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Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali

142.311 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 giu 2026

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/142-311/it/ordinanza-1-sull-asilo-relativa-a-questioni-procedurali

Consultato il 11 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 12 giu 2026.

Emanato con: Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (AS 1999 2302)

Procedure di consultazione: Modifica delle ordinanze esecutive relativi alle limitazioni per i viaggi all’estero (ODV, OASA, , OEV, OEAE e OAsi 1) (22 ott 2025),

142.311

Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

dell’11 agosto 1999 (Stato 1° giugno 2026)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi2),

Footnotes

  1. [1] RS 142.31
  2. [2] Nuova espr. giusta la cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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Capitolo 13 Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.

Footnotes

  1. [3] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 1.4

Footnotes

  1. [4] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Art. 1a Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:5

  1. identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;

  2. documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;

  3. documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;

  4. minorenne: chi giusta l’articolo 14 del Codice civile6 non ha ancora compiuto i 18 anni;

  5. 7famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20138.

Footnotes

  1. [5] Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  2. [6] RS 210
  3. [7] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  4. [8] Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Art. 1b9 Regioni

Per l’espletamento delle procedure di asilo e di allontanamento i Cantoni sono raggruppati nelle seguenti regioni:

  1. regione Svizzera romanda: Cantoni di Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud;

  2. regione Svizzera nord-occidentale: Cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Basilea Città, Soletta;

  3. regione Berna: Cantone di Berna;

  4. regione Zurigo: Cantone di Zurigo;

  5. regione Ticino e Svizzera centrale: Cantoni di Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, Svitto, Ticino, Uri, Zugo;

  6. regione Svizzera orientale: Cantoni di Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia.

Footnotes

  1. [9] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1c10 Calcolo dei termini

Se nella procedura d’asilo un termine è calcolato in giorni lavorativi, non sono considerati giorni lavorativi il sabato, la domenica, nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

Footnotes

  1. [10] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Capitolo 2 Richiedenti l’asilo

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 211 Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni

(art. 6a cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LAsi)

Per determinare se lo Stato di provenienza è sicuro da persecuzioni, sono considerati:

  1. la stabilità politica;

  2. il rispetto dei diritti dell’uomo;

  3. la valutazione di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS e dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR);

  4. altre caratteristiche specifiche del Paese.

Footnotes

  1. [11] Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Gli Stati elencati nell’allegato 2 sono considerati sicuri da persecuzioni.

Art. 2a12 Consegna di documenti

(art. 8 cpv. 1 lett. a e b LAsi Espr. introdotta dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. )

Il richiedente l’asilo è obbligato a consegnare tutti i documenti, in particolare quelli che danno informazioni sulla sua identità, sulla sua provenienza e sull’itinerario seguito oppure consentono di dedurle.

Footnotes

  1. [12] Originario art. 2.

Art. 2b13 Messa al sicuro di documenti

(art. 10 cpv. 2 LAsi)

Le autorità e i servizi amministrativi mettono al sicuro tutti i documenti di viaggio e d’identità o qualsiasi altro documento rilasciato all’estero o in una rappresentanza estera e li inoltrano senza indugio nell’originale alla SEM.

Footnotes

  1. [13] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Tra gli altri documenti figurano in particolare:

  1. documenti di stato civile;

  2. prove dei rapporti di famiglia;

  3. certificati di battesimo;

  4. documenti comprovanti la cittadinanza;

  5. certificati per rifugiati;

  6. patenti di guida;

  7. carte d’identità militari.

I documenti di cui al capoverso 1 sono messi al sicuro durante la procedura d’asilo e dopo il passaggio in giudicato della conclusione della procedura d’asilo, fintantoché la persona interessata non dispone di un permesso di dimora o di domicilio. Ai rifugiati riconosciuti si applica l’articolo 10 capoverso 5 LAsi.

Art. 314 Notificazione delle decisioni all’aeroporto

(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi)

Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione.

Footnotes

  1. [14] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a.

Art. 3a15 Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore

(art. 12a cpv. 3 e 13 cpv. 1 LAsi)

La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo.

Footnotes

  1. [15] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 416 Lingua della procedura in caso di istanze depositate nei centri della Confederazione

(art. 16 cpv. 1 LAsi)

Le istanze di richiedenti l’asilo rappresentati da un procuratore sono depositate nei centri della Confederazione nella lingua ufficiale della regione del Cantone d’ubicazione del centro.

Footnotes

  1. [16] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 517 Domande d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie

(art. 17 cpv. 2 LAsi)

Per la domanda d’asilo di coniugi, partner registrati o famiglie, ciascun richiedente l’asilo capace di discernimento ha diritto a un esame delle proprie allegazioni in merito all’asilo.

Footnotes

  1. [17] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Art. 6 Procedura in casi di persecuzione per appartenenza a un sesso

(art. 17 cpv. 2 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, o se la situazione nello Stato di provenienza permette di dedurre che esiste persecuzione di natura sessuale, il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

Art. 718 Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo

(art. 17 cpv. 2, 3 e 6 LAsi) Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Nel quadro dell’accertamento dei fatti può essere chiarito con l’aiuto di metodi scientifici se l’età indicata dal richiedente l’asilo corrisponde all’età effettiva.

