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Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

131.222.2 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 11 mar 2015

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/131-222-2/it/costituzione-del-cantone-di-basilea-campagna

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 13 apr 2016.

131.222.2

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

del 17 maggio 1984 (Stato 11 marzo 2015)

Il Popolo del Cantone di Basilea Campagna, conscio di assumere davanti a Dio la propria responsabilità verso l’essere umano, la collettività e l’ambiente, determinato a tutelare la libertà e il diritto nell’ambito della sua tradizione e del suo ordinamento democratici, sapendo che la forza di un Popolo si commisura al benessere del più debole dei suoi membri, nell’intento di agevolare il pieno sviluppo dell’essere umano come individuo e come membro della comunità, deciso a rafforzare il Cantone come Stato sovrano nella Confederazione e a preservarlo nella sua diversità, si è dato la presente Costituzione:

Sezione prima Disposizioni generali

§1 Statuto del Cantone 1 Il Cantone di Basilea Campagna è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera. 2 Esso partecipa attivamente al divenire della Confederazione e sostiene lo Stato centrale nell’adempimento dei suoi compiti. 3 Le sue autorità si adoperano affinché esso divenga un Cantone a parte intera, che disponga di un voto intero nelle votazioni federali e di due deputati al Consiglio degli Stati.3

§2 Forma democratica dello Stato 1 Il potere dello Stato risiede nell’insieme del Popolo.

Accettata nella votazione popolare del 4 nov. 1984, in vigore dal 1° gen. 1987. Garanzia dell’AF dell’11 giu. 1986 (FF 1986 II 511 art. 1, 1985 II 1041). 1 Dal testo originale. 2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell’ultimo decreto dell’AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

2 Esso è esercitato dagli aventi diritto di voto e dalle autorità.

§3 Collaborazione intercantonale e regionale 1 Le autorità collaborano con altri Cantoni e con le regioni estere limitrofe nell’adempimento di compiti di comune interesse. 2 Esse si adoperano in particolare per concludere convenzioni con le autorità del Cantone di Basilea Città, creare istituzioni comuni, disciplinare la reciproca perequazione degli oneri e armonizzare le legislazioni. 3 Vanno elaborate regole che assicurino una collaborazione efficace tra le autorità.

§4 Vincolatività al diritto e alla legge 1 Tutte le autorità sono vincolate alla Costituzione e alla legge.

2 Il loro agire dev’essere improntato all’interesse pubblico ed essere proporzionato.

3 Le autorità e i privati si comportano secondo buona fede.

Sezione seconda: Diritti e doveri individuali 1. Dignità umana

§5 Dignità umana 1 La dignità umana è inviolabile.

2 Rispettarla è compito di ognuno; proteggerla, compito primario del potere dello Stato.

2. Diritti fondamentali

§6 Diritti di libertà 1 Lo Stato protegge i diritti di libertà.

2 Sono in particolare garantiti:

a. il diritto alla vita, all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento; b. la libertà di credo e di coscienza; c. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa; d. la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione; e. la libertà dell’insegnamento scientifico, della ricerca e dell’attività artistica; f. la protezione della sfera privata, la protezione del segreto epistolare e delle telecomunicazioni e la protezione del domicilio; g. la protezione dall’abuso dei dati;

h. il diritto al matrimonio e alla famiglia; i. la libertà di domicilio; k. il diritto alla libera scelta e al libero esercizio di una professione e al libero esercizio di un’attività economica. 3 La proprietà e i diritti patrimoniali sono protetti. Il Cantone e i Comuni promuovono l’accesso alla proprietà privata per uso personale.

§7 Uguaglianza giuridica 1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno deve in particolare subire pregiudizi o fruire di privilegi a causa del suo sesso, della sua nascita, della sua origine, della sua razza, della sua posizione sociale, delle sue convinzioni filosofiche, politiche o religiose.

§8 Parità dei sessi 1 Uomo e donna hanno pari diritti. Il Cantone e i Comuni provvedono a tale parità.

2 Tutti i diritti e doveri individuali sanciti dalla presente Costituzione, nonché i diritti popolari spettano in ugual misura a uomini e donne.

§9 Tutela giurisdizionale 1 Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale. Essa è gratuita per i meno abbienti.

2 Il Cantone e i Comuni promuovono la conoscenza del diritto e provvedono ad assicurare servizi gratuiti d’informazioni giuridiche. 3 In tutti i casi, le parti hanno il diritto d’essere sentite, di essere trattate correttamente e di ottenere entro un termine adeguato una decisione motivata e indicante i rimedi giuridici. 4 Chiunque sia privato della libertà di movimento ha il diritto di:

a. essere informato immediatamente e in modo comprensibile sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano; b.4 entro il termine fissato dalla legge, essere sentito da un’autorità specificata dalla legge; c. esigere che un tribunale esamini tale privazione della libertà.

§ 10 Richieste alle autorità 1 Ognuno può rivolgere petizioni o altre richieste alle autorità senza che gliene derivino pregiudizi. Le autorità rispondono entro un termine adeguato. 2 Ognuno può rivolgersi al difensore civico.

§ 11 Irretroattività Gli atti normativi non possono avere effetto retroattivo se la retroattività concerne un periodo di tempo troppo lungo o impone oneri sproporzionati.

§ 12 Entrata in vigore degli atti normativi 1 Gli atti normativi oggetto di una votazione popolare entrano in vigore il più presto il giorno dopo la votazione. 2 Tutti gli altri atti normativi entrano in vigore, di regola, il più presto otto giorni dopo essere stati regolarmente pubblicati.

§ 13 Responsabilità e risarcimento dei danni 1 Il Cantone e i Comuni rispondono dei danni causati illecitamente dai loro organi.

2 Essi rispondono anche dei danni che i loro organi hanno causato lecitamente, se singoli ne subiscono un grave pregiudizio e non si possa ragionevolmente pretendere ch’essi lo sopportino da sé. 3 Chiunque subisca una limitazione grave e ingiustificata della sua libertà personale ha diritto al risarcimento dei danni e a un’indennità a titolo di riparazione morale. 4 In caso di espropriazione o d’importante restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

§ 14 Attuazione dei diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali devono essere attuati nell’intero ordinamento giuridico.

2 Chi esercita i propri diritti fondamentali deve rispettare i diritti fondamentali altrui.

3 Nessuno può pregiudicare i diritti fondamentali abusando della sua posizione di potere.

§ 15 Limite dei diritti fondamentali 1 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se e per quanto un interesse pubblico preponderante lo giustifichi. Nella loro essenza sono intangibili. 2 Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale; quelle gravi devono essere previste espressamente dalla legge. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto. 3 I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l’interesse pubblico particolare su cui poggia tale rapporto. 4 Arresti, perquisizioni e sequestri possono essere operati soltanto nei casi e nelle forme previsti dalla legge. La tortura e altri trattamenti contrari alla dignità umana sono in ogni caso inammissibili.

3. Diritti sociali

§ 16 Garanzia dei mezzi di esistenza e sicurezza sociale 1 Ognuno ha diritto all’aiuto e all’assistenza nelle situazioni di bisogno, nonché ai mezzi necessari per condurre una vita degna dell’uomo. 2 Il Cantone e i Comuni proteggono in particolare le persone che hanno bisogno d’aiuto a causa della loro età, del loro stato di salute o della loro situazione economica o sociale.

§ 17 Diritto alla formazione, al lavoro e all’alloggio Nei limiti delle loro competenze e dei mezzi disponibili e a complemento della responsabilità e dell’iniziativa individuali, il Cantone e i Comuni si adoperano affinché: a. ognuno possa formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni, e possa partecipare alla vita culturale; b. ognuno possa, a condizioni adeguate, sovvenire al proprio sostentamento con il proprio lavoro; c. ognuno riceva un salario uguale per un lavoro uguale e fruisca di vacanze pagate e di possibilità di ristoro sufficienti; d. ognuno possa, a condizioni sopportabili, trovare un’abitazione adeguata e, come inquilino, sia protetto dagli abusi.

4. Cittadinanza

§ 18 Acquisto e perdita L’acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinati dalla

§ 19 Naturalizzazione agevolata 1 Nei limiti fissati dal diritto federale, la legge può concedere un diritto alla naturalizzazione. 2 La naturalizzazione non può essere resa più difficile con l’imposizione di oneri sproporzionati.

5. Doveri individuali

§ 20 Doveri individuali Ognuno deve adempiere i doveri impostigli dall’ordinamento giuridico della Confederazione, del Cantone e del Comune.

Sezione terza: Diritti popolari 1. Diritto di voto

§ 21 Condizioni 1 Il diritto di voto è garantito.

2 Ha diritto di voto chi possiede la cittadinanza svizzera, ha compiuto i18 anni, ha il domicilio politico nel Cantone di Basilea Campagna e non è interdetto per infermità o debolezza mentali. 3 Il diritto di voto degli Svizzeri all’estero e il diritto di voto nei Comuni patriziali sono disciplinati dalla legge.

§ 22 Contenuto 1 Il diritto di voto consiste nel diritto di:

a. partecipare alle votazioni del Cantone e del Comune politico; b. presentare candidature, partecipare alle elezioni ed essere eletti a uffici pubblici; c. lanciare e firmare iniziative popolari e domande di referendum. 2 Ogni avente diritto di voto ha diritto che nelle elezioni e votazioni la volontà del corpo elettorale possa essere espressa in modo affidabile e inalterato.

§ 23 Esercizio 1 Il diritto di voto è esercitato nel Comune di domicilio. La legge determina le eccezioni. 2 Chi possiede la cittadinanza svizzera acquisisce il diritto di voto in materia cantonale e comunale quando si stabilisce nel Cantone. 3 Nelle elezioni e votazioni alle urne dev’essere preservato il segreto del voto.

4 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché il diritto di voto possa essere esercitato senza comportare dispendi irragionevoli. 2. Elezioni popolari

§ 24 Elezioni in organi federali 1 Il Popolo elegge alle urne i deputati del Cantone di Basilea Campagna al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati. 2 I deputati di entrambi questi Consigli sono eletti per la stessa durata.

§ 25 Elezioni in organi del Cantone e dei distretti 1 Il Popolo elegge alle urne:

a. il Gran Consiglio;

b. il Consiglio di Stato; c.5 i tribunali circondariali civili; d. i giudici di pace. 2 La legge può prevedere altre elezioni popolari.

§ 26 Elezioni comunali 1 Il Popolo elegge alle urne:

a. il Consiglio comunale o la Commissione comunale; b. il Municipio; c. il sindaco. 2 La legge e il regolamento comunale possono prevedere altre elezioni alle urne o da parte dell’Assemblea comunale. 3 I Comuni possono prevedere nel loro regolamento che i membri delle autorità comunali non sono immediatamente rieleggibili alla scadenza del mandato.6

§ 27 Procedura elettorale 1 Il Gran Consiglio e i Consigli comunali sono eletti secondo il sistema proporzionale. 2 Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario, eccetto che il regolamento comunale prescriva il sistema proporzionale.

3. Iniziativa popolare

§ 28 Principi 1 1500 aventi diritto di voto possono, mediante un’iniziativa elaborata o generica, chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di 2 L’iniziativa elaborata contiene un progetto elaborato. È presentata espressamente come iniziativa costituzionale o legislativa. 3 Mediante l’iniziativa generica, i firmatari chiedono al Gran Consiglio di elaborare un progetto nel senso auspicato dall’iniziativa. 4 L’iniziativa per la revisione totale della Costituzione non può contenere né direttive, né un progetto.

5 Il diritto degli aventi diritto di voto di presentare iniziative nei Comuni è retto dalle disposizioni della legge e del regolamento comunale.

§ 29 Procedura 1 Il Gran Consiglio dichiara non valide le iniziative inattuabili o manifestamente contrarie al diritto. 2 Le iniziative elaborate sono sottoposte al voto del Popolo entro18 mesi, senza cambiamenti di forma o contenuto. La legge disciplina le eccezioni e le conseguenze in caso d’inosservanza del termine.7 3 Le iniziative generiche sono sottoposte entro due anni al voto del Popolo se il Gran Consiglio non le approva nel merito. Se il Popolo o il Gran Consiglio ha deciso di dare seguito all’iniziativa, il Gran Consiglio elabora entro due anni un pertinente progetto a destinazione del Popolo. Esso determina se il testo deve avere rango costituzionale o di legge. 4 Il Gran Consiglio può contrapporre un controprogetto a qualsiasi iniziativa.

