0.916.421.30
Atto istitutivo
della Commissione europea per la lotta antiaftosa
Preambolo
Gli Stati contraenti, considerata l’urgente necessità di prevenire le grandi perdite cagionate all’agricoltura europea dalle ricorrenti epidemie di afta epizootica, istituiscono col presente atto, nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, una commissione denominata Commissione europea per la lotta antiaftosa, incaricata di promuovere in Europa, sia sul piano nazionale sia su quello internazionale, le misure di lotta antiaftosa.
Art. I Membri
Possono diventare membri della Commissione europea per la lotta antiaftosa (dapresso: «Commissione») gli Stati europei, membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, gli Stati partecipanti in quanto membri della Conferenza regionale per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e serviti dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura come anche gli Stati europei membri dell’Ufficio internazionale delle epizoozie facenti parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, i quali aderiscono al presente atto istitutivo, conformemente al disposto dell’articolo XV. La Commissione può, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, ammettere come suo membro qualsiasi altro Stato europeo facente parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi istituzione specializzata delle Nazioni Unite o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, che abbia depositato una domanda d’ammissione, corredata di uno strumento ufficiale, col quale esso dichiari di accettare gli obblighi stabiliti dall’atto istitutivo, nel testo in vigore al momento della sua ammissione.1
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (dap-presso: «Organizzazione»), l’Ufficio internazionale delle epizoozie (dappresso: «Ufficio») e l’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici hanno la facoltà di farsi rappresentare a tutte le sessioni della Commissione e dei suoi Comitati; i loro rappresentanti tuttavia non hanno diritto di voto.
Art. II Obblighi dei membri per la lotta antiaftosa all’interno e nella cooperazione internazionale
I membri si obbligano a lottare contro l’afta epizootica e a sforzarsi di estirparla, ricorrendo a misure sanitarie e a regolamenti di quarantena efficaci, secondo uno, o più, dei metodi seguenti:
1.1 uccisione;
1.2 combinazione di uccisione e vaccinazione;
1.3 immunizzazione totale del bestiame bovino mediante vaccinazione;
1.4 vaccinazione perizonale ai focolai d’infezione.
I metodi prescelti dovranno essere applicati rigorosamente.
I membri che adottano il metodo 1.2 o quello 1.4 si obbligano a procurarsi una quantità di virus sufficiente per la produzione del vaccino e una quantità di vaccino sufficiente a garantire la protezione del bestiame nel caso in cui si dichiari l’epizoozia. Ogni membro darà agli altri collaborazione e assistenza per tutto quanto si riferisca ad un’azione comune contro l’afta, segnatamente, ove occorra, per la fornitura di vaccino e di virus. Le quantità di vaccino e di virus da tenere in riserva per l’uso interno e per quello internazionale saranno stabilite dai membri, secondo le conclusioni della Commissione e i preavvisi dell’Ufficio.
I membri avranno cura di identificare immediatamente il virus raccolto nel corso di un’epidemia aftosa e di comunicarne senza indugio i risultati alla Commissione e all’Ufficio.
I membri si obbligano a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni che potessero abbisognare al suo lavoro. In particolare notificheranno immediatamente alla Commissione e all’Ufficio lo scoppio e l’estensione di ogni nuova epidemia, fornendo al riguardo i rapporti particolareggiati che risultassero utili per la Commissione.
Art. III Sede
La Commissione ha la sede e la segretaria in Roma, presso l’Organizzazione.
La Commissione si riunisce nella sua sede, tranne decisione diversa presa da essa stessa, durante una sessione anteriore o, in circostanza eccezionale, dal suo Comitato esecutivo.
Art. IV Funzioni generali
Le funzioni generali della Commissione sono di:
Stabilire con l’Ufficio, per il tramite del direttore generale dell’Organizzazione e nel quadro degli accordi esistenti fra l’Organizzazione e l’Ufficio, delle intese atte a garantire che:
1.1 siano date a tutti i membri delle relazioni tecniche sui problemi concernenti la lotta antiaftosa;
1.2 siano raccolte e diffuse, nel minor tempo possibile, delle informazioni complete sulle epidemie di afta e sull’identificazione dei virus;
1.3 siano effettuati i necessari lavori speciali di ricerca.
Raccogliere informazioni sui programmi nazionali di lotta e di studio concernenti l’afta.
