142.311.23
Ordinanza del DFGP sulla gestione degli alloggi della Confederazione nel settore dell’asilo
del 24 novembre 2007 (Stato 29 settembre 2015)
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 26 capoverso3 e 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi),2 visti gli articoli 12 capoverso 2 e 18 dell’ordinanza1 dell’11 agosto 19993 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1), ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 14 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica ai centri di registrazione, ai centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi, ai centri della Confederazione gestiti nelle fasi di test, ai centri esterni nonché agli alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e Zurigo-Kloten gestiti dalla Confederazione (alloggi della Confederazione).
Art. 2 Accesso
Gli alloggi della Confederazione sono esclusivamente destinati ad accogliere i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione. Per principio non sono accessibili al pubblico.
Art. 3 Ritiro di oggetti
Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione e i loro bagagli alla ricerca di documenti di viaggio e di legittimazione, oggetti pericolosi, valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso 4 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19995 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2), apparec- RU 2007 6621
Nuovo testo del comma giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al 28 set. 2015 (RU 2013 3071) e prorogato sino al 28 set. 2019 (vedi art. 18 cpv. 2).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al chi elettronici che potrebbero turbare la quiete altrui, bevande alcoliche, stupefacenti o generi alimentari e a metterli al sicuro. Le armi vietate e gli stupefacenti sono immediatamente consegnati alla polizia.
La perquisizione di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione può essere effettuata soltanto da una persona dello stesso sesso.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)6 versa i documenti di viaggio e di legittimazione agli atti.
Gli oggetti ritirati sono restituiti al momento di lasciare l’alloggio della Confederazione. 5I valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2 lettera c LAsi e dell’articolo 16 capoverso 4 OAsi 2, il cui valore è superiore ai 1000 franchi, sono confiscati contro ricevuta.
Art. 4 Alloggio
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono alloggiati in camere separate a seconda del sesso. Si tiene conto per quanto possibile delle esigenze particolari dei fanciulli, delle famiglie e delle persone che necessitano di assistenza.
Negli alloggi della Confederazione è vietato consumare alcool e stupefacenti.
Art. 5 Assistenza medica
L’accesso alle necessarie cure mediche e dentistiche di base o urgenti è garantito.
Art. 6 Lavori domestici
Su ordine del personale addetto all’assistenza, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono tenuti a collaborare ai lavori domestici.
Art. 6a7 Programmi d’occupazione
A partire dai 16 anni di età, i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono partecipare a programmi d’occupazione che strutturano la giornata e facilitano così la convivenza.
Non può essere fatto valere alcun diritto a partecipare ai programmi d’occupazione. In caso di scarsità di posti, questi sono distribuiti secondo il principio di rotazione. Nelle zone di transito degli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e di Zurigo-Kloten non sono offerti programmi d’occupazione.
I programmi d’occupazione devono rispondere a un interesse generale locale o regionale del Cantone o del Comune, oppure favorire una migliore convivenza con
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.
dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al O del DFGP la popolazione residente. Essi non devono entrare in concorrenza con il settore privato.
Il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione può beneficiare di un assegno di motivazione. Alle persone che soggiornano in un centro speciale, l’assegno di motivazione è corrisposto esclusivamente sotto forma di prestazioni in natura.
La partecipazione del richiedente l’asilo o della persona bisognosa di protezione a un programma d’occupazione non deve ostacolare l’espletamento delle necessarie fasi procedurali.
La SEM può versare sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione entro i limiti dell’importo annuo massimo previsto a tale scopo e fissato nel preventivo.
Art. 6b8 Convenzione per un programma d’occupazione
La SEM stipula con il Cantone d’ubicazione, il Comune d’ubicazione o un terzo incaricato una convenzione di prestazioni dal contenuto seguente:
scopo concreto del programma d’occupazione e sua durata;
contenuto delle prestazioni del Cantone d’ubicazione, del Comune d’ubicazione o del terzo incaricato e finanziamento integrale o parziale da parte della Confederazione;
numero massimo di partecipanti;
importo dell’eventuale assegno di motivazione, per giorno o ora e partecipante.
L’impresa chiamata ad assicurare l’esercizio di un centro di registrazione, di un centro speciale, di un centro della Confederazione gestito nelle fasi di test o di un centro esterno è responsabile dell’attuazione dei programmi d’occupazione convenuti con la SEM. Essa opera sotto la direzione della SEM.
Art. 7 Contatti
Per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione sono a disposizione telefoni pubblici. Essi possono parimenti utilizzare gli apparecchi telefax se ciò è necessario per prendere contatto con un ufficio di consulenza giuridica o un patrocinatore.
Negli alloggi della Confederazione sono disponibili liste di uffici di consulenza giuridica e patrocinatori con i loro indirizzi.
Le comunicazioni degli uffici di consulenza giuridica e dei patrocinatori e gli invii postali per richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione sono recapitati ai destinatari.