4. Votazioni popolari

§ 308 Votazioni obbligatorie Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: a. le modifiche costituzionali e i trattati che modificano la Costituzione; b. le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo, se adottati dal Gran Consiglio a una maggioranza inferiore ai quattro quinti dei membri presenti o se il Gran Consiglio decide, con decreto separato, di sottoporli a referendum obbligatorio; c. le iniziative elaborate e i relativi controprogetti; d. le iniziative generiche respinte dal Gran Consiglio, i relativi controprogetti e gli atti legislativi elaborati in base a un’iniziativa generica; e. le decisioni dell’Assemblea comunale o del Consiglio comunale secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

§ 31 Votazioni facoltative 1 Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto:

a. le decisioni vincolanti del Gran Consiglio in materia di pianificazione, se d’importanza fondamentale e sottostanti a referendum facoltativo secondo la Costituzione o la legge;

b. le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre 500 000 franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 50 000 franchi; c.9 le leggi nonché i trattati che contengono disposizioni sostanzialmente di rango legislativo, se non sottostanno a referendum obbligatorio. 2 La domanda dev’essere presentata nelle otto settimane dopo la pubblicazione.

3 Le decisioni dell’Assemblea comunale e del Consiglio comunale sottostanno a referendum facoltativo secondo le disposizioni della legge e del regolamento comunale.

§ 32 Votazioni speciali 1 Nell’ambito dell’elaborazione di disposizioni costituzionali o di legge, come anche nell’ambito di decisioni in materia di pianificazione possono essere indette votazioni popolari su questioni di principio. Nella votazione possono essere presentate varianti. 2 Quando elaborano i relativi progetti, le autorità sono vincolate ai risultati delle votazioni sulle questioni di principio. 3 Nelle votazioni sui progetti di atti normativi o decisioni, il voto può vertere simultaneamente sull’insieme dell’atto o della decisione e su loro singole disposizioni.

§ 33 Procedura per le votazioni su più oggetti 1 La legge disciplina la procedura per le votazioni su più oggetti, segnatamente per le votazioni su un’iniziativa con controprogetto, nonché per le votazioni su questioni di principio con varianti. 2 Le seguenti direttive devono essere rispettate:

a. la procedura dev’essere semplice e comprensibile ed escludere gli abusi; b. il votante deve poter esprimere sulla scheda a quale dei diversi progetti dà la preferenza. 3 Per essere accettato, un testo deve raccogliere la maggioranza dei voti validi.

5. Partecipazione alla formazione dell’opinione

§ 34 Consultazione 1 Il pubblico è informato per tempo circa l’elaborazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio. I diretti interessati sono sentiti nelle forme appropriate. Ognuno può fare proposte. 2 Per quanto concerne i progetti comportanti l’eventualità di una votazione popolare, sono consultati i partiti e le organizzazioni interessate.

3 Il Consiglio di Stato assicura un’informazione equilibrata degli aventi diritto di voto.

§ 35 Partiti e organizzazioni politiche 1 I partiti e le organizzazioni politiche contribuiscono a formare l’opinione e la volontà del Popolo. 2 Il Cantone sostiene i partiti nell’adempimento di questo compito, purché siano organizzati in modo conforme ai principi democratici, dimostrino di operare regolarmente e globalmente in una parte importante del Cantone e rendano conto pubblicamente della provenienza e dell’utilizzazione dei loro fondi.

6. Garanzia dei diritti popolari

§ 36 Delega di attribuzioni 1 Il legislatore non può delegare ad altri organi il potere di emanare disposizioni fondamentali o importanti. 2 Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di spese. Sono eccettuate le spese per investimenti che superano un milione di franchi.

§ 37 Controllo giudiziario 1 Ogni avente diritto di voto può ricorrere alla Corte costituzionale per violazione del diritto di voto. 2 Possono in particolare essere impugnati:

a. la violazione del diritto di voto; b. la preparazione o lo svolgimento irregolari di elezioni o votazioni; c. il mancato rispetto di iniziative popolari da parte del Gran Consiglio; d. la delega inammissibile di attribuzioni del Popolo ad altri organi.

7. Disposizioni di esecuzione

§ 38 Disposizioni di esecuzione La legge contiene le disposizioni di dettaglio circa il contenuto e l’esercizio dei diritti popolari, nonché circa i partiti.

Sezione quarta: Struttura del Cantone 1. Territorio cantonale e capitale

§ 39 Territorio cantonale 1 Il Cantone di Basilea Campagna comprende il territorio che gli è garantito dalla Confederazione Svizzera. 2 Le modifiche del territorio cantonale devono essere oggetto di una votazione popolare. 3 Le rettifiche di confine richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.

§ 40 Capitale 1 La capitale del Cantone di Basilea Campagna è Liestal.

2 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale hanno sede a Liestal.10

2. Distretti e circondari

§ 4111 Distretti 1 I distretti sono enti territoriali incaricati dell’espletamento regionale di compiti pubblici. 2 Il Cantone comprende i distretti di Arlesheim, Laufen, Liestal, Sissach e Waldenburg. 3 La legge disciplina l’appartenenza dei Comuni ai diversi distretti. I Comuni possono essere attribuiti a un altro distretto soltanto con il loro consenso.

§ 4212 Circondari giudiziari civili 1 Il Cantone comprende due circondari giudiziari civili.

2 La legge disciplina l’appartenenza del territorio cantonale ai due circondari giudiziari civili.

§ 4313 Circondari elettorali 1 Le elezioni e le votazioni popolari cantonali si svolgono in circondari elettorali situati all’interno dei distretti. 2 L’elezione dei membri dei tribunali circondariali civili si svolge all’interno dei circondari giudiziari civili. 3 La legge disciplina i compiti, il numero e l’organizzazione dei circondari elettorali e dei circondari giudiziari civili.

3. Comuni

§ 44 Statuto e compiti 1 I Comuni sono enti autonomi di diritto pubblico.

2 I Comuni politici adempiono i compiti d’importanza locale che non siano di competenza di altre organizzazioni e le incombenze delegate loro dal Cantone. 3 I Comuni patriziali conferiscono la cittadinanza, promuovono la vita culturale, amministrano i beni patriziali e gestiscono le loro foreste. Collaborano con i Comuni politici. 4 Dove non vi è un Comune patriziale, la cittadinanza è conferita dal Comune politico.

§ 45 Autonomia 1 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di eleggere le autorità comunali, di assumere i dipendenti pubblici comunali, di eseguire i loro propri compiti secondo libero apprezzamento e di amministrare autonomamente le cose pubbliche di loro competenza.14 2 Tutti gli organi cantonali rispettano e proteggono l’autonomia dei Comuni. Il legislatore accorda ai Comuni la massima libertà d’azione possibile. 3 Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.

§ 46 Consistenza 1 L’aggregazione o la divisione dei Comuni politici deve essere sottoposta, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti o delle parti di Comuni coinvolte e disciplinata dalla legge.15

1bis Le modifiche dei confini devono essere sottoposte, in una votazione alle urne, all’approvazione dei Comuni coinvolti e richiedono l’approvazione del Gran Consiglio.16 2 Le rettifiche di confine tra i Comuni politici richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato. 3 Il Comune patriziale può fondersi con il Comune politico se i due Comuni lo decidono alle urne. La decisione del Comune patriziale dev’essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti. 4 Dove non ve n’è uno, un Comune patriziale può essere creato per decisione presa alle urne dal Comune politico e dai due terzi dei patrizi votanti.

§ 47 Organizzazione 1 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, i Comuni politici determinano la loro organizzazione in un regolamento comunale. 2 Secondo l’organizzazione comunale ordinaria, i diritti popolari sono esercitati alle urne e nell’Assemblea comunale; secondo l’organizzazione comunale straordinaria, alle urne e tramite il Consiglio comunale. 3 Il Municipio è la suprema autorità esecutiva. Dirige l’amministrazione.

§ 48 Collaborazione 1 Il Cantone promuove la collaborazione intercomunale.

2 Per adempiere determinati compiti, i Comuni possono concludere convenzioni con altri Comuni, del Cantone o fuori Cantone, costituire consorzi intercomunali e gestire assieme istituti e servizi amministrativi. La creazione di consorzi e di istituti intercomunali, nonché i loro statuti richiedono l’approvazione del Consiglio di Stato. 3 Eccezionalmente, il Gran Consiglio può obbligare i Comuni ad aderire a consorzi intercomunali già esistenti o a costituirne di nuovi. 4 Nei consorzi intercomunali devono essere salvaguardati i diritti di partecipazione degli aventi diritto di voto.

§ 49 Partecipazione nel Cantone 1 Cinque Comuni politici possono chiedere:

a. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge; b. l’organizzazione di una votazione popolare facoltativa. 2 Le condizioni e la procedura sono rette dalle disposizioni concernenti le iniziative e le domande di referendum popolari.

3 Nella preparazione di atti normativi e decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i Comuni direttamente interessati devono essere sentiti tempestivamente.

Sezione quinta: Autorità cantonali e loro funzioni 1. Disposizioni generali

§ 49a17 Principio 1 I membri delle autorità cantonali sono eletti per un periodo amministrativo. 2 I pubblici dipendenti del Cantone sono, di regola, assunti in base a un contratto di

diritto pubblico, sempre che la Costituzione o la legge non ne preveda l’elezione per un periodo amministrativo.

§ 5018 Condizioni di eleggibilità o di assunzione 1Soltanto chi ha diritto di voto è eleggibile al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato e nei tribunali. 2 La legge può prevedere che la qualità di avente diritto di voto sia condizione di eleggibilità anche per altre funzioni. 3 Essa può stabilire ulteriori condizioni di eleggibilità o di assunzione.

§ 51 Incompatibilità 1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, il difensore civico, i giudici e i cancellieri del Tribunale cantonale non possono far parte di un’altra di queste autorità.19 2 I giudici e i cancellieri dei tribunali di primo grado, i membri delle autorità delle aziende cantonali autonome e i pubblici dipendenti superiori dell’amministrazione cantonale non possono far parte del Gran Consiglio.20 3 La legge disciplina i particolari. Essa può stabilire ulteriori incompatibilità per altre autorità.

§ 5221 Incompatibilità tra parenti Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità, eccettuato il Gran Consiglio: a. genitori e figli; b. fratelli e sorelle; c. coniugi; d. nonni e nonne e loro abiatici; e. cognati e cognate; f. suoceri e suocere e loro generi o nuore; g. partner registrati; h. partner registrati e rispettivi fratelli e sorelle; i. genitori di un partner registrato e partner di costui; k. partner registrati e loro figli rispettivi.

§ 5322 Periodo amministrativo Il periodo amministrativo dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti eletti è di quattro anni.

§ 54 Limitazione dei mandati 1 Chi ha fatto parte del Gran Consiglio per quattro periodi amministrativi consecutivi non è rieleggibile per il periodo successivo.23 2 I periodi amministrativi incompleti sono equiparati ai periodi completi.

§ 5524 Pubblicità dei dibattiti e delle udienze I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legge determina le eccezioni.

§ 5625 Informazione 1 Le autorità informano il pubblico sulla loro attività.

2 Chiunque ha il diritto di accedere alle informazioni detenute dalle autorità.

3 La legge disciplina i dettagli, in particolare la protezione degli interessi pubblici e privati.

§ 57 Lingua ufficiale 1 La lingua ufficiale è il tedesco.

2 Tutte le autorità e tutti i servizi amministrativi del Cantone e dei Comuni accettano anche richieste redatte in un’altra lingua ufficiale della Confederazione.

§ 58 Astensione 1 I membri delle autorità e i pubblici dipendenti si astengono nelle pratiche che li concernono direttamente.26 2 L’obbligo di astenersi vale per la preparazione e la discussione della pratica, nonché per la relativa decisione.

§ 59 Promessa solenne All’atto di entrare in funzione, i membri delle autorità promettono di rispettare la Costituzione e la legge.

