142.318.1
Ordinanza sullo svolgimento di fasi di test relative alle misure di accelerazione nel settore dell’asilo
(Ordinanza sulle fasi di test, OTest)
del 4 settembre 2013 (Stato 1° marzo 2017)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 112b capoverso 2 della legge del 26 giugno 19981 sull’asilo (LAsi), ordina:
Capitolo 1 Principi
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
La presente ordinanza disciplina le procedure speciali durante le fasi di test nei centri della Confederazione.
La fase di test inizia con l’apertura di un centro della Confederazione e dura al massimo due anni, ma non oltre il 28 settembre 2015.
Art. 2 Centro della Confederazione
È considerato centro della Confederazione un centro di procedura, di attesa o di partenza nel quadro delle fasi di test.
Art. 3 Presentazione della domanda d’asilo
Nei centri della Confederazione non possono essere presentate domande d’asilo. La presentazione delle domande d’asilo è retta dall’articolo 19 LAsi.
Art. 4 Lingua della procedura
(in deroga all’art. 16 cpv. 2 e 3 LAsi)2
I richiedenti l’asilo la cui domanda deve essere trattata nel quadro di fasi di test sono scelti a caso e assegnati a un centro della Confederazione. L’assegnazione rispetta il principio dell’unità della famiglia. È debitamente considerato il bene del minore.
I richiedenti l’asilo che presentano una domanda di riesame o che sono già stati oggetto di una procedura d’asilo in Svizzera non sono assegnati a un centro della Confederazione.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
I richiedenti l’asilo non possono rivendicare alcun diritto al trattamento della loro domanda d’asilo in una fase di test o al di fuori di essa.
Art. 53 Persona di fiducia per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
(in deroga all’art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi)
Fintanto che il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato soggiorna in un centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia.
L’attività della persona di fiducia secondo l’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 19994 sull’asilo (OAsi 1) inizia, dopo l’assegnazione a un Cantone conformemente all’articolo19 o all’articolo21 capoverso 2, appena il minorenne non accompagnato lascia il Centro della Confederazione.
Nel quadro della procedura Dublino, l’attività della persona di fiducia prosegue fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente e, nel quadro della procedura celere, fino all’esecuzione dell’allontanamento
Art. 6 Conseguenze della partecipazione alle fasi di test
La partecipazione alle fasi di test non deve comportare per i richiedenti l’asilo alcun vantaggio o pregiudizio quanto alla decisione sulla domanda d’asilo.
Art. 7 Validità della LAsi e della LstrI
La LAsi e la legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)6 si applicano alle procedure d’asilo condotte nel quadro di fasi di test, a meno che la presente ordinanza non disponga altrimenti in merito alla procedura d’asilo di prima istanza, alla procedura di allontanamento, come pure alle questioni finanziarie connesse.
Art. 8 Valutazione delle fasi di test
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)7 svolge una valutazione delle fasi di test all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).
Sono valutati in particolare:
a. i processi della procedura di prima istanza;
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art.12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.
dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
l’adempimento dei compiti da parte del fornitore di servizi;
l’efficacia e l’economicità degli investimenti finanziari e personali.
La valutazione è svolta costantemente e i risultati possono confluire in rapporti intermedi. È allestito un rapporto finale al più tardi cinque mesi dopo la fine delle fasi di test.
Il DFGP informa l’Assemblea federale sui risultati delle fasi di test.
Capitolo 2 Centri della Confederazione
Art. 9 Centri di procedura, di attesa e di partenza
Le fasi di test si svolgono in centri della Confederazione gestiti dalla SEM. Questi possono essere adibiti a centri di procedura, di attesa o di partenza.
I richiedenti l’asilo sono alloggiati in un centro di procedura in particolare:
nel quadro di una procedura celere (art. 17), dall’inizio della fase preparatoria alla scadenza del termine di ricorso;
nel quadro di una procedura Dublino (art. 18), durante la fase preparatoria;
dopo l’attribuzione alla procedura d’asilo al di fuori delle fasi di test fino all’assegnazione a un Cantone conformemente all’articolo22.
