120.31
Ordinanza del DGFP sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS
del 16 gennaio 2007 (Stato 2 giugno 2009)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, ordina:
Art. 12 Oggetto
La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso ai sistemi e alle banche dati di cui all’articolo 4 capoversi 1 lettere d ed e nonché 2 lettere b, f, fbis, g, gbis, gter e h dell’ordinanza del 30 novembre 2001 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.
Art. 2 Campi di dati
I campi di dati sono elencati nell’allegato 1.
Art. 3 Diritti d’accesso
I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2007.
[RU 2001 3173, 2004 3495 4813 all. n. 2, 2006 921, 2008 4943 n. I 2 5525 all. 4 n. II 1 6305 all. n. 3. RU 2009 7041 art. 36]. Vedi ora: gli art. 25‒35 dell’O del 4 dic. 2009 sui sistemi d’informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 18 mag. 2009, in vigore dal 2 giu. 2009 (RU 2009 2433).
Allegati 1 e 23
I testi degli all. 1 e 2 non sono pubblicati né nella RU, né nella RS. Gli stampati separati sono disponibili presso l’Ufficio federale di polizia, 3003 Berna (vedi RU 2009 2433).