§ 60 Responsabilità 1 La legge disciplina la responsabilità dei membri delle autorità e dei pubblici dipendenti nei confronti del Cantone e dei Comuni.27 2 I membri del Gran Consiglio non possono essere perseguiti per le loro dichiarazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni. In caso di abuso manifesto, il Gran Consiglio può tuttavia togliere questa immunità a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

2. Gran Consiglio

§ 61 Statuto 1 Il Gran Consiglio è l’autorità legislativa del Cantone. Esercita l’alta vigilanza su tutte le autorità e su tutti gli organi che eseguono compiti cantonali. 2 Esso si compone di 90 membri.28

§ 62 Indipendenza 1 I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

2 Essi devono rendere pubblici i loro legami con gruppi d’interesse.

§ 63 Legislazione 1 Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le disposizioni fondamentali e importanti. 2 Le leggi sono oggetto di duplice lettura.

3 Il Gran Consiglio può emanare disposizioni di esecuzione sotto forma di decreto per quanto una legge lo autorizzi espressamente. I decreti non sottostanno a referendum. 4 Eccezionalmente, le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere messe immediatamente in vigore se il Gran Consiglio lo decide a maggioranza dei due terzi dei membri presenti. La votazione popolare si svolge nei sei mesi dopo l’entrata in vigore.

§ 64 Trattati 1 Il Gran Consiglio approva:

a. i trattati sottostanti a referendum; b. tutti gli altri trattati la cui conclusione non sia per legge di competenza esclusiva del Consiglio di Stato. 2 Se un trattato richiede modifiche della Costituzione o di leggi, il Gran Consiglio procede a tali modifiche contestualmente all’approvazione del trattato. 3 Nella preparazione di trattati importanti che richiedano la sua approvazione, il Gran Consiglio può istituire commissioni che consigliano il Consiglio di Stato durante i negoziati.

§ 65 Pianificazione 1 Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il programma di governo e il piano finanziario. Emana altresì i piani direttori cantonali. 2 L’approvazione vincola il Gran Consiglio e tutte le autorità interessate. Qualsiasi deroga al piano esige una modifica del piano. 3 Il Gran Consiglio prende atto del programma annuale del Consiglio di Stato.

§ 66 Decisioni finanziarie Il Gran Consiglio : a. decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo; b. allestisce il bilancio annuo di previsione nei limiti del piano finanziario;

c. approva i conti dello Stato.

§ 67 Altre competenze 1 Il Gran Consiglio:

a. approva i rapporti annuali del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e delle aziende amministrative autonome; b. esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale conferisce ai Cantoni; c. decide i conflitti di competenza, per quanto non ne sia competente un tribunale; d. disciplina le retribuzioni, le rendite e le pensioni versate dal Cantone; e. elegge per un anno il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato, nonché, per un periodo amministrativo, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri dei tribunali cantonali, il cancelliere dello Stato, il difensore civico e i giurati federali; f. conferisce la cittadinanza cantonale agli stranieri; g. accorda la grazia e l’amnistia. 2 La legge può conferire ulteriori competenze al Gran Consiglio.

§ 68 Costituzione Il Gran Consiglio designa fra i suoi membri i propri presidente e vicepresidente per la durata di un anno.

§ 69 Commissioni e gruppi parlamentari 1 Il Gran Consiglio può istituire al suo interno commissioni incaricate di preparare le deliberazioni. 2 La legge può delegare alle commissioni determinate attribuzioni decisionali del Gran Consiglio. 3 I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi. Contributi possono essere versati ai gruppi, nonché alle unioni di deputati che non raggiungano la forza di un gruppo.

§ 70 Organizzazione e procedura 1 La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei rapporti con il Consiglio di Stato e con i tribunali supremi. 2 Il regolamento del Gran Consiglio contiene ulteriori disposizioni organizzative e procedurali.

3. Consiglio di Stato e amministrazione

§ 71 Statuto 1 Il Consiglio di Stato è l’autorità direttoriale e la suprema autorità esecutiva del Cantone. 2 Esso si compone di cinque membri.

§ 72 Incompatibilità 1 I membri del Consiglio di Stato non possono esercitare un’attività privata retribuita. Possono operare in imprese a scopo lucrativo soltanto come rappresentanti del Cantone. 2 Non più di un membro del Consiglio di Stato può far parte dell’Assemblea federale.

§ 73 Pianificazione 1 Il Consiglio di Stato determina gli scopi e i mezzi principali dell’operato dello Stato. Pianifica e coordina le attività dello Stato. 2 All’inizio di ogni legislatura, esso stabilisce un programma di governo e un piano finanziario e alla fine della legislatura riferisce sulla loro attuazione. 3 Il Consiglio di Stato stabilisce gli obiettivi e i principali compiti annui del governo e dell’amministrazione nel programma annuale, che presenta per conoscenza al Gran Consiglio contestualmente al bilancio di previsione. 4 Sono fatte salve le attribuzioni degli aventi diritto di voto e del Gran Consiglio.

§ 74 Attività normativa 1 Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio disegni di modifiche costituzionali, di leggi e di decreti. 2 Esso emana ordinanze in base e nei limiti fissati dalle leggi e dai trattati, per quanto la legge non autorizzi eccezionalmente il Gran Consiglio a emanare disposizioni di esecuzione. 3 Il Consiglio di Stato può inoltre emanare ordinanze per far fronte a turbamenti già in atto o imminenti dell’ordine e della sicurezza pubblici, nonché per far fronte a situazioni di emergenza sociale. Tali ordinanze devono essere sottoposte immediatamente per approvazione al Gran Consiglio. Esse decadono il più tardi un anno dopo essere entrate in vigore.

§ 75 Decisioni finanziarie 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a decidere nuove spese uniche fino a un importo di 50 000 franchi, nonché ad assumere prestiti nei limiti fissati dal piano finanziario e dal bilancio di previsione.

2 Esso gestisce il patrimonio finanziario.

3 Le norme sulle competenze in materia di spese si applicano alle partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato, per quanto queste partecipazioni non costituiscano meri collocamenti di capitale.

§ 76 Direzione e amministrazione 1 Il Consiglio di Stato è alla testa dell’amministrazione cantonale. Esercita la vigilanza sugli altri enti che svolgono compiti pubblici. 2 Esso provvede affinché l’attività amministrativa sia conforme al diritto ed efficace e determina, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge, l’organizzazione appropriata dell’amministrazione. 3 Il Consiglio di Stato pronuncia sui ricorsi amministrativi nella misura prevista dalla 4 Esso non dà attuazione agli atti normativi che contraddicano al diritto federale, al diritto costituzionale cantonale o alle leggi cantonali.

§ 77 Altre competenze 1 Il Consiglio di Stato:

a. provvede alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici; b. rappresenta il Cantone all’interno e all’esterno; c. cura le relazioni con le autorità della Confederazione e degli altri Cantoni; d. conclude autonomamente, nei limiti della sua competenza, trattati nonché accordi amministrativi; e. procede alle nomine che non siano di competenza di altri organi; f. conferisce la cittadinanza cantonale agli Svizzeri. 2 La legge può conferire ulteriori competenze al Consiglio di Stato.

§ 78 Autorità collegiale 1 Il Consiglio di Stato prende le sue decisioni collegialmente.

2 Il presidente è scelto fra uno dei suoi membri. Egli dirige i lavori e cura le incombenze governative. 3 La legge può affidare al presidente del Consiglio di Stato determinate attribuzioni governative decisionali.

§ 79 Amministrazione cantonale 1 L’amministrazione cantonale comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.29 2 Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

3 La Cancelleria dello Stato funge da segretariato generale del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. È diretta dal cancelliere dello Stato. 4 La legge determina quali funzioni amministrative possono essere ricoperte a titolo di attività accessoria da qualsivoglia avente diritto di voto.

§ 80 Altri enti che svolgono compiti pubblici 1 La legge può creare aziende amministrative autonome.

2 Per adempiere i suoi compiti, il Cantone può partecipare a consorzi intercomunali e a istituzioni pubbliche o a economia mista. 3 Esso può delegare compiti amministrativi ad aziende amministrative autonome, a Comuni, a organizzazioni intercantonali o intercomunali, a imprese a economia mista o a organizzazioni di diritto privato. 4 La tutela giurisdizionale dei cittadini e la vigilanza da parte del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato devono essere assicurate in ogni caso.

§ 81 Organizzazione e procedura 1 La legge disciplina:

a. le grandi linee dell’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’amministrazione cantonale; b.30 le grandi linee della normativa concernente il personale; c. la procedura e la giustizia amministrative. 2 Altre disposizioni organizzative e procedurali figurano nel regolamento del Consiglio di Stato e in ordinanze.

4. Tribunali

§ 82 Statuto e indipendenza 1 Tutti i tribunali sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nelle loro decisioni.

2 Essi dirigono l’amministrazione giudiziaria. La legge può autorizzarli a emanare disposizioni di esecuzione.31

3 Il Tribunale cantonale rappresenta i tribunali nei rapporti con altre autorità.32

§ 83 Giurisdizione civile 1 La giurisdizione civile è esercitata da:

a. i giudici di pace; b.33 i tribunali circondariali civili; c.34 il Tribunale cantonale. 2 La legge può prevedere che determinate controversie siano giudicate da tribunali speciali. 3 La giurisdizione arbitrale è riconosciuta nelle controversie in materia patrimoniale. I lodi possono essere impugnati dinanzi ai tribunali del Cantone nella misura prevista dalla legge.

§ 8435 Giustizia penale 1 La giurisdizione penale è esercitata da:

a. il Tribunale penale; b. il Tribunale dei minorenni; c. il giudice dei provvedimenti coercitivi; d. il Tribunale cantonale. 2 Le autorità incaricate del perseguimento penale sono la polizia, il pubblico ministero e la procura dei minorenni. 3 La legge disciplina la facoltà dei servizi amministrativi e delle autorità comunali d’infliggere multe.

§ 8536 Giurisdizione amministrativa 1 La giurisdizione amministrativa è esercitata da:

a. il Tribunale fiscale e delle espropriazioni; b. Abrogata c. Abrogata

d. il Tribunale cantonale; e.37 il giudice dei provvedimenti coercitivi. 2 I conflitti di competenza tra le autorità amministrative e il Tribunale cantonale sono decisi da quest’ultimo.

§ 86 Giurisdizione costituzionale 1 La giurisdizione costituzionale è esercitata dal Tribunale cantonale.38

2 Come Corte costituzionale, il Tribunale cantonale pronuncia su:39

a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, segnatamente dei diritti fondamentali e dei diritti popolari; b. le controversie tra Cantone e Comuni o fra Comuni in materia di competenze; c. i ricorsi per violazione dell’autonomia comunale. 3 Non sono impugnabili dinanzi alla Corte costituzionale:

a. le disposizioni costituzionali e le leggi, eccetto che nell’ambito della loro applicazione; b. le decisioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato eccettuate dal diritto federale o dalla legge; c. la clausola d’urgenza di una legge.

§ 87 Organizzazione e procedura 1 La legge disciplina le grandi linee dell’organizzazione, nonché la competenza e la procedura dei tribunali. Dev’essere garantito un procedimento celere e affidabile.40 2 Un tribunale può essere suddiviso in sezioni e operare in più ordini di giurisdizione.

3 Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sui tribunali del Cantone e ne riferisce annualmente al Gran Consiglio.41 4 La legge disciplina le condizioni e la competenza per l’elezione dei membri straordinari dei tribunali.42

5. Difensore civico

§ 88 Statuto e indipendenza 1 Il difensore civico vigila affinché l’amministrazione cantonale e le amministrazioni comunali, nonché l’apparato giudiziario operino conformemente al diritto, correttamente e in modo appropriato. 2 Il difensore civico non è vincolato a istruzioni di altre autorità.

3 La sua funzione è incompatibile con l’esercizio di un’altra professione o industria o con una posizione dirigente in un partito politico.

