0.975.2
Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati
Conchiusa a Washington il 18 marzo 1965 Firmata dalla Svizzera il 22 settembre 1967 Approvata dall’Assemblea federale il 12 marzo 19682 Deposito dell’istrumento di ratificazione da parte della Svizzera: 15 maggio 1968 Data dell’entrata in vigore per la Svizzera: 14 giugno 1968 (Stato 11 luglio 2006)
Preambolo Gli Stati contraenti Considerato la necessità di una cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e l’importanza assunta, in tale ambito, dagli investimenti privati internazionali; Tenuto conto delle controversie che, in ogni tempo, possono sorgere fra Stati contraenti e cittadini d’altri Stati contraenti riguardo a detti investimenti; Riconoscono, benché tali vertenze siano normalmente oggetto di ricorso alle istanze interne, l’opportunità, per determinati casi, di una loro composizione internazionale; Coscienti dell’importanza di creare mezzi internazionali per la conciliazione e l’arbitrato cui gli Stati contraenti ed i cittadini d’altri Stati contraenti possono, se lo desiderano, sottoporre le rispettive controversie; Desiderosi d’istituire detti mezzi sotto gli auspici della Banca Internazionale per la ricostruzione e il promovimento economico; Riconosciuto che, il mutuo consenso delle Parti a comporre le vertenze in conciliazione o arbitrato, ricorrendo a tali mezzi, rappresenta un accordo di carattere obbligatorio che esige la debita presa in considerazione di ogni raccomandazione avanzata dai conciliatori come pure l’esecuzione di ogni sentenza arbitrale; e Dichiarando che senza espresso consenso in merito, nessuno Stato contraente, in quanto abbia ratificato, accettato od approvata la presente Convenzione, è considerata aver assunto alcun obbligo in quanto riguarda la conciliazione o l’arbitrato; hanno convenuto le seguenti disposizioni:
RU 1968 938; FF 1967 II 1085 1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’edizione francese della presente Raccolta.
Capitolo I Ufficio internazionale per la composizione delle controversie
relative agli investimenti Istituzione e organizzazione
Art. 1
1) Giusta la presente Convenzione, è istituito un Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (appresso Ufficio). 2) L’Ufficio ha lo scopo d’elargire, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, i mezzi di conciliazione e d’arbitrato necessari alla composizione delle controversie relative agli investimenti, che oppongono gli Stati contraenti a cittadini d’altri Stati contraenti.
Art. 2
La sede dell’Ufficio è quella della Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento economico (appresso Banca). Essa può essere trasferita in altro luogo con decisione del Consiglio amministrativo presa alla maggioranza dei due terzi dei membri.
Art. 3
L’Ufficio si compone di un Consiglio amministrativo e di un Segretariato. Esso compila un elenco dei conciliatori ed uno degli arbitri.
Sezione 2 Del Consiglio amministrativo
Art. 4
1) Il Consiglio amministrativo comprende un rappresentante di ogni Stato contraente. Un supplente può fungere da rappresentante se quest’ultimo è assente da una riunione o è impedito. 2) Salvo diversa disposizione, il governatore e il governatore supplente della Banca, designati da uno Stato contraente, assumono d’ufficio le rispettive funzioni di rappresentante e di supplente.
Art. 5
Il Presidente della Banca è, d’ufficio, Presidente del Consiglio amministrativo (appresso Presidente) senza tuttavia avere diritto di voto. Se assente od impedito oppure se la presidenza della Banca è vacante, il supplente in seno alla Banca funge anche da presidente.
Art. 6
1) Senza pregiudicare competenze attribuitele giusta le altre disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio amministrativo:
adotta il regolamento amministrativo e quello finanziario dell’Ufficio;
adotta l’ordinamento procedurale relativo all’introduzione di istanze di conciliazione e d’arbitrato;
adotta gli ordinamenti procedurali attinenti alle istanze di conciliazione e arbitrato (appresso Regolamento di conciliazione e Regolamento di arbitrato);
approva gli accordi con la Banca relativi all’utilizzazione dei locali e dei servizi amministrativi di quest’ultima;
stabilisce le condizioni d’impiego del Segretario generale come pure dei Segretari generali aggiunti;
adotta il bilancio annuo dell’Ufficio;
approva il rapporto annuo sulle attività svolte dall’Ufficio.
Le decisioni giusta le lettere a, b, c e f sono prese alla maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio amministrativo. 2) Il Consiglio amministrativo ha la facoltà d’istituire qualsiasi commissione che esso reputi necessaria. 3) Il Consiglio amministrativo esercita pure ogni altra funzione che esso giudichi necessaria per l’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 7
1) Il Consiglio amministrativo tiene una sessione annuale e altre se, decise dal Consiglio stesso, oppure convocate dal Presidente o dal Segretario generale su richiesta d’almeno cinque membri del Consiglio. 2) Ogni membro del Consiglio amministrativo dispone di un voto e, salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, il Consiglio decide alla maggioranza dei voti emessi. 3) In ogni sessione del Consiglio amministrativo il quorum è rappresentato dalla metà più uno dei membri. 4) Il Consiglio amministrativo può adottare, alla maggioranza dei due terzi dei membri, una procedura che autorizza il Presidente a chiedere al Consiglio il voto per corrispondenza. Detto voto è valido se la maggioranza dei membri del Consiglio vi ha preso parte nei termini fissati dalla sopraccitata procedura.
Art. 8
Le funzioni di membro del Consiglio amministrativo e di Presidente non sono rimunerate dall’Ufficio.
Del Segretariato
Art. 9
Il Segretariato è composto di un Segretario generale, di uno o più Segretari generali aggiunti e del personale.
Art. 10
1) Il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti sono eletti, su presentazione del Presidente, dal Consiglio amministrativo, alla maggioranza dei due terzi dei membri, per un periodo non superiore ai sei anni e sono rieleggibili. Il Presidente, dopo aver consultato i membri del Consiglio amministrativo, presenta uno o più candidati per ogni funzione. 2) Le funzioni di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto sono incompatibili con l’esercizio di qualsiasi funzione politica. Salvo deroga concessa dal Consiglio amministrativo, il Segretario generale ed i Segretari generali aggiunti non possono esercitare altri impieghi o svolgere altre attività professionali. 3) In caso d’assenza o d’impedimento del Segretario generale o se la carica è vacante, il Segretario generale aggiunto ne assume le funzioni. Per più Segretari generali aggiunti, il Consiglio amministrativo determina a priori l’ordine di supplenza o successione.
