172.220.111.343.3
Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
(O-OPers-DFAE)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2014)
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF); visti gli articoli 2 capoversi 3 e 4, 48 capoverso 2, 52 capoverso 5, 70 capoverso 3 e 114 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sul personale federale (OPers),2 ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Campo di applicazione, appartenenza ai servizi e definizioni
Art. 1 Campo di applicazione
(art. 1 OPers)
Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento.
Si applica per analogia all’altro personale del DFAE impiegato all’estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all’estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l’ufficio competente.
Art. 2 Appartenenza ai servizi
Gli impiegati del DFAE appartengono o ai servizi generali o ai servizi di carriera.
Appartengono ai servizi di carriera:
il servizio diplomatico;
il servizio consolare;
il servizio di segreteria e specializzato.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza si intende per:
impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento: impiegati del DFAE assegnati ai servizi di carriera e impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento RU 2002 2917 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 secondo il contratto di lavoro che possono essere trasferiti in ogni momento in un luogo d’impiego all’estero o in un posto di lavoro alla centrale;
impiegati in servizio all’estero: impiegati del DFAE o di altri Dipartimenti che sono in servizio all’estero secondo le disposizioni dell’articolo1 capoversi1 e 2;
bbis. 3 rappresentanza all’estero: rappresentanza facente parte della rete esterna della Svizzera, segnatamente un’ambasciata, un consolato generale, una missione, un ufficio esterno, una delegazione, una rappresentanza permanente o un ufficio della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC);
4 luogo d’impiego: luogo in cui si trova una rappresentanza all’estero o un luogo di servizio equivalente;
5 persona di accompagnamento:
1. coniuge o partner registrato dell’impiegato secondo l’articolo1 se vive in comunione domestica con l’impiegato, 2. convivente dell’impiegato secondo l’articolo1 se vive in comunione domestica con l’impiegato e lo segue nel trasferimento, in un impiego o in un impiego temporaneo, sempre che abbia consegnato la dichiarazione di cui all’articolo 116;
figlio: ogni figlio per il quale l’impiegato ha diritto all’assegno familiare6 conformemente all’articolo 51 OPers;
7 personale soggetto a rotazione: personale della DSC impiegato all’estero che esercita una delle seguenti funzioni:
1. coordinatore, 2. sostituto del coordinatore, 3. assistente coordinatore,
4. capo delle finanze o dell’amministrazione,
5. incaricato di programmi all’estero, 6. segretario all’estero, 7. amministratore all’estero.
3 Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Sezione 2 Competenza in materia di decisioni del datore di lavoro
Art. 4 Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro
Per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro sono competenti:
il DFAE, fatto salvo l’articolo 2 capoverso 1 OPers, per gli impiegati: 1. del servizio diplomatico, 2. nelle classi di stipendio 32–38;
la DSC per i suoi impiegati nelle classi di stipendio 1–31;
la Direzione delle risorse (DR)8, fatte salve le lettere a e b, per gli impiegati nelle classi di stipendio 1–31.
Art. 5 Promozione nei servizi di carriera
Per le promozioni sono competenti:
il DFAE per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers;
la DR per gli altri impiegati.
Art. 6 Trasferimento
In merito al trasferimento di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento decide:
il Consiglio federale per i capimissione;
il DFAE per gli altri impiegati del servizio diplomatico nelle classi di stipendio 28–38;
il segretario di Stato, fatta salva la lettera b, per: 1. i primi collaboratori nelle rappresentanze diplomatiche, 2. gli incaricati d’affari, 3. i capi delle rappresentanze consolari;
la DR per gli altri impiegati.
Art. 79 Autorizzazioni in materia di diritto del personale
La DR rilascia le autorizzazioni per:
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008
la rinuncia a privilegi e immunità secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 196110 sulle relazioni diplomatiche o la Convenzione di Vienna del 24 aprile 196311 sulle relazioni consolari;
l’appartenenza a un’associazione con sede all’estero;
12 ...
il conferimento di titoli e insegne cavalleresche di autorità estere;
le partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo;
la deposizione davanti a un organo dell’amministrazione della giustizia nello Stato di residenza.
Le competenze per le altre autorizzazioni si basano sull’articolo 9.
Art. 813 Titoli diplomatici e consolari
(art. 3 cpv. 2 OPers) La DR è competente per il conferimento di titoli diplomatici e consolari in quanto non corrispondano al rango di capomissione.
Art. 9 Altre decisioni del datore di lavoro
(art. 2 e 98 OPers)14 Per le decisioni del datore di lavoro non menzionate negli articoli 3–6 sono competenti:
il DFAE per le persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 OPers;
la DSC per i suoi impiegati, fatta salva la lettera a;
la DR per gli altri impiegati.
Capitolo 2 Valutazione del personale nei servizi di carriera
Art. 10 In generale
(art. 15 OPers) La valutazione del personale nei servizi di carriera comprende la valutazione delle prestazioni e la concertazione degli obiettivi nell’ambito del ciclo di gestione annuale come pure la valutazione periodica del potenziale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Art. 11 Valutazione delle prestazioni e concertazione degli obiettivi
(art. 15 OPers)
I capimissione convengono gli obiettivi delle loro rappresentanze con il capo della divisione politica competente. Se il luogo d’impiego è distante dalla centrale, gli obiettivi sono convenuti per corrispondenza.
Il capomissione verifica sul posto il raggiungimento degli obiettivi e comunica per scritto il risultato alla divisione politica competente.15
I capimissione sono inseriti nel livello di valutazione 3. In casi motivati, la divisione politica competente può assegnare una valutazione divergente. Se non è d’accordo con questa valutazione, l’interessato può chiedere una verifica da parte della divisione politica competente. Rimane salva l’eliminazione delle divergenze secondo gli articoli 150 e 151.16
Art. 12 Valutazione del potenziale
Gli impiegati nelle classi di stipendio 1–30 sono valutati periodicamente dai loro superiori riguardo al loro potenziale in vista di futuri compiti.
I superiori allestiscono un rapporto sulle competenze personali, sociali e gestionali, sulle competenze dirigenziali e sulle competenze specifiche del Dipartimento.17
Capitolo 3 Costituzione, modifica e risoluzione del rapporto di lavoro
Sezione 1 Condizioni di assunzione per i servizi di carriera
Art. 1318 In generale
Il candidato ai servizi di carriera deve:
avere al massimo: 1. 35 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio diplomatico e per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, 2. 32 anni al momento in cui svolge il concorso di ammissione per il servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione;
avere l’esercizio dei diritti civili ed essere capace di esercitare una carica pubblica;
essere incensurato;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008
avere la cittadinanza svizzera;
dichiararsi disposto ad adempiere l’obbligo di trasferimento.
Il candidato al servizio diplomatico, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso1, deve avere una licenza o un master rilasciati da un’università svizzera o una formazione equivalente.
Il candidato al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso1, deve avere un diploma di una scuola specializzata superiore di economia e di amministrazione o un titolo equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata in funzione dirigenziale.
Il candidato al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione, oltre ad adempiere le condizioni di cui al capoverso1, deve avere una formazione di base conclusa in ambito commerciale, profilo E o M, o una formazione equivalente e almeno due anni di esperienza professionale comprovata.
Il capo del DFAE può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi1 e 2 e di cui all’articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio diplomatico.
Il direttore della DR può derogare alle disposizioni di cui ai capoversi1, 3 e 4 e di cui all’articolo 16 capoverso 3 per assicurarsi la collaborazione di persone particolarmente qualificate per il servizio consolare.
Art. 1419 Esame medico e controllo di sicurezza
(art.11 cpv. 2 lett. a e b e 24 OPers) Il candidato ai servizi di carriera deve farsi esaminare dal servizio medico dell’Amministrazione federale ed essere sottoposto a un controllo di sicurezza conformemente all’ordinanza del 4 marzo 201120 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e all’ordinanza del DFAE del 14 agosto 201221 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.
Art. 15 Altre cittadinanze
L’organo competente conformemente all’articolo 4 (autorità di assunzione) può assumere a tempo indeterminato una persona che non ha esclusivamente la cittadinanza svizzera solo se questa persona ha dimostrato che:
ha rinunciato definitivamente alle sue cittadinanze estere; o
non è possibile una rinuncia alla cittadinanza estera o una sua perdita secondo la legislazione dello Stato interessato.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Sezione 2 Assunzione nei servizi di carriera
Art. 1622 Concorso di ammissione
L’assunzione a tempo indeterminato nei servizi diplomatico e consolare ha luogo, fatto salvo l’articolo 13 capoversi 5 e 6, dopo il superamento del concorso di ammissione. Quest’ultimo si compone di un esame di ammissione, di una formazione interna e di un esame finale.
Nel concorso di ammissione vengono esaminate l’idoneità generale, la personalità e le necessarie conoscenze di due lingue straniere.
Il concorso di ammissione non può essere ripetuto.
L’assunzione nel servizio di segreteria e specializzato ha luogo mediante procedura individuale.
Art. 17 Commissioni di ammissione
Il DFAE nomina una commissione ciascuna per l’ammissione al servizio diplomatico e al servizio consolare. Disciplina l’organizzazione e la procedura delle commissioni di ammissione.
Le commissioni si compongono di21 membri al massimo.23
Valutano i candidati in occasione dell’esame di ammissione per quanto concerne l’idoneità generale ai servizi di carriera e si esprimono al termine della formazione interna e dopo l’esame finale in merito all’assunzione a tempo indeterminato nel servizio diplomatico o consolare.
Art. 18 Ammissione alla formazione
L’autorità di assunzione decide in base alla valutazione dell’esame di ammissione da parte della competente commissione di ammissione in merito all’ammissione dei candidati alla formazione.
Art. 19 Assunzione a tempo determinato
I candidati ammessi alla formazione sono assunti a tempo determinato per la durata della formazione.
Il periodo di prova è di tre mesi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008
Lo stipendio iniziale è stabilito come segue:
nel quadro della classe di stipendio20 per i candidati al servizio diplomatico e al servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività;24
25 nel quadro della classe di stipendio 14 per i candidati al servizio consolare, settore servizi consolari e amministrazione.26
Art. 20 Assunzione a tempo indeterminato
L’autorità di assunzione decide in merito all’assunzione a tempo indeterminato dei candidati al servizio diplomatico o consolare, tenendo conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni di assunzione relativi ai risultati della formazione e dell’esame finale.
Art. 21 Contratto di lavoro
Il contratto di lavoro disciplina in particolare:
l’appartenenza al servizio;
l’obbligo di trasferimento e gli obblighi ad esso connessi nei settori del controllo di sicurezza relativi alle persone e dei dati personali.
27 ...
Sezione 3:28 Indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 114 cpv. 4 OPers)
Art. 22
Abrogato
Art. 23
L’indicizzazione dei luoghi d’impiego all’estero si basa sulla difficoltà delle condizioni di vita in loco paragonate a quelle nella città di Berna. Le condizioni di vita nei luoghi d’impiego sono rilevate ogni anno e valutate segnatamente in base alle seguenti categorie di criteri: contesto politico e sociale, aspetti medici e sanitari,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 7 apr. 2008, in vigore dal 15 apr. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 scuole e formazione, servizi e trasporti pubblici, inquinamento ambientale. I singoli criteri di valutazione e la loro ponderazione per l’indicizzazione dei luoghi d’impiego sono definiti, d’intesa con il DFF, in una direttiva.
Sono considerati luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili quelli con un valore dell’indice tra 82 e 63 punti. Sono considerati luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili quelli con un valore dell’indice uguale o inferiore a
punti.