Determinare, assieme ai membri interessati, la natura e l’ampiezza dell’assi-stenza di cui questi hanno bisogno per eseguire i loro programmi.
Suscitare e organizzare, quando occorra, delle azioni comuni per superare gli ostacoli che s’oppongono all’attuazione dei programmi di lotta e prendere, a questo riguardo, le misure che consentano di disporre dei mezzi necessari per la produzione e l’immagazzinamento dei vaccini, per esempio ricorrendo ad accordi fra i membri.
Predisporre i mezzi materiali necessari per identificare i virus.
Studiare la possibilità d’istituire un laboratorio internazionale per l’identifi-cazione dei virus e la produzione dei vaccini.
Allestire, e poi aggiornare, un registro delle disponibilità di virus e vaccini nei differenti Paesi.
Dare alle altre organizzazioni avvisi concernenti l’impiego dei fondi disponibili per la lotta antiaftosa in Europa.
Intendersi, tramite il direttore generale dell’Organizzazione, con altri organismi, gruppi regionali o Stati estranei alla Commissione, in modo da rendere possibile la loro partecipazione ai lavori della Commissione o dei comitati, e da assicurare un mutuo aiuto in tutti i problemi della lotta antiaftosa. Queste intese potranno condurre alla creazione di comitati misti o alla partecipazione ai lavori di tali comitati.
10. Esaminare e approvare, affinché siano trasmessi al Consiglio dell’Organizza-zione per il tramite del direttore generale, il rapporto del Comitato esecutivo sul lavoro della Commissione, i conti dell’esercizio trascorso, il programma di lavoro e il preventivo del periodo biennale.
Art. V Funzioni speciali
Le funzioni speciali della Commissione sono di:
Concorrere in tutti i modi, reputati utili dalla Commissione e dai memri interessati, alla lotta contro le epidemie di afta epizootica e di carattere critico. All’uopo, la Commissione, o, giusta il numero 5 dell’articolo XI, il suo Comitato esecutivo, può utilizzare tutto il saldo libero del preventivo d’amministrazione, citato al numero 7 dell’articolo XIII, nonché ogni contributo suppletivo, versato come misura d’urgenza in virtù del numero 4 di detto articolo.
Prendere le misure adeguate nei settori seguenti:
2.1 Produzione e immagazzinamento, per cura della Commissione o per conto della medesima, di virus e di vaccini da distribuire ai membri in caso di bisogno;
2.2 Promovimento dell’istituzione, da parte dei membri, dei cordoni sanitari che occorressero per circoscrivere l’epizoozia.
Attuare tutti i nuovi progetti, proposti dai membri o dal Comitato esecutivo e approvati dalla Commissione, intesi al raggiungimento degli obbiettivi della Commissione definiti nel presente atto.
Il saldo a credito del preventivo d’amministrazione può essere usato, per gli scopi di cui ai numeri 2 e 3 che precedono, solo con la riserva che la pertinente decisione sia approvata dalla Commissione con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, rappresentante più della metà dei membri della Commissione.
Art. VI Sessioni
Ogni membro è rappresentato alle sessioni commissionali da un unico delegato che può essere accompagnato da un supplente, da periti e da consiglieri. I supplenti, i periti e i consiglieri possono partecipare alle deliberazioni ma non hanno diritto di voto, eccetto il supplente, quando, debitamente autorizzato, sostituisce il delegato.
Ogni membro dispone di un voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne ove sia disposto altrimenti nel presente atto. La Commissione è in numero quando è presentata la maggioranza dei membri.
La Commissione elegge, alla fine di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti scelti tra i delegati. Il presidente e i vicepresidenti restano in funzione fino alla fine della sessione ordinaria successiva e sono rieleggibili.
Il direttore generale dell’Organizzazione, d’intesa con il presidente della Commissione, convoca la Commissione in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni. Egli può convocarla in sessione straordinaria se il presidente suddetto acconsente, oppure se ne è stata fatta domanda dalla Commissione stessa, durante una sessione ordinaria, o da un terzo almeno dei membri, durante l’intervallo tra le sessioni ordinarie.
