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Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari

0.732.031 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 26 ago 2004

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/0-732-031/it/convenzione-sulla-protezione-fisica-delle-materie-nucleari-e-degli-impianti-nucleari

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 29 mar 2007.

0.732.031

Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari

Conclusa a Vienna il 3 marzo 1980 Approvata dall’Assemblea federale il 30 settembre 19862 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 9 gennaio 1987 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 febbraio 1987 (Stato 8 marzo 2005)

Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, riconoscendo il diritto d’ogni Stato a sviluppare le applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi, convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale ai fini delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, desiderosi di prevenire i possibili rischi d’ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari, convinti che gli illeciti penali concernenti materie nucleari son motivo di grave preoccupazione, onde è urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti volti ad assicurarne la prevenzione, la scoperta e la repressione, consapevoli della necessità della cooperazione internazionale per definire, giusta la legislazione nazionale di ciascun Partecipante, misure efficaci intese ad assicurare la protezione fisica delle materie nucleari, certi che la presente Convenzione varrà a facilitare il trasferimento, in piena sicurezza, delle materie nucleari, sottolineando parimente l’importanza della protezione fisica delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale, riconoscendo l’importanza d’assicurare una protezione fisica efficace delle materie nucleari impiegate per fini militari, e nella certezza che tali materie sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa, hanno convenuto quanto segue:

Footnotes

  1. [2] RU 1987 504

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

a) con «materie nucleari» si intende il plutonio, eccetto quello la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80%, l’uranio arricchito d’uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in RU 1987 505; FF 1985 II 329 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente uno o più dei detti elementi o isotopi;

  1. con «uranio arricchito in uranio 235 o 233» si intende l’uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia ambedue gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di tali due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale;

  2. con «trasporto nucleare internazionale» si intende il trasporto di materie nucleari, condizionate per un invio con qualunque modo di trasporto, allorchè esso deve valicare le frontiere dello Stato dal cui territorio parte, a contare dal punto in cui esce dall’impianto speditore in detto Stato sino al punto in cui entra nell’impianto destinatario sul territorio dello Stato di destinazione finale.

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica alle materie nucleari, destinate a scopi pacifici, in fase di trasporto internazionale. 2. Eccetto gli articoli 3, 4 e 5 paragrafo 3, la presente Convenzione si applica parimente alle materie nucleari, destinate a scopi pacifici, in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale. 3. Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti giusta gli articoli elencati nel paragrafo2 per quanto attiene alle materie nucleari, destinate a scopi pacifici, in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani d’uno Stato di utilizzare, immagazzinare e trasportare dette materie nucleari sul territorio nazionale.

Art. 3

Ogni Partecipante prende, giusta la legislazione nazionale e il diritto internazionale, le necessarie disposizioni affinché, durante un trasporto nucleare internazionale, le materie nucleari trovantisi sul suo territorio (o a bordo d’una sua nave o aeromobile implicati nel trasporto verso o da quel territorio), vengano, quanto possibile, protette conformemente ai livelli definiti nell’allegato I.

Art. 4

1. Ogni Partecipante esporterà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I. 2. Ogni Partecipante importerà materie nucleari, o ne autorizzerà l’esportazione da uno Stato impartecipe, solo dopo aver ricevuto l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I. 3. Ogni Partecipante autorizzerà il transito, sul suo territorio, di materie nucleari trasportate, tra Stati impartecipi, per terra o per acqua (oppure sul territorio dei porti aerei o marittimi) solo dopo aver ricevuto, quanto possibile, l’assicurazione che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, conformemente ai livelli definiti nell’allegato I. 4. Ogni Partecipante, giusta la legislazione nazionale, applicherà i livelli di protezione definiti nell’allegato I alle materie nucleari trasportate, da un punto all’altro del suo territorio, tramite le acque o lo spazio aereo internazionali. 5. Il Partecipante tenuto, in virtù dei precedenti paragrafi 1–3, ad ottenere l’assicurazione d’una protezione delle materie nucleari, conforme ai livelli in allegato I, stabilisce ed avvisa previamente gli Stati attraverso i quali dette materie transiteranno, per terra od acqua, nonché quelli nei cui aeroporti o porti marittimi faranno scalo. 6. La responsabilità d’ottenere l’assicurazione di cui nel paragrafo 1 può venir trasmessa, per mutuo consenso, al Partecipante figurante nel trasporto in quanto importatore. 7. Nulla, nel presente articolo, può venir interpretato come limitativo, in qualunque modo, della sovranità e giurisdizione territoriale d’uno Stato, segnatamente quanto al suo spazio aereo o al suo mare territoriale.