Art. 11
Il Segretario generale è il rappresentante legale dell’Ufficio, lo dirige, risponde dell’amministrazione e dell’assunzione del personale conformemente alle disposizioni della presente Convenzione ed ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo. Esso svolge la funzione di cancelliere ed autentica le sentenze arbitrali giusta la presente Convenzione certificandone le copie.
Sezione 4 Degli elenchi
Art. 12
L’elenco dei conciliatori e quello degli arbitri sono composti di persone qualificate, designate come sotto, che hanno accettato di figurare su detti elenchi.
Art. 13
1) Ogni Stato contraente può designare, per ogni elenco, quattro persone non necessariamente suoi cittadini. 2) Il Presidente ha la facoltà di designare, per ogni elenco, dieci persone. Tra le persone di un medesimo elenco non devono essercene di ugual cittadinanza.
Art. 14
1) Le persone così designate devono godere di alta considerazione morale, essere profondamente competenti nel campo giuridico, commerciale, industriale o finanziario, e dare ogni garanzia d’indipendenza nell’esercizio delle rispettive funzioni. È preminente, per l’elenco degli arbitri, la competenza giuridica. 2) Il Presidente nella scelta deve inoltre tener conto dell’importanza della rappresentanza, in detti elenchi, dei principali sistemi giuridici mondiali come pure dei preminenti settori economici d’attività.
Art. 15
1) La designazione è fatta per un periodo di sei anni ed è rinnovabile. 2) In caso di decesso o di dimissioni di una persona menzionata negli elenchi, l’autorità che l’ha nominata ha la facoltà di designare un supplente per il resto del mandato. 3) Le persone menzionate negli elenchi sono cancellate solo all’atto della designazione del rispettivo successore.
Art. 16
1) Una persona può figurare contemporaneamente sui due elenchi. 2) Se una persona è designata, per figurare sullo stesso elenco, da diversi Stati contraenti, o da uno di essi e dal Presidente, essa è considerata designata dall’autorità che l’ha presentata per prima; tuttavia se tale persona è cittadino di uno Stato che ha concorso alla sua designazione essa è reputata nominata da detto Stato. 3) Ogni designazione dev’essere notificata al Segretario generale e entra in vigore alla data di ricezione della notifica.
Sezione 5 Del finanziamento dell’Ufficio
Art. 17
Se le spese di gestione dell’Ufficio non possono essere coperte dalle tasse pagate per l’utilizzazione dei servizi o da altre fonti di reddito, l’eccedenza è sopportata dagli Stati contraenti membri della Banca, in proporzione alle rispettive sottoscrizioni di capitale, e dagli Stati contraenti che, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio amministrativo, non sono membri della Banca.
Sezione 6 Statuti, immunità e privilegi
Art. 18
L’Ufficio ha piena personalità giuridica internazionale. Inoltre esso ha facoltà di:
vincolarsi per contratto;
d’acquistare dei beni mobili e immobili e di disporne;
comparire in giudizio.
Art. 19
L’Ufficio, per poter compiere le sue funzioni, gode, sul territorio di ogni Stato contraente, delle immunità e dei privilegi definiti nella presente Sezione.
Art. 20
L’Ufficio, nonché i suoi averi e beni, non possono essere oggetto di alcuna azione giudiziaria, tranne se esso rinuncia all’immunità.
Art. 21
Il Presente, i membri del Consiglio amministrativo, le persone che operano in qualità di conciliatori, arbitri o membri del Comitato previsto all’articolo 52, capoverso 3), come pure i funzionari e gli impiegati del Segretariato:
non possono essere perseguiti per atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni tranne se l’Ufficio tolga loro l’immunità;
beneficiano, allorquando non sono cittadini dello Stato ove esercitano le loro funzioni, delle stesse immunità e facilitazioni che gli Stati contraenti accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di pari rango di altri Stati contraenti, segnatamente, per quanto riguarda l’immigrazione, la notifica degli stranieri, gli obblighi militari o analoghe prestazioni come pure le mutazioni e i trasferimenti.
Art. 22
Le disposizioni dell’articolo 21 sono applicabili alle persone che partecipano alle istanze oggetto della presente Convenzione in qualità di Parti in causa, d’agenti, di consiglieri, d’avvocati, di testimoni o di periti; tuttavia la lettera b è applicabile soltanto ai trasferimenti ed al soggiorno di dette persone nel Paese ove ha luogo la procedura.
Art. 23
1) Gli archivi dell’Ufficio sono inviolabili ovunque essi si trovino. 2) Ogni Stato contraente accorda alle comunicazioni ufficiali dell’Ufficio il medesimo trattamento di favore concesso ad altre istituzioni internazionali.
Art. 24
1) L’Ufficio, i suoi beni, averi e redditi come pure le operazioni che esso svolge nell’ambito della presente Convenzione sono esenti da ogni forma d’imposta o dazio doganale. L’Ufficio è parimenti esentato da ogni obbligo relativo al pagamento d’imposta o dazi doganali. 2) Nessun genere d’imposta è prelevato sulle indennità che l’Ufficio paga al Presidente od ai membri del Consiglio amministrativo o sui salari sugli onorari o su altre indennità che esso versa ai funzionari o impiegati del Segretariato, salvo che i beneficiari siano cittadini del Paese ove esercitano le loro funzioni. 3) Nessun genere d’imposta è prelevato sugli onorari o sulle indennità versate alle persone che operano quali conciliatori, arbitri o membri del Comitato di cui all’articolo 52, capoverso 3), nelle istanze contemplate nella presente Convenzione, se, detta imposta ha, quale unico fondamento giuridico la sede dell’Ufficio o il luogo ove si sta svolgendo l’istanza o quello in cui sono pagati i sopraccitati onorari e indennità.
