171.211
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
del 18 marzo 1988 (Stato 8 febbraio 2005)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 14 della legge del 18 marzo 19882 sulle indennità parlamentari (LI),3 decreta:
Art. 1 e 24
Art. 35 Indennità per vitto e pernottamento
L’indennità per il vitto è di 110 franchi il giorno e quella di pernottamento di 170 franchi.6
L’indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita in un raggio di 25 chilometri (distanza con un mezzo di trasporto pubblico).
Per le attività all’estero, l’indennità per il vitto e quella di pernottamento ammontano complessivamente a 370 franchi il giorno.7 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale può stabilire indennità più elevate:
per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono;
in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.
Art. 48 Indennità per spese di viaggio
Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all’interno del Paese il parlamentare riceve:
a. un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure RU 1988 1166 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 4 Abrogati giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed del 21 giu. 2002 (RU 2002 3632; FF 2002 3570 3591).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l’abbonamento generale.
Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte.
In casi speciali, la Confederazione può versare ai parlamentari un contributo supplementare a copertura delle spese di viaggio effettive, in particolare per i voli di linea interni da e per Berna. La concessione e l’importo di tale contributo sono decisi dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale.
La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipare a manifestazioni all’estero. Se il parlamentare organizza il viaggio individualmente, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese:
per i viaggi che possono essere effettuati con un volo di linea: la metà del prezzo pagato dalla Confederazione per un biglietto d’aereo in business class;
per gli altri viaggi: il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a partire dalla frontiera svizzera.
Art. 59 Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l’indennità di percorso
Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall’Ufficio o da una commissione, partecipa, su invito di un’autorità federale, a un congresso o a un’altra manifestazione da questa organizzata, ha diritto a un’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché all’indennità di percorso, ma non alla diaria.
L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.
Art. 610 Indennità di percorso
L’indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di risarcimento per perdita di guadagno. È versata sotto forma di importo forfettario per singolo viaggio.
Questo importo è calcolato di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici.
L’indennità di percorso ammonta a 21 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un’ora e mezzo.11
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass.fed del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale approva le indennità di percorso calcolate dai Servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.
Art. 712 Indennità di previdenza
L’indennità di previdenza ammonta annualmente al 16 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 198213 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Il parlamentare finanzia tale indennità in ragione di un quarto.
La prestazione della cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI è versata come segue:
se il parlamentare lascia il Parlamento prima dei 60 anni, il suo avere è trasferito all’istituto di libero passaggio da lui designato;
se il parlamentare lascia il Parlamento tra i 60 e i 65 anni, il suo avere è esigibile ed è versato a titolo di capitale di vecchiaia; se il parlamentare continua ad esercitare un’attività lucrativa, il suo avere può essere trasferito a titolo di prestazione d’uscita all’istituto di previdenza presso cui è assicurato;
dopo il compimento dei 65 anni, l’avere è versato al parlamentare a titolo di capitale di vecchiaia;
in caso di morte, l’avere è versato a titolo di capitale di decesso ai beneficiari secondo l’articolo 7b capoverso 4 della presente ordinanza.
I contributi del parlamentare alla cassa di previdenza di cui all’articolo 7 capoverso 3 LI sono deducibili dal reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Le prestazioni versate dalla cassa di previdenza costituiscono un reddito imponibile della previdenza.
Mediante l’indennità di previdenza, sia la Confederazione sia il parlamentare soddisfanno l’obbligo di contribuzione alla previdenza professionale per il reddito derivante dall’esercizio del mandato parlamentare.
Art. 7a14 Previdenza in caso di invalidità
In caso di invalidità il parlamentare riceve una rendita.
Per stabilire il grado di invalidità e l’inizio del diritto alla rendita sono determinanti gli articoli 28 e 29 della legge federale del 19 giugno 195915 sull’assicurazione per l’invalidità e le relative disposizioni di esecuzione.
La rendita intera di invalidità ammonta annualmente al 250 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 della legge federale
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Introdotto dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 del 20 dicembre 194616 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Sono computate eventuali prestazioni di invalidità versate da istituti di previdenza professionale o, se il parlamentare esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).
Art. 7b17 Previdenza in caso di decesso
In caso di decesso del parlamentare, le persone da lui designate ricevono una prestazione in capitale.
