410.2
Legge federale
sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni
nello spazio formativo svizzero
(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS)
del 30 settembre 2016 (Stato 1° febbraio 2017)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162,
decreta:
Art. 1 Convenzione sulla collaborazione
La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l’adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono:
promuovere l’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
La convenzione disciplina gli obiettivi e l’organizzazione della collaborazione, nonché l’istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
La competenza di concludere la convenzione è delegata al Consiglio federale.
Art. 2 Esecuzione
Il Consiglio federale esegue la presente legge.
Emana le disposizioni d’esecuzione.
Art. 3 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 20173