§ 89 Compiti 1 Il difensore civico fa conoscere in modo appropriato il suo parere sulle pratiche da lui esaminate e si adopera anzitutto per mediare una soluzione in via amichevole. 2 Può formulare critiche, segnalare difetti del diritto vigente e fare raccomandazioni. Non può però né modificare, né annullare atti giuridici. 3 Il difensore civico ha il diritto di prendere visione degli atti e di farsi dare tutte le informazioni necessarie. È tenuto al segreto come le autorità o i pubblici dipendenti che si sono occupati del caso.43 4 Il difensore civico fa rapporto al Gran Consiglio almeno una volta all’anno.

Sezione sesta: Compiti pubblici 1. Principi

§ 90 Base costituzionale L’assunzione di nuovi compiti cantonali il cui adempimento non sia imposto al Cantone dal diritto federale richiede una modifica della Costituzione. Tale modifica è sottoposta al Popolo contestualmente alle disposizioni legali di esecuzione.

§ 91 Collaborazione Il Cantone collabora con i Comuni nell’adempimento dei compiti pubblici.

2. Sicurezza pubblica e prevenzione delle catastrofi

§ 92 Sicurezza pubblica Il Cantone e i Comuni provvedono a garantire l’ordine e la sicurezza pubblici.

§ 93 Prevenzione delle catastrofi Il Cantone e i Cantoni prendono provvedimenti per prevenire catastrofi e per assicurare il funzionamento dei principali servizi dello Stato nelle situazioni di emergenza.

3. Formazione e cultura

§ 94 Principi concernenti il sistema scolastico 1 La scuola provvede, in collegamento con i genitori, affinché gli allievi ricevano un’educazione e una formazione corrispondenti alle loro inclinazioni e attitudini. Le materie insegnate sono le stesse per ragazze e ragazzi. 2 I rapporti tra autorità scolastiche, insegnanti, allievi e genitori s’improntano al rispetto dei diritti e della personalità di ciascuno. 3 La legge disciplina i diritti di partecipazione dei genitori, degli insegnanti e degli allievi. 4 L’intero settore scolastico sottostà alla vigilanza del Cantone.

§ 95 Frequentazione della scuola 1 La frequentazione della scuola è obbligatoria nei limiti di età fissati dalla legge.

2 L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone. La legge determina le eccezioni. 3 La frequentazione delle scuole pubbliche dev’essere possibile senza che ne risulti pregiudicata la libertà di credo e di coscienza. 4 Il Cantone e i Comuni promuovono l’integrazione sociale dei minorenni disabili prevedendo per loro un’istruzione scolastica adeguata.

§ 96 Enti responsabili delle scuole 1 La legge determina chi è responsabile delle scuole pubbliche e delle altre istituzioni pubbliche che si occupano dell’istruzione o della formazione professionale. 2 Il Cantone sostiene i Comuni nell’adempimento dei loro compiti nel settore scolastico. 3 Esso può concludere accordi con altri Cantoni e partecipare a scuole e istituti d’insegnamento intercantonali.

§ 97 Formazione professionale ed educazione degli adulti 1 Il Cantone garantisce e sostiene la formazione professionale e continua.

2 Esso esercita la vigilanza sul settore della formazione professionale e promuove l’acquisizione di una cultura generale da parte degli apprendisti. 3 Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

§ 98 Scuole universitarie e scuole specializzate 1 Il Cantone versa un contributo adeguato al settore delle scuole universitarie svizzere e delle scuole svizzere specializzate, nonché alla ricerca scientifica. 2 Esso provvede affinché sia garantito l’accesso alle scuole universitarie svizzere e alle scuole svizzere specializzate. 3 Nei limiti fissati dalla legge, il Cantone partecipa all’Università di Basilea.

§ 99 Scuole non statali 1 Le scuole non statali sottostanno alla vigilanza del Cantone.

2 Il Cantone può sostenere scuole non statali nel Cantone e fuori Cantone.

§ 100 Misure compensative 1 Gli enti responsabili delle scuole prendono misure compensative in favore dei fanciulli che risultino svantaggiati a causa dell’ubicazione del loro domicilio, a causa di disabilità o per ragioni d’ordine sociale. 2 Il Cantone accorda borse e prestiti di studio.

§ 101 Cultura 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione artistica e scientifica, nonché le iniziative e le attività culturali. 2 Essi si adoperano per rendere accessibili a tutti le conoscenze e le prestazioni artistiche e scientifiche. 3 Il Cantone e i Comuni possono gestire istituzioni con fini culturali e sostenere le iniziative volte a promuovere al meglio l’impiego del tempo libero.

§ 102 Protezione della natura e del paesaggio 1 Il Cantone e i Comuni promuovono la protezione della natura e del paesaggio, nonché la conservazione dei monumenti storici. 2 Essi proteggono i siti e i paesaggi meritevoli d’essere conservati, nonché i monumenti naturali e i beni culturali.

4. Sicurezza sociale

§ 103 Assistenza sociale 1 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, provvedono alle persone nel bisogno. 2 Essi si adoperano in particolare per prevenire le situazioni di angustia sociale, sopprimerne le cause ed eliminarne le conseguenze. Promuovono le misure di autoaiuto.

3 Il Cantone e i Comuni possono creare o sostenere istituzioni di previdenza e di assistenza, nonché completare le prestazioni della Confederazione in materia di sicurezza sociale.

§ 104 Lavoro 1 Nei limiti fissati dal diritto federale, il Cantone emana prescrizioni sui rapporti di lavoro e sulla protezione dei lavoratori. 2 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per prevenire la disoccupazione e attenuarne le conseguenze. Provvedono in particolare ad assicurare servizi di collocamento. 3 Il Cantone prende e sostiene misure volte a promuovere la riqualificazione professionale. 4 Esso può mediare in caso di controversie tra le parti sociali.

§ 105 Disabili Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni di aiuto agli invalidi, promuovono l’integrazione professionale e sociale dei disabili.

§ 106 Alloggio 1 Il Cantone e i Comuni possono accordare agevolazioni in materia di pigioni.44

2 I Comuni aiutano le persone in cerca di alloggio e si prendono cura dei senzatetto.

3 Il Cantone istituisce un ufficio di conciliazione per le controversie in materia di locazione.

§ 106a45 Promozione dell’accesso alla proprietà per uso personale e della costruzione di abitazioni di utilità pubblica46 1 Il Cantone promuove la costruzione di abitazioni, l’acquisto di appartamenti e case per uso personale e l’allestimento di spazi abitativi da parte di società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica. Persegue questo obiettivo attenendosi al principio dell’utilizzazione parsimoniosa del suolo attraverso la concentrazione delle attività di costruzione e promuove le abitazioni per anziani.47 2 Per le società di costruzione di abitazioni d’utilità pubblica il Cantone emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi per la costruzione o l’acquisto di alloggi a prezzi moderati nel Cantone e per il finanziamento di ristrutturazioni di

spazi abitativi nel Cantone, segnatamente nell’ambito del risparmio energetico e della protezione dell’ambiente.48 3 Il Cantone emana in particolare disposizioni sulle agevolazioni accordate in occasione del primo acquisto nel Cantone di un’abitazione per uso personale, nonché sulle agevolazioni accordate ai proprietari che abitano nella loro propria abitazione e i cui altri redditi e beni patrimoniali non investiti nell’immobile si trovano in un rapporto di squilibrio duraturo rispetto alle spese di manutenzione e agli interessi debitori. 4 Per le abitazioni a uso personale emana in particolare disposizioni che prevedano incentivi alla costituzione di risparmi vincolati destinati al primo acquisto di una proprietà abitativa nel Cantone e al finanziamento di lavori di risparmio energetico e di protezione dell’ambiente in abitazioni già esistenti nel Cantone.49 5 In particolare emana disposizioni per un’equilibrata determinazione del valore locativo.50

§ 107 Famiglia, giovani, anziani 1 Il Cantone e i Comuni proteggono la famiglia, la condizione genitoriale e la maternità. 2 In collaborazione con le organizzazioni private, essi si occupano dei bisogni dei giovani e degli anziani.

§ 108 Stranieri Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con le organizzazioni private, favoriscono il benessere e l’integrazione degli stranieri.

§ 109 Nomadi Il Cantone e i Comuni aiutano i nomadi a trovare posti di stazionamento.

5. Sanità

§ 110 Principi 1 Ognuno è lui stesso primo responsabile del proprio stato di salute.

2 L’assicurazione malattie è obbligatoria nei limiti fissati dalla legge.

3 Il Cantone crea condizioni atte ad assicurare alla popolazione cure mediche sufficienti e provvede all’igiene pubblica.

4 Esso vigila sul sistema sanitario e lo coordina.

§ 111 Compiti 1 Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, con i Cantoni vicini e con i privati, prende provvedimenti per mantenere e ripristinare la salute, nonché per assistere le persone durevolmente bisognose di cure. 2 Esso gestisce istituti medici, vigila sulle cliniche private e coordina il settore ospedaliero. 3 Il Cantone e i Comuni, in collaborazione con i privati, assicurano alla popolazione cure mediche ambulatorie. I Comuni promuovono le cure a domicilio e le cure mediche locali. 4 Il Cantone assicura la formazione del personale ospedaliero, partecipa all’insegnamento della medicina e disciplina l’esercizio delle professioni sanitarie. 5 Il Cantone e i Comuni promuovono la pratica sportiva generale.

6. Ambiente ed energia

§ 112 Principi della protezione dell’ambiente 1 Il Cantone e i Comuni perseguono un rapporto durevolmente equilibrato tra, da un lato, le forze naturali e la loro rinnovabilità e, dall’altro, la loro utilizzazione da parte dell’uomo. 2 Essi proteggono l’uomo e il suo ambiente naturale dagli effetti nocivi o molesti.

3 Vanno segnatamente preservate incontaminate la terra, l’aria e l’acqua, salvaguardate la bellezza e la peculiarità dei paesaggi, protette la fauna e la flora dando loro spazi vitali sufficienti e limitate le emissioni di rumore. 4 Il Cantone incentiva l’utilizzazione di tecnologie ecocompatibili.

§ 113 Acque luride e rifiuti 1 Il Cantone e i Comuni provvedono affinché le acque luride siano evacuate e i rifiuti eliminati in modo ecocompatibile. Chi ha prodotto le acque luride o i rifiuti assume la sua parte di responsabilità. 2 I rifiuti devono essere riciclati per quanto possibile e ragionevole.

§ 114 Approvvigionamento idrico 1 Il Cantone provvede a sovvenire ai bisogni regionali di approvvigionamento in acqua potabile e industriale. Può affidare questo compito a terzi. 2 Spettaai Comuni assicurare l’approvvigionamento idrico sul loro territorio. I Comuni sono in particolare responsabili della distribuzione dell’acqua.

§ 115 Approvvigionamento energetico 1 Il Cantone e i Comuni promuovono un approvvigionamento energetico sicuro, ottimale sotto il profilo dell’economia pubblica e rispettoso dell’ambiente, nonché un uso parsimonioso ed economico dell’energia. 2 Il Cantone elabora un piano concettuale in cui siano ancorati i principi della politica energetica cantonale. Fa in modo che sul territorio cantonale e nelle sue vicinanze non vengano costruite centrali nucleari a fissione, impianti di ritrattamento di combustibile nucleare o depositi di scorie mediamente o altamente radioattive.51 3 Il Cantone e i Comuni possono partecipare a impianti di approvvigionamento energetico e, in caso di necessità, costruire e gestire essi stessi impianti del genere.

7. Assetto territoriale e trasporti

§ 116 Pianificazione del territorio 1 Il Cantone e i Comuni assicurano un’occupazione razionale del territorio, un’utilizzazione appropriata del suolo e il mantenimento di aree destinate al ristoro. 2 Il Cantone elabora piani direttori in cui figurino gli obiettivi cantonali o regionali della pianificazione e in cui siano coordinate le misure pianificatorie del Cantone e dei Comuni, nonché piani di dettaglio destinati ad attuare gli obiettivi della pianificazione. 3 I Comuni elaborano i piani regolatori nei limiti fissati dal piano direttore.

4 I vantaggi e gli inconvenienti considerevoli risultanti dalla pianificazione sono adeguatamente compensati nei limiti fissati dalla legge. 5 La superficie globale delle zone destinate all’agricoltura e alla silvicoltura dev’essere salvaguardata.

