142.311
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1) dell’11 agosto 1999 (Stato 1° marzo 2019)
(OAsi 1)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi2), ordina:
Capitolo 1:3 Campo d’applicazione e definizioni
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato1.4
Art. 1a Definizioni
Nella presente ordinanza s’intendono per:5
identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;
minorenne: chi giusta l’articolo 14 del Codice civile6 non ha ancora compiuto i 18 anni;
RU 1999 2302
Nuova espr. giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
e. 7 famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20138.
Art. 1b9 Regioni
Per l’espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni:
regione Svizzera romanda: Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud;
regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta;
regione Berna: Cantone di Berna;
regione Zurigo: Cantone di Zurigo;
regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo;
regione Svizzera orientale: Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.
Art. 1c10 Calcolo dei termini
Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Capitolo 2 Richiedenti l’asilo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 211 Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni
Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:
la stabilità politica;
il rispetto dei diritti dell’uomo;
la valutazione di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);
altre caratteristiche specifiche del Paese.
Gli Stati elencati nell’allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.
Art. 2a12 Consegna di documenti
Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario seguito oppure consentono di dedurle.
Art. 2b14 Messa al sicuro di documenti
(art. 10 cpv. 2 LAsi)
Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.
Tra gli altri documenti figurano in particolare:
documenti di stato civile;
prove dei rapporti di famiglia;
certificati di battesimo;
documenti comprovanti la cittadinanza;
certificati per rifugiati;
patenti di guida;
carte d’identità militari.
Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).
Originario art. 2.
Espr. introdotta dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
I documenti di cui al capoverso1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.
Art. 315 Notificazione delle decisioni all’aeroporto
(art. 13 cpv.1 e 2 LAsi)
Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.
Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a.
Art. 3a16 Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore
La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.
Art. 417 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione
(art. 16 cpv. 1 LAsi) Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubicazione del centro.
Art. 518 Domande d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie
(art. 17 cpv. 2 LAsi) Per la domanda d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
Art. 6 Procedura in casi di persecuzione per appartenenza a un sesso
(art. 17 cpv. 2 LAsi)19 Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.
Art. 720 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo
(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi)21
Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.
Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.22
Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200523 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I)24.25
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia.26
Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.27 2quinques Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.28
La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:29
consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse;
sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.30 4 L’autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)31 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.32 5 Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Art. 7b34 Emolumenti per prestazioni
La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.
Art. 7c35 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple
L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.37
Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.
I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento.
Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200438 sugli emolumenti.
Sezione 2 Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera
Art. 8 Deposito della domanda
(art. 19 cpv. 1 LAsi)
Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:
registra le generalità complete del richiedente;
39 lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all’articolo 24d LAsi informandone il centro; e
Introdotto dal n. I1 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
c. 40 gli rilascia un lasciapassare.
Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.41
Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.
I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.
Art. 9 e 1042
Art. 1143
Art. 11a44 Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata all’aeroporto
(art. 21–23 LAsi)
Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.
La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:
il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
45 la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201346 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.47
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.48
Art. 1249 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto
(art. 22 LAsi)
L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
IlDipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.50
La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo- Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
Sezione 2a Centri della Confederazione51
Art. 1352 Funzione dei centri della Confederazione
Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.
Art. 1453 Soggiorno nei centri della Confederazione
Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono
Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.
Art. 1554 Assegnazione a un centro speciale
La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.
Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:
viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; oppure
non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale.
La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bis LStrI55 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.
L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.
Sezione 3 Procedura di prima istanza
Art. 1656 Esercizio dei centri della Confederazione
Il DFGP emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri della Confederazione inerenti segnatamente gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata, di soggiorno e di uscita, le perquisizioni dei richiedenti l’asilo e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Art. 16b e 16c58
Art. 17 e 1859
Art. 1960 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario
(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi)61
Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.62
Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi.
Art. 2063
Art. 20a64 Accertamento medico
Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione.
In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 201265 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Introdotti dal n. I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2013 (RU 2013 5347). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Art. 20b66 Procedura Dublino
In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.
Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall’articolo 20c lettere g e h.
Art. 20c67 Procedura celere
Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:
preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;
stesura della bozza della decisione sull’asilo;
parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
redazione finale della decisione sull’asilo;
notificazione della decisione sull’asilo.
Art. 2168 Attribuzione ai Cantoni
(art. 27 cpv. 1–3 LAsi)
I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;
Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;
richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi.
L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.
Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.
In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:
0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conforb. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;
0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.
Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.
Art. 22 Attribuzione da parte della SEM
(art. 27 cpv. 3 LAsi)69
La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.70
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.