Art. VII Comitati
La Commissione può formare dei comitati temporanei, speciali o permanenti, incaricati di studiare e di riferire sulle questioni che cadono nell’ambito di competenza della Commissione, con riserva che il preventivo approvato dalla Commissione metta a sua disposizione i fondi necessari.
I comitati sono convocati dal direttore generale dell’Organizzazione, d’intesa con il presidente della Commissione, nei luoghi e per le date convenienti ai lavori del comitato stesso.
Possono far parte di questi comitati tutti i membri della Commissione, alcuni dei suoi membri o delle persone nominate a titolo personale in virtù della loro particolare competenza su questioni tecniche, in base alla decisione della Commissione.
Ogni comitato elegge il proprio presidente.
Art. VIII2 Regolamento interno e regolamento finanziario
Con la maggioranza di due terzi dei suoi membri, la Commissione può, salve restando le disposizioni del presente atto, adottare ed emendare i propri regolamenti, interno e finanziario, che si conformano al regolamento interno adottato dalla Conferenza e al regolamento finanziario dell’Organizzazione. Il regolamento interno della Commissione e tutti gli emendamenti che potrebbero esservi apportati entreranno in vigore previa approvazione da parte del direttore generale dell’Organizzazione; il regolamento finanziario e gli eventuali emendamenti, entreranno in vigore previa approvazione da parte del direttore generale, riservata la ratifica del Consiglio dell’Organizzazione.
Art. IX Osservatori
Ogni Stato membro dell’Organizzazione che non fa parte della Commissione o qualsiasi membro associato può, su domanda, farsi rappresentare alle sessioni della Commissione da un osservatore. Esso può presentare dei memorandum e partecipare ai dibattiti senza diritto di voto.
Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi istituzione specializzata o dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare, che non fanno parte della Commissione e non sono membri o membri associati dell’Organiz-zazione possono, su loro domanda con il consenso della Commissione dato per il tramite del suo presidente e salve restando le disposizioni adottate dalla Conferenza dell’Organizzazione in merito alla concessione alle nazioni dello statuto d’osservatore, essere invitati a partecipare in qualità d’osservatore alle sessioni della Commissione.3
La partecipazione delle organizzazioni internazionali ai lavori della Commissione e le relazioni tra la Commissione e queste organizzazioni sono rette dalle partinenti disposizioni dell’atto istitutivo e dal regolamento generale dell’Organizzazione come pure dalle norme riguardanti le relazioni con le organizzazioni internazionali, adottate dalla Conferenza o dal Consiglio dell’Organizzazione. Queste relazioni competono al direttore generale dell’Organizzazione. Le relazioni tra l’Organizza-zione e l’Ufficio sono rette dagli accordi in vigore tra l’Organizzazione e l’Ufficio.
Art. X Comitato esecutivo
La Commissione costituisce un Comitato esecutivo composto del presidente e dei due vicepresidenti della Commissione e dei delegati di cinque membri scelti dalla Commissione alla fine di ogni sessione ordinaria. Il presidente della Commissione è presidente del Comitato esecutivo.
I membri del Comitato esecutivo durano in carica fino al termine della prossima sessione ordinaria della Commissione e sono rieleggibili.
In caso di vacanza nel Comitato esecutivo, questo può chiedere a un membro della Commissione di nominare un rappresentante, il quale subentri fino al termine del periodo di mandato.
Il Comitato esecutivo si aduna almeno due volte fra due sessioni ordinarie della Commissione.
Il segretario della Commissione assume le funzioni di segretario del Comitato esecutivo.
Art. XI Funzioni del Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo:
presenta alla Commissione delle proposte concernenti le direttive generali d’attività e il programma di lavoro;
attua i metodi e i programmi approvati dalla Commissione;
sottopone a quest’ultima i progetti del programma e del preventivo d’am-ministrazione, nonché i conti del periodo biennale trascorso;
prepara il rapporto sulle attività commissionali durante il periodo biennale trascorso affinché sia approvato dalla Commissione stessa e trasmesso al direttore generale dell’Organizzazione;
assume le altre funzioni che la Commissione gli delega, segnatamente, nei casi urgenti, quelle previste nel numero 1 dell’articolo V.
Art. XII Amministrazione
I membri della segretaria della Commissione sono nominati dal direttore generale con l’approvazione del presidente del Comitato esecutivo e sono amministrativamente responsabile verso il direttore generale. Il loro statuto e le loro condizioni d’impiego sono gli stessi di quelli del personale dell’Organizzazione.