Capitolo II Della competenza dell’Ufficio
Art. 25
1) Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio rientrano le controversie d’ordine giuridico fra uno Stato contraente (od una collettività pubblica od un ente da esso dipendente e all’uopo designato) ed un cittadino di un altro Stato contraente in relazione diretta con un investimento, sottoposte all’Ufficio col consenso scritto delle Parti. Il consenso di cui sopra non può essere ritirato unilateralmente. 2) «Cittadino d’un altro Stato contraente» indica:
Tutte le persone fisiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente che non sia Parte nella controversia alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d’arbitrato oppure alla data in cui la richiesta è stata registrata conformemente all’articolo 28, capoverso 3) o 36, capoverso3, eccettuate quelle persone che, in una qualsiasi di tali date, sono ugualmente in possesso della nazionalità dello Stato contraente Parte nella controversia;
Tutte le persone giuridiche che possiedono la nazionalità di uno Stato contraente, che non sia Parte nella controversia, alla data in cui le Parti hanno convenuto di sottoporre la controversia alla procedura di conciliazione o d’arbitrato, come pure tutte le persone giuridiche aventi la nazionalità dello Stato contraente, Parte nella controversia alla data di cui sopra, ma che le Parti hanno convenuto, ai sensi della presente Convenzione, di considerare nazionali d’un altro Stato contraente, in ragione del controllo esercitato su di essi da interessi esteri.
3) Il consenso dato da una collettività pubblica o da un ente dipendente da uno Stato contraente è subordinato all’approvazione di detto Stato, salvo se quest’ultimo comunichi all’Ufficio che l’approvazione di cui sopra non è necessaria. 4) Ogni Stato contraente ha la facoltà, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della Convenzione oppure ad una data ulteriore, di portare a conoscenza dell’Ufficio la o le categorie di controversie da esso giudicate sottoponibili alla competenza dell’Ufficio. Il Segretario generale ne dà immediata notizia a tutti gli altri Stati contraenti. Detta notifica non costituisce il consenso di cui al capoverso 1).
Art. 26
Il consenso delle Parti alla procedura d’arbitrato, giusta la presente Convenzione, è, salvo contraria indicazione, presunzione di rinuncia ad ogni altra forma di ricorso. Quale condizione per il consenso ad una procedura d’arbitrato giusta la presente Convenzione, uno Stato contraente può esigere che i ricorsi amministrativi e giudiziari interni siano stati esauriti.
Art. 27
1) Nessuno Stato contraente può accordare protezione diplomatica o sollevare rivendicazioni internazionali riguardo a una controversia che uno dei suoi cittadini e un altro Stato contraente hanno, di comune intesa, deciso di sottoporre o già sottoposto alla procedura d’arbitrato giusta la presente Convenzione, salvo che, l’altro Contraente, non si conformi alla sentenza resa per comporre la controversia. 2) Ai fini dell’applicazione del capoverso 1), la protezione colà menzionata non concerne gli approcci diplomatici unicamente intesi a sveltire la composizione della controversia.
Capitolo III Della conciliazione
Della richiesta di conciliazione
Art. 28
1) Lo Stato contraente od il cittadino di uno Stato contraente che intende avviare una procedura di conciliazione deve formulare, per iscritto, una richiesta in tal senso al Segretario generale che ne trasmette copia alla controparte.
2) La richiesta deve contenere informazioni circa l’oggetto della controversia, l’identità delle Parti e il rispettivo consenso a procedere conformemente all’ordinamento procedurale attinente all’introduzione delle istanze di conciliazione e d’arbitrato. 3) Il Segretario generale deve registrare la richiesta salvo che, giusta le informazioni contenute nella domanda, giudichi l’Ufficio manifestamente incompetente a regolare la vertenza. Egli deve immediatamente notificare alle Parti il rifiuto o l’avvenuta registrazione.
Sezione 2 Della costituzione della Commissione di conciliazione
Art. 29
1) La Commissione di conciliazione (appresso Commissione) è costituita appena possibile dopo l’avvenuta registrazione della richiesta conformemente all’articolo 28. 2. a. La Commissione si compone di un conciliatore unico oppure d’un numero dispari di conciliatori, nominati conformemente all’accordo delle Parti.
b. In mancanza d’accordo fra le Parti sul numero dei conciliatori e sul sistema di nomina, la Commissione si comporrà di tre conciliatori; ogni Parte ne nomina uno mentre il terzo, che funge da Presidente della Commissione, è eletto di comune accordo fra le Parti.
Art. 30
Se entro 90 giorni dalla notifica della registrazione della richiesta, conformemente all’articolo 28, capoverso 3), da parte del Segretario generale oppure entro un qualsiasi altro termine stabilito dalle Parti, la Commissione non è costituita, il Presidente, a richiesta della Parte più diligente, e, se possibile, dopo aver consultato le Parti, nomina il conciliatore od i conciliatori non ancora designati.
Art. 31
1) I conciliatori possono essere scelti fuori dall’elenco dei conciliatori, salvo nel caso di nomina da parte del Presidente giusta l’articolo 30. 2) I conciliatori così designati devono possedere le qualità previste all’articolo 14, capoverso 1).
Della procedura davanti alla Commissione
Art. 32
1) La Commissione risolve circa la propria competenza. 2) Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all’Ufficio oppure, per altre ragioni, alla Commissione, deve essere esaminata da quest’ultima che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.
Art. 33
Ogni procedura di conciliazione è condotta conformemente alle disposizioni della presente Sezione e, salvo avviso contrario delle Parti, al Regolamento di conciliazione in vigore alla data in cui esse hanno consentito di ricorrere a tale procedura. Nel caso si verifichi un problema procedurale non contemplato dalla presente Sezione o dal Regolamento di conciliazione o da qualsiasi altro ordinamento adottato dalle Parti, esso è giudicato dalla Commissione.
Art. 34
1) La Commissione ha lo scopo di chiarire i punti litigiosi fra le Parti e deve procedere in modo tale da renderli mutualmente accettabili. A questo fine, la Commissione può, in un qualsiasi stadio della procedura ed a più riprese, raccomandare alle Parti un certo modo di comporre la vertenza. Quest’ultime devono collaborare in buona fede con la Commissione per far si che essa possa compiere le sue funzioni e devono tener altamente conto delle sue raccomandazioni. 2) Se le Parti giungono ad un accordo, la Commissione redige un processo verbale menzionando i punti litigiosi e prendendo atto dell’avvenuto accordo fra le Parti. Se in un qualsiasi stadio della procedura, la Commissione è dell’avviso che non esiste alcuna possibilità d’accordo fra le Parti, essa chiude la procedura e redige un processo verbale dove è constatato che la controversia è stata sottoposta alla procedura di conciliazione e che le Parti non sono riuscite ad accordarsi. Se una delle Parti è assente dalla procedura o si astiene, la Commissione chiude il procedimento e redige un processo verbale.
