232.119
Ordinanza 232.119 concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
del 23 dicembre 1971 (Stato il 1° luglio 1995)
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 50 della legge federale del 28 agosto 19921) sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla protezione dei marchi, LPM),2) ordina:
Art. 1 Definizione di orologio
Per orologi s'intendono gli apparecchi di cronometria, il cui movimento non superi
millimetri di larghezza, di lunghezza o di diametro, oppure il cui spessore, piastra e ponti inclusi, non superi i 12 millimetri.
Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza e il diametro, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.
Art. 1a3 ) Definizione dell'orologio svizzero
È considerato orologio svizzero l'orologio:
il cui movimento è svizzero;
il cui movimento è assiemato in Svizzera e
il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera.
Art. 2 Definizione del movimento dell'orologio 4)
È considerato movimento svizzero il movimento:
che è stato assiemato in Svizzera;
che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera e
che è di fabbricazione svizzera per il 50 per cento almeno del valore di tutti i pezzi costitutivi, ma senza il costo dell'assiematura. 4) 2 Per il calcolo del valore delle parti staccate di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:
il costo del quadrante e delle sfere va preso in considerazione soltanto se gli stessi sono stati montati in Svizzera;
RU 1971 1915 1229).
b. i costi di assiematura possono essere presi in considerazione quando, a seguito d'una stretta cooperazione industriale, esiste l'equivalenza di qualità per i pezzi staccati stranieri e quelli svizzeri, garantita da una procedura d'autenticazione stabilita da un trattato internazionale.
Art. 31 ) Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera»
Il nome «Svizzera», le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera», «qualità svizzera» oppure altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con esso, devono essere utilizzate unicamente per gli orologi e i movimenti svizzeri.
Se l'orologio non è svizzero, le denominazioni che figurano nel capoverso 1 possono tuttavia essere apposte sui movimenti svizzeri a condizione che esse non siano visibili all'acquirente dell'orologio.
La menzione «movimento svizzero» può essere apposta sugli orologi che contengono un movimento svizzero. Il termine «movimento» deve presentare per tutte le lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di quelle della denominazione «Svizzera».
I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora tali designazioni venissero usate tradotte (in particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss Movement») oppure con un accenno all'effettiva provenienza dell'orologio, con l'aggiunta di parole quali «genere», «tipo», «façon» o in combinazione con altre parole.
Per uso s'intende, oltre all'apposizione di tale indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi anche:
la vendita, l'offerta di vendita o la messa in circolazione di orologi con una siffatta indicazione;
l'apposizione di tale designazione su insegne, annunci, prospetti, fatture, lettere o carte di commercio.
Art. 42 ) Apposizione dell'indicazione di provenienza a. Sulla cassa
È svizzera la cassa d'orologio che è stata sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (quale la punzonatura, la tornitura o la pulitura), che è stata montata e controllata in Svizzera e la cui lavorazione in Svizzera incide in ragione di almeno il 50 per cento sul costo di fabbricazione, escluso il materiale.
Le designazioni di cui all'articolo3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su casse destinate a orologi ai sensi dell'articolo 1a.3 1) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). Vedi anche le disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo. 2) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620). 3) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218).
La designazione «cassa svizzera» o la sua traduzione può essere apposta su casse d'orologi svizzere non destinate a orologi svizzeri ai sensi dell'articolo 1a. Se queste designazioni sono apposte all'esterno della cassa, anche la provenienza dell'orologio o dei movimenti d'orologio deve essere indicata in modo visibile sull'orologio.1)
e 5 ...2
Art. 53 ) b.sul quadrante
Le designazioni di cui all'articolo3 capoversi 1 e 4 possono essere apposte solo su quadranti destinati a orologi rispondenti ai criteri dell'articolo 1a. ...4
Per i quadranti svizzeri, destinati ad orologi non svizzeri ai sensi dell'articolo 1a si può apporre, sul dorso, la menzione «quadrante svizzero», o la sua traduzione.
Art. 65 ) c. Su altre parti staccate
Le designazioni di cui all'articolo3 capoversi 1 e 4 possono solo essere apposte su parti staccate destinate a orologi ai sensi dell'articolo 1a.
I movimenti grezzi svizzeri esportati nonché i movimenti d'orologio creati sulla base di tali movimenti grezzi possono recare la designazione «Swiss parts».
Art. 76 ) Campioni e collezioni
Nonostante gli articoli3 capoverso2 nonché4 a 6, le casse, i quadranti e le altre parti staccate possono portare indicazioni di provenienza svizzere allorché:3)
sono esportati separatamente come campioni o collezioni campionarie,
sono fabbricati in Svizzera e
non vengono destinati alla vendita.
Art. 87 ) Disposizioni penali
Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza soggiacciono alle disposizioni penali della LPM.
1) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). 2) Abrogati dal n. I dell'O del 29 mar. 1995 (RU 1995 1218). 3) Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 mag. 1992, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 1229). 4) Per.2 abrogato dal n. I dell'O del 29 mar. 1995 (RU 1995 1218). 5) Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1978 (RU 1978 1620). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 mar. 1995, in vigore dal 1° mag. 1995 (RU 1995 1218). 6) Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1620). 7) Art. 6 originario. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 dic. 1992, in vigore dal 1° apr. 1993 (RU 1993 312).
Art. 96 ) Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1972.
Disposizione finale della modificazione del 27 maggio 19921) Le aziende che, alla data dell'entrata in vigore della presente modificazione hanno già utilizzato in modo lecito e duraturo le designazioni protette ai sensi dell'articolo
capoversi 1 e 4, hanno diritto di continuare l'utilizzazione durante cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente modificazione, anche se l'assiematura e il controllo finale da parte del fabbricante avvengono all'estero.
6) Art. 7 originario.