0.748.127.192.68
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo
Concluso il 21 giugno 1999 Approvato dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19991 Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000 Entrato in vigore il 1° giugno 2002 (Stato 15 maggio 2012)
La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e la Comunità europea2, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti», riconoscendo il carattere integrato dell’aviazione civile internazionale e perseguendo l’armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo; desiderando stabilire norme applicabili all’aviazione civile all’interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate; convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all’atto della firma del presente Accordo; desiderando, nel pieno rispetto dell’indipendenza dell’autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un’interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo, convengono quanto segue:
Capo 1 Obiettivi
Art. 1
1. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti RU 2002 1705; FF 1999 5092
Art. 1 cpv. 1 lett. e del DF dell’8 ott. 1999 (RU 2002 1527).
Ora: Unione europea (UE).
di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell’allegato del presente Accordo. 2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le direttive specificati nell’allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comunicate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Accordo.
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall’allegato del presente Accordo.
Capo 2 Disposizioni generali
Art. 3
Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.
Art. 4
Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall’allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l’accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell’articolo5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.
Art. 5
1. Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE. 2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
Art. 6
Gli articoli4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.
Art. 7
Gli articoli4 e 5 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l’applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.
Art. 8
1. Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel:
fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione;
limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: – a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese, – a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d’imprese, o – a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva ed evitando di:
imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 9
È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
nell’imporre direttamente od indirettamente prezzi d’acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.
Art. 10
Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l’effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere.
Art. 11
1. Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e controllano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria indicata nell’allegato del presente Accordo, tenendo conto dell’esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere. 2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l’ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Svizzera e paesi terzi.
Art. 12
1. Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.
Art. 13
1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato comune:
gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti;
gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di una parte contraente;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Art. 14
La Commissione e le autorità svizzere procedono all’esame permanente delle questioni menzionate all’articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l’altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l’osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.
Capo 3 Diritti di traffico
Art. 15
1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo: – ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità; – due anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE. 2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per: – «vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d’attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo; – «vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d’attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell’allegato del presente Accordo. 3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all’interno della Svizzera e tra punti situati all’interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 16
Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE. Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell’articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.
Capo 4 Applicazione del presente Accordo
Art. 17
Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 18
1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell’osservanza del presente Accordo, e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell’allegato. 2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confermata dall’allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 o dell’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo. 3. Qualsiasi intervento volto a garantire l’osservanza del presente Accordo, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell’articolo 19.
Art. 19
1. Ciascuna parte contraente dà all’altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l’assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall’altra parte contraente nell’ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal presente Accordo. 2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva.
Art. 20
Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Capo 5 Comitato misto
Art. 21
1. È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato «Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera» (in seguito denominato Comitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso. 2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta, si consultano nell’ambito del Comitato misto. 3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l’altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest’ultimo. 4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all’anno. Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. 5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo nell’espletamento dei suoi compiti.
Art. 22
1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti. 2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall’altra parte contraente, può chiedere che la questione sia discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi. 3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne.
4. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle suddette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo5. 5. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non addotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell’articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi. 6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall’articolo23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l’altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Capo 6 Nuova legislazione
Art. 23
1. Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l’obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del presente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo. 2. Non appena avviata l’elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell’altra parte contraente. Prima dell’adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Comitato misto. 3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa l’altra parte contraente al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o sulla Raccolta ufficiale delle leggi federali. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conseguenze di tale modifica per l’attuazione del presente Accordo. 4. Il Comitato misto può alternativamente: – proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una decisione che modifichi l’allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata;
– adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legislazione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo; – stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo.
Capo 7 Paesi terzi ed organizzazioni internazionali
Art. 24
Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli, 25, 26 e 27:
sulle questioni di trasporto aereo trattate nell’ambito di organizzazioni internazionali, e
sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo, nonché sull’applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.
Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.
Art. 25
1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera a) sono i seguenti:
stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e
a seconda della natura di tali problemi: – esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l’azione delle parti contraenti nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, oppure – esaminare congiuntamente ogni altra linea d’azione che appaia opportuna.
2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.
Art. 26
1. Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall’articolo 24, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d’azione più opportune.
2. Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l’altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell’operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.
Art. 27
1. Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto. 2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un’organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell’altra parte contraente, quest’ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l’equilibrio del presente Accordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previe consultazioni sul punto in seno al Comitato misto.
Capo 8 Disposizioni finali
Art. 28
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.
Art. 29
Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 20.
Art. 30
1. Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l’espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti. 2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell’articolo23, decidere di modificare l’allegato.
Art. 31
Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l’altra parte contraente può, fatto salvo l’articolo22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l’equilibrio del presente Accordo.
Art. 32
L’allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.
Art. 33
Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall’altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.
Art. 34
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall’altra, al territorio della Svizzera.
Art. 35
1. In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell’articolo 15 alla data di cessazione dell’Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aeronautica in corso alla data di cessazione. 2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo4, lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli4 e
del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall’allegato del presente Accordo.
Art. 36 N. 1008/2008 N. 2000/79
1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: – Accordo sul trasporto aereo; – Accordo sulla libera circolazione delle persone3; – Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia4;
– Accordo sul commercio di prodotti agricoli5; – Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità6; – Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici7; – Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica8. 2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all’altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo4. 3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all’altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo4. 4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell’intenzione di non rinnovare l’Accordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo3.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek
[RU 2002 1998] Allegato9 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo: – a norma del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce la Comunità europea; – in tutti i casi in cui gli atti, richiamati nel presente allegato, menzionano gli Stati membri della Comunità europea, sostituita dall’Unione europea, o prevedono la necessità di un collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un collegamento identico con tale paese; – i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 2407/92 e 2408/92 del Consiglio, di cui agli articoli4, 15, 18, 27 e 35 dell’accordo, devono essere intesi come riferimenti al regolamento (CE) n. 1008/2008; – fatto salvo l’articolo 15 del presente Accordo, con il termine «vettore aereo comunitario», utilizzato nei seguenti regolamenti e direttive comunitari, si intende un vettore aereo detentore di autorizzazione di esercizio e avente il proprio centro di attività principale e, eventualmente, la propria sede sociale in Svizzera, a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualsiasi riferimento al regolamento (CEE)
2407/92 del Consiglio deve essere inteso come riferimento (CE)
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
– nei testi che seguono gli eventuali riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato o agli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si intendono fatti agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.
1. Liberalizzazione e altre norme in materia di aviazione civile Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)
Nuovo testo giusta la Dec. n. 1/2012 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 10 mag. 2012, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 3699).
N. 93/104 Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata da ultimo dalla: – Direttiva 2000/34/CE N. 437/2003 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta N. 1358/2003 Regolamento della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso N. 785/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili , modificato da: – regolamento (UE) n. 285/2010. N. 95/93 Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12), modificato da: – regolamento (CE) n. 793/2004 N. 2009/12 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (che la Svizzera deve applicare dal 1° luglio 2011) N. 96/67 Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (Articoli da 1 a 9, da 11 a23 e 25) N. 80/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio 2. Regole di concorrenza N. 3975/87 Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (articolo6, paragrafo 3), da ultimo modificato da: – regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (articoli da 1 a 13, da 15 a 45). N. 1/2003 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (articoli da 1 a 13 e da