Art. 35
Salvo contraria disposizione fra le Parti, nessuna di esse può, in occasione di un’altra procedura arbitrale, giudiziaria o d’altro genere, invocare le opinioni espresse, le dichiarazioni o le offerte di composizione che abbia ricevuto dalla controparte durante lo svolgimento della procedura come pure il processo verbale e le raccomandazioni della Commissione.
Capitolo IV Dell’arbitrato
Della domanda d’arbitrato
Art. 36
1) Lo Stato contraente o il cittadino d’uno Stato contraente che intende avviare una procedura d’arbitrato deve farne domanda scritta al Segretario generale che ne invia una copia all’altra Parte. 2) La domanda deve contenere informazioni concernenti l’oggetto della vertenza, l’identità delle Parti e il loro consenso all’arbitrato giusta l’ordinamento procedurale relativo all’introduzione di istanze di conciliazione e d’arbitrato. 3) Il Segretario generale deve registrare la domanda, salvo se, viste le informazioni contenute, egli non ritenga che la vertenza esuli manifestamente dalle competenze dell’Ufficio. Egli deve notificare senza indugio alle Parti la registrazione o il rifiuto di registrazione.
Sezione II Della costituzione del Tribunale
Art. 37
1) Il Tribunale arbitrale (dappresso: Tribunale) è costituito il più presto possibile, dopo la registrazione d’una domanda conformemente all’articolo 36. 2) a. Il Tribunale è composto di un arbitro unico o d’un numero dispari di essi, designati conformemente all’accordo delle Parti.
b. Se le Parti non s’accordano sul numero degli arbitri e sul modo di designarli, il Tribunale sarà composto di tre arbitri; ciascuna Parte ne nomina uno, e il terzo, che presiede il Tribunale, è designato d’intesa fra le Parti.
Art. 38
Se il Tribunale non è stato costituito entro i 90 giorni successivi alla notificazione della registrazione della domanda da parte del Segretario generale giusta l’articolo 36, capoverso 3) oppure entro qualsiasi altro termine convenuto dalle Parti, il Presidente, su richiesta della Parte più diligente e, possibilmente dopo aver consultato le Parti, nomina l’arbitro o gli arbitri non ancora designati. Gli arbitri così nominati non possono essere cittadini dello Stato contraente che è Parte nella controversia o dello Stato contraente il cui cittadino è Parte della controversia.
Art. 39
Gli arbitri, componenti della maggioranza, devono essere cittadini di Stati diversi da quello contraente che è Parte nella controversia e da quello contraente il cui cittadino è Parte della controversia; tuttavia questa disposizione non si applica se le Parti, di comune intesa designano l’arbitro unico o ciascuno dei membri del Tribunale.
Art. 40
1) Gli arbitri, se non sono nominati dal Presidente giusta l’articolo 38, possono essere scelti fuori dall’elenco degli arbitri. 2) Gli arbitri nominati fuori dall’elenco degli arbitri devono possedere le qualità di cui all’articolo 14, capoverso 1).
Dei poteri e delle funzioni del Tribunale
Art. 41
1) Il Tribunale risolve circa la propria competenza. 2) Qualsiasi contestazione, sollevata da una Parte e fondata sulla motivazione che la controversia non compete all’Ufficio oppure, per altre ragioni, al Tribunale, deve essere esaminata da quest’ultimo che decide se la contestazione va trattata preliminarmente o assieme alla questione principale.
Art. 42
1) Il Tribunale risolve la controversia conformemente alle norme di diritto convenute dalle Parti. Se quest’ultime non s’accordano, il Tribunale applica il diritto dello Stato contraente che è Parte della controversia – compreso l’ordinamento concernente i conflitti di legge – e i principi di diritto internazionale nella materia. 2) Il Tribunale non può rifiutare il giudizio con il pretesto che il diritto taccia o non sia chiaro per quanto concerne il punto litigioso. 3) Le disposizioni dei capoversi precedenti non pregiudicano la facoltà del Tribunale di statuire ex aequo et bono se le Parti sono d’accordo.
Art. 43
Salvo altro accordo delle Parti, il Tribunale, qualora lo ritenga necessario, può ogni momento durante i dibattiti:
chiedere alle Parti di produrre tutti i documenti o gli altri mezzi di prova, e
recarsi in loco e procedere a tutte le indagini ch’esso ritenga necessarie.
Art. 44
Le procedure d’arbitrato sono condotte conformemente alle disposizioni della presente sezione e, salvo altro accordo delle Parti, al Regolamento arbitrale in vigore nel momento in cui esse hanno consentito all’arbitrato. Qualora sorgesse una questione procedurale non prevista nella presente sezione, nel Regolamento arbitrale o in qualsiasi altro regolamento adottato dalle Parti, il Tribunale la risolve.
Art. 45
1) Se una delle Parti non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti ciò non significa ch’essa approvi le pretese dell’altra Parte. 2) Se una delle Parti, in un qualsiasi momento della procedura non compare in giudizio o non fa valere i propri diritti, l’altra Parte può chiedere al Tribunale di trattare le conclusioni sottopostegli e di pronunciare la sentenza. Il Tribunale, nel notificare la richiesta alla Parte in mora, deve concederle un congruo termine prima di pronunciare la sentenza a meno che esso sia convinto che la Parte in questione non ha l’intenzione di comparire o di far valere i propri diritti.
Art. 46
Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale deve, a richiesta di una di esse, statuire su tutte le domande incidentali, addizionali o riconvenzionali riferentesi direttamente all’oggetto della controversia, alla condizione che il consenso delle Parti si estenda anche a tali domande e che esse siano di competenza dell’ufficio.
Art. 47
Salvo altro accordo fra le Parti, il Tribunale, ritenuto che le circostanze lo esigono, può raccomandare tutti i provvedimenti temporanei intesi a tutelare i diritti delle Parti.
Sezione 4 Della sentenza
Art. 48
1) Il Tribunale statuisce su ogni questione a maggioranza del plenum. 2) La sentenza è rilasciata per scritto e firmata da tutti i membri del Tribunale che l’hanno votata. 3) La sentenza deve essere motivata e deve trattare tutte le conclusioni sottoposte al Tribunale.
4) Ogni membro del Tribunale può allegare alla sentenza sia il parere personale – rispondente o meno a quello della maggioranza – sia la menzione della propria disapprovazione. 5) L’Ufficio non pubblica nessuna sentenza senza il consenso delle Parti.
