente praticati alla vendita all’ingrosso o pagati allo stadio della fabbricazione dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è disponibile per l’industria di trasformazione, o per una parte di questa, ad un prezzo inferiore a quello vigente sul mercato nazionale, i prezzi interni di riferimento comunicati vanno adeguati di conseguenza. 3. Il comitato misto stabilisce i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui alla tabella III sulla base delle informazioni fornite dai servizi della Commissione europea e del governo federale svizzero. Se necessario al fine di conservare i margini preferenziali relativi, gli importi di base delle materie prime agricole elencate nella tabella IV vanno adeguati. 4. Il comitato misto esamina i prezzi interni delle materie prime agricole di cui agli articoli3 e 4 elencati nella tabella III prima di applicare il presente protocollo.

Art. 6 Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa

Disposizioni speciali in tema di cooperazione amministrativa figurano nell’appendice del presente protocollo.

Art. 7 Modifiche

Il comitato misto può decidere di modificare le tabelle, le appendici delle tabelle e l’appendice del presente protocollo.

Tabella I6 Prodotti oggetto di misure di compensazione del prezzo Denominazione dei prodotti Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: .10 – Iogurt: ex .10 – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao .90 – altri: ex .90 – – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: .20 – Paste da spalmare lattiere: ex .20 – – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 75 % Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: .10 – Margarina, esclusa la margarina liquida: ex .10 – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a

% ma inferiore o uguale a 15 % .90 – altra: ex .90 – – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a

% ma inferiore o uguale a 15 % Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni;cuscus, anche preparato Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non .10 – Patate: ex .10 – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

Aggiornata dall’art. 1 della Dec. n. 2/2006 del Comitato misto Svizzera–UE del 31 gen. 2006 (RU 2006 1163).

2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non .20 – Patate: ex .20 – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: .11 – – Arachidi: ex .11 – – Burro di arachidi 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffé, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffé, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffé e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffé e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé: .12 – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffé: ex .12 – – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore a 5 %. .20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ex .20 – – Aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 %, di proteine provenienti dal latte uguale o superiore a 2,5 %, di zuccheri uguale o superiore a 5 %, o di amido uguale o superiore 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: .20 – Salsa «Ketchup» ed altre salse al pomodoro .90 – altre: ex .90 – – Diverse dal «Chutney» di mango liquido 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate 2105 Gelati, anche contenenti cacao 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: .10 – Concentrati di proteine e sostanze

proteiche testurizzate: ex .10 – – Contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri .90 – altri 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 .90 – altre: ex.90 – – contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione: .90 – altri: ex.90 – – diversi dal succo d’uva concentrato con aggiunta di alcole 3501 Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine, colle di caseine: .10 – caseina .90 – altra:

ex .90 – – altri, diversi dalle colle di caseine Tabella II7 Prodotti oggetto di libero scambio 0501 Capelli greggi, anche lavati o sgrassati 0502 Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli 0503 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto 0505 Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti: .10 – Piume e penne dei tipi utilizzati per l’imbottitura; calugine ex .90 – Altre, non atte all’alimentazione animale 0506 Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie 0507 Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie 0508 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami ex .00 – Altri, non atti all’alimentazione animale 0509 Spugne naturali di origine animale 0510 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata;ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio 0710 Ortaggi o legumi, congelati: .40 – Granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) 0711 Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione 0902 Tè, anche aromatizzato 0903 Mate

Aggiornata dall’art. 1 della Dec. n. 2/2006 del Comitato misto Svizzera–UE del 31 gen. 2006 (RU 2006 1163).

Denominazione dei prodotti Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove: ex .20 – Alghe (per usi diversi dall’alimentazione animale) Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d’India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio) Materie vegetali delle specie usate principalmente per imbottitura (per esempio, capoc, crine vegetale, crine marino), anche in strati con o senza supporto di altre materie Materie vegetali delle specie usate principalmente nella fabbricazione di scope e di spazzole (per esempio: saggina, piassava, trebbia, fibre di istle), anche in torciglioni o in fasci Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove .10 – Materie prime vegetali delle specie principalmente usate per la tinta o la concia .20 – Linters di cotone ex .90 – Altre (per usi diversi dall’alimentazione animale) Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina: ex .00 – Altri, non atti all’alimentazione animale Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: .20 – Grassi e oli vegetali e loro frazioni: ex .20 – – Oli di ricino idrogenato, detti «opalwax» Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: .90 – Altre: ex .90 – – Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli del codice NC 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali

o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né ex .00 – Linossina Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinate o colorate Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: .50 – Fruttosio chimicamente puro .90 – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: ex .90 – – Maltosio chimicamente puro (diverso da quello per l’alimentazione animale) Codice SA Denominazione dei prodotti 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 Burro, grasso e olio di cacao 1805 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili 2001 Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: .90 – altri: ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata); cuori di palma; ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante della voce 0714 2004 Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non .90 – Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi: ex .90 – – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non .80 – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2006 Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizate): ex .00 – Granturco dolce (Zea mays var.

saccharata) 2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 2008 Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né – Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro: .11 – – Arachidi: ex .11 – – – Arachidi, tostate – Altri, compresi i miscugli diversi da quelli di cui alla voce 2008.19: .91 – – Cuori di palma .99 – – altri: ex .99 – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) 2101 Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: – Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: .11 – – Estratti, essenze e concentrati .12 – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: ex .12 – – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % .20 – Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: ex .20 – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, zucchero o amido o aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore all’1,5 %, di proteine del latte inferiore al 2,5 %, di zucchero o di amido inferiore al 5 % .30 – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati Codice SA Denominazione dei prodotti 2102 Lieviti (vivi o morti): altri microorganismi

monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati: ex .10 – Lieviti vivi (diversi dai lieviti di panificazione e da quelli per l’alimentazione animale) ex .20 – Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti, per uso diverso dall’alimentazione animale .30 – Lieviti in polvere preparati 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: .10 – Salsa di soia .30 – Farina di senapa e senapa preparata: ex .30 – – Farina di senapa per uso diverso dall’alimentazione animale; senapa preparata .90 – altra: ex .90 – – «Chutney» di mango liquido 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: .10 – Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: ex .10 – – Diverse da quelle contenenti più dell’1 % di materie grasse provenienti dal latte, di altre materie grasse o più del 5 % di zuccheri 2201 Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve 2202 Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi o legumi della voce 2009 .10 – Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzate .90 – altre: ex.90 – – diverse dai succhi di frutta o di ortaggi o legumi diluiti con acqua o gassati e diverse da quelle contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2203 Birra di malto 2205 Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche 2207 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati; di qualsiasi titolo 2208 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all’80 % vol:

acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: .20 – Acquaviti di vino o di vinacce .30 – Whisky .40 – Rum e tafia .50 – Gin ed acquavite di ginepro (genièvre) .60 – Vodka .70 – Liquori 2209 Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall’acido acetico Tabella III8 Prezzi di riferimento interni della UE e della Svizzera Materia prima agricola Art. 4 (1) Art. 3 (3) applicato in applicato Svizzera nella UE Prezzo di riferi- Prezzo di riferi- Differenza Differenza mento interno mento interno prezzo di prezzo di della Svizzera della UE riferimento riferimento fr. per 100 kg fr. per 100 kg fr.

per 100 kg € per 100 kg netti netti netti netti Frumento tenero 48.35 18.28 30.05 0.00 Frumento duroa – – 1.20 0.00 Segale 43.12 13.56 29.55 0.00 Orzo – – – – Granoturco – – – – Farina di frumento tenero 101.91 38.54 63.35 0.00 Latte intero in polvere 630.22 355.18 275.05 0.00 Latte scremato in polvere 438.91 291.45 147.45 0.00 Burro 1049.06 418.47 630.60 0.00 Zucchero bianco – – – – Uovab – – 38.00 0.00 Patate fresche 42.70 19.69 23.00 0.00 Grassi vegetalic – – 170.00 0.00 a Differenza di prezzo sulla base dei diritti di magazzinaggio. b Differenza di prezzo risultante dall’imposizione doganale delle importazioni relative alla voce tariffaria svizzera 0407.0010. c Differenza di prezzo risultante dall’imposizione doganale delle importazioni relative alla voce tariffaria svizzera 1512.1998.

Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto Svizzera–UE del 28 gen. 2010, in vigore per la Svizzera dal 17 feb. 2010 (RU 2010 4917).

Tabella IV9 Regime d’importazione svizzero

  1. Il dazio doganale per i prodotti elencati nell’appendice della presente tabella corrisponde ad una componente agricola calcolata sulla base della massa netta. Le composizioni standard sono indicate nell’appendice.

