211.432.2
Ordinanza concernente la misurazione ufficiale
(OMU)
del 18 novembre 1992 (Stato 25 marzo 2003)
Il Consiglio federale svizzero, visti l’articolo 950 capoverso2 del Codice civile svizzero1; gli articoli 38 capoverso1 e 42 capoverso1 del titolo finale dello stesso; l’articolo2 capoverso2 della legge federale del 21 giugno 19352 concernente l’allestimento di nuove carte nazionali; nonché l’articolo 7 del decreto federale del 20 marzo 19923 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale, ordina:
Capitolo primo Disposizioni generali
Art. 1 Definizione e scopo
Sono considerate come misurazioni ufficiali, nel senso previsto dal Codice civile svizzero, le misurazioni catastali per l’impianto e la tenuta del registro fondiario riconosciute dalla Confederazione.
I dati della misurazione ufficiale devono servire come base per l’elaborazione e l’esercizio di sistemi d’informazione del territorio e potere essere usati per scopi pubblici e privati.
Art. 2 Obbligo del rilevamento
La misurazione ufficiale si estende a tutto il territorio della Confederazione.
In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui sarebbe necessario un riordino fondiario o selvicolo, considerato però dai servizi cantonali competenti irrealizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi al livello d’informazione «beni immobili» devono essere eseguiti secondo un procedimento semplificato. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Dipartimento) definisce i principi del procedimento in modo tale che i risultati dei lavori possano servire alla misurazione ufficiale.4 RU 1992 2446
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Art. 35 Piano di realizzazione
La Confederazione stabilisce la strategia per i lavori di misurazione previa consultazione dei Cantoni e concorda con essi un piano di realizzazione a medio e a lungo termine. I Cantoni provvedono all’attuazione di tale piano.
Art. 4 Impianti militari
È fatta riserva delle prescrizioni sulla misurazione di impianti militari che derogano alla presente ordinanza.
Capitolo secondo: Contenuto della misurazione ufficiale
Art. 5 Componenti della misurazione ufficiale
Sono componenti della misurazione ufficiale:
i punti fissi e i segni di terminazione;
6 i dati secondo il modello dei dati della misurazione ufficiale;
7 il piano per il registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale allestiti per la tenuta del registro fondiario;
i documenti tecnici da allestire;
le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.
Art. 68 Modello dei dati della misurazione ufficiale
Il modello dei dati descrive il contenuto, conformemente al catalogo degli oggetti, e la struttura dei dati in un linguaggio di descrizione dei dati normalizzato.
Il catalogo degli oggetti comprende i livelli d’informazione seguenti:
i punti fissi;
la copertura del suolo;
gli oggetti singoli;
l’altimetria;
la nomenclatura;
i beni immobili;
le condotte sotterranee;
le suddivisioni amministrative.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Il livello d’informazione «beni immobili» comprende anche i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie.
Art. 6bis9 Competenze del Dipartimento
Il Dipartimento definisce il catalogo degli oggetti e stabilisce i dati da rilevare, la loro esattezza e attendibilità nonché le altre esigenze relative.
Per assicurare a lungo termine la disponibilità dei dati della misurazione ufficiale e la loro compatibilità con altri sistemi d’informazione, esso stabilisce il linguaggio di descrizione dei dati normalizzato e l’interfaccia della misurazione ufficiale (IMU).
Esso stabilisce il contenuto degli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale nonché quello degli altri documenti tecnici da allestire e ne disciplina la tenuta a giorno e la manutenzione.
Art. 710 Piano per il registro fondiario
Il piano per il registro fondiario è l’estratto grafico allestito sulla base dei dati della misurazione ufficiale che, come parte integrante del registro fondiario, delimita i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti nonché le miniere, differenziati secondo la superficie; ad esso è conferito in quanto elemento costitutivo del registro fondiario l’effetto giuridico ai sensi del Codice civile svizzero.
Nel piano per il registro fondiario deve essere indicato il contenuto dei livelli d’informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli», «nomenclatura», «beni immobili», «condotte sotterranee» e «parti delle suddivisioni amministrative».