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al
Sezione 2 Centri di registrazione, centri speciali e centri esterni9
Art. 8 Orario d’apertura
I centri di registrazione e i centri esterni sono aperti da lunedì a venerdì con orario continuato dalle 08.00 alle 17.00 per l’accoglienza di richiedenti l’asilo e di persone bisognose di protezione.
In circostanze particolari i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono essere accolti anche fuori dall’orario di apertura, segnatamente se hanno presentato la loro domanda al confine e la loro entrata è stata autorizzata.
L’orario del riposo notturno è dalle 22.00 alle 06.00.
Art. 9 Accesso di terzi
Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso ai centri di registrazione e ai centri esterni negli orari di apertura, previo accreditamento.
Durante gli orari di visita è reso possibile il contatto personale tra i patrocinatori o gli uffici di consulenza giuridica e il loro mandante.
Art. 10 Visite
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono ricevere visite previo consenso del personale. Condizione per il consenso è che il visitatore possa rendere verosimile l’esistenza di un legame con determinati richiedenti l’asilo o persone bisognose di protezione.
L’orario delle visite è dalle 14.00 alle 16.30 di ogni giorno. La SEM può modificare per ragioni organizzative l’orario delle visite.
I visitatori devono annunciarsi in portineria al momento dell’entrata e dell’uscita e presentare un documento di legittimazione. Il personale addetto alla sicurezza può perquisire i visitatori alla ricerca di oggetti pericolosi e di alcool e metterli al sicuro fino alla loro partenza. Le armi vietate sono immediatamente consegnate alla polizia.
La visita si svolge solo nei locali designati a tale scopo.
Art. 11 Permesso d’uscita
Dopo l’allestimento della scheda dattiloscopica e delle fotografie il personale può rilasciare ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione un permesso d’uscita scritto.
Il permesso autorizza i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione a lasciare i centri di registrazione e i centri esterni di norma come segue:
a. da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 17.00;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al O del DFGP
b. la fine settimana, di norma, da venerdì dalle 09.00 a domenica alle 19.00.
Il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione che alloggia presso un centro speciale può, previo permesso d’uscita, lasciare il centro da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 17.00.10
Le disposizioni concernenti la fine settimana valgono anche per i giorni festivi riconosciuti a partire dalle 09.00 della vigilia.
Art. 12 Rifiuto del permesso d’uscita
Il permesso d’uscita può essere negato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione se:
in tale giorno devono tenersi a disposizione per l’esecuzione della procedura d’asilo e di allontanamento;
devono sbrigare lavori domestici in conformità dell’articolo 6; o
disattendono gli oneri che sono stati loro imposti per mantenere la tranquillità e l’ordine.
Con il rifiuto di concedere l’uscita è possibile imporre alla persona in questione il divieto di accedere a determinati locali del centro di registrazione o del centro esterno che altrimenti sono generalmente accessibili ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione.
Il rifiuto di concedere l’uscita avviene senza formalità.
Se il permesso d’uscita è rifiutato per più di un giorno o se viene rifiutato più volte di seguito, alla persona in questione è rilasciata, su sua espressa domanda, una decisione impugnabile.
Art. 13 Esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione che con il loro comportamento mettono in pericolo altre persone nei centri di registrazione e nei centri esterni, disturbano la tranquillità o si rifiutano di seguire le ingiunzioni del personale, possono essere esclusi dai centri di registrazione e dai centri esterni al massimo
ore.
L’esclusione dai centri di registrazione e dai centri esterni avviene mediante una decisione.
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 28 ago. 2013, in vigore dal 1° ott. 2013 al
Sezione 3 Alloggi presso gli aeroporti internazionali di Ginevra-Cointrin e
Zurigo-Kloten
Art. 14 Orario d’apertura e assistenza
Gli alloggi presso gli aeroporti internazionali sono aperti ininterrottamente.
Il personale addetto all’assistenza è presente tutti i giorni dalle 07.30 alle 19.30.
Art. 15 Soggiorno nella zona di transito dell’aeroporto e passeggiata all’aperto
I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione possono muoversi liberamente entro gli spazi dell’aeroporto non accessibili al pubblico (zona di transito).
Hanno diritto a una passeggiata quotidiana all’aperto.
Art. 16 Accesso di terzi
Le persone che prestano assistenza spirituale hanno accesso agli alloggi previo accreditamento. Esse si annunciano presso il personale addetto all’assistenza all’arrivo e alla partenza.
È reso possibile il contatto personale con il patrocinatore. Quest’ultimo informa il personale addetto all’assistenza dell’appuntamento per un colloquio con il richiedente l’asilo.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del DFGP del 14 marzo 200111 sulla gestione dei centri di registrazione è abrogata.
Art. 18 Entrata in vigore e durata di validità12
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 201513 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli1, 6a, 6b e 11 capoverso 2bis.14
[RU 2001 891, 2004 1655, 2006 5609]
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFGP del 20 mag. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2051).
Introdotto dal n. I dell’O del DFGP del 20 mag. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2051).