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Ordinanza del DGFP sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS

120.31 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 15 feb 2007

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/120-31/it/ordinanza-del-dgfp-sui-campi-di-dati-e-i-diritti-d-accesso-di-isis

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 2 giu 2009.

Abrogato da: Ordinanza del DFGP sui campi di dati e diritti d’accesso di ISIS (AS 2015 2683)

Emanato con: Ordinanza del DGFP sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS (AS 2007 269)

120.31

Ordinanza del DGFP sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS

del 16 gennaio 2007 (Stato 6 febbraio 2007)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 120.3

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso del sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).

Art. 2 Campi di dati

I campi di dati sono elencati nell’allegato1.

Art. 3 Diritti d’accesso

I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2007.

RU 2007 269 Allegati1 e 22

I testi degli all.1 e 2, e le loro modifiche, non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Estratti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale di polizia, 3003 Berna.