Art. 49
1) Il Segretario generale invia senz’indugio alle Parti copie certificate conformi della sentenza. Quest’ultima è da ritenersi pronunciata il giorno in cui sono inviate le copie in questione. 2) Il Tribunale, su richiesta di una delle Parti, presentata nel termine di 45 giorni dalla sentenza, può, dopo averlo notificato all’altra Parte, statuire su qualsiasi questione in cui avesse omesso di pronunciarsi e correggere eventuali errori materiali contenuti nella sentenza. Siffatta decisione è parte integrante della sentenza e va notificata alle Parti nella stessa forma di quest’ultima. I termini prescritti nell’articolo 51, capoverso 2) e nell’articolo 52, capoverso 2) decorrono dalla data della decisione corrispondente.
Sezione 5 Dell’interpretazione della revisione e dell’annullamento della sentenza
Art. 50
1) Qualsiasi controversia che dovesse sorgere fra le Parti, concernente il senso o la portata della sentenza, può essere oggetto d’una domanda d’interpretazione indirizzata per scritto al Segretario generale da una delle Parti. 2) Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza. Altrimenti, va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla sezione 2 del presente capitolo. Il Tribunale, qualora ritenga che circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda d’interpretazione.
Art. 51
1) Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale la revisione della sentenza qualora si scoprano fatti d’importanza decisiva sempreché tali fatti non erano conosciuti prima del giudizio né dal Tribunale né dalla Parte richiedente e quest’ultima non li abbia ignorati per negligenza. 2) La domanda deve essere presentata nei 90 giorni successivi alla scoperta del fatto nuovo e, in ogni caso, entro tre anni dalla data della sentenza. 3) Ove sia possibile, la domanda è sottoposta al Tribunale che ha pronunciato la sentenza; altrimenti va costituito un nuovo Tribunale conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo.
4) Il Tribunale, qualora ritenga che le circostanze lo esigono, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza fin che esso si sia pronunciato sulla domanda di revisione. Se la Parte ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione, quest’ultima è temporaneamente concessa fin che il Tribunale si sia pronunciato su tale richiesta.
Art. 52
1) Ciascuna Parte può chiedere, per scritto, al Segretario generale l’annullamento della sentenza per uno qualsiasi dei motivi seguenti:
vizio nella costituzione del Tribunale;
abuso manifesto di potere del Tribunale;
corruzione d’un membro del Tribunale;
inosservanza grave d’una regola fondamentale di procedura;
infondatezza.
2) La richiesta deve essere formulata nei 120 giorni successivi alla data della sentenza a meno che non si tratti d’un annullamento per causa di corruzione nel qual caso la domanda va presentata nei 120 giorni successivi alla data in cui è stata scoperta la corruzione e, in ogni caso, entro tre anni a contare dalla data della sentenza. 3) Ricevuta la domanda, il Presidente nomina immediatamente un Comitato ad hoc di tre membri scegliendoli nell’elenco degli arbitri. I membri del comitato non possono essere scelti fra quelli del Tribunale che ha pronunciato la sentenza né possedere la medesima cittadinanza di uno di questi ultimi né quella d’uno Stato Parte della controversia o dello Stato il cui cittadino è parte della controversia e tantomeno essere stati designati nell’elenco degli arbitri da uno degli Stati in questione o aver svolto le funzioni di conciliatore nell’affare in questione. Il Comitato ha la facoltà d’annullare la sentenza completamente o parzialmente per uno dei motivi menzionati nel capoverso 1). 4) Le disposizioni degli articoli da 41 a 45, 48, 49, 53 e 54 come anche dei capitoli VI e VII s’applicano mutatis mutandis alla procedura davanti al Comitato. 5) Il Comitato, qualora ritenga che circostanze lo esigano, può decidere di sospendere l’esecuzione della sentenza finché si sia pronunciato sulla domanda d’annullamento. Se la parte ricorrente chiede anche la sospensione dell’esecuzione, quest’ultima è temporaneamente concessa fin che il Comitato si sia pronunciato su tale richiesta. 6) Se la sentenza è annullata, la controversia è sottoposta, su domanda della Parte più diligente, a un nuovo Tribunale costituito conformemente alla Sezione 2 del presente capitolo.
Sezione 6 Del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza
Art. 53
1) La sentenza è vincolante per le Parti e non può essere oggetto di ricorso o reclamo salvo quelli previsti nella presente Convenzione. Ciascuna Parte deve dare effetto alla sentenza nei termini stabiliti a meno che l’esecuzione non sia stata sospesa in virtù di disposizioni della presente Convenzione. 2) Giusta la presente Sezione, una «sentenza» include ogni decisione concernente l’interpretazione, la revisione o l’annullamento della sentenza pronunciata secondo gli articoli 50, 51 o 52.
Art. 54
1) Ciascuno Stato contraente riconosce vincolanti le sentenze pronunciate secondo la presente Convenzione e assicura, sul proprio territorio, l’esecuzione degli obblighi pecuniari imposti nella sentenza come se si trattasse d’un giudizio definitivo d’un tribunale dello Stato in questione. Uno Stato contraente che abbia una Costituzione federale può affidare l’esecuzione della sentenza ai Tribunali federali e prevedere che quest’ultimi la considerino come una sentenza definitiva dei Tribunali d’uno degli Stati confederati. 2) Per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione d’una sentenza sul territorio d’uno Stato contraente, la Parte interessata deve presentarne copia, certificata conforme dal Segretario generale, al Tribunale competente o ad altra autorità che lo Stato contraente in questione ha designato in proposito. Ciascuno Stato contraente comunica al Segretario generale il Tribunale competente o l’autorità che esso ha designato per tale scopo e lo aggiorna su eventuali mutazioni. 3) Negli Stati sul cui territorio si cerca di procedere, l’esecuzione è disciplinata dalla legislazione, ivi in vigore, concernente l’esecuzione delle sentenze.
Art. 55
Nessuna disposizione dell’articolo 54 può essere interpretata quale eccezione al diritto, in vigore in uno Stato contraente, concernente l’immunità d’esecuzione per quest’ultimo Stato o per un altro.