  2. Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:

Materia prima agricola Art. 3 (2) Art. 4 (2) applicato in applicato Svizzera nella UE Importo di base Importo di base fr. per 100 kg € per 100 kg netti netti Frumento tenero 26.00 0.00 Frumento duro 1.00 0.00 Segale 25.00 0.00 Orzo – – Granoturco – – Farina di frumento tenero 54.00 0.00 Latte intero in polvere 234.00 0.00 Latte scremato in polvere 125.00 0.00 Burro 536.00 0.00 Zucchero bianco – – Uova 32.00 0.00 Patate fresche 20.00 0.00 Grassi vegetali 145.00 0.00

c) Il dazio doganale per i prodotti elencati nella tabella che segue è pari a zero.

Voce tariffaria svizzera10 Osservazioni 1901.9099 1904.9020 1905.9040 2103.2000 ex 2103.9000 Diverse dal «chutney» di mango liquido 2104.1000 2106.9010 2106.9024 2106.9029 2106.9030 2106.9040 2106.9099

Aggiornata dagli art. 1 delle Decc. n. 2/2006 del 31 gen. 2006 (RU 2006 1163), n. 1/2009 del 14 gen. 2009 (RU 2009 1709) e n. 1/2010 del Comitato misto Svizzera–UE del

gen. 2010, in vigore per la Svizzera dal 17 feb. 2010 (RU 2010 4917).

Voce tariffaria svizzera Osservazioni ex 2202.9090 Contenenti componenti del latte delle voci 0401 e 0402 2208.9010 2208.9099

d) Con l’applicazione del presente protocollo i dazi doganali per i prodotti elencati nella tabella qui di seguito sono ridotti a zero in tre fasi annue uguali.

Voce tariffaria svizzera Dazio applicato Dazio applicato un anno Dazio applicato due anni dall’entrata in vigore dopo l’entrata in vigore dopo l’entrata in vigore CHF per 100 kg lordi CHF per 100 kg lordi CHF per 100 kg lordi 2208.9021 27.30 13.70 Zero 2208.9022 46.70 23.30 Zero

e) Le voci tariffarie indicate nella presente tabella si riferiscono a quelle applicabili in Svizzera il 1° gennaio 2002. Fermo restando l’articolo 12 dell’Accordo, i cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini della presente tabella.

Prot. n. 2 0.632.401.2 Appendice della tabella IV Ricette standard svizzere Le ricette standard svizzere di cui alla tabella IV, parte a) (regime d’importazione svizzero) impiegate per il calcolo delle componenti agricole sono indicate nella tabella qui di seguito.

Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 0403.1010 6 8 20 0403.1020 10 8 15 0403.9031 20 18 0403.9041 10 8 0403.9049 10 8 0403.9061 20 20 15 ex Avente tenore, in peso, 8 12 15 0403.9071 di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o ex Avente tenore, in peso, 15 12 15 0403.9071 di materie grasse provenienti dal latte superiore al 3 % Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Con un tenore, in peso, 6 85 9 0405.2010

di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al 75 % ex Con un tenore, in peso, 6 85 9 0405.2090 di materie grasse uguale o superiore al 39 % ma inferiore al75 % ex Avente tenore, in peso, 15 80 1517.1010 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 80 1517.1061 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 80 1517.1069 di materie grasse provenienti dal latte superiore Prot. n. 2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1517.1071 Avente tenore, in peso, 15 40 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 40 1517.1079 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 25 1517.1081 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso,

15 25 1517.1089 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 10 1517.1091 di materie grasse provenienti dal latte superiore Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 15 10 1517.1099 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 85 1517.9010 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 85 1517.9061 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 15 85 1517.9069 di materie grasse provenienti dal latte superiore 1704.1010 16 74 1704.1020 32 65 1704.1030 40 52 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1704.9010 20 45 1704.9020 21 53 1704.9031 16 40 1704.9032 16 10 1704.9041 24 80 1704.9042 56 60 1704.9043 72 37 1704.9050 61 46 10 1704.9060 61 11 45 1704.9091 80 1704.9092 60 1704.9093 40 1806.1010 90 1806.1020