I valori dell’indice per i singoli luoghi d’impiego entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. In casi eccezionali è possibile procedere a un adeguamento anticipato. I valori dell’indice e il loro adeguamento sono pubblicati.
Art. 24 e 25
Abrogati
Capitolo 4 Stipendio e prestazioni sociali
Sezione 1 Evoluzione dello stipendio e promozioni nei servizi di carriera
Art. 26 Principio
(art. 15 cpv. 3bis e 39 OPers)29
L’evoluzione dello stipendio nei servizi di carriera è basata:
sulla valutazione delle prestazioni;
su eventuali promozioni.
Gli aumenti annuali di stipendio in base alla valutazione delle prestazioni e a eventuali promozioni nell’ambito di una fascia di funzione sono validi dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le promozioni in una funzione superiore sono valide al momento dell’assunzione della nuova fascia di funzione.
Art. 27 Promozioni
È considerato come una promozione il passaggio a una classe di stipendio superiore.
Gli impiegati possono essere promossi nell’ambito di una fascia di funzione o in una fascia di funzione superiore conformemente all’allegato 2.
Una promozione ha luogo al più presto dopo:
a. due anni in una classe di stipendio per le promozioni fino alla classe di stipendio20;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
b. tre anni in una classe di stipendio per le promozioni nella classe di stipendio 22 o in una classe superiore.
Se l’ultima promozione non era valida per l’inizio di un anno, la durata minima di cui al capoverso 3 può essere ridotta di tre mesi al massimo. 5…30
Art. 28 Evoluzione dello stipendio in caso di promozioni
(art. 39 OPers)
La base di calcolo per l’evoluzione annuale dello stipendio in funzione delle prestazioni e dell’esperienza è data dall’importo massimo della classe di stipendio più elevata della relativa funzione.31
Gli impiegati che sono stati promossi in una fascia di funzione superiore ricevono un aumento straordinario dello stipendio. Esso corrisponde alla metà della differenza tra gli importi massimi nell’attuale e nella nuova classe di stipendio.
Art. 2932
Art. 30 Condizioni di promozione
Le promozioni si basano sulle esigenze di servizio e sull’idoneità degli impiegati.
L’idoneità degli impiegati a una funzione superiore è stabilita in base:
alla valutazione del potenziale fino alla classe di stipendio30;
alla valutazione delle prestazioni;
ad altre basi di valutazione come rapporti relativi a ispezioni o test attitudinali.
Sussistono esigenze di servizio quando gli impiegati svolgono presumibilmente a lungo termine funzioni che rientrano in una classe di stipendio superiore e gli interessi a lungo termine del DFAE nell’ambito della politica in materia di promozione non vi si oppongono. Entrano in linea di conto in particolare un numero limitato di funzioni superiori disponibili, una struttura d’età non equilibrata e tagli ai mezzi finanziari.33
Se il numero di impiegati idonei a una funzione superiore supera il numero dei posti in questa funzione corrispondente alle esigenze di servizio, sono promossi gli impiegati più idonei.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Art. 31 Decisione di promozione
Prima di decidere, l’organo competente della promozione sente la competente commissione di promozione. Comunica la decisione direttamente all’impiegato promosso.
Art. 32 Commissioni di promozione
Le seguenti commissioni di promozione forniscono le loro raccomandazioni ai servizi competenti della promozione:
la commissione di promozione I per gli impiegati del servizio diplomatico e per gli impiegati del servizio consolare integrati nella classe di stipendio 26 o in una classe di stipendio superiore;
la commissione di promozione II per gli altri impiegati dei servizi di carriera.
Il DFAE disciplina l’organizzazione e la composizione delle commissioni di promozione.
Art. 33 Evoluzione dello stipendio in caso di trasferimento
Chi esercita una nuova funzione ed è soggetto all’obbligo di trasferimento è integrato almeno nella classe di stipendio attuale se la nuova funzione rientra nella stessa fascia della precedente.
Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione superiore all’attuale possono ricevere un’indennità di funzione se almeno quattro classi di stipendio separano la loro classe di stipendio dalla classe di stipendio più bassa della fascia di funzione alla quale hanno avuto accesso. L’importo di questa indennità di funzione corrisponde alla differenza tra l’importo massimo della loro classe di stipendio e l’importo massimo della classe di stipendio immediatamente superiore. Aumenti reali dello stipendio sono versati anche sull’indennità di funzione.34
Nei casi di cui al capoverso 1bis, il direttore della DR può stabilire, eccezionalmente, un’indennità di funzione d’importo più elevato. La somma del salario e dell’indennità di funzione non deve superare l’importo massimo della classe di stipendio più alta della fascia di funzione del nuovo posto.35
Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra in una fascia di funzione inferiore all’attuale e il cui stipendio attuale supera l’importo massimo giustificato in base alla valutazione delle prestazioni e della funzione ricevono lo stipendio attuale e la compensazione del rincaro fino al prossimo trasferimento, ma al massimo per quattro anni, se l’assegnazione al nuovo posto non è motivata dalle loro prestazioni o dalla loro idoneità. Dopo questo termine lo stipendio è fissato in base alla valuta-
Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 737).
zione delle prestazioni e all’assegnazione del posto a una determinata fascia di funzione. Sono fatti salvi i casi particolari di cui al capoverso 3.
In casi particolari, il DFAE può far occupare un posto assegnato alle fasce di funzione 3–5 da un impiegato integrato in una fascia di funzione superiore se il contingente di posti di questa fascia di funzione non è ancora esaurito. Gli impiegati ricevono lo stipendio attuale. L’indennità di funzione della fascia di funzione 6 viene a cadere con il trasferimento a un nuovo posto.
Gli impiegati che sono trasferiti in un posto che rientra nella classe di stipendio 35 o superiore mantengono la loro classe di stipendio, fatta salva una decisione di promozione. La differenza tra l’importo massimo della loro classe di stipendio e l’importo massimo della classe di stipendio del nuovo posto può essere compensata all’assunzione dell’impiego con un’indennità di funzione progressiva. L’indennità di funzione decade con il trasferimento in un posto assegnato a una classe di stipendio inferiore.36
Sezione 2 Valutazione della funzione e organi di valutazione nei servizi
di carriera
Art. 3437 Valutazione della funzione
(art. 52 OPers)
Ogni funzione nei servizi di carriera è valutata in base alle condizioni necessarie e ai compiti da adempiere ed è assegnata a una classe di stipendio nell’ambito di una fascia di funzione. Le valutazioni delle funzioni sono stabilite nell’allegato 2.
Le fasce di funzione prevedono una classificazione progressiva delle rappresentanze e delle funzioni di direzione alla centrale. La classificazione avviene in funzione della rilevanza degli interessi di politica estera della Svizzera rappresentati, del grado di responsabilità direttiva conferito e dell’ambito di conduzione. Le categorie sono stabilite nell’allegato 2.
I criteri di classificazione e l’effettiva assegnazione delle singole rappresentanze e funzioni direttive alla centrale secondo le categorie previste nell’allegato 2 sono specificati in un’istruzione.
Il DFAE stabilisce d’intesa con il DFF contingenti di posti per ognuna delle fasce di funzione 3–6 del servizio diplomatico.
Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Art. 3538
Sezione 3 Supplementi speciali per gli impiegati in servizio all’estero39
Art. 36
La DR, su proposta della rappresentanza estera e d’intesa con la divisione politica competente, può versare un supplemento speciale per compensare gli inconvenienti non compensati in altro modo dovuti al soggiorno necessario per motivi di servizio di impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento o in servizio all’estero, persone di accompagnamento e figli in luoghi d’impiego nei quali a seguito di eventi straordinari si devono prendere in considerazione notevoli perdite della qualità della vita o un sostanziale aumento del pericolo per la vita o l’integrità personale.
Il supplemento corrisponde al massimo al valore di10 punti secondo l’articolo 81. È versato per gli impiegati e per le persone di accompagnamento nella misura del 100 per cento ciascuno e per ogni figlio degli impiegati nella misura del60 per cento.40
Il supplemento è versato di regola per un massimo di sei mesi. La durata può essere prolungata in presenza di motivi validi per altri sei mesi.
Sezione 4 Prestazioni sociali agli impiegati in servizio all’estero
Art. 37 Prestazioni in caso di infortunio professionale
In caso di lesioni corporali o invalidità dovuti a un infortunio professionale o di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale l’interessato ha diritto:
al 100 per cento del guadagno determinante conformemente all’articolo 63 capoverso 2 lettera a OPers per incapacità totale al lavoro fino alla morte;
alla parte del guadagno determinante corrispondente al grado d’invalidità secondo la legge federale del 20 marzo 198141 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità parziale al lavoro.
Per pregiudizio delle relazioni personali nei casi di cui al capoverso1 lettera a, il datore di lavoro può concedere una prestazione a titolo di riparazione morale.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Art. 38 Altre prestazioni
Il datore di lavoro paga le spese di cura dell’impiegato in servizio all’estero secondo i principi della LAINF42 e le spese del rito funebre secondo l’articolo 26 capoverso 4 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200143 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFF) se le persone di accompagnamento e i figli che vivono nella stessa economia domestica, nella misura in cui abbiano diritto ad assegni di custodia, subiscono infortuni e malattie ai sensi degli articoli 39 e 40.
Per la riduzione o il rifiuto delle prestazioni di cui al capoverso1, l’articolo 27 O-OPers-DFF si applica per analogia.
Art. 39 Infortuni professionali
Sono considerati infortuni professionali per gli impiegati in servizio all’estero in particolari gli infortuni:
in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti;
durante o a causa di un viaggio all’estero pagato dal datore di lavoro;
durante il viaggio di ritorno dell’impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile;
in seguito a un atto di violenza rivolto contro di essi a causa della loro funzione.
Art. 40 Malattie professionali
Per gli impiegati in servizio all’estero sono considerate malattie professionali equiparabili a un infortunio professionale in particolare le malattie:
dovute alle condizioni igieniche e particolari nel luogo d’impiego;
durante e a causa di un viaggio all’estero pagato dal datore di lavoro;
durante il viaggio di ritorno dell’impiegato giunto alla quiescenza se per motivi cogenti il viaggio non ha potuto essere effettuato prima della fine del rapporto di servizio e ha luogo entro il più breve termine possibile.
Nei casi di cui al capoverso1 lettere a e b, il DFAE chiede una perizia del servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione e decide in merito al nesso causale.
Capitolo 5 Tempo di lavoro degli impiegati in servizio all’estero44
Art. 41 a 4645
Art. 4746 Orario settimanale del lavoro
(art. 64 OPers) La durata settimanale del lavoro all’estero è, in media, di 40 ore. Per gli impiegati occupati a tempo parziale essa si riduce in funzione del tasso di occupazione.
Art. 4847 Presenza obbligatoria, orario di lavoro fisso
(art. 64 OPers) I capi delle rappresentanze all’estero stabiliscono gli orari di lavoro a scelta e gli orari di lavoro fissi nei loro settori. In casi motivati possono autorizzare deroghe per alcuni impiegati.
Art. 4948 Servizio di picchetto
(art. 13 O-OPers)
In tempi normali, i capi delle rappresentanze all’estero ordinano il servizio di picchetto nei loro settori d’intesa con la DR rispettivamente con la DSC.49
In casi di crisi e di emergenza ordinano autonomamente un eventuale servizio di picchetto allargato che risulti necessario nei loro settori e ne informano immediatamente la DR rispettivamente la DSC.
Durante il servizio di picchetto garantiscono che la loro rappresentanza o il loro ufficio esterno sia sempre raggiungibile.
Art. 5050 Orario di lavoro basato sulla fiducia
Per gli impiegati in servizio all’estero si applica l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Abrogati dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
L’indennità in contanti versata in caso di orario di lavoro basato sulla fiducia si calcola secondo l’articolo 35a O-OPers51.