I Cantoni possono prescrivere che oltre ai dati della misurazione ufficiale anche i confini delle servitù siano rappresentati, sempreché sia possibile una chiara definizione planimetrica.
La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) stabilisce come debba essere rappresentato il piano per il registro fondiario.
Art. 8 e 911
Art. 1012 Ampliamenti cantonali del modello dei dati della Confederazione
I Cantoni possono ampliare i contenuti della misurazione ufficiale previsti dal diritto federale nei limiti stabiliti dal Dipartimento e prescrivere esigenze supplementari in materia di misurazione.
Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Abrogati dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Capitolo terzo: Demarcazione
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 11 Definizione ed estensione
La demarcazione comprende l’accertamento dei confini e la posa dei segni di terminazione.
Devono essere fissati con termini i confini territoriali, i confini degli immobili nonché i confini di diritti per sé stanti e permanenti (sempre che possano essere differenziati secondo la superficie).
Art. 12 Diritto cantonale
Nei limiti della presente ordinanza i Cantoni emanano prescrizioni sulla demarcazione.
Sezione 2 Accertamento dei confini
Art. 13 Procedura
Di norma l’accertamento dei confini avviene sul posto.
I Cantoni possono disporre che l’accertamento dei confini avvenga in base a piani, riprese fotogrammetriche o altri documenti idonei:
13 nelle zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola14 nonché in quelle non produttive;
nell’ambito della tenuta a giorno, sempreché i proprietari interessati diano il loro consenso.
Art. 14 Tracciato dei confini
Si deve tendere a una semplificazione del tracciato dei confini mediante operazioni di rettifica.
Quale linea di confine vale la retta o l’arco di cerchio tra due punti del confine.
Sezione 3 Posa dei segni di terminazione
Art. 15 Principio
I segni di terminazione devono essere posati in modo che i confini siano sempre riconoscibili sul terreno o siano facilmente reperibili con mezzi semplici.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Art. 16 Momento della posa
Di regola i segni di terminazione devono essere posati prima del rilevamento dei dati del livello d’informazione «beni immobili».
La posa di singoli segni di terminazione può avvenire dopo il rilevamento dei dati giusta il capoverso1:
nell’ambito della tenuta a giorno, se l’accertamento dei confini non è avvenuto sul posto;
se per un motivo importante non è possibile o opportuno eseguire prima questo lavoro.
I segni di terminazione mancanti ai sensi del capoverso2 devono essere posati non appena le circostanze lo permettano.
Art. 17 Rinuncia
Se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben riconoscibili in ogni tempo si rinuncia, di regola, alla posa dei segni di terminazione.
I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:
nelle regioni in cui beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie devono fare oggetto di riordino fondiario;
15 per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause;
16 in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.
Capitolo quarto: Primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 18 Definizioni
Per primo rilevamento s’intende l’allestimento delle componenti della misurazione ufficiale nelle regioni per le quali non esiste una misurazione ufficiale riconosciuta definitivamente nonché nelle regioni ai sensi dell’articolo 51 capoversi3 e 4.
Per rinnovamento s’intende l’allestimento delle componenti della misurazione ufficiale secondo il nuovo regime mediante trasformazione e completamento di una misurazione ufficiale riconosciuta come definitiva.
Per tenuta a giorno s’intende l’adeguamento delle componenti della misurazione ufficiale alle mutate situazioni giuridiche ed effettive.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Art. 19 Metodo
La Direzione federale delle misurazioni catastali può emanare direttive concernenti il primo rilevamento, il rinnovamento e la tenuta a giorno.
Art. 2017 Sistema di riferimento geodetico
La misurazione ufficiale si fonda sul sistema di riferimento CH1903 della misurazione nazionale svizzera.
Esso è definito da:
il punto fondamentale del centro meridiano del vecchio osservatorio di Berna;
la proiezione cilindrica conforme ad asse obliquo sull’ellissoide di Bessel 1841;
il sistema di coordinate piane e rettangolari con le coordinate Y = 600 000.000 m e X = 200 000.000 m per il punto fondamentale;
la «Pierre du Niton» a Ginevra come punto d’origine del sistema altimetrico usuale a 373,600 metri sul livello del mare.
