151.15
Ordinanza
sugli aiuti finanziari in base alla legge
sulla parità dei sessi
del 22 maggio 1996
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 19951 sulla parità dei sessi (LPar),
ordina:
Art. 1 Contributi per programmi promozionali
Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:
massimamente rivolti verso la pratica;
il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
che presentano un carattere sperimentale.
Possono parimenti essere sostenute con contributi:
l’ideazione di basi programmatiche;
la valutazione di programmi già esistenti;
l’attività di sensibilizzazione.
Il finanziamento diretto di programmi interni a un’azienda è escluso.
Art. 2 Contributi a consultori
Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un’attività continuata.
Ai consultori giusta l’articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:
di personale;
di materiale;
di locazione;
d’acquisto di materiale informativo.
Art. 32 Presentazione delle richieste
Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.
Alla richiesta vanno allegati:
una descrizione precisa del progetto da finanziare;
una descrizione degli obiettivi;
un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
un piano di valutazione;
un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
un calendario di esecuzione del progetto.
L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse.
Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.
Art. 4 Esame delle richieste
L’Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.
L’Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.
Art. 5 Determinazione dei contributi
Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.
Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l’ammontare massimo.
Art. 6 Decisione
Sono competenti per l’assegnazione degli aiuti finanziari:
il Dipartimento federale dell’interno, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi;
l’Ufficio, per le richieste fino a 200 000 franchi.
Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l’ammontare globale.
Art. 7 Sorveglianza e stesura di rapporti
L’Ufficio sorveglia l’esecuzione dei progetti.
Il richiedente informa regolarmente l’Ufficio sull’andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.
L’Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.
Art. 8 Valutazione
L’Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.
Per l’esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.