a 45) (Nella misura in cui questo regolamento è pertinente per l’applicazione del presente Accordo. L’aggiunta di questo regolamento non incide sulla ripartizione dei compiti prevista dal presente Accordo). Il regolamento 17/62 è stato abrogato dal regolamento n. 1/2003 ad esclusione dell’articolo 8, paragrafo3, che continua ad applicarsi alle decisioni adottate, ai sensi dell’articolo 81, paragrafo3, del trattato, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento fino alla scadenza delle medesime. N. 773/2004 Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE, modificato da: – regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione – regolamento (CE) n. 622/2008 della Commissione N. 139/2004 Regolamento del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni»). (Articoli da 1 a 18, 19, paragrafi 1 e 2, e da 20 a 23) Con riferimento all’articolo4, paragrafo5, del regolamento sulle concentrazioni, tra la Comunità europea e la Svizzera si applica quanto segue: (1) con riferimento a una concentrazione, quale definita all’articolo3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 del medesimo regolamento e che può essere esaminata a norma delle legislazioni nazionali sulla concorrenza di almeno tre Stati membri della CE e della Confederazione Svizzera, le persone o imprese di cui all’articolo4, paragrafo 2, del citato regolamento, possono, prima di qualsiasi notificazione alle autorità competenti, informare la Commissione CE, presentando una richiesta motivata, affinché la concentrazione sia esaminata dalla Commissione;
(2) la Commissione europea trasmette senza indugio alla Confederazione Svizzera tutte le richieste presentate ai sensi dell’articolo4, paragrafo5, del regolamento (CE) n. 139/2004 e del precedente paragrafo; (3) qualora la Confederazione Svizzera esprima parere negativo in merito alla richiesta di rinvio del caso, l’autorità svizzera della concorrenza mantiene la propria competenza e il caso non è rinviato dalla Confederazione Svizzera ai sensi del presente paragrafo. Nel rispetto dei termini di cui all’articolo4, paragrafi4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo22, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni: (1) la Commissione europea trasmette senza indugio all’autorità svizzera della concorrenza tutti i documenti pertinenti ai sensi dell’articolo4, paragrafi4 e 5, dell’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e dell’articolo22, paragrafo 2; (2) il calcolo dei termini di cui all’articolo4, paragrafi4 e 5, all’articolo 9, paragrafi 2 e 6, e all’articolo22, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 139/2004 ha inizio, per la Confederazione Svizzera, a partire dal ricevimento dei documenti pertinenti da parte dell’autorità svizzera della concorrenza. N. 802/2004 Regolamento della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (articoli da 1 a 24), da ultimo modificato da: – regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione – regolamento (CE) n. 1033/2008 della Commissione N. 2006/111 Direttiva della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all’interno di talune imprese N. 487/2009 Regolamento (CE) n. 487/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione dell’articolo 81, paragrafo3, del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei 3. Sicurezza aerea N. 216/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, modificato da:
– regolamento (CE) n. 690/2009 della Commissione – regolamento (CE) n. 1108/2009 L’Agenzia esercita anche in Svizzera i poteri che le sono stati conferiti in conformità alle disposizioni del regolamento. La Commissione esercita anche in Svizzera i poteri decisori che le sono stati conferiti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 14, paragrafi5 e 7, dell’articolo 24, paragrafo5, dell’articolo 25, paragrafo 1, dell’articolo 38, paragrafo3, lettera i, dell’articolo 39, paragrafo 1, dell’articolo 40, paragrafo3, dell’articolo 41, paragrafi
e 5, dell’articolo 42, paragrafo4, dell’articolo 54, paragrafo 1 e dell’articolo 61, paragrafo3. Fermo restando l’adeguamento orizzontale previsto dal secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» di cui all’articolo 65 del regolamento o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE citate dal medesimo articolo non si intendono riferite alla Svizzera. Nessun elemento del regolamento in questione deve essere interpretato nel senso di trasferire all’AESA il potere di agire a nome della Svizzera nell’ambito di accordi internazionali per scopi diversi da quelli di aiutarla ad adempiere agli obblighi che le incombono in conformità di tali accordi. Ai fini dell’Accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue:
L’articolo 12 è così modificato:
al paragrafo 1, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; ii) al paragrafo 2, lettera a), dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»; iii) sono soppresse le lettere b) e c) del paragrafo 2; iv) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. La Comunità, ogni volta che negozia con un paese terzo la conclusione di un accordo che preveda la possibilità per uno Stato membro o per l’Agenzia di rilasciare certificati sulla base dei certificati rilasciati dalle autorità aeronautiche del paese terzo in questione, cerca di ottenere con lo stesso paese l’offerta di un accordo analogo anche per la Svizzera. A sua volta la Svizzera cerca di concludere con i paesi terzi accordi corrispondenti a quelli della Comunità.»
b) All’articolo 29, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini svizzeri che godono pienamente dei loro diritti possono essere assunti con contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.»
c) All’articolo 30 è aggiunto il paragrafo seguente:
«La Svizzera applica all’Agenzia il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, riportato nell’allegato A del presente allegato, in conformità con l’appendice dell’allegato A.»