Le coordinate e le altimetrie dei punti fissi della misurazione nazionale nel sistema di riferimento CH1903 costituiscono i quadri di riferimento ufficiali della misurazione nazionale 1903 (MN03) per la planimetria e della livellazione nazionale 1902 (LF02) per l’altimetria.
In casi giustificati, il Dipartimento può autorizzare l’utilizzazione di un nuovo quadro di riferimento per la misurazione nazionale.
Art. 21 Data dell’esecuzione
Nell’ambito del piano di realizzazione i Cantoni determinano la data d’esecuzione delle singole misurazioni.18
I Cantoni possono stabilire che il primo rilevamento e il rinnovamento vengano e seguiti a tappe. Ogni tappa comprende almeno un livello d’informazione completo conformemente al modello dei dati e si estende a un più vasto territorio contiguo; la prima tappa deve comprendere il livello d’informazione «punti fissi». La D+M può eccezionalmente autorizzare un’altra procedura se essa sembra adeguata dal punto di vista tecnico.19
Essi ordinano l’esecuzione dopo avere inteso i Comuni.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Sezione 2 Tenuta a giorno
Art. 22 Principio
Tutte le componenti della misurazione ufficiale soggiacciono all’obbligo della tenuta a giorno.
Art. 23 Tenuta a giorno permanente
Le componenti della misurazione ufficiale, per la cui tenuta a giorno può essere istituito un sistema di comunicazione delle mutazioni, devono essere aggiornate tempestivamente a modifica avvenuta.
I Cantoni organizzano il sistema di comunicazione e fissano i termini della tenuta a giorno.
Art. 24 Tenuta a giorno periodica
Tutti i dati che non soggiacciono alla tenuta a giorno permanente devono essere aggiornati periodicamente.
Ciascuna tenuta a giorno periodica deve estendersi ad un più vasto territorio contiguo.
Di regola, il ciclo della tenuta a giorno non può superare i dieci anni.
Art. 25 Tenuta a giorno e registro fondiario
L’ufficiale del registro fondiario può iscrivere nel registro fondiario la divisione o riunione di fondi nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie solo qualora venga esibito il documento di mutazione firmato dall’ingegnere geometra patentato competente.20
Per il rimanente i Cantoni disciplinano le relazioni tra misurazione ufficiale e registro fondiario.
Sezione 3 Verifica
Art. 26
L’autorità cantonale di vigilanza sulle misurazioni esamina, secondo le direttive della Direzione federale delle misurazioni catastali, qualità e completezza di tutte le componenti della misurazione ufficiale. È fatta riserva del capoverso2.
L’esecuzione della verifica dei punti fissi planimetrici2 nonché dei punti fissi altimetrici2 compete all’Ufficio federale di topografia. Il Dipartimento21 definisce i termini «punto fisso planimetrico» e «punto fisso altimetrico».
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Sezione 4 Procedura d’opposizione, approvazione e indennizzo
Art. 27 Esame preliminare
Terminata la verifica, la D+M esamina se le esigenze della Confederazione sono state rispettate. Essa designa i documenti da presentare.22
Essa comunica al Cantone il risultato dell’esame in un rapporto e gli garantisce il versamento dell’indennizzo, sempre che siano state corrette le carenze rilevate.
Eventuali carenze rilevate nel rapporto devono essere corrette prima del deposito pubblico.
La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all’esame preliminare.23
Art. 28 Deposito pubblico
Terminato il primo rilevamento o un rinnovamento, se sono toccati i diritti dei proprietari fondiari, occorre attuare un deposito pubblico con procedura d’opposizione.
Il deposito pubblico deve permettere ai proprietari fondiari d’informarsi sui lavori di misurazione, affinché possano essere corretti gli errori manifesti concernenti il tracciato dei confini.