Art. 51 Congedo sabbatico
(art. 64 e 64a cpv. 5 OPers; art. 34 O-OPers)52
e 2 …53
Gli impiegati in servizio all’estero prendono congedi sabbatici in occasione dei trasferimenti o dopo la fine di un impiego. In casi particolari, la DR o la DSC può autorizzarli a prendere questi congedi in un altro momento.54
L’accredito di tempo è convertito in giorni di congedo sulla base di un orario settimanale del lavoro di41,5 ore.55
Se il termine di cui all’articolo 34 capoverso 4 O-OPers è prolungato, l’accredito di tempo rimane limitato a 500 ore al massimo.56
Le prestazioni del DFAE durante un congedo sabbatico si basano sul luogo d’impiego di Berna. Chi non prende il congedo in occasione di un trasferimento può, in casi motivati, chiedere alla DR rispettivamente alla DSC che siano assunti gli eventuali costi fissi al luogo d’impiego per la durata del congedo.57
Art. 5258
Art. 5359 Domeniche e giorni festivi
(art. 64 e 66 OPers)
Su proposta del capo della rappresentanza all’estero e in considerazione degli usi nel luogo d’impiego e delle esigenze di servizio, la DR o la DSC può stabilire come giorno di libero il giorno della settimana che nel luogo d’impiego corrisponde alla domenica.
In aggiunta ai giorni festivi ufficiali secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers, gli impiegati all’estero ricevono al massimo 5 giorni di congedo pagato per i giorni festivi ufficiali nel Paese d’impiego che cadono in un giorno lavorativo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Abrogati dal n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 17 feb. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Gli impiegati che lavorano in un giorno festivo secondo l’articolo 66 capoverso 2 OPers che non è considerato giorno festivo ufficiale nel luogo d’impiego possono compensare il congedo pagato non utilizzato.
I capi delle rappresentanze all’estero decidono nei loro settori sul momento della compensazione. Essa ha luogo di regola entro tre mesi, in ogni caso prima di un trasferimento o della fine dell’impiego.
Capitolo 6 Vacanze e congedi
Sezione 1 Autorizzazione
Art. 5460
Art. 5561 Competenze
(art.67 e 68 OPers)
Sono competenti per l’approvazione del piano delle vacanze:
la DR d’intesa con la Direzione politica per i capimissione;
i capi delle rappresentanze all’estero per gli impiegati loro subordinati.
La competenza per la concessione di congedi agli altri impiegati è retta dall’articolo 9. Può essere delegata ai capi delle rappresentanze all’estero.
Sezione 2 Vacanze degli impiegati in servizio all’estero62
Art. 56 Diritto
Gli impiegati in servizio all’estero hanno diritto a vacanze di:63
sei settimane fino all’anno civile incluso in cui compiono il 49° anno d’età;
sette settimane a partire dall’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età;
otto settimane a partire dall’anno civile in cui compiono il 60° anno d’età.
Per gli impiegati in luoghi d’impiego con condizioni di vita difficili il diritto alle vacanze aumenta di una settimana, con condizioni di vita molto difficili di due settimane. La base è data dall’indice di cui all’articolo 23.
Se nell’indice di cui all’articolo 23 il luogo d’impiego ha al massimo 55 punti nel settore della sanità, sussiste il diritto a una settimana di vacanza supplementare, ma
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 non deve essere superato il massimo per i luoghi d’impiego con condizioni di vita molto difficili.
Il diritto alle vacanze in caso di trasferimenti in luoghi d’impiego con altre condizioni di vita durante un anno civile si basa sulla durata dell’impiego nei diversi luoghi d’impiego.
Art. 5764 Per viaggi di servizio e impieghi temporanei all’estero
Se un viaggio di servizio o un impiego temporaneo fuori dal luogo d’impiego vero e proprio dura più di30 giorni, il diritto alle vacanze è adeguato di un giorno ogni
giorni di viaggio o di impiego in luoghi con altre condizioni di vita.
Art. 58 Per interruzione prematura delle vacanze
Se gli impiegati devono interrompere le vacanze per motivi di servizio, il periodo di vacanze già preso fino a una durata massima di due settimane è considerato congedo pagato, se sono state prese meno della metà delle vacanze autorizzate.
Art. 59 Per il servizio militare o civile
Agli impiegati che prestano volontariamente il servizio militare o civile, obbligatorio in caso di domicilio in Svizzera, è ridotto nella misura dei giorni di servizio prestati il diritto supplementare alle vacanze concesso all’estero rispetto al diritto alle vacanze in Svizzera.
Sezione 3 Congedo degli impiegati in servizio all’estero65
Art. 60
Gli impiegati in servizio all’estero possono ricevere un congedo pagato in particolare per le attività e gli eventi indicati nell’allegato 3.66
Per matrimoni, nascite, lutti come pure per malattie e infortuni conformemente all’articolo 40 capoverso 3 O-OPers-DFF67 il congedo può esser prolungato per la durata del viaggio di quattro giorni al massimo.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Capitolo 7 Altre prestazioni del datore di lavoro per gli impiegati in servizio
all’estero68
Sezione 1 Rimborso dei viaggi di servizio
Art. 61 Definizioni
(art. 72 OPers)
Sono considerati viaggi di servizio:
i viaggi ordinati o autorizzati nell’interesse del Dipartimento;
i viaggi dei capimissione alla Conferenza degli ambasciatori dal loro luogo di vacanze in Svizzera o dal confine svizzero.
Non sono considerati viaggi di servizio:
69 i viaggi per impieghi temporanei;
i viaggi di trasferimento;
70 i viaggi per consultazioni in Svizzera;
le visite dei figli;
71 i viaggi nelle vicinanze del luogo d’impiego se l’impiegato riceve importo forfettario per la tutela degli interessi;
i viaggi in caso di lutto;
i viaggi a scopo di trattamento medico;
i viaggi per partecipare a concorsi di ammissione;
i viaggi per partecipare a manifestazioni di formazione;
72 i viaggi per recarsi a un colloquio di assunzione in seno al dipartimento.
Art. 62 Ordine e autorizzazione
(art. 72 OPers) Sono competenti di ordinare o autorizzare viaggi di servizio degli impiegati loro subordinati e delle autorizzazioni di viaggio per le persone di accompagnamento e i figli di questi impiegati:
a. il segretario generale, i direttori o per delega i capidivisione;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
b. 73 i capi delle rappresentanze all’estero.
Art. 63 Rimborso di viaggi in treno all’estero
Per viaggi di servizio all’estero con i mezzi di trasporto pubblici gli impiegati possono utilizzare la 1a classe.
Art. 64 Rimborso di viaggi in aereo all’estero
Per i viaggi di servizio in aereo all’estero l’articolo 47 O-OPers-DFF74 si applica per analogia.
Per i viaggi pagati conformemente all’articolo 61 capoverso 2 lettere f–j è rimborsato il prezzo di un biglietto in classe economica. In presenza di motivi validi, la DR o la DSC possono eccezionalmente autorizzare un biglietto aereo in classe business.75
Art. 6576 Rimborso in caso di utilizzo di veicoli a motore privati all’estero
In caso di utilizzo autorizzato di un veicolo a motore privato per viaggi di servizio all’estero, l’indennità chilometrica si calcola secondo l’articolo 46 O-OPers77. ll capo della rappresentanza all’estero è competente per il rilascio dell’autorizzazione agli impiegati a lui subordinati.
Art. 66 Rimborso di pernottamenti in Svizzera
(art. 72 cpv. 2 lett. a OPers; art. 44 O-OPers-DFF)
Per pernottamenti con colazione fuori dal luogo di domicilio sono rimborsati al massimo 180 franchi e nella camera doppia al massimo 230 franchi.
Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
franchi.
Art. 67 Rimborso di pernottamenti e pasti all’estero
(art. 72 cpv. 2 lett. b OPers; art. 48 O-OPers-DFF)
La DR fissa periodicamente il rimborso per pernottamenti e pasti all’estero in base alle spese usuali e ammissibili sul posto.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Ove non abbia fissato alcun rimborso, sono rimborsate le spese effettive se la competente rappresentanza all’estero ha prenotato il pernottamento.78
Il pernottamento privato con colazione è rimborsato con un importo forfettario di
franchi.
Sezione 2 Rimborso di spese in relazione alla candidatura a un posto di lavoro
Art. 6879 Rimborso di spese di candidati esterni e di partecipanti esterni a concorsi di ammissione
(art. 72 OPers; art. 51 lett. a O-OPers)
Ai candidati che partecipano a un concorso di ammissione possono essere rimborsate, su richiesta, le spese legate a tale concorso.
Ai candidati residenti all’estero che postulano per un impiego presso la DSC possono essere rimborsate le spese legate al colloquio di assunzione.
Sono rimborsate le spese per un volo diretto in classe economica e le spese per un viaggio in treno in seconda classe. Il rimborso delle spese di pernottamento è retto dall’articolo 66.
Art. 6980
Sezione 3 Rimborso di spese particolari dovute a impieghi temporanei all’estero81
Art. 7082 Impieghi temporanei
Sono considerati impieghi temporanei gli impieghi di lavoro provvisori fuori dal luogo d’impiego vero e proprio per sostituire persone in vacanza, rafforzare temporaneamente il personale, seguire una formazione di durata limitata, installare o effettuare la manutenzione di impianti tecnici o per scopi analoghi.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Art. 71 Rimborso di spese particolari in casi di impieghi temporanei all’estero83
(art. 81 e 82 cpv. 3 lett. a OPers)
In caso di impieghi temporanei, agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers84 e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.85
Il carico trasportato per via aerea, la tutela degli interessi, l’equipaggiamento e le visite sono indennizzati in modo adeguato nell’ambito della presente ordinanza.
Sezione 4 Rimborso di spese in relazione a viaggi di revisione86
Art. 7287
Sono considerati viaggi di revisione i viaggi degli impiegati della Revisione interna del DFAE allo scopo di effettuare revisioni di rappresentanze all’estero.
Per i viaggi di revisione agli impiegati spettano i diritti di cui agli articoli 43–48 O-OPers88 e agli articoli 63–67 della presente ordinanza.
Ai revisori spetta per ogni giorno di viaggio un’indennità conformemente agli articoli80 e 87.
Art. 7389
Capitolo 8 Prestazioni del datore di lavoro per trasferimenti e impieghi all’estero
e in organizzazioni internazionali
Sezione 1 In generale
Art. 74 Indennità per servizio militare e servizio civile
(art. 81 segg. OPers)
Se gli impiegati prestano volontariamente il servizio militare o civile che non viene computato alle vacanze, le indennità all’estero (indennità di soggiorno all’estero) nel luogo d’impiego possono essere dedotte totalmente o in parte.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
I costi fissi nel luogo d’impiego sono considerati adeguatamente per la durata dell’assenza dovuta al servizio militare o civile.
Art. 75 Indennità di residenza
(art.43, 81 segg. OPers) L’indennità di residenza non viene versata.
Art. 76 Compensazione del rincaro
(art. 44, 81 segg. OPers) La compensazione del rincaro è versata sulle indennità per soggiorno all’estero ricorrenti, fissate in franchi svizzeri.
Art. 77 Indennità per il lavoro domenicale
(art. 45 OPers)
È considerato lavoro domenicale il lavoro svolto la domenica o in un giorno settimanale che nel luogo d’impiego corrisponde alla domenica ed è stato definito come giorno libero ai sensi dell’articolo 53 capoverso1.90
L’indennità per il lavoro domenicale si basa sull’articolo12 capoverso 1 O-OPers-
Art. 78 Prestazioni in caso di malattia e infortunio
(art. 81 segg. OPers)
In caso di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, gli impiegati hanno diritto alle prestazioni corrispondenti alla funzione nel luogo d’impiego.
