120.31
Ordinanza del DGFP sui campi di dati e i diritti d’accesso di ISIS
del 16 gennaio 2007 (Stato 6 febbraio 2007)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso 2 e 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 30 novembre 20011 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato, ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza definisce i singoli campi di dati e i diritti d’accesso del sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS).
Art. 2 Campi di dati
I campi di dati sono elencati nell’allegato1.
Art. 3 Diritti d’accesso
I diritti d’accesso sono elencati nell’allegato 2.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2007.
RU 2007 269 Allegati1 e 22
I testi degli all.1 e 2, e le loro modifiche, non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Estratti possono essere ottenuti presso l’Ufficio federale di polizia, 3003 Berna.