0.812.122.2
Convenzione internazionale contro il doping nello sport
Conclusa a Parigi il 19 ottobre 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Ratificata dalla Svizzera con strumenti depositati il 23 ottobre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2015)
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (qui di seguito denominata «UNESCO»), riunita a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005 in occasione della 33° sessione, considerato che la missione dell’UNESCO è di contribuire alla pace e alla sicurezza incoraggiando la collaborazione tra le nazioni attraverso l’educazione, la scienza e la cultura; tenuto conto degli esistenti strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo; vista la risoluzione 58/5, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 2003, sullo sport in quanto strumento di promozione dell’educazione, della salute, dello sviluppo e della pace e in particolare il suo paragrafo 7; consapevole del fatto che lo sport deve svolgere un ruolo importante nella tutela della salute, nell’educazione morale, culturale e fisica e nella promozione della comprensione internazionale e della pace; prendendo atto della necessità di promuovere e coordinare la cooperazione internazionale al fine di eliminare il doping nello sport; preoccupata per il ricorso al doping nello sport e per le sue conseguenze sulla salute degli sportivi, sul principio del fair play, sull’eliminazione della frode e sull’avvenire dello sport; consapevole che il doping costituisce una minaccia per i principi etici e i valori educativi sanciti dalla Carta internazionale dell’educazione fisica e dello sport dell’UNESCO e dalla Carta olimpica; ricordando che la Convenzione contro il doping e il suo protocollo aggiuntivo, adottati nell’ambito del Consiglio d’Europa, costituiscono gli strumenti di diritto internazionale pubblico all’origine delle politiche nazionali antidoping e della cooperazione intergovernativa in materia; rammentando le raccomandazioni adottate in occasione della seconda, terza e quarta Conferenza internazionale dei ministri e alti funzionari responsabili dell’educazione fisica e dello sport, organizzate dall’UNESCO a Mosca (1988), a Punta del Este (1999) e ad Atene (2004), nonché la risoluzione 32 C/9 adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO in occasione della sua 32° sessione (2003);
RU 2009 521; FF 2007 5899 1 Dal testo originale francese.
considerato il Codice mondiale antidoping, adottato dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003, durante la Conferenza mondiale sul doping nello sport tenutasi a Copenhagen, e la Dichiarazione di Copenhagen contro il doping nello sport; consapevole inoltre dell’influenza che gli sportivi di alto livello esercitano sulla gioventù; tenuto conto della necessità costante di condurre e promuovere ricerche con l’obiettivo di migliorare l’accertamento del doping e comprendere i fattori che ne determinano l’impiego, al fine di rendere per quanto possibile efficaci le strategie di prevenzione; tenuto conto inoltre dell’importanza di educare in permanenza gli sportivi, il loro personale di supporto e la società nel suo insieme per prevenire il doping; consapevole della necessità di mettere a disposizione degli Stati Parte mezzi più efficaci per attuare i programmi antidoping; consapevole che, per quanto concerne la prevenzione e la lotta contro il doping nello sport, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive hanno responsabilità complementari, in particolare di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni sportive in uno spirito di fair play e di tutelare la salute di coloro che vi partecipano; sapendo che i poteri pubblici e le organizzazioni sportive devono operare congiuntamente per la realizzazione di tali obiettivi, garantendo il massimo grado di indipendenza e trasparenza a tutti i livelli appropriati; decisa a proseguire e consolidare la cooperazione al fine di eliminare il doping nello sport; sapendo che l’eliminazione del doping nello sport dipende in parte da una progressiva armonizzazione delle regole e delle pratiche antidoping nello sport e dalla cooperazione su scala nazionale e mondiale, adotta il diciannove ottobre 2005 la presente Convenzione:
I. Campo d’applicazione
Art. 1 Scopo della Convenzione
La presente Convenzione si prefigge, nell’ambito della strategia e del programma di attività dell’UNESCO nei settori dell’educazione fisica e dello sport, di promuovere la prevenzione del doping nello sport e la lotta contro tale fenomeno allo scopo di eliminarlo completamente.
Art. 2 Definizioni
Queste definizioni vanno considerate nell’ambito del Codice mondiale antidoping. Tuttavia, in caso di conflitto prevalgono le disposizioni della Convenzione. Ai fini della presente Convenzione:
1. per «laboratori antidoping accreditati» si intendono i laboratori antidoping accreditati dall’Agenzia mondiale antidoping; 2. per «organizzazione antidoping» si intende un ente responsabile dell’adozione delle norme per avviare, applicare e far rispettare qualsivoglia elemento del processo di controllo del doping. Può per esempio trattarsi del Comitato internazionale olimpico, del Comitato internazionale paralimpico, di altre organizzazioni responsabili di grandi manifestazioni sportive che eseguono controlli in tali occasioni, dell’Agenzia mondiale antidoping, delle federazioni sportive internazionali e delle organizzazioni nazionali antidoping; 3. per «violazione delle regole antidoping» nello sport si intende una o più delle seguenti violazioni: (a) la presenza di una sostanza vietata, dei suoi metaboliti o dei suoi marcatori diagnostici nel corpo di uno sportivo, (b) l’uso o il tentato uso di una sostanza o di un metodo vietati, (c) il rifiuto di sottoporsi al prelievo di campioni dopo una notificazione conforme alle vigenti regole antidoping o il fatto di sottrarvisi senza motivo valido, o di evitare il prelievo con ogni altro mezzo, (d) la violazione da parte degli sportivi delle esigenze a cui sono sottoposti di rendersi disponibili per i controlli effettuati fuori competizione, compresi il mancato rispetto da parte degli sportivi dell’obbligo di indicare il luogo dove si trovano e il fatto di saltare controlli conformi a regole ragionevoli, (e) la falsificazione o la tentata falsificazione di ogni elemento del processo di controllo del doping, (f) il possesso di sostanze o di metodi vietati, (g) il traffico di ogni sostanza o metodo vietato, (h) la somministrazione o la tentata somministrazione di una sostanza o di un metodo vietato a uno sportivo, oppure l’assistenza, l’istigazione, il concorso, l’incitamento, la dissimulazione o qualsivoglia altra forma di complicità che porti a una violazione o a una tentata violazione delle regole antidoping; 4.
ai fini del controllo del doping, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica un’attività sportiva a livello internazionale o nazionale, come definito dall’organizzazione antidoping nazionale interessata e accettato dagli Stati Parte, ed ogni altra persona che pratica uno sport o partecipa a una manifestazione sportiva a un livello inferiore accettato dagli Stati Parte. Ai fini dell’educazione e della formazione, per «sportivo» si intende ogni persona che pratica uno sport sotto l’autorità di un’organizzazione sportiva; 5. per «personale di supporto degli sportivi» si intende ogni allenatore, preparatore, direttore sportivo, agente, personale della squadra, dirigente, personale medico o paramedico che lavora con sportivi o cura sportivi che partecipano a una competizione sportiva o vi si preparano;
6. il termine «Codice» designa il Codice mondiale antidoping adottato dall’Agenzia mondiale antidoping il 5 marzo 2003 a Copenhagen che figura all’appendice 13 alla presente Convenzione; 7. per «competizione» si intende una gara, un incontro o una partita unica o un determinato concorso sportivo; 8. per «controllo del doping» si intende il processo che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo dei campioni e il loro trattamento, l’analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le audizioni e gli appelli; 9. per «doping nello sport» si intende un caso di violazione delle regole antidoping; 10. per «squadre di controllo del doping debitamente accreditate» si intendono le squadre di controllo del doping che operano sotto l’autorità di un’organizzazione antidoping nazionale o internazionale; 11. al fine di distinguere tra i controlli in competizione e fuori competizione, per controllo «in competizione» si intende, salvo disposizione contraria dei regolamenti della federazione internazionale o dell’organizzazione antidoping interessata, un controllo al quale deve sottoporsi uno sportivo designato a tal fine nel quadro di una determinata competizione; 12. per «Standard internazionale per i laboratori» si intende lo Standard che figura all’appendice2 alla presente Convenzione; 13. per «Standard internazionali di controllo» si intendono gli Standard che figurano all’appendice 3 alla presente Convenzione; 14. per «controllo imprevisto» si intende un controllo del doping eseguito senza essere stato precedentemente annunciato allo sportivo e durante il quale quest’ultimo è continuamente sorvegliato dalla notificazione del controllo fino alla consegna del campione; 15. per «Movimento olimpico» si intendono tutti coloro che consentono di ispirarsi alla Carta olimpica e riconoscono l’autorità del Comitato internazionale olimpico: le federazioni internazionali degli sport che figurano nel programma dei Giochi olimpici, i comitati olimpici nazionali, i comitati d’organizzazione dei Giochi olimpici, gli sportivi, i giudici, gli arbitri, le associazioni e le squadre, nonché tutte le organizzazioni e le istituzioni riconosciute dal Comitato internazionale olimpico; 16. per controllo del doping «fuori competizione» si intende ogni controllo del doping che non è eseguito nell’ambito di una competizione; 17.
per «elenco dei divieti» si intende l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati che figura all’allegato I alla presente Convenzione;
Le appendici 1 e 3 non sono pubblicate nella RU. Possono essere consultate al sito Internet dell’UNESCO: http://www.unesco.de eingesehen werden. http://portal.unesco.org/fr/ev.php- 18. per «metodo vietato» si intende ogni metodo descritto nell’Elenco dei divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione; 19. per «sostanza vietata» si intende ogni sostanza descritta nell’Elenco dei divieti che figura all’allegato I alla presente Convenzione; 20. per «organizzazione sportiva» si intende ogni organizzazione responsabile di una manifestazione con una o più discipline sportive; 21. per «Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende lo Standard che figura all’allegato II alla presente Convenzione. 22. per «controllo» si intende la parte del processo globale di controllo del doping che comprende la pianificazione della suddivisione dei controlli, il prelievo del campione, il suo trattamento e il suo trasporto al laboratorio; 23. per «autorizzazione d’uso a fini terapeutici» si intende un’autorizzazione d’uso concessa conformemente allo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici; 24. per «uso» si intende l’applicazione, l’ingestione, l’iniezione o il consumo con qualunque altro mezzo di una sostanza o di un metodo vietato; 25. per «Agenzia mondiale antidoping» (AMA) si intende l’omonima fondazione di diritto svizzero, costituita il 10 novembre 1999.
