173.321
Ordinanza dell’Assemblea federale
sui posti di giudice presso il
Tribunale amministrativo federale
del 17 marzo 2017 (Stato 1° aprile 2017)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 1 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 23 gennaio 20172;
visto il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 20173,
decreta:
Art. 1 Posti di giudice
L’organico del Tribunale amministrativo federale comprende al massimo 65 posti di giudice a tempo pieno.
Fino al 31 agosto 2019 possono essere provvisoriamente occupati al massimo 69 posti di giudice a tempo pieno. Dopo questa data i giudici uscenti non sono sostituiti fintanto che il numero dei posti a tempo pieno non è ridotto a 65.
Art. 2 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza dell’Assemblea federale del 17 giugno 20054 sui posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore il 1° aprile 2017.