I richiedenti l’asilo nel quadro di una procedura Dublino possono essere alloggiati in centri di attesa al termine della fase preparatoria e fino alla scadenza del termine di ricorso.
I richiedenti l’asilo nel quadro di una procedura Dublino o di una procedura celere possono essere alloggiati in centri di partenza dallo scadere del termine di ricorso fino alla loro partenza.
I centri di procedura, d’attesa o di partenza possono essere riuniti in un edificio o in un’infrastruttura.
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Esso può essere prolungato di un periodo appropriato se questo agevola una rapida conclusione della procedura d’asilo o una rapida esecuzione dell’allontanamento.8
Se necessario, l’assegnazione a un Cantone può intervenire anche prima della scadenza della durata massima del soggiorno prevista dal capoverso 6. L’assegnazione è retta dagli articoli21 e 22.
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Art. 10 Esercizio
La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti tesi a garantire l’esercizio dei centri della Confederazione. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Il DFGP emana disposizioni al fine di assicurare una procedura rapida e un esercizio ordinato.
Art. 11 Alloggiamento in centri cantonali o comunali
I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in un centro gestito da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione secondo l’articolo9. L’alloggiamento in un centro comunale soggiace al consenso del Cantone d’ubicazione.
Il Cantone o il Comune d’ubicazione:
garantisce un alloggiamento, un’assistenza e un’occupazione adeguati;
presta l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza;
garantisce l’assistenza medica e l’istruzione scolastica di base per i bambini;
adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.
Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.
La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
La SEM versa al Cantone o al Comune d’ubicazione sussidi federali, stabiliti contrattualmente, a titolo di indennizzo delle spese amministrative, di personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
Le rimanenti disposizioni della presente ordinanza quanto ai centri della Confederazione, nonché l’articolo 16b OAsi19 sono applicati per analogia anche ai centri cantonali o comunali.10
Art. 12 Comunicazione delle fasi procedurali ai centri gestiti da un Cantone o da un Comune
La SEM comunica ai centri gestiti da un Cantone o da un Comune la data e l’ora delle fasi procedurali previste per i richiedenti l’asilo.
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Capitolo 3 Richiedenti l’asilo
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 13 Notificazione di decisioni e comunicazioni nei centri della Confederazione
(in deroga all’art. 13 cpv. 5 LAsi)
Nei centri della Confederazione le decisioni e comunicazioni sono notificate di persona.
Se al richiedente l’asilo è stato assegnato un rappresentante legale, la notificazione è indirizzata al fornitore di servizi incaricato della rappresentanza legale. Quest’ultimo, o il rappresentante legale designato, informa immediatamente il richiedente l’asilo della notificazione.
Se non è stato assegnato un rappresentante legale, la notificazione è indirizzata al richiedente l’asilo. Un procuratore designato dal richiedente l’asilo è informato immediatamente della notificazione. Se il richiedente l’asilo è entrato in clandestinità, la notificazione avviene secondo l’articolo 12 LAsi.
Art. 14 Lingua della procedura11
(in deroga all’art. 16 cpv. 2 e 3 LAsi)
Le istanze dei richiedenti l’asilo che si trovano presso il centro della Confederazione vanno inoltrate nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione.
Nel centro della Confederazione, la SEM notifica le decisioni nella lingua ufficiale del Cantone d’ubicazione.
La SEM può derogare eccezionalmente dai capoversi1 e 2 se:
il richiedente l’asilo o il suo rappresentante legale parla un’altra lingua ufficiale;
in considerazione delle domande entrate o della situazione a livello di personale, ciò è provvisoriamente necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande.