Capitolo V Della sostituzione e della ricusazione di conciliatori e arbitri
Art. 56
1) Una volta costituiti Commissione o Tribunale e avviate le procedure, la loro composizione non può più essere modificata. Tuttavia, in caso di decesso, incapacità o dimissione d’un conciliatore o d’un arbitro, è provveduto alla vacanza conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV, Sezione 2.
2) Ogni membro d’una Commissione o d’un Tribunale deve portare a termine il mandato anche se il suo nome non è più contenuto nell’elenco. 3) Se un conciliatore o un arbitro designato da una Parte dimissiona senza il consenso della Commissione, rispettivamente del Tribunale, il Presidente provvede alla vacanza designando un sostituto dall’elenco pertinente.
Art. 57
Una Parte può chiedere alla Commissione o al Tribunale la ricusazione di uno dei membri per qualsiasi motivo comportante la manifesta menomazione delle qualità di cui nell’articolo 14, capoverso 1). Inoltre, in una procedura arbitrale, una Parte può chiedere la ricusazione d’un arbitro se quest’ultimo non adempie alle condizioni stabilite nella Sezione 2 del capitolo IV per la nomina in un Tribunale arbitrale.
Art. 58
Gli altri membri della Commissione o, rispettivamente, del Tribunale, si pronunciano in merito alle domande di ricusazione. In caso di parità di voti o se la domanda concerne un arbitro o un conciliatore unico oppure la maggioranza della Commissione o del Tribunale, la decisione è presa dal Presidente. Se è riconosciuta la fondatezza della domanda, il membro ricusato è sostituito conformemente alle disposizioni del capitolo III, Sezione 2 o del capitolo IV Sezione 2.
Capitolo VI Delle spese procedurali
Art. 59
Le tasse dovute dalle Parti per i Servizi dell’Ufficio sono stabilite dal Segretario generale, conformemente ai regolamenti adottati in proposito dal Consiglio amministrativo.
Art. 60
1) Ciascuna Commissione e ciascun Tribunale stabiliscono gli onorari e le spese dei propri membri, entro i limiti definiti dal Consiglio amministrativo e dopo aver consultato il Segretario generale. 2) Nonostante le disposizioni del capoverso precedente, le Parti possono prestabilire, d’intesa con la Commissione o il Tribunale, gli onorari e le spese dei membri.
Art. 61
1) Nella procedura di conciliazione, gli onorari e le spese dei membri della Commissione e le tasse per i servizi dell’Ufficio sono ripartite ugualmente fra le Parti. Ciascuna Parte sopporta le altre proprie spese nate per bisogni della procedura.
2) Nella procedura arbitrale il Tribunale stabilisce, salvo altro accordo fra le Parti, l’ammontare delle spese di esse nate per i bisogni della procedura, e decide le modalità di ripartizione e di pagamento di queste spese, degli onorari, delle spese dei membri del Tribunale e delle tasse per i servizi dell’Ufficio. Questa decisione è parte integrante della sentenza.
Capitolo VII Del luogo di procedura
Art. 62
Le procedure di conciliazione e d’arbitrato si svolgono nella sede dell’Ufficio; sono riservate le disposizioni che seguono.
Art. 63
Se le Parti hanno così deciso, le procedure di conciliazione e d’arbitrato possono svolgersi:
nella sede della Corte permanente d’arbitrato o di qualsiasi altra istituzione adeguata, pubblica o privata, per cui l’Ufficio abbia conchiuso una convenzione in proposito; oppure
in qualsiasi altro luogo approvato dalla Commissione o dal Tribunale dopo aver consultato il Segretario generale.
Capitolo VIII Controversie fra Stati contraenti
Art. 64
Le controversie nell’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione che non fossero composte pacificamente vanno sottoposte alla Corte internazionale di giustizia su domanda d’una qualsiasi Parte alla controversia, a meno che gli Stati interessati non convengano un’altra composizione.
Capitolo IX Emendamenti
Art. 65
Ogni Stato contraente può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il tenore d’ogni emendamento deve essere comunicato al Segretario generale almeno
giorni prima della riunione del Consiglio amministrativo durante la quale deve essere esaminato l’emendamento in questione. Il Segretario generale lo trasmette a tutti i membri del Consiglio amministrativo.
Art. 66
1) Se il Consiglio amministrativo decide alla maggioranza dei due terzi del plenum, l’emendamento proposto è distribuito a tutti gli Stati contraenti per essere ratificato, accettato o approvato. L’emendamento entra in vigore 30 giorni dopo che il depositario della presente Convenzione abbia notificato agli Stati contraenti la ratificazione, accettazione o approvazione. 2) Nessun emendamento può pregiudicare i diritti e gli obblighi d’uno Stato contraente, d’una collettività pubblica o d’un ente dipendente da esso o da uno dei suoi cittadini, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell’Ufficio prima dell’entrata in vigore dell’emendamento.
Capitolo X Disposizioni finali
Art. 67
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Banca. Essa lo è parimenti per tutti gli altri Stati partecipanti allo Statuto della Corte internazionale di giustizia che sono stati invitati a firmarla dal Consiglio amministrativo a maggioranza dei due terzi del plenum.
Art. 68
1) La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione, accettazione o approvazione conformemente alle procedure costituzionali degli Stati firmatari. 2) La presente Convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione. Per ogni Stato che depositi ulteriormente lo strumento di ratificazione, accettazione o approvazione, essa entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito.
Art. 69
Ciascun Stato contraente deve prendere le misure legislative o altre che fossero necessarie per dare effetto, sul proprio territorio, alle disposizioni della Convenzione.
Art. 70
La presente Convenzione si applica a tutti i territori rappresentati sul piano internazionale da uno Stato contraente, tranne quelli che esso ha escluso mediante notificazione indirizzata al depositario della presente Convenzione nel momento della ratificazione, accettazione o approvazione o successivamente.
Art. 71
Ciascun Stato contraente può disdire la presente Convenzione mediante notificazione indirizzata al depositario. La disdetta prende effetto dopo 6 mesi dal ricevimento della notificazione.
Art. 72
La notificazione giusta gli articoli 70 e 71 non può pregiudicare i diritti e gli obblighi dello Stato notificante, d’una collettività pubblica o d’un ente dipendenti da esso e nemmeno di un suo cittadino, fondati sulla presente Convenzione e nati dal consenso alla competenza dell’Ufficio dato da uno di essi prima del ricevimento della notificazione da parte del depositario.