Footnotes

  1. [18] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Dopo il deposito della domanda d’asilo prende inizio l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto. Quest’attività si protrae fintantoché il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rimane nel centro della Confederazione o all’aeroporto oppure fino al raggiungimento della maggiore età.19

Footnotes

  1. [19] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Nella procedura Dublino l’attività di persona di fiducia esercitata dal rappresentante legale assegnato si protrae fino al trasferimento del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato nello Stato Dublino competente oppure fino al raggiungimento della maggiore età e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200520 sugli stranieri e la loro integrazione (LStr I)21.22

Footnotes

  1. [20] RS 142.20
  2. [21] Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
  3. [22] Introdotto dalla dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac (RU 2015 1849). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli nel centro della Confederazione o all’aeroporto, quest’ultima continua a rappresentare gli interessi del richiedente l’asilo minorenne non accompagnato quale persona di fiducia.23

Footnotes

  1. [23] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato, dopo l’attribuzione al Cantone è designato un curatore o un tutore. Se la designazione non può essere operata subito, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d’asilo o d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.24

Footnotes

  1. [24] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non risiede più in un centro della Confederazione e non è stato attribuito a un Cantone, la nomina della persona di fiducia è retta dal capoverso 2quater. La durata dell’attività della persona di fiducia è retta dal capoverso 2bis per la procedura Dublino e dal capoverso 2quater per la procedura celere.25

Footnotes

  1. [25] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo, del diritto concernente la procedura Dublino e dei diritti dei fanciulli, nonché di esperienza di lavoro con minorenni. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:26

  1. consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse;

  2. sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;

  3. assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.27

Footnotes

  1. [26] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [27] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

L’autorità cantonale comunica senza indugio alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM)28 o al Tribunale amministrativo federale nonché al minorenne la nomina della persona di fiducia e tutte le misure tutorie.29

Footnotes

  1. [28] La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
  2. [29] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Le persone incaricate dell’audizione di richiedenti l’asilo minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.

Art. 7a30

Footnotes

  1. [30] Introdotto dalla cifra I n. 1 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RU 2006 4739). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 7b31 Emolumenti per prestazioni

(art. 17a LAsi)

La SEM non preleva emolumenti e non fattura esborsi per prestazioni a favore delle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni se le autorità chiedono tali prestazioni per sé stesse.

Footnotes

  1. [31] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 7c32 Emolumenti per domande di riesame e domande multiple

(art. 111d cpv. 4 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.33

Footnotes

  1. [32] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
  2. [33] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento.

I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento.

Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200434 sugli emolumenti.

Footnotes

  1. [34] RS 172.041.1

Sezione 2 Domanda d’asilo ed entrata in Svizzera

Art. 8 Deposito della domanda

(art. 19 cpv. 1 LAsi)

Se uno straniero si annuncia a un’autorità cantonale o federale, questa:

  1. registra le generalità complete del richiedente;

  2. 35lo assegna a un centro della Confederazione conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro cantonale o comunale conformemente all’articolo 24d LAsi informandone il centro; e

  3. 36gli rilascia un lasciapassare.

Footnotes

  1. [35] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [36] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Il richiedente l’asilo deve annunciarsi al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente al capoverso 1 lettera b al più tardi nel corso del giorno feriale successivo.37

Footnotes

  1. [37] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Le domande d’asilo di persone che si trovano in detenzione o stanno scontando una pena devono essere inoltrate alle autorità cantonali.

I fanciulli sotto i 14 anni che viaggiano per raggiungere i genitori in Svizzera presentano la domanda d’asilo direttamente alle autorità del Cantone di soggiorno dei genitori.

Art. 9 e 1038

Footnotes

  1. [38] Abrogati dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1139

Footnotes

  1. [39] Abrogato dalla dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), con effetto dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

Art. 11a40 Domanda d’asilo e autorizzazione d’entrata all’aeroporto

(art. 21–23 LAsi)

Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.

Footnotes

  1. [40] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:

  1. il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure

  2. 41la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201342 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.43

Footnotes

  1. [41] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).
  2. [42] Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
  3. [43] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.44

Footnotes

  1. [44] Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 1245 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto

(art. 22 LAsi)

L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.

Footnotes

  1. [45] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

...46

Footnotes

  1. [46] Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 199).

La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.

Sezione 2a Centri della Confederazione47

Art. 1348 Funzione dei centri della Confederazione

(art. 24, 24a, 24d LAsi)

Nei centri della Confederazione sono espletate le procedure d’asilo e possono essere ordinati ed eseguiti gli allontanamenti da un centro della Confederazione.

Footnotes

  1. [47] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [48] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1449 Soggiorno nei centri della Confederazione

(art. 24, 24a, 24d LAsi)

Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, il richiedente l’asilo deve tenersi a disposizione delle autorità.

Footnotes

  1. [49] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni e può essere prolungato di un periodo appropriato in particolare se nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino occorrono ulteriori accertamenti che possono essere svolti a breve termine oppure se l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.

Art. 1550 Assegnazione a un centro speciale

(art. 24a LAsi; art. 74 cpv. 1bis e 2 LStrI)

La SEM assegna a un centro speciale i richiedenti l’asilo maggiorenni che alloggiano in un centro della Confederazione e che compromettono notevolmente la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare e la sicurezza del centro della Confederazione.