Art. 1512
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Sezione 2 Procedura di prima istanza
Art. 16 Fase preparatoria
(in deroga agli art. 25a e 26 LAsi)13
Dopo l’assegnazione al centro della Confederazione inizia la fase preparatoria. Nella procedura Dublino dura al massimo dieci giorni e nelle altre procedure al massimo21 giorni.
Durante la fase preparatoria la SEM rileva le generalità dei richiedenti l’asilo, di norma li fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevare altri dati biometrici, disporre perizie volte ad accertarne l’effettiva età conformemente all’articolo 17 capoverso 3bis LAsi, verificare mezzi di prova e documenti di viaggio e di identità ed effettuare accertamenti specifici sull’origine e l’identità.14
La SEM può interrogare i richiedenti l’asilo sulla loro identità, sull’itinerario del viaggio e sommariamente sui motivi per cui hanno lasciato il loro Paese. Chiarifica con i richiedenti se sussiste una domanda d’asilo conformemente alla LAsi e se questa è sufficientemente motivata. In caso contrario e qualora i richiedenti ritirino la propria domanda, la stessa è stralciata senza formalità ed è avviata la procedura di partenza.
Il confronto dei dati conformemente all’articolo 102abis capoversi 2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) sono effettuati durante la fase preparatoria.15
La SEM può incaricare terzi di svolgere compiti di cui al capoverso 2. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 17 Procedura celere
Al termine della fase preparatoria inizia la procedura celere. Questa dura tra gli otto e i dieci giorni lavorativi.
Sono espletate le seguenti fasi procedurali:
preparazione dell’audizione sui motivi d’asilo;
audizione sui motivi d’asilo o concessione del diritto di essere sentiti;
eventuale ulteriore parere del rappresentante legale;
smistamento: proseguimento della procedura celere o passaggio alla procedura al di fuori delle fasi di test;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
stesura della bozza della decisione sull’asilo;
parere del rappresentante legale in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
redazione finale della decisione sull’asilo;
notificazione della decisione sull’asilo.
Se sussistono motivi validi e qualora si possa prevedere che la decisione sull’asilo sarà notificata nel centro della Confederazione, la durata della procedura di cui al capoverso1 può essere prorogata di qualche giorno.
Art. 18 Procedura Dublino
In aggiunta alle fasi procedurali di cui all’articolo 16 capoversi 2 e 4, durante l’interrogazione secondo l’articolo 16 capoverso 3 al richiedente è concesso il diritto di essere sentito in merito al suo ritorno in uno Stato Dublino che si presume competente per l’esame della sua domanda d’asilo.
Non vi è audizione; la procedura celere è retta dall’articolo 17 capoverso 2 lettere d–h.
Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli22 e 25 del regolamento (UE) 604/201316.17
Art. 19 Procedura al di fuori delle fasi di test
Se dopo l’audizione sui motivi d’asilo o dopo la concessione del diritto di essere sentiti risulta impossibile emanare una decisione di prima istanza nel quadro della procedura celere, la domanda d’asilo viene trattata secondo una procedura al di fuori delle fasi di test e il richiedente l’asilo è assegnato a un Cantone.
Il passaggio a una procedura al di fuori delle fasi di test interviene in particolare qualora si rendano necessari ulteriori chiarimenti o se la SEM ha deciso di trattare le domande d’asilo conformemente all’articolo 37b LAsi.18
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014
Art. 20 Rappresentanti delle istituzioni di soccorso durante le fasi di test
(in deroga agli art. 29 cpv. 3, 30 e 94 LAsi) Le disposizioni concernenti i rappresentanti delle istituzioni di soccorso di cui agli articoli 29 e 30 LAsi non si applicano alle fasi di test.
Art. 21 Assegnazione al Cantone d’ubicazione e computo nella quota parte in base alla chiave di riparto
(in deroga all’art.27 cpv. 4 LAsi)
Al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione sono computati i posti nella sua quota parte stabilita nella chiave di riparto di cui all’articolo21 capoverso 1 OAsi 119. Per il resto vigono le convenzioni concluse con i Cantoni sul computo dei posti dei centri della Confederazione.