Art. 3 Mezzi per conseguire lo scopo della Convenzione
Ai fini della presente Convenzione, gli Stati Parte si impegnano a: (a) adottare a livello nazionale e internazionale misure adeguate e conformi ai principi sanciti dal Codice; (b) incoraggiare ogni forma di cooperazione internazionale che si prefigga di tutelare gli sportivi e l’etica dello sport e di condividere i risultati della ricerca; (c) promuovere una cooperazione internazionale tra loro e le organizzazioni che svolgono un ruolo di primo piano nella lotta contro il doping nello sport, in particolare l’Agenzia mondiale antidoping.
Art. 4 Relazione tra il Codice e la Convenzione
1. Per coordinare l’attuazione della lotta contro il doping nello sport a livello nazionale e internazionale, gli Stati Parte si impegnano a rispettare i principi sanciti dal Codice su cui si basano le misure previste all’articolo 5 della presente Convenzione. La presente Convenzione non pone limiti agli Stati Parte per quanto concerne l’adozione di misure addizionali a complemento del Codice. 2. Il testo del Codice e la versione più recente delle appendici2 e 3 sono allegati a titolo informativo e non costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Per gli Stati Parte le appendici, in quanto tali, non sanciscono alcun obbligo vincolante di diritto internazionale. 3. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 5 Misure per conseguire gli obiettivi della Convenzione
Ogni Stato Parte si impegna ad adottare misure adeguate secondo gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione. Queste misure possono comprendere leggi, regolamenti, politiche o pratiche amministrative.
Art. 6 Relazione con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati Parte derivanti da altri accordi precedentemente conclusi e compatibili con il suo oggetto e il suo scopo. Ciò non pregiudica né la possibilità per altri Stati Parte di godere dei loro diritti ai sensi della presente Convenzione, né l’esecuzione degli obblighi da essa derivanti.
II. Lotta antidoping sul piano nazionale
Art. 7 Coordinamento sul piano nazionale
Gli Stati Parte garantiscono l’applicazione della presente Convenzione, segnatamente con misure di coordinamento sul piano nazionale. Per adempiere i loro obblighi derivanti dalla presente Convenzione, possono ricorrere a organizzazioni antidoping, nonché alle autorità e organizzazioni sportive.
Art. 8 Limitazione della disponibilità e dell’uso nello sport di sostanze e metodi vietati
1. Se del caso, gli Stati Parte adottano misure per limitare la disponibilità di sostanze e metodi vietati, al fine di ridurne l’uso da parte degli sportivi nello sport, salvo nei casi di autorizzazione d’uso a fini terapeutici. Essi lottano in particolare contro il traffico destinato agli sportivi e, a tal fine, si adoperano per limitare la produzione, la circolazione, l’importazione, la distribuzione e la vendita di tali sostanze e metodi. 2. Gli Stati Parte adottano misure o incoraggiano, se del caso, i servizi competenti sottoposti alla loro giurisdizione ad adottare misure per prevenire o limitare l’uso e il possesso da parte degli sportivi di sostanze e metodi vietati nello sport, a meno che l’uso sia autorizzato a fini terapeutici. 3. Nessuna misura adottata secondo la presente Convenzione limita la disponibilità per scopi legittimi di sostanze e metodi il cui uso è vietato o limitato in ambito sportivo.
Art. 9 Misure nei confronti del personale di supporto degli sportivi
Gli Stati Parte medesimi adottano misure o incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad adottare misure, comprese sanzioni o penalità, nei confronti dei membri del personale di supporto degli sportivi che commettano una violazione delle regole antidoping o un’altra infrazione connessa con il doping nello sport.
Art. 10 Integratori alimentari
Se necessario, gli Stati Parte incoraggiano i produttori e i distributori di integratori alimentari a stabilire buone pratiche per la commercializzazione e la distribuzione di tali integratori, e segnatamente a fornire informazioni sulla composizione analitica dei prodotti e il certificato di qualità.
Art. 11 Misure finanziarie
Se necessario, gli Stati Parte: (a) iscrivono nei propri bilanci il finanziamento di un programma nazionale di controlli in tutte le discipline sportive o aiutano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping a finanziare i controlli antidoping, sia concedendo loro direttamente sussidi o aiuti, sia tenendo conto del costo di questi controlli nell’ambito della determinazione dell’importo globale di tali sussidi o aiuti; (b) provvedono per quanto necessario a ritirare il proprio sostegno finanziario nel settore dello sport agli sportivi o al personale di supporto degli sportivi che siano stati sospesi in seguito a una violazione delle regole antidoping, e ciò per la durata della sospensione; (c) ritirano in tutto o in parte il proprio sostegno finanziario o di altro genere, nel settore dello sport, a ogni organizzazione sportiva o organizzazione antidoping che non rispetti il Codice o le regole antidoping applicabili che sono state adottate conformemente al Codice.
Art. 12 Misure per facilitare i controlli antidoping
Se del caso, gli Stati Parte: (a) incoraggiano e facilitano l’esecuzione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione, di controlli antidoping conformi alle disposizioni del Codice, compresi i controlli imprevisti e i controlli fuori competizione o in competizione; (b) incoraggiano e facilitano la negoziazione, da parte delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping, di accordi che autorizzino squadre di controllo antidoping debitamente accreditate di altri Paesi a sottoporre i loro membri a controlli; (c) s’impegnano ad agevolare l’accesso delle organizzazioni sportive e delle organizzazioni antidoping sottoposte alla loro giurisdizione a un laboratorio antidoping accreditato per l’analisi dei campioni prelevati.
III. Cooperazione internazionale
Art. 13 Cooperazione tra le organizzazioni antidoping e le organizzazioni sportive
Gli Stati Parte incoraggiano la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sportive sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati Parte, per conseguire su scala internazionale lo scopo della presente Convenzione.
Art. 14 Sostegno alla missione dell’Agenzia mondiale antidoping
Gli Stati Parte si impegnano a sostenere l’Agenzia mondiale antidoping nella sua importante missione di lotta contro il doping sul piano internazionale.
Art. 15 Finanziamento paritario dell’Agenzia mondiale antidoping
Gli Stati Parte avallano il principio secondo cui il finanziamento del bilancio annuale di base approvato dall’Agenzia mondiale antidoping è assicurato per metà dai poteri pubblici e per metà dal Movimento olimpico.
Art. 16 Cooperazione internazionale in materia di lotta antidoping
Consapevoli che l’efficacia della lotta contro il doping nello sport dipende dalla possibilità di sottoporre gli sportivi a controlli imprevisti e di inviare i campioni ai laboratori in tempo utile per esservi analizzati, gli Stati Parte, per quanto necessario e conformemente alle rispettive legislazioni e procedure nazionali: (a) facilitano il compito dell’Agenzia mondiale antidoping e delle organizzazioni antidoping che operano in conformità con il Codice, fatti salvi i regolamenti dei Paesi ospiti interessati, affinché queste possano effettuare controlli antidoping sui loro sportivi, in competizione o fuori competizione, sul loro territorio e fuori di esso; (b) facilitano la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping debitamente accreditate quando queste ultime effettuano controlli antidoping; (c) cooperano per accelerare il trasporto o la spedizione transfrontaliera in tempo utile dei campioni così da garantirne la sicurezza e l’integrità; (d) agevolano il coordinamento internazionale dei controlli antidoping eseguiti dalle diverse organizzazioni antidoping e a tal fine cooperano con l’Agenzia mondiale antidoping; (e) agevolano la cooperazione tra i laboratori di controllo antidoping sottoposti alla loro giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione di altri Stati Parte. In particolare, gli Stati Parte che dispongono di laboratori antidoping accreditati devono incoraggiare questi ultimi ad aiutare nell’acquisizione dell’esperienza, delle competenze e delle tecniche necessarie per creare laboratori propri altri Stati Parte che lo desiderano;
(f) incoraggiano e sostengono gli accordi in materia di controlli reciproci conclusi tra le organizzazioni antidoping interessate in conformità con il Codice; (g) riconoscono reciprocamente le procedure di controllo del doping e i metodi di gestione dei risultati impiegati, conformemente al Codice, da ogni organizzazione antidoping, comprese le sanzioni sportive che ne risultano.
Art. 17 Fondo di contributi volontari
1. È istituito un «Fondo per l’eliminazione del doping nello sport», in seguito detto «Fondo di contributi volontari». Si tratta di un fondo di deposito istituito conformemente al Regolamento finanziario dell’UNESCO. Tutti i contributi versati dagli Stati Parte e da altri soggetti sono a titolo volontario. 2. Le risorse del Fondo di contributi volontari sono costituite da: (a) i contributi degli Stati Parte; (b) i versamenti, le donazioni o i legati di: (i) altri Stati, (ii) organizzazioni e programmi del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, nonché altre organizzazioni internazionali, (iii) organismi pubblici o privati, oppure di privati; (c) tutti gli interessi maturati sulle risorse del Fondo di contributi volontari; (d) il prodotto delle raccolte di fondi e i ricavi delle manifestazioni organizzate a favore del Fondo di contributi volontari; (e) tutte le altre risorse autorizzate dal regolamento del Fondo di contributi volontari emanato dalla Conferenza delle Parti. 3. I contributi versati dagli Stati Parte al Fondo di contributi volontari non sostituiscono le somme che essi si sono impegnati a versare come propria quota parte al bilancio annuale dell’Agenzia mondiale antidoping.