d) All’articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente: «La Svizzera partecipa pienamente al consiglio di amministrazione e all’interno di esso ha gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’Unione europea, eccetto il diritto di voto.»
e) All’articolo 59, è aggiunto il paragrafo seguente: «12. La Svizzera partecipa al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo la formula seguente: dove S = è la parte del bilancio dell’Agenzia non coperta dalle tasse e dai corrispettivi di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), a = il numero di Stati associati, b = il numero di Stati membri dell’UE, c = il contributo della Svizzera al bilancio dell’ICAO, C = il contributo totale degli Stati membri dell’UE e degli Stati associati al bilancio dell’ICAO.»
f) All’articolo 61 è aggiunto il paragrafo seguente: «Le disposizioni relative al controllo finanziario esercitato dalla Comunità in Svizzera nei riguardi dei partecipanti alle attività dell’Agenzia sono stabilite nell’allegato B del presente allegato.»
g) L’allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall’articolo 2, paragrafo3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione10: A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] – tipo Gulfstream G-IV A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] – tipo Gulfstream G-V A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] – tipo MD900. N. 1108/2009 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la
GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6 gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga la direttiva 2006/23/CE N. 1178/2011 Regolamento della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 91/670 Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’accettazione reciproca delle licenze per l’esercizio di funzioni nel settore dell’aviazione civile (Articoli da 1 a 8) N. 3922/91 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a3, articolo 4, paragrafo 2, articoli da5 a 11 e articolo 13), modificato da: – regolamento (CE) n. 1899/2006 – regolamento (CE) n. 1900/2006 – regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione – regolamento (CE) della Commissione n. 859/2008 N. 996/2010 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE N. 2004/36 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari (articoli da 1 a 9 e da 11 a 14), modificata da ultimo da: – direttiva 2008/49/CE della Commissione N. 351/2008 Regolamento della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari N. 768/2006 Regolamento della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo N. 2003/42 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (articoli da 1 a 12) N.
1321/2007 Regolamento della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio N. 1330/2007 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell’aviazione civile di cui all’articolo7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio N. 736/2006 Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione N. 1702/2003 Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da: – regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione – regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione – regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione – regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione – regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione – regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione – regolamento (CE) n. 1194/2009 della Commissione Ai fini dell’Accordo le disposizioni del regolamento si intendono così modificate: L’articolo 2 è così modificato: ai paragrafi3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla «data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che integra il regolamento n. 216/2008 nell’allegato del regolamento».
N. 2042/2003 Regolamento della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, modificato da: – regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione – regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione – regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione – regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 962/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione N. 104/2004 Regolamento della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull’organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea N. 593/2007 Regolamento della Commissione, del 31 maggio 2007, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, modificato da ultimo da: – regolamento (CE) della Commissione n. 1356/2008 N. 2111/2005 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE N. 473/2006 Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio N. 474/2006 Regolamento della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da:
– regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2012 della Commissione11 4. Protezione della navigazione aerea (aviation security) N. 300/2008 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 N. 272/2009 Regolamento della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modificato da ultimo da: – regolamento (UE) n. 297/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 720/2011 della Commissione – regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione N. 1254/2009 Regolamento (UE) della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative N. 18/2010 Regolamento (UE) Commissione, dell’8 gennaio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità nel settore della sicurezza dell’aviazione civile N. 72/2010 Regolamento (UE) della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile No 185/2010 Regolamento della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile, modificato da: – regolamento (UE) n. 357/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 358/2010 della Commissione
Questo regolamento si applica in Svizzera finché rimane in vigore nell’UE.
– regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione – regolamento (UE) n. 334/2011 della Commissione – regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione – regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione – regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione N. 2010/774 Decisione (UE) della Commissione del 13 aprile 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, modificata da: – decisione 2010/2604/UE della Commissione – decisione 2010/3572/UE della Commissione – decisione 2010/9139/UE della Commissione – decisione di esecuzione 2011/8042/UE della Commissione – decisione di esecuzione 2012/1228/UE della Commissione 5. Gestione del traffico aereo N. 549/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro), modificato da: – regolamento (CE) n. 1070/2009 La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli6, 8, 10, 11 e 12. L’articolo 10 è così modificato: Al paragrafo 2, l’espressione «a livello comunitario» viene sostituita con l’espressione «a livello comunitario, includendo la Svizzera». Fermo restando l’adeguamento orizzontale disposto al secondo trattino dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo, i riferimenti agli «Stati membri» contenuti nell’articolo5 del regolamento (CE) n. 549/2004 o nelle disposizioni della decisione 1999/468/CE menzionate in detto articolo non sono da considerarsi applicabili alla Svizzera.