Le persone nei cui confronti è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento nelle fasi di test sono assegnate al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Il numero di tali persone è computato nella quota parte del Cantone secondo la chiave di riparto di cui all’articolo21 capoverso 1 OAsi1.20
Art. 22 Ripartizione fra i Cantoni
La SEM assegna ai Cantoni, ripartendole tra loro, le persone che durante le fasi di test hanno ottenuto l’asilo o un’ammissione provvisoria.
Sezione 3 Consulenza e rappresentanza legale nella procedura celere
Art. 23 Principio
I richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione hanno diritto a una consulenza gratuita e al gratuito patrocinio.
La SEM incarica uno o più fornitori di servizi di adempiere i compiti di cui al capoverso1.
Art. 24 Consulenza sulla procedura d’asilo
La consulenza comprende segnatamente l’informazione dei richiedenti l’asilo sui loro diritti e i loro obblighi nella procedura d’asilo.
Art. 25 Rappresentanza legale
Per la prima interrogazione nella fase preparatoria e per il seguito della procedura d’asilo, a ciascun richiedente l’asilo è assegnato un rappresentante legale, a meno che non vi rinunci esplicitamente.
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Il rappresentante legale informa quanto prima il richiedente l’asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d’asilo.
La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere o di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione di espletare la procedura al di fuori delle fasi di test.
La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l’asilo di non voler interporre ricorso giacché esso non avrebbe nessuna probabilità di successo. La comunicazione deve intervenire quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull’asilo.
I compiti del rappresentante legale sono retti dall’articolo28 capoversi1 e 2.
Art. 26 Compiti del fornitore di servizi
Il fornitore di servizi secondo l’articolo 23 capoverso 2 è tenuto in particolare a garantire, organizzare ed attuare la consulenza e la rappresentanza legale nel centro della Confederazione. Assicura la qualità della consulenza e della rappresentanza legale.
Il fornitore di servizi designa le persone incaricate della consulenza e della rappresentanza legale. Assegna le persone incaricate della rappresentanza legale ai richiedenti l’asilo.
La consulenza può essere svolta da persone operanti, a titolo professionale, nell’ambito della consulenza ai richiedenti l’asilo. La rappresentanza legale può essere assicurata da avvocati. Essa può essere assicurata anche da laureati in giurisprudenza operanti, a titolo professionale, nell’ambito della consulenza e della rappresentanza legale a favore di richiedenti l’asilo.
Il fornitore di servizi e la SEM si scambiano regolarmente informazioni, in particolare per coordinare i compiti e garantire la qualità.
Art. 27 Coinvolgimento del rappresentante legale nelle fasi procedurali
La SEM comunica al fornitore di servizi le date della prima interrogazione nella fase preparatoria, dell’audizione sui motivi d’asilo e delle successive fasi procedurali cui il rappresentante legale è tenuto a partecipare. Se la comunicazione delle date è tempestiva, le azioni della SEM esplicano effetto giuridico anche senza la presenza o la collaborazione del rappresentante legale. È fatto salvo il repentino insorgere di impedimenti per gravi, scusabili motivi.
Se il rappresentante legale, pur avendo il prestatore di servizi ottenuto per tempo la bozza della decisione negativa sull’asilo, non consegna o non consegna entro i termini fissati il proprio parere in merito, si considera che rinunci a pronunciarsi.
Art. 28 Indennità per la consulenza e la rappresentanza legale
La SEM versa un’indennità al fornitore di servizi, in particolare per l’adempimento dei seguenti compiti:
a. informazione e consulenza ai richiedenti l’asilo;
partecipazione del rappresentante legale alla prima interrogazione nella fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo;
parere in merito alla bozza di decisione negativa sull’asilo;
rappresentanza legale in sede di ricorso, in particolare stesura dell’atto di ricorso;
difesa degli interessi di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati in veste di persona di fiducia nei centri della Confederazione.
