0.946.294.361
Accordo provvisorio
tra la Svizzera e la Persia concernente il domicilio
e il commercio
Preambolo
Nota svizzera
Signor Incaricato d’affari,
Prendendo atto che le circostanze non permettono di conchiudere rapidamente un Trattato di domicilio e di commercio definitivo tra la Svizzera e la Persia, ho l’onore di rimetterLe, a nome del Consiglio federale, la dichiarazione seguente che costituisce un regolamento provvisorio delle relazioni tra la Svizzera e la Persia:
1. e 2. ...1
3. A condizione di perfetta reciprocità, le merci prodotte o fabbricate in Persia saranno sottoposte, alla loro entrata in Svizzera, al trattamento doganale previsto dalle leggi in vigore al momento della loro entrata in Svizzera e saranno messe a beneficio della tariffa minima svizzera e di tutte le riduzioni di questa tariffa che saranno accordate ai prodotti simili, naturali o fabbricati, originari di qualsiasi altro paese.
Le stipulazioni che precedono sono immediatamente applicabili e resteranno in vigore fino allo spirare di un termine di trenta giorni a contare dalla notificazione fatta dal Consiglio federale della sua intenzione di mettervi fine.
Gradisca, Signor Incaricato d’affari, i sensi della mia più distinta considerazione.
(Segue la firma)
0.946.294.361 CS 14 483Traduzione Dal testo originale francese.Accordo provvisoriotra la Svizzera e la Persia concernente il domicilioe il commercioConchiuso con scambio di note 28 agosto 1928 (Stato 28 agosto 1928)