§ 117 Partecipazione alla pianificazione 1 Nell’elaborazione dei piani, il Cantone e i Comuni tengono conto dell’opinione dei gruppi di popolazione interessati. 2 I piani direttori e i piani di dettaglio sono elaborati in collaborazione con i Comuni, i Cantoni vicini e le regioni estere limitrofe. I Comuni partecipano inoltre alla stesura definitiva.

§ 118 Cose pubbliche 1 Il Cantone emana prescrizioni sulle cose pubbliche.

2 Esso esercita la sovranità sulle acque e sulle strade cantonali.

51 Il cpv. 2 secondo per. é stato accettato con la riserva dell’art. 24quinquies della Cost. fed. [RU 1957 1065] e della legislazione federale che ne deriva (art. 1 del DF dell’11 giu. 1986 – FF 1986 II 699). A tale disp. corrisponde ora l’art. 90 della Costituzione federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

§ 119 Costruzioni e misurazioni catastali 1 Il Cantone disciplina le costruzioni, nonché le misurazioni catastali e il catasto.

2 Esso disciplina altresì le ricomposizioni particellari e le rettifiche di confini.

§ 120 Trasporti 1 Il Cantone e i Comuni disciplinano i trasporti e il settore stradale.

2 Essi provvedono a organizzare i trasporti in modo rispettoso dell’ambiente e quanto possibile favorevole sotto il profilo dell’economia pubblica. 3 Il Cantone, insieme con i Comuni, promuove i trasporti pubblici.

8. Economia

§ 121 Obiettivi della politica economica cantonale 1 Il Cantone, in collaborazione con i Comuni, promuove uno sviluppo equilibrato dell’economia. Si adopera in particolare per preservare una struttura economica diversificata e il pieno impiego. 2 Le misure promozionali devono tener conto degli interessi delle piccole e medie imprese, dell’agricoltura, dell’assetto territoriale e della protezione dell’ambiente. 3 Il Cantone impronta agli obiettivi della politica economica e sociale cantonale le sue proprie attività rilevanti sotto il profilo dell’economia pubblica.

§ 122 Commercio al minuto Il Cantone e i Comuni promuovono il commercio al minuto decentralizzato. In particolare vanno fissati limiti all’insediamento di nuovi centri commerciali e all’ampliamento di quelli esistenti.

§ 123 Agricoltura 1 Il Cantone prende provvedimenti per mantenere un ceto contadino indipendente e sano, nonché un’agricoltura produttiva. 2 Esso promuove e sostiene in particolare:

a. la formazione, la consulenza e la sperimentazione agricole; b. le aziende familiari e quelle esercitate come attività accessoria; c. il mantenimento della proprietà fondiaria rurale; d. i miglioramenti delle strutture agricole, le ricomposizioni particellari e le migliorie fondiarie; e. la collaborazione su base cooperativa di mutuo aiuto; f. la concessione di prestiti e il comparto assicurativo.

§ 12452 Foreste 1 Il Cantone provvede alla conservazione delle foreste nella loro estensione e nella loro ripartizione geografica. Assicura che le foreste possano adempiere durevolmente le loro funzioni. 2 Il Cantone, insieme con i Comuni politici, sostiene la silvicoltura. Essi provvedono affinché l’economia forestale tenga conto del bene comune. 3 I Comuni politici esercitano la vigilanza sulle foreste nell’ambito della loro sovranità territoriale.

§ 125 Prescrizioni di polizia economica Il Cantone e i Comuni emanano prescrizioni volte ad assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

§ 126 Diritti di regalìa 1 Le regalìe del sale e delle miniere, come anche il diritto di disporre della falda freatica appartengono al Cantone; le regalìe della caccia e della pesca, ai Comuni. Rimangono salvi i diritti privati esistenti. 2 Le regalìe conferiscono il diritto esclusivo di esercitare e sfruttare economicamente l’attività di cui si tratta. 3 Il Cantone e i Comuni possono esercitare essi stessi questo diritto o delegarlo a terzi.

§ 127 Banca cantonale Il Cantone gestisce una banca cantonale che ha segnatamente lo scopo di fornire capitali e di promuovere lo sviluppo economico e sociale.

§ 127a53 Porti renani Il Cantone provvede al mantenimento di impianti portuali sul Reno. La legge determina la zona portuale e la sua utilizzazione.

§ 128 Assicurazioni 1 Nei limiti fissati dalla legge, gli edifici, i terreni e le coltivazioni devono essere assicurati contro i danni presso un istituto del Cantone. 2 Il Cantone può, mediante legge, dichiarare obbligatorie anche altre assicurazioni di cose.

Sezione settima: Ordinamento finanziario

§ 129 Finanze e pianificazione finanziaria 1 Le finanze devono essere gestite in modo parsimonioso, economico e conforme agli imperativi congiunturali. Sul lungo periodo, devono essere equilibrate. 2 Il Cantone e i Comuni provvedono a una pianificazione finanziaria in sintonia con i compiti pubblici. 3 Prima della pertinente decisione e, in seguito, periodicamente, ogni compito e ogni spesa vanno esaminati per accertarne la necessità e l’appropriatezza, nonché le conseguenze finanziarie e la sostenibilità.

§ 130 Introiti 1 Il Cantone, i Comuni e i consorzi intercomunali riscuotono i tributi necessari all’adempimento dei loro compiti. 2 Le loro spese sono inoltre coperte mediante:

a. i redditi patrimoniali; b. i contributi e le partecipazioni alle entrate della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti pubblici; c. altri redditi eventuali; d. emissione e assunzione di prestiti. 3 I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

§ 131 Imposte cantonali 1 Il Cantone riscuote:

a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche; c. un’imposta sul plusvalore immobiliare; d. tasse di mutazione; e. un’imposta sulle successioni e donazioni; f. un’imposta di culto presso le persone giuridiche; g. una tassa sui veicoli a motore; h.54 una tassa sugli apparecchi automatici da gioco, sulle sale da gioco e sulle case da gioco; i.55 una tassa di soggiorno.

2 L’introduzione di nuove imposte cantonali esige une modifica della Costituzione. Tale modifica dev’essere sottoposta al Popolo simultaneamente alle disposizioni legali di esecuzione.

§ 132 Imposte comunali 1 I Comuni riscuotono:

a. un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche; b. un’imposta sugli utili e sul capitale delle persone giuridiche. 2 Essi riscuotono tali imposte secondo il diritto cantonale. Ne stabiliscono l’aliquota nei limiti fissati dalla legge. 3 Per l’introduzione di altre imposte comunali occorre une base nella legislazione cantonale.

§ 133 Principi della riscossione delle imposte 1 Nella strutturazione delle imposte vanno considerati:

a. i principi della generalità, della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti; b. la preservazione della volontà di produrre del singolo; c. i limiti della garanzia della proprietà e l’onere fiscale globale dei contribuenti; d. le incidenze sull’andamento dell’economia e sulle condizioni di concorrenza; e. la possibilità dell’evasione fiscale e della diminuzione del gettito fiscale; f. la parità di trattamento delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro forma giuridica, fatta salva l’esenzione fiscale prevista dalla legge in casi speciali. 2 Devono essere favoriti fiscalmente in particolare:

a. la famiglia, nonché le persone con obblighi di assistenza; b. la previdenza individuale, segnatamente la costituzione di un patrimonio adeguato; c. l’uso personale dell’abitazione da parte del proprietario. 3 La sottrazione e la frode fiscali devono essere combattute con sanzioni efficaci.

§ 133a56 Legge fiscale semplice, facilmente comprensibile e trasparente 1 La legge fiscale dev’essere semplice, facilmente comprensibile e trasparente. La dichiarazione d’imposta deve poter essere compilata in poco tempo e verificata agevolmente.

2 Le autorità cantonali si impegnano ai fini della semplificazione del diritto federale ai sensi del capoverso 1.

§ 134 Perequazione finanziaria e quote fiscali dei Comuni 1 Il Cantone assicura la perequazione finanziaria.

2 La perequazione finanziaria è volta a instaurare condizioni equilibrate nel carico fiscale e nelle prestazioni dei Comuni.

§ 135 Base legale La legge traccia le grandi linee della gestione finanziaria, della riscossione dei tributi pubblici e della perequazione finanziaria. Stabilisce le quote spettanti ai Comuni sul gettito delle imposte cantonali.

Sezione ottava: Stato e Chiese

§ 136 Chiese e comunità religiose 1 La Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana sono riconosciute quali Chiese nazionali. 2 Esse sono enti ecclesiastici di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

3 Il Cantone può riconoscere altre comunità religiose. La legge disciplina le condizioni, il contenuto e la procedura di riconoscimento.

§ 137 Autonomia delle Chiese nazionali 1 Le Chiese nazionali regolano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge. 2 Gli Statuti ecclesiastici e le loro modifiche richiedono il consenso della maggioranza dei membri delle Chiese che partecipano al voto e l’approvazione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato accorda l’approvazione se lo statuto o la modifica non contraddice né al diritto federale né a quello cantonale.

§ 138 Appartenenza a una Chiesa nazionale, diritto di voto 1 Gli abitanti del Cantone appartengono alla Chiesa nazionale della loro confessione se adempiono le condizioni menzionate nello Statuto ecclesiastico. 2 L’uscita da una Chiesa nazionale può avvenire in ogni tempo mediante dichiarazione scritta. 3 Il diritto di voto nella Chiesa nazionale e nelle parrocchie è disciplinato dallo Statuto ecclesiastico.

§ 139 Parrocchie 1 Le Chiese nazionali si compongono di parrocchie secondo le disposizioni del loro Statuto. 2 Le parrocchie sono enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

3 Lo Statuto ecclesiastico determina il ruolo e l’organizzazione delle parrocchie. Disciplina altresì la procedura per la riunione e la divisione di parrocchie.

§ 140 Finanze 1 Per poter adempiere i loro compiti, le parrocchie riscuotono dai membri della loro confessione un’imposta di culto secondo le disposizioni della legge e dello Statuto ecclesiastico. Le Chiese nazionali disciplinano la perequazione finanziaria tra le loro parrocchie. 2 Il prodotto dell’imposta cantonale di culto riscossa presso le persone giuridiche è ripartito tra le Chiese nazionali proporzionalmente al numero dei loro membri. 3 Il Cantone versa sussidi alle Chiese nazionali nella misura prevista dalla legge.

§ 141 Giustizia 1 Le Chiese nazionali istituiscono un’autorità incaricata di pronunciare sui rapporti di diritto litigiosi e sugli atti normativi contestati. Tale autorità può essere adita dai membri delle Chiese e dalle parrocchie. 2 Le Chiese nazionali possono permettere o prescrivere alle parrocchie d’istituire anche un’autorità giurisdizionale da adire preliminarmente in prima istanza. 3 Gli atti normativi e le decisioni di ultima istanza delle Chiese nazionali possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo dai membri delle Chiese e dalle parrocchie. 4 Il Tribunale amministrativo esamina se l’atto o la decisione impugnata è conforme al diritto federale, al diritto cantonale e, per quanto lo Statuto ecclesiastico lo preveda, al diritto della Chiesa nazionale.

§ 142 Diocesi La popolazione cattolica romana del Cantone appartiene alla Diocesi di Basilea. I rapporti tra il Cantone e la Diocesi si conformano alle convenzioni concluse dai Cantoni diocesani con la Curia papale.

Sezione nona: Revisione della Costituzione

§ 143 Principi 1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2 Per quanto le disposizioni qui appresso non prevedano diversamente, le revisioni costituzionali si svolgono nell’ambito della procedura legislativa, conformemente alle disposizioni sui diritti popolari.

§ 144 Revisione totale 1 In ogni caso, spetta al Popolo decidere se occorra intraprendere una revisione totale. 2 La revisione totale è elaborata da una Costituente eletta dal Popolo secondo le disposizioni sull’elezione del Gran Consiglio. Le prescrizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili. 3 La Costituzione riveduta totalmente può essere sottoposta al voto nel suo insieme o per singole parti, simultaneamente o per tappe. 4 Se un progetto è respinto dal Popolo, la Costituente deve elaborarne un secondo. Se anche questo è respinto, la revisione totale è considerata non riuscita.