N. 550/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi»), modificato da: La Commissione gode nei confronti della Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi degli articoli 9 bis, 9 ter, 15 bis, 16 e 17. Ai fini del presente Accordo, il regolamento s’intende così modificato:
a) L’articolo3 è così modificato: al paragrafo 2, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera».
b) L’articolo7 è così modificato: Ai paragrafi 1 e 6, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera».
c) L’articolo 8 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l’espressione »la Comunità», sono inserite le parole »e in Svizzera».
d) L’articolo 10 è così modificato: al paragrafo 1, dopo l’espressione «la Comunità», sono inserite le parole «e in Svizzera».
e) Il testo dell’articolo 16, paragrafo3, è sostituito dal seguente: «3. La Commissione trasmette la decisione agli Stati membri e ne informa il fornitore di servizi, nella misura in cui quest’ultimo sia giuridicamente interessato.» N. 551/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’organizzazione e all’uso dello spazio aereo e del cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo»), modificato da: La Commissione gode in Svizzera dei poteri a essa concessi ai sensi dell’articolo 3 bis, dell’articolo6 e dell’articolo 10. N. 552/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull’interoperabilità»), modificato da: La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza degli articoli4, 7 e 10, paragrafo3.
Ai fini del presente Accordo, il regolamento s’intende così modificato:
a) L’articolo5 è così modificato: al paragrafo 2, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;
b) L’articolo7 è così modificato: al paragrafo4, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera»;
c) l’allegato III è così modificato: Alla sezione 3, secondo e ultimo trattino, dopo le parole «la Comunità» sono inserite le parole «o la Svizzera». N. 2096/2005 Regolamento della Commissione, del 20 dicembre 2005, che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, modificato da: – regolamento (CE) n. 1315/2007 della Commissione – regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione – regolamento (CE) n. 668/2008 della Commissione – regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione12 La Commissione esercita in Svizzera i poteri che le sono conferiti in forza dell’articolo 9. N. 2150/2005 Regolamento della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l’uso flessibile dello spazio aereo N. 1033/2006 Regolamento della Commissione, del 4 luglio 2006, recante disposizioni sulle procedure per i piani di volo nella fase che precede il volo nel contesto del cielo unico europeo, modificato da ultimo da: – regolamento (UE) n. 929/2010 della Commissione N. 1032/2006 Regolamento della Commissione, del 6 luglio 2006, che stabilisce i requisiti per i sistemi automatici di scambio di dati di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento di voli tra enti di controllo del traffico aereo, modificato da ultimo da: – regolamento (CE) della Commissione n. 30/2009
Questo regolamento va letto in ossequio alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 set. 2011 (GU L 229, pag. 18).
N. 1794/2006 Regolamento della Commissione, del 6 dicembre 2006, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea (che la Svizzera applica a decorrere dall’entrata in vigore della legislazione svizzera pertinente e comunque non oltre il 1° gennaio 2012), modificato da ultimo da: – regolamento (UE) n. 1191/2010 della Commissione N. 2006/23 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo N. 730/2006 Regolamento della Commissione, dell’11 maggio 2006, riguardante la classificazione dello spazio aereo e l’accesso al di sopra del livello di volo 195 dei voli effettuati secondo le regole del volo a vista N. 219/2007 Regolamento del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un’impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR), modificato da ultimo da: – regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio N. 633/2007 Regolamento della Commissione, del 7 giugno 2007, che stabilisce i requisiti per l’applicazione di un protocollo per il trasferimento di messaggi di volo ai fini della notifica, del coordinamento e del trasferimento dei voli tra gli enti di controllo del traffico aereo, modificato da: – regolamento (UE) n. 283/2011 della Commissione N. 1265/2007 Regolamento della Commissione, del 26 ottobre 2007, che stabilisce le prescrizioni relative alla spaziatura tra i canali per le comunicazioni vocali bordo-terra per il cielo unico europeo. N. 29/2009 Regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo Ai fini dell’Accordo il testo del regolamento si intende modificato come segue: «Svizzera UIR» è aggiunto all’Allegato I, Parte A. N. 262/2009 Regolamento della Commissione, del 30 marzo 2009, che fissa i requisiti per l’assegnazione e l’uso coordinati dei codici dell’interrogatore modo S per il cielo unico europeo N. 73/2010 Regolamento della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo N. 255/2010 Regolamento della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo. N.