Footnotes

  1. [50] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Vi è disturbo considerevole dell’esercizio e della sicurezza del centro della Confederazione in particolare se il richiedente l’asilo:

  1. viola gravemente il regolamento interno del centro della Confederazione, in particolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; oppure

  2. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal personale del centro della Confederazione e, così facendo, disturba, minaccia o mette in pericolo altri richiedenti l’asilo o il personale.

La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 capoverso 1bis LStrI51 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.

Footnotes

  1. [51] RS 142.20

L’autorità cantonale competente dispone l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio necessari nel quadro del soggiorno in un centro speciale e ne informa senza indugio la SEM.

Sezione 3 Procedura di prima istanza

Art. 1652

Footnotes

  1. [52] Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 mag. 2026, con effetto dal 1° giu. 2026 (RU 2026 199).

Art. 16a53

Footnotes

  1. [53] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 16b e 16c54

Footnotes

  1. [54] Introdotti dalla cifra I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Abrogati dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1755 Videosorveglianza

(art. 102ebis LAsi)

La SEM può impiegare un sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d’asilo, segnatamente all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti.

Footnotes

  1. [55] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 913).

È vietato l’impiego del sistema di videosorveglianza nelle camere, nelle docce e nei bagni nonché negli uffici dei collaboratori della SEM o dei terzi cui essa ha delegato determinati compiti.

I dati audiovisivi sono registrati su dischi duri conservati in un locale chiuso a chiave e accessibile unicamente alle persone autorizzate.

Se uno stato di fatto lascia presumere un danno a un bene o a una persona, il direttore della SEM o il suo supplente può ordinare un’inchiesta amministrativa.

Nel caso di un’inchiesta penale, le registrazioni sono consegnate fisicamente alle autorità di perseguimento penale su un supporto elettronico.

La videosorveglianza è chiaramente segnalata presso tutte le entrate, principali e secondarie, dell’edificio.

I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione appena arrivati in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto sono informati per scritto, in una lingua a loro comprensibile, sull’esistenza della videosorveglianza e sullo scopo del trattamento dei dati registrati.

Art. 1856

Footnotes

  1. [56] Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 1957 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario

(art. 26 cpv. 2 e 3 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri della Confederazione.58

Footnotes

  1. [57] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).
  2. [58] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Per l’interrogatorio sommario, se necessario è convocato un interprete. Il verbale dell’interrogatorio viene ritradotto al richiedente l’asilo e firmato dai partecipanti. L’interrogatorio sommario può essere sostituito dall’audizione sui motivi d’asilo giusta l’articolo 29 della LAsi.

Art. 2059

Footnotes

  1. [59] Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 20a60 Accertamento medico

(art. 8 cpv. 1 lett. f e 26a LAsi)

Durante la fase preparatoria la SEM informa il richiedente l’asilo in merito alla normativa applicabile nel caso in cui faccia valere problemi di salute rilevanti per la procedura d’asilo e di allontanamento e gli sottopone una dichiarazione di consenso all’inoltro dei dati medici rilevanti per l’esecuzione dell’allontanamento alle autorità competenti per l’esecuzione.

Footnotes

  1. [60] Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2013 (RU 2013 5347). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

In collaborazione con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la SEM emana le necessarie istruzioni sulla delimitazione dell’accertamento medico di cui all’articolo 26a capoverso 2 LAsi concernente le misure previste dalla legge federale del 28 settembre 201261 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.

Footnotes

  1. [61] RS 818.101

Art. 20b62 Procedura Dublino

(art. 26b e 31a cpv. 1 lett. b LAsi) Correzione del 21 giu. 2024 (RU 2024 296).

In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 26 capoversi 2 e 4 LAsi, nel quadro della fase preparatoria, durante l’interrogazione secondo l’articolo 26 capoverso 3 LAsi, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.

Footnotes

  1. [62] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Le fasi procedurali successive alla fase preparatoria sono rette per analogia dall’articolo 20c lettere g e h.

Art. 20c63 Procedura celere

(art. 26c LAsi)

Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Nel suo contesto sono espletate in particolare le seguenti fasi procedurali:

  1. preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;

  2. audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;

  3. eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;

  4. smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura ampliata;

  5. stesura della bozza della decisione sull’asilo;

  6. parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;

  7. redazione finale della decisione sull’asilo;

  8. notificazione della decisione sull’asilo.

Footnotes

  1. [63] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 2164 Attribuzione ai Cantoni

(art. 27 cpv. 1–3 LAsi)

I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.

Footnotes

  1. [64] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:

  1. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;

  2. persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;

  3. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;

  4. richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi.

L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.

Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.

In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:

  1. 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;

  2. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;

  3. 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;

  4. 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.

Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.

Art. 22 Attribuzione da parte della SEM

(art. 27 cpv. 3 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

La SEM attribuisce i richiedenti l’asilo ai Cantoni, proporzionalmente alla popolazione, tenendo conto dei membri della loro famiglia che vivono già in Svizzera, delle cittadinanze e dei casi particolarmente bisognosi di assistenza.65

Footnotes

  1. [65] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l’unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l’asilo o altre persone.