§ 145 Revisione parziale 1 La revisione parziale può concernere una singola disposizione o più disposizioni materialmente connesse. 2 Se decide una revisione parziale o approva un’iniziativa popolare o comunale che chiede una revisione parziale, il Gran Consiglio può sottoporre questa sua decisione al voto del Popolo.

Sezione decima: Disposizioni transitorie

§ 146 Entrata in vigore La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio successivo alla sua accettazione in votazione popolare e al conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

§ 147 Abrogazione del diritto anteriore 1 La Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 4 aprile 189257 è abrogata.

2 Le disposizioni di contenuto contrario alla presente Costituzione cessano di avere vigore.

§ 148 Ultrattività parziale del diritto anteriore 1 Le disposizioni elaborate secondo una procedura non più ammessa dalla presente Costituzione rimangono in vigore.

57 [Übersicht Systematische Gesetzessammlung (SGS) Basel-Landschaft, GS 14 177]

2 L’eventuale modifica di tali disposizioni avverrà secondo la procedura prevista dalla presente Costituzione. In particolare, le disposizioni che secondo la presente Costituzione devono essere emanate sotto forma di legge possono essere modificate soltanto in via legislativa.

§ 149 Emanazione di nuovo diritto Se dev’essere emanato nuovo diritto, le autorità devono elaborarlo senza indugio.

§ 150 Referendum facoltativo Se una domanda di referendum è presentata secondo il diritto anteriore, il termine di referendum è di otto settimane anche se è cominciato a decorrere prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione.

§ 151 Partecipazione dei Comuni Sino all’emanazione delle pertinenti disposizioni di legge si applica quanto segue: a. le iniziative o le domande di referendum dei Comuni conformemente al § 49 capoverso 1 sono presentate dall’Assemblea comunale o dal Consiglio comunale. Queste decisioni non sottostanno a referendum; b. il diritto dei Comuni d’essere sentiti conformemente al § 49 capoverso3 è esercitato dal Municipio.

§ 152 Autorità e funzionari 1 Le autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo secondo il diritto anteriore. 2 Le disposizioni della presente Costituzione si applicano alle elezioni di rinnovo e a quelle complementari. 3 Le nuove autorità previste dalla presente Costituzione devono essere elette senza indugio.

§ 153 Giurisdizione costituzionale Fino all’entrata in vigore di pertinenti disposizioni di legge, alla procedura in materia di giurisdizione costituzionale si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa e in materia di assicurazioni sociali.

§ 154 Base costituzionale Le disposizioni concernenti l’adempimento di compiti pubblici prive di base costituzionale conformemente al § 90 rimangono in vigore fintanto che non saranno modificate.

§ 15558 Liquidazione patrimoniale concernente il Laufental Le spese che dovessero risultare per il Cantone di Basilea Campagna dalla liquidazione patrimoniale con il Cantone di Berna concernente il Laufental sono considerate definitivamente accettate.

§ 15659 Riduzione del periodo amministrativo in seguito al passaggio al modello «pubblico ministero» Il periodo amministrativo 2010–2014 termina il 31 dicembre 2010 per: a. i capi delle prefetture; b. il capo dell’Ufficio speciale dei giudici istruttori.

§ 15760 Periodo amministrativo del Tribunale di procedura in materia penale Per la presidenza e gli altri membri del Tribunale di procedura in materia penale il periodo amministrativo 2010–2014 termina appena saranno conclusi tutti i procedimenti di ricorso a tenore dell’articolo 453 capoverso 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero. Dopo di che, la Sezione diritto penale del Tribunale cantonale subentrerà al Tribunale di procedura in materia penale, sempre che il diritto federale non preveda un’altra competenza giurisdizionale.

Indice delle materie I numeri indicano i § e parti di § della Costituzione

Abitazioni di utilità pubblica – incaricata di pronunciare sui rapporti di – promozione diritto litigiosi 141 – dell’accesso alla proprietà per uso – incaricate del perseguimento penale 84 personale di 106a – legislativa del Cantone 61 – della costruzione di 106a – scolastiche 94 – buona fede 4 Accesso alle informazioni detenute dalle – cantonali 49a autorità 56 – collaborazione Amministrazione 71 ss – efficace tra le 3 – cantonale41, 79 – intercantonale 3 – della giustizia 82 – regionale 3 – difensore civico 88 – conflitti di competenza tra 85 – direzione della47, 76 – elezioni comunali 26 – incompatibilità 51 – emanazione di nuovo diritto 149 – obbiettivi e compiti dell' 73 – esercizio del potere dello Stato 2 – organizzazione dell' 76, 81 – incompatibilità 51 Amministrazione cantonale41, 79 – incompatibilità tra parenti 52 – informazione 56 Approvazione del Gran Consiglio 46 – istruzioni delle autorità 88 Arresto – lingua ufficiale 57 – limite dei diritti fondamentali 15 – periodo amministrativo cantonale 49a, 53 – petizioni 10 Associazione – piani fondamentali concernenti le attività – libertà di 6 dello Stato 65 Attività – promessa solenne 59 – accessoria 123 – rapporti dei tribunali con altre autorità 82 – accessoria 79 – relazioni con le autorità – amministrativa 76 – degli altri Cantoni 77 – artistica 6 – della Confederazione 77 – culturale 101 – responsabilità dei membri delle 60 – delle autorità56

– richieste alle 10 – delle organizzazioni che operano nel settore – rieleggibilità 26 della costruzione di abitazioni di utilità – scadenza del mandato 26 pubblica 106a – segreto del difensore civico 89 – dello Stato 65, 73 – Statuto del Cantone 1 – di enti che operano nel settore della costru- – suprema autorità esecutiva zione di abitazioni di utilità pubblica – cantonale 71 106a – del comune politico 47 – economia pubblica 121 – vincolattività – economica6, 125 – del diritto 4 – incompatibilità 72 – della legge 4 – informazione 56 – votazioni 32 – normativa 74 Basilea-Campagna – pianificazione 73 – Cantone sovrano della Confederazione – regalìa 126 Svizzera 1 Autorità – capitale del Cantone di 40 – alta vigilanza su tutte le 61 – diritto di voto 21 – astensione 58 – elezione popolare alle urne dei deputati del – autonomia delle 45 Cantone al Consiglio – autorità – degli Stati 24 – collegiale 78 – nazionale 24 – comunali 45 – liquidazione patrimoniale concernente il – comunali infliggenti multe 84 Laufental 155 – direttoriale cantonale 71 – territorio cantonale39

Bilancio – dei mezzi di esistenza 16 – allestimento del bilancio annuo di previsio- – della sicurezza sociale 16 ne 66 – giurisdizione costituzionale 86 – presentazione del bilancio di previsione 73 – imposte cantonali 131 – impugnazione dei lodi 83 Cancelleria dello Stato 79 – integrazione sociale dei minorenni disabili Cantone 95 – agricoltura 123 – lavoro 104 – ambiente ed energia 112ss – lingua ufficiale 57 – appartenenza a una Chiesa nazionale 138 – nomadi 109 – approvvigionamento – partecipazione del Cantone a – idrico 113 – consorzi intercomunali 80 – energetico 114 – istituzioni – assicurazioni 128 – a economia mista 80 – assistenza sociale 103 – pubbliche 80 – autorità legislativa del 61 – partecipazione nel Cantone 49 – banca cantonale 127 – partiti e organizzazioni politiche 35 – catastali – pensioni versate dal 67 – costruzioni 119 – perequazione finanziaria 134 – misurazioni 119 – pianificazione del territorio 116 – cittadinanza 18 – pigioni agevolate 106 – collaborazione – politica economica cantonale 121 – del Cantone con i Comuni – porti renani 127a nell’adempimento dei compiti pubbli- – pratica sportiva 111 ci 91 – prescrizioni di polizia economica 125 – intercantonale 3 – prevenzione delle catastrofi 93 – regionale 3 – promozione – commercio al minuto 122 – dell’accesso alla proprietà – compiti – dell’abitazione 106a – delegati dal 44 – privata per uso personale 6 – sanitari 110, 111 – della collaborazione intercomunale

48 – conservazione delle foreste 124 – della conoscenza del diritto 9 – controversie tra Cantone e Comuni 86 – della parità dei sessi 8 – cose pubbliche 118 – protezione – diocesi di Basilea 142 – della famiglia 107 – diritti di regalìa 126 – della condizione genitoriale 107 d – diritto – della maternità 107 – al lavoro 17 – pubblici dipendenti del 49a – all’alloggio 17 – rappresentanza del 77 – alla formazione 17 – responsabilità13, 60 – contenuto del 22 – responsabilità dei – di voto 21 – membri delle autorità nei confronti del – esercizio del 23 Cantone 60 – disabili 105 – pubblici dipendenti nei confronti del – distretti e circondari del41 ss Cantone 60 – domicilio politico nel 21 – ricerca scientifica 98 – doveri individuali 20 – riconoscimento di altre comunità religiose – educazione degli adulti 97 136 – elezione – riqualificazione professionale 104 – degli organi del 25 – risarcimento dei danni 13 – dei giudici di pace 25 – riscossione di tributi 130 – dei tribunali circondariali civili 25 – scuole – del Consiglio di Stato 25 – non statali, vigilanza del 99 – del Gran Consiglio 25 – pubbliche 95 – di deputati del 24 – specializzate 9 – finanze e pianificazione finanziaria 129 – universitarie 98 – formazione – settore scolastico 96 – continua 97 – sicurezza pubblica 92 – professionale 97 – Stato sovrano nella Confederazione ingres- – garanzia so, 1

– statuto del 1 Compiti pubblici 90 ss – stranieri – altri enti che svolgono compiti pubblici 80 – benessere degli 108 – base costituzionale 154 – integrazione degli 108 – collaborazione di Cantone e Comuni – struttura del39 ss nell’adempimento dei 91 – capitale del 40 – pianificazione finanziaria 129 – distretti – vigilanza del Consiglio di Stato su altri enti – amministrativi del 41 che svolgono compiti pubblici 76 – territorio del 39 – suprema autorità esecutiva del 71 Comune (i)44 ss – trasporti 120 – integrazione – ufficio di conciliazione per le controversie – professionale dei disabili 105 in materia di locazione 106 – sociale dei disabili 105 – Università di Basilea 98 – acque luride 113 – versamento di sussidi a Chiese nazionali – agevolazioni in materia di pigioni 106 140 – aggregazione dei 46 – vigilanza – approvvigionamento – sui tribunali del 87 – energetico 115 – sul settore scolastico 94 – idrico 114 – assistenza sociale 103 Capitale – autonomia del 45 – collocamenti di 75 – cittadinanza 18 – del Cantone 40 – collaborazione 91 – imposta sul 131, 132 – collaborazione intercomunale 48 Chiesa (e) 136 ss – commercio al minuto 122 – appartenenza a una Chiesa nazionale 138 – compiti44, 111 – autonomia delle Chiese nazionali 137 – Comuni – chiesa – patriziali44, 46 – cattolica – politici 44 – cristiana 136 – consorzi intercomunali48, 80 – romana 136 – controversie tra – evangelica riformata 136 – Cantone e Comuni in materia di compe- – Chiese nazionali 136, 140

tenze 86 – comunità religiose 136 – Comuni in materia di competenze 86 – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138 – cultura 101 – giustizia 141 – del diritto di voto – parrocchie 139 – contenuto del 22 – perequazione finanziaria tra le loro parroc- – esercizio del 23 chie 140 – delegare compiti amministrativi 80 – riconoscimento quali Chiese nazionali 136 – difensore civico 88 – sussidi 140 – diritti di regalìa 126 Circondario – diritto – elettorale 43 – al lavoro 17 – giudiziario civile 42 – all’alloggio 17 – alla formazione 17 Cittadinanza – diritto di voto nei Comuni patriziali 21 – acquisto e perdita della 18 – divisione del 46 – conferimento – doveri individuali 20 – cantonale agli stranieri 67 – elezioni – cantonale agli Svizzeri 77 – comunali 26 – della 44 – del Consiglio comunale 26 – competenze del Gran Consiglio 67 – del Municipio del sindaco 26 – cittadinanza svizzera21, 23 – della Commissione comunale 26 Commissione (i) 69 ss – enti responsabili delle scuole 96 – commissione comunale 26 – finanze e pianificazione finanziaria 129 – elezione della 26 – fusione di Comune patriziale e Comune – commissioni del Gran Consiglio 60 politico 46 – responsabilità dei commissari delle 60 – giurisdizione costituzionale 86 – istituzione di commissioni 64, 69 – imposte comunali 132 – integrazione sociale 95

