172.220.111.7
Ordinanza
sul personale addetto
alle pulizie di manutenzione
1
del 30 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2010)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 37 capoversi 1 e 4 della legge del 24 marzo 20002 sul
personale federale (LPers),3
ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20014 sul personale federale (OPers).5
Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell’OPers e dell’ordinanza del 3 luglio 20016 sulla protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.
Art. 2 Competenze
La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale addetto alle pulizie di manutenzione7.
Art. 3 Valutazione del personale
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di valutazione del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l’articolo 17 OPers8.
Art. 4 Stipendio
Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell’articolo 36 OPers9. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all’importo massimo della classe di stipendio 1. È fatto salvo l’articolo 7 dell’ordinanza quadro del 20 dicembre 200010 relativa alla legge sul personale federale.11
I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alle pulizie di manutenzione.
Le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno possono essere ricompensate, per anno civile, con premi di prestazione che ammontano fino al 6 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.12
Il DFF fissa lo stipendio iniziale ed emana le disposizioni sull’evoluzione dello stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare all’evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 OPers e sostituirla con importi fissi.13
Art. 5 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.