L’ente competente ai sensi dell’articolo 9 può ridurre totalmente o in parte le prestazioni di cui agli articoli 81–88 OPers in caso di assenza dal lavoro superiore a sei mesi o, per gli impiegati della DSC, superiore a tre mesi.92
Se in caso di malattia o infortunio l’impiegato rimane nel luogo d’impiego, i costi fissi sono compensati adeguatamente.
Art. 79 Prestazioni in caso di occupazione a tempo parziale
(art.38, 81 segg. OPers)
Gli impiegati a tempo parziale ricevono la quota dell’indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità così come gli importi forfettari per la tutela degli interessi che corrispondono al loro tasso di occupazione.93
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Se il tasso di occupazione è inferiore all’80 per cento, nei seguenti casi le indennità sono ridotte della differenza tra l’80 per cento e il tasso di occupazione:
spese accessorie durante il trasferimento (art. 90);
spese per equipaggiamenti e attrezzature (art. 90);
spese di formazione (art. 128 segg.);
94 viaggi per consultazioni (art. 96 seg.);
95 …
spese di locazione e spese accessorie di locazione (art. 100);
risarcimento forfettario delle spese (art. 87 segg.).
Art. 79a96 Prestazioni in caso di impiegati che vivono nella stessa economia domestica
Se due impiegati vivono nella stessa economia domestica, i due gradi d’occupazione sono addizionati per calcolare le indennità di cui all’articolo 79 capoverso 2. Per ogni economia domestica può essere chiesta una sola indennità. L’importo dell’indennità non può superare il 100 per cento. La presente disposizione si applica per analogia agli impiegati a tempo pieno.
L’indennità è versata all’impiegato con il salario più elevato.
È fatto salvo il diritto al risarcimento forfettario delle spese ai sensi dell’articolo 87.
Sezione 2 Indennità per inconvenienti connessi al lavoro
Art. 8097 Diritto
Per compensare le condizioni di vita difficili agli impiegati è versata un’indennità per inconvenienti connessi al lavoro, a condizione che il loro luogo d’impiego sia valutato con meno di95 punti nell’indice di cui all’articolo 23.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008
Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005
Art. 8198 Importo
Per ogni punto dell’indice inferiore a95 con il quale è valutato il luogo d’impiego sorge un diritto a un importo di 700 franchi l’anno.
Art. 82 Supplemento di vecchiaia
L’indennità per inconvenienti connessi al lavoro è aumentata:
del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età;
del10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età;
del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età;
del20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.
Art. 83 Riduzione
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per inconvenienti connessi al lavoro è ridotta del20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
Sezione 3 Indennità per mobilità in caso di trasferimento99
Art. 84100 Importo
L’indennità per mobilità ammonta a 6261 franchi l’anno.
Art. 85 Supplemento di vecchiaia
L’indennità per mobilità è aumentata:
a. del 5 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 40° anno d’età;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
del10 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 45° anno d’età;
del 15 per cento a partire dal primo gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 50° anno d’età;
del20 per cento a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui l’impiegato compie il 55° anno d’età.
Art. 86 Riduzione
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’indennità per mobilità è ridotta del20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
Sezione 4 Risarcimento forfettario delle spese101
Art. 87 Diritto
Le spese supplementari per la gestione dell’economia domestica sono indennizzate a titolo forfettario a partire dal giorno d’inizio del lavoro nel luogo d’impiego all’estero.
L’importo forfettario è versato una sola volta per economia domestica.
Se la persona di accompagnamento fa valere l’importo forfettario a causa del suo rapporto d’impiego con la Confederazione, esso è calcolato in base allo stipendio superiore tra i due.102
Art. 88103 Importo
L’importo forfettario si compone di un importo di base di 7714 franchi l’anno e di un supplemento pari al 9 per cento dello stipendio annuo.
Art. 89 Riduzione
Dopo cinque anni di soggiorno nello stesso luogo d’impiego, l’importo forfettario è ridotto del20 per cento rispetto all’importo iniziale per ogni anno successivo. La riduzione è applicabile il 1° gennaio dell’anno successivo.
101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Sezione 5 Rimborso delle spese di trasferimento
Art. 90 Spese di viaggio e di trasferimento
Gli impiegati assegnati a un altro luogo d’impiego hanno diritto per sé, le persone di accompagnamento e i figli così come per il personale privato di servizio autorizzato dalla Divisione del personale della DR al rimborso:
delle spese di viaggio;
delle spese di trasporto e di assicurazione del bagaglio;
104 delle spese di trasporto e assicurazione degli effetti e mobili;
delle spese per pernottamenti e pasti durante il viaggio;
delle spese accessorie durante il trasferimento;
delle spese per equipaggiamenti e attrezzature.
Le spese di deposito di effetti e mobili sono rimborsabili in particolare qualora venga assegnato un alloggio di servizio della Confederazione interamente o parzialmente ammobiliato.105
Le spese di cui al capoverso1 lettere e e f sono rimborsate a titolo forfettario. L’importo forfettario per le spese per equipaggiamenti e attrezzature si basa sulla classe di stipendio dell’impiegato, sulla grandezza dell’economia domestica e sul grado di mobilio del nuovo alloggio.
Art. 91 Pernottamenti e pasti prima e dopo il trasferimento
Se gli impiegati poco prima della partenza dal precedente luogo d’impiego o poco dopo l’arrivo al nuovo luogo d’impiego devono sostenere spese per pernottamenti e spese supplementari per pasti, per un massimo di30 giorni prima della partenza e di
giorni dopo l’arrivo viene loro versato un contributo adeguato a queste spese. Questo diritto sussiste anche per la persona di accompagnamento e per i figli.
Art. 92106 Locazione a vuoto
Se, a causa di un trasferimento o di un nuovo impiego, l’impiegato deve lasciare il suo alloggio prima del successivo termine di disdetta possibile o locare un alloggio nel nuovo luogo d’impiego nell’interesse della Confederazione, di regola per al massimo tre mesi dopo la decisione di trasferimento o di impiego e al più tardi fino al successivo termine di disdetta possibile o fino alla data di entrata nell’alloggio gli 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 105 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 106 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 viene versato un contributo adeguato alle spese effettive di locazione e alle spese accessorie di locazione.
Art. 93107 Separazione temporanea delle economie domestiche
Se, in occasione di un trasferimento o di un impiego, l’impiegato è costretto per motivi seri a condurre temporaneamente un’economia domestica separata dalle persone di accompagnamento o dai figli, per al massimo un anno può essergli concesso un contributo per le spese supplementari legate alla separazione delle economie domestiche.108
Se i motivi persistono, il contributo può essere concesso ogni volta per un ulteriore anno sulla base di una nuova valutazione delle circostanze complessive. Le prestazioni possono essere versate per due impieghi all’estero consecutivi, ma al massimo per quattro anni.109
L’impiegato comunica senza indugio la cessazione dei motivi al servizio competente.
Sezione 6 Rimborso di spese di viaggio di impiegati in servizio all’estero per lutti
o in caso di viaggi a scopo di trattamento medico
Art. 94 Per lutti
Agli impiegati sono rimborsate le spese di viaggio proprie e, se del caso, le spese di viaggio delle rispettive persone di accompagnamento e dei figli per la partecipazione al funerale:
della persona di accompagnamento;
di un figlio o di un figlio della persona di accompagnamento;
di un genitore o di uno dei suoceri;
di una sorella o di un fratello;
di una cognata o di un cognato;
di una nuora o di un genero.110 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Per la partecipazione al funerale in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d’impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.111
Per la partecipazione al funerale in un Paese terzo sono rimborsate le spese di viaggio effettive fino all’importo massimo di un viaggio conformemente al capoverso 2.
Art. 95 Per viaggi a scopo di trattamento medico
Le spese di viaggio sono rimborsate se il viaggio dell’impiegato, della persona di accompagnamento o dei figli è effettuato allo scopo di seguire un trattamento medico raccomandato dal servizio medico dell’Amministrazione federale.112
Per i viaggi in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio dal luogo d’impiego fino al luogo di servizio a Berna e ritorno. In caso di viaggi in aereo sono rimborsate le spese secondo la tariffa più bassa in classe economica.113
Per viaggi in un Paese terzo sono rimborsate le spese effettive fino all’importo massimo per un viaggio conformemente al capoverso 2.
Se il viaggio in classe economica non è ragionevole, il servizio medico dell’Amministrazione generale della Confederazione decide in merito alla classe aerea da utilizzare.
Se l’impiegato, una persona di accompagnamento o i figli devono essere accompagnati in occasione di un viaggio di cui al capoverso1, le spese sono assunte con il consenso del servizio medico dell’Amministrazione federale.114
Sezione 7 Rimborso dei viaggi per consultazioni115
Art. 96 Diritto
Gli impiegati hanno diritto, per ogni anno civile completo, al rimborso di un viaggio per consultazioni in Svizzera. Questo diritto sussiste anche per le persone di accompagnamento e i figli.116
Per gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono essere rimborsate anche le spese per un viaggio per consultazioni 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 112 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 114 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569). 115 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 se nell’anno civile in corso, e in ogni caso non più tardi del 1° luglio, ha inizio un incarico all’estero di almeno due anni.117
Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non viene effettuato entro l’anno civile.118
Se si beneficia di un viaggio per consultazioni, la durata del soggiorno in Svizzera deve essere di almeno due settimane.119
Il viaggio per consultazioni può essere compensato con altri viaggi finanziati dalla Confederazione.120
Il diritto a un viaggio per consultazioni si estingue in caso di fine del rapporto di lavoro, se l’impiegato rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione.121
Art. 97 Importi forfettari
Il diritto al rimborso del viaggio per consultazioni è compensato con un importo forfettario fissato annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.122
L’importo forfettario dev’essere restituito, se:
il viaggio non ha avuto luogo nell’anno civile determinante;
l’impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.123 117 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 120 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 121 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 122 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 123 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Sezione 8 Rimborso di visite dei figli
Art. 98 Diritto
Se i figli non risiedono nel luogo d’impiego del genitore, possono essere rimborsate loro le spese per:124
fino a due visite l’anno nel luogo d’impiego fino alla fine dell’anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d’età;
una visita l’anno nel luogo d’impiego a partire dalla fine dell’anno in cui i figli hanno compiuto il 18° anno d’età e fino alla fine dell’anno in cui hanno compiuto il 25° anno d’età.
Invece del viaggio di cui al capoverso1, un genitore che vive nel luogo d’impiego può recarsi al luogo di residenza dei figli. In questo caso sono rimborsate solo le spese che sarebbero sorte per il viaggio di un figlio.125
Il diritto viene a cadere senza risarcimento se il viaggio non ha luogo entro un anno dall’insorgere dello stesso.
Possono essere prese adeguatamente in considerazione situazioni scolastiche o famigliari particolari.
Art. 99 Importo forfettario
Il diritto al rimborso delle visite dei figli è compensato con un importo forfettario stabilito annualmente per ogni luogo d’impiego dalla DR d’intesa con il DFF.
Per i figli che non risiedono in Svizzera sono rimborsate le spese di viaggio al massimo fino all’importo forfettario di cui al capoverso1.
