161.5
Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all’estero
del 19 dicembre 1975 (Stato 1° gennaio 2008)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 45bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 marzo 19752, decreta:
Art. 13 Principio
Gli Svizzeri all’estero esercitano i diritti politici personalmente nel Comune di voto o per corrispondenza. D’intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, il Consiglio federale può autorizzare la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale, conformemente all’articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici.5
Il voto per procura è ammesso in quanto il Cantone in cui si trova il Comune di voto lo preveda.
Art. 2 Definizione
Svizzeri all’estero giusta la presente legge sono gli Svizzeri e le Svizzere non domiciliati in Svizzera e immatricolati presso una rappresentanza svizzera all’estero.
Art. 3 Estensione
Ogni Svizzero all’estero che ha compiuto il 18° anno di età può partecipare alle votazioni ed elezioni federali e firmare domande d’iniziativa e referendum federali.6
L’eleggibilità è determinata secondo l’articolo 75 della Costituzione federale7.
RU 1976 1805
[RS 1 3; RU 1966 II 521]
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
Per. introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193 3199; FF 2001 5665).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
[RS 1 3]. Oggi «secondo l’art. 143 della Costituzione del 18 aprile 1999» (RS 101).
Art. 4 Esclusione
È escluso dal diritto di voto in materia federale:
a. chi, secondo il diritto svizzero, è interdetto per infermità o debolezza di menb. chi, per gli stessi motivi, è stato interdetto all’estero, in quanto l’interdizione avrebbe potuto essere pronunciata anche in virtù del diritto svizzero.
Art. 59 Comune di voto
Lo Svizzero all’estero può scegliere il Comune di voto fra quelli d’origine o di precedente domicilio.
...10
Lo Svizzero all’estero non può cambiare Comune di voto sinché è immatricolato presso la stessa rappresentanza.
Art. 5a11 Iscrizione
Gli Svizzeri all’estero che intendono esercitare i diritti politici ne informano il Comune di voto per il tramite della rappresentanza svizzera.
Sono radiati dal catalogo elettorale se non rinnovano l’iscrizione ogni quattro anni.
Art. 5b12 Catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero
Il Cantone stabilisce se il catalogo elettorale degli Svizzeri all’estero è tenuto centralmente dall’amministrazione cantonale o dall’amministrazione della capitale cantonale.
Possono essere tenuti cataloghi decentrati se:
sono armonizzati nell’intero Cantone e gestiti elettronicamente; o
i dati sono trasmessi periodicamente per via elettronica a un catalogo elettorale centrale degli Svizzeri all’estero.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
Introdotto dal n. 1 della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992
Introdotto dal n. I2 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635 4637; FF 2006 4815).
Art. 6 Ricorsi
Ai ricorsi contro le decisioni dell’ultima istanza cantonale o contro quelle della Cancelleria federale si applicano le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 7 Diritto applicabile
Per i diritti politici in materia cantonale e comunale, in particolare per la partecipazione all’elezione del Consiglio degli Stati, è riservato il diritto cantonale.
Salvo disposizioni contrarie della presente legge o delle prescrizioni esecutive, per gli Svizzeri all’estero vige la legislazione sui diritti politici degli Svizzeri in patria.
Art. 8 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Esso determina i casi in cui si può prescindere dall’immatricolazione e addurre in altro modo la prova del domicilio all’estero.
Le disposizioni cantonali d’esecuzione richiedono per essere valide l’approvazione della Confederazione.13
Art. 9 Disposizione finale
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 197714
DCF del 25 ago. 1976 (RU 1976 1808).