Art. 73
Gli istrumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione della presente Convenzione nonché degli emendamenti devono essere depositati presso la Banca che funge da depositario della presente Convenzione. Il depositario ne trasmette copie certificate conformi agli Stati membri della Banca e a ogni altro Stato invitato a firmare la Convenzione.
Art. 74
Il depositario registra la presente Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3 e ai pertinenti Regolamenti adottati dall’Assemblea generale.
Art. 75
Il depositario notifica a tutti gli Stati firmatari le informazioni concernenti:
le firme conformemente all’articolo 67;
il deposito degli strumenti di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione conformemente all’articolo 73;
la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 68;
le esclusioni dell’applicazione territoriale conformemente all’articolo 70;
la data d’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’articolo 66;
le disdette conformemente all’articolo 71.
Fatto a Washington nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti parimenti fede, in un solo esemplare depositato negli archivi della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo che ha significato mediante firma d’accettare le funzioni assegnatele in virtù della presente Convenzione.
Per la Banca Internazionale per la Ricostruzione e il Promovimento economico: (firmato) George D. Woods (firmato) A. Broches Presidente Consigliere giuridico
18 marzo 1965 Campo d'applicazione il 29 marzo 20064 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Afghanistan 25 giugno 1968 25 luglio 1968 Albania 15 ottobre 1991 14 novembre 1991 Algeria 21 febbraio 1996 22 marzo 1996 Arabia Saudita 8 maggio 1980 7 giugno 1980 Argentina 19 ottobre 1994 18 novembre 1994 Armenia 16 settembre 1992 16 ottobre 1992 Australia 2 maggio 1991 1° giugno 1991 Austria 25 maggio 1971 24 giugno 1971 Azerbaigian 18 settembre 1992 18 ottobre 1992 Bahamas 19 ottobre 1995 18 novembre 1995 Bahrein 14 febbraio 1996 15 marzo 1996 Bangladesh 27 marzo 1980 26 aprile 1980 Barbados 1° novembre 1983 1° dicembre 1983 Belarus 10 luglio 1992 9 agosto 1992 Belgio 27 agosto 1970 26 settembre 1970 Benin 6 settembre 1966 14 ottobre 1966 Bolivia 23 giugno 1995 23 luglio 1995 Bosnia e Erzegovina 14 maggio 1997 13 giugno 1997 Botswana 15 gennaio 1970 14 febbraio 1970 Brunei 16 febbraio 2002 16 ottobre 2002 Bulgaria 13 aprile 2001 13 maggio 2001 Burkina Faso 29 agosto 1966 14 ottobre 1966 Burundi 5 novembre 1969 5 dicembre 1969 Cambogia 20 dicembre 2004 19
gennaio 2005 Camerun 3 gennaio 1967 2 febbraio 1967 Ciad 29 agosto 1966 14 ottobre 1966 Cile 24 settembre 1991 24 ottobre 1991 Cina* 7 gennaio 1993 6 febbraio 1993 Hong Kong 4 giugno 1997 1° luglio 1997 Cipro 25 novembre 1966 25 dicembre 1966 Colombia 15 luglio 1997 14 agosto 1997 Comore 7 novembre 1978 7 dicembre 1978 Congo (Brazzaville) 23 giugno 1966 14 ottobre 1966 Congo (Kinshasa) 29 aprile 1970 29 maggio 1970 Corea (Sud) 21 febbraio 1967 23 marzo 1967 Costa Rica 27 aprile 1993 27 maggio 1993 Côte d'Ivoire 16 febbraio 1966 14 ottobre 1966 Croazia 22 settembre 1998 22 ottobre 1998 Danimarca* 24 aprile 1968 24 maggio 1968 Isole Faeröer 30 ottobre 1968 30 ottobre 1968 Ecuador 15 gennaio 1986 14 febbraio 1986
Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Egitto 3 maggio 1972 2 giugno 1972 El Salvador 6 marzo 1984 5 aprile 1984 Emirati Arabi Uniti 23 dicembre 1981 22 gennaio 1982 Estonia 23 giugno 1992 23 luglio 1992 Figi 11 agosto 1977 10 settembre 1977 Filippine 17 novembre 1978 17 dicembre 1978 Finlandia 9 gennaio 1969 8 febbraio 1969 Francia 21 agosto 1967 20 settembre 1967 Gabon 4 aprile 1966 14 ottobre 1966 Gambia 27 dicembre 1974 26 gennaio 1975 Georgia 7 agosto 1992 6 settembre 1992 Germania 18 aprile 1969 18 maggio 1969 Ghana 13 luglio 1966 14 ottobre 1966 Giamaica 9 settembre 1966 14 ottobre 1966 Giappone 17 agosto 1967 16 settembre 1967 Giordania 30 ottobre 1972 29 novembre 1972 Grecia 21 aprile 1969 21 maggio 1969 Grenada 24 maggio 1991 23 giugno 1991 Guatemala 21 gennaio 2003 20 febbraio 2003 Guinea 4 novembre 1968 4 dicembre 1968 Guyana 11 luglio 1969 10 agosto 1969 Honduras 14 febbraio 1989 16 marzo 1989 Indonesia 28 settembre 1968 28 ottobre 1968 Irlanda 7 aprile 1981 7 maggio
1981 Islanda 25 luglio 1966 14 ottobre 1966 Israele 22 giugno 1983 22 luglio 1983 Italia 29 marzo 1971 28 aprile 1971 Kazakstan 21 settembre 2000 21 ottobre 2000 Kenya 3 gennaio 1967 2 febbraio 1967 Kuwait 2 febbraio 1979 4 marzo 1979 Lesotho 8 luglio 1969 7 agosto 1969 Lettonia 8 agosto 1997 7 settembre 1997 Liberia 16 giugno 1970 16 luglio 1970 Lituania 6 luglio 1992 5 agosto 1992 Lussemburgo 30 luglio 1970 29 agosto 1970 Macedonia 27 ottobre 1998 26 novembre 1998 Madagascar 6 settembre 1966 14 ottobre 1966 Malawi 23 agosto 1966 14 ottobre 1966 Malaysia 8 agosto 1966 14 ottobre 1966 Mali 3 gennaio 1978 2 febbraio 1978 Malta 3 novembre 2003 3 dicembre 2003 Marocco 11 maggio 1967 10 giugno 1967 Mauritania 11 gennaio 1966 14 ottobre 1966 Maurizio 2 giugno 1969 2 luglio 1969 Micronesia 24 giugno 1993 24 luglio 1993 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Mongolia 14 giugno 1991 14 luglio 1991 Mozambico 7 giugno 1995 7 luglio 1995 Nepal 7 gennaio 1969 6 febbraio 1969 Nicaragua 20 marzo 1995 19 aprile 1995 Niger 14 novembre