Art. 18 Utilizzazione e amministrazione del Fondo di contributi volontari
Le risorse del Fondo di contributi volontari sono stanziate dalla Conferenza delle Parti per il finanziamento di attività che ha approvato, segnatamente per aiutare gli Stati Parte a elaborare e attuare programmi antidoping secondo le disposizioni della presente Convenzione e tenuto conto degli obiettivi dell’Agenzia mondiale antidoping; tali risorse possono inoltre essere utilizzate per finanziare il funzionamento della Convenzione. I contributi al Fondo di contributi volontari non possono essere subordinati ad alcuna condizione politica, economica o di altra natura.
IV. Educazione e formazione
Art. 19 Principi generali in materia di educazione e formazione
1. Nei limiti dei loro mezzi, gli Stati Parte si adoperano per sostenere, concepire o attuare programmi di educazione e di formazione alla lotta antidoping. Questi programmi si prefiggono di fornire alla comunità sportiva in generale informazioni aggiornate ed esatte su: (a) gli effetti negativi del doping sui valori etici dello sport; (b) le conseguenze del doping sulla salute. 2. Oltre a quanto precede, i programmi di educazione e di formazione si prefiggono di fornire agli sportivi e al personale di supporto degli sportivi, in particolare nel corso della loro formazione iniziale, informazioni aggiornate ed esatte su: (a) le procedure di controllo antidoping; (b) i diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta contro il doping, comprese le informazioni sul Codice e le politiche delle organizzazioni sportive e antidoping competenti. Queste informazioni riguardano segnatamente le conseguenze di una violazione delle regole antidoping; (c) l’elenco delle sostanze e dei metodi vietati, nonché le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici; (d) gli integratori alimentari.
Art. 20 Codici deontologici
Gli Stati Parte incoraggiano le associazioni e istituzioni professionali competenti a elaborare e applicare codici di condotta, di buone pratiche e deontologici adeguati e conformi al Codice in materia di lotta contro il doping nello sport.
Art. 21 Partecipazione degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi
Gli Stati Parte favoriscono e, nella misura dei loro mezzi, sostengono la partecipazione attiva degli sportivi e del personale di supporto degli sportivi a tutti i settori della lotta antidoping condotta dalle organizzazioni sportive e da altre organizzazioni competenti e incoraggiano le organizzazioni sportive sottoposte alla loro giurisdizione a fare altrettanto.
Art. 22 Organizzazioni sportive ed educazione e formazione continua in materia di lotta contro il doping
Gli Stati Parte incoraggiano le organizzazioni sportive e le organizzazioni antidoping ad attuare programmi di educazione e formazione continua sui punti menzionati all’articolo 19 destinati a tutti gli sportivi e al personale di supporto degli sportivi.
Art. 23 Cooperazione in materia di educazione e formazione
Gli Stati Parte cooperano tra loro e con le organizzazioni competenti per scambiare, per quanto necessario, informazioni, competenze tecniche ed esperienze concernenti programmi antidoping efficaci.
V. Ricerca
Art. 24 Promozione della ricerca antidoping
Nei limiti dei loro mezzi gli Stati Parte, in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti, si impegnano a incoraggiare e promuovere la ricerca antidoping concernente: (a) la prevenzione e i metodi per l’accertamento del doping, i suoi aspetti comportamentali e sociali e le sue conseguenze sulla salute; (b) i sistemi e i mezzi per elaborare programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l’integrità della persona; (c) l’uso di tutte le sostanze e i metodi nuovi derivati dai progressi della scienza.
Art. 25 Natura della ricerca antidoping
Incoraggiando la ricerca antidoping di cui all’articolo 24, gli Stati Parte vigilano affinché questa sia condotta: (a) conformemente alle pratiche deontologiche riconosciute a livello internazionale; (b) evitando la somministrazione agli sportivi di sostanze e metodi vietati; (c) prendendo precauzione adeguate per far sì che i suoi risultati non possano essere utilizzati in maniera abusiva né servire per il doping.
Art. 26 Condivisione dei risultati della ricerca antidoping
Nel rispetto delle regole nazionali e internazionali applicabili, gli Stati Parte condividono, per quanto necessario, i risultati della ricerca antidoping con gli altri Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping.
Art. 27 Ricerca in materia di scienze dello sport
Gli Stati Parte incoraggiano: (a) gli scienziati e il corpo medico a condurre ricerche in materia di scienze dello sport in conformità con i principi sanciti dal Codice; (b) le organizzazioni sportive e il personale di supporto degli sportivi sottoposti alla loro giurisdizione ad applicare i risultati della ricerca in materia di scienze dello sport che sono conformi ai principi sanciti dal Codice.
VI. Monitoraggio della Convenzione
Art. 28 Conferenza delle Parti
1. È istituita una Conferenza delle Parti. La Conferenza delle Parti è l’organo supremo della presente Convenzione. 2. Di regola la Conferenza delle Parti si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Può riunirsi in sessione straordinaria su propria decisione o su richiesta di almeno un terzo degli Stati Parte. 3. Ogni Stato Parte dispone di un voto in seno alla Conferenza delle Parti. 4. La Conferenza delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
Art. 29 Organizzazione consultiva e osservatori presso la Conferenza delle Parti
L’Agenzia mondiale antidoping è invitata alla Conferenza delle Parti in qualità di organizzazione consultiva. Sono invitati in qualità di osservatori il Comitato internazionale olimpico, il Comitato paralimpico internazionale, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport (CIGEPS). La Conferenza delle Parti può decidere di invitare in qualità di osservatori altre organizzazioni competenti.
Art. 30 Funzioni della Conferenza delle Parti
1. Oltre a quelle previste da altre disposizioni della presente Convenzione, le funzioni della Conferenza delle Parti sono le seguenti : (a) promuovere lo scopo della presente Convenzione; (b) discutere sulle relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping e studiare i meccanismi di finanziamento del bilancio annuale di base dell’Agenzia. Al dibattito possono essere invitati Stati non parte alla Convenzione; (c) adottare un piano per l’impiego delle risorse del Fondo di contributi volontari secondo le disposizioni di cui all’articolo 18; (d) esaminare i rapporti sottoposti dagli Stati Parte secondo l’articolo 31; (e) esaminare costantemente i mezzi per garantire il rispetto della presente Convenzione, tenuto conto dell’evoluzione dei sistemi antidoping, conformemente all’articolo 31. Ogni meccanismo o misura di monitoraggio che vada oltre le disposizioni di cui all’articolo 31 è finanziata dal Fondo di contributi volontari istituito dall’articolo 17; (f) esaminare per adozione i progetti di emendamenti alla presente Convenzione; (g) esaminare, per approvazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 34 della Convenzione, le modifiche dell’Elenco dei divieti e dello Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici adottate dall’Agenzia mondiale antidoping;
(h) definire e attuare la cooperazione tra gli Stati Parte e l’Agenzia mondiale antidoping nel quadro della presente Convenzione; (i) invitare l’Agenzia mondiale antidoping a sottoporre, per esame, un rapporto sull’applicazione del Codice in occasione di ciascuna delle sessioni della Conferenza medesima. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Conferenza delle Parti può cooperare con altri organismi intergovernativi.
Art. 31 Rapporti presentati dagli Stati Parte alla Conferenza delle Parti
Tramite il Segretariato gli Stati Parte comunicano ogni due anni alla Conferenza delle Parti, in una delle lingue ufficiali dell’UNESCO, tutte le informazioni pertinenti sulle misure che hanno preso per adeguarsi alle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 32 Segretariato della Conferenza delle Parti
1. Il Segretariato della Conferenza delle Parti è assicurato dal Direttore generale dell’UNESCO. 2. Su richiesta della Conferenza delle Parti, il Direttore generale dell’UNESCO ricorre nella più ampia misura possibile ai servizi dell’Agenzia mondiale antidoping rispettando le modalità fissate dalla Conferenza delle Parti. 3. Le spese per il funzionamento della Convenzione sono finanziate dal bilancio ordinario dell’UNESCO, nei limiti delle risorse disponibili e a un livello appropriato, dal Fondo di contributi volontari creato in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 17 o da un’adeguata combinazione di queste risorse da stabilire ogni due anni. Il finanziamento delle spese del Segretariato con il budget ordinario deve essere ridotto al minimo, visto che la Convenzione deve beneficiare anche di finanziamenti a titolo volontario. 4. Il Segretariato prepara la documentazione della Conferenza delle Parti nonché il progetto di ordine del giorno per le riunioni di quest’ultima e garantisce l’esecuzione delle sue decisioni.
Art. 33 Emendamenti
1. Ogni Stato Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione con comunicazione scritta al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale trasmette tale comunicazione a tutti gli Stati Parte. Se, entro sei mesi dalla trasmissione della comunicazione, la metà almeno degli Stati Parte risponde favorevolmente alla proposta, il Direttore generale la presenta alla successiva sessione della Conferenza delle Parti. 2. La Conferenza delle Parti adotta gli emendamenti alla maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti. 3. Una volta adottati, gli emendamenti alla presente Convenzione sono sottoposti agli Stati Parte per ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
4. Per gli Stati Parte che li hanno ratificati, accettati, approvati o che vi hanno aderito, gli emendamenti alla presente Convenzione entrano in vigore tre mesi dopo che i due terzi degli Stati Parte hanno depositato gli strumenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In seguito, per ogni Stato Parte che ratifica, accetta, approva un emendamento o vi aderisce, l’emendamento entra in vigore tre mesi dopo che lo Stato Parte interessato deposita lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 5. Salvo che abbia manifestato una diversa intenzione, lo Stato che diviene Parte alla presente Convenzione dopo l’entrata in vigore di emendamenti secondo il paragrafo4 del presente articolo è considerato: (a) Parte alla presente Convenzione così come emendata; (b) Parte alla presente Convenzione non emendata nei confronti degli Stati Parte non vincolati da tali emendamenti.