I Cantoni disciplinano la procedura, tenendo conto dei principi seguenti:
il deposito pubblico dura trenta giorni;
24 il piano del registro fondiario e gli altri estratti dei dati della misurazione ufficiale, allestiti in vista della tenuta del registro fondiario, sono pubblicati;
i proprietari fondiari sono informati dell’apertura del deposito pubblico con lettera raccomandata indicante i numeri delle particelle toccate e la relativa superficie;
il proprietario fondiario che lo richiede può ottenere copie di un estratto del piano concernente determinati suoi fondi o diritti distinti e permanenti differenziati secondo la superficie;
la decisione presa in occasione della procedura d’opposizione deve potere essere devoluta almeno ad un’autorità cantonale che esamina liberamente tale decisione.
Art. 2925 Approvazione
Ultimata la procedura di deposito pubblico, compresa la liquidazione di opposizioni presentate in prima istanza, l’autorità cantonale competente approva, indipen-
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
dentemente dalle controversie non ancora liquidate in via giudiziaria, i dati della misurazione ufficiale e gli estratti allestiti sulla loro base, segnatamente il piano per il registro fondiario, sempre che il risultato di un eventuale esame preliminare sia positivo e che le carenze constatate siano state corrette.
Con l’approvazione, questi elementi della misurazione assumono la forza probatoria di documenti pubblici.
Art. 3026 Riconoscimento da parte della Confederazione
I lavori di misurazione sono riconosciuti come misurazione ufficiale conforme al diritto federale (art.1 cpv. 1) se:
i lavori soddisfano le esigenze dell’eventuale rapporto della D+M conformemente all’articolo 27 capoverso2;
la procedura di deposito non è sfociata in adeguamenti contrari al diritto federale;
l’opera è stata approvata dal Cantone.
Art. 30bis27 Indennizzo da parte della Confederazione
La Confederazione e il Cantone concordano gli indennizzi, in funzione dei costi o forfetari, versati dalla Confederazione e stabiliscono le modalità di pagamento.
L’ammontare dell’indennizzo della Confederazione è stabilito definitivamente all’atto del riconoscimento.
Capitolo quinto: Conservazione della misurazione ufficiale
Art. 31 Manutenzione
Le componenti della misurazione ufficiale devono essere conservate in modo tale che l’integralità e la qualità siano garantite in ogni momento.28
Il Dipartimento emana istruzioni sulle esigenze d’ordine tecnico e organizzativo per la manutenzione della misurazione ufficiale, segnatamente sulla sicurezza dei dati.
Art. 3229
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Capitolo sesto: Diffusione di estratti della misurazione ufficiale
Sezione 1 Carattere pubblico della misurazione ufficiale
Art. 33
I dati della misurazione ufficiale sono pubblici.
Sezione 2 Consultazione e diffusione
Art. 34 Principio
Chiunque faccia richiesta può consultare i dati della misurazione ufficiale o ottenere estratti o valutazioni.
Se ragioni d’interesse pubblico lo esigono, i Cantoni possono vincolare la consultazione e la diffusione a oneri e condizioni.
La rimessa di estratti può in particolare essere subordinata al fatto che il richiedente:
adempia gli obblighi risultanti dalla presente ordinanza nonché dall’ordinanza del 9 settembre 199830 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (ORDMU); e
fornisca garanzie adeguate per l’adempimento degli obblighi risultanti dall’ORDMU, che potrebbero risultare in seguito a riproduzione all’estero dei dati diffusi.31 3 I Cantoni designano chi è autorizzato a diffondere estratti e valutazioni della misurazione ufficiale.
Art. 35 Informazioni complementari
L’utente che riceve un estratto o una valutazione della misurazione ufficiale deve essere informato, tenuto conto dell’utilizzazione prevista, segnatamente:
sull’attualità e qualità dei dati utilizzati;
sulla loro completezza e grado di generalizzazione.
Art. 36 Accesso diretto
I Cantoni disciplinano l’accesso diretto con mezzi informatici ai dati della misurazione ufficiale. Tale accesso è garantito dall’interfaccia della misurazione ufficiale definita dalla Confederazione. I Cantoni si pronunciano nel caso singolo sotto forma di decisione.
Introdotto dall’art. 28 dell’O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622).
