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Ordinanza sul diritto fondiario rurale

211.412.110 · Raccolta sistematica del diritto federale

Versione del 1 lug 2016

https://lexipedia.io/it/docs/ch/sr-rs-rs/211-412-110/it/ordinanza-sul-diritto-fondiario-rurale

Consultato il 5 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta sistematica del diritto federale
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 apr 2018.

Procedure di consultazione: Pacchetto di ordinanze agricole 2022 (24 gen 2022)

211.412.110

Ordinanza sul diritto fondiario rurale
(ODFR)

del 4 ottobre 1993 (Stato 1° luglio 2016)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR),2 ordina:

Footnotes

  1. [1] RS 211.412.11
  2. [10] RS 910.91

Sezione 1 Valore di reddito

Art. 1 Modo e periodo di calcolo

È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell’azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

Il periodo di calcolo comprende gli anni 1994–2010. Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere considerati per il periodo di calcolo con un’aliquota di interesse medio del 4,41 per cento.3

Art. 24 Stima5

Le istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo figurano nell’allegato1.6

Le norme e le aliquote dell’allegato1 sono vincolanti per gli organi di stima.7 RU 1993 2904

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° feb. 2004

La stima deve tenere conto dell’utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.

Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

Sezione 1a:8 Calcolo dell’unità standard di manodopera

Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell’articolo 3 dell’ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.

A completamento del capoverso1 si applicano i seguenti coefficienti:

  1. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0,016 USM/carico normale

  2. altri animali da reddito in un’azienda 0,011 USM/carico normale d’estivazione

  3. patate 0,039 USM/ha

  4. bacche, piante medicinali e aromatiche 0,323 USM/ha

  5. vigna con torchiatura in proprio 0,323 USM/ha

  6. serra con fondamenta fisse 0,969 USM/ha

  7. tunnel o letti di forzatura 0,485 USM/ha

  8. produzione di funghi in tunnel o edifici 0,065 USM/ara

  9. produzione di funghi prataioli in edifici 0,269 USM/ara

  10. produzione di cicoria belga in edifici 0,269 USM/ara

  11. produzione di germogli in edifici 1,077 USM/ara

  12. ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso) 2,585 USM/ha

  13. coltura di alberi di Natale 0,048 USM/ha

  14. foresta di proprietà dell’azienda 0,013 USM/ha.11

Introdotta dal n. I dell’O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, cpv.1 in vigore dal 1° gen 2016 e cpv. 2–9 dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4487).

Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l’intera superficie degli edifici.

Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell’azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

Per le attività affini all’agricoltura secondo l’articolo 12b dell’ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l’azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.

Per le colture dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.

Sezione 2 Menzione nel registro fondiario

Art. 3 Eccezioni all’obbligo di menzione

Le menzioni previste dall’articolo 86 capoverso1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l’utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 197912 sulla pianificazione del territorio (LPT).

I fondi che fanno parte di un’azienda accessoria non agricola ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all’obbligo di menzione.

Footnotes

  1. [12] RS 700

Art. 4 Cancellazione d’ufficio della menzione

Le autorità che emanano piani d’utilizzazione conformemente alla LPT13 ordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni se queste diventano prive d’oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d’utilizzazione.

Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all’articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d’ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d’oggetto.

Footnotes

  1. [13] RS 700

Sezione 3 Coordinamento della procedura e rimedi giuridici14

Art. 4a15 Coordinamento della procedura

Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l’autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all’autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT16, i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest’ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.

L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell’utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.

Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:

  1. non è possibile rilasciare un’autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure

  2. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.

Footnotes

  1. [16] RS 700

Art. 5 Competenza dell’Ufficio federale di giustizia17

L’Ufficio federale di giustizia è autorizzato a presentare ricorso davanti al Tribunale federale contro le decisioni su ricorso pronunciate dall’autorità

Originario avanti l’art. 5. Nuovo testo giusta l’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).

Introdotto dall’art. 51 dell’O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 2047).

cantonale di ultima istanza che si fondano sulla LDFR o la legge federale del 4 ottobre 198518 sull’affitto agricolo.19

Le decisioni pronunciate dall’autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all’Ufficio federale di giustizia.

Footnotes

  1. [18] RS 221.213.2

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

  1. l’ordinanza del 28 dicembre 195120 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;

  2. l’ordinanza del 16 novembre 194521 su lo sdebitamento di poderi agricoli;

  3. l’ordinanza del 16 novembre 194522 intesa a prevenire l’indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;

  4. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191723 concernente il pegno sul bestiame.

Footnotes

  1. [23] RS 211.423.1

Art. 7 Modificazione del diritto previgente

...24

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

Nuovo testo giusta il n. II18 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

[RU 1951 1329,1979 804,1986 975]

[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4]

[CS 9 145]

Le mod. possono essere consultate alla RU 1993 2904.

Allegato 125

L’all. non è pubblicato nella RU, è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna (RU 1995 1147, 2003 4539).

Allegato 226

Introdotto dal n. II dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5147). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell’O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).