691/2010 Regolamento della Commissione, del 29 luglio 2010, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento (CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea13 Le misure correttive adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo3, del regolamento sono di applicazione obbligatoria in Svizzera previa adozione mediante decisione del Comitato misto. N. 2010/5134 Decisione della Commissione, del 29 luglio 2010, sulla designazione dell’organo di valutazione delle prestazioni del cielo unico europeo14 N. 2010/5110 Decisione della Commissione, del 12 agosto 2010, sulla designazione di un coordinatore del sistema dei blocchi funzionali di spazio aereo nel contesto del cielo unico europeo15 N. 176/2011 Regolamento della Commissione, del 24 febbraio 2011, concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo N. 2011/121 Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2011, recante fissazione degli obiettivi prestazionali e delle soglie di allarme a livello dell’ Unione europea per la fornitura di servizi di navigazione aerea per il periodo 2012–2014
Questo regolamento va letto in ossequio alla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 set. 2011 (GU L 229, pag. 18).
Questa decisione non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma unicamente notificata all’organo interessato.
Questa decisione non è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma unicamente notificata alla persona interessata.
N. 677/2011 Regolamento della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 N. 2011/4130 Decisione della Commissione, del 7 luglio 2011, sulla nomina del gestore di rete per la gestione del traffico aereo (ATM) e le funzioni di rete del cielo unico europeo 6. Ambiente e rumore N. 2002/30 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (articoli da 1 a 12 e da 14 a 18) (Si applicano le modifiche all’allegato I, derivanti dall’allegato II, capitolo 8 (Politica dei trasporti), sezione G (Trasporto aereo), punto 2, dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e gli adattamenti dei trattati alla base dell’Unione europea). N. 89/629 Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione (Articoli da 1 a 8) N. 2006/93/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell’utilizzazione degli aerei di cui all’allegato 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) 7. Tutela dei consumatori N. 90/314 Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso”. (Articoli da 1 a 10) N. 93/13 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (Articoli da 1 a 11) N. 2027/97 Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (articoli da 1 a 8), modificato da ultimo da: – regolamento (CE) n. 889/2002 N.
261/2004 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (Articoli da 1 a 18) N. 1107/2006 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo 8. Varie
n. 2003/96 Direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) e articolo 14, paragrafo 2).
9. Allegati: A Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea B Disposizioni in materia di controllo finanziario esercitato dalla Comunità sui partecipanti svizzeri alle attività dell’AESA.
Allegato A Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea Le alte Parti contraenti, considerando che, ai termini dell’articolo 343 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 191 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA), l’Unione europea e la CEEA godono sul territorio degli Stati membri delle immunità e dei privilegi necessari all’assolvimento della loro missione, hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica:
Capo I Beni, fondi, averi e operazioni dell’Unione europea
Art. 1
I locali e gli edifici dell’Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Art. 2
Gli archivi dell’Unione sono inviolabili.
Art. 3
L’Unione e i suoi averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l’abbuono o il rimborso dell’importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando l’Unione effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l’applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all’interno dell’Unione. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale.
Art. 4
L’Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale: gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese. Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all’importazione e all’esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
Capo II Comunicazioni e lasciapassare
Art. 5
Le istituzioni dell’Unione beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni dell’Unione non possono essere censurate.