Art. 2371 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento
(art. 22 cpv.6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi) La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.
Art. 2473 Annuncio nel Cantone
(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi) I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
Art. 25 e 2674
Art. 27 Preparazione delle decisioni sull’asilo da parte dei Cantoni
(art. 31 LAsi)
Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.75
Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.76
Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Abrogati dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Nuovo testo giusta il n. II 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Art. 2877 Parere dell’ACNUR
Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR.
Art. 28b79 Collaborazione all’accertamento dei fatti
Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’osservanza dell’articolo98 della LAsi.
Art. 2981
Art. 29a82 Esame della competenza secondo Dublino
La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201384.85
Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.
Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).
Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200386.87
Art. 29b88 Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino
La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.
Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.
Art. 29c89 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento
La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.
Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE90 e alla decisione 2004/191/CE91. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag.1.
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Introdotto dal n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag.55.
Sezione 4 Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo
(art. 42 cpv. 1 LAsi)
Art. 30
Se il richiedente l’asilo può soggiornare presumibilmente in Svizzera fino alla conclusione della procedura, l’autorità cantonale gli rilascia un libretto N limitato a sei mesi al massimo e rinnovabile. Questo attesta unicamente il deposito della domanda d’asilo e vale nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documento d’identità. Esso non autorizza a varcare la frontiera.
Dalla durata di validità del libretto N non può essere desunto un diritto di residenza.
Il libretto N è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Sezione 5 Allontanamento
Art. 3192
Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell’allontanamento
(art. 44 LAsi)93
L’allontanamento dalla Svizzera non è deciso se il richiedente l’asilo:
possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;
è colpito da una decisione di estradizione; o
94 è colpito da una decisione di espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale95 o l’articolo 68 LStrI96; o
97 è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale98 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192799 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.
Nei casi di cui al capoverso1 lettere c e d, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.100
Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Introdotta dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563). 100 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Art. 33101
Art. 34102 Designazione del Cantone d’esecuzione
Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bis LAsi.
Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.
Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.
La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999103 sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 1999104 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.
Art. 34a105 Sostegno reciproco dei Cantoni
Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competente per l’esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.
102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 105 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
Art. 34b106 Comunicazione delle autorità cantonali
L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.
Art. 35 Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)107
(art. 47 LAsi) I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all’Ufficio federale di polizia.
Capitolo 3 Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati
Sezione 1 Concessione dell’asilo
Art. 36 Secondo asilo
(art. 50 LAsi)
Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.
Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all’estero. Con un’assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l’assenza.
Art. 37108 Inclusione nella qualità di rifugiato
(art. 17 cpv. 2 e 51 LAsi) L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della LAsi.
106 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). 107 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943). 108 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).
Art. 38109
Art. 39110
Art. 40111
Sezione 2 Statuto dei rifugiati
Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza
(art. 60 LAsi)
La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.
…112
Art. 42113
Sezione 3 Fine dell’asilo
(art. 64 LAsi)
Art. 43
La fine dell’asilo è preminente alla revoca.
Prima dell’esecuzione dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.114 114 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
Capitolo 4 Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione
Sezione 1 Procedura
(art. 72 LAsi)
Art. 44115
Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.
Sezione 2 Statuto
Art. 45 Documento d’identità
(art. 74 LAsi)
Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono un libretto S limitato ad al massimo un anno e rinnovabile. Esso vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.
Dalla durata di validità del libretto S non può essere desunto un diritto di residenza.
Il libretto S è ritirato se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.
Art. 46 Permesso di dimora
(art. 74 cpv. 2 LAsi)
Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI116 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.117
Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria.
L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.
115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 117 Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Sezione 3 Fine della protezione provvisoria
Art. 47 Abrogazione della protezione provvisoria
(art. 76 cpv. 1 LAsi) La decisione generale concernente l’abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.
Art. 48 Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria
(art. 76 cpv. 2 LAsi)118 La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.
Art. 49 Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato
(art. 76 cpv. 4 LAsi) Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.
Art. 50 Decisione d’allontanamento
(art. 76 cpv. 4 LAsi) Il tenore della decisione d’allontanamento deve essere conforme all’articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.
Art. 51 Soggiorno nel Paese d’origine o di provenienza
(art. 78 cpv.1 lett. c LAsi) L’espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.
Art. 52 Rinuncia all'audizione in caso di revoca della protezione provvisoria
(art. 78 cpv. 4 LAsi) Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.119 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019
Capitolo 5 Tutela giurisdizionale e procedura di ricorso120
Sezione 1:121 Principi della tutela giurisdizionale
Art. 52a Accesso e qualità
Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo.