L’importo forfettario deve essere restituito se:
il viaggio non ha luogo entro un mese dopo la data di partenza notificata;
l’impiegato, in caso di fine del rapporto di lavoro, rientra in Svizzera a spese della Confederazione o si stabilisce in un Paese terzo a spese della Confederazione e se tra il momento in cui sorge il diritto e la fine del rapporto di lavoro trascorrono meno di sei mesi.126 124 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 125 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 126 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Sezione 9 Contributo alla locazione di alloggi
Art. 100
Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all’estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d’intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell’economia domestica, dall’importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un’economia domestica equiparabile nella città di Berna.127
Il capo della rappresentanza all’estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.128
In caso di divergenze di opinione tra gli impiegati e i capi delle rappresentanze all’estero, la DR o la DSC funge da mediatore e decide. Le vie di servizio devono essere rispettate.129
…130
Sezione 10 Rimborso per la tutela degli interessi131
Art. 101 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all’estero132
Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l’autorizzazione del capo della rappresentanza all’estero.133
L’entità e il tipo delle spese per la tutela degli interessi effettuate dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono stabiliti in un accordo tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.134 127 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 128 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 129 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 133 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 134 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
L’accordo è concluso nell’ambito del ciclo di gestione annuale.135
Art. 102136 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra
(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers)
Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese.
I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi.
Stabiliscono l’entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento.
Sezione 11 Importo forfettario per la tutela degli interessi137
Art. 103138 Diritto
Gli impiegati che devono assumere compiti di tutela degli interessi ricevono un importo forfettario per le relative spese.
Art. 104139 Importo forfettario ridotto
Hanno diritto a un importo forfettario ridotto gli impiegati che nell’ambito della tutela degli interessi fanno inviti fuori casa con carattere di servizio.
Con l’importo forfettario ridotto sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba e le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.
Art. 105140 Importo forfettario integrale
Hanno diritto a un importo forfettario integrale gli impiegati che nell’ambito della tutela degli interessi fanno inviti a casa con carattere di servizio.
135 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 1° feb. 2008, in vigore dal 15 feb. 2008 136 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 139 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Con l’importo forfettario integrale sono rimborsate le spese di viaggio all’interno della località e del vicino agglomerato, il maggior fabbisogno di guardaroba, le spese per il personale domestico (senza il personale domestico dei capi delle rappresentanze all’estero) e per le attrezzature interne supplementari nonché le spese accessorie legate alla tutela degli interessi.
Art. 106141 Categorie e classi di funzione
La DR suddivide i luoghi d’impiego in quattro categorie secondo gli interessi di politica estera della Svizzera nella cura delle relazioni esterne. L’importo forfettario per la tutela degli interessi si basa su questa ripartizione. L’allegato 4 contiene gli importi.142
L’importo forfettario per la tutela degli interessi è versato ai capimissione e ai capiposto secondo la classe di funzione1 (categoria I–IV). Essi stessi assegnano, fatto salvo il capoverso 4, gli impiegati incaricati della tutela degli interessi a una delle classi di funzione 2–13 secondo l’allegato 4.143
La DR istituisce un servizio di conciliazione. Quest’ultimo può essere adito in caso di controversie nell’assegnazione degli importi forfettari per la tutela degli interessi. Deve essere rispettata la via di servizio.
L’importo forfettario per la tutela degli interessi secondo l’allegato 4 corrisponde:144
alla classe di funzione 9 per i capi degli uffici per il contributo svizzero all’allargamento;
145 alla classe di funzione10 per i coordinatori;
alla classe di funzione12 per i sostituti dei capi degli uffici per il contributo svizzero all’allargamento;
alla classe di funzione 13 i sostituti dei coordinatori e gli assistenti coordinatori.
141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 142 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 143 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 144 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Art. 107 Riduzione e restituzione
L’importo forfettario per la tutela degli interessi è ridotto totalmente o in parte e deve essere restituito totalmente o in parte se la tutela degli interessi non è prestata nell’ambito dell’accordo preso in conformità dell’articolo 101 capoverso 2.146
Il diritto all’importo forfettario viene a cadere in caso di assenza di più di tre mesi dal luogo d’impiego.
Sezione 12 Adeguamento al potere d’acquisto
Art. 108 In generale
Sottostanno all’adeguamento al potere d’acquisto:
147 secondo il paniere, il 25, 30 o 35 per cento dello stipendio conformemente agli articoli 36, 39 e 40 OPers e delle prestazioni ricorrenti conformemente agli articoli 44, 46, 48, 50 e 51 OPers;
148 l’80 per cento delle prestazioni di cui all’articolo 82 capoverso 3 lettere a e c OPers.
Un potere d’acquisto negativo è compensato con lo stipendio e le prestazioni di cui al capoverso1.
Art. 109 Verifica dei prezzi
La DR fissa l’adeguamento al potere d’acquisto in base a verifiche periodiche dei prezzi a Berna e nei luoghi d’impiego d’intesa con l’UFPER.
Art. 110 Indicizzazione
La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d’impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell’indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.
In caso di divergenze dal valore dell’indice della città di Berna, il potere d’acquisto deve essere compensato conformemente all’allegato 5.
146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 147 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 148 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Art. 111 Modifiche
Se dalla verifica dei prezzi risulta una modifica del valore dell’indice per il luogo d’impiego degli impiegati, il potere d’acquisto è adeguato nel seguente modo:
in caso di aumento del valore dell’indice retroattivamente all’inizio del trimestre nel quale ha avuto luogo la verifica dei prezzi;
in caso di diminuzione del valore dell’indice all’inizio del trimestre successivo alla verifica dei prezzi.
…149
Sezione 13 Esenzione fiscale
Art. 112150 Calcolo forfettario
(art. 84 OPers)
I minori costi dovuti all’esenzione fiscale degli impiegati all’estero sono calcolati secondo le basi di calcolo e le possibilità di deduzione forfettaria applicate dall’amministrazione delle contribuzioni del Cantone di Berna per calcolare le imposte sul reddito dei contribuenti domiciliati nella città di Berna.
La deduzione per i minori costi è calcolata in base alle seguenti categorie:
impiegato solo senza figli;
impiegato solo con figli;
impiegato coniugato senza figli;
impiegato coniugato con figli.
La deduzione forfettaria per i minori costi ammonta al 70 per cento dell’importo calcolato secondo il capoverso1.
Art. 113 Calcolo individuale
(art. 84 OPers)
Se l’importo della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale conformemente all’articolo 112 capoverso 3 risulta più elevato dell’importo che gli impiegati dovrebbero versare in quanto contribuenti nella città di Berna per le imposte cantonali e comunali sul loro reddito complessivo, può essere chiesta una correzione fornendo le relative prove.151 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Una correzione della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale ha luogo dopo la presentazione di una decisione di tassazione definitiva dell’imposta federale diretta per l’anno civile in questione (postnumerando).
Sezione 14 Prestiti
Art. 114 Concessione
(art. 85 OPers)
In occasione di un trasferimento, sia esso dalla Svizzera o dall’estero o di un impiego all’estero, all’impiegato, su richiesta motivata, possono essere concessi prestiti fino a sei mesi dopo l’arrivo nel luogo d’impiego per:152
equipaggiamenti e attrezzature;
deposito della pigione;
lavori di ripristino;
acquisto di un’autovettura.
I prestiti per gli acquisti di autovetture devono essere remunerati al tasso che la Cassa di risparmio del personale federale fissa il 1° gennaio dell’anno in questione per gli averi depositati.
Art. 115 Restituzione
(art. 85 OPers)
I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.153
In caso di vendita dell’oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile.
In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.154
In caso di decesso la DR o la DSC può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.155 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 153 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 154 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 155 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Capitolo 9 Persone di accompagnamento
Sezione 1 Dichiarazione di convivenza
Art. 116156
Gli impiegati che convivono e i loro partner consegnano alla DR o alla DSC una dichiarazione scritta nella quale confermano la loro convivenza.
Sezione 2 Supplemento per le persone di accompagnamento
Art. 117 Diritto
Gli impiegati hanno diritto, per le persone che li accompagnano, a un supplemento per le persone di accompagnamento su talune indennità. Il supplemento per le persone di accompagnamento è versato una sola volta per economia domestica.157
Il diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento per un nuovo partner sorge al più presto 24 mesi dopo l’estinzione di un precedente diritto e a partire dal trasferimento successivo o dall’impiego successivo. È determinante il momento in cui il partner precedente abbandona la comunione domestica.158
...159
Il Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese di cui all’articolo 120 è versato anche agli impiegati che crescono da soli uno o più figli e che hanno diritto all’assegno familiare per i figli che vivono nella loro economia domestica.160
Le assenze delle persone di accompagnamento in comunione domestica superiori a
giorni per calendario civile devono essere comunicate alla DR o alla DSC.161
Art. 118162 Fine del diritto
Il diritto a supplementi per le persone di accompagnamento si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni per questo statuto non sono più soddisfatte.
156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 161 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 162 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Art. 119163 Supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità
(art. 81, 114 cpv. 3 OPers) I supplementi per le persone di accompagnamento sulle indennità per inconvenienti connessi al lavoro e per mobilità ammontano al 10 per cento delle relative indennità versate agli impiegati conformemente agli articoli 80–86.
Art. 120 Supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese164
Il supplemento per le persone di accompagnamento sul risarcimento forfettario delle spese ammonta a 11 107 franchi l’anno.165
La riduzione del supplemento si basa sull’articolo89.
Art. 121 Supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi166
(art. 82 cpv. 3 lett. c, 114 cpv. 3 OPers)
Gli impiegati hanno diritto a un supplemento per le persone di accompagnamento sugli importi forfettari per la tutela degli interessi se le persone di accompagnamento partecipano ai compiti di tutela degli interessi in base a un accordo.167
L’importo del supplemento è fissato nell’allegato 4.
La riduzione e la restituzione del supplemento si basano sull’articolo 107 capoverso1.168
Art. 122 Prestazioni in caso di malattia
(art. 86, 114 cpv. 3 OPers)
I costi supplementari delle assicurazioni dovuti al soggiorno all’estero delle persone di accompagnamento sono assunti dal DFAE.
Le prestazioni dell’assicurazione e il contributo federale per le persone di accompagnamento possono essere disciplinati nel quadro dei contratti di assicurazione collettiva di cui all’articolo 86 capoverso 2 OPers.
163 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 164 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009
Sezione 3 Partecipazione alle spese per la previdenza professionale
Art. 123 Condizioni
Il DFAE contribuisce a sostenere le spese per la previdenza professionale della persona di accompagnamento se:
il contratto di previdenza è stato concluso con un organo di previdenza assoggettato alla sorveglianza assicurativa o bancaria e avente sede in Svizzera;
il contratto di previdenza include una componente di risparmio o di rischio in caso di invalidità a seguito di malattia o infortunio che prevede una rendita annua di almeno 12 000 franchi e se questi rischi non sono coperti da un’altra assicurazione;
il contratto di previdenza include una clausola di esenzione dal premio in caso di invalidità.
169 ...
Il capoverso1 si applica alle persone di accompagnamento ai sensi dell’articolo 1 capoverso1 anche quando il luogo di lavoro è in Svizzera o se esiste il diritto alle prestazioni secondo l’articolo 93.170
Art. 124171 Entità del contributo
Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita fino a 18 000 franchi l’anno, il DFAE contribuisce a far fronte alle spese per la sua previdenza professionale con un importo di 7400 franchi.
Se il reddito da attività lucrativa o sotto forma di rendita della persona di accompagnamento supera i 47 000 franchi l’anno, il DFAE non contribuisce alle spese summenzionate.
Se la persona di accompagnamento percepisce un reddito da attività lucrativa o in forma di rendita compreso tra 18 000 e 47 000 franchi all’anno, la partecipazione alle spese per la previdenza professionale è ridotta in misura proporzionale.
Art. 125 Fine della partecipazione alle spese
La persona di accompagnamento non ha più diritto a ricevere una partecipazione alle spese per la previdenza professionale se:
a. l’impiegato si ritira dal servizio di carriera;
170 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705). 171 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
l’impiegato si dimette dal DFAE;
la persona di accompagnamento raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.