In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l’utente stesso deve ricercare indicazioni concernenti attualità, qualità e completezza dei dati.
Art. 37 Attestazione dell’esattezza
La persona autorizzata a rimettere estratti del piano del registro fondiario ne attesta l’esattezza firmandoli.
Se l’utente lo esige, tale persona attesta l’esattezza degli altri estratti e valutazioni della misurazione ufficiale.
In caso di accesso diretto con mezzi informatici, l’utente stesso deve richiedere l’attestato dell’esattezza.
Art. 38 Emolumenti
Per la rimessa di estratti e valutazioni della misurazione ufficiale è in principio dovuto un emolumento.
Il Cantone fissa l’ammontare dell’emolumento nonché le modalità di pagamento e può precisare l’utilizzazione coperta con l’emolumento versato.32
Nel calcolare l’emolumento le prestazioni antecedenti volte a ridurre i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato possono venir tenute adeguatamente in considerazione, a dipendenza dell’uso previsto degli estratti e delle valutazioni ritirati.33
Agli uffici dell’Amministrazione generale della Confederazione possono essere fatturati unicamente i costi dovuti al mandato e al tempo impiegato.34
Art. 3935 Utilizzazione commerciale
La riproduzione di dati della misurazione ufficiale è retta dall’ORDMU36.
Fanno eccezione le riproduzioni che:
non servono né per la pubblicazione né per scopi professionali; o
avvengono nell’ambito dell’uso previsto ai sensi dell’articolo 38 capoverso2.
Nuovo testo giusta l’art. 28 dell’O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622).
Introdotto dall’art. 28 dell’O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta l’art. 28 dell’O del 9 set. 1998 sulla riproduzione di dati della misurazione ufficiale (RS 510.622).
Capitolo settimo: Organizzazione ed esecuzione
Sezione 1 Direzione generale e alta sorveglianza
Art. 40 Servizio specializzato della Confederazione
Il servizio specializzato della Confederazione è la D+M. Essa è diretta da un ingegnere geometra patentato.37
Ad essa spettano la direzione generale e l’alta sorveglianza in materia di misurazione ufficiale.
Essa cura l’applicazione delle norme e degli standard tecnici previsti nel settore dei dati d’incidenza territoriale della Confederazione.38
Essa assicura inoltre il coordinamento tra la misurazione ufficiale e altri progetti federali di misurazione, consiglia gli uffici federali nell’ambito della raccolta dei dati della misurazione ufficiale e rappresenta gli interessi della Confederazione nei confronti dei Cantoni e di terzi.39
In collaborazione con i servizi cantonali di vigilanza sulle misurazioni, essa è autorizzata, nell’adempimento del suo compito, a tenere un registro dei dati concernente i differenti lavori di misurazione e i relativi assuntori responsabili.40
Art. 4141 Servizio di volo
Il servizio di volo dell’Ufficio federale di topografia è a disposizione per eseguire le riprese aerofotogrammetriche della misurazione ufficiale.
Sezione 2 Vigilanza cantonale
Art. 42
I Cantoni designano un servizio di vigilanza sulle misurazioni diretto da un ingegnere geometra patentato.
Detto servizio dirige, sorveglia e verifica i lavori della misurazione ufficiale; cura inoltre la coordinazione di altri progetti di misurazione e sistemi d’informazione del territorio con la misurazione ufficiale.
Dietro rimborso dei costi il Cantone può affidare, in tutto o in parte, alla Direzione federale delle misurazioni catastali, i compiti di vigilanza sulle misurazioni, qualora non fosse in grado di assolverli.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Sezione 3 Esecuzione della misurazione ufficiale
Art. 43 Esecuzione
Il Cantone disciplina l’esecuzione della misurazione ufficiale.