60 1806.2011 105 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1806.2012 85 15 1806.2013 45 30 1806.2014 70 10 1806.2015 25 55 1806.2019 70 10 1806.2091 28 50 1806.2092 20 50 1806.2093 11 55 ex Avente tenore, in peso, 55 20 1806.2094 di materie grasse ex Avente tenore, in peso, 55 8 1806.2094 di materie grasse uguale o ex Avente tenore, in peso,

6 8 45 20 1806.2095 di materie grasse Prot. n. 2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 8 1806.2095 di materie grasse o inferiore al 15 % 1806.2096 6 8 45 ex Avente tenore, in peso, 45 30 1806.2097 di materie grasse superiore al 20 % ex Avente tenore, in peso, 45 10 1806.2097 di materie grasse o inferiore al 20 % 1806.2099 55 1806.3111 12 2 40 5 1806.3119 6 8 45 1806.3121 45 15 1806.3129 55 1806.3211

28 50 1806.3212 17 50 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1806.3213 9 55 1806.3290 55 ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 17 ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 12 superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 % ex Avente tenore, in peso, 6 8 45 6 o inferiore all’8 % 1806.9019 6 8 45 ex Avente tenore, in peso, 45 17 ex Avente tenore, in peso, 45 12 superiore all’8 % e uguale o inferiore al 15 % Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 45 6 o inferiore all’8 % 1806.9029 55 1901.1011 30 50 20 ex Avente tenore, in peso, 40 15 18 20 4 1901.1012 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 40 25 10 20 4 1901.1012 di materie grasse provenienti dal latte superiore ex Avente tenore, in peso, 40 4 18 20 4 1901.1013 di materie grasse provenienti dal latte superiore all’ 1 % e uguale o inferiore all’ 1,5 % Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex

Avente tenore, in peso, 40 10 18 20 4 1901.1013 di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o 1901.1021 30 55 18 1901.1022 35 65 1901.2011 50 10 8 5 1901.2012 50 10 8 5 1901.2018 50 10 8 5 1901.2019 50 10 8 5 1901.2081 55 5 40 1901.2082 70 10 20 ex Avente tenore, in peso, 52 6 1 15 8 5 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 52 8 4 15 8 5 al 3% e uguale o inferiore al 6% ex Avente tenore, in peso, 52 10 10 15 8 5 1901.2091 50 50 1901.2092 50 22 25 ex Avente tenore, in peso, 55 3 20 10 ex Avente tenore, in peso, 55 6 20 10 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 55 12 20 10 1901.2099

90 20 1901.9011 60 5 2 5 1901.9012 60 5 2 5 1901.9018 60 5 2 5 1901.9019 60 5 2 5 1901.9021 166 1901.9022 140 1901.9031 10 25 100 1901.9032 15 25 70 1901.9033 25 40 30 1901.9034 5 85 10 1901.9035 5 40 55 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1901.9036 50 4 40 10 1901.9037 50 40 10 1901.9041 15 25 60 1901.9042 15 40 40 10 1901.9043 40 1901.9044 40 10 1901.9045 10 1901.9046 12 15 1901.9047 20 15 1901.9081 45 5 50 1901.9082 50 15 20 15 1901.9089 54 10 8 15 8 5 1901.9091 35 60 5 1901.9092 50 22

25 1901.9093 15 55 20 20 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1901.9094 30 60 20 1901.9095 20 5 1901.9096 20 8 30 ex Non contenenti frumento 145 15 1902.1100 tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale ex Altri 30 115 15 1902.1100 ex Non contenenti frumento 160 1902.1900 tenero, segala, orzo, granturco né patate; diversi da quelli destinati all’alimentazione animale ex Altri 30 130 1902.1900 1902.2000 60 20 10 1902.3000 60 20 10 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Destinati 160 1902.4010 all’alimentazione umana ex Altri 30 130 1902.4010 1902.4090 60 20 10 1904.1010 25 15 5 13 5 1904.1090 110 20 1904.2000 35 5 5 3 2 6 1904.3000 120 1904.9010 80 1904.9090 100 5 1905.1010 136 1905.1020 125 10 ex Avente tenore, in peso, 35 3 25 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera

tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 35 8 25 inferiore al 9 % ex Aventi tenore, in peso, 35 10 25 al 9 % 1905.2020 35 25 15 1905.2030 50 25 ex Avente tenore, in peso, 50 3 20 12 ex Avente tenore, in peso, 50 6 20 9 Prot. n. 2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 50 15 20 3 ex Avente tenore, in peso, 50 20 20 al 15 % ex Aventi tenore, in peso, 50 20 2,5 1905.3190 di materie grasse superiore all’1 % e uguale o ex Aventi tenore, in peso,