Le spese della Commissione sono coperte da stanziamenti nel preventivo d’amministrazione, tranne quelle concernenti il personale, i servizi e i locali che l’Organizzazione mette a disposizione del medesimo. Le spese assunte dall’Organizzazione sono determinate e pagate dalla medesima nel quadro di un preventivo biennale, allestito dal direttore generale e approvato dalla Conferenza, conformemente alle disposizioni delle norme generali e del regolamento finanziario dell’Organizzazione.
Le spese per la partetecipazione di delegati, supplenti, periti e consiglieri alle sessioni della Commissione e dei comitati in qualità di rappresentanti governativi, come pure le spese relative alla partecipazione degli osservatori alle sessioni, sono pagate dai rispettivi governi e organizzazioni. Le spese dei periti invitati dalla Commissione o dai suoi comitati ad assistere alle riunioni a titolo personale sono a carico del preventivo della Commissione.
Art. XIII Finanze
Ogni membro s’impegna a pagare un contributo annuale alle spese amministrative preventivate, conformemente ad una tabella che la Commissione adotta con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, a norma delle disposizioni del suo regolamento finanziario.
Il contributo dei membri della Commissione ammessi a questa funzione nel-l’intervallo di due sessioni ordinarie della Commissione, è stabilito dal Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario della Commissione; a tale fine, è tenuto conto di siffatti criteri che possono essere enunciati nel citato regolamento. Le decisioni del Comitato esecutivo in questa materia sono sottoposte per conferma alla Commissione in occasione della sua sessione ordinaria seguente.
I contributi annuali previsti nei numeri 1 e 2 qui sopra sono esigibili entro il termine del primo mese dell’anno per il quale sone dovuti.
Per il finanziamento di misure urgenti o l’attuazione di progetti speciali o di campagna di lotta, adottati o raccomandati, in virtù dell’articolo V, dalla Commissione o dal Comitato esecutivo, potranno essere accettati contributi suppletivi da uno o diversi membri, da organismi o da privati.
I contributi possono essere pagati anche nella moneta che la Commissione, d’intesa con ciascun membro interessato, avrà stabilito.
I contributi ricevuti vengono versati a un «Fondo di deposito», amministrato dal direttore generale dell’Organizzazione secondo le disposizioni del regolamento finanziario della medesima.
Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il saldo libero del preventivo d’amministrazione è accreditato a un fondo speciale, da usare per gli scopi indicati negli articoli IV e V.
Art. XIV Emendamenti
Il presente atto istitutivo può essere emendato se la Commissione lo decide a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.
Ogni membro può fare delle proposte d’emendamento, comunicandole al presidente della Commissione e al direttore generale dell’Organizzazione. Quest’ultimo notifica immediatamente ai membri ogni proposta ricevuta.
Nessuna proposta d’emendamento può essere iscritta all’ordine del giorno di una sessione qualora il direttore generale dell’Organizzazione non ne sia stato avvisato almeno 120 giorni prima dell’apertura.
Gli emendamenti entrano in vigore soltanto previa approvazione da parte del Consiglio dell’Organizzazione.
Un emendamento non implicante nuovi obblighi per i membri ha effetto a far data dal giorno in cui il Consiglio si è pronunciato.
Un emendamento che, stando al parere della Commissione, causa obblighi supplementari ai membri, entra in vigore, previa approvazione da parte del Consiglio, per quei membri della Commissione che l’accettano, a contare dal giorno in cui il numero dei membri che l’avranno così accettato raggiunge i due terzi dei membri della Commissione; posteriormente a questa data, esso ha effetto per ciascun altro membro della Commissione a contare dal giorno in cui il direttore generale riceve dal membro interessato lo strumento d’accettazione di questo emendamento.
Gli strumenti d’accettazione degli emendamenti implicanti obblighi supplementari sono depositati presso il direttore generale dell’Organizzazione il quali informa tutti i membri della Commissione del ricevimento di questi strumenti.
I diritti e gli obblighi di qualsiasi membro della Commissione che non ha accettato un emendamento implicante obblighi supplementari continuano, per un periodo non eccedente i due anni a far data dall’entrata in vigore dell’emendamento, ad essere retti dalle disposizioni dell’atto istitutivo in vigore prima della data in cui il citato emendamento ha effetto. Alla scadenza di questo periodo, ciascun membro della Commissione che non avrà accettato questo emendamento sarà sottoposto alle disposizioni dell’atto istitutivo così emendato.