I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo.
Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare mediante un coordinamento adeguato.
Sezione 2:122 Tutela giurisdizionale all’aeroporto e nei centri della Confederazione
Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto
Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.
Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.
Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.
La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.
La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.
Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso1 lettere a–f LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:
120 Originario avanti art. 53. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). 121 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). 122 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LAsi;
assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi;
presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d.
Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni
La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell’avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.
La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d’asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.
Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo
Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora.
Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni della SEM di cui all’articolo 31a capoversi1 lettere a e c–f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull’asilo ai sensi del capoverso1.
Art. 52e Informazione alla cessazione della rappresentanza legale
Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all’aeroporto informa il richiedente l’asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.
Sezione 3:123 Tutela giurisdizionale nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni
Art. 52f Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata
Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:
nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;
il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.
Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
Art. 52g Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d’asilo
Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:
le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione;
la decisione di prima istanza sull’asilo.
In mancanza del consenso di cui al capoverso1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tem- 123 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
pestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.
Art. 52h Fasi rilevanti per la decisione
Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.
Art. 52i Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente
La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell’articolo 52g capoverso1 lettera a, al consultorio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.
Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.
Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici
La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.
Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera.
Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:
la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d’avvocato;
la durata di attività del consultorio giuridico;
la garanzia della qualità mediante uno scambio d’informazioni regolare a livello professionale con altri consultori.
Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.
Art. 52k Scambio d’informazioni
I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Sezione 4 Procedura di ricorso a livello federale124
Art. 53125 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso
Le persone di cui all’articolo 102m capoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se:
hanno l’esercizio dei diritti civili;
non sono oggetto di attestati di carenza di beni e di condanne penali incompatibili con la rappresentanza legale;
sono titolari di un diploma in diritto di un’università svizzera oppure di un diploma straniero equivalente; e
forniscono da almeno un anno consulenza e rappresentanza legale a richiedenti l’asilo come attività professionale principale.
Art. 53a126 Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati
Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all’ultima notifica di tale decisione.
Capitolo 6 Disposizioni finali
Art. 54 Abrogazione del diritto previgente
È abrogata l’ordinanza1 del 22 maggio 1991127 sull’asilo.
Art. 55 Disposizione transitoria
Fino all’entrata in vigore dell’articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.
124 Introdotta dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 126 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 127 [RU 1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775]
Art. 55bis 128 Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013
A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008129.
Art. 56130 Entrata in vigore e durata di validità131
La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.
L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015132 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3,
capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 133
L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 134 Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999135 Nel 2000 il 5,4 per cento e l’8,6 per cento dei richiedenti l’asilo registrati nei centri della Confederazione136 o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.
128 Introdotto dal n. I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 133 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 134 Introdotto dal n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049). 136 Nuova espr. giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 Allegato 1137 (art.1 cpv. 2) Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:
Accordo del 26 ottobre 2004138 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
Accordo del 17 dicembre 2004139 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 2008140 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;
Protocollo del 28 febbraio 2008141 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.
137 Originario all. Introdotto dal n. I 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
Allegato 2142 (art. 2) Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni Albania Moldova (Transnistria esclusa) Austria Mongolia Belgio Montenegro Benin Norvegia Bosnia ed Erzegovina Paesi Bassi Bulgaria Polonia Burkina Faso Portogallo Cipro Regno Unito Croazia Repubblica Ceca Danimarca Romania Estonia Senegal Finlandia Serbia Francia Slovacchia Germania Slovenia Ghana Spagna Grecia Svezia India Ungheria Irlanda Islanda Italia Kosovo Lettonia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia Malta 142 Introdotto dal n. II dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).
Allegato 3143 (art. 21 cpv. 3) Chiave di riparto per l’attribuzione proporzionale alla popolazione percentuale percentuale Zurigo 17,7 Sciaffusa 1,0 Berna 12,2 Appenzello Esterno 0,7 Lucerna 4,8 Appenzello Interno 0,2 Uri 0,4 San Gallo 5,9 Svitto 1,9 Grigioni 2,3 Obvaldo 0,4 Argovia 7,9 Nidvaldo 0,5 Turgovia 3,2 Glarona 0,5 Ticino 4,2 Zugo 1,5 Vaud 9,3 Friburgo 3,7 Vallese 4,0 Soletta 3,2 Neuchâtel 2,1 Basilea Città 2,3 Ginevra 5,8 Basilea Campagna 3,4 Giura 0,9 143 Introdotto dal n. II dell’O dell’8 giu. 2018 (RU 2018 2857). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2019, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 1607).