Art. 34 Procedura specifica di emendamento agli allegati alla Convenzione
1. Se modifica l’Elenco dei divieti o lo Standard per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici, l’Agenzia mondiale antidoping può comunicare questi cambiamenti per scritto al Direttore generale dell’UNESCO. Il Direttore generale notifica senza indugio tali cambiamenti, in quanto proposte di emendamento agli allegati alla presente Convenzione, a tutti gli Stati Parte. Gli emendamenti agli allegati sono approvati dalla Conferenza delle Parti in occasione di una delle sue sessioni o per consultazione scritta. 2. Gli Stati Parte dispongono di un termine di 45 giorni dalla notificazione del Direttore generale per rendere nota a quest’ultimo la loro opposizione all’emendamento proposto, sia per scritto in caso di consultazione scritta sia in occasione di una sessione della Conferenza delle Parti. L’emendamento proposto è considerato approvato dalla Conferenza delle Parti, salvo che due terzi almeno degli Stati Parte manifestino la loro opposizione. 3. Il Direttore generale notifica agli Stati Parte gli emendamenti approvati dalla Conferenza delle Parti. Questi emendamenti entrano in vigore 45 giorni dopo tale notificazione, eccetto per gli Stati Parte che hanno previamente notificato al Direttore generale che non vi consentono. 4. Uno Stato Parte che ha notificato al Direttore generale di non consentire a un emendamento approvato secondo le disposizioni dei paragrafi precedenti rimane vincolato dagli allegati non emendati.
VII. Disposizioni finali
Art. 35 Sistemi costituzionali federali o non unitari
Le seguenti disposizioni si applicano agli Stati Parte con un sistema costituzionale federale o non unitario: (a) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione spetta al potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli degli Stati Parte che non sono Stati federali; (b) per quanto concerne le disposizioni della presente Convenzione la cui applicazione è di competenza di ciascuno degli Stati, contee, province o cantoni costituenti, che non sono tenuti ad adottare misure legislative in virtù del sistema costituzionale della federazione, il governo federale rende note tali disposizioni, con preavviso favorevole e per adozione, alle autorità competenti degli Stati, contee, province o cantoni costituenti.
Art. 36 Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati membri dell’UNESCO conformemente alle rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 37 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che dichiari in seguito di accettare di esserne vincolato, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 38 Estensione territoriale della Convenzione
1. Nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ogni Stato può indicare il territorio o i territori di cui cura le relazioni internazionali e in cui si applica la presente Convenzione. 2. Con dichiarazione all’UNESCO, ogni Stato Parte può in seguito estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio indicato in tale dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale dichiarazione da parte del depositario.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti può, per quanto concerne i territori che vi sono indicati, essere ritirata mediante notificazione all’UNESCO. Il ritiro prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data di ricezione di tale notificazione da parte del depositario.
Art. 39 Denuncia
Ciascuno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione. La denuncia è notificata depositando uno strumento scritto presso il Direttore generale dell’UNESCO. Essa prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione dello strumento di denuncia. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari dello Stato Parte interessato fino alla data in cui il ritiro prende effetto.
Art. 40 Depositario
Il Direttore generale dell’UNESCO è il depositario della presente Convenzione e dei relativi emendamenti. Nella sua qualità di depositario, informa gli Stati Parte alla presente Convenzione nonché tutti gli altri Stati membri dell’Organizzazione su: (a) il deposito di qualsivoglia strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; (b) la data di entrata in vigore della presente Convenzione in virtù dell’articolo 37; (c) qualsivoglia rapporto presentato in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 31; (d) qualsivoglia emendamento alla Convenzione o agli allegati adottato in virtù degli articoli 33 e 34 e sulla data di entrata in vigore di tale emendamento; (e) qualsivoglia dichiarazione o notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 38; (f) qualsivoglia notificazione effettuata in virtù delle disposizioni di cui all’articolo 39 e sulla data in cui la denuncia prende effetto; (g) qualsivoglia altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.
Art. 41 Registrazione
Conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite4, la presente Convenzione è registrata presso il Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell’UNESCO.
Art. 42 Testi facenti fede
1. La presente Convenzione, compresi gli allegati, è redatta in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo, i sei testi facenti parimenti fede. 2. Le appendici alla presente Convenzione sono redatte in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo.
Art. 43 Riserve
Non sono ammesse riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
(Seguono le firme) Allegato I5 Codice mondiale antidoping
La versione attuale dell’Elenco dei divieti del Codice mondiale antidoping può, in vigore dal 1° gen. 2014, essere consultata gratuitamente, in francese e in tedesco, sul sito dell’Antidoping svizzero, autorità competente per le misure antidoping conformemente all’art. 19 della L del 17 giu. 2011 (RS 415.0) sulla promozione dello sport, all’indirizzo www.antidoping.ch (RU 2014 1199).
Allegato II6 Standard e procedura per la concessione di autorizzazioni d’uso a fini terapeutici (AUT) Estratto dello «Standard internazionale per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA); in vigore dal 1° gennaio 2016 4.0 Ottenimento di una AUT 4.1 A uno sportivo si concede una AUT se (e solo se) è in grado di dimostrare, con probabilità preponderante, che sono rispettate tutte le condizioni elencate di seguito:
La sostanza o il metodo vietato in questione è necessario al trattamento di uno stato patologico acuto o cronico tanto che la salute dello sportivo risulterebbe seriamente compromessa se la sostanza o il metodo vietato non fosse somministrato.
È altamente inverosimile che l’uso terapeutico della sostanza o del metodo vietato comporti un miglioramento della prestazione sportiva che vada oltre a quello attribuibile al ritrovato stato di salute normale dello sportivo a seguito del trattamento della patologia acuta o cronica.
Non deve esistere alcuna alternativa terapeutica autorizzata che potrebbe sostituire la sostanza o il metodo vietato.
La necessità di utilizzare la sostanza o il metodo vietato non è una conseguenza parziale o totale di un precedente uso (privo di AUT) di una sostanza o metodo vietato al momento del suo uso.
[Commento in merito all’articolo4.1: se un CAUT decide di riconoscere o di non riconoscere una AUT accordata da un’altra organizzazione antidoping (v. l’articolo 7 qui di seguito) e se l’AMA esamina una decisione volta ad accordare (o a non accordare) una AUT (v. l’articolo 8 qui di seguito), si dovrà considerare la questione come nel caso in cui un CAUT deve valutare una domanda di AUT in virtù dell’articolo 6 qui di seguito, ossia: lo sportivo ha dimostrato, con probabilità preponderante, che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo4.1? Commento in merito all’articolo4.1: i documenti pubblicati sul sito dell’AMA intitolati «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni»), devono essere utilizzati a sostegno dell’applicazione di questi criteri in presenza di patologie particolari.] 4.2 Salvo i casi in cui sia applicabile una delle eccezioni previste dall’articolo4.3, uno sportivo che ha la necessità di usare una sostanza vietata o un metodo vietato per motivi terapeutici deve ottenere una AUT prima di fare uso della sostanza o del metodo in questione o di esserne in possesso.
Nuovo testo giusta la mod. approvata dal Comitato esecutivo dell’Agenzia mondiale antidoping il 15 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2016 1421).
4.3 Uno sportivo può ottenere un’autorizzazione retroattiva per l’uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato a scopi terapeutici (AUT retroattiva) unicamente:
in caso di emergenza medica o di trattamento di una patologia acuta; oppure
se a causa di altre circostanze eccezionali non vi è stato sufficiente tempo o nessuna possibilità per lo sportivo di presentare, o per il CAUT (Comitato per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) di esaminare, una domanda di AUT prima del controllo antidoping; oppure
se le regole applicabili esigevano che lo sportivo (v. commento in merito all’art. 5.1) o permettevano che lo sportivo (v. l’art.4.4.5 del Codice) presentasse una domanda di AUT retroattiva; oppure [Commento in merito all’articolo4.3(c): si consiglia vivamente a questi sportivi di allestire una cartella clinica e di essere pronti a dimostrare che rispettano le condizioni dell’AUT previste dall’articolo4.1, qualora risultasse necessaria la richiesta di una AUT retroattiva a seguito del controllo antidoping.]
se l’AMA e l’organizzazione antidoping presso la quale la richiesta di AUT retroattiva è o sarà presentata considerano che una AUT retroattiva deve essere accordata per questioni di equità.
[Commento in merito all’articolo4.3(d): se l’AMA e/o l’organizzazione antidoping si rifiutano di applicare l’articolo4.3(d), tale decisione è incontestabile, sia nel quadro di una procedura per violazione delle regole antidoping sia in un ricorso o in qualsiasi altro contesto.] 5.0 Responsabilità delle organizzazioni antidoping in materia di AUT 5.1 L’articolo4.4 del Codice specifica (a) le organizzazioni antidoping che dispongono delle competenze necessarie per prendere decisioni in materia di AUT; (b) il modo in cui tali decisioni in materia di AUT dovrebbero essere riconosciute e rispettate da altre organizzazioni antidoping; e (c) il momento in cui le decisioni in materia di AUT possono essere esaminate e/o costituire oggetto di un ricorso. [Commento in merito all’articolo 5.1: v. allegato 1 per una tabella sinottica delle disposizioni chiave dell’articolo4.4 del Codice. L’articolo4.4.2 del Codice definisce la competenza di un’organizzazione nazionale antidoping in merito alle decisioni in materia di AUT relative a sportivi che non sono sportivi di livello internazionale. In caso di disaccordo in merito a quale organizzazione nazionale antidoping spetti esaminare la domanda di AUT di uno sportivo che non è uno sportivo di livello internazionale, sarà l’AMA a prendere una decisione definitiva e non soggetta a ricorso. Se le esigenze di politica interna e le priorità nazionali spingono un’organizzazione nazionale antidoping ad assegnare la priorità a determinate discipline sportive anziché ad altre nel corso della pianificazione dei controlli (come previsto dall’articolo4.4.1 dello Standard internazionale per i controlli e gli esami), l’organizzazione nazionale antidoping può rifiutare di esaminare in anticipo le domande di AUT di sportivi attivi in tutte o in parte delle discipline sportive considerate non prioritarie; in tal caso deve tuttavia permettere a questi sportivi di presentare una domanda di AUT retroattiva qualora fossero sottoposti successivamente a un controllo.