Sezione 4 Risarcimento di danni
Art. 126
Se persone di accompagnamento subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all’articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
Capitolo 10 Figli
Sezione 1 Risarcimento forfettario delle spese172
Art. 127
Gli impiegati ricevono per i figli un supplemento sul risarcimento forfettario delle spese di 1545 franchi per anno e per figlio.173
Il risarcimento delle spese è versato soltanto una volta per ciascuna economia domestica.174 Sezione 1a:175 Contributi per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Art. 127a
Per la custodia di bambini complementare alla famiglia si applicano per analogia gli articoli 75a e 75b OPers, se il bambino è custodito:
in una struttura destinata alla custodia di bambini come strutture d’accoglienza per l’infanzia o scuole dell’infanzia;
presso genitori diurni; o
da persone private con le quali sussiste un rapporto di lavoro disciplinato dal diritto locale.
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 175 Introdotta dal n. I dell’O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).
Sezione 2 Contributi alle spese di formazione
Art. 128 In generale
Il DFAE accorda agli impiegati i contributi:176
alle spese dell’istruzione di base, della riqualificazione professionale e dell’orientamento professionale;
ai maggiori costi causati da uno studio universitario o da una formazione professionale basata su un apprendistato;
ai maggiori costi che insorgono a seguito della separazione dalla famiglia per assolvere una formazione.
La DR, d’intesa con il DFF, stabilisce i requisiti che devono soddisfare la formazione e gli istituti di formazione come pure l’entità dei contributi alle spese di formazione.
Art. 129 Inizio e fine dei contributi alle spese di formazione
I contributi alle spese di formazione sono accordati a partire dall’inizio dell’istruzione scolastica obbligatoria, ma al più presto per l’anno in cui il figlio compie il 4° anno di età.
I contributi alle spese di formazione sono accordati fino al conseguimento della maturità o di un diploma equivalente, fino al termine della prima formazione professionale, del primo ciclo di studi universitari o alla conclusione della formazione professionale basata sull’apprendistato, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno d’età.
Art. 130177 Contributi alle spese di formazione in Svizzera
Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale soggetto a rotazione possono ricevere contributi alle spese di formazione anche in Svizzera al termine o in vista dell’impiego all’estero.
Sezione 3 Risarcimento di danni
Art. 131
Se i figli subiscono perdite di patrimonio alle condizioni di cui all’articolo 87 OPers, tali perdite sono considerate danni subiti dal personale.
176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 177 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 13 ago. 2012, in vigore dal 1° set. 2012 (RU 2012 4245).
Capitolo 11 Obblighi degli impiegati in servizio all’estero
Sezione 1 In generale
Art. 132 Obbligo di trasferimento
(art.21 cpv.1 lett. a e cbis LPers178, art. 25 cpv. 4 OPers)179
Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento possono essere chiamati in servizio in ogni momento alla centrale o all’estero.
Allo scadere di una durata minima di soggiorno in luoghi d’impiego dalle condizioni di vita difficili o molto difficili, essi possono chiedere di essere trasferiti in un altro luogo d’impiego.
La durata minima di soggiorno è calcolata come segue:
per luoghi d’impiego con meno di 45 punti: 2 anni;
per luoghi d’impiego con meno di60 punti: 3 anni;
per luoghi d’impiego con meno di 65 punti: 4 anni.
Nella decisione di trasferimento degli impiegati in un determinato luogo si prendono in considerazione la loro formazione, l’esperienza e l’idoneità per la funzione prevista come pure il loro stato di salute. Se possibile si tiene conto anche dello stato di salute della persona di accompagnamento come pure delle possibilità di formazione esistenti per i figli.
Art. 133 Comportamento nel luogo d’impiego
Con il loro comportamento gli impiegati si adoperano per guadagnare la stima delle autorità e dei cittadini dello Stato di residenza in cui operano. Essi intrattengono le relazioni necessarie a svolgere i loro compiti. Si astengono dal fare qualsiasi dichiarazione o azione che potrebbe ripercuotersi in modo spiacevole sulla politica delle autorità svizzere, segnatamente sulla politica estera.
Essi provvedono che le persone facenti parte della loro economia domestica non pregiudichino l’esercizio della loro funzione e non danneggino gli interessi della Svizzera.
Art. 134 Privilegi e immunità
Gli impiegati adempiono le condizioni legate ai loro privilegi e alle loro immunità diplomatiche o consolari e non ne abusano.
Essi sono responsabili dell’uso dei loro privilegi e delle loro immunità fatto dai membri della loro economia domestica.
178 L del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Art. 135180 Vacanze
La DR o la DSC può obbligare gli impiegati a prendere le vacanze in occasione:
di viaggi di servizio;
di viaggi di trasferimento o di impiego;
di viaggi in Svizzera intrapresi a scopo di trattamento medico secondo l’articolo95.
Art. 136 Alloggio di servizio
Gli impiegati sono tenuti a occupare le residenze e gli alloggi di servizio destinati loro nel luogo d’impiego e a osservarne il regolamento interno.
Art. 137 Alloggio privato
L’impiegato a cui non è stato assegnato alcun alloggio secondo l’articolo 136 può sceglierlo liberamente.
I capi delle rappresentanze all’estero possono, in casi motivati, limitare la scelta dell’alloggio oppure rifiutare un alloggio se esso non soddisfa i requisiti di sicurezza o la funzione degli impiegati loro subordinati.181
Art. 138182 Versamento dello stipendio in valuta locale
La DR o la DSC può emanare prescrizioni particolari per le rappresentanze all’estero concernenti il versamento dello stipendio nella valuta corrente nel luogo d’impiego.
Art. 139 Viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici
I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio devono chiedere un permesso alla DR prima di intraprendere viaggi in Stati con i quali la Svizzera non intrattiene rapporti diplomatici.
180 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 181 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Sezione 2 Notifiche e autorizzazioni in materia di diritto del personale
Art. 140 Dati personali degli impiegati
Gli impiegati previsti per un impiego all’estero notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare tale impiego, i dati personali necessari a stabilire la loro idoneità personale.
Essi notificano al servizio del personale competente eventuali modifiche dei dati summenzionati insorte durante l’impiego.
Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati dai servizi competenti.
Art. 141 Dati personali delle persone di accompagnamento
Gli impiegati notificano al servizio del personale competente, prima di iniziare un impiego all’estero, i dati personali delle persone di accompagnamento necessari a tale scopo.
Essi acconsentono a che questi dati siano elaborati e pubblicati.
Comunicano al servizio del personale competente se la persona di accompagnamento si rifiuta di comunicare i dati personali necessari ai fini dell’impiego.
Art. 142 Obbligo di notifica
(art. 95 OPers) Gli impiegati notificano al servizio competente:183
la loro appartenenza a un’associazione con sede all’estero;
le pubblicazioni, le conferenze e le dichiarazioni pubbliche durante il servizio all’estero, non effettuate per lavoro, qualora riguardino la politica estera della Svizzera o l’attività del DFAE;
l’abbandono dello Stato di residenza.
Art. 143184
Art. 144 Titoli e insegne cavalleresche di autorità estere
Gli impiegati devono rifiutare titoli e insegne cavalleresche conferiti da autorità estere.
Qualora un rifiuto non sia possibile, notificano al servizio competente i titoli e le insegne cavalleresche conferite da autorità estere. Esso decide sulla procedura da seguire.
183 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009
Art. 145 Occupazioni accessorie
Gliimpiegati comunicano al servizio del personale competente l’esercizio di un’occupazione accessoria.
L’esercizio di un’occupazione accessoria è vietato se essa è incompatibile con lo status garantito dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari.
Art. 146 Attività lucrativa della persona di accompagnamento
Gli impiegati comunicano al servizio del personale competente ogni attività lucrativa svolta dalla persona di accompagnamento nel luogo d’impiego.
La persona di accompagnamento può svolgere un’attività lucrativa soltanto se è compatibile con i privilegi e le immunità dell’impiegato come pure con le leggi e gli usi dello Stato di residenza.
Art. 147 Direzione di una società che persegue uno scopo lucrativo
Gli impiegati comunicano eventuali partecipazioni alla direzione di società che perseguono uno scopo lucrativo.
Prima di iniziare un impiego all’estero, essi richiedono l’autorizzazione per poter mantenere le partecipazioni.
Art. 148 Obbligo di testimoniare
(art. 94 OPers) Gli impiegati o le persone di accompagnamento, che devono fare una deposizione davanti a un organo di assistenza giudiziaria dello Stato di residenza che presupponga la rinuncia all’immunità diplomatica o consolare, sono tenuti a chiedere un’autorizzazione.
Capitolo 12 Procedura, opposizioni e ricorsi
Sezione 1 Procedura di obiezione in caso di trasferimenti
Art. 149
Le decisioni di trasferimento secondo l’articolo 34 capoverso 1bis LPers185 e l’articolo 6 della presente ordinanza possono essere riesaminate nell’ambito di una procedura di obiezione.186 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013
Gli impiegati soggetti all’obbligo di trasferimento possono far valere le loro motivazioni contro una decisione di trasferimento per la via di servizio. Il DFAE decide in merito dopo aver sentito la commissione di trasferimento.
La composizione e i compiti della commissione di trasferimento sono disciplinati in un regolamento emanato dal DFAE.
Sezione 2 Valutazione del personale
Art. 150 Eliminazione delle divergenze
Gli impiegati in servizio all’estero che non condividono la valutazione del personale inviano la loro domanda di riesame della medesima secondo l’articolo 6 O-OPers-DFF187 alla persona alla quale il loro superiore è direttamente subordinato.
Gli impiegati valutati dal capomissione nelle rappresentanze all’estero e nelle missioni multilaterali a Ginevra e gli impiegati valutati dal coordinatore inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale:188
alla divisione politica competente per la valutazione del personale del servizio diplomatico e dei capi delle rappresentanze consolari;
alla DSC per il personale ad essa subordinato;
alla DR per il rimanente personale impiegato all’estero.
I capimissione inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale al capo della Direzione politica per il tramite della Divisione politica competente.
I coordinatori inviano la loro domanda di riesame della valutazione del personale per il tramite del competente caposezione al competente caposettore.189
Art. 151190 Procedura
Il riesame dell’eliminazione delle divergenze secondo l’articolo 6 capoverso 2 O-OPers191 è effettuato:
dal capo della DR per i capimissione;
dal capo del personale del DFAE per il rimanente personale.
188 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 189 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 24 ott. 2008 (RU 2008 4959). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4569). 190 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Sezione 3 Promozioni nei servizi di carriera
Art. 152 Rifiuto di una promozione ...192
Gli impiegati dei servizi di carriera, che non hanno ricevuto alcuna comunicazione personale in merito a una promozione, possono chiedere per scritto informazioni sui motivi del rifiuto presso il servizio competente conformemente all’articolo 5 al più tardi entro il 31 gennaio.
Art. 153 Comunicazione dei motivi del rifiuto ...193
La comunicazione dei motivi del rifiuto avviene:
per le persone secondo l’articolo 2 capoverso 1 OPers mediante una comunicazione scritta del DFAE;
per gli altri impiegati mediante una decisione della DR.