Art. 5

1. I Partecipanti designano, e si comunicano direttamente o tramite l’AIEA, i servizi incaricati di assicurare la protezione fisica delle materie nucleari e di coordinare le operazioni di ricupero ed intervento in caso di prelievo, impiego o alterazione illeciti di materie nucleari o in caso di minaccia credibile di tali atti. 2. In caso di furto, furto qualificato o altra illecita forma d’ottenimento di materie nucleari, o dì minaccia credibile di tali atti, i Partecipanti, giusta le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:

  1. il Partecipante prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, furto qualificato od altro illecito ottenimento di materie nucleari, come anche circa ogni credibile minaccia d’un tale atto, nonché per informare del caso le organizzazioni internazionali;

  2. i Partecipanti interessati, se del caso, scambieranno informazioni, tra loro o con le organizzazioni internazionali, per proteggere le materie nucleari minacciate, verificare l’integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi:

  3. coordineranno gli sforzi per via diplomatica od altra via convenuta; ii) si presteranno assistenza qualora venisse domandata; iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate o prelevate, in seguito agli avvenimenti summenzionati.

Le modalità concrete di questa cooperazione verranno definite dai Partecipanti interessati.

3. I Partecipanti si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

Art. 6

1. Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d’ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un’operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni ad enti internazionali, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. 2. In virtù della presente Convenzione, i Partecipanti non sono tenuti a fornire informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudicassero la sicurezza nazionale o la protezione fisica d’altre materie nucleari.

Art. 7

1. L’esecuzione intenzionale d’uno dei seguenti atti:

  1. ricettazione, detenzione, utilizzazione, cessione, alterazione, alienazione o dispersione di materie nucleari, senza averne facoltà e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave d’altre persone oppure considerevoli danni ai beni;

  2. furto semplice o qualificato di materie nucleari;

  3. sottrazione, od altra indebita appropriazione, di materie nucleari;

  4. estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;

  5. minaccia:

  6. d’impiegare materie nucleari per uccidere o ferire gravemente altre persone o cagionare danni considerevoli ai beni; ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un ente internazionale o uno Stato a fare o non fare un atto;

  7. tentativo di commettere un reato di cui nei commi a), b) o c);

  8. partecipazione ad un reato dei commi da a) ad f) è considerata, da ogni Partecipante, come un illecito punibile in virtù del diritto nazionale.

2. Ogni Partecipante applicherà, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi.

Art. 8

1. Ogni Partecipante prende le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui nell’articolo 7, nei seguenti casi:

  1. allorchè l’infrazione risulta commessa sul suo territorio o a bordo d’una nave o d’un aeromobile battente la sua bandiera;

  2. allorchè l’autore presunto è un suo nazionale.

2. Ogni Partecipante prende inoltre le misure eventualmente necessarie per stabilire la propria competenza di perseguire detti reati allorchè il loro presunto autore trovasi nel suo territorio e il Partecipante stesso non lo estrada, giusta l’articolo 11, in uno qualunque degli Stati competenti giusta il paragrafo I. 3. La presente Convenzione non abroga alcuna competenza penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale. 4. Oltre ai Partecipanti menzionati nei paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante può, giusta il diritto internazionale, stabilire la propria competenza di perseguire i reati, di cui in

articolo 7, allorchè, nel trasporto nucleare internazionale, ha il ruolo di esportatore o

importatore di materie nucleari.

Art. 9

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato ricorre, se lo ritiene giustificato dalle circostanze, alle misure appropriate consone alla sua legislazione nazionale, detenzione compresa, per assicurare la presenza di detto autore ai fini del perseguimento o dell’estradizione. Le misure prese in virtù del presente articolo vanno immediatamente notificate agli Stati che l’articolo 8 obbliga a stabilire la propria competenza, nonché, ove occorresse, a tutti gli altri Stati interessati.

Art. 10

Il Partecipante sul cui territorio trovasi l’autore presunto del reato, se non lo estrada, deve, senza eccezione né indugio, adire le proprie autorità competenti per l’azione penale, secondo la procedura contemplata dalla propria legislazione.