Art. 44 Diritto d’eseguire i lavori
1I Cantoni disciplinano l’esecuzione dei lavori da parte di ingegneri geometri patentati e di altri specialisti della misurazione mediante contratti d’appalto o istruzioni di servizio. E’ fatto salvo l’articolo 46.42
I lavori non eseguiti direttamente dal Cantone concernenti i livelli d’informazione «punti fissi», «beni immobili», «nomenclatura», «suddivisioni amministrative» e quelli relativi alla conservazione della misurazione ufficiale possono essere affidati solo a:
Comuni, altri enti di diritto pubblico o persone giuridiche di diritto pubblico che dispongono di un proprio ufficio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato;
ingegneri geometri patentati.43 3 I contratti e le istruzioni di servizio devono essere approvati dalla Direzione federale delle misurazioni catastali se si tratta:
di lavori di terminazione per i quali la Confederazione accorda indennizzi;
di primi rilevamenti, rinnovamenti, tenuta a giorno periodica o numerizzazioni provvisorie.
La Confederazione e il Cantone possono convenire di rinunciare all’approvazione dei contratti e delle istruzioni di servizio.44
Art. 45 Aggiudicazione dei lavori
L’aggiudicazione dei lavori di terminazione, di primo rilevamento, di rinnovamento e di numerizzazione provvisoria a imprenditori privati avviene di norma per gara pubblica.
I Cantoni disciplinano la procedura di gara pubblica.
Art. 46 Lavori sui terreni delle ferrovie
D’intesa con il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, le aziende ferroviarie soggette alla legge federale del 20 dicembre 195745 sulle ferrovie sono autorizzate a effettuare determinati lavori di misurazione ufficiale sui loro terreni,
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Introdotto dal n. I dell’O del 28 gen. 1998 (RU 1998 270). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
nella misura in cui dispongano di un servizio proprio di misurazione diretto da un ingegnere geometra patentato.
Per i progetti di primo rilevamento, rinnovamento e tenuta a giorno, devono essere ascoltate le aziende ferroviarie ai sensi del capoverso1. I dati dei livelli d’informazione «punti fissi», «copertura del suolo», «oggetti singoli» e «altimetria», rilevati conformemente ai principi e alle esigenze della misurazione ufficiale dalle aziende ferroviarie, devono essere ripresi nella misurazione ufficiale.46 3I Cantoni e le aziende ferroviarie convengono l’indennizzo delle prestazioni secondo i capoversi1 e 2.
Capitolo ottavo: Sussidi federali e costi residui
Sezione 1 Indennizzi federali47
Art. 47 Spese computabili
Sono computabili unicamente le spese sopportate per l’adempimento dei compiti conforme alle prescrizioni e al principio dell’economicità.
Sono esclusi dal calcolo segnatamente:
le spese per la manutenzione;
48 le spese cagionate dagli ampliamenti cantonali;
le spese di vigilanza cantonale in materia di misurazione;
gli indennizzi pagati agli organi cantonali e comunali per la collaborazione da essi prestata in materia di terminazione e misurazione;
le spese della verifica cantonale e del deposito pubblico;
gli indennizzi per i danni cagionati alle colture durante i lavori di misurazione;
gli interessi di anticipazioni per il costo dei lavori di terminazione e misurazione;
le spese suppletive risultanti dall’inosservanza, da parte dei contraenti, delle clausole del contratto o delle prescrizioni applicabili.
Art. 48 Calcolo delle spese computabili
Per i lavori aggiudicati sulla base di una gara pubblica, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l’articolo 47.
I Cantoni fissano gli indennizzi per i lavori che vengono eseguiti dal Cantone stesso, da un ufficio comunale delle misurazioni o da un’azienda pubblica nonché
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
per quelli che, per un motivo importante, non possono essere aggiudicati sulla base di una gara pubblica.
Gli indennizzi la cui determinazione è di competenza dei Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.
Art. 48bis49 Indennizzi forfetari
I principi di cui all’articolo 47 sono applicabili per analogia alle convenzioni concluse tra la Confederazione e il Cantone in materia di indennizzi forfetari.
Sezione 2 Costi residui
Art. 4950
I Cantoni stabiliscono chi debba sopportare i costi ancora scoperti dopo deduzione degli indennizzi federali.