Art. 2366 Assegnazione per l’esecuzione dell’allontanamento

(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)

La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.

Footnotes

  1. [66] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 23a67

Footnotes

  1. [67] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 2468 Annuncio nel Cantone

(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi)

I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

Footnotes

  1. [68] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 25 e 2669

Footnotes

  1. [69] Abrogati dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 27 Preparazione delle decisioni sull’asilo da parte dei Cantoni

(art. 31 LAsi)

Il DFGP disciplina i principi materiali e organizzativi per l’approntamento delle decisioni sull’asilo nonché lo scambio di informazioni tra la SEM e i Cantoni.70

Footnotes

  1. [70] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se è interposto ricorso contro una decisione preparata da un Cantone e il Tribunale amministrativo federale ordina uno scambio di corrispondenza, la SEM può chiedere un parere al Cantone.71

Footnotes

  1. [71] Nuovo testo giusta la cifra II n. 4 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Tutte le persone, a cui il Cantone affida l’approntamento delle decisioni sull’asilo, sottostanno all’obbligo di diligenza e all’obbligo del segreto che vincolano il personale federale. Per le questioni tecniche, essi si attengono alle istruzioni della SEM.

Art. 2872 Parere dell’ACNUR

(art. 31a LAsi)

Per l’esame delle domande d’asilo, la SEM può richiedere il parere dell’ACNUR.

Footnotes

  1. [72] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1873).

Art. 28a73

Footnotes

  1. [73] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007 (RU 2007 5577). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Art. 28b74 Collaborazione all’accertamento dei fatti

(art. 29a LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti garantiscono l’osservanza dell’articolo 98 della LAsi.

Footnotes

  1. [74] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 2975

Footnotes

  1. [75] Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Art. 29a76 Esame della competenza secondo Dublino

(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201377.78

Footnotes

  1. [76] Introdotto dalla dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).
  2. [77] Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
  3. [78] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo.

Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall’esame risulti che il trattamento della domanda d’asilo compete a un altro Stato.

La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200379.80

Footnotes

  1. [79] Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag. 1.
  2. [80] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Art. 29b81 Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino

(art. 35a LAsi)

La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.

Footnotes

  1. [81] Introdotto dalla dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.

Art. 29c82 Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento

(art. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi)

La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso 1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:

  1. la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure

  2. si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.

Footnotes

  1. [82] Introdotto dalla dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE83 e alla decisione 2004/191/CE84. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.

Footnotes

  1. [83] Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34.
  2. [84] Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del 27.2.2004, pag. 55.

Sezione 4 Statuto del richiedente durante la procedura d’asilo

(art. 42 cpv. 1 LAsi)

Art. 3085

Se il richiedente l’asilo è stato attribuito a un Cantone, l’autorità cantonale gli rilascia una carta di soggiorno N; essa ha una durata di validità limitata a un anno ed è rinnovabile. Negli altri casi il richiedente l’asilo riceve una conferma. La carta di soggiorno N e la conferma attestano unicamente il deposito della domanda d’asilo e valgono nei confronti di tutte le autorità federali e cantonali come documenti d’identità. Non autorizzano a varcare la frontiera.

Footnotes

  1. [85] Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Dalla durata di validità della carta di soggiorno N non può essere desunto un diritto di residenza.

La carta di soggiorno N è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Sezione 5 Allontanamento

Art. 3186

Footnotes

  1. [86] Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 32 Astensione dalla pronuncia dell’allontanamento

(art. 44 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

L’allontanamento non è deciso se il richiedente l’asilo:87

  1. possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido;

  2. è colpito da una decisione di estradizione;

  3. 88è colpito da una decisione di espulsione secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale89 o l’articolo 68 LStrI90; o

  4. 91è colpito da una decisione di espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale92 oppure dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192793 (espulsione giudiziaria) passata in giudicato.

Footnotes

  1. [87] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).
  2. [88] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
  3. [89] RS 101
  4. [90] RS 142.20
  5. [91] Introdotta dalla dalla cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).
  6. [92] RS 311.0
  7. [93] RS 321.0

Nei casi di cui al capoverso 1 lettere c e d, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.94

Footnotes

  1. [94] Introdotto dalla dalla cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Art. 3395

Footnotes

  1. [95] Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 3496 Designazione del Cantone d’esecuzione

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)

Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bis LAsi.

Footnotes

  1. [96] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.

Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.

La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199997 sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 199998 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.

Footnotes

  1. [97] RS 142.312
  2. [98] RS 142.281

Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.

Art. 34a99 Sostegno reciproco dei Cantoni

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bis LAsi)

Qualora il Cantone di ubicazione risulti eccessivamente sollecitato a causa di un numero costantemente elevato di allontanamenti da eseguire, i Cantoni di una regione possono sostenersi a vicenda; il Cantone di ubicazione rimane tuttavia competente per l’esecuzione degli allontanamenti. Qualora le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5 siano cedute ai Cantoni che offrono il loro sostegno, i Cantoni della regione comunicano tempestivamente alla SEM l’entità e la durata della cessione.

Footnotes

  1. [99] Introdotto dalla dalla cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria (RU 2017 563). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 34b100 Comunicazione delle autorità cantonali

L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

Footnotes

  1. [100] Introdotto dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 35 Iscrizione nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL)101

(art. 47 LAsi)

I Cantoni indirizzano le loro richieste di iscrizione nel sistema di ricerca della polizia direttamente all’Ufficio federale di polizia.