Art. 11

1. I reati in articolo 7 valgono, di pieno diritto, come motivi d’estradizione per ogni trattato d’estradizione tra i Partecipanti. Questi si obbligano ad includerli, come motivi d’estradizione, in ogni trattato d’estradizione che dovessero conchiudere tra loro. 2. Il Partecipante che subordina l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato, se riceve un’istanza d’estradizione da un altro Partecipante col quale non abbia stipulato un tale trattato, potrà considerare la presente Convenzione come una base giuridica dell’estradizione relativamente ai reati suddetti. L’estradizione resterà sottoposta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.

3. I Partecipanti che non subordineranno l’estradizione all’esistenza d’un pertinente trattato riconosceranno i suddetti reati come motivi d’estradizione tra loro, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto. 4. Tra i Partecipanti, ognuno dei detti reati va considerato, ai fini dell’estradizione, come commesso sia sul luogo d’attuazione sia sul territorio dei Partecipanti tenuti, secondo l’articolo 8 paragrafo 1, a stabilire la propria competenza.

Art. 12

Ogni persona oggetto d’una procedura, promossa per un reato di cui in articolo 7, dovrà beneficiare d’un trattamento equo in tutte le fasi procedurali.

Art. 13

1. I Partecipanti si accordano la più completa assistenza giudiziaria per ogni procedura concernente i reati dell’articolo 7, compresa la comunicazione dei mezzi di prova di cui dispongono, necessari all’istruzione. In ogni caso si applicherà alle domande d’assistenza la legge dello Stato richiesto. 2. Il paragrafo 1 non tocca gli obblighi derivanti da qualunque altro trattato, bi o multilaterale, che già regga, o reggerà, totalmente o parzialmente, l’assistenza giudiziaria in materia penale.

Art. 14

1. Ogni Partecipante informa il depositario circa le leggi e i regolamenti volti ad applicare la presente Convenzione. Il depositario trasmette periodicamente queste informazioni a tutti i Partecipanti. 2. Il Partecipante nel cui territorio viene perseguito il presunto autore d’un reato comunica, quanto possibile, il risultato agli Stati direttamente interessati. Lo comunicherà, in secondo luogo, anche al depositario, il quale ne informerà tutti i Partecipanti. 3. Allorché il reato è commesso su materie nucleari, destinate a scopi pacifici, in fase di impiego, immagazzinamento o trasporto all’interno del territorio d’un Partecipante, ed allorchè il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni nelle relative procedure penali.

Art. 15

Gli allegati della presente Convenzione ne costituiscono parte integrante.

Art. 16

1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti onde esaminarne l’applicazione e valutare l’efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in atto. 2. Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti potrà ottenere la convocazione d’analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

Art. 17

1. In caso di vertenza tra due o più Partecipanti circa l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, i contendenti si consulteranno per comporre la controversia mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le controparti. 2. La vertenza, ove non fosse così composta, verrà, a domanda di qualsiasi controparte, convenuta in arbitri o deferita alla Corte internazionale di giustizia per decisione. Qualora, entro i sei mesi successivi alla domanda d’arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ogni parte può chiedere al Presidente della Corte internazionale di giustizia o al Segretario generale dell’ONU di designare uno o più arbitri. Dandosi più richieste contrastanti, prevale quella indirizzata al detto Segretario generale. 3. Ogni Partecipante, all’atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dall’una o dall’altra o da ambedue le procedure di composizione descritte nel paragrafo2. Gli altri Partecipanti vengono allora svincolati dalla procedura compositiva di cui in paragrafo2, rispetto al Partecipante che, su di essa, ha formulato la riserva. 4. Ogni Partecipante che ha formulato una riserva, giusta il paragrafo 3, può in ogni momento revocarla mediante notificazione al depositario.

Art. 18

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’AIEA, in Vienna, e presso la sede dell’ONU, in Nuova York, a contare dal 3 marzo 1980 sino alla sua entrata in vigore. 2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione dei Firmatari. 3. La presente Convenzione, dopo l’entrata in vigore, resterà aperta all’adesione di qualsiasi Stato. 4. a) La presente Convenzione è aperta alla firma o all’adesione d’organizzazioni internazionali o regionali di carattere integrativo, o d’altro carattere, purché siano costituite da Stati sovrani ed abbiano facoltà di negoziare, stipulare e applicare accordi internazionali concernenti i settori sottesi alla presente Convenzione.

b) Dette organizzazioni, nell’ambito della loro competenza e in proprio nome, esercitano i diritti e assumono le responsabilità che la presente Convenzione assegna ai Partecipanti.

  1. Partecipando alla presente Convenzione, l’organizzazione comunica al depositario una dichiarazione indicante i suoi Stati membri, nonché gli articoli della Convenzione a lei inapplicabili.

