0.653.236.736
Scambio di lettere
tra la Svizzera e l’Isola di Man concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativa
Preambolo
Traduzione1
S. E. Eddie Teare Ministro del Tesoro Ministero del Tesoro dell’Isola di Man 3rd Floor, Government Offices Bucks Road Douglas, Isola di Man IM1 3PZ | Isola di Man, 5 dicembre 2016 |
Sua Eccellenza Ueli Maurer Dipartimento federale delle finanze Bundesgasse 3 CH-3003 Berna Svizzera |
Sua Eccellenza,
ho l’onore di confermare il ricevimento della Sua lettera del 26 ottobre 2016 dal seguente tenore:
«ho l’onore di riferirmi alla Dichiarazione congiunta firmata il 20 gennaio 2016 in cui la Svizzera e l’Isola di Man hanno espresso l’intenzione di introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari sulla base dello standard comune di comunicazione dell’OCSE e il relativo commentario a partire dal 2017 (primo scambio di dati nel 2018) nonché alla Convenzione del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, riveduta dal Protocollo di modifica del 27 maggio 2010 (di seguito «Convenzione riveduta»).
Questo scambio di informazioni si fonda sull’articolo 6 della Convenzione riveduta e sull’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, qui di seguito «Accordo SAI»). Secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, le disposizioni della Convenzione si applicano all’assistenza amministrativa in relazione al periodo fiscale che inizia il o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte o, in assenza di periodo fiscale, all’assistenza amministrativa relativa a obblighi fiscali sorti il 1° gennaio o dopo il 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione riveduta in riferimento a una Parte.
Considerato che, secondo l’articolo 28 paragrafo 6 della Convenzione riveduta, due o più Parti possono convenire che la Convenzione riveduta abbia effetto per quel che concerne l’assistenza amministrativa relativa ai periodi fiscali o obblighi fiscali anteriori, ho l’onore di proporre, in nome del Consiglio federale svizzero, che Svizzera e Isola di Man convengano che l’articolo 6 della Convenzione riveduta sia applicabile dal 1° gennaio 2017, conformemente alle disposizioni dell’Accordo SAI per l’assistenza amministrativa secondo tale Accordo, indipendentemente dai periodi fiscali o dagli obblighi fiscali a cui essa si riferisce e fatta salva l’entrata in vigore della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI il 1° gennaio 2017 in Svizzera.
Nel caso in cui il Governo dell’Isola di Man accetti la proposta succitata, ho inoltre l’onore di proporre che la presente lettera e la Sua risposta siano considerate come un accordo in materia tra i due Governi, applicabile in Svizzera dal giorno dell’entrata in vigore della Convezione riveduta e dell’Accordo SAI.»
Posso confermare che l’Isola di Man approva il contenuto della Sua lettera e che la lettera e la presente risposta sono considerate come un accordo tra i due Governi applicabile tra la Svizzera e l’Isola di Man dalla data di entrata in vigore in Svizzera della Convenzione riveduta e dell’Accordo SAI.
Gradisca, Sua Eccellenza, l’espressione della mia massima stima.
Eddie Teare
Ministro del Tesoro
0.653.236.736 RU 2016 5287Scambio di letteretra la Svizzera e l’Isola di Man concernente l’applicazione anticipata della Convenzione sull’assistenza amministrativaEntrato in vigore il 1° gennaio 2017 (Stato 1° gennaio 2017)