Art. 154 e 155194
Capitolo 13 Disposizioni finali
Sezione 1 Istruzioni
Art. 156 ...195
La DR emana istruzioni nei seguenti settori:
valutazione del personale (art.10 segg.);
concorso di ammissione (art. 16 segg.);
indicizzazione dei luoghi d’impiego (art. 23);
indennità speciali per impieghi in regioni di crisi (art. 36);
196 ...
orario settimanale del lavoro (art. 47);
servizio di picchetto (art. 44 e 49);
194 Abrogati dal n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013
197 vacanze e congedi (art. 53–60);
rimborso di viaggi che non sono viaggi di servizio (art. 61 e 64 cpv. 2);
rimborso di pernottamenti e pasti all’estero (art. 67);
spese per la partecipazione a concorsi di ammissione (art. 68 e 69);
198 rimborso in caso di impieghi temporanei all’estero e di viaggi di revisione (art. 70–72);
stipendio e altre prestazioni in caso di malattia e infortunio come pure di servizio militare e servizio civile all’estero (art.74 e 78);
rimborsi in caso di trasferimenti (art. 90 segg.);
199 rimborsi di spese di viaggio per lutti, viaggi a scopo di trattamento medico, viaggi per consultazioni e visite dei figli (art. 94–99);
contributo alla locazione di alloggi (art. 100);
200 rimborso per la tutela degli interessi (art. 101 segg.);
201 importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 103 segg.);
determinazione e aggiornamento dell’adeguamento al potere d’acquisto (art. 108 segg.);
calcolo individuale della deduzione per i minori costi dovuti all’esenzione fiscale (art. 113);
prestiti (art. 114 segg.);
contributo alle spese per la previdenza professionale (art. 123 segg.);
contributi alle spese di formazione (art. 128 segg.);
regolamento interno e responsabilità civile per l’utilizzo di alloggi di servizio (art. 136).
Sezione 2 Diritto vigente: abrogazione
Art. 157
Sono abrogati i seguenti regolamenti:
a. il regolamento d’esecuzione I del 21 dicembre 2001202;
197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 201 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 202 Non pubblicato nella RU.
il regolamento d’esecuzione II del 6 aprile 1976203;
il regolamento d’esecuzione V del 1° gennaio 2002204;
il regolamento d’esecuzione VII del 1° gennaio 2002205.
I seguenti regolamenti sono modificati come segue:
...206
Sezione 3 Disposizioni transitorie
Art. 158207
Art. 159 Mantenimento della classe di stipendio in corso
(art. 33)
Gli impiegati dei servizi di carriera rimangono nella propria classe di stipendio, fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2 e fino al loro prossimo trasferimento, se la loro funzione descritta nell’allegato 2 riceve una valutazione inferiore.
Impiegati del servizio consolare, che all’entrata in vigore della presente ordinanza rientrano nelle classi di stipendio10, 17, 21 e 25, mantengono tali classi di stipendio fino alla promozione successiva.
Art. 160208 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 giugno 2013
Per gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo di trasferimento e il personale della DSC soggetto a rotazione, che in virtù dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 febbraio 2013209 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale hanno richiesto il pensionamento anticipato secondo il diritto anteriore, continuano ad essere applicabili gli articoli 22–25, 158 e l’allegato 1210 del diritto anteriore.
Art. 161211 Disposizioni transitorie della modifica del 29 novembre 2013
Le promozioni che diventano effettive il 1° gennaio 2014 sono rette dal diritto anteriore o, se più favorevoli per la persona interessata, dalle disp osizioni della modifica del 29 novembre 2013.
203 Non pubblicato nella RU. 204 Non pubblicato nella RU. 205 Non pubblicato nella RU. 206 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 2917. 208 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 211 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
In deroga all’articolo 26 capoverso 3 le promozioni in una funzione superiore sono effettive a partire dal 1° gennaio 2014.
Sezione 4 Entrata in vigore
Art. 162 B2.3 di stipendio 22: B3 riera: B3.2 di stipendio 26:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2002 fatti salvi i capoversi 2 e 3.
Gli articoli 26 capoverso 3, 108 capoverso1 lettera a e 112 capoverso 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.
L’articolo 157 capoverso 2 lettere a e b entra in vigore come segue: l’articolo 9 del regolamento d’esecuzione III del 1° aprile 1997 e l’articolo10.1 capoverso 3 del regolamento d’esecuzione IV del 1° gennaio 2002 entrano in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegati Allegato 1: ... Allegato 2: Valutazione della funzione nei servizi di carriera (art.27 e 34) Allegato 3: Congedo pagato all’estero (art. 60) Allegato 4: Importi forfettari per la tutela degli interessi (art. 106 e 121) Allegato 5: Adeguamento al potere d’acquisto (art. 110) 212 Introdotto dal n. I dell’O del DFAE del 6 ago. 2008 (RU 2008 3935). Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1771).
Allegato 1213 ...
Allegato 2214 (art.27 e 34) Valutazione della funzione nei servizi di carriera
Parte 1 Categorie per rappresentanze e funzioni di direzione alla centrale
D Rappresentanze diplomatiche D1 Piccola rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera D2 Piccola o media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera D3 Media rappresentanza diplomatica con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D4 Grande rappresentanza diplomatica con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera D5 Rappresentanza diplomatica molto grande con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera
G Consolati generali G1 Rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e/o di politica estera G2 Grande rappresentanza consolare con ampi compiti prioritari consolari e di politica estera particolarmente rilevanti
K Cancellerie K1 Grande cancelleria con un ampio ventaglio di attività nel settore della gestione e con ampio ambito di conduzione in termini di personale e in termini specialistici (grande cancelleria) K2 Cancelleria molto grande con un ventaglio completo di attività nel settore della gestione e con ambito di conduzione molto ampio in termini di personale e in termini specialistici (cancelleria molto grande)
214 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014
Z Funzioni di direzione alla centrale Z1 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici Z2 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e elevato in termini specialistici Z3 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con compiti prioritari di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale ed elevato in termini specialistici Z4 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera particolarmente rilevanti per la Svizzera e con ambito di conduzione medio o elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici Z5 Funzione di direzione alla centrale nel settore della tutela degli interessi diplomatici con un ventaglio completo di attività di politica estera di straordinaria rilevanza per la Svizzera e con ambito di conduzione elevato in termini di personale e molto elevato in termini specialistici
Parte 2 Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio nei
servizi di carriera
A Servizio diplomatico A1 Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio diplomatico: Compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale.
A1.1 Terzo segretario di ambasciata classe di stipendio 20 Impiegati del servizio diplomatico che hanno superato il concorso d’ammissione per il servizio diplomatico e ai quali sono affidati, per la prima volta, compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici, conformemente alla loro formazione.
A1.2 Secondo segretario di ambasciata classe di stipendio 22
Impiegati del servizio diplomatico che, dopo un’attività di almeno due anni e otto mesi nella classe di stipendio20, adempiono autonomamente e in modo efficiente compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici.
A1.3 Primo segretario di ambasciata classe di stipendio 24
di stipendio 22, hanno acquisito una vasta esperienza professionale e ai quali è affidato l’adempimento in modo autonomo di compiti specializzati impegnativi nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici.
A2 Fascia di funzione 2
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: – compiti dirigenziali di medio livello nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale o presso una rappresentanza o nel settore della gestione delle risorse diplomatiche alla centrale, – compiti specializzati altamente qualificati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, in rappresentanze multilaterali o rappresentanze diplomatiche della categoria D5, – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1, – in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della cate-
A2.1 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 26 di stipendio 24, sono incaricati di adempiere compiti di media responsabilità a livello dirigenziale nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici oppure, in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati per le loro conoscenze specialistiche in campo politico, economico, culturale o altro nel settore della tutela degli interessi. Rientrano in questa categoria gli impiegati che: – esercitano la funzione di sostituto del capomissione, – dirigono un’importante unità organizzativa con compiti di tutela degli interessi diplomatici di una missione,
– adempiono autonomamente compiti specializzati altamente qualificati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici alla centrale, in rappresentanze multilaterali o in rappresentanze diplomatiche della categoria D5, – assumono la direzione di un’importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un’unità organizzativa equivalente alla centrale, – esercitano la funzione di sostituti del capo di un’importante sezione incaricata di compiti di tutela degli interessi diplomatici o di un’unità organizzativa equivalente alla centrale, – in casi particolari esercitano la funzione di sostituti del capo di una rappresentanza consolare.
A2.2 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 28 di stipendio 26, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti di cui al numero A2.1. In casi particolari, impiegati che: – assumono la direzione di una rappresentanza consolare, – assumono la direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo.
A2.3 Consigliere di ambasciata classe di stipendio 30 Consigliere diplomatico
28, sono di norma considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale.
A2.4 Capomissione classe di stipendio 30 Direttore supplente con indennità di Vicedirettore funzione
di stipendio30, sono considerati candidati a più alte funzioni di direzione per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale e cui è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D1, – funzione di direzione alla centrale della categoria Z1,
– in casi particolari, direzione di una rappresentanza consolare della categoria
A3 Fascia di funzione 3 Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z2.
A3.1 Capomissione classe di stipendio 32 Consigliere di ambasciata Vicedirettore
classe di stipendio30, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D2, – supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria – funzione di direzione alla centrale della categoria Z2.
A4 Fascia di funzione 4 Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z3.
A4.1 Capomissione classe di stipendio 33 Direttore
classe di stipendio32, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D3, – funzione di direzione alla centrale della categoria Z3.
A5 Fascia di funzione 5
Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z4.
A5.1 Capomissione classe di stipendio 34 Direttore classe di stipendio 33, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D4, – funzione di direzione alla centrale della categoria Z4.
A6 Fascia di funzione 6
Direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5 o funzione di direzione alla centrale della categoria Z5.
A6.1 Capomissione classe di stipendio 34 Direttore con indennità di funzione
classe di stipendio 34, è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza diplomatica della categoria D5, – funzione di direzione alla centrale della categoria Z5.
B Servizio consolare B1 Fascia di funzione 1 Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare: – compiti specializzati presso una rappresentanza o alla centrale. – direzione di un servizio consolare importante o direzione della gestione operativa di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale. – supplente nella gestione delle attività presso una rappresentanza o supplente nella direzione amministrativa alla centrale.
B1.1 Segretario di consolato classe di stipendio 14
Impiegati del servizio consolare che hanno superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare e ai quali, per la prima volta, sono affidati compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi, conformemente alla loro formazione.
B1.2 Segretario di consolato classe di stipendio 16 Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività in seguito alla riuscita dell’esame finale, hanno acquisito conoscenze approfondite e svolgono in modo autonomo i compiti specializzati nel settore dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi e i compiti specializzati corrispondenti.
B1.3 Viceconsole classe di stipendio 18
Impiegati del servizio consolare che, dopo almeno due anni di attività nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali: – nell’adempimento di compiti di cui al numero B1.2, – come sostituti nella direzione di una cancelleria o di un servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga presso la centrale, o – nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.
B1.4 Viceconsole classe di stipendio20
Impiegati del servizio consolare che, dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso delle responsabilità e competenze sociali: – nell’adempimento in modo autonomo di una vasta gamma di impegnativi compiti specializzati nell’ambito dei servizi consolari e dell’amministrazione o in settori analoghi, – come sostituti nella direzione di una cancelleria, di un servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga presso la centrale, o – nella direzione di un importante servizio consolare di una cancelleria della categoria K1 o di un importante servizio amministrativo alla centrale.
B2 Fascia di funzione 2
Dopo aver superato il concorso d’ammissione per il servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, o dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la carriera: – gestione delle attività presso una rappresentanza o direzione amministrativa alla centrale, – supplente nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o supplente nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga presso la centrale, – direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2, – in casi particolari: compiti specializzati qualificati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.