  2. L’organizzazione non dispone d’alcun voto proprio oltre quelli dei suoi Membri.

5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione od adesione vanno depositati presso il depositario.

Art. 19

1. La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno seguente la data di deposito, presso il depositario, del 21° strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Per ogni Stato che ratifichi la Convenzione, l’accetti, l’approvi, o vi aderisca, dopo il deposito del detto 21° strumento, essa entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, ad opera di questo Stato, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 20

1. Salvo restando l’articolo 16, un Partecipante può proporre emendamenti alla presente Convenzione. L’emendamento va presentato al depositario che lo comunica immediatamente a tutti i Partecipanti. Se la maggioranza dei medesimi domanda al depositario di riunire una conferenza per studiare l’emendamento, il depositario, invitando tutti i Partecipanti ad assistervi, la aprirà trenta giorni almeno dopo l’invio di questi inviti. Ogni emendamento adottato in conferenza da una maggioranza dei due terzi di tutti i Partecipanti, va comunicato ai medesimi dal depositario, senza indugio. 2. Per ogni Stato che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento, questo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data in cui i due terzi dei partecipanti abbiano fatto tale deposito presso il depositario. Successivamente l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Partecipante, il giorno in cui il Partecipante deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento.

Art. 21

1. Ogni Partecipante può denunciare la presente Convenzione notificandolo per iscritto al depositario. 2. La denuncia prende effetto 180 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Art. 22

Il depositario notifica senza indugio a tutti i Partecipanti:

  1. ogni firma della Convenzione;

  2. ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

  3. ogni formulazione o revoca di riserva giusta l’articolo 17;

  4. ogni comunicazione di un’organizzazione giusta il paragrafo 4c) dell’articolo 18;

  5. l’entrata in vigore della Convenzione;

  6. l’entrata in vigore d’ogni emendamento alla Convenzione;

  7. ogni denuncia giusta l’articolo 21.

Art. 23 2. In fase

L’originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, inglese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, verrà depositato presso il Direttore generale dell’AIEA, che ne trasmetterà copie certificate a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione aperta alla firma in Vienna e Nuova York il 3 marzo 1980.

(Seguono le firme) Allegato I Livelli di protezione fisica applicabili ai trasporti internazionali delle materie nucleari definite nell’allegato II 1. In fase di immagazzinamento ai fini del trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli di protezione fisica qui sotto indicati:

  1. Le materie della categoria III sono immagazzinate in zona d’accesso controllato;

  2. Le materie della categoria II lo sono in zona costantemente sorvegliata da guardie o da dispositivi elettronici, recintata da una barriera materiale con un numero limitato di punti d’entrata sotto adeguato controllo, oppure in qualunque zona munita di una protezione fisica equivalente;

  3. Le materie della categoria I sono immagazzinate in zona protetta come per la categoria II, ma il cui accesso è inoltre consentito solo alle persone riconosciute come fededegne, e posta sotto la vigilanza di guardie in stretto collegamento con appropriate forze d’intervento. Le misure particolari prese in questo contesto sono volte a frustrare e prevenire ogni attacco, nonché ogni intrusione o ogni prelievo di materie, non autorizzati.

di trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli seguenti:

  1. Per le materie delle categorie II e III, il trasporto va effettuato con precauzioni particolari comportanti segnatamente previa accordi tra mittente, destinatario e vettore nonché un accordo liminare, tra le persone fisiche o giuridiche sottoposte alla giurisdizione normativa degli Stati esportatore e importatore, volto a precisare il momento, il luogo e le modalità del trasferimento della responsabilità del trasporto;

  2. Per le materie della categoria I, il trasporto va effettuato con le precauzioni prescritte per le categorie II e III nonché, inoltre, con la sorveglianza costante d’una scorta in condizioni tali da assicurare uno stretto collegamento con appropriate forze d’intervento;

  3. Per l’uranio naturale in forme diverse da minerale o residui di minerale, la protezione per il trasporto di quantità superiori a 500 kg d’uranio comporta la previa notifica del mittente specificante il modo di trasporto e la prevista ora d’arrivo, nonché la conferma che le materie sono state recapitate in ordine.