L’organizzazione nazionale antidoping è tenuta a informare gli sportivi interessati sul suo sito web.] 5.2 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a costituire un CAUT per stabilire se le domande di concessione o riconoscimento di una AUT rispettano le condizioni previste nell’articolo4.1. [Commento in merito all’articolo 5.2: un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può optare per il riconoscimento automatico delle AUT accordate in precedenza, ma deve allestire un meccanismo affinché gli sportivi che partecipano alla manifestazione possano ottenere una nuova AUT in caso di necessità. A tale scopo, ogni organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può decidere se definire il suo proprio CAUT oppure assegnare, tramite un accordo, tale mansione a terzi (come SportAccord). L’obiettivo dovrebbe in ogni caso essere quello di garantire agli sportivi in competizione in queste manifestazioni la possibilità di ottenere rapidamente ed efficacemente una AUT prima di gareggiare.]
I CAUT dovrebbero essere costituiti almeno da tre medici con esperienza nel trattamento e nella cura di sportivi, nonché con solide conoscenze in medicina clinica e sportiva. Nel caso di sportivi disabili, almeno un membro del CAUT dovrebbe vantare esperienza generale in materia di trattamenti e cura di questo tipo di sportivi, oppure un’esperienza specifica con la/le particolare/i disabilità dello sportivo.
Al fine di garantire l’imparzialità delle decisioni, la maggioranza dei membri del CAUT non dovrebbe assumere responsabilità politiche in seno all’organizzazione antidoping che li ha nominati nel CAUT. Tutti i membri del CAUT devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitti d’interesse. (Il sito web dell’AMA mette a disposizione una dichiarazione modello.) 5.3 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a stabilire e pubblicare una procedura chiara applicabile alle domande di AUT inoltrate al suo CAUT e conforme al presente standard internazionale. È inoltre tenuta a diffondere i dettagli inerenti a tale procedura (perlomeno) pubblicandoli in modo facilmente accessibile sul suo sito web e trasmettendoli all’AMA. A sua volta, l’AMA può pubblicare queste informazioni sul proprio sito web.
5.4 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a comunicare rapidamente (in inglese o in francese), tramite ADAMS o un altro sistema approvato dall’AMA, tutte le decisioni prese dal suo CAUT in merito all’accettazione o al rifiuto di una AUT, come pure qualsiasi decisione di riconoscere o rifiutare una decisione in materia di AUT presa da un’altra organizzazione antidoping. Le informazioni (in inglese o in francese) comunicate in concomitanza alle AUT accordate dovranno includere:
la sostanza o il metodo approvato, come pure la posologia, la frequenza e la via di somministrazione ammesse, la durata della AUT, e tutte le condizioni imposte relative alla AUT; e
il modulo per la domanda di AUT e le informazioni cliniche pertinenti al caso (tradotte in inglese o in francese), le quali stabiliscono che le condizioni dell’articolo4.1 sono state rispettate (tali informazioni sono accessibili unicamente all’AMA, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federazione internazionale dello sportivo, nonché all’organizzazione responsabile della manifestazione alla quale lo sportivo desidera partecipare).
[Commento in merito all’articolo 5.4: la procedura di riconoscimento delle AUT è ampiamente facilitata dall’uso di ADAMS.] 5.5 Quando un’organizzazione nazionale antidoping accorda una AUT a uno sportivo, è tenuta ad avvisarlo per iscritto (a) che la AUT è valida esclusivamente a livello nazionale, e (b) che se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazionale o gareggia a una manifestazione internazionale, tale AUT non è valida, ad eccezione del caso in cui fosse riconosciuta dalla federazione internazionale o dall’organizzazione responsabile delle grandi manifestazioni conformemente all’articolo 7.1. Pertanto, l’organizzazione nazionale antidoping dovrebbe aiutare lo sportivo a stabilire il momento in cui sottoporre la sua AUT a una federazione internazionale o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni per il riconoscimento, oltre ad assistere e sostenere lo sportivo nel corso dell’intera procedura di riconoscimento. 5.6 Ogni federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a pubblicare un elenco (perlomeno rendendolo accessibile facilmente sul suo sito web e inviandolo all’AMA) indicando in modo inequivocabile (1) gli sportivi che dipendono dalla sua competenza e che sono tenuti a indirizzarsi a lei per richiedere una AUT e le scadenze per formulare una tale richiesta; (2) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping da lei automaticamente riconosciute e che pertanto non necessitano di una tale domanda conformemente all’articolo 7.1(a); e (3) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping che devono esserle sottoposte per il riconoscimento, conformemente all’articolo 7.1(b). L’AMA può pubblicare tale elenco sul proprio sito web. 5.7 Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ottenuto da un’organizzazione nazionale antidoping non è più valida se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazionale o gareggia in una manifestazione internazionale, salvo che la federazione internazionale riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7.
Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ricevuto da una federazione internazionale non è valida se lo sportivo gareggia in una manifestazione internazionale organizzata da un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni, salvo che l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni competente riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7. Di conseguenza, se la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso) non riconosce tale AUT, questa (con riserva dei diritti dello sportivo di inoltrare domanda di riesame da parte dell’AMA o di fare ricorso) non potrà essere invocata per giustificare la presenza, l’uso, il possesso o l’amministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato indicati nella AUT al cospetto della federazione internazionale o dell’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione.
6.0 Procedura di domanda di AUT 6.1 Lo sportivo che necessita di una AUT dovrebbe inoltrare la domanda prima possibile. Nel caso di sostanze vietate unicamente in competizione, lo sportivo dovrebbe inoltrare una domanda di AUT almeno 30 giorni prima della successiva competizione, salvo in caso d’emergenza o di situazione eccezionale. Lo sportivo dovrebbe inoltrare la domanda alla sua organizzazione nazionale antidoping, alla sua federazione internazionale e/o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso), avvalendosi del modulo di domanda di AUT disponibile. Le organizzazioni antidoping devono mettere a disposizione sul loro sito web, da scaricare, il modulo di domanda che desiderano sia utilizzato dai loro sportivi. Tale modulo deve basarsi sul modello dell’allegato2. Il modello può essere modificato dalle organizzazioni antidoping per includere esigenze supplementari a scopo informativo, tuttavia non è ammesso sopprimere alcuna sezione e alcun articolo del modulo. 6.2 Lo sportivo deve inoltrare il modulo di domanda di AUT all’organizzazione antidoping competente tramite il sistema ADAMS o nella modalità specificata dall’organizzazione antidoping. Tale modulo deve essere accompagnato da:
un’attestazione di un medico qualificato, che conferma la necessità dello sportivo di fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato in questione per motivi terapeutici; e
un’anamnesi completa, compresa la documentazione allestita dal/dai medico(i) che ha/hanno eseguito la prima diagnosi (se possibile) nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti alla domanda.
[Commento in merito all’articolo 6.2(b): le informazioni relative alla diagnosi, al trattamento e alla durata della validità dovrebbero basarsi sul documento «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.] 6.3 Lo sportivo conserverà una copia completa del modulo di domanda di AUT e di tutti i documenti e tutte le informazioni inoltrati a sostegno della domanda in questione. 6.4 La domanda di AUT sarà esaminata dal CAUT unicamente se il CAUT riceve il modulo di domanda debitamente compilato, corredato di tutti i documenti pertinenti. Le domande incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente. 6.5 Il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni, risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda dello sportivo; e/o il CAUT può ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenuta appropriata. 6.6 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per sottoporre la domanda di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo. 6.7 Il CAUT deciderà se accettare o rifiutare la domanda il più presto possibile, normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda completa. Qualora una domanda di AUT venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio al fine di comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 6.8 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comunicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA conformemente all’articolo 5.5.
Il rilascio di una AUT deve specificare la posologia, la frequenza, la via e la durata di somministrazione permesse dal CAUT per la sostanza vietata o il metodo vietato in questione, e rivelare le circostanze cliniche come pure qualsivoglia condizione imposta in rapporto alla AUT.
Una decisione di rifiuto di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
6.9 Ogni AUT deve avere una durata precisa definita dal CAUT, al termine della quale la AUT scade. Lo sportivo che deve continuare a fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato successivamente alla data di scadenza, dovrà inoltrare una nuova domanda di AUT entro un termine sufficientemente anteriore alla data di scadenza. [Commento in merito all’articolo 6.9: la durata di validità deve basarsi sui consigli inclusi nel documento «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.] 6.10 L’AUT sarà annullata prima della data di scadenza qualora lo sportivo non rispetti subito qualsiasi richiesta o condizione imposta dall’organizzazione antidoping che ha accordato la AUT. Inoltre, una AUT può anche essere invalidata dall’AMA o a seguito di un ricorso. 6.11 Se un risultato d’analisi fuori norma è riscontrato poco dopo la scadenza di una AUT per la sostanza vietata in questione, o dopo l’annullamento o l’invalidazione della medesima AUT, l’organizzazione antidoping che esegue l’esame iniziale del risultato d’analisi fuori norma (art. 7.2 del Codice) deve determinare se tale risultato è compatibile con l’uso della sostanza vietata prima della data di scadenza, d’annullamento o d’invalidazione della AUT. Se ciò dovesse essere il caso, tale uso (e qualsiasi presenza della sostanza vietata nel controllo antidoping dello sportivo che ne risulti) non costituisce una violazione delle regole antidoping. 6.12 Lo sportivo deve inoltrare una nuova domanda di AUT se, dopo aver ottenuto una AUT, necessita di una posologia, frequenza, via o durata di somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato sensibilmente differente da quanto specificato nella AUT. Se la presenza, l’uso, il possesso o la somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato non è compatibile con i termini della AUT accordata, il fatto che lo sportivo possieda una AUT non impedirà di giungere alla conclusione che abbia commesso una violazione delle regole antidoping.