Footnotes

  1. [101] Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 dell’O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Capitolo 3 Concessione dell’asilo e statuto dei rifugiati

Sezione 1 Concessione dell’asilo

Art. 36 Secondo asilo

(art. 50 LAsi)

Il soggiorno in Svizzera di rifugiati è regolare se i rifugiati rispettano le disposizioni che si applicano di norma agli stranieri.

Il soggiorno è considerato ininterrotto se, durante gli ultimi due anni, il rifugiato non ha soggiornato complessivamente per più di sei mesi all’estero. Con un’assenza più lunga il soggiorno è considerato ininterrotto solo se motivi cogenti giustificano l’assenza.

Art. 37102 Inclusione nella qualità di rifugiato

(art. 17 cpv. 2 e 51 LAsi)

L’inclusione nella qualità di rifugiato di un coniuge, di un partner registrato o di un genitore giusta l’articolo 51 capoverso 1 della LAsi avviene soltanto se, in applicazione dell’articolo 5, è stato stabilito che la persona interessata non otterrebbe da sola la qualità di rifugiato giusta l’articolo 3 della LAsi.

Footnotes

  1. [102] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 15 nov. 2006 sugli adeguamenti nel settore della migrazione in relazione alla L sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4869).

Art. 38103

Footnotes

  1. [103] Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5347).

Art. 39104

Footnotes

  1. [104] Abrogato dalla cifra I n. 1 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dic. 2005 della L sull’asilo, della L sull’assicurazione malattie e della L sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4739).

Art. 40105

Footnotes

  1. [105] Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Sezione 2 Statuto dei rifugiati

Art. 41 Disciplinamento delle condizioni di residenza

(art. 60 LAsi)

La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.

…106

Footnotes

  1. [106] Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Art. 42107

Footnotes

  1. [107] Abrogato dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Sezione 3 Fine dell’asilo

(art. 64 LAsi)

Art. 43

La fine dell’asilo è preminente alla revoca.

Prima dell’esecuzione dell’espulsione o dell’espulsione giudiziaria, l’autorità cantonale può sentire il parere della SEM circa eventuali impedimenti all’esecuzione.108

Footnotes

  1. [108] Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

Capitolo 4 Protezione provvisoria a persone bisognose di protezione

Sezione 1 Procedura

(art. 72 LAsi)

Art. 44109

Le persone entrate in Svizzera a cui è stata garantita la protezione provvisoria secondo l’articolo 68 capoverso 1 o l’articolo 69 capoverso 2 della LAsi sono attribuite ai Cantoni conformemente all’articolo 21 capoversi 2-6. La ripartizione avviene separatamente da quella dei richiedenti l’asilo. La ripartizione e un’eventuale domanda di cambiamento di Cantone sono disciplinate per analogia dall’articolo 22.

Footnotes

  1. [109] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Sezione 2 Statuto

Art. 45110 Documento d’identità

(art. 74 LAsi)

Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

Footnotes

  1. [110] Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri.

Art. 46 Permesso di dimora

(art. 74 cpv. 2 LAsi)

Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStrI111 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso 2.112

Footnotes

  1. [111] RS 142.20
  2. [112] Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

Il permesso di dimora vale finché sussiste la protezione provvisoria. Esso scade nel momento stabilito dal Consiglio federale per l’abrogazione della protezione provvisoria.113

Footnotes

  1. [113] La correzione del 4 mar. 2025 concerne soltanto il testo francese (RU 2025 143).

L’ulteriore dimora dello straniero sino all’esecuzione dell’allontanamento è retta per analogia dagli articoli 42 e 43 della LAsi.

Sezione 3 Fine della protezione provvisoria

Art. 47 Abrogazione della protezione provvisoria

(art. 76 cpv. 1 LAsi)

La decisione generale concernente l’abrogazione della protezione provvisoria è pubblicata nel Foglio federale.

Art. 48 Garanzia del diritto di essere sentito in caso di abrogazione della protezione provvisoria

(art. 76 cpv. 2 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

La garanzia del diritto di essere sentito è esercitata di regola in forma scritta.

Art. 49 Stralcio della procedura pendente per il riconoscimento come rifugiato

(art. 76 cpv. 4 LAsi)

Con la decisione d’allontanamento, un’eventuale domanda ancora pendente di riconoscimento come rifugiato diventa priva d’oggetto ed è stralciata dai ruoli.

Art. 50 Decisione d’allontanamento

(art. 76 cpv. 4 LAsi)

Il tenore della decisione d’allontanamento deve essere conforme all’articolo 45 della LAsi. La SEM stabilisce in particolare il termine per la partenza.

Art. 51 Soggiorno nel Paese d’origine o di provenienza

(art. 78 cpv. 1 lett. c LAsi)

L’espressione «a lungo» significa di norma quindici giorni.