In caso di passaggio a una procedura al di fuori delle fasi di test, sono indennizzate l’informazione e la consulenza prestate sino a quel momento ai richiedenti l’asilo, come anche la partecipazione alla prima interrogazione nella fase preparatoria e all’audizione sui motivi d’asilo nel centro della Confederazione.
La SEM versa al fornitore di servizi sussidi federali stabiliti contrattualmente e in base a soluzioni economiche per:
l’indennizzo delle spese amministrative e di personale sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso1; tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie;
l’indennizzo delle spese amministrative e di personale generate dall’interpretariato indipendente nell’ambito dell’adempimento dei compiti di cui al capoverso1 lettere a, c–e; tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
Sezione 4 Divieto d’esercitare un’attività lucrativa ed esecuzione
dell’allontanamento
Art. 29 Divieto d’esercitare un’attività lucrativa
(in deroga all’art 43 cpv. 1 LAsi) Durante il soggiorno nel centro della Confederazione, i richiedenti l’asilo non hanno il diritto di esercitare un’attività lucrativa. È fatta salva la partecipazione a un programma d’occupazione.
Art. 30 Decisione d’allontanamento
(in deroga all’art. 45 cpv. 2 LAsi)
Con la decisione d’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato. Se la decisione è emanata nel quadro di una procedura celere, il termine di partenza è di sette giorni.
Se circostanze particolari quali la situazione familiare o problemi di salute lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.
Capitolo 4 Aiuto sociale e soccorso d’emergenza nonché sussidi federali
Art. 31 Competenza
(in deroga all’art. 80 cpv. 2 LAsi)
La Confederazione garantisce l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza fintanto che le persone interessate si trovano in un centro della Confederazione. In collaborazione con il Cantone d’ubicazione assicura le prestazioni sanitarie nonché l’istruzione scolastica di base. Può delegare a terzi l’adempimento della totalità o di parte di questi compiti.
La SEM indennizza i terzi incaricati, sulla base di un contratto, per le spese amministrative e di personale e altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso1. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
La SEM può convenire con il Cantone d’ubicazione che sia quest’ultimo a stipulare un’assicurazione malattie obbligatoria. La SEM rimborsa a titolo forfettario le spese per i premi, le aliquote percentuali e la franchigia dell’assicurazione malattie.
Il Cantone d’ubicazione organizza l’istruzione scolastica di base per i richiedenti l’asilo minorenni che soggiornano in un centro della Confederazione. Le spese connesse sono indennizzate dalla Confederazione a titolo forfettario.
Art. 32 Monitoraggio del soccorso d’emergenza nel Cantone d’ubicazione
La SEM verifica la prima volta dopo sei mesi dall’inizio delle fasi di test, coinvolgendo il Cantone d’ubicazione, la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali di giustizia e polizia e applicando criteri definiti congiuntamente, lo sviluppo delle spese del soccorso d’emergenza per le persone la cui decisione di allontanamento è stata emanata nel quadro delle fasi di test. La procedura è retta per analogia dall’articolo 30 capoversi 3–5 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199921 sull’asilo (OAsi 2).
Il DFGP adegua l’importo della somma forfettaria per il soccorso d’emergenza a favore del Cantone d’ubicazione in base ai risultati di cui al capoverso1.
Art. 33 Altri sussidi
I contributi forfettari alle spese per la sicurezza a favore dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione e i sussidi per lo svolgimento di programmi d’occupazione destinati alle persone che soggiornano nei centri della Confederazione sono versati in base all’articolo 91 capoversi 2ter e 4bis LAsi.
Capitolo 5 Aiuto al ritorno e reintegrazione
Art. 34 Consulenza per il ritorno
Grazie a regolari colloqui di consulenza nei centri della Confederazione, la SEM incoraggia il ritorno autonomo delle persone oggetto di una decisione esecutiva di allontanamento dalla Svizzera.