Art. 6
I presidenti delle istituzioni dell’Unione possano rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Capo III Membri del Parlamento europeo
Art. 7
Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. Ai membri del Parlamento europeo sono concesse in materia di dogana e di controllo dei cambi:
dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all’estero in missione ufficiale temporanea;
dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Art. 8
I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 9
Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i suoi membri godono:
sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,
sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.
L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano. L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri.
Capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori
delle istituzioni dell’Unione europea
Art. 10
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni dell’Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l’esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d’uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell’Unione.
Capo V Funzionari e altri agenti dell’Unione europea
Art. 11 Art. 12 dalle Comunità.
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell’Unione:
godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell’applicazione delle disposizioni dei trattati relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell’Unione e, dall’altro, alla competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l’Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continueranno a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni;
né essi né i loro coniugi e i familiari a loro carico sono sottoposti alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali;
godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto è esercitato;
godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria, previa consultazione delle istituzioni interessate, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati
Art. 13
Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra i paesi membri dell’Unione europea al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell’Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio dell’Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest’ultimo paese qualora esso sia membro dell’Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza sono esenti dall’imposta di successione in tale Stato; ai fini dell’applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l’eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell’esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Art. 14
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, stabiliscono il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.
Art. 15
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle istituzioni interessate, determinano le categorie di funzionari ed altri agenti dell’Unione cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12, secondo paragrafo, e 13. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate
presso l’Unione europea
Art. 16
Lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede dell’Unione riconosce alle missioni dei paesi terzi accreditate presso l’Unione i privilegi e le immunità diplomatici d’uso.
Capo VII Disposizioni generali
Art. 17
I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione esclusivamente nell’interesse dell’Unione. Ciascuna istituzione dell’Unione ha l’obbligo di togliere l’immunità concessa a un funzionario o ad un altro agente ogniqualvolta essa reputi che ciò non sia contrario agli interessi dell’Unione.
Art. 18
Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
Art. 19
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Art. 20
Gli articoli da 11 a 14 e l’articolo 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell’Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo3 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, relative all’immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Art. 21
Il presente protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto della Banca.
La Banca europea per gli investimenti sarà, inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra di affari.
Art. 22
Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede. L’attività della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all’applicazione di tasse sulla cifra d’affari.
Appendice all’allegato A Modalità di applicazione in Svizzera del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea 1. Estensione dell’applicazione alla Svizzera Qualsiasi riferimento agli Stati membri contenuto nel protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (di seguito: «il protocollo») deve intendersi esteso anche alla Svizzera, salvo ove diversamente previsto dalle disposizioni che seguono.
2. Esenzione dell’Agenzia dalle imposte indirette (compresa l’IVA) I beni ed i servizi esportati al di fuori della Svizzera non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto svizzera (IVA). In caso di beni e servizi forniti in territorio svizzero all’Agenzia per il suo uso ufficiale, l’esenzione dall’IVA avviene mediante rimborso, in conformità dell’articolo3, secondo comma del protocollo. L’esenzione è concessa se il prezzo di acquisto effettivo dei beni e delle prestazioni di servizi indicato nella fattura o nel documento equivalente ammonta complessivamente ad almeno 100 franchi svizzeri (imposta inclusa). Il rimborso dell’IVA è concesso su presentazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto, degli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione svizzera. Le domande di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi necessari, sono di norma evase entro tre mesi dalla data della presentazione.
3. Modalità di applicazione delle regole relative al personale dell’Agenzia Con riferimento all’articolo 12, secondo comma del protocollo, la Svizzera esonera, secondo i principi del proprio diritto interno, i funzionari e gli altri agenti dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (Euratom, CECA, CEE)
n. 549/6916 dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, sui salari e sugli emolumenti versati dall’Unione europea e soggetti ad un’imposta interna a profitto di quest’ultima. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 del protocollo, la Svizzera non è considerata uno Stato membro ai sensi del punto 1 della presente appendice. I funzionari e gli agenti dell’Agenzia, nonché i loro familiari affiliati al sistema di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti dell’Unione europea, non sono obbligatoriamente soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.
Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 del Consiglio, del 25 mar. 1969, che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee ai quali si applicano le disposizioni degli art. 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 74 del 27.3.1969, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1749/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 13).