7.0 Procedura di riconoscimento di una AUT 7.1 L’articolo4.4 del Codice esige che le organizzazioni antidoping riconoscano le AUT che soddisfano le condizioni dell’articolo4.1 accordate da altre organizzazioni antidoping. Di conseguenza, lo sportivo che viene assoggettato alle esigenze di una federazione internazionale o di un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in materia di AUT e che possiede già una AUT, non è tenuto a inoltrare una nuova domanda di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. Anziché questo:
a. La federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può segnalare che riconoscerà automaticamente le decisioni in materia di AUT prese in virtù dell’articolo4.4 del Codice (o determinate categorie di decisioni, p. es. quelle di certe organizzazioni antidoping, o quelle concernenti determinate sostanze vietate), premesso che queste decisioni in materia di AUT siano state rapportate conformemente all’articolo 5.4 e siano quindi disponibili per una verifica da parte dell’AMA. Se la AUT dello sportivo appartiene a una categoria di AUT automaticamente riconosciuta, lo sportivo non deve intraprendere ulteriori passi. [Commento in merito all’articolo 7.1(a): per facilitare le procedure degli sportivi, il riconoscimento automatico delle decisioni in materia di AUT, una volta che sono state rapportate conformemente all’articolo 5.4, è fortemente incoraggiato. Se una federazione internazionale o un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni non vuole riconoscere automaticamente tutte le AUT, dovrebbe riconoscere automaticamente il maggior numero di decisioni possibile, p. es. pubblicando un elenco delle organizzazioni antidoping le cui decisioni in materia di AUT saranno riconosciute automaticamente e/o un elenco delle sostanze vietate per le quali le AUT saranno riconosciute automaticamente. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire come illustrato nell’articolo 5.3, ossia l’elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web della federazione internazionale e trasmesso all’AMA e alle organizzazioni antidoping nazionali.]
b. In assenza di riconoscimento automatico, lo sportivo deve inoltrare una domanda di riconoscimento di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione, tramite ADAMS o un altro sistema indicato dalla federazione internazionale o dall’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. La domanda deve essere accompagnata da una copia della AUT, dal modulo di domanda originale di AUT e dai documenti inoltrati a sostegno di suddetta domanda e citati negli articoli 6.1 e 6.2 (salvo che l’organizzazione antidoping che ha accordato la AUT abbia già trasmesso la AUT e i documenti a essa correlati tramite ADAMS o un altro sistema d’intermediazione approvato dall’AMA, conformemente all’articolo 5.4).
7.2 Le domande di riconoscimento di AUT incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente. Inoltre, il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni, i risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda di riconoscimento della AUT dello sportivo; e/o il CAUT può ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenuta appropriata. 7.3 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per inoltrare la domanda di riconoscimento di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo. 7.4 Il CAUT deciderà se riconoscere o meno la AUT il più presto possibile, e normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda di riconoscimento completa. Qualora una domanda venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio per comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 7.5 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comunicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA. Una decisione di non riconoscimento di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
8.0 Esame delle decisioni di AUT da parte dell’AMA 8.1 L’articolo4.4.6 del Codice prevede che l’AMA, in determinati casi, debba esaminare le decisioni prese dalle federazioni internazionali in materia di AUT e che possa esaminare qualsiasi altra decisione in materia di AUT, al fine di determinarne la conformità alle condizioni previste dall’articolo4.1. L’AMA stabilirà un CAUT che risponda alle esigenze dell’articolo 5.2 al fine di procedere ai suddetti esami. 8.2 Qualsiasi domanda d’esame sarà inoltrata all’AMA per iscritto e accompagnata dal pagamento delle spese di dossier stabilite dall’AMA, come pure da una copia di tutte le informazioni previste dall’articolo 6.2 (o, nel caso dell’esame di una AUT rifiutata, di tutte le informazioni che lo sportivo aveva inoltrato assieme alla domanda originale di AUT). Una copia della domanda sarà trasmessa alla parte la cui decisione è soggetta a esame come pure allo sportivo (se non è stato lui a inoltrare la domanda d’esame). 8.3 Se la domanda d’esame concerne una decisione in materia di AUT che l’AMA non è tenuta a esaminare, l’AMA informerà lo sportivo appena possibile del rinvio o no della decisione al suo CAUT a scopo d’esame. Se decide di non coinvolgere il suo CAUT, l’AMA rimborserà allo sportivo le spese di dossier correlate alla domanda. Qualsiasi decisione presa dall’AMA di non rinviare il caso al suo CAUT è definitiva e non può costituire oggetto di un ricorso. Per contro, la decisione in materia di AUT può costituire oggetto di ricorso, come previsto dall’articolo4.4.7 del Codice. 8.4 Se la domanda concerne l’esame di una decisione presa da una federazione internazionale in materia di AUT che l’AMA è tenuta a esaminare, l’AMA può malgrado ciò rinviare il caso alla federazione internazionale (a) per eseguire chiarimenti (p. es. se le ragioni non sono indicate inequivocabilmente nella decisione); e/o (b) affinché la federazione internazionale riconsideri il caso (p. es.
se la AUT è stata rifiutata unicamente perché mancavano i risultati delle analisi mediche o altre informazioni richieste a dimostrazione che erano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo4.1). 8.5 Quando una domanda d’esame è rinviata al CAUT dell’AMA, questo può chiedere all’organizzazione antidoping e/o allo sportivo informazioni complementari, compresi esami supplementari come quelli descritti nell’articolo 6.5, e/o può ricorrere all’assistenza di altri esperti medici o scientifici, nella misura ritenuta opportuna. 8.6 Il CAUT dell’AMA dichiarerà nulla qualsiasi AUT che non soddisfi le condizioni dell’articolo4.1. Se la AUT annullata era prospettiva (e non retroattiva), l’annullamento entrerà in vigore nella data specificata dall’AMA (data che non dovrà precedere la data di notifica dello sportivo da parte dell’AMA). L’annullamento della AUT non avrà effetto retroattivo e non annullerà i risultati dello sportivo antecedenti la notifica da parte dell’AMA. Tuttavia, se la AUT annullata è una AUT retroattiva, l’annullamento sarà parimenti retroattivo. 8.7 Il CAUT dell’AMA annullerà qualsiasi rifiuto di AUT da parte di un’organizzazione antidoping se la domanda di AUT soddisfaceva le condizioni dell’articolo4.1. In tal caso, il CAUT dell’AMA rilascerà quindi la AUT. 8.8 Quando il CAUT dell’AMA esamina la decisione di una federazione internazionale assegnatagli in virtù dell’articolo4.4.3 del Codice (esame obbligatorio), può esigere che l’organizzazione antidoping non considerata (vale a dire l’organizzazione antidoping di cui non conferma il punto di vista) (a) rimborsi le spese di dossier alla parte che ha portato la decisione davanti all’AMA (se il caso lo richiede); e/o (b) rimborsi le spese sostenute dall’AMA in concomitanza con tale esame, qualora queste non fossero coperte dalle spese di dossier. 8.9 Quando il CAUT dell’AMA annulla una decisione in materia di AUT che l’AMA ha deciso di esaminare di sua propria iniziativa, l’AMA può esigere che l’organizzazione antidoping che ha preso la decisione rimborsi le spese sostenute dall’AMA in relazione a tale esame. 8.10 L’AMA comunicherà rapidamente la decisione motivata del suo CAUT allo sportivo, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federazione internazionale dello sportivo (e, all’occorrenza, all’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni).
9.0 Riservatezza delle informazioni 9.1 La raccolta, l’archiviazione, il trattamento, la divulgazione e la ritenzione di dati personali durante una procedura di AUT da parte delle organizzazioni antidoping e da parte dell’AMA rispettano lo Standard internazionale per la protezione dei dati personali. 9.2 Uno sportivo che inoltra una domanda di AUT o una domanda di riconoscimento di AUT deve fornire il consenso scritto:
alla trasmissione di tutte le informazioni concernenti la domanda ai membri di tutti i CAUT aventi competenza in virtù del presente standard internazionale per esaminare il dossier e, se necessario, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti nonché a tutto il personale (compresi i collaboratori dell’AMA) che partecipa al trattamento, all’esame o ai ricorsi relativi alle domande di AUT;
alla trasmissione al CAUT da parte del/dei medico/i dello sportivo, su richiesta del CAUT, di qualsiasi informazione relativa alla sua salute che il CAUT reputi necessaria per esaminare la domanda dello sportivo e prendere una decisione; e
alla trasmissione della decisione relativa alla domanda a tutte le organizzazioni antidoping che dispongono di competenze sullo sportivo in materia di controlli e/o di gestione dei risultati.
[Commento in merito all’articolo 9.2: prima di raccogliere dati personali o ottenere il consenso di uno sportivo, l’organizzazione antidoping comunicherà allo sportivo le informazioni concordate nell’articolo 7.1 dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.] 9.3 La domanda di AUT sarà trattata nel rispetto dei più severi principi di riservatezza medica. I membri del CAUT, gli esperti indipendenti e il personale coinvolto dell’organizzazione antidoping svolgeranno tutte le loro attività relative alla procedura con la massima riservatezza, sottoscrivendo i relativi accordi. In particolare, devono restare strettamente confidenziali i seguenti dati:
tutti i dati o le informazioni medici forniti dallo sportivo e dal/dai medico/i curante/i dello sportivo;
tutti i dettagli inerenti alla domanda, compreso il nome del/dei medico/i coinvolto/i nel processo.
9.4 Se uno sportivo desidera revocare l’autorizzazione data al CAUT di ottenere qualsiasi informazione inerente alla sua salute, lo sportivo è tenuto ad avvisare per iscritto il suo medico curante. A seguito della suddetta revoca, la domanda di una AUT o di riconoscimento di una AUT esistente da parte dello sportivo sarà considerata come ritirata senza il rilascio di un’autorizzazione o di un riconoscimento. 9.5 Le organizzazioni antidoping impiegheranno le informazioni comunicate da uno sportivo in relazione a una domanda di AUT esclusivamente per valutare tale domanda e nell’ambito di indagini e procedure concernenti potenziali violazioni delle regole antidoping.