Allegato II Tavola della distribuzione in categorie delle materie nucleari Materia Categoria I II IIIc) 1. Plutonio a) Non irradiato b) 2 kg Meno di2 kg 500 g o o più ma più meno ma di 500 g più di 15 g 2. Uranio 235 Non irradiato b) – uranio arricchito 5 kg Meno di 5 kg 1 kg o al 20% o più o più ma più di meno ma in 235 U 1 kg più di 15 g – uranio arricchito – 10 kg o più Meno di al 10% o più, ma 10 kg ma a meno del 20%, più di 1 kg in 235 U – uranio arricchito – – 10 kg o più a meno del 10% in 235 U 3. Uranio 233 Non irradiato b) 2 kg Meno di2 kg 500 g o o più ma più di meno ma 500 g più di 15 g 4. Combustibile Uranio impoverito irradiato o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno del 10% in materie fissili) d) e)

  1. Tutto il plutonio tranne se in concentrazione isotopica superante 80 per cento di plutonio 238.

  2. Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d’irraggiamento uguale o inferiore a 100 rads/h a 1 metro di distanza e senza schermo.

  3. Le quantità non rientranti sotto cat. III e l’uranio naturale dovrebbero venir protetti conformemente ad una prudente pratica gestionale.

  4. Si raccomanda questo livello di protezione, nondimeno gli Stati sono liberi d’assegnare una categoria diversa dopo aver valutato circostanze particolari.

  5. Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d’irraggiamento del combustibile non superi 100 rads/h a 1 metro di distanza e senza schermo.

Campo d’applicazione della convenzione il 26 agosto 2004 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 12 settembre 2003 A 12 ottobre 2003 Albania 5 marzo 2002 A 4 aprile 2002 Algeria* 30 aprile 2003 A 30 maggio 2003 Antigua e Barbuda 4 agosto 1993 A 3 settembre 1993 Arabia Saudita 16 ottobre 2003 A 15 novembre 2003 Argentina* 6 aprile 1989 6 maggio 1989 Armenia 24 agosto 1993 A 23 settembre 1993 Australia 22 settembre 1987 22 ottobre 1987 Austria** 22 dicembre 1988 21 gennaio 1989 Azerbaigian* 19 gennaio 2004 A 18 febbraio 2004 Bielorussia* 9 settembre 1993 S 14 giugno 1993 Belgio** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Bolivia 24 gennaio 2002 A 23 febbraio 2002 Bosnia-Erzegovina 30 giugno 1998 S 1° marzo 1992 Botswana 19 settembre 2000 A 19 ottobre 2000 Brasile 17 ottobre 1985 8 febbraio 1987 Bulgaria 10 aprile 1984 8 febbraio 1987 Burkina Faso 13 gennaio 2004 A 12 febbraio 2004 Camerun 29 giugno 2004 A 29 luglio 2004 Canada 21 marzo 1986 8 febbraio 1987 Cile 27 aprile 1994 A 27 maggio 1994 Cina* 10 gennaio 1989 A 9 febbraio 1989 Cipro* 23 luglio 1998 A 22 agosto 1998 Colombia 28 marzo 2003 A 27 aprile 2003 Corea (Sud)* 7 aprile 1982 8 febbraio 1987 Costa Rica 2 maggio 2003 A 1° giugno 2003 Croazia 29 settembre 1992 S 8 ottobre 1991 Cuba*

26 settembre 1997 A 26 ottobre 1997 Danimarca* 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Ecuador 17 gennaio 1996 16 febbraio 1996 Estonia 9 maggio 1994 A 8 giugno 1994 Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM)* ** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Filippine 22 settembre 1981 8 febbraio 1987 Finlandia** 22 settembre 1989 22 ottobre 1989 Francia* ** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Germania** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Ghana 16 ottobre 2002 A 15 novembre 2002 Giappone 28 ottobre 1988 A 27 novembre 1988 Grecia** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Grenada 9 gennaio 2002 A 8 febbraio 2002 Guatemala* 23 aprile 1985 8 febbraio 1987 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Guinea equatoriale 24 novembre 2003 A 24 dicembre 2003 Honduras 28 gennaio 2004 A 27 febbraio 2004 India* 12 marzo 2002 A 11 aprile 2002 Indonesia* 5 novembre 1986 8 febbraio 1987 Irlanda** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Islanda 18 giugno 2002 A 18 luglio 2002 Isole Marshall 7 febbraio 2003 A 9 marzo 2003 Israele* 22 gennaio 2002 21 febbraio 2002 Italia* ** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Kenya 11 febbraio 2002 A 13 marzo 2002 Kuwait* 23 aprile 2004 A 23 maggio 2004 Lettonia 6 novembre 2002 A 6 dicembre 2002 Libano 16 dicembre

