412.101.221.67
Ordinanza della SEFRI
sulla formazione professionale di base
Operatrice/Operatore per la promozione
dell’attività fisica e della salute
con attestato federale di capacità (AFC)
1
del 16 agosto 2011 (Stato 1° gennaio 2013)
Preambolo
85701 | Operatrice/Operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC Fachfrau/Fachmann Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ Assistante/Assistant en promotion de l’activité physique et de la santé CFC |
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI),
visto l’articolo 19 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione
professionale (LFPr);
visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione
professionale (OFPr),
ordina:
Sezione 1 Oggetto e durata
Art. 1 Profilo professionale
Gli operatori per la promozione dell’attività fisica e della salutedi livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti:
dispongono delle necessarie conoscenze in materia di promozione dell’attività fisica e della salute e lavorano in centri fitness, in centri benessere e in istituti analoghi pubblici e privati promuovendo la salute tramite l’esercizio fisico e il rilassamento;
promuovono uno stile di vita sano e assistono clienti di tutte le età interessati all’attività fisica, al rilassamento e al promovimento della salute;
individuano le esigenze e le richieste dei clienti, effettuano un rilevamento dei dati secondo disposizioni standard e personalizzano l’attività fisica e il rilassamento secondo disposizioni predefinite, assistendo la clientela nello svolgimento di programmi e metodi;
sono in grado di condurre colloqui di consulenza e di vendita, di svolgere compiti amministrativi secondo disposizioni predefinite e di creare un ambiente volto a promuovere la salute.
Art. 2 Durata e inizio
La formazione professionale di base dura tre anni.
L’inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale.
Sezione 2 Obiettivi ed esigenze
Art. 3 Contenuti formativi
Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative all’articolo 4.
Le competenze operative comprendono le competenze professionali, metodologiche, sociali e personali.
Allo sviluppo delle competenze operative partecipano in stretta collaborazione tutti i luoghi di formazione coordinando i propri contributi.
Art. 4 Competenze operative
La formazione comprende le seguenti competenze operative relative a ciascun campo di competenza:
Riconoscere e promuovere uno stile di vita sano:
trasmettere ai clienti le conoscenze di base acquisite secondo le direttive,
aiutare i clienti a raggiungere l’obiettivo personale stabilito,
rilevare le abitudini salienti dei clienti dal punto di vista della salute seguendo procedimenti standardizzati;
Rilevare dati, stabilire obiettivi e mettere a punto un programma:
raccogliere dati personali rilevanti in funzione degli obiettivi,
definire gli obiettivi sulla base dei dati raccolti,
pianificare misure seguendo le direttive;
Attuare, valutare e adeguare programmi orientati all’attività motoria:
applicare le conoscenze teoriche acquisite a un modo di pensare e agire coerente con la professione,
essere coerenti nei propri atteggiamenti e presentarsi ai clienti dimostrando competenza e consapevoli del proprio corpo,
favorire metodicamente l’approccio all’attività motoria,
registrare i cambiamenti nelle prestazioni e adeguare il programma di conseguenza,
strutturare le modalità di intervento e il rapporto con i clienti sulla base di principi etici e di fisiologia dell’apprendimento,
utilizzare apparecchi e strumenti appropriati all’obiettivo,
creare un ambiente di lavoro stimolante,
valutare autonomamente e regolarmente il proprio operato,
promuovere nella clientela la riflessione personale su stili di vita e comportamenti che valorizzino il movimento;
Comunicare con i clienti e rispettare i processi aziendali:
svolgere i processi orientati al cliente secondo le direttive aziendali, in particolare informarsi sulle esigenze di interessati e nuovi clienti,
presentare l’azienda agli interessati secondo le direttive aziendali,
informare la clientela sui prodotti e sulle prestazioni,
ricevere, trattare e/o trasmettere in modo corretto e professionale i reclami, le domande e altre reazioni della clientela,
accogliere e congedarsi da clienti e interessati in modo corretto, professionale e consono al servizio,
adattarsi e adeguare il proprio modo di comunicare alla clientela, alle persone interessate e alle situazioni,
svolgere in una lingua straniera semplici colloqui con la clientela;
Consigliare e vendere prodotti e prestazioni:
fissare appuntamenti con gli interessati,
collaborare a eventi per la clientela secondo le istruzioni,
adeguare il proprio comportamento a strategie, obiettivi e alla filosofia dell’azienda,
consigliare e vendere alla clientela offerte di base e altre offerte, secondo le direttive,
aggiornarsi regolarmente sulle novità, le tendenze e i prodotti nel contesto professionale e aziendale;
Svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali:
utilizzare gli strumenti ausiliari, i sistemi e i programmi informatici dell’azienda,
utilizzare autonomamente i sistemi di reporting,
sbrigare correttamente la corrispondenza standard secondo le direttive aziendali,
rispettare sempre le direttive aziendali relative ai processi amministrativi,
registrare e controllare l’arrivo e lo stoccaggio della merce,
rispettare sempre le disposizioni in materia di protezione dei dati,
rispettare le direttive in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute;
Rispettare le norme igieniche, ecologiche, di funzionalità e di sicurezza dell’ambiente di lavoro:
gestire i prodotti e le merci tenendo conto degli aspetti economici ed ecologici,
osservare sempre e garantire gli standard di igiene aziendali,
attuare e garantire l’efficienza operativa,
controllare e curare il funzionamento di apparecchiature e attrezzi secondo le direttive aziendali,
trattare autonomamente le emergenze secondo le direttive aziendali e partecipare regolarmente a esercitazioni di pronto soccorso,
gestire autonomamente la farmacia di pronto soccorso.