Schema illustrativo dell’articolo 4.4 del Codice
1. Nel momento in cui una AUT si rivela necessaria, lo sportivo non è uno sportivo di livello internazionale
Lo sportivo non è di livello internazionale Domanda di AUT CAUT dell’ONAD
Lo sportivo può ISTANZA DI RICORSO fare ricorso AUT rifiutata AUT accordata DI LIVELLO NAZIONALE
2. Lo sportivo si iscrive a una manifestazione in cui l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni ha le sue proprie esigenze riguardo alle AUT
Lo sportivo ha già una AUT?
L’AUT appartiene a una categoria di AUT Sì No automaticamente riconosciuta dall’OGM?
Sì No Presentazione della AUT CAUT dell’OGM per il riconoscimento
AUT AUT non AUT AUT non riconosciuta riconosciuta accordata accordata
Le sportivo può fare Nessuna altra procedura ricorso per il non riconoscimento
Lo sportivo può fare ISTANZE DI ricorso di rifiuto RICORSO dell’OGM
3. Lo sportivo è uno sportivo di livello internazionale (quindi assoggettato alle esigenze della federazione internazionale in materia di AUT)
Lo sportivo ha già una AUT accordata a livello nazionale?
La AUT appartiene a una categoria di Sì No decisioni di AUT automaticamente riconosciute dalla FI?
Domanda di Presentazione della AUT AUT per il riconoscimento
Sì No CAUT della FI
AUT riconosciuta AUT non riconosciuta AUT accordata AUT non accordata
Lo sportivo e/o L’ONAD può L’AMA può Nessun altra procedura l’ONAD possono sottoporre accettare la necessaria sottoporre il non l’approvazione domanda riconoscimento all’AMA d’esame all’AMA sottoposta dallo sportivo CAUT dell’AMA
Decisione della FI confermata Decisione della FI non confermata
Lo sportivo e/o La FI può fare Lo sportivo l’ONAD possono ricorso può fare fare ricorso ricorso
TAS
Doping nello sport. Conv. internazionale 0.812.122.2
Modello per il modulo di domanda di AUT
Identificazione dell’organizzazione antidoping (logo o nome della OAD)
Modulo di domanda d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT) Siete pregati di compilare le sezioni in lettere maiuscole oppure a macchina. Lo sportivo deve completare le sezioni 1, 5, 6 e 7; il medico le sezioni 2, 3 e 4. Le domande illeggibili o incomplete saranno rinviate e dovranno essere nuovamente sottoposte in forma leggibile e completa.
1. Informazioni concernenti lo sportivo
Cognome: .......................................... Nomi: ...........................................................
Sesso Femminile ♦ Maschile ♦ Data di nascita (gg/mm/aaaa) ...................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................
Località:............................................. Paese: ........................................................... Codice postale:: ..........
Tel.: ................................................... e-mail: .......................................................... (con codice internazionale)
Sport: ................................................. Disciplina/posizione: ...................................
Organizzazione sportiva internazionale o nazionale: ...............................................
Gli sportivi con una disabilità sono pregati di specificare quale: ..................................................................................................................................
2. Informazioni mediche (continuare su un foglio separato se necessario)
Diagnosi: .................................................................................................................................. Se un farmaco autorizzato può essere somministrato per trattare la patologia, occorre fornire una giustificazione medica per la richiesta d’uso di un farmaco vietato: .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................
Osservazione: Gli elementi che confermano la diagnosi saranno allegati e inoltrati assieme alla presente domanda. Le prove mediche comprendono un’anamnesi completa nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti al caso. Nel limite del possibile, verrà allegata una copia di tutta la corrispondenza e/o dei rapporti originali. Le prove saranno il più oggettive possibili, considerate le circostanze cliniche. Nel caso di patologie impossibili da dimostrare, un consulto medico indipendente sarà allegato a sostegno della presente domanda. L’AMA aggiorna una serie di linee direttive volte ad aiutare i medici nella preparazione delle domande di AUT complete e dettagliate. È possibile consultare questi documenti, intitolati «Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») inserendo il termine di ricerca «Informazioni mediche» sul sito web dell’AMA (https://www.wada-ama.org). Queste linee direttive si basano sulla diagnosi e il trattamento di un numero elevato di affezioni che toccano comunemente gli sportivi e che necessitano di un trattamento con sostanze vietate.
3. Dettagli riguardo ai farmaci
Sostanza(e) vietata(e): Posologia Metodo di Frequenza Durata del Nome generico somministrazione trattamento
1. 2. 3.
Doping nello sport. Conv. internazionale 0.812.122.2
4. Attestazione del medico
Io, sottoscritto(a), certifico che le informazioni riportate nelle precedenti sezioni 2 e 3 sono esatte e che il trattamento summenzionato è appropriato dal punto di vista medico. Cognome: ................................................................................................................. Specializzazione medica: ......................................................................................... Indirizzo: .................................................................................................................. Tel.: .......................................................................................................................... Fax: ........................................................................................................................... e-mail: ...................................................................................................................... Firma del medico: ......................................................... Data: ................................
5. Domande retroattive
La presente domanda è retroattiva? Indicare la ragione: Sì: ♦ Emergenza medica o trattamento di No: ♦ una patologia acuta ♦
In caso affermativo in quale data ha A causa di altre circostanze eccezionali avuto inizio il trattamento? non vi è stato sufficiente tempo o possibilità per sottoporre una domanda di .............................................................. AUT prima del prelievo antidoping ♦ Domanda prima dell’uso di una sostanza non obbligatoria in virtù delle regole applicabili ♦ Altra ragione ♦ Spiegazioni:
6. Domande precedenti
Avete già inoltrato una/delle domanda(e) di AUT in precedenza? Sì ♦ No ♦ Per quale sostanza o metodo? .................................................................................................................................. Presso chi? ............................................ Quando?.................................................... Decisione: Approvata ♦ Rifiutata ♦
7. Dichiarazione dello sportivo Io sottoscritto(a), …………………………, attesto che le informazioni fornite nelle sezioni 1, 5 e 6 sono esatte. Autorizzo la divulgazione delle informazioni mediche personali ai collaboratori autorizzati dell’organizzazione antidoping (OAD) e dell’AMA, al CAUT (Comitato d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) dell’AMA e ad altri CAUT di OAD nonché al personale autorizzato che potrebbe avere il diritto di conoscere tali informazioni in virtù del Codice mondiale antidoping e/o dello Standard internazionale per le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici. Autorizzo il mio/i miei medico(i) a comunicare alle persone summenzionate qualsiasi informazione relativa al mio stato di salute reputata necessaria al fine di esaminare la mia domanda e prendere una decisione. Prendo nota che tali informazioni saranno impiegate unicamente per valutare la mia domanda di AUT e nel contesto di indagini e procedure relative a potenziali violazioni delle regole antidoping. Prendo nota che se desidero (1) ottenere maggiori informazioni in merito all’impiego dei miei dati; (2) esercitare il mio diritto d’accesso e di correzione; o (3) revocare il diritto di queste organizzazioni a ottenere informazioni sulla mia salute, devo comunicarlo per iscritto al mio medico e alla mia OAD. Prendo nota e accetto la potenziale necessità che le informazioni inerenti alle AUT inoltrate prima del ritiro del mio consenso siano archiviate al solo scopo di stabilire una potenziale violazione delle regole antidoping, conformemente alle esigenze del Codice. Acconsento che la decisione relativa alla presente domanda sia comunicata a tutte le organizzazioni antidoping e alle altre organizzazione competenti per i controlli e/o la gestione dei risultati. Prendo nota e accetto che i destinatari delle mie informazioni e della decisione inerente alla presente domanda possano risiedere al di fuori dal mio Paese di domicilio. È possibile che in alcuni di questi Paesi le leggi sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della sfera privata non siano equivalenti a quelle in vigore nel mio Paese di residenza. Prendo nota della possibilità di querelare l’AMA o il TAS qualora reputassi che i miei dati personali non vengano utilizzati nel rispetto del presente consenso e dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.
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Firma dello sportivo: ................................. Data:..........................................................