– lingua ufficiale 57 Comunità religiose – mezzi di esistenza 16 – altre 136 – modifiche dei confini dei 46 – Chiese nazionali 136 – multe inflitte da autorità comunali 84 – nomadi 109 Consiglio di Stato 71 ss – organizzazione comunale – accordi amministrativi 77 – ordinaria 47 – amministrazione cantonale 76 – straordinaria 47 – attività normativa del 74 – organizzazione del Comuni politici 47 – autonomia delle Chiese nazionali 137 – parità dei sessi 8 – autorità collegiale 78 – partecipazione – Cancelleria dello Stato 79 – alla pianificazione 117 – condizioni di eleggibilità al 50 – dei Comuni 151 – conferimento della cittadinanza cantonale – nel Cantone 49 agli Svizzeri 77 – pianificazione del territorio 116 – consultazione 34 – politica economica cantonale 121 – creazione di consorzi 48 – prescrizioni di polizia economica 125 – decisioni – prevenzione della disoccupazione 104 – definitive in materia di spese 36 – promozione – finanziarie 75 – d’educazione degli adulti 97 – dipartimenti 79 – della creazione artistica e scientifica – direzione ed amministrazione 76 101 – diritto d'essere sentiti tempestivamente 49 – promozione della pratica sportiva 111 – elezione – promozione – del 25 – dell’accesso alla proprietà privata per – del presidente del 67 uso personale 6 – del vicepresidente del 67 – della conoscenza del diritto 9 – giurisdizione costituzionale 86 – protezione – incompatibilità 51 – della condizione genitoriale 107 – dei membri del 72 – della famiglia 107 – nomine 77 – della maternità 107 – obiettivi e principali compiti annui – protezione – del governo 73 – del paesaggio 102 –

dell’amministrazione 73 – della natura 102 – ordine e sicurezza pubblici 77 – quote fiscali dei 134 – organizzazione del 81 – regolamento comunale26, 27, 31, 47 – pianificazione dell'operato dello Stato 73 – responsabilità 13 – programma annuale del 65 – responsabilità dei – rapporti – membri delle autorità nei confronti dei – annuali del 67 Comuni 60 – con il 70 – pubblici dipendenti nei confronti dei – rappresentazione del Cantone 77 Comuni 60 – relazioni con le autorità – rettifiche di confine tra 46 – della Confederazione 77 – rifiuti 113 – degli altri Cantoni 77 – risarcimento dei danni 13 – rettifiche di confine 46 – riscossione di – ricorsi amministrativi 76 – tributi 130 – sede del 40 – imposte comunali 132 – statuto del 71 – sicurezza – trattati 64 – pubblica 92 – vigilanza – sociale 16 – del 76, 80 – silvicoltura 124 – sui Comuni 45 – Statuto di 44 Consorzi – stranieri – adesione obbligatoria a 48 – benessere degli 108 – collaborazione 48 – integrazione degli 108 – creazione di 48 – trasporti 120 – intercomunali48, 80 – vigilanza sui 45 – riscossione di – imposte 130 – tributi 130

Corpo elettorale 22 – codice di diritto processuale penale svizzero 157 Costituente – diritti – elezione della 144 – costituzionali 86 – revisione totale della costituzione 144 – di Costituzione – partecipazione48, 67 – assunzione di nuovi compiti cantonali 90 – regalia 126 – attività amministrativa 76 – patrimoniali 6 – autonomia – popolari8, 21 ss, 86, 143 comunale 45 – di voto21, 22, 23 delle Chiese nazionali 137 – iniziativa popolare28 ss – autorità e funzionari 152 – votazioni – Costituzione – obbligatorie 30 – del Cantone di BL del 4 aprile 1892 147 – facoltative 31 – federale 67 – sociali16 ss – doveri individuali sanciti dalla 8 – diritto – esercizio dei diritti di partecipazione – al lavoro 17 conferiti dalla Costituzione federale 67 – all’alloggio 17 – iniziativa per la revisione totale della 28 – alla formazione 17 – introduzione di nuove imposte 131 – garanzia – modifiche costituzionali 30 – dei mezzi di esistenza 16 – organizzazione comunale 47 – della sicurezza sociale 16 – promessa solenne 59 – diritti fondamentali6 ss, 86 – referendum facoltativo 150 – diritto – revisione della 143 ss – al libero esercizio di – revisione – un’attività economica 6 – totale 144 – una professione 6 – parziale 145 – al matrimonio 6 – trattati richiedente modifiche della 64 – all’integrità – vincolattività – fisica 6 – al diritto 4 – psichica 6 – alla legge 4 – alla famiglia 6 – votazioni

– alla libera scelta 6 – obbligatorie 30 – alla vita 6 – facoltative 31 – libertà Danno/i – d’informazione 6 – dell’attività artistica 6 – assicurazioni 128 – dell’insegnamento scientifico 6 – danni causati – illecitamente dai organi di – della ricerca 6 – di associazione 6 – Cantone 13 – di coscienza 6 – Comuni 13 – lecitamente dai organi di – di credo 6 – di domicilio 6 – Cantone 13 – di opinione 6 – Comuni 13 – responsabilità e risarcimento dei danni 13 – di manifestazione 6 – di movimento 6 Dichiarazione d’imposta 133a – di riunione 6 Dignità umana – di stampa 6 – inammissibilità di – proprietà 6 – altri trattamenti contrari alla 15 – protezione – tortura 15 – del domicilio 6 – inviolabilità della 5 – del segreto epistolare 6 – dall’abuso dei dati 6 Diritto (i) ingresso – della sfera privata 6 – attività amministrativa 76 – delle telecomunicazioni 6 – attuazione dei diritti fondamentali 14 – diritto – aventi diritto di voto 2, 73, 79 – al risarcimento dei danni in caso di re- – contenuto ed esercizio dei diritti popolari sponsabilità 13 38 – alla naturalizzazione 19 – contratto di diritto pubblico 49a – anteriore 147, 148

– cantonale 132 – importante restrizione della proprietà è – costituzionale cantonale 76 dovuta 13 – di consultare gli altri atti ufficiali55, 89 Fanciulli – di voto50, 138 – misure compensative 100 – federale 86, 90, 104, 137, 141 – semplificazione del 133a Firme – pubblico 136, 139 – firmare iniziative 22 – privato 75, 80 – iniziativa generica 28 – vigente 89 Giudice/i – enti autonomi di diritto pubblico 44 – elezione popolare dei giudici di pace 25 – esercizio dei diritti popolari 47 – giudice dei provvedimenti coercitivi 84, 85 – garanzia dei diritti popolari36 ss – giurisdizione civile 83 – limite dei diritti fondamentali 15 – incompatibilità 51 – parità dei 8 – pregiudicazione dei diritti fondamentali 14 – tutela giurisdizionale, diritto alla 9 – Ufficio speciale dei giudici istruttori 156 – vincolattività – al diritto 4 Garanzia – garanzia dei – alla legge 4 – diritti popolari36 ss – violazione del diritto di voto 37 – mezzi di esistenza e sicurezza sociale Durata 16 – durata della carica di deputato al Consiglio – garanzia della proprietà 133 – degli Stati 24 – nazionale 24 Gran Consiglio 61 ss – adesione coatta a consorzi intercomunali 48 – presidente del Gran Consiglio 68 – aggregazione comunali 46 – vicepresidente del Gran Consiglio 68 – divisione dei Comuni politici 46 Eleggibilità – modifiche dei confini comunali 46 – condizioni di 50 – altre competenze del 67 Elezioni e nomina – amministrazione cantonale 74 – altre competenze del

Consiglio di Stato 77 – attività normativa 74 – circondari elettorali 43 – capitale 40 – controllo giudiziario 37 – commissioni 69 – diritto di voto 22 – condizioni di assunzione 50 – elezioni popolari24 ss – eleggibilità 50 – in organi – consultazione 34 – del Cantone e dei distretti 25 – controllo giudiziario 37 – federali 24 – costituzione 68 – Consiglio di Stato 25 – decisioni finanziarie 66 – giudici di pace 25 – delega di attribuzioni 36 – Gran Consiglio 25 – elezione popolare del25, 27 – tribunali circondariali civili 25 – giurisdizione costituzionale 86 – comunali 26 – gruppi parlamentari 69 – Consiglio comunale 26 – incompatibilità 51 – Commissione comunale 26 – incompatibilità tra parenti 52 – Municipio 26 – indipendenza dei membri del 62 – sindaco 26 – iniziativa28, 29 – espressione in modo affidabile e inalterato – legislazione 63 volontà del corpo elettorale 22 – limitazione dei mandati 54 – membri straordinari dei tribunali 87 – organizzazione e procedura – partecipare alle elezioni 22 – del 70 – revisione totale 144 – dei tribunali 87 – segreto del voto 23 – partecipazione nel Cantone 49 – sistema – pianificazione 65, 73 – maggioritario 27 – procedura elettorale del 27 – proporzionale 27 – pubblicità dei dibattiti del 55 – rapporto del difensore al 89 Espropriazione – responsabilità dei membri del 60 – piena indennità in caso di – rettifiche di confine cantonale 39 – espropriazione 13 – revisione della Costituzione

– parziale 145

– totale 144 Informazioni – statuto del 61 – informazioni – trattati 64 – giuridiche 9 – votazioni – necessarie 89 – facoltative 31 – obbligatorie 30 Iniziativa – controprogetto 29 Grazia – dichiarazione di non validità 29 – competenza del Gran Consiglio 67 – impugnabilità del mancato rispetto di Imposte iniziative popolari da parte del Gran Con- – consorzi intercomunali 130 siglio 37 – gettito delle imposte cantonali 135 – iniziativa popolare28 ss – imposta di culto 140 – elaborata28, 30 – imposte cantonali 131, 135 – generica28, 29, 30 – imposta di culto presso 131 – procedura 29 – imposta – lanciare e firmare iniziative popolari 22 – sul capitale delle persone giuridiche – per la revisione totale della Costituzione 28 131 – votazioni su un’iniziativa con controproget- – sugli utili delle persone giuridiche to 33 131 –iniziativa – imposta sul plusvalore immobiliare 131 – popolare 145 – imposta – comunale 145 – sul reddito delle persone fisiche 131 Irretroattività 11 – sulla sostanza delle persone fisiche 131 Istruzione – imposta sulle – enti responsabili delle scuole 96 – donazioni 131 – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbli- – successioni 131 che 95 – tassa sugli – integrazione sociale dei minorenni disabili – apparecchi automatici da gioco 131 95 – sulle case da gioco 131 Istruzioni – sulle sale da gioco 131 – indipendenza 62 – tassa sui veicoli a motore 131 – indipendenza del

difensore civico 88 – tasse di mutazione 131 Interesse privato – imposte comunali 132 – imposta – protezione dell’ 56 – sugli utili delle persone giuridiche Interesse pubblico 132 – agire della autorità 4 – sul capitale delle persone giuridiche – diritti fondamentali delle persone che si 132 trovano in uno speciale rapporto di dipenden- – sul reddito za nei confronti dello Stato 15 – delle persone fisiche 132 – limitazione dei diritti fondamentali 15 – sulla sostanza delle persone fisi- – protezione dell’ 56 che 132 Legge fiscale – riscossione di 132 – facilità di comprensibile della 133a – principi della riscossione delle 133 – semplicità della 133a – nuove imposte – trasparenza della 133a – cantonali 131 – comunali 132 Libertà – riscossione delle imposte 133 – diritti di – imposta di culto 140 – libertà 6 – protezione dei 6 Indennità – diritto in caso di privazione della libertà di – a titolo di riparazione morale 13 movimento 9 – espropriazione o d’importante restrizione – esame della privazione della 9 della proprietà 13 – libertà Incompatibilità 51, 72 – d’azione 45 – tra parenti 52 – d’informazione 6 – revisione totale 144 – dell’attività artistica 6 – dell’insegnamento scientifico6