Art. 52 Rinuncia all’audizione in caso di revoca della protezione provvisoria

(art. 78 cpv. 4 LAsi)

Se lo straniero è già stato sentito prima della concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 29 della LAsi, gli viene concesso, invece di un’altra audizione, il diritto di essere sentito. Tale diritto è esercitato di regola in forma scritta.114

Footnotes

  1. [114] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Capitolo 5 Tutela giurisdizionale e procedura di ricorso115

Sezione 1116 Principi della tutela giurisdizionale

Art. 52a Accesso e qualità

(art. 102f–102l LAsi)

Durante il soggiorno nei centri della Confederazione, all’aeroporto o, dopo l’assegnazione alla procedura ampliata, nei Cantoni, i richiedenti l’asilo hanno il necessario accesso a una consulenza e una rappresentanza legale indipendenti in vista dell’espletamento delle procedure d’asilo.

Footnotes

  1. [115] Originario avanti art. 53. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [116] Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

I fornitori di prestazioni incaricati e i consultori giuridici autorizzati provvedono affinché la consulenza e la rappresentanza legale presentino la qualità necessaria per l’espletamento delle procedure d’asilo.

Se sono stati incaricati più fornitori di prestazioni e autorizzati più consultori giuridici, la qualità della consulenza e della rappresentanza legale deve essere garantita in particolare mediante un coordinamento adeguato.

Sezione 2117 Tutela giurisdizionale all’aeroporto e nei centri della Confederazione

Art. 52abis118 Informazione sul meccanismo di denuncia all’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen

(art. 102g cpv. 3 LAsi)

Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima.

Footnotes

  1. [117] Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [118] Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896119 e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea120.

Footnotes

  1. [119] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
  2. [120] Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo.

Art. 52b Consulenza e rappresentanza legale nella procedura all’aeroporto

(art. 22 cpv. 3bis LAsi)

Durante il soggiorno all’aeroporto, i richiedenti l’asilo hanno accesso alla consulenza sulla procedura d’asilo. Essa comprende segnatamente l’informazione in merito ai diritti e obblighi nella procedura all’aeroporto.

Dalla presentazione della domanda d’asilo e per il seguito della procedura d’asilo, a ogni richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l’asilo non vi rinunci esplicitamente.

Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita nella procedura d’asilo.

La rappresentanza legale si protrae sino al passaggio in giudicato della decisione o fino all’autorizzazione dell’entrata in Svizzera.

La rappresentanza legale si conclude con la comunicazione da parte del rappresentante legale al richiedente l’asilo di non essere intenzionato a interporre ricorso, in quanto privo di possibilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima dopo la notifica della decisione negativa sull’asilo.

Oltre ai compiti di cui all’articolo 102k capoverso 1 lettere a–g LAsi, la rappresentanza legale all’aeroporto svolge segnatamente i compiti seguenti:121

  1. partecipare all’interrogatorio sommario conformemente all’articolo 22 capoverso 1 LAsi;

  2. assicurare la rappresentanza legale nel quadro della concessione del diritto di essere sentito conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LAsi;

  3. presentare un parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo conformemente all’articolo 52d.

Footnotes

  1. [121] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

Art. 52bbis122 Consulenza e sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia all’Agenzia

(art. 102k cpv. 1 lett. g LAsi)

Il richiedente l’asilo che fa valere una violazione dei propri diritti fondamentali dovuta ad azioni od omissioni del personale che partecipa a un intervento dell’Agenzia riceve consulenza e sostegno da parte della rappresentanza legale assegnata presso i centri della Confederazione e l’aeroporto per la presentazione di una denuncia scritta secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896123.

Footnotes

  1. [122] Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).
  2. [123] Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 52abis cpv. 2.

La consulenza e il sostegno di cui al capoverso 1 durano fino al momento della definitiva trasmissione della denuncia all’Agenzia.

Art. 52c Comunicazione tempestiva delle date ai fornitori di prestazioni

(art. 22 cpv. 3bis e 102j cpv. 2 LAsi)

La SEM comunica al fornitore di prestazioni, senza indugio ma almeno un giorno lavorativo prima dell’avvio della pertinente fase procedurale, le date delle fasi procedurali presso i centri della Confederazione e all’aeroporto cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare.

La SEM comunica al fornitore di prestazioni le date per le audizioni sui motivi d’asilo nonché per la concessione del diritto di essere sentito nel quadro della procedura celere e della procedura Dublino nei centri della Confederazione almeno due giorni lavorativi prima del loro svolgimento.

Art. 52d Parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo

(art. 22 cpv. 3bis, 102j cpv. 3 e 102k cpv. 1 lett. c LAsi)

Il termine d’inoltro del parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo scade il giorno lavorativo seguente il giorno in cui la bozza è stata consegnata al fornitore di prestazioni, alla medesima ora.

Nella procedura celere e nella procedura all’aeroporto le decisioni della SEM di cui all’articolo 31a capoversi 1 lettere a e c–f, 3 e 4 LAsi sono considerate decisioni negative sull’asilo ai sensi del capoverso 1.

Art. 52e Informazione alla cessazione della rappresentanza legale

(art. 22 cpv. 3bis, 102h cpv. 4 LAsi)

Se non intende interporre ricorso in quanto privo di possibilità di successo, il rappresentante legale assegnato nei centri della Confederazione e all’aeroporto informa il richiedente l’asilo in merito alle ulteriori possibilità di consulenza e rappresentanza legale.