Un primo colloquio di consulenza può già avvenire durante la fase preparatoria.
La SEM può delegare i compiti di cui al capoverso1 ai consultori cantonali per il ritorno o a terzi.
Art. 35 Indennità per la consulenza per il ritorno
La SEM versa al fornitore di servizi che assicura la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 34 capoverso 3 sussidi federali stabiliti contrattualmente per l’indennizzo delle spese amministrative e di personale sostenute nell’adempimento di tale compito. Tale indennizzo può avvenire anche mediante somme forfettarie.
Art. 36 Aiuto finanziario supplementare
Nel quadro dell’aiuto individuale al ritorno secondo l’articolo 74 OAsi 222, la SEM può concedere un aiuto finanziario supplementare alle persone nelle fasi di test.
L’aiuto finanziario supplementare è di al massimo:
2000 franchi per persona, se l’interessato ritira la propria domanda d’asilo prima della prima interrogazione nella fase preparatoria conformemente all’articolo 16 capoverso 3 e lascia la Svizzera durante la fase preparatoria;
1000 franchi per persona, dopo la notificazione della decisione di prima istanza sull’asilo, se l’interessato lascia la Svizzera durante il termine di ricorso.
Per il calcolo dell’aiuto finanziario supplementare è determinante la durata del soggiorno. L’importo può essere ridotto quanto più si protrae il soggiorno in Svizzera.
Dopo il passaggio in giudicato della decisione di prima istanza la SEM non concede alcun aiuto finanziario supplementare. Per il resto si applica per analogia l’arti-
Capitolo 6 Procedura di ricorso a livello federale
Art. 37 Decisioni incidentali impugnabili nelle fasi di test
L’assegnazione a un centro della Confederazione secondo l’articolo4 capoverso 3 può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale ed esclusivamente per violazione del principio dell’unità della famiglia.
La decisione secondo l’articolo 17 capoverso 2 lettera d può essere impugnata soltanto con ricorso contro la decisione finale.
Art. 38 Termini di ricorso
(in deroga all’art. 108 cpv. 1 LAsi) Il ricorso contro le decisioni emanate nel quadro di una procedura celere conformemente all’articolo 17 deve essere interposto entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Capitolo 7 Misure coercitive
Art. 39 Ordine di carcerazione
(in deroga agli art. 80 cpv.1, secondo e terzo periodo e 80a cpv.1 lett. a LstrI)23
Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75 LstrI24 spetta al Cantone d’ubicazione.
Se la decisione di allontanamento è stata notificata in un centro della Confederazione e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile, il Cantone d’ubicazione può ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto al fine di garantire l’esecuzione del rinvio.
Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 76a LstrI) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.25
Art. 4026 Partecipazione alle spese di carcerazione
La SEM stipula con le autorità preposte alla giustizia e alla sicurezza del Cantone d’ubicazione una convenzione amministrativa sull’esecuzione del fermo conforme-
Nuovo testo giusta il n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
Introdotto dal n. I5 dell’O del12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in
La mod. giusta il n. I 7 dell’O del 1° feb. 2017 sull’attuazione dell’espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017, concerne soltanto il testo tedesco (RU 2017 563).
mente all’articolo 73 e della carcerazione conformemente agli articoli 75–78 LstrI27 per le persone che soggiornano in un centro della Confederazione. L’ammontare del contributo forfettario si fonda sull’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 199928 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
Capitolo 8 Disposizione finale
Art. 41
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2013 e ha effetto fino al 28 settembre 2015.
La modifica del 13 dicembre 2013 entra in vigore il 1° febbraio 2014 e ha effetto fino al 28 settembre 2015.29
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 28 settembre 2019.30
Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 5363).
Introdotto dal n. I dell’O del5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2055).