B2.1 Console classe di stipendio20
Impiegati del servizio consolare, settore funzioni di gestione delle attività, che hanno superato il concorso d’ammissione per questo settore e impiegati del servizio consolare, settore servizi consolari, gestione operativa e amministrazione, che hanno svolto un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio 18, e che: – assumono la direzione di una cancelleria, – fungono da sostituti nella direzione di una cancelleria della categoria K1 o assumono la direzione di un importante servizio consolare o della gestione operativa in una cancelleria della categoria K2, – assumono alla centrale la direzione di un servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga o fungono da sostituti nella direzione di un importante servizio amministrativo o di un’unità organizzativa analoga, – in casi particolari, svolgono compiti specializzati qualificati nell’ambito della tutela degli interessi diplomatici o in altri settori alla centrale o presso le rappresentanze.
B2.2 Console classe di stipendio 22
di stipendio20: – hanno acquisito un’ampia esperienza nello svolgere i compiti di cui al nume-
– assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.2.
Console classe di stipendio 24
– si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nello svolgere i compiti di cui al numero B2.1, – assumono, in casi particolari e sulla base della loro riconosciuta attitudine generale alla tutela degli interessi diplomatici, compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A1.3.
Fascia di funzione 3
Dopo aver superato le tappe di sviluppo e di qualifica indispensabili per la car-
– direzione di una rappresentanza consolare della categoria G1 o G2 o direzione ad interim di una missione, – compiti dirigenziali di livello medio nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro presso una rappresentanza o alla centrale, – gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1 o K2 o compiti dirigenziali di alto livello alla centrale, – supplenza nella direzione di una rappresentanza diplomatica o consolare oppure supplenza nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2 oppure supplenza di un’importante unità organizzativa alla centrale, – in casi particolari, direzione di un importante servizio consolare o direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività, – in casi particolari, compiti specializzati altamente qualificati nel settore della tutela degli interessi diplomatici sul piano politico, economico, culturale o altro alla centrale, presso una rappresentanza multilaterale o una rappresentanza diplomatica della categoria D5.
B3.1 Console classe di stipendio 26
di stipendio 24: – fungono da sostituti del capo di una rappresentanza consolare o esercitano la supplenza nella direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo, – assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K1, – fungono da supplenti nella gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2, – assumono alla centrale la direzione di una sezione o di un’unità organizzativa analoga oppure la supplenza nella direzione di un’importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un’unità organizzativa di importanza analoga o la supplenza nella direzione di una divisione o di un’unità organizzativa analoga, – hanno dimostrato la loro attitudine generale alla tutela degli interessi e assumono compiti simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.1 presso le rappresentanze o alla centrale, o – in casi particolari: assumono la direzione di un importante servizio consolare o la direzione della gestione operativa presso una cancelleria della categoria K2 senza gestione delle attività,
Console generale classe di stipendio 28 Console
– sono incaricati della direzione di una rappresentanza consolare o della direzione ad interim di una missione, il cui capo risiede in un Paese terzo, – assumono la gestione delle attività presso una cancelleria della categoria K2, – assumono alla centrale la direzione di una divisione o di un’unità organizzativa analoga o la direzione di un’importante sezione incaricata della tutela degli interessi consolari o di un’unità organizzativa analoga, o – svolgono presso le rappresentanze o alla centrale compiti di tutela degli interessi diplomatici simili a quelli degli impiegati di cui al numero A2.2 e si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali.
B3.3 Console generale classe di stipendio 30 Console di stipendio 28, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia, senso di responsabilità e competenze sociali nell’adempimento di compiti di cui al numero B3.2. Di norma soddisfano nel complesso il profilo di direttore di una rappresentanza consolare pur non avendo ancora svolto detta funzione.
B3.4 Console generale classe di stipendio 30 con indennità di funzione
Impiegati del servizio consolare ai quali, dopo un’attività di almeno tre anni nella classe di stipendio30, per personalità, conoscenze professionali ed esperienza nonché competenza sociale e dirigenziale è affidata una delle seguenti funzioni di quadro: – direzione di una rappresentanza consolare della categoria G2, – in casi particolari, direzione di una rappresentanza diplomatica della catego- – in casi particolari, funzione di direzione della categoria Z1 alla centrale.
C Servizio di segreteria e specializzato C1 Classe di funzione1
Compiti di segretariato e/o compiti semplici di cancelleria.
C1.1 Segretario amministrativo classe di stipendio 7
Impiegati del servizio di segreteria e specializzato ai quali sono affidati compiti di segretariato corrispondenti alla loro formazione.
C1.2 Segretario amministrativo classe di stipendio10
Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di ampie conoscenze in materia di segretariato e lavorano in modo autonomo. due anni nella classe di stipendio 7, hanno acquisito ampie conoscenze di segretariato e lavorano in modo autonomo.
C1.3 Segretario amministrativo classe di stipendio12
Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dispongono di almeno sei anni di esperienza professionale e ai quali possono essere affidati in modo autonomo compiti di segretariato più impegnativi o lavori semplici di cancelleria o lavori equivalenti. Impiegati del servizio di segreteria e specializzato che dopo un’attività di almeno due anni nella classe di stipendio10 assolvono in modo autonomo anche compiti di segretariato più impegnativi o svolgono lavori semplici di cancelleria o lavori equivalenti.
C1.4 Segretario amministrativo classe di stipendio 13
due anni nella classe di stipendio12, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti di cui al numero C1.3.
C2 Classe di funzione 2
Compiti di assistenza e compiti impegnativi di segretariato. Compiti di specialista nei settori della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C2.1 Team assistant classe di stipendio 14
Impiegati del servizio di segreteria e specializzato con almeno dieci anni di esperienza professionale. due anni nelle classi di stipendio12 o 13: – eseguono in modo autonomo compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione o capiposto o per titolari di funzioni analoghe alla centrale, – eseguono in modo autonomo lavori di assistenza o lavori impegnativi di segretariato per supplenti di capimissione o per titolari di funzioni analoghe alla centrale, o – svolgono semplici compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C2.2 Team assistant classe di stipendio 15
due anni nella classe di stipendio 14, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti di cui al numero C2.1.
C2.3 Team assistant classe di stipendio 16
due anni nelle classi di stipendio 14 o 15: – svolgono in modo autonomo compiti di assistenza o compiti impegnativi di segretariato per capimissione o per titolari di funzioni equivalenti alla centrale, oppure – svolgono importanti compiti specializzati nel settore della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C2.4 Team assistant classe di stipendio 17
due anni nella classe di stipendio 16, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento di compiti di cui al numero C2.3.
C3 Classe di funzione 3
Assunzione, in modo autonomo, di compiti impegnativi specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C3.1 Impiegato specialista classe di stipendio 18
due anni nella classe di stipendio 16 o 17, svolgono in modo autonomo impegnativi compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi o dei servizi consolari o in settori analoghi.
C3.2 Impiegato specialista classe di stipendio 19
due anni nella classe di stipendio 18, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento dei compiti di cui al numero C3.1.
C3.3 Impiegato specialista classe di stipendio20
due anni nelle classi di stipendio 18 o 19, svolgono in modo autonomo difficili compiti specializzati nell’ambito della tutela degli interessi.
C3.4 Impiegato specialista classe di stipendio21
anni nella classe di stipendio20, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento dei compiti di cui al numero C3.3.
C3.5 Impiegato specialista classe di stipendio 22
anni nelle classi di stipendio20 o 21, svolgono in modo autonomo compiti specializzati particolarmente difficili nell’ambito della tutela degli interessi.
C3.6 Impiegato specialista classe di stipendio 23
anni nella classe di stipendio 22, si sono distinti per efficienza, iniziativa, autonomia e senso di responsabilità nell’adempimento dei compiti di cui al numero C3.5.
Congedo pagato all’estero
Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
Decessi Decesso del coniuge, 3 giorni Per impiegati il cui luogo di del convivente, di un servizio è all’estero la durata genitore o di un figlio del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni. Malattia grave e Per la cura di un mem- Fino a 2 giorni Per impiegati il cui luogo di improvvisa di un bro della famiglia col- per ogni evento servizio è all’estero la durata membro della pito improvvisamente del congedo può essere famiglia o di una da una malattia grave o aumentata, in casi motivati, persona di vittima di un infortunio di al massimo quatto giorni. accompagnamento Famiglie mono- Disbrigo di affari inde- Fino a 5 giorni . parentali con rogabili (ad es. accom- per anno civile luogo di servizio pagnamento dei figli dal all’estero medico, a scuola, ecc.) Trasloco con Sistemazione degli 2 giorni cambiamento del affari personali e prepaluogo di servizio razione della partenza all’interno dello per il nuovo luogo di stesso Paese (tra- servizio sferimento in Svizzera o all’estero) Ricerca di un nuovo Fino a 3 giorni alloggio Sopralluogo dell’abi- Fino a 1 giorno tazione di servizio assegnata Trasloco in un’abita- 1 giorno ammobiliate in seguito ad avvenuto trasferimento Trasloco in un’abita- 2 giorni non ammobiliate se il trasloco avviene entro due anni Trasloco in occa- Sistemazione degli Fino a 3 giorni sione del trasfe- affari personali e preparimento in un razione della partenza altro Paese Ricerca di un nuovo Fino a 3 giorni alloggio
Motivo Più precisamente Diritto a Osservazioni
Sopralluogo Fino a 1 giorno dell’abitazione di servizio assegnata Trasloco in un’abita- 1 giorno ammobiliate Trasloco in un’abita- 3 giorni non ammobiliate Deposito e ritiro dei Fino a 2 giorni mobili ed effetti traslocati in Svizzera Partecipazione a Partecipazione a Per la durata del Per impiegati il cui luogo di concorsi di concorsi di ammissione concorso di servizio è all’estero la durata ammissione ammissione del congedo può essere aumentata, in casi motivati, di al massimo due giorni. Trasferimento con Viaggio di trasferimento Da 1 a 3 giorni Impiegati che si servono l’auto con l’auto dell’auto per il trasferimento.
Allegato 4215 (art. 106 e 121)
Importi forfettari per la tutela degli interessi Ammontare delle indennità forfettarie
Supplemento per persone di Classe di funzione Impiegato accompagnamento
Capi delle Importi Importi forfettari Importi Importi forfettari rappresentanze forfettari totali forfettari totali ridotti (con inviti a casa) ridotti (con inviti a casa)
1 - cat. I 24 438 4 072 14 762 1 - cat. II 21 250 4 072 12 726 1 - cat. III 19 125 3 563 11 199 1 - cat. IV 17 532 3 563 10 181 Collaboratori 2 20 558 35 594 3 563 11 199 3 17 850 31 250 3 563 10 690 4 16 314 27 626 3 563 10 181 5 13 573 23 305 3 054 9 672 6 12 153 19 657 3 054 9 163 7 11 878 18 595 3 054 8 654 8 10 272 16 468 2 545 8 145 9 9 558 14 875 2 545 7 636 10 8 562 12 749 2 545 7 127 11 7 864 10 625 2 545 6 108 12 6 534 8 500 2 545 5 090 13 5 206 6 375 2 545 4 072
215 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del DFAE del 28 set. 2005 (RU 2005 4703). Aggiornato dal n. II dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705).
Adeguamento al potere d’acquisto
Indice comparativo L’adeguamento al potere d’acquisto (APA) da applicare dipende dall’indice comparativo calcolato in base a una verifica dei prezzi e a un calcolo continuamente aggiornato. L’APA è stabilito come segue:
Indice APA determinante
75.1* – 80.0 –20 80.1 – 85.0 –15 85.1 – 90.0 –10 90.1 – 95.0 – 5 95.1 – 102,4 0 102,5 – 107,4 +5 107,5 – 112,4 +10 112,5 – 117.4* +15 * Per indici comparativi inferiori o superiori secondo lo stesso modello. Non esiste alcuna limitazione né verso il basso né verso l’alto.