50 20 5 1905.3190 di materie grasse superiore al 3 % e uguale o ex Aventi tenore, in peso, 50 20 13 1905.3190 di materie grasse superiore al 6 % e uguale o ex Aventi tenore, in peso, 50 20 20 1905.3190 di materie grasse superiore al 15 % Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1905.3210 95 1905.3220 40 20 25 1905.4010 90 5 1905.4021 80 5 5 1905.4029 40 25 15 1905.9021 105 1905.9025 105 1905.9029 16 95 1905.9031 110 1905.9032

105 1905.9039 16 95 1905.9071 50 10 8 5 1905.9072 50 10 8 5 1905.9078 50 10 8 5 1905.9079 50 10 8 5 Prot. n. 2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 1905.9091 5 370 35 1905.9092 85 10 1905.9093 35 8 25 8 ex Pangrattato 105 1905.9094 ex Diversi dal pangrattato 35 25 8 15 1905.9094 ex Pangrattato 105 1905.9095 ex Diversi dal pangrattato 50 25 1905.9095 ex

Sotto forma di farina, 5 570 2004.1011 semolino o fiocchi ex Sotto forma di farina, 5 570 2004.1019 semolino o fiocchi ex Sotto forma di farina, 5 570 2004.1091 semolino o fiocchi ex Sotto forma di farina, 5 570 2004.1099 semolino o fiocchi Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale 2005.2011 5 570 2005.2012 2 8 410 2 2008.1110 25 ex Avente tenore, in peso, 20 45 15 2101.1210 di materie grasse provenienti dal latte uguale o ex Avente tenore, in peso, 10 35 10 2101.1290 di materie grasse provenienti dal latte uguale o Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 20 55 2101.2010 di materie grasse provenienti dal latte uguale o ex Avente tenore, in peso, 10 35 2101.2090 di materie grasse provenienti dal latte uguale o 2104.2000 5 40 3 ex Non contenente materie 10 20 2105.0000 grasse provenienti dal grasse provenienti da

%, non contenente altre materie grasse oppure avente tenore, in peso, di altre materie grasse uguale o inferiore al 3 % Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Non contenente materie 10 20 7 2105.0000 grasse provenienti da grasse provenienti da

%, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 3 % e uguale o inferiore al 10 % ex Non contenente materie 10 20 13 2105.0000 grasse provenienti dal grasse provenienti dal

%, avente tenore, in peso, di altre materie grasse superiore al 10 % ex Avente tenore, in peso, 10 7 20 inferiore al 7 % Prot. n. 2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 10 11 20 al 7 % e uguale o inferiore al 10 % ex Avente tenore, in peso, 10 14 20 inferiore al 13 % ex Avente tenore, in peso, 10 19 20 al 13 % 2106.1011 10 12 10 10 5 2106.9021 75 2106.9022 55 2106.9023 45 2106.9070 15 1 5 5 5 2106.9081 100 10 Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la

CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 35 40 2106.9085 di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 % ex Avente tenore, in peso, 50 40 2106.9085 di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 % ex Avente tenore, in peso, 35 2106.9086 di materie grasse provenienti dal latte superiore al 20 % e uguale o inferiore al 35 % ex Avente tenore, in peso, 50 2106.9086 di materie grasse provenienti dal latte superiore al 35 % e uguale o inferiore al 50 % ex Avente tenore, in peso, 10 6 5 30 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso, 10 12 5 30 ex Avente tenore, in peso, 10 20 5 30 al 12 % e uguale o inferiore al 20 % ex Avente tenore, in peso, 10 5 30 30 2106.9088 di materie grasse provenienti dal latte superiore inferiore al 1,5 % ex Avente tenore, in peso, 10 10 30 30 2106.9088 di materie grasse provenienti dal latte superiore all’1,5 % e uguale o ex Avente tenore, in peso, 20 50 2106.9091 di materie grasse superiore al 40 % e uguale o inferiore al 60 % Ordinamento tariffale secondo gli accordi con la CEE e la CECA 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Avente tenore, in peso,

20 70 2106.9091 di materie grasse superiore al 60 % ex Avente tenore, in peso, 15 25 6 18 2106.9092 di materie grasse superiore al 10 % e uguale o inferiore al 25 % ex Avente tenore, in peso, 15 25 6 32 2106.9092 di materie grasse superiore al 25 % e uguale o inferiore al 40 % ex Avente tenore, in peso, 10 35 5 2106.9093 di materie grasse superiore all’1 % e uguale o inferiore al 5 % ex Avente tenore, in peso, 10 35 10 2106.9093 di materie grasse superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 % 2106.9094 60 2106.9095 5 35 2106.9096 40 20 Prot. n.