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha competenza esclusiva per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra l’Agenzia o la Commissione e il suo personale per quanto concerne l’applicazione del regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 259/6817 del Consiglio e le altre disposizioni del diritto dell’Unione europea che stabiliscono le condizioni di lavoro.
Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 feb.o 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1). Regolamento da ultimo modificato dal regolamento (CE, Euratom)
n. 2104/2005 (GU L 337 del22.12.2005, pag. 7).
Allegato B Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri alle attività dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea
Art. 1 Comunicazione diretta
L’Agenzia e la Commissione comunicano direttamente con tutte le persone o gli enti stabiliti in Svizzera che partecipano alle attività dell’Agenzia in qualità di contraenti, partecipanti a un programma dell’Agenzia, destinatari di un pagamento a carico del bilancio dell’Agenzia o della Comunità o subfornitori. Tali soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione e all’Agenzia qualsiasi informazione o documentazione pertinente per la quale sussista un obbligo di comunicazione in base agli strumenti menzionati nel presente Accordo, ai contratti o alle convenzioni conclusi e alle decisioni adottate in virtù di tali strumenti.
Art. 2 Audit
1. In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee18 e al regolamento finanziario adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia il 26 marzo 2003, al regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, sul regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio applicabile al bilancio generale delle Comunità europee19, nonché agli altri atti normativi menzionati nella presente decisione, i contratti o le convenzioni conclusi con beneficiari stabiliti in Svizzera e le decisioni prese nei confronti di questi ultimi possono prevedere l’esecuzione in qualsiasi momento di audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori, ad opera di agenti dell’Agenzia e della Commissione o di altre persone da queste debitamente autorizzate. 2. Gli agenti dell’Agenzia e della Commissione e le altre persone autorizzate da quest’ultima devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto di accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti o nelle convenzioni conclusi in virtù degli strumenti menzionati nel presente Accordo. 3. La Corte dei conti europea dispone degli stessi diritti della Commissione. 4. Gli audit possono aver luogo trascorsi cinque anni dalla scadenza della presente decisione o nell’osservanza delle disposizioni all’uopo previste dai contratti o dalle convenzioni o dalle decisioni in materia.
GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1
GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 5. Il Controllo federale delle finanze svizzero è preventivamente informato degli audit da effettuare in territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.
Art. 3 Controlli in loco
1. In base al presente Accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche sul posto in territorio svizzero alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità20. 2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati ed eseguiti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze svizzero o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; tali autorità sono informate in tempo utile dell’oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter fornire tutto l’aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto. 3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità. 4. Se i partecipanti al programma si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità della normativa nazionale, l’assistenza necessaria per consentire l’adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto. 5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze svizzero qualsiasi fatto o sospetto relativo ad una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l’autorità sopra citata dei risultati dei controlli e delle verifiche.
Art. 4 Informazione e consultazione
1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, procedono a consultazioni. 2. Le competenti autorità svizzere informano tempestivamente la Commissione e l’Agenzia di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l’esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l’esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti menzionati nella presente decisione.
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2
Art. 5 Trattamento riservato
Le informazioni comunicate o acquisite in virtù del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d’ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa ad informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle Parti.
Art. 6 Misure e sanzioni amministrative
Ferma restando l’applicazione del diritto penale svizzero, l’Agenzia o la Commissione possono imporre misure e sanzioni amministrative in conformità ai regolamenti del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, nonché al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità21.
Art. 7 Riscossione ed esecuzione
Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione nell’ambito di applicazione della presente decisione che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Agenzia o la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
GU L 312 del23.12.1995, pag. 1 Atto finale I plenipotenziari della Confederazione Svizzera, e della Comunità europea, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi, Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari. Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale: Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati, Dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.
Per la Confederazione Svizzera: Per la Comunità europea: Pascal Couchepin Joschka Fischer Joseph Deiss Hans van den Broek Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.
Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l’aggiornamento del Protocollo n. 222 dell’Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l’ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.
Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: – Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST); – Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti; – Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; – Comitati consultivi per le rotte aeree e per l’applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei. I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati. Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l’«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’accordo SEE23.
Dichiarazione della Svizzera relativa ad un’eventuale modifica dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvocati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente Accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patrocinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente Accordo.