– della ricerca 6 – tra proprietari d’immobili, inquilini e – di associazione 6 affittuari 106a – di coscienza6, 95 Periodo amministrativo 49a, 53 – di credo6, 95 – Consiglio di Stato – di domicilio 6 – presidente 67 – di manifestazione 6 – vicepresidente 67 – di movimento 6 – altri membri dei tribunali cantonali 67 – di opinione 6 – cancelliere dello Stato 67 – di riunione 6 – difensore civico 67 – di stampa 6 – giurati federali 67 – limitazione grave e ingiustificata della sua – presidente 67 libertà personale 13 – vicepresidente 67 Maggioritario Perequazione finanziaria 134 – sistema maggioritario 27 – base legale 135 Municipio – tra le loro parrocchie 140 – elezioni comunali 26 Petizione – elezioni del 26 – diritto di 10 – partecipazione dei Comuni 151 – suprema autorità esecutiva dirigente Popolo ingresso l’amministrazione 47 – decisioni finanziarie; competenza del 66 – delega inammissibile di attribuzioni del 37 Naturalizzazione – elezioni – diritto alla 19 – dei distretti 25 – naturalizzazione agevolata 19 – del Cantone 25 Nomine – comunali 26 – Consiglio di Stato 77 – in organi federali 24 Ordine pubblico – formazione dell’opinione e della volontà – attività normativa 74 del 35 – garanzia dell’ 92 – imposte cantonali 131 – tutela dell’ 77 – iniziative 29 – modifica costituzionale sottoposta al 90, Organizzazione/i 44 131 – circondari elettorali 43 – potere dello Stato 2 – Comuni

44, 47 – revisione – dei Tribunali 87 – totale della Costituzione 144 – del Consiglio di Stato 81 – parziale della Costituzione 145 – del Gran Consiglio 70 – votazioni – dell’amministrazione 76 – facoltative 51 – delle parrocchie 139 – obbligatorie 30 – di una votazione popolare facoltativa 49 – organizzazioni Progetto elaborato – che operano nel settore della costruzio- – iniziativa elaborata 28 ne di abitazioni di utilità pubblica Proposta generica 106a – iniziativa generica28, 29, 30 – di aiuto agli invalidi 105 Proporzionale – intercantonali 80 – finanze delle parrocchie 140 – intercomunali 80 – sistema proporzionale 27 – interessate 34 – organizzazioni private 103, 108 Proprietà – organizzazioni private 107 – piena indennità in caso di – politiche 35 – d’importante restrizione della 13 – espropriazione 13 Pace – promozione dell’accesso alla 106a – elezioni del giudice di 25 – protezione della 6 – giurisdizione civile 83 Protezione Parità – protezione – dei sessi 8 – dall’abuso dei dati 6 – di trattamento – dei lavoratori 104 – delle persone giuridiche 133 – del domicilio6

– del paesaggio 102 – universitarie svizzere 98 – del segreto epistolare 6 Sede – dell’ambiente 112, 121 – del Consiglio di Stato 40 – della natura 102 – del Gran Consiglio 40 – della sfera privata 6 – del Tribunale cantonale 40 – delle telecomunicazioni 6 Sesso Pubblicità – parità dei sessi 8 – dei dibattiti del Gran Consiglio 55 – pregiudizi a causa del sesso 7 – delle udienze dei tribunali sono pubblici 55 – privilegi a causa del sesso 7 – accezioni legali alla 55 Sistema Referendum – maggioritario 27 – domande di referendum – proporzionale 27 – dei Comuni 151 – sanitario 110 – popolari 49 – scolastico 94 – firma di domande di referendum 22 – referendum Stato 136 ss – facoltativo31, 150 – approvazione dei conti dello 66 – obbligatorio 31 – attività dello 65 – trattati sottostanti a referendum 64 – Cancelleria dello 79 – dignità umana 5 Regime transitorio 146 ss – elezione del cancelliere dello 67 Responsabilità – forma democratica dello 2 – dei Comuni per danni causati illecitamente – potere dello 2 dai loro organi 13 – prevenzione delle catastrofi 93 – dei membri delle autorità nei confronti – protezione dei diritti di libertà 6 – dei Comuni 60 – sostegno dello Stato centrale 1 – del Cantone 60 – speciale rapporto di dipendenza nei con- – dei pubblici dipendenti nei confronti fronti dello 15 – dei Comuni 60 – stato sovrano nella Confederazione ingres- – del Cantone 60 so – del Cantone per danni causati illecitamente Tassa di soggiorno 131 dai loro organi 13 – del produttore di Territorio

– acque luride 113 – approvvigionamento – rifiuti 113 – energetico 115 – idrico 114 Retroattività atti normativi 11 – garanzia dalla Confederazione Svizzera 39 Revisione della Costituzione 143 ss – modifiche del 39 Scuola (e) – pianificazione del 116 – educazione corrispondente alle – territorio cantonale 39 – attitudini degli allievi 94 Tribunale (i) 82 ss – inclinazioni degli allievi 94 – approvazione dei rapporti annuali dei – enti responsabili delle 96 tribunali cantonali 67 – formazione corrispondente alle – atti normativi di ultima istanza delle Chiese – attitudini degli allievi 94 nazionali 141 – inclinazioni degli allievi 94 – condizioni di – frequentazione obbligatoria della 95 – assunzione 50 – gratuità dell’istruzione nelle scuole pubbli- – eleggibilità 50 che 95 – conflitti di competenza 67 – istituti d’insegnamento intercantonali 96 – decisioni di ultima istanza delle Chiese – misure compensative 100 nazionali 141 – scuole – elezione – specializzate 98 – degli altri membri dei tribunali cantona- – universitarie 98 li 76 – scuole – del presidente 76 – non statali 99 – del vicepresidente 76 – sostegno delle 99 – esamine della privazione della libertà 9 – vigilanza 99 – giurisdizione amministrativa 85 – svizzere specializzate 98

– il giudice dei provvedimenti coercitivi Vita 85 – garanzia del diritto alla 6 – Tribunale cantonale 85 – mezzi necessari per condurre una vita – Tribunale fiscale e delle espropriazioni degna dell’uomo 16 85 – promuovono la vita culturale 44 – giurisdizione civile 83 – vita culturale 17 – Tribunale cantonale 83 – tribunali circondariali civili 83 Votazioni – tribunali speciali 83 – circondari elettorali 43 – impugnazione di lodi 83 – diritto di voto 22 – giurisdizione costituzionale 86 – impugnazioni 37 – Tribunale cantonale 86 – modifiche dei confini dei Comuni 46 – giustizia penale 84 – segreto del voto 23 – Tribunale cantonale 84 – territorio cantonale 39 – Tribunale dei minorenni 84 – votazione popolare12, 34, 63 – Tribunale penale 84 – votazione popolare facoltativa 49 – incompatibilità 51 – votazioni popolari30 ss – cancellieri dei tribunali 51 – facoltative 31 – indipendenza dei 82 – obbligatorie 30 – organizzazione e procedura dei – speciali 32 – tribunali 87 – votazioni su più oggetti 33 – tribunali supremi 70 Voto – pubblicità delle udienze dei 55 – autonomia delle Chiese nazionali 137 – eccezione legali alla 55 – aventi diritto di 2, 34, 37, 48, 73, 79 – rappresenta dei tribunali 82 – condizioni di – sede del Tribunale cantonale 40 – assunzione 50 – tribunali circondariali civili 25 – eleggibilità 50 – tutela giurisdizionale 9 – consorzi intercomunali 48 Uguaglianza – controllo giudiziario 37 – uguaglianza giuridica 7 – diritto di 21 – diritto di voto nella Chiesa nazionale 138 Valore locativo 106a – funzioni amministrative 79 Vigilanza

– informazione equilibrata 34 – alta vigilanza su – iniziativa popolare 28 – tutte le autorità 61 – maggioranza dei voti validi 33 – tutti gli organi che eseguono compiti – pianificazione 73 cantonali 61 – violazione del diritto di 37 – sul settore – voto – della formazione professionale 97 – facoltative 31 – scolastico 94 – intero 1 – sulle foreste 124 – obbligatorio 30 – sulle scuole non statali 99 – vigilanza da parte del – Consiglio di Stato 80 – Consiglio di Stato – sugli altri enti che svolgono compiti pubblici 76 – sui Comuni 45 – Gran Consiglio 80 – vigilanza del Tribunale cantonale sui tribunali del Cantone 87

Footnotes

  1. [3] Accettato nella votazione popolare del 12 giu. 1988, in vigore dal 1° nov. 1989. Garanzia dell’AF del 21 giu. 1989 (FF 1989 II 776 art. 1 n. 6, I 457).
  2. [4] Accettata nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 2, 2010 7007).
  3. [18] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  4. [5] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).
  5. [6] Accettato nella votazione popolare del 7 feb. 1999, in vigore dal 1° set. 2000. Garanzia dell’AF del 14 giu. 2000 (FF 2000 3232 art. 1 n. 3 990).
  6. [7] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  7. [9] Accettata nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  8. [10] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  9. [14] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  10. [15] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 2 195).
  11. [16] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 2 195).
  12. [17] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  13. [19] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  14. [20] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  15. [23] Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1989, in vigore dal 1° lug. 1989. Garanzia dell’AF del 4 dic. 1989 (FF 1989 III 1516 art. 1 n. 2 644).
  16. [26] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  17. [27] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  18. [28] Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1993 (FF 1993 II 992 art. 1 I 805).
  19. [29] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).
  20. [30] Accettata nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  21. [31] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  22. [32] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  23. [33] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).
  24. [34] Accettata nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  25. [37] Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 3, 2011 7145).
  26. [38] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  27. [40] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  28. [41] Accettato nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  29. [42] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  30. [43] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  31. [44] Accettato nella votazione popolare del 19 ott. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 3 2579).
  32. [45] Accettato nella votazione popolare del 19 ott. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003. Garanzia dell’AF del 6 ott. 2005 (FF 2005 5337 art. 1 n. 3 2579).
  33. [46] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 5, 2014 7845).
  34. [47] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 5, 2014 7845).
  35. [48] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 5, 2014 7845).
  36. [49] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 5, 2014 7845).
  37. [50] Accettato nella votazione popolare del 9 feb. 2014, in vigore dal 1° mar. 2014. Garanzia dell’AF l’11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 5, 2014 7845).
  38. [53] Accettato nella votazione popolare del 6 dic. 1992, in vigore dal 1° ago. 1993. Garanzia dell’AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 6 II 163).
  39. [54] Accettata nella votazione popolare del 24 set. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell’AF dell’11 dic. 2001 (FF 2001 5802 art. 1 n. 5 4365).
  40. [55] Accettata nella votazione popolare del 3 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 24 set. 2014 (FF 2014 6817 art. 1 n. 5 3183).
  41. [56] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 28 nov. 2011. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 2 195).
  42. [8] Accettato nella votazione popolare del 7 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  43. [39] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  44. [13] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).
  45. [60] Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 2, 2010 7007).
  46. [21] Accettato nella votazione popolare dell’11 mar. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007. Garanzia dell’AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 4, 2007 6913).
  47. [22] Accettato nella votazione popolare del 23 nov. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  48. [36] Accettato nella votazione popolare del 10 giu. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002. Garanzia dell’AF del 23 set. 2002 (FF 2002 5883 art. 1 n. 5 3177).
  49. [24] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 2 195).
  50. [25] Accettato nella votazione popolare del 27 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013. Garanzia dell’AF dell’11 mar. 2013 (FF 2013 2251 art. 1 n. 2 195).
  51. [12] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° apr. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).

Footnotes

  1. [11] Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014. Garanzia dell’AF del 23 set. 2013 (FF 2013 6761 art. 1 n. 3 3267).
  2. [35] Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 2, 2010 7007).
  3. [52] Accettato nella votazione popolare del 27 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999. Garanzia dell’AF del 10 giu. 1999 (FF 1999 4488 art. 1 n. 4 2157).
  4. [58] Accettato nella votazione popolare del 22 set. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell’AF del 9 giu. 1993 (FF 1993 II 992 art. 1 I 805).
  5. [59] Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell’AF del 2 mar. 2011 (FF 2011 2667 art. 1 n. 2, 2010 7007).