Firma del genitore o del tutore dello sportivo: ................................................................... Data:.......................................................... (Se lo sportivo fosse minorenne o affetto da una disabilità che gli impedisca di firmare il presente modulo, un genitore o tutore è tenuto a firmarlo a suo nome.) Inoltrare il modulo debitamente compilato a …………… tramite il mezzo indicato di seguito (conservandone una copia personale): …………
Campo d’applicazione il 27 aprile 20167 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 31 dicembre 2006 A 1° febbraio 2007 Algeria 29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Andorra 27 gennaio 2009 A 1° marzo 2009 Angola 29 giugno 2009 A 1° agosto 2009 Antigua e Barbuda 15 luglio 2010 A 1° settembre 2010 Arabia Saudita 22 maggio 2008 A 1° luglio 2008 Argentina* 29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Armenia 17 febbraio 2010 1° aprile 2010 Australia 17 gennaio 2006 1° febbraio 2007 Austria 19 luglio 2007 1° settembre 2007 Azerbaigian 23 luglio 2007 A 1° settembre 2007 Bahamas 12 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Bahrein 15 dicembre 2008 1° febbraio 2009 Bangladesh 22 ottobre 2007 1° dicembre 2007 Barbados 21 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Belarus 18 febbraio 2009 A 1° aprile 2009 Belgio 19 giugno 2008 1° agosto 2008 Belize 16 dicembre 2011 1° febbraio 2012 Benin 4 agosto 2011 1° ottobre 2011 Bhutan 14 novembre 2011 1° gennaio 2012 Bolivia 15 novembre 2006 1° febbraio 2007 Bosnia e Erzegovina 22 aprile 2009 1° giugno 2009 Botswana 6 agosto 2009 A 1° ottobre 2009 Brasile 18 dicembre 2007 1° febbraio 2008 Brunei 31 marzo 2008 1° maggio 2008 Bulgaria 12 gennaio 2007 1° marzo 2007 Burkina Faso 12
novembre 2008 1° gennaio 2009 Burundi 5 settembre 2007 1° novembre 2007 Cambogia 9 aprile 2008 A 1° giugno 2008 Camerun 15 ottobre 2007 A 1° dicembre 2007 Canada 29 novembre 2005 1° febbraio 2007 Capo Verde 5 giugno 2008 1° agosto 2008 Ceca, Repubblica 30 aprile 2007 1° giugno 2007 Ciad 10 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Cile 11 febbraio 2011 1° aprile 2011 Cina 9 ottobre 2006 A 1° febbraio 2007
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Cipro 8 settembre 2009 1° novembre 2009 Colombia 31 agosto 2009 1° ottobre 2009 Comore 4 giugno 2010 1° agosto 2010 Congo (Brazzaville) 23 settembre 2013 1° novembre 2013 Congo (Kinshasa) 28 settembre 2010 1° novembre 2010 Corea (Nord) 19 ottobre 2010 A 1° dicembre 2010 Corea (Sud) 5 febbraio 2007 1° aprile 2007 Costa Rica 27 febbraio 2012 1° aprile 2012 Côte d’Ivoire 29 luglio 2008 1° settembre 2008 Croazia 3 ottobre 2007 1° dicembre 2007 Cuba 28 luglio 2008 A 1° settembre 2008 Danimarca a 15 dicembre 2005 1° febbraio 2007 Dominica 28 novembre 2011 A 1° gennaio 2012 Dominicana, Repubblica 6 settembre 2012 A 1° novembre 2012 Ecuador 22 marzo 2007 A 1° maggio 2007 Egitto 23 maggio 2007 1° luglio 2007 El Salvador 5 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Emirati Arabi Uniti 4 agosto 2009 A 1° ottobre 2009 Eritrea 19 agosto 2008 1° ottobre 2008 Estonia 17 agosto 2007 1° ottobre 2007 Etiopia 30 luglio 2008 1° settembre 2008 Figi 17 novembre 2010 1° gennaio 2011 Filippine 17 marzo 2010 1° maggio 2010 Finlandia 22 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Francia 5 febbraio 2007 1° aprile 2007 Gabon 27 novembre 2007 1° gennaio 2008 Gambia 3 maggio 2011 1° luglio 2011 Georgia 7 dicembre 2009 A 1° febbraio 2010 Germania
31 maggio 2007 1° luglio 2007 Ghana 31 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Giamaica 2 agosto 2006 1° febbraio 2007 Giappone 26 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Gibuti 29 luglio 2015 1° settembre 2015 Giordania 20 gennaio 2009 1° marzo 2009 Grecia 31 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Grenada 12 gennaio 2009 A 1° marzo 2009 Guatemala 17 marzo 2008 1° maggio 2008 Guinea 6 luglio 2009 1° settembre 2009 Guinea Equatoriale 10 marzo 2010 1° maggio 2010 Guyana 6 maggio 2010 A 1° luglio 2010 Haiti 17 settembre 2009 1° novembre 2009 Honduras 26 maggio 2015 A 1° luglio 2015 India 7 novembre 2007 1° gennaio 2008
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Indonesia 30 gennaio 2008 1° marzo 2008 Iran 23 marzo 2010 A 1° maggio 2010 Iraq 22 gennaio 2013 1° marzo 2013 Irlanda 18 luglio 2008 1° settembre 2008 Islanda 10 febbraio 2006 A 1° febbraio 2007 Isole Cook 15 febbraio 2006 A 1° febbraio 2007 Israele 26 gennaio 2012 A 1° marzo 2012 Italia 27 febbraio 2008 1° aprile 2008 Kazakistan 8 febbraio 2010 1° aprile 2010 Kenya 25 agosto 2009 1° ottobre 2009 Kirghizistan 4 marzo 2011 A 1° maggio 2011 Kiribati 15 maggio 2015 A 1° luglio 2015 Kuwait 13 agosto 2007 A 1° settembre 2007 Lesotho 31 luglio 2012 A 1° settembre 2012 Lettonia 10 aprile 2006 A 1° febbraio 2007 Liberia 6 ottobre 2011 1° dicembre 2011 Libia 30 maggio 2007 1° luglio 2007 Lituania 2 agosto 2006 1° febbraio 2007 Lussemburgo 11 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Macedonia 9 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Madagascar 31 ottobre 2014 1° dicembre 2014 Malawi 19 marzo 2009 1° maggio 2009 Malaysia 20 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Maldive 14 ottobre 2010 1° dicembre 2010 Mali 30 maggio 2007 1° luglio 2007 Malta 6 dicembre 2011 1° febbraio 2012 Marocco 15 aprile 2009 1° giugno 2009 Marshall, Isole 3 giugno 2010 1° agosto 2010 Maurizio 6 luglio 2006 1° febbraio 2007 Messico 11 aprile 2007 1° giugno 2007 Moldova 19 febbraio 2008 1°
aprile 2008 Monaco 30 gennaio 2006 1° febbraio 2007 Mongolia 15 ottobre 2007 A 1° dicembre 2007 Montenegro 22 giugno 2009 A 1° agosto 2009 Mozambico 23 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Myanmar 31 marzo 2010 1° maggio 2010 Namibia 29 novembre 2006 1° febbraio 2007 Nauru 4 maggio 2006 1° febbraio 2007 Nepal 15 giugno 2010 1° agosto 2010 Nicaragua 15 gennaio 2010 A 1° marzo 2010 Niger 26 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Nigeria 24 febbraio 2006 1° febbraio 2007 Norvegia 13 gennaio 2006 1° febbraio 2007
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Nuova Zelanda b 23 dicembre 2005 1° febbraio 2007 Oman 9 luglio 2007 1° settembre 2007 Paesi Bassi 1° gennaio 1000 1° gennaio 1000 Aruba 17 novembre 2006 1° febbraio 2007 Curaçao 12 maggio 2009 12 maggio 2009 Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba) 12 maggio 2009 12 maggio 2009 Sint Maarten 12 maggio 2009 12 maggio 2009 Pakistan 4 febbraio 2008 1° aprile 2008 Palau 23 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Palestina 5 giugno 2015 A 1° agosto 2015 Panama 27 novembre 2007 1° gennaio 2008 Papua Nuova Guinea 6 settembre 2010 1° novembre 2010 Paraguay 13 ottobre 2008 1° dicembre 2008 Perù 16 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Polonia 17 gennaio 2007 A 1° marzo 2007 Portogallo 30 aprile 2007 1° giugno 2007 Qatar 24 agosto 2007 1° ottobre 2007 Regno Unito 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Bermuda 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Guernesey 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Isola di Man 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Isole Caimane 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Isole Falkland 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Jersey 25 aprile 2006 1° febbraio 2007 Vergini Britanniche, Isole 31 maggio 2011 1° luglio 2012 Romania 23 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Ruanda 12 aprile 2010 1° giugno 2010 Russia
29 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Saint Kitts e Nevis 14 aprile 2008 1° giugno 2008 Saint Lucia 7 dicembre 2007 1° febbraio 2008 Saint Vincent e Grenadine 25 agosto 2009 A 1° ottobre 2009 Salomone, Isole 22 giugno 2015 1° agosto 2015 Samoa 8 agosto 2007 1° ottobre 2007 San Marino 22 febbraio 2010 A 1° aprile 2010 Seicelle 5 luglio 2006 1° febbraio 2007 Senegal 29 aprile 2008 1° giugno 2008 Serbia 19 giugno 2009 1° agosto 2009 Singapore 5 novembre 2007 A 1° gennaio 2008 Siria 13 maggio 2013 1° luglio 2013 Slovacchia 26 gennaio 2007 1° marzo 2007 Slovenia 18 settembre 2008 A 1° novembre 2008 Somalia 14 ottobre 2009 1° dicembre 2009
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Spagna 25 ottobre 2006 1° febbraio 2007 Sri Lanka 9 marzo 2011 A 1° maggio 2011 Stati Uniti* 25 agosto 2008 1° ottobre 2008 Sudafrica 30 novembre 2006 1° febbraio 2007 Sudan 27 settembre 2011 1° novembre 2011 Suriname 20 luglio 2009 A 1° settembre 2009 Svezia 9 novembre 2005 1° febbraio 2007 Svizzera 23 ottobre 2008 A 1° dicembre 2008 Swaziland 13 dicembre 2010 1° febbraio 2011 Tagikistan 30 marzo 2012 1° maggio 2012 Thailandia 15 gennaio 2007 1° marzo 2007 Togo 3 dicembre 2009 1° febbraio 2010 Tonga 14 giugno 2010 1° agosto 2010 Trinidad e Tobago 9 marzo 2007 A 1° maggio 2007 Tunisia 26 dicembre 2006 1° febbraio 2007 Turchia 9 giugno 2009 1° agosto 2009 Turkmenistan 3 novembre 2010 1° gennaio 2011 Tuvalu 6 settembre 2013 1° novembre 2013 Ucraina 8 novembre 2006 1° febbraio 2007 Uganda 27 ottobre 2008 A 1° dicembre 2008 Ungheria 29 agosto 2007 1° ottobre 2007 Uruguay 28 aprile 2008 1° giugno 2008 Uzbekistan 29 aprile 2011 1° giugno 2011 Vanuatu 26 gennaio 2011 1° marzo 2011 Venezuela 13 agosto 2009 1° ottobre 2009 Vietnam 2 ottobre 2009 A 1° dicembre 2009 Zambia
2 dicembre 2008 A 1° febbraio 2009 Zimbabwe 13 dicembre 2011 1° febbraio 2012 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO): http://portal.unesco.org («Legal Instruments») oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non si applica alla Groenlandia e alle Isole Faeröer. b La Conv. non si applica a Tokelau