1997 A 15 gennaio 1998 Libia 18 ottobre 2000 A 17 novembre 2000 Liechtenstein 25 novembre 1986 8 febbraio 1987 Lituania 7 dicembre 1993 A 6 gennaio 1994 Lussemburgo** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Macedonia 20 settembre 1996 S 17 novembre 1991 Madagascar 28 ottobre 2003 A 27 novembre 2003 Mali 7 maggio 2002 A 6 giugno 2002 Malta 16 ottobre 2003 A 15 novembre 2003 Messico 4 aprile 1988 A 4 maggio 1988 Moldova 7 maggio 1998 A 6 giugno 1998 Monaco 9 agosto 1996 A 8 settembre 1996 Mongolia 28 maggio 1986 8 febbraio 1987 Mozambico* 3 marzo 2003 A 2 marzo 2003 Namibia 2 ottobre 2002 A 1° novembre 2002 Norvegia** 15 agosto 1985 8 febbraio 1987 Nuova Zelanda 19 dicembre 2003 A 18 gennaio 2004 Oman* 11 giugno 2003 A 11 luglio 2003 Paesi Bassi* ** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Pakistan* 12 settembre 2000 A 12 ottobre 2000 Panama 1° aprile 1999 1° maggio 1999 Paraguay 6 febbraio 1985 8 febbraio 1987 Perù* 11 gennaio 1995 A 10 febbraio 1995 Polonia* 5 ottobre 1983 8 febbraio 1987 Portogallo** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Qatar* 9 marzo 2004 A 8 aprile 2004 Regno Unito* ** 6 settembre 1991

6 ottobre 1991 Guernesey 11 dicembre 1991 6 ottobre 1991 Isola di Man 11 dicembre 1991 6 ottobre 1991 Jersey 11 dicembre 1991 6 ottobre 1991 Repubblica Ceca 24 marzo 1993 S 1° gennaio 1993 Romania* 23 novembre 1993 23 dicembre 1993 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Russia* 25 maggio 1983 8 febbraio 1987 Seychelles 13 agosto 2003 A 12 settembre 2003 Senegal 3 novembre 2003 A 3 dicembre 2003 Serbia e Montenegro 5 febbraio 2002 S 27 aprile 1992 Slovacchia 10 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993 Slovenia 7 luglio 1992 S 25 giugno 1991 Spagna* ** 6 settembre 1991 6 ottobre 1991 Stati Uniti 13 dicembre 1982 8 febbraio 1987 Sudan 18 maggio 2000 A 17 giugno 2000 Svezia** 1° agosto 1980 8 febbraio 1987 Svizzera** 9 gennaio 1987 8 febbraio 1987 Swaziland 17 aprile 2003 A 17 maggio 2003 Tagikistan 11 luglio 1996 A 10 agosto 1996 Tonga 24 gennaio 2003 A 23 febbraio 2003 Trinidad e Tobago 25 aprile 2001 A 25 maggio 2001 Tunisia 8 aprile 1993 A 8 maggio 1993 Turchia* 27 febbraio 1985 8 febbraio 1987 Ucraina 9 agosto 1996 A 8 settembre 1996 Ungheria 4 maggio 1984 8

febbraio 1987 Uruguay 24 ottobre 2003 A 23 novembre 2003 Uzbekistan 9 febbraio 1998 A 11 marzo 1998 * Riserve e dichiarazioni ** Obiezioni Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione dell’obiezione della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo inglese può essere consultato sul sito internet dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA): www.iaea.org oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Obiezione Svizzera Il Governo della Confederazione Svizzera ha esaminato accuratamente la dichiarazione fatta dal Governo della Repubblica islamica del Pakistan al momento della sua adesione alla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari relativamente all’articolo2 comma2 di tale Convenzione. La denominazione assegnata a una dichiarazione, secondo la quale l’effetto legale di alcune disposizioni di un trattato è escluso o modificato, non ne determina la qualifica di riserva. Il Governo della Svizzera considera la dichiarazione del Governo della Repubblica islamica del Pakistan come una riserva di fatto. Secondo il diritto internazionale non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo di un trattato. Il Governo della Svizzera ritiene che la suddetta riserva dia adito a dubbi circa l’impegno della Repubblica islamica del Pakistan rispetto all’oggetto e allo scopo della Convenzione. Di conseguenza, la Svizzera formula un’obiezione a tale riserva. Questa obiezione non esclude l’entrata in vigore della Convenzione tra la Svizzera e la Repubblica islamica del Pakistan. La Convenzione entra in vigore integralmente tra i due Stati, senza che la Repubblica islamica del Pakistan profitti della riserva.