Sezione 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente
Art. 5
All’inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
Sezione 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d’insegnamento
Art. 6 Parti svolte dai luoghi di formazione
La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
L’insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1800 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all’insegnamento dello sport.
I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 15 e massima di 17 giornate di otto ore. Nell’ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali.
Art. 7 Lingua d’insegnamento
La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale.
È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un’altra lingua nazionale o in inglese.
I Cantoni possono autorizzare altre lingue d’insegnamento.
Sezione 5 Piano di formazione e cultura generale
Art. 8 Piano di formazione
Al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dalla SEFRI.
Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui all’articolo 4 come segue:
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro;
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità.
Il piano di formazione stabilisce inoltre:
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
l’organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base;
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente.
Al piano di formazione è allegato l’elenco della documentazione concernente l’attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
Art. 9 Cultura generale
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Sezione
6 Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata
dall’azienda
Art. 10 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
attestato federale di capacità di operatrice per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC/operatore per la promozione dell’attività fisica e della saluteAFCcon almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente;
diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento;
titolo accademico in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento.
Art. 11 Numero massimo di persone in formazione
Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un’azienda se:
vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
Quando una persona arriva all’ultimo anno della formazione professionale di base, un’altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.
È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
In casi particolari l’autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
Sezione 7 Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni
Art. 12 Formazione in azienda
La persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda.
Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione.
Il formatore documenta le prestazioni della persona in formazione nella formazione professionale pratica mediante controlli delle competenze alla fine di ogni semestre (fatta eccezione per il sesto semestre).
I controlli delle competenze vengono espressi in note e confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione di cui all’articolo 17 capoverso 4.
Art. 13 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8 Procedure di qualificazione
Art. 14 Ammissione
È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base:
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o
al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se
ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr;
di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC;
rende verosimile il possesso dei requisiti per l’esame finale (art. 16).
Art. 15 Oggetto
Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative professionali di cui all’articolo 4.
Art.
16 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale
Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente:
«lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico individuale della durata da 8 a 16 ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali;
«conoscenze professionali», della durata di tre ore. L’esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L’esame si svolge in forma scritta;
«cultura generale». Per questo campo di qualificazione fa stato l’ordinanza della SEFRI del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.
Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d’esame.
Art. 17 Superamento dell’esame finale, calcolo e ponderazione delle note
La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell’esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione. Vale la seguente ponderazione:
lavoro pratico: 20 per cento;
conoscenze professionali: 20 per cento;
cultura generale: 20 per cento;
nota relativa ai luoghi di formazione: 40 per cento.
Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale delle note relative a:
formazione professionale pratica;
insegnamento professionale.
Per nota relativa alla formazione professionale pratica si intende la media arrotondata alla nota intera o alla mezza nota dei controlli delle competenze valutati.
Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali ottenute per l’insegnamento professionale.
Art. 18 Ripetizioni
La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall’articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.
Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la formazione professionale pratica, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di formazione professionale pratica, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
Qualora si ripeta l’esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato solo le nuove note.
Art. 19 Caso particolare
Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l’esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota dei luoghi di formazione.
Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione:
lavoro pratico: 40 per cento;
conoscenze professionali: 40 per cento;
cultura generale: 20 per cento.
Sezione 9 Attestazioni e titolo
Art. 20
Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l’attestato federale di capacità (AFC).
L’attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC»/«operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC».
Se l’attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:
la nota complessiva;
le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale e, fatto salvo l’articolo 19 capoverso 1, la nota dei luoghi di formazione.
Sezione 10 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità
Art. 21
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione:
da cinque a otto rappresentanti dell’associazione Bewegung und Gesundheit – Dachverband der Verband der Bewegungsberufe;
da uno a due rappresentanti dei docenti di materie professionali;
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni.
Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
La Commissione si autocostituisce.
La Commissione ha i seguenti compiti:
adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all’articolo 8 agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dalla SEFRI;
richiede alla SEFRI modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui all’articolo 4.
Sezione 11 Disposizioni finali
Art. 22 Disposizioni transitorie
I titolari di un certificato «QUALITOP» per le specialità fitness, ginnastica per la schiena e ginnastica per il pavimento pelvico e i titolari del «QUALITOP status ok» per il settore fitness sono autorizzati a svolgere attività di formazione per un massimo di sei anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza se vantano almeno due anni di esperienza professionale nel campo d’insegnamento dell’operatore per la promozione dell’attività fisica e della salute AFC.
Art. 23 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 14–20) entrano in vigore il 1° gennaio 2015.