1966 14 dicembre 1966 Nigeria 23 agosto 1965 14 ottobre 1966 Norvegia 16 agosto 1967 15 settembre 1967 Nuova Zelanda* 2 aprile 1980 2 maggio 1980 Oman 24 luglio 1995 23 agosto 1995 Paesi Bassi* 14 settembre 1966 14 ottobre 1966 Antille olandesi 14 settembre 1966 14 ottobre 1966 Pakistan 15 settembre 1966 15 ottobre 1966 Panama 8 aprile 1996 8 maggio 1996 Papua Nuova Guinea 20 ottobre 1978 19 novembre 1978 Paraguay 7 gennaio 1983 6 febbraio 1983 Perù 9 agosto 1993 8 settembre 1993 Portogallo 2 luglio 1984 1° agosto 1984 Regno Unito* 19 dicembre 1966 18 gennaio 1967 Guernesey 10 dicembre 1968 Isola di Man 1° novembre 1983 Jersey 1° luglio 1979 Rep. Centrafricana 23 febbraio 1966 14 ottobre 1966 Repubblica Ceca 23 marzo 1993 22 aprile 1993 Romania 12 settembre 1975 12 ottobre 1975 Ruanda 15 ottobre 1979 14 novembre 1979 Saint Kitts e Nevis 4 agosto 1995 3 settembre 1995 Saint Lucia 4 giugno 1984 4 luglio 1984 Salomone, Isole 8 settembre 1981 8 ottobre 1981 Samoa 25 aprile 1978 25 maggio 1978 Seicelle 20 marzo 1978 19 aprile 1978 Senegal 21 aprile 1967 21 maggio 1967 Sierra Leone 2 agosto 1966 14 ottobre 1966 Singapore 14 ottobre 1968 13 novembre 1968 Siria 25 gennaio 2006 24 febbraio 2006 Slovacchia 27 maggio 1994 26 giugno 1994 Slovenia 7 marzo 1994 6 aprile 1994 Somalia 29 febbraio 1968 30 marzo 1968 Spagna 18 agosto 1994 17 settembre 1994 Sri Lanka 12 ottobre 1967 11 novembre 1967 Stati Uniti 10 giugno 1966 14 ottobre 1966 Sudan 9 aprile 1973 9 maggio 1973 Svezia 29 dicembre
1966 28 gennaio 1967 Svizzera 15 maggio 1968 14 giugno 1968 Swaziland 14 giugno 1971 14 luglio 1971 Tanzania 18 maggio 1992 17 giugno 1992 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Timor-Leste 23 luglio 2002 22 agosto 2002 Togo 11 agosto 1967 10 settembre 1967 Tonga 21 marzo 1990 20 aprile 1990 Trinidad e Tobago 3 gennaio 1967 2 febbraio 1967 Tunisia 22 giugno 1966 14 ottobre 1966 Turchia 3 marzo 1989 2 aprile 1989 Turkmenistan 26 settembre 1992 26 ottobre 1992 Ucraina 7 giugno 2000 7 luglio 2000 Uganda 7 giugno 1966 14 ottobre 1966 Ungheria 4 febbraio 1987 6 marzo 1987 Uruguay 9 agosto 2000 8 settembre 2000 Uzbekistan 26 luglio 1995 25 agosto 1995 Venezuela 2 maggio 1995 1° giugno 1995 Yemen 21 ottobre 2004 20 novembre 2004 Zambia 17 giugno 1970 17 luglio 1970 Zimbabwe 20 maggio 1994 19 giugno 1994 * Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
Riserve e dichiarazione Cina Conformemente all’articolo 25 par. 4 della convenzione, il Governo della Repubblica popolare di Cina dichiara che non sottoporrà i contenziosi relativi all’espropriazione o alla nazionalizzazione alla competenza del Centro.
Danimarca Con notifica del 15 maggio 1968, la Danimarca ha escluso le Isole Feroé; con notifica del 30 ottobre 1968, la Danimarca ha esteso l’applicazione della convenzione alle Isole Feroé a contare dal 1° gennaio 1969.
Nuova Zelanda La convenzione non s’applica alle Isole Cook, al Niué e Tokelau.
Paesi Bassi Con notificazione ricevuta il 24 maggio 1976, i Paesi Bassi hanno limitato l’applicazione della convenzione al Regno in Europa e alle Antille olandesi, dacché il Surinam è divenuto indipendente il 25 novembre 1975.
Regno Unito Giusta l’articolo 70 della convenzione, il Regno Unito ha escluso, al momento della ratificazione e sino a contraria notificazione scritta, i Territori seguenti, dei quali risponde quanto alle relazioni internazionali: Isole Anglonormanne, Isola di Man, Rodesia de Sud, Brunei, Aden, Protettorato d’Arabia del Sud, Kamaran, Isole Kuria Muria, Perim. Il Regno Unito ha cessato d’essere responsabile per Kamaran e il Protettorato d’Arabia del Sud, il 28 novembre 1967, e per Aden, Kuria Muria e Perim, il 30 novembre 1967. Con notificazione ricevuta il 10 novembre 1968, il Regno Unito ha tolto dall’elenco dei territori esclusi il Baliaggio di Guernesey che fa parte delle Isole Anglonormanne. Fino all’indipendenza delle Figi, il 10 ottobre 1970, di Mauritius, il 12 marzo 1968, e dello Swaziland, il 6 settembre 1968, la ratificazione del Regno Unito s’applicava a ciascuno dei detti Paesi. Il 4 giugno 1970, il Regno Unito ha abbandonato ogni responsabilità per le relazioni internazionali del Regno dei Tonga. Il 19 giugno 1973, la Gran Bretagna ha dichiarato che i territori qui appresso elencati sono esclusi dall’applicazione della convenzione: Territori britannici dell’Oceano Indiano, Isole Pitcairn, Antartico britannico, Zone sotto sovranità britannica in Cipro e Nuove Ebridi. La convenzione s’applica parimenti a Jersey. La convenzione s’applica all’isola di Man.