2 0.632.401.2 Voce tariffaria Osservazioni Frumento Frumento Segala Orzo Granturco Farina di Latte Latte Burro Zucchero Uova Patate Grasso svizzera tenero duro frumento intero in scremato fresche vegetale ex Diversi dalle colle 301 3501.1010 caseiniche ex Diversi dalle colle 301 3501.1090 caseiniche ex Diversi dalle colle 301 3501.9010 caseiniche ex Diversi dalle colle 301 3501.9090 caseiniche Appendice del protocollo n. 2 Disposizioni in tema di cooperazione amministrativa 1. Le parti contraenti convengono dell’importanza della cooperazione amministrativa ai fini dell’attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso ai sensi del presente protocollo e sottolineano il loro impegno a combattere le irregolarità e le frodi in ambito doganale. 2. Qualora, in base ad informazioni oggettive, una delle parti contraenti abbia constatato l’assenza di cooperazione amministrativa in una determinata circostanza oppure irregolarità o frodi ai sensi del presente protocollo, essa può sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti di cui al presente allegato. 3. Ai sensi della presente appendice si considera assenza di cooperazione amministrativa, tra l’altro:

  1. il reiterato mancato rispetto degli obblighi relativi alla verifica dell’origine dei prodotti in questione;

  2. il ripetuto rifiuto o ritardo nell’esecuzione e/o nella comunicazione dei risultati della verifica della prova d’origine;

  3. il ripetuto rifiuto o indebito ritardo nell’ottenere l’autorizzazione a svolgere missioni di cooperazione amministrativa al fine di verificare l’autenticità di documenti o l’accuratezza delle informazioni pertinenti ai fini della concessione del trattamento preferenziale in questione.

Ai sensi della presente appendice la constatazione di irregolarità o di frodi può essere effettuata, tra l’altro, ove si verifichi una crescita rapida e difficilmente spiegabile delle importazioni di beni, oltre il livello abituale di produzione ed esportazione dell’altra parte contraente, connessa ad informazioni oggettive riguardanti irregolarità o frodi. 4. L’applicazione della sospensione temporanea è soggetta alle seguenti condizioni:

  1. la parte contraente che, sulla base di informazioni oggettive, ha constatato l’assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi in ambito doganale ne informa immediatamente il comitato misto fornendo le suddette informazioni oggettive e avvia immediatamente consultazioni in seno a tale comitato al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti contraenti in base a tutte le informazioni oggettive pertinenti.

  2. Qualora le parti contraenti abbiano avviato le suddette consultazioni in seno al comitato misto, senza però raggiungere una soluzione accettabile entro3 mesi dalla notifica del problema, la parte contraente interessata ha la facoltà di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale del prodotto o dei prodotti in questione. La decisione di sospensione temporanea va tempestivamente notificata al comitato misto.

c) Le sospensioni temporanee ai sensi della presente appendice sono limitate a quanto necessario a tutelare gli interessi finanziari della parte contraente in questione. La loro durata non può eccedere sei mesi, rinnovabili. Le sospensioni temporanee vanno notificate al comitato misto immediatamente dopo l’adozione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato, affinché possano essere revocate non appena cessano di esistere le condizioni che ne hanno motivato l’applicazione. 5. Contemporaneamente alla notifica al comitato misto ai sensi del paragrafo4, lettera a) della presente appendice, la parte contraente in questione è tenuta a pubblicare un avviso agli importatori sulla propria Gazzetta ufficiale. L’avviso agli importatori deve informarli che, per il prodotto in questione, sono state constatate sulla base di informazioni oggettive l’assenza di cooperazione e/o frodi o irregolarità.

Footnotes

  1. [10] RS 632.10, All.