Capitolo nono: Disposizioni finali
Sezione 1 Abrogazione del diritto previgente
Art. 50 Abrogazione
Sono abrogati: 1. l’istruzione del 10 giugno 191951 concernente la triangolazione di IV ordine; 2. l’istruzione del 10 giugno 191952 concernente la terminazione e la misurazione particellare; 3. il decreto del Consiglio federale del 6 gennaio 192053 che abroga il decreto del 17 novembre 1911 accordando sussidi federali alle spese per l’assicurazione dei punti poligonometrici; 4. l’ordinanza del 12 maggio 197154 concernente la misurazione catastale.
Introdotto dal n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
[CS 2 552]
[CS 2 576, 1991 370 all. n.2]
[CS 2 645]
[RU 1971 704; RS 172.068 all. n. 2]
Sezione 2 Disposizioni transitorie
Art. 51 Adattamento delle misurazioni esistenti
Le misurazioni riconosciute provvisoriamente devono essere sostituite da un primo rilevamento conformemente alle presenti disposizioni.
Fatto salvo il capoverso3, le misurazioni riconosciute definitivamente devono essere rinnovate.
Il Dipartimento stabilisce quali misurazioni riconosciute definitivamente, allestite sulla base delle disposizioni anteriori al 10 giugno 1919, debbano essere sostituite da un primo rilevamento conformemente al nuovo regime.
Per le misurazioni riconosciute definitivamente, la cui rete dei punti fissi non è stata stabilita nel sistema di coordinate nazionali, i lavori d’adattamento di tale rete alle nuove disposizioni equivalgono a un primo rilevamento.
Art. 52 Prime misurazioni, rinnovamenti e misurazioni in corso d’esecuzione
Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni determina se le prime misurazioni e i rinnovamenti iniziati meno di due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza debbano essere eseguiti secondo il vecchio o il nuovo regime.
Ilservizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d’intesa con la Direzione federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza debbano essere portate a termine conformemente al nuovo regime.
Art. 53 Tenuta a giorno delle vecchie misurazioni
Il servizio cantonale di vigilanza sulle misurazioni, d’intesa con la Direzione federale delle misurazioni catastali, decide se, ed eventualmente fino a che punto, le misurazioni attuate secondo il vecchio regime debbano essere aggiornate conformemente al nuovo regime.
Art. 54 Validità del diritto previgente
Per i lavori eseguiti o proseguiti conformemente al vecchio regime, giusta una decisione cantonale ai sensi degli articoli 52 e 53, restano applicabili l’istruzione del 10 giugno 191955 concernente la terminazione e la misurazione particellare e l’ordinanza del 12 maggio 197156 concernente la misurazione ufficiale.
[CS 2 576; RU 1980 106]
[RU 1971 704; RS 172.068 all. n. 2]
Art. 5557 Piano corografico
I Cantoni possono stabilire che i piani corografici originali o relative riproduzioni vengano allestiti fintanto che non siano disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.
I piani corografici esistenti devono essere tenuti a giorno nei settori in cui non sono disponibili i dati della misurazione ufficiale necessari alla loro sostituzione.
La Confederazione partecipa alle spese unicamente nella misura in cui non esista una misurazione ufficiale conformemente alle nuove disposizioni.
Art. 56 Provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari
Le numerizzazioni provvisorie sono considerate provvedimenti speciali per la conservazione delle misurazioni particellari ai sensi dell’articolo 5 capoverso3 del decreto federale del 20 marzo 199258 concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale.59
Per numerizzazione provvisoria s’intende la trasformazione di una misurazione ufficiale, riconosciuta come provvisoria o definitiva e attuata secondo il vecchio regime, in una forma numerica completa qualora le esigenze poste ad una misurazione ufficiale secondo il nuovo regime non siano soddisfatte o lo siano soltanto parzialmente.
Numerizzazioni provvisorie sono considerate misurazioni secondo il vecchio ordinamento.
Il Dipartimento di giustizia e polizia stabilisce le esigenze cui deve soddisfare la numerizzazione provvisoria.
Art. 57 Percezione degli emolumenti
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Sezione 3 Entrata in vigore
Art. 58
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1993.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 mar. 2003 (RU 2003 507).