Il direttore generale informa tutti i membri della Commissione sull’entrata in vigore di ciascun emendamento.
Art. XV Adesione
L’adesione al presente atto istitutivo avviene mediante la consegna di uno strumento d’adesione nelle mani del direttore generale dell’Organizzazione; essa ha effetto, per i membri dell’Organizzazione o dell’Ufficio, a contare dal momento in cui il direttore generale ha ricevuto il citato strumento; il direttore ne informa immediatamente ognuno dei membri della Commissione.
L’ammissione alla funzione di membro della Commissione per quanto concerne gli Stati che soddisfano le condizioni enunciate all’articolo I ma che non fanno parte dell’Organizzazione o dell’Ufficio, ha effetto a contare dalla data in cui la Commissione approva la domanda d’ammissione conformemente alle disposizioni dell’arti-colo I. Il direttore generale informa ciascun membro della Commissione sull’appro-vazione di qualsiasi domanda d’ammissione.
L’adesione al presente atto istitutivo può essere sottoposta a delle riserve. Il direttore generale notifica immediatamente a ciascun membro della Commissione il ricevimento di qualsiasi domanda d’ammissione o strumento d’adesione al presente atto contenente una riserva. Una riserva ha effetto soltanto dopo l’approvazione unanime dei membri della Commissione. La riserva è considerata accettata dai membri della Commissione che non avessero risposto entro un termine di tre mesi a contare dalla data di notificazione. Se una riserva non è approvata all’unanimità dal membri della Commissione, lo Stato che ha fatto questa riserva non diviene partecipe del presente atto istitutivo.
Art. XVI Ritiro
Ogni membro può ritirarsi dalla Commissione dopo un anno a contare dalla più recente delle due date seguenti: giorno dell’entrata in vigore del presente atto, oppure giorno dell’entrata in vigore dell’adesione. A quest’effetto il membro notifica per iscritto il suo ritiro al direttore generale dell’Organizzazione, il quale ne informa senza indugio tutti i membri della Commissione. Il ritiro diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della sua notificazione.
I membri che non hanno versato i loro contributi per due anni consecutivi saranno considerati come se si fossero ritirati dalla Commissione.
I membri che, essendosi ritirati dall’Organizzazione o dall’Ufficio, non sono più membri nè dell’una nè dell’altro, sono considerati come se si fossero contemporaneamente ritirati anche dalla Commissione.
Art. XVII Controversie
In caso di divergenza sull’interpretazione o l’applicazione del presente atto, il membro o i membri interessati possono chiedere al direttore generale dell’Organiz-zazione di designare un comitato incaricato d’esaminare la controversia.
Il direttore generale, sentiti i membri interessati, designa un comitato peritale comprendente dei rappresentanti di detti membri. Il comitato esamina la controversia servendosi di tutti i documenti ed elementi probatori esibiti dalle parti. Esso presenta un rapporto al direttore generale dell’Organizzazione, il quale lo comunica ai membri interessati come anche agli altri membri della Commissione.
I membri, ancorché non riconoscano alle raccomandazioni del comitato peritale alcun valore obbligatorio, convengono tuttavia che esse dovranno servire di fondamento per un nuovo esame della controversia da parte degli interessati.
Questi ultimi assumono in parti uguali le spese risultanti dall’attività del comitato peritale.
Art. XVIII Liquidazione
Può essere posto fine al presente atto con una decisione della Commissione, presa con la maggioranza dei tre quarti del numero totale dei membri. L’atto decade senz’altro quando, in seguito a ritiri, il numero dei membri della Commissione divenisse inferiore a sei.
Cessato che sia il presente atto, il direttore generale dell’Organizzazione provvederà a liquidare i beni della Commissione, coprendo il passivo e distribuendo poscia il saldo ai membri, secondo la proporzione data dalla tabella dei contributi allora in vigore. Gli Stati che non avessero versato i contributi per due anni consecutivi e che pertanto, in virtù del numero 2 dell’articolo XVI, sono considerati come ritirati, non avranno nessun diritto a partecipare alla spartizione del saldo.