Il capitale garantito in caso di decesso è pari all’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS18 moltiplicato per il numero di anni corrispondenti alla differenza tra il 65° anno di età e l’età del parlamentare il giorno del decesso. L’età il giorno del decesso corrisponde alla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita.
Se il parlamentare esercita un’attività indipendente, sono computate le prestazioni versate da istituti di previdenza professionale o da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a). Le prestazioni di rendita sono prese in considerazione al loro valore capitalizzato.
L’ordine dei beneficiari è retto dall’articolo15 capoversi 1 lettera b e 2 dell’ordinanza del 3 ottobre 199419 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Art. 820 Malattia o infortunio all’estero
La Confederazione conclude un’assicurazione che, in caso di malattia o infortunio all’estero nell’ambito di un’attività parlamentare, fornisce al parlamentare almeno le prestazioni seguenti:
30 000 franchi al minimo per le spese di rimpatrio in Svizzera;
100 000 franchi al minimo per le spese inerenti alle cure mediche e all’ospedalizzazione;
un anticipo di 30 000 franchi al minimo per le spese di ospedalizzazione.
Le prestazioni dell’assicurazione di cui al capoverso 1 vengono ridotte in ragione dell’ammontare delle prestazioni fornite dall’assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni.
Il diritto del parlamentare alle prestazioni sussiste direttamente nei confronti dell’assicurazione.
Introdotto dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
Art. 8a21 Importo sostitutivo della diaria
Il diritto all’importo sostitutivo della diaria persa nasce all’insorgenza della malattia o al verificarsi dell’infortunio e sussiste per 730 giorni civili al massimo. Si estingue al sorgere del diritto a una rendita di invalidità.
Durante i primi 30 giorni civili il parlamentare ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Dal 31° giorno civile ha diritto all’80 per cento della diaria persa.
La parlamentare in congedo maternità ha diritto a un importo pari al 100 per cento della diaria persa.
Il parlamentare che fa valere un diritto al versamento di un importo sostitutivo di più di cinque diarie deve produrre un certificato medico.
Art. 8b22 Aiuto transitorio
L’aiuto transitorio non può superare il 100 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS23.
Il reddito del mandato parlamentare secondo l’articolo 8a capoverso 1 lettera a della legge federale del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari si determina in base alla retribuzione annua e alla somma media delle diarie versate ai parlamentari durante l’anno civile precedente.
Art. 9 Assegno di presidenza e di vicepresidenza
L’assegno ai presidenti dei due Consigli è di 40 000 franchi e quello ai vicepresidenti di 10 000 franchi.24
L’assegno compensa i disborsi e le spese insorte nell’esercizio del mandato. Le spese per la partecipazione a sedute all’estero e per l’accompagnamento di delegazioni parlamentari estere in Svizzera sono indennizzate a parte.
Art. 1025 Contributi ai gruppi parlamentari
Il contributo di base è di 92 000 franchi e il contributo per membro di 17 000 franchi.
Art. 11 Spese di rappresentanza e periti
I presidenti dei due Consigli amministrano il credito per le spese di rappresentanza.
Introdotto dal n. I dell’O dell’Ass. fed. del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass.fed del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2481; FF 2000 4863 4868).
Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. dell'8 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005
I periti e le altre persone consultate dalle commissioni ricevono di norma la stessa indennità dei parlamentari, sempreché non diano informazioni nel loro proprio interesse. Per perizie e consulenza peritale permanente è convenuta per scritto un’indennità che tenga conto dell’onere lavorativo, della difficoltà e dell’importanza del mandato. È tenuto conto delle tariffe comparabili delle associazioni professionali. L’Ufficio può stabilire altre indennità, segnatamente per periti stranieri e in casi speciali.
Art. 1226 Restrizioni
Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli2 e 3a della legge del
18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell’anno parlamentare.
Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.
Art. 1327 Referendum e entrata in vigore
Il presente decreto28, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari.
Esso entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 198829 sulle indennità parlamentari.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass.fed del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002
Ora: O dell’Ass. fed. (art. 163 cpv. 1 Cost. - RS 101).
Questa L è entrata in vigore il 1° lug. 1988.