Sezione 3124 Tutela giurisdizionale nella procedura ampliata dopo l’attribuzione ai Cantoni

Art. 52f Consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata

(art. 102l cpv 1, 1bis e 3 LAsi) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.

Footnotes

  1. [124] Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.

Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52bbis.125

Footnotes

  1. [125] Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:

  1. nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;

  2. il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.

Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.

Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.

Art. 52g Informazione sullo stato della procedura, le date e la decisione d’asilo

Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:

  1. le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione;

  2. la decisione di prima istanza sull’asilo.

In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.

Art. 52h Fasi rilevanti per la decisione

Sono considerate fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione le audizioni complementari sui motivi d’asilo, la concessione del diritto di essere sentiti e la comunicazione di elementi che contribuiscono in modo determinante alla constatazione dei fatti.

Art. 52i Comunicazione tempestiva delle date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente

La SEM comunica tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata oppure, ai sensi dell’articolo 52g capoverso 1 lettera a, al consultorio giuridico competente, le date delle audizioni e della concessione del diritto di essere sentiti oralmente. Il fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o il consultorio giuridico competente ne informa senza indugio la persona incaricata della consulenza e della rappresentanza.

Si considera che queste date sono comunicate tempestivamente al fornitore di prestazioni della rappresentanza legale assegnata o del consultorio giuridico competente se la loro comunicazione è effettuata senza indugio, ma almeno dieci giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’audizione o della concessione del diritto di essere sentiti oralmente.

Art. 52j Autorizzazione dei consultori giuridici

La SEM decide su richiesta in merito all’autorizzazione e designa i consultori giuridici competenti per il Cantone d’attribuzione.

Un consultorio giuridico può essere autorizzato se garantisce l’adempimento a lungo termine dei compiti giusta l’articolo 102l capoverso 1 LAsi. Deve segnatamente disporre di finanze sufficienti per poter adempire a lungo termine tali compiti anche in caso di fluttuazioni del numero di domande d’asilo. Per ottenere l’autorizzazione sono necessarie conoscenze, in particolare per quanto riguarda il diritto in materia d’asilo e il diritto procedurale, ed esperienza nella consulenza e nella rappresentanza giuridica di richiedenti l’asilo in Svizzera.

Nel quadro della valutazione delle condizioni di cui al capoverso 2, la SEM considera in particolare:

  1. la quota di rappresentanti titolari di un diploma universitario in diritto o di un brevetto d’avvocato;

  2. la durata di attività del consultorio giuridico;

  3. la garanzia della qualità mediante uno scambio d’informazioni regolare a livello professionale con altri consultori.

Al consultorio giuridico è corrisposta un’indennità secondo l’articolo 102l capoverso 2 LAsi stabilita dalla SEM in un accordo con il consultorio autorizzato.

Art. 52k Scambio d’informazioni

I consultori giuridici e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.

Sezione 4 Procedura di ricorso a livello federale126

Art. 53127 Requisiti per il gratuito patrocinio nella procedura di ricorso

(art. 102m cpv. 3 LAsi)

Le persone di cui all’articolo 102m capoverso 3 possono essere ammesse a fornire il gratuito patrocinio in particolare se:

  1. hanno l’esercizio dei diritti civili;

  2. non sono oggetto di attestati di carenza di beni e di condanne penali incompatibili con la rappresentanza legale;

  3. sono titolari di un diploma in diritto di un’università svizzera oppure di un diploma straniero equivalente; e

  4. forniscono da almeno un anno consulenza e rappresentanza legale a richiedenti l’asilo come attività professionale principale.

Footnotes

  1. [126] Introdotta dalla cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [127] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Art. 53a128 Inizio del termine di ricorso in caso di decisioni nei confronti di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati

Se il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato non dispone di un tutore, un curatore o un rappresentante legale, la decisione di primo grado va notificata al minorenne nonché alla persona di fiducia. Il termine di ricorso inizia a decorrere il giorno seguente all’ultima notifica di tale decisione.

Footnotes

  1. [128] Introdotto dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

Capitolo 5a129 Conclusione di trattati internazionali legati al regolamento (UE) 2024/1351

Art. 53b

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351130, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 1997131 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. il formulario uniforme per lo scambio di informazioni pertinenti tra Stati Dublino per l’identificazione dei familiari o parenti di un minore non accompagnato che soggiornano nel territorio di un altro Stato Dublino (art. 23 par. 7);

  2. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino per la determinazione dello Stato Dublino competente nel caso di minori non accompagnati (art. 25 par. 7);

  3. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino per la determinazione dello Stato Dublino competente nel caso di persone a carico (art. 34 par. 4);

  4. metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle richieste di presa in carico (art. 39 par. 3);

  5. la preparazione e il riesame periodico dei due elenchi nei quali figurano gli elementi di prova e le prove circostanziali per stabilire la competenza per l’esecuzione della procedura d’asilo (art. 40 par. 4);

  6. un modulo uniforme per le risposte alle richieste di presa in carico (art. 40 par. 8);

  7. metodi uniformi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico (art. 41 par. 5);

  8. un modello del lasciapassare per il trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 46 par. 1);

  9. metodi uniformi per la consultazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati Dublino in vista del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 46 par. 4);

  10. un modulo uniforme per il trasferimento dei dati richiesti prima del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 48 par. 4);

  11. un modello del certificato sanitario comune (art. 50 par. 1);

  12. metodi uniformi per lo scambio di informazioni relative ai dati sanitari prima del trasferimento nel quadro di una procedura Dublino (art. 50 par. 5);

  13. linee di comunicazione elettronica sicure per lo scambio di informazioni tra le diverse autorità competenti per la procedura Dublino e tra dette autorità e l’Agenzia per l’asilo dell’Unione europea (art. 52 par. 4).

