235.2
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
del 24 marzo 2000 (Stato 2 agosto 2000)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 164 capoverso1 lettere e, g della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 19992, decreta:
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina il trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). Le collezioni di dati gestite in seno al Dipartimento possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.
Art. 2 Azioni di mantenimento della pace e buoni uffici
Per la pianificazione e l’esecuzione delle missioni nell’ambito di azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che prendono parte a tali missioni.
Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessari in via eccezionale per una determinata missione, possono essere trattati anche dati relativi all’appartenenza religiosa.
I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono essere comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità amministrative competenti a livello operativo per l’impiego di personale per azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici. Al servizio medico o all’Ufficio federale dell’assicurazione militare possono essere comunicati i dati relativi alla salute necessari per adempiere i loro compiti legali.
Art. 3 Familiari del personale del Dipartimento
Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare all’estero una persona accompagnata dai familiari e di stimare i rischi legati alla situazione personale, i servizi del personale del Dipartimento possono trattare dati relativi ai familiari.
Per quanto concerne i coniugi, possono trattare dati relativi a generalità, formazione e cittadinanza. Se necessario per una determinata missione, i dati possono RU 2000 1915 comprendere anche informazioni relative alla salute e, in via eccezionale, all’appartenenza religiosa e all’attività professionale.
Per quanto concerne gli altri familiari, possono trattare, se necessario per una determinata missione, dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all’appartenenza religiosa.
I dati di cui al presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute. Questi possono essere trasmessi all’assicuratore malattie del Dipartimento se è necessario ai fini del pagamento delle spese di trattamento. Sono conservati in incarti speciali.
Art. 4 Persone all’estero
Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro d’immatricolazione con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.
Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti:
gli Svizzeri all’estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all’estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli, nell’ambito della tutela degli interessi privati svizzeri;
le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri.
Le collezioni di dati possono contenere:
le segnalazioni e le foto necessarie per il rilascio e la proroga di documenti d’identità; nonché
i dati personali degni di particolare protezione relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.
Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento possono trasmettersi i dati di cui al capoverso3 in forma elettronica, per quanto necessario per adempiere i loro compiti.
Art. 5 Obblighi di diritto internazionale della Svizzera
Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, la Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono collezioni elettroniche di dati concernenti:
i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera;
i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;
i membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;
i membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza per il disarmo in Svizzera;
i membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni a questi equiparate in Svizzera;
i membri delle missioni speciali in Svizzera;
le persone impiegate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera;
le persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere a-g.
I dati rilevati servono per:
il trattamento delle questioni legate all’accreditamento e alla dimora delle persone interessate;
il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.
Per adempiere i loro obblighi e compiti di cui ai capoversi1 e 2 e partecipare alla soluzione di controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso1, i servizi competenti del Dipartimento possono trattare anche manualmente dati personali degni di particolare protezione, in particolare dati relativi a misure di assistenza sociale e a misure amministrative e penali.
I dati personali necessari per allestire le carte di legittimazione e la fotografia della persona interessata possono essere trasmessi elettronicamente alla ditta che produce le carte di legittimazione.
I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali, se queste ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti o se i dati contribuiscono a comporre controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso1.
Art. 6 Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale emana disposizioni esecutive concernenti:
l’organizzazione e la gestione delle collezioni elettroniche di dati;
i cataloghi dei dati da rilevare;
l’accesso ai dati;
il diritto di trattamento;
la durata di conservazione;
l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 24 marzo 20003 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali.
Data dell'entrata in vigore: il 1° settembre 20004
DCF del 13 lug. 2000 (RU 2000 1915).
Modifica del diritto vigente
1. Legge federale del 19 marzo 19765 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.
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Art. 13a ...
2. Legge federale del 21 marzo 19736 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero.
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Art. 17a ... 3. Decreto federale del 24 marzo 19957 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est.
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Art. 15a ...