Art. XIX Entrata in vigore
Il presente atto entrerà in vigore non appena il direttore generale avrà ricevuto gli avvisi d’accettazione di sei Stati membri dell’Organizzazione o dell’Ufficio, purché il contributo globale di detti Stati rappresenti almeno il 30 per cento dell’ammontare del preventivo d’amministrazione, stabilito nel numero 1 dell’articolo XIII.
Agli Stati che avranno depositato degli strumenti d’adesione, il direttore generale comunicherà la data dell’entrata in vigore.
Il presente atto, redatto in inglese, francese e spagnolo, i cui testi fanno ugualmente fede, è stato approvato dalla conferenza dell’Organizzazione l’11 dicembre 1953.
Due esemplari del presente atto, autenticati dalle firme del presidente della conferenza e del direttore generale dell’Organizzazione, saranno depositati, l’uno presso il segretario generale delle Nazioni Unite e l’altro negli archivi dell’Organizzazione. Delle copie, certificate conformi dal direttore generale, saranno inviate a tutti i membri della Commissione, corredate dell’indicazione della data in cui il presente atto entra in vigore.
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 25 novembre | 1986 | 25 novembre | 1986 |
Austria | 1° dicembre | 1955 | 1° dicembre | 1955 |
Belgio | 24 settembre | 1959 A | 24 settembre | 1959 |
Bosnia ed Erzegovina | 10 ottobre | 2011 A | 10 ottobre | 2011 |
Bulgaria | 2 novembre | 1971 | 2 novembre | 1971 |
Ceca, Repubblica | 6 aprile | 1994 S | 1° gennaio | 1993 |
Cipro | 11 gennaio | 1971 | 11 gennaio | 1971 |
Croazia | 17 gennaio | 1995 A | 17 gennaio | 1995 |
Danimarca | 4 febbraio | 1954 | 12 giugno | 1954 |
Estonia | 2 marzo | 2010 | 2 marzo | 2010 |
Finlandia | 5 marzo | 1968 | 5 marzo | 1968 |
Francia | 28 febbraio | 1984 A | 28 febbraio | 1984 |
Georgia | 23 luglio | 2013 | 23 luglio | 2013 |
Germania | 26 marzo | 1973 | 26 marzo | 1973 |
Grecia | 23 marzo | 1959 | 23 marzo | 1959 |
Irlanda | 16 dicembre | 1953 | 12 giugno | 1954 |
Islanda | 17 gennaio | 1955 | 17 gennaio | 1955 |
Israele | 4 settembre | 1990 | 4 settembre | 1990 |
Italia | 29 settembre | 1955 | 29 settembre | 1955 |
Lettonia | 28 gennaio | 2008 A | 28 gennaio | 2008 |
Lituania | 27 maggio | 1993 | 27 maggio | 1993 |
Lussemburgo | 1° giugno | 1959 A | 1° giugno | 1959 |
Macedonia | 24 febbraio | 1997 | 24 febbraio | 1997 |
Malta | 13 marzo | 1970 A | 13 marzo | 1970 |
Montenegro | 18 dicembre | 2017 A | 18 dicembre | 2017 |
Norvegia | 11 dicembre | 1953 | 12 giugno | 1954 |
Paesi Bassi | 12 giugno | 1954 | 12 giugno | 1954 |
Polonia | 4 gennaio | 1984 A | 4 gennaio | 1984 |
Portogallo | 6 ottobre | 1955 | 6 ottobre | 1955 |
Regno Unito | 1° marzo | 1954 | 12 giugno | 1954 |
Romania | 4 febbraio | 1993 A | 4 febbraio | 1993 |
Serbia | 14 dicembre | 1953 | 12 giugno | 1954 |
Slovacchia | 31 maggio | 2006 | 31 maggio | 2006 |
Slovenia | 25 luglio | 1995 | 25 luglio | 1995 |
Spagna | 20 dicembre | 1978 | 20 dicembre | 1978 |
Svezia | 13 dicembre | 1963 | 13 dicembre | 1963 |
Svizzera | 23 febbraio | 1961 A | 23 febbraio | 1961 |
Turchia | 27 settembre | 1955 | 27 settembre | 1955 |
Ungheria | 7 aprile | 1970 | 7 aprile | 1970 |