Footnotes

  1. [129] Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 feb. 2025, in vigore dal 1° apr. 2025 (RU 2025 164).
  2. [130] Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024.
  3. [131] RS 172.010

Ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti delegati della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/1351, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e sempreché gli atti delegati siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del regolamento (UE) 2024/1351 e riguardino gli ambiti seguenti:

  1. l’identificazione di familiari, fratelli o sorelle o parenti dei minori non accompagnati (art. 25 par. 6 lett. a);

  2. i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati nel caso di minori non accompagnati (art. 25 par. 6 lett. b);

  3. i criteri per valutare la capacità di un parente di occuparsi di un minore non accompagnato (art. 25 par. 6 lett. c);

  4. gli elementi di cui tenere conto per valutare il legame di dipendenza (art. 34 par. 3 lett. a);

  5. i criteri per accertare l’esistenza di legami familiari comprovati nel caso di persone a carico (art. 34 par. 3 lett. b);

  6. i criteri per valutare la capacità dell’interessato di occuparsi della persona a carico (art. 34 par. 3 lett. c);

  7. gli elementi di cui tener conto per valutare l’impossibilità per l’interessato di viaggiare per un periodo di tempo significativo (art. 34 par. 3 lett. d).

Capitolo 6 Disposizioni finali

Art. 54 Abrogazione del diritto previgente

È abrogata l’ordinanza 1 del 22 maggio 1991132 sull’asilo.

Footnotes

  1. [132] [RU 1991 1138, 1992 1618, 1995 5043, 1997 2775]

Art. 55 Disposizione transitoria

Fino all’entrata in vigore dell’articolo 21 è applicabile per questa disposizione il diritto vigente.

Art. 55bis133 Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013

A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012 si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicembre 2008134.

Footnotes

  1. [133] Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 set. 2013 (RU 2013 3065). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).
  2. [134] RU 2008 5421

Art. 55ter135 Disposizione transitoria della modifica del 20 settembre 2019

In deroga all’articolo 30 capoverso 1, le carte di soggiorno N rilasciate entro il 30 giugno 2021 hanno una durata di validità massima di sei mesi.

Footnotes

  1. [135] Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 56136 Entrata in vigore e durata di validità137

La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.

Footnotes

  1. [136] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).
  2. [137] Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 2015138 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b, 16c, 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis. 139

Footnotes

  1. [138] RU 2013 3065
  2. [139] Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019. 140

Footnotes

  1. [140] Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

Disposizione finale della modifica del 13 dicembre 1999141

Nel 2000 il 5,4 per cento e l’8,6 per cento dei richiedenti l’asilo registrati nei centri della Confederazione142 o negli aeroporti svizzeri sono assegnati rispettivamente al Cantone di Ginevra e al Cantone di Vaud.

Footnotes

  1. [141] RU 2000 64
  2. [142] Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857).

Accordi di associazione alla normativa di Dublino

(art. 1 cpv. 2)

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004143 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

  2. Accordo del 17 dicembre 2004144 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  3. Protocollo del 28 febbraio 2008145 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  4. Protocollo del 28 febbraio 2008146 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Footnotes

  1. [143] RS 0.142.392.68
  2. [144] RS 0.362.32
  3. [145] RS 0.142.393.141
  4. [146] RS 0.142.395.141

Stati d’origine o di provenienza sicuri da persecuzioni

(art. 2)

Albania

Macedonia del Nord

Austria

Malta

Belgio

Moldova (Transnistria esclusa)

Bosnia ed Erzegovina

Mongolia

Bulgaria

Montenegro

Cipro

Norvegia

Croazia

Paesi Bassi

Danimarca

Polonia

Estonia

Portogallo

Finlandia

Regno Unito

Francia

Repubblica Ceca

Georgia

Romania

Germania

Senegal

Ghana

Serbia

Grecia

Slovacchia

India

Slovenia

Irlanda

Spagna

Islanda

Svezia

Italia

Ungheria

Kosovo

Lettonia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Chiave di riparto per l’attribuzione proporzionale alla popolazione

(art. 21 cpv. 3)

percentuale

percentuale

Argovia

8,1

Nidvaldo

0,5

Appenzello Esterno

0,6

Obvaldo

0,4

Appenzello Interno

0,2

Sciaffusa

1,0

Basilea Campagna

3,3

Svitto

1,9

Basilea Città

2,2

Soletta

3,2

Berna

11,8

San Gallo

6,0

Friburgo

3,8

Ticino

4,0

Ginevra

5,9

Turgovia

3,3

Glarona

0,5

Uri

0,4

Grigioni

2,3

Vaud

9,5

Giura

0,8

Vallese

4,1

Lucerna

4,8

Zugo

1